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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/06/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 551/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 10 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'11/02/2025 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 12/02/2025), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CAMINITI GIORGIA e l'avv. MASCETTI GIANCARLO Controparte_1
hanno concluso come da nota depositata in data 29/05/2025 per nessuno è comparso CP_2
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:56 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 551/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 551/2021 R.G. promossa da: tra
c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. CAMINITI GIORGIA e dall'avv.
MASCETTI GIANCARLO ed elettivamente domiciliata presso la sede della società sita in Latina
(LT), V.le P.L. c/o Centro Comm. Latina Fiori, Torre 10 Mimose, in virtù di mandato CP_3
allegato al fascicolo telematico;
appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. BASSOLI CARLO CP_2 C.F._1
e dall'avv. FALCONE LUCIANO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Latina
(LT), Via Priverno n. 18, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 867/2020 datata
29/06/2020, depositata in pari data, in seno al procedimento R.G.A.C. n. 1571/2012;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, convenendo in Controparte_1
giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il sig. , ha interposto appello avverso CP_2
la sentenza come in epigrafe indicata, tramite cui il giudice di prime cure aveva condannato l'odierno appellato, intestatario dell'utenza di servizio idrico n. 22164/2007 (codice cliente n. 849730), sita in
Aprilia (LT), Via Augusto n. 52, a corrispondere, in favore dell'odierna appellante, la somma di euro 108,00, oltre i.v.a. ed interessi, ponendo in solido le spese di c.t.u. e condannando l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
La società appellante, a fondamento della propria pretesa, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, contestando quanto statuito dal Giudice di Pace in ordine all'asserita inesistenza del contratto di somministrazione del servizio idrico integrato concluso tra il gestore e l'utente quale fonte della pretesa creditoria, nonché nella parte in cui quest'ultimo avrebbe ravvisato un'“erroneità della fatturazione e la somma dei costi addebitati, privi di giustificazione contrattuale” (vd. sentenza impugnata).
Tanto premesso, la società appellante ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accogliere la domanda di riforma della Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Latina n. 876/2020, pubblicata il
29.06.2020, nel giudizio iscritto al R.G. n. 1571/2012 e, per l'effetto: 1) ritenere e dichiarare
l'esistenza, validità ed efficacia del contratto di somministrazione, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, tra il sig. e la società 2) ritenere e dichiarare la CP_2 Controparte_1 legittimità della tariffa applicata e, per l'effetto, condannare il sig. all'immediato CP_2 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 1.354,71, a titolo di corrispettivi per la fornitura relativa al Servizio Idrico Integrato e delle altre voci meglio specificate in parte motiva, sull'utenza identificata dal codice cliente n. 849730, Cod. contratto n. 22164/2007, sita in Aprilia
(LT) Via Augusto n. 52, con tipologia d'uso domestico, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. 3) ritenere e dichiarare come legittimi e dovuti i costi di sopralluogo e verifica, il costo di ricerca uso improprio, penale, i diritti di istruttoria tecnica e la quota fissa, condannando in ogni caso la parte appellata al pagamento degli stessi in favore di 4) nella denegata Controparte_1 ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere di confermare l'importo come ricalcolato dal
CTU in primo grado, condannare l'utente al pagamento del predetto importo ma pur sempre comprensivo della quota fissa e dei costi suddetti e, pertanto, ad € 1.292,42. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
L'appellato , tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione CP_2
e risposta depositata il 18/04/2021, ha chiesto la reiezione delle domande avversarie e, in via subordinata, la reiezione dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata, previa disamina delle domande ed eccezioni del primo grado e riproposte nel presente giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima. L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ad avviso di questo G.I. è da ritenersi sostanzialmente errata la statuizione del Giudice di prime cure nella parte in cui questi ha ritenuto che “non ha depositato il contratto concluso Controparte_1 con l'Utente convenuta”.
Orbene, sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.” (cfr. Cassazione civile sez. III,
14/07/2023, n. 20267; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del 24.10.2022; Sez. U, Sentenza n.
4715 del 22/05/1996).
A tale proposito, è d'ausilio riportare la massima espressa dall'indirizzo nomofilattico della Suprema
Corte secondo cui, per i contratti dell'azienda speciale di un ente territoriale vige il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale (cfr. Cassazione civile, Sez. Un.,
09/08/2018, n. 20684: «In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata,
l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923
Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale.»).
Ciò posto, dalla documentazione complessivamente offerta dall'appellante in sede di primo grado
(vd. fatture, conto) e dalla mancata contestazione da parte dell'utente circa l'effettiva percezione del servizio idrico, il contratto di somministrazione inter partes può esistente, valido ed efficace.
È da ritenersi altrettanto fondato il secondo motivo di doglianza formulato dalla società appellante.
