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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7120/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 7120/2019 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FIPALDINI Parte_1 C.F._1
ROBERTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Corso Palladio n. 42
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAPUANO BRANCA CP_1 C.F._2
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Corso Palladio n. 178
CONVENUTA OPPOSTA in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2527/2019 del 14.08.2019, emesso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 5614/2019
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. adiva in via monitoria il Tribunale di Vicenza, lamentando il mancato CP_1 pagamento da parte dell'ex marito della quota di sua spettanza delle spese Parte_1
straordinarie sostenute per i figli minori e , nonché il mancato pagamento di una rata PE Per_2 dell'assegno di contribuzione al mantenimento dei figli medesimi.
1.1. Nel ricorso monitorio, in particolare, assumeva che : CP_1 Parte_1
pagina 1 di 24 - aveva omesso il pagamento della quota di sua spettanza delle spese straordinarie quanto al periodo
2012/14.07.2016, per il complessivo importo di € 4.067,04;
- aveva omesso il pagamento della quota di sua spettanza delle spese straordinarie quanto al periodo
14.07.2016/15.07.20191, per il complessivo importo di € 6.746,61;
- che tra il 30.09.2014 ed il 29.04.2016 aveva tuttavia effettuato versamenti per € Parte_1
1.102,89 e che egli, d'altro canto, aveva diritto a vedersi rifuse dalla ex moglie spese straordinarie per l'importo di € 2.331,84;
- che era dunque tenuto al versamento del residuo importo di 7.378,92 (€ 4.067,04 + € Parte_1
6.746,61 - € 1.102,89 - € 2.331,84);
- che era altresì tenuto al pagamento dell'importo di € 900,00, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei figli quanto al mese di dicembre 2018.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 2527/2019 il Tribunale di Vicenza accoglieva il ricorso, ingiungendo a l'immediato pagamento dell'importo di € 8.278,92, oltre interessi e Parte_1
spese della procedura monitoria.
*
2. opponeva il decreto ingiuntivo radicando il giudizio oggi in scrutinio, nel Parte_1
quale egli contestava in parte la debenza degli importi esposti dalla controparte e, al contempo, chiedeva l'accertamento del mancato versamento, da parte della ex moglie, della quota di sua spettanza delle spese straordinarie da lui sostenute per i figli minori.
L'opponente operava dunque la compensazione tra le reciproche poste di dare ed avere, eccepiva che il contributo al mantenimento per il mese di dicembre 2018 non era dovuto e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al versamento di un saldo, CP_1 quantificato in atto di citazione in € 273,20.
2.1. Costituendosi in giudizio, insisteva sostanzialmente per il pagamento degli CP_1 importi indicati nel ricorso monitorio e contestava le pretese di pagamento avanzate dall'opponente.
3. Con ordinanza del 31.01.2020 veniva sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., all'udienza del 13.04.2021 il
Giudice proponeva la definizione del giudizio in via conciliativa mediante il pagamento da parte 1 Che le spese afferenti al 2019 esposte nel ricorso monitorio si arrestano al 15.07.2019 è stato chiarito dall'opposta nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, in difetto di contestazione da parte dell'opponente. pagina 2 di 24 dell'opponente dell'importo di € 2.300,00 in favore dell'opposta, con compensazione delle spese di lite.
Alla successiva udienza del 21.05.2021 l'opponente dichiarava di essere disponibile ad accettare la proposta del Giudice, che veniva per contro rifiutata dall'opposta.
3.2. Nelle successive udienze del 13.05.2022 e del 17.06.2022 veniva assunta la prova orale richiesta dalle parti e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3.3. All'udienza del 15.11.2022, all'uopo fissata, le parti precisavano infine le conclusioni.
L'attore concludeva come segue: “Nel merito in via principale 1) Accertata Parte_1
l'infondatezza del credito azionato monitoriamente per i motivi indicati in narrativa, come comprovati dai documenti prodotti, dichiararsi la nullità e/o comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via riconvenzionale 2) Accertato il credito vantato da nei confronti di CP_1
per le causali di cui è causa, procedersi alla compensazione, previo accertamento, Parte_1
con il controcredito vantato da nei confronti di per le medesime Parte_1 CP_1 causali, con conseguente accertamento di quanto eventualmente dovuto dall'uno all'altra o viceversa,
a titolo di conguaglio una volta effettuata la compensazione, e conseguente condanna al pagamento. 3)
Spese, compensi integralmente rifusi”.
La convenuta concludeva come segue: “In via principale: 1) Confermarsi il CP_1
decreto ingiuntivo opposto In via subordinata: 2) Accertato e dichiarato che ha CP_1
sostenuto per intero spese straordinarie per i figli e nel periodo settembre PE Parte_2
2012 luglio 2019 come documentato in atti, dichiarare che la stessa ha diritto di ripetere dal padre degli stessi la quota di dette spese su di lui gravante secondo la previsione dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati tra le parti, accertato l'inadempimento dell'obbligato per l'effetto condannare a pagare a la somma di € 8.278,92, ovvero quella diversa Parte_1 CP_1 che risulterà all'esito del giudizio, maggiorata degli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo effettivo. In ogni caso: 3) Con vittoria di spese e compensi professionali, comprensivi della fase monitoria”.
Il giudizio veniva dunque trattenuto in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. Secondo quanto consta in atti, la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
è stata omologata dal Tribunale di Vicenza in data 29.11.2011 (doc. 1 convenuta).
[...]
pagina 3 di 24 I figli (nata nel 2001) e (nato nel 2006) sono stati affidati congiuntamente ai PE Per_2
genitori, con collocamento presso la madre. Il contributo di mantenimento facente carico a Parte_1
è stato quantificato nell'importo di € 1.100,00 mensili.
[...]
Quanto alle spese straordinarie, è stato stabilito che avrebbe compartecipato ad Parte_1
esse nella misura del 60%.
4.1. Con decreto del 22.08.2013 il Tribunale di Vicenza ha sostanzialmente confermato le condizioni della separazione, solo elevando ad € 1.200,00 il contributo al mantenimento dei figli dovuto dal (doc. 2 opponente). Parte_1
Con decreto del 16.12.2014 il Tribunale di Vicenza ha rigettato il ricorso presentato da CP_1
che, avendo reperito un nuovo lavoro, aveva chiesto di essere autorizzata a trasferire i figli con sé
[...]
a NZ (doc. 3 opponente).
Con decreto del 28.07.2015 la Corte d'Appello di Venezia ha tuttavia accolto il reclamo proposto dalla così disponendo il trasferimento della residenza dei figli minori presso di lei, a CP_1
NZ (doc. 4 opponente).
Successivamente, tuttavia, il ha richiesto al Tribunale di NZ di far rientrare i figli Parte_1
minori a Vicenza e il Tribunale con decreto del 14.07.2016 ha accolto la sua richiesta, disponendo il trasferimento dei figli presso il padre, in Vicenza;
revocando il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, a far data dal settembre 2016; quantificando in € 600,00 mensili il contributo al mantenimento dei figli dovuto dalla madre a far data dal settembre 2016; ponendo infine a carico della madre le spese straordinarie dei figli nella misura del 50% (doc. 2 convenuta).
4.2. Nell'ambito del giudizio di scioglimento del matrimonio, la tornava a chiedere il CP_1
trasferimento dei figli presso di sé, a NZ.
Il trasferimento veniva disposto dal Tribunale di Vicenza con decreto del 28.09.2017, che poneva a carico del un contributo al mantenimento dei figli quantificato in € 900,00 mensili Parte_1
e la compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% (doc. 5 opponente).
Con sentenza n. 365/2019 del 13.02.2019, resa a definizione del giudizio di divorzio, il
Tribunale di Vicenza ha affidato congiuntamente i figli ai genitori, con collocamento di presso PE
il padre a Vicenza e di presso la madre in NZ, ponendo a carico di ciascun genitore il Per_2
mantenimento del figlio convivente e ripartendo infine tra i genitori le spese straordinarie, nella misura del 50% (doc. 3 convenuta).
pagina 4 di 24 4.3. Così ripercorse le vicende, invero assai complesse, che stanno sullo sfondo della causa in scrutinio, risulta confermata la ricostruzione operata dall'opponente nell'apertura dell'atto di citazione, ove egli ha dedotto:
- che dalla omologa della separazione personale dei coniugi (novembre 2011) al settembre 2015
e , pur prioritariamente collocati presso la madre, hanno vissuto presso la madre e presso PE Per_2
il padre, secondo le modalità stabilite in sede di omologa;
- che dal settembre del 2015 al settembre del 2016 e hanno entrambi vissuto presso la PE Per_2
madre in NZ, con permanenza presso il padre per “tre fine settimana al mese dal venerdì (termine impegni scolastici) alla domenica sera” (decreto Corte d'Appello di Venezia 28.07.2015) e con obbligo del padre di corrispondere il contributo di mantenimento (in quel momento quantificato in €
1.200,00 mensili: decreto Tribunale di Vicenza 22.08.2013) e di pagare le spese straordinarie nella misura del 60% (omologa);
- che dal settembre del 2016 al settembre del 2017 i figli hanno entrambi vissuto presso il padre in
Vicenza, con obbligo della madre di corrispondere un contributo di mantenimento di € 600,00 mensili e di pagare le spese straordinarie nella misura del 50% (decreto Tribunale di NZ 14.07.2016);
- che dal settembre del 2017 al dicembre del 2018 i figli hanno vissuto presso la madre in NZ, con obbligo del padre di corrispondere un contributo di mantenimento di € 900,00 mensili e di pagare le spese straordinarie nella misura del 50% (decreto Tribunale di Vicenza 28.09.2017);
- che dal dicembre del 2018 ha vissuto presso il padre a Vicenza e ha vissuto presso la PE Per_2
madre a NZ, con mantenimento diretto del figlio convivente da parte di ciascun genitore e riparto delle spese straordinarie nella misura del 50% (sentenza Tribunale di Vicenza 13.02.2019).
*
5. Sulla scorta di quanto ora rilevato, va detto, innanzitutto, che la pretesa dell'opposta di ottenere dal il versamento dell'importo di € 900,00 a titolo di contributo di mantenimento Parte_1
dei figli quanto al mese di dicembre 2018 non ha fondamento.
A far data dal dicembre del 2018, in effetti, ciascun genitore ha vissuto con un figlio e lo stesso
Tribunale di Vicenza, nel prendere atto dell'assetto venutosi a creare per volontà delle parti (meglio: dei loro figli), nella sentenza del 13.02.2019 ha disposto che ciascun genitore provvedesse in via diretta al mantenimento del figlio convivente, senza contribuire al mantenimento del figlio non convivente.
5.1. Che già nel dicembre del 2018 abbia vissuto presso il padre è circostanza che PE
emerge dalla sentenza del Tribunale di Vicenza del 13.02.2019, nella quale è stato rilevato che le parti pagina 5 di 24 già negli scritti difensivi conclusivi (la causa è stata trattenuta in decisione in data 6.11.2018) avevano dato atto del trasferimento della figlia.
Del resto, il fatto che in data 7 gennaio 2019 sia addivenuto alla sottoscrizione Parte_1 del modulo per il trasferimento della figlia dall'istituto che ella frequentava in NZ al Liceo Quadri in Vicenza (doc. 34 opposta) mostra, inequivocabilmente, che la decisione di di collocare la PE
propria vita in Vicenza era già stata presa in precedenza – ché, diversamente, le parti (coinvolte in un asprissimo conflitto e nell'attesa di vederne la conclusione per il tramite della ormai prossima pronuncia della sentenza nel giudizio di divorzio) mai sarebbero addivenute a formalizzare una scelta così radicale, qual è quella del trasferimento della figlia da una scuola ad un'altra. PE
Ciò detto, vista la contestazione avversaria, sarebbe stato onere dell'opposta provare la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo di € 900,00 e, dunque, provare che effettivamente ha vissuto presso la madre lungo tutto il corso del mese di dicembre 2018. PE
Tale onere non è stato assolto, avendo a tal riguardo prodotto il solo doc. 34 ora CP_1
menzionato, che non vale a provare i suoi assunti.
5.2. Non ha dunque ragion d'essere la domanda di , che chiedendo al di CP_1 Parte_1
pagare l'importo di € 900,00 quanto al mese di dicembre 2018 pretende, a ben vedere, di essere pro quota ristorata del peso del mantenimento cui ella ha fatto fronte (quello del figlio ) senza tuttavia Per_2 voler partecipare, egualmente pro quota, al peso del mantenimento dell'altra figlia (la figlia – PE
peso che nel dicembre del 2018 ha gravato interamente sul . Parte_1
*
6. Venendo, dunque, alle spese straordinarie, coglie nel segno l'eccezione spiegata dall'opponente in atto di citazione quanto al rimborso delle spese reclamato dall'opposta in relazione al periodo 2012/14.07.2016.
6.1. Nel ricorso monitorio, ha quantificato in € 4.067,04 il rimborso dovuto dal CP_1
marito quanto alle spese in tesi sostenute tra il 2012 e il 14.07.2016 (giorno in cui per concorde allegazione delle parti il riparto delle spese tra i genitori è passato dal 60% - 40% al 50% - 50%).
6.2. Risulta tuttavia per tabulas che ha inoltrato formale diffida all'ex coniuge in CP_1
data 04.08.2016 (doc. 7 opponente), nella quale ella ha quantificato in € 876,04 il rimborso dovuto dal
, a tale importo sommando poi il contributo di mantenimento per i mesi di giugno e agosto Parte_1
2016 (poste, queste ultime, qui irrilevanti).
pagina 6 di 24 E' stata dunque proprio l'opposta, nell'agosto del 2016, a quantificare specificamente in €
876,04 il saldo dovuto dall'ex coniuge e tanto ella ha fatto in una diffida in cui ella ha voluto, testualmente, quantificare “l'attuale ammontare” dei propri “crediti”, dal momento che con il mese di settembre del 2016 l'assetto del collocamento dei figli sarebbe radicalmente mutato in ragione di quanto disposto dal Tribunale di NZ.
Tale diffida, espressamente inoltrata dalla per così dire, per pareggiare i conti passati CP_1
in vista delle importanti modifiche ormai prossime, deve essere qui riguardata quale riconoscimento (o confessione stragiudiziale) del credito che ella vantava verso l'ex coniuge, cristallizzato alla data del
04.08.2016.
6.3. Assume qui l'opposta che la diffida avrebbe invero avuto ad oggetto i soli crediti maturati dall'estate del 2015 (comparsa, pag. 4) e che tanto troverebbe conferma nei messaggi mail citati nella diffida, inoltrati al in data 23.09.2015 ed in data 01.05.2016. Parte_1
Una simile specificazione (si direbbe imputazione) non si rinviene tuttavia nella diffida – e, del resto, non ha spiegato l'opposta per quale ragione ella, inoltrando una diffida “ultimativa” (la diffida è stata inoltrata con il patrocinio di un Legale, che ha avvisato che in difetto di pagamento si sarebbe proceduto ad “esecuzione forzata”), avrebbe limitato la propria richiesta al contributo quanto al solo ultimo anno.
Del resto, i due messaggi mail predetti non avvalorano la tesi qui perorata dall'opposta.
Nel messaggio mail del 23.09.2015 (doc. 18 convenuta), ha quantificato in € CP_1
938,00 il rimborso dovuto dal quanto alle spese sostenute nel periodo agosto/settembre Parte_1
2015. Posto, dunque, che il messaggio riporta un importo differente da quello indicato nella diffida, nuovamente vien fatto di chiedersi per quale ragione la inoltrando al un messaggio CP_1 Parte_1
mail per chiedere il pagamento del rimborso, abbia limitato la propria richiesta ai mesi di agosto e settembre del 2015. V'è da presumere, detto altrimenti, che ella in quel momento non avanzasse il pagamento di ulteriori importi, giacché, diversamente, ne avrebbe richiesto il pagamento.
Nel messaggio mail del 01.05.2016 (doc. 18 convenuta), ha quantificato in € CP_1
888,00 l'importo dovuto dal “solamente da giugno 2015 a oggi scalati i tuoi bonifici”, Parte_1 segnalando altresì quanto segue: “mi devi 2.542,47 euro anche dopo questo ultimo tuo bonifico che non salda niente”. Nuovamente, nel messaggio si rinvengono cifre differenti da quelle poi esposte nella diffida (e, per altro, non si rinvengono gli importi poi esposti dalla in sede monitoria). CP_1
pagina 7 di 24 6.4. Posto, allora, che la stessa nel corso del tempo all'evidenza non è stata in grado di CP_1
tenere una contabilità ordinata degli importi in tesi dovuti dal (dal momento che nei rapporti Parte_1
tra gli ex coniugi le reciproche poste di dare e avere si sono via via affastellate, sommandosi alle pretese della che lamentava il mancato pagamento di quanto a sé spettante, le identiche CP_1 pretese avanzate dal , che da par sua assumeva di essere in credito verso l'ex moglie), quel Parte_1
che qui rileva è che nella diffida del 04.08.2016 ha espressamente quantificato in CP_1 complessivi € 3.267,04 (€ 2.400,00 per contributo al mantenimento;
€ 876,04 per rimborso spese straordinarie) i propri “crediti scaduti, liquidi ed esigibili” – senza introdurre nella diffida alcuna riserva per la riscossione di eventuali, ulteriori crediti (invero non indicati, né menzionati, nemmeno genericamente).
Né rileva, in senso contrario, il fatto che abbia qui versato in giudizio pezze CP_1 giustificative che a suo dire comproverebbero l'esistenza del maggior credito esposto in atti.
Di simili pezze giustificative, in effetti, la era in possesso anche quando ha compilato la CP_1
diffida del 04.08.2016. E, del resto, le pezze giustificative di per sé poco provano, dal momento che esse vanno valutate guardando ai pagamenti via via effettuati dalla controparte e ai rimborsi da questa via via richiesti e percepiti (o meno) – secondo una valutazione complessiva che, evidentemente, la ha compiuto prima della compilazione della diffida, addivenendo sua sponte a cristallizzare in CP_1
€ 876,04 l'importo dovuto in pagamento dall'ex coniuge a titolo di rimborso spese straordinarie.
6.5. Va dunque concluso che è tenuto a corrispondere a , a titolo Parte_1 CP_1
di rimborso pro quota delle spese straordinarie che ella ha sostenuto per i figli e dal PE Per_2
2012 e sino al primo semestre del 2016, un importo pari ad € 876,04.
La conclusione qui raggiunta in accoglimento della eccezione spiegata in atto di citazione dall'opponente assorbe ogni altra eccezione e domanda svolta quanto alle spese (esposte dall'opponente e dall'opposta) relative a tale periodo.
*
7. Si tratta, ora, di passare in rassegna le spese esposte dall'opposta quanto alle singole annualità, nonché le relative contestazioni dell'opponente.
Quanto al secondo semestre dell'anno 2016
8. Quanto al secondo semestre del 2016, l'opposta ha indicato in sede monitoria spese per €
242,00 (doc. 10).
pagina 8 di 24 8.1. Secondo quanto correttamente eccepito dall'opponente, nel novero delle spese non va tuttavia computato l'importo di € 60,00, sborsato dalla per la ricarica del cellulare di CP_1 PE
trattandosi non di spesa straordinaria, ma di spesa di mantenimento (art. 34 Protocollo Tribunale di
Vicenza, doc. 15 opposta).
A dire della convenuta, il rimborso sarebbe pur tuttavia dovuto, poiché le ricariche sono state fatte in un momento in cui viveva in Vicenza presso il padre che, dunque, doveva provvedere PE
al suo mantenimento, per il quale riceveva dall'ex moglie un contributo.
Si tratta di argomento infondato.
Nel secondo semestre del 2016, e vivevano sì presso il padre ed effettivamente la PE Per_2 era tenuta a contribuire al loro mantenimento mediante il versamento di € 600,00 mensili. Ciò CP_1
detto, la spesa per la ricarica del cellulare non è una spesa straordinaria e non soggiace dunque alla relativa disciplina.
Se dunque nel secondo semestre del 2016 l'opposta, pur non vivendo stabilmente con la figlia
(che ella tuttavia pur sempre vedeva, secondo le modalità stabilite dal Tribunale di NZ nel decreto del 14.07.2016), ha di tanto in tanto proceduto a ricaricarle il cellulare, ciò non comporta la trasformazione della natura dell'esborso – che resta pur sempre un esborso che ciascun genitore è chiamato a sostenere per il figlio e del quale non può pretendere dall'altro genitore la rifusione.
Diversamente opinando, in effetti, si perverrebbe alla conclusione per la quale , avendo CP_1
corrisposto al il contributo al mantenimento dei figli nel secondo semestre del 2016, avrebbe Parte_1
titolo per chiedergli la rifusione di quanto sborsato (ad esempio, per i pasti) nei giorni in cui ella ha avuto i figli presso di sé.
8.2. A titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel PE Per_2 secondo semestre del 2016, è dunque tenuto a corrispondere a l'importo Parte_1 CP_1 di € 91,00 (€ 242,00 - € 60,00 = € 182,00 : 2 = 91,00).
Quanto all'anno 2017
9. Quanto all'anno 2017 l'opposta ha indicato in sede monitoria spese per € 3.061,25 (doc. 11).
9.1. Nel novero delle spese non va computato l'importo di € 83,00, sborsato dalla per la CP_1
ricarica del cellulare di trattandosi non di spesa straordinaria, ma di spesa di mantenimento. Si PE
rimanda a tal riguardo a quanto dedotto al punto 8.1 che precede.
pagina 9 di 24 9.2. Va parimenti scomputato l'importo di € 60,00, pari all'esborso sostenuto dalla per CP_1
l'acquisto di un abbonamento al Piccolo Teatro di Milano, relativo ad una rassegna teatrale dedicata agli studenti e alle loro famiglie (doc. 11, pag. 3).
Secondo l'opposta, l'abbonamento sarebbe stato acquistato al costo di € 60,00 (e non al costo di
€ 50,00, riservato agli studenti) perché questo le avrebbe permesso di entrare a teatro insieme alla figlia
(comparsa, pag. 7).
Si tratta di spiegazione perplessa e alla quale non può darsi qui seguito, dal momento che la brochure della rassegna teatrale (doc. 11) chiarisce che essa era aperta agli studenti (con abbonamento del costo di € 50,00) e ai loro familiari (con abbonamento del costo di € 60,00). Se ne deve inferire che l'opposta, acquistando un abbonamento al prezzo di € 60,00, ha acquistato un abbonamento non per la figlia, ma per se stessa.
L'esborso non va dunque qui computato.
9.3. Quanto al resto, le contestazioni dell'opponente non sono meritevoli di accoglimento, salvo quanto si sta per rilevare in relazione all'importo di € 30,00.
9.4. Con riguardo agli importi di € 110,00 e di € 30,00 (doc. 11, pag. 1), l'opposta ha chiarito in comparsa che si tratta di esborsi sostenuti per iscrivere il figlio al Centro Estivo presso la piscina Per_2
comunale di NZ e per pagare i relativi buoni pasto.
Si tratta di una spiegazione che risulta corroborata dal fatto che lo scontrino di € 110,00, emesso presso la piscina comunale di NZ, reca la data del 08.07.2017 e la causale “Avviamento sport” e dal fatto che lo scontrino di € 30,00 è stato emesso pochi giorni dopo, da un esercizio commerciale corrente allo stesso indirizzo della piscina, per l'importo di € 6,00 x 5. L'opponente, del resto, non ha contestato il fatto che il figlio abbia frequentato il centro estivo in piscina, né ha allegato di aver proceduto personalmente al pagamento del costo relativo.
L'importo di € 110,00 va dunque computato, ai fini che qui ci occupano.
L'importo di € 30,00 va per contro scomputato, come ammesso dalla stessa opponente alla pag.
7 della comparsa, dal momento che le spese per buoni pasto vanno ricomprese nel mantenimento.
9.5. Non è fondata la contestazione dell'importo di € 99,40 (doc. 11, pag. 17).
Ha allegato l'opposta di aver sostenuto tale esborso per l'acquisto della attrezzatura sportiva necessaria a per praticare atletica (comparsa, pag. 10). PE
Si tratta di allegazione che non è stata contestata dall'opponente che, nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., si è limitato a rilevare sul punto che la pezza giustificativa allegata dalla opposta pagina 10 di 24 (un estratto di conto corrente) non proverebbe la causale dell'esborso – senza contestare, tuttavia, che effettivamente praticasse atletica nel 2017 e che ella avesse dunque bisogno del relativo PE
abbigliamento tecnico.
9.6. L'opponente ha poi contestato l'esborso di € 15,40 per spese mediche (doc. 11, pag. 24), rilevando che trattasi di spesa effettuata in farmacia per l'acquisto di medicinale senza prescrizione e, come tale, non rimborsabile.
L'opposta ha allegato che la spesa si riferisce all'acquisto di una piccola anticoncezionale acquistabile previa prescrizione ripetibile (la circostanza trova conferma nel doc. 23 della convenuta), assunta da a fini terapeutici secondo quanto noto ad entrambi i genitori. PE
Nuovamente, la circostanza non è stata contestata dal che, in particolare, non ha Parte_1
contestato né che la figlia debba assumere la pillola, né che la pillola sia acquistabile solo dietro prescrizione medica, ancorché ripetibile.
L'esborso qui in esame, riferito a spesa medica per l'acquisito di un farmaco che certamente non va qui inteso quale farmaco da banco (e ciò anche guardando all'utilizzo che era tenuta a PE
farne) va dunque computato ai fini che ci occupano.
9.7. Venendo alle spese lato sensu scolastiche, l'opponente ha contestato in atto di citazione l'importo di € 69,50 (doc. 11, pag. 5), rilevando che trattasi di spesa non altrimenti giustificata.
Ha dedotto sul punto l'opposta in comparsa di costituzione che l'esborso di riferisce all'acquisito dello zaino di , avvenuto all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018. Per_2
Tale spiegazione è stata all'evidenza immediatamente recepita e accettata dal il Parte_1
quale, anzi, nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., alla pag. 7, ha segnalato che l'opposta avrebbe evitato “sterili contestazioni”, se soltanto avesse chiarito fin da subito la causale dell'esborso.
9.8. Sempre in punto di spese scolastiche, l'opponente ha infine contestato l'importo di €
120,00 (doc. 11, pag. 25), corrisposto dalla al Collegio VI frequentato da per il CP_1 PE
noleggio di un pc.
A dire dell'opponente, si tratterebbe di una “spesa voluttuaria”, alla quale lui non avrebbe mai acconsentito (atto di citazione, pag. 7).
Ha replicato l'opposta che la spesa è stata per contro necessaria, dal momento che sin dal 2016 il pc in uso a si era rotto. PE
Sul punto, escussa quale testimone nel corso dell'udienza del 17.06.2022, Testimone_1
ha negato la rispondenza al vero delle prospettazioni di entrambi i genitori, dichiarando quanto segue:
pagina 11 di 24 “nel 2016 era in terza superiore ed avevo un computer a casa, personale, che usavo per chattare su netflix e così via, e poi avevo un computer della scuola, perché nella nuova scuola che avevo iniziato a frequentare (il Collegio VI di NZ) era obbligatorio avere un pc destinato all'attività scolastica, per progetti e presentazioni e così via, uguale per tutti gli studenti e dotati di blocchi atti ad impedirne l'uso a fini di svago. Non ricordo che nel corso del 2016 un mio computer si sia rotto, anzi, lo escludo proprio: nel corso del 2016 non si è rotto nessun computer (…) ribadisco che io non avevo alcun computer rotto e che nella scuola in cui andavo era obbligatorio sottoscrivere il contratto di comodato avente ad oggetto il pc di cui ho detto poco fa. Quindi il contratto di comodato è stato sottoscritto non perché un mio pc si fosse rotto, ma perché la scuola loro richiedeva”.
Le dichiarazioni della teste confermano che l'esborso qui in esame è relativo ad una spesa straordinaria (di modica entità e dunque non necessitante del preventivo accordo tra i genitori: art. 35
Protocollo cit.), trattandosi di esborso sostenuto per la fruizione di un particolare equipaggiamento scolastico.
9.9. Va dunque concluso che a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel 2017, è tenuto a corrispondere a l'importo di € PE Per_2 Parte_1 CP_1
1.444,12 (€ 3.061,25 - € 83,00 - € 60,00 - € 30,00 = € 2.888,25 : 2 = 1.444,12)
Quanto all'anno 2018
10. L'opposta quanto all'anno 2018 ha indicato in sede monitoria spese per € 6.693,51 (doc.
12).
10.1. Non sono fondate le contestazioni mosse dall'opponente quanto all'esborso di € 120,00 per noleggio pc (si rimanda a quanto rilevato al punto 9.8 che precede) e quanto all'esborso di € 113,40 per spese mediche - rimandando a tal riguardo a quanto rilevato al punto 9.6 che precede, sol aggiungendo, da un lato, che l'esborso qui specificamente in esame si riferisce all'acquisito della pillola anticoncezionale in uso a e di ulteriori farmaci – Monuril, e Zitromax - PE Per_3
comunque vendibili solo previa prescrizione (docc. 24, 25 e 26 convenuta); dall'altro lato, che il rimborso spese chiesto dalla opposta all'opponente per l'acquisto di farmaci (circa 60 euro, per due figli in età scolare, per un anno) è a tal punto esiguo da risultare del tutto congruo e francamente arduo da contestare.
10.2. L'opposta ha computato nei propri conteggi anche l'importo di € 1.227,04, pari agli esborsi sostenuti per il mantenimento e la cura del cane . Per_4
pagina 12 di 24 Ora, riconoscono le parti che il rimborso delle spese di mantenimento dell'animale domestico è dovuto, dall'un genitore all'altro, nel solo caso in cui l'animale fosse già presente entro il nucleo familiare (prima della sua disgregazione) e sia poi rimasto presso il genitore collocatario dei figli (art. 35, lett. f, Protocollo cit.).
Nel caso di specie il cane RO non era affatto presente nel nucleo familiare delle parti, prima dell'insorgere della loro crisi coniugale, ed è stato acquistato per esclusiva volontà della dopo CP_1
che tale crisi era insorta e dopo che il già aveva lasciato la casa coniugale. Parte_1
Soccorrono, sul punto, le chiare e ampiamente circostanziate dichiarazioni della figlia delle parti che, escussa come detto quale teste nell'udienza del 17.06.2022, ha confermato il capitolo 3 PE della memoria istruttoria dell'opponente, confermando dunque che il cane è stato preso sulla Per_4
scorta di una decisione assunta da nel gennaio del 2011, su richiesta dei figli e quando CP_1
si era già trasferito a vivere altrove. Parte_1
La teste, in particolare, ha dichiarato quanto segue: “E' vero. Mio padre è sempre stato contrario ad aver animali in casa. Mia madre ha avuto anche da piccola dei cani e quindi era più propensa ad averne. Addirittura, anni prima ero riuscita ad ottenere di avere due pappagallini, ma solo per via del fatto che si trattava di animali piccoli e che non sporcavano. Per cui io ho sempre voluto un cane, ma quando in casa è iniziata la situazione di trambusto per via del fatto che mio padre era uscito di casa e io e mio TE ci sentivamo soli, abbiamo insistito perché venisse preso un cane.
Quindi confermo che a gennaio 2011 io e mio TE abbiamo iniziato con le nostre richieste e che poi, in capo ad un mese, mia madre ci ha preso il cane (…) Mio padre non ha partecipato alla decisione di prendere il cane, anzi era contrarissimo perché diceva che c'era già abbastanza confusione e che non era necessario avere un problema in più”.
La teste ha del resto dichiarato che anche dopo la separazione il si è preso cura del Parte_1
cane obtorto collo, quanto i figli sono andati a vivere presso di lui in Vicenza, nel 2016, riferendo quanto segue: “E' vero, sotto minaccia di mia madre. Intendo dire che mia madre ha lasciato Per_4 all'ingresso di casa, legato, attaccandosi al campanello e dicendo che o il cane veniva preso o il cane sarebbe stato portato al canile. Ricordo che in quel momento ero in seconda superiore, avevo appena iniziato a frequentare il Quadri in Vicenza, e mio padre aveva più volte ribadito attraverso mail, messaggi ed anche faccia a faccia che non voleva il cane, non voleva gestirlo e non l'aveva mai voluto.
Poi durante l'anno mio padre ha fatto presente più volte che non sapeva fisicamente gestire il cane perché non aveva mai avuto cani né li voleva avere e quando io stessa facevo presente la situazione a
pagina 13 di 24 mai madre, lei mi rispondeva che o il cane restava lì da noi, o sarebbe finito in canile. Quindi mio padre ha deciso di lasciarlo lì, esclusivamente per me e mio TE”.
Il teste , padre dell'opponente ed escusso nel corso dell'udienza del Testimone_2
13.05.2022, ha confermato da par sua che il figlio si è trasferito a vivere presso la sua abitazione, in pianta stabile, sin dalla fine del dicembre del 2010 e che egli lì è rimasto a vivere sino al marzo/aprile
2011, quando ha fatto ingresso nella nuova abitazione reperita.
Risulta dunque che il cane ha fatto ingresso in quella che era stata la casa coniugale dei Per_4
soltanto nel febbraio del 2011; che tanto è avvenuto per esclusiva volontà di , Parte_1 CP_1
quando già si era trasferito a vivere altrove in ragione di una ormai conclamata (e Parte_1
irreversibile) crisi coniugale;
che , che mai aveva voluto avere animali domestici, non è Parte_1
stato coinvolto nella decisione - che egli, a tutti gli effetti, anche in seguito ha meramente subito.
Si tratta di circostanze che debbono aversi qui per pienamente provate. E' vero, in effetti, che il teste escusso nel corso dell'udienza del 13.05.2022, ha riferito che il cane sarebbe stato Testimone_3
acquistato per concorde volontà dei coniugi. Le dichiarazioni del teste sono tuttavia prive di rilevanza essendo tutte de relato actoris, dal momento che il teste si è limitato a riferire circostanze a lui riferite dalla e delle quali egli ha dichiarato di non avere avuto alcuna conoscenza diretta. CP_1
L'importo di € 1.227,04 non va dunque qui tenuto in considerazione, trattandosi di spesa che l'opponente non è tenuto a rifondere nemmeno pro quota.
10.3. L'opponente ha altresì contestato l'importo di € 2.840,00, riferito dall'opposta a spese di baby sitter (doc. 12, pagg. 46 e ss).
Secondo la prospettazione del si tratta di spese che non vanno rimborsate poiché, da Parte_1
un lato, a suo dire avrebbe ottenuto il trasferimento dei figli a NZ assicurando che CP_1
avrebbe modulato il proprio orario di lavoro al fine di garantire la propria presenza a casa al rientro dei figli da scuola;
dall'altro lato, l'esborso esposto in atti sarebbe provato da “foglietti volanti senza valore”, talvolta privi di data e di indicazione delle ore retribuite e talvolta recanti financo delle duplicazioni di pagamento (atto di citazione, pag. 8).
Ebbene, non coglie nel segno la contestazione relativa ad un non meglio precisato impegno assunto dalla – o ad una non meglio precisata condizione cui sarebbe stato sottoposto CP_1
l'accoglimento della sua istanza di trasferimento dei figli a NZ. Dell'assunzione di un simile impegno (o della imposizione di una simile condizione) non v'è in effetti traccia nel decreto del
Tribunale di Vicenza del 28.09.2017 valorizzato dall'opponente (doc. 5 ) che reca, Parte_1
pagina 14 di 24 semplicemente, la descrizione dell'assetto del collocamento e delle visite e l'obbligo per la di CP_1
avvertire per tempo il tutte le volte in cui per ragioni lavorative si fosse verificata la Parte_1 necessità di tenere i figli a casa, per una o due notti, “senza la presenza del riferimento materno a casa”
e dunque con il loro affidamento a persone di fiducia – chiaramente da indicare al padre, chiamato dal
Tribunale a monitorare lo “stato di benessere dei figli”.
Ciò detto, nel corso delle udienze del 13.05.2022 e del 17.06.2022 sono stati escussi quali testimoni e , i quali hanno confermato di aver svolto Tes_4 Tes_5 Testimone_6
attività di baby sitting per , al contempo riconoscendo le ricevute di pagamento prodotte CP_1 in giudizio dall'opposta. E, va detto, i testi hanno descritto un'attività di baby sitting del tutto ordinaria
(riaccompagnamento di e a casa dopo la fine della scuola, gestione del momento del PE Per_2
pranzo, accompagnamento di e alle attività sportive pomeridiane), svolta per qualche PE Per_2
ora nel pomeriggio soltanto dal lunedì al venerdì e prestata in orario notturno (per una sola notte) soltanto in sporadiche occasioni (circa una decina, nel corso dei due anni cui si sono riferiti i testi) – e con la precisazione che “se poi capitava il giorno in cui nessuno di noi poteva rendere il servizio di baby sitteraggio, allora la signora prendeva il permesso dal lavoro e si occupava direttamente CP_1 di figli” (teste ). Testimone_6
La spesa in esame non risulta dunque né indicativa di alcuna trascuratezza della madre nell'accudimento dei figli (sono invero assai rari gli impieghi che permettono di lavorare soltanto qualche ora la mattina), né ingiustificata, né esorbitante (basta considerare, per avvedersene, gli importi delle ricevute depositate dall'opposta).
La contestazione mossa dall'opponente quanto all'esborso in esame non è dunque fondata.
10.4. A titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel PE Per_2
2018, è tenuto a corrispondere a l'importo di € 2.733,23 (€ 6.693,51 - € Parte_1 CP_1
1.227,04 = € 5.466,47 : 2 = € ).
Quanto all'anno 2019, sino al 15.07.2019
11. Quanto all'anno 2019, sino al 15.07.2019, l'opposta ha esposto in sede monitoria spese per
€ 3.496,47 (doc. 13).
11.1. Non è fondata la contestazione mossa dall'opponente quanto all'importo di € 40,10 (doc.
13, pag. 22).
pagina 15 di 24 L'esborso si riferisce in effetti all'acquisto di un vaccino vendibile solo previa prescrizione medica (doc. 29 convenuta). Si rimanda, sul punto, a quanto già dedotto sopra in punto di spese mediche.
11.2. E' fondata la contestazione mossa dall'opponente in relazione all'importo di € 724,01, riferito ad esborsi per il cane RO.
Alla stregua di quanto rilevato quanto alle spese di cura e mantenimento del cane per l'anno
2018, l'importo non va qui considerato.
11.3. Per le ragioni viste con riguardo all'analoga spesa riferita all'anno 2018, non merita per contro accoglimento la contestazione mossa dall'opponente quanto all'importo di € 1.569,00 indicato dall'opposta per spese di baby sitting.
11.4. L'opponente ha infine contestato l'importo di € 849,00, relativo all'acquisto di un pc per
, rilevando di aver condiviso la decisione di acquistare un pc, ma di essersi offerto di ricercare un Per_2
pc meno costoso.
Dal doc. 10 depositato dall'opponente a supporto della propria contestazione non emerge l'esito di alcuna ricerca in tesi da lui effettuata per reperire un pc più conveniente e, del resto, nemmeno nel presente giudizio il ha indicato quale pc i genitori avrebbero potuto acquistare, in alternativa Parte_1
a quella acquistato dalla – e a quale