Ed invero, non sono condivisibili le conclusioni cui è addivenuto il Giudice di Pace in ordine all'“erroneità della fatturazione”, con la consequenziale condanna dell'utente al pagamento della somma, così come rideterminata dal C.T.U., decurtata della quota fissa e dei costi di sopralluogo, definendo “evidente la sproporzione inerente ai costi aggiuntivi privi di giustificazione contrattuale”.
Quanto all'entità del credito vantato da nei confronti del consumatore, lo stesso può CP_1
legittimamente desumersi dalle fatture da questa emessa sulla base dei consumi rilevati dal contatore e delle tariffe applicate (v. fatture, all. fasc. I° grado ), credito risultante anche dall'estratto CP_1 conto per cliente (all., fasc. I° grado fascicolo ). CP_1
Ciò posto, infatti, secondo il nomofilattico insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU.
13533/2001), “Il creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Ne deriva che il creditore deve unicamente fornire la prova dell'esistenza del rapporto
o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni” (ex multis, Tribunale Nola sez. I,
25/09/2019, n.1958; Tribunale Torre Annunziata sez. II, 25/11/2019, n. 2575).
Ed invero, come anche statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Trib. Latina, sent. n.
859/2016), che si colloca sulla scia dell'indirizzo di legittimità, “al gestore incombe dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus
Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041), solo in caso di specifica contestazione posto che le risultanze del misuratore le quali, quindi, ove non contestate, fanno piena prova del consumo addebitato (Cass., n. 1236/2003; Cass., n. 18231/2008; Cass., n. 5232/2004)”.
A tale proposito la difesa dell'odierna parte appellata, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in seno al giudizio di prime cure, pur eccependo un'errata contabilizzazione dei consumi addebitati e dei relativi importi richiesti in fattura in quanto “…calcolati in misura maggiore a quelli effettivi”, asserendo altresì un'illegittima applicazione retroattiva della tariffa, con la conseguente non debenza delle maggiori somme ricalcolate in fattura in danno dell'utente, non si è, tuttavia, lagnata di un mancato funzionamento del contatore, aspetto questo facilmente verificabile dall'utente essendo nella piena disponibilità del bene.
Sul punto, preme rammentare che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.” (Cassazione civile, sez.
III, 22/11/2016, n. 23699; Cassazione civile, sez. III, 16/06/2011, n. 13193).
Ciò posto, ben si attaglia al caso di specie il recentissimo arresto dei Giudici di Piazza Cavour, i quali,
- pur ribadendo come, in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisca prova dell'esistenza del credito -, hanno rimarcato come tale affermazione vada necessariamente coordinata, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore, posto che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto
a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito
e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore.”
(Cassazione civile, sez. III, 14/03/2024, n. 6959).
Orbene, acclarato come l'odierna società appellante abbia compiutamente assolto al proprio onus probandi mediante la produzione documentale già allegata al ricorso di prime cure (fatture; estratto conto utenza;
sollecito di pagamento, vd. fascicolo I° grado), si conviene come l'utente-odierno appellato non abbia giammai contestato il funzionamento del contatore, limitandosi ad eccepire un'erronea contabilizzazione dei consumi sulla scorta di un'asserita illegittimità dell'applicazione tariffaria applicata.
Orbene, questo G.I. ritiene di non condividere la tesi argomentativa dell'odierna parte appellata circa l'invio di fatture esorbitanti sulla base di un consumo stimato, maggiore di quello effettivo e conteggiato in modo errato, né tantomeno condivisibili le risultanze peritali cui è addivenuto il C.T.U. in seno al giudizio di prime cure.
Nello specifico, la società appellante ha agito, invero, in ottemperanza a quanto stabilito sia dal
Regolamento Idrico Integrato sia dalla Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato, precisando che i costi di sopralluogo e verifica, ricerca uso improprio, penale e diritti di istruttoria tecnica, di cui parte appellata aveva dedotto la non debenza, costituiscono dei costi fissi, non connessi alla tariffa, previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e costituenti voci legittime e dovute dall'utente.
Tale argomentazione è fondata, tant'è che lo stesso ausiliario, con riferimento ai predetti costi, si era limitato ad elencarli, rimettendo al Giudice la decisione in merito alla debenza o meno degli stessi.
A tale proposito, risultano corrette e condivisibili le critiche alla C.T.U., provenienti dal c.t.p. di
, dott. e ripercorse dal patrocinio attoreo con la ricostruzione del dato CP_1 Persona_1
normativo.
Ed invero, “La “quota fissa” è il corrispettivo residuo del servizio realmente ricevuto nella parte in cui questo non è coperto (perché venduto a prezzo unitario insufficiente) dal pagamento dei volumi di consumo effettivi, sicché a far tempo dal 2004 la tariffa è addebitata all'utenza in ragione di due quote, una fissa ed una variabile, entrambe modulate per tipologia di servizio. La quota fissa (pari a circa il 20% del totale fatturato) è addebitata con riferimento ai costi di approntamento della rete e di fruibilità del servizio, la quota variabile è addebitata con riferimento al volume di acqua effettivamente consumata. In tutti gli ambiti territoriali ove è attiva una gestione di s.i.i. il gestore provinciale scinde la tariffa in una quota fissa ed una quota variabile. La disciplina delle tariffe è stata interessata da una fase transitoria riconducibile alle delibere adottate dal CIPE ex art. 5 D.P.R.
n. 373 del 20 aprile 1994 (di trasferimento al CIPE dei poteri di indirizzo già spettanti al CIP) per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002; a tale fase si riferisce anche l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 secondo il quale, “Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento del servizio di depurazione,
…., sono fissati con deliberazione CIPE.”. Le delibere alle quali nella vicenda si fa costante riferimento sono la n. 52 del 4 aprile 2001 - applicabile dal 1°.
7.2001 al 30.6.2002 - e la n. 132 del
19.12.2002. La prima al punto 1.3, intestato “Superamento del minimo impegnato negli usi domestici
e contatori per singola unità abitativa”, prevede che: a] “L'attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unità di utenza” e che “La durata del percorso di eliminazione del minimo impegnato è fissata in quattro anni”; b] all'eliminazione del minimo impegnato, diversamente modulabile per i residenti e non residenti, si collega la previsione per la quale “il gestore è autorizzato ad aumentare la quota fissa fino a concorrenza della perdita di ricavo totale …, e comunque fino ad un massimo di tre volte la quota prevista dal provvedimento CIP
n. 45/1974. L'eventuale differenza residua tra ricavo, come sopra determinato, e fatturato, calcolato in base ai volumi dell'anno precedente, viene recuperata con un proporzionale aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo.”. La descritta previsione normativa veniva adottata dall' CP_4 con la delibera 03.12.2003 n. 4.” (vd. pagg. 17 – 19, appello). La legittimità dell'inserimento della “quota fissa” quale componente tariffaria è stata già affermata dal TAR Latina nella sentenza n. 406/2006, ove è affermato “Ed, infatti, se la conseguenza derivante dalla nuova organizzazione implica l'applicazione del metodo normalizzato quest'ultimo, nel far riferimento alle delibere CIP del 1974 ed alla quota di tariffa riferibile agli strumenti di misurazione, ammette una configurazione binaria (quota fissa e quota variabile) nella quale rileva evidentemente non solo il consumo del bene, ma anche l'incidenza degli apprestamenti tutti necessitati dalla complessiva strutturazione del servizio, dal cui peso economico, non appare logico escludere il costo appunto degli strumenti di misurazione ora riconducibile alla “quota fissa” che come detto, ha sostituito il “nolo contatore”. La censura della ricorrente secondo la quale la “quota fissa” sarebbe illegittima in quanto non ammessa dal decreto ministeriale del 1° agosto 1996, va quindi respinta”.
Sulla scorta di quanto sopra, dunque, non risulta condivisibile la statuizione del Giudice di Pace di espungere i suddetti costi fissi, -la cui debenza, come si è visto, è espressamente prevista dalla regolamentazione in materia-, dall'importo dovuto dall'utente, il quale, senza fornire un'adeguata giustificazione, si è limitato a sottolinearne la sproporzione e a definirli come costi “privi di giustificazione contrattuale”.
Ad avviso di questo G.I., non risulta neppure condivisibile la scelta del giudice di prime cure di dare ingresso ad una consulenza tecnica d'ufficio, stante il carattere generico e scevro di adeguate allegazioni dell'odierno convenuto in ordine a quale avrebbe dovuto essere la tariffa corretta alternativa, mancando altresì specificazione in ordine all'asserito errore di calcolo della bolletta e dell'addebito inveritiero dei consumi (Cassazione Civile, sez. III, 08/11/2016, n. 22611).
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, acclarato il credito in favore di
, l'atto di appello va integralmente accolto e, per l'effetto, deve quindi essere CP_1 integralmente riformata la sentenza impugnata con condanna dell'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, di euro 1.354,71, maggiorata di interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, somma dovuta a titolo di corrispettivo per la relativa fornitura.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente grado e del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di prime cure vanno poste definitivamente a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento dell'appello proposto dall'appellante e in totale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro
1.354,71, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna altresì l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di lite, che si liquidano complessivamente per entrambi i gradi di giudizio in euro 1.485,00 per compensi professionali (per il primo grado di giudizio euro 633,00 per compensi e per il secondo grado di giudizio euro 852,00 per compensi), euro 277,28 per anticipazioni (per il primo grado di giudizio euro 103,28, per il secondo grado di giudizio euro 174,00 per anticipazioni), oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) pone definitivamente le spese di c.t.u. espletata nel corso del giudizio di prime cure a carico di parte appellata.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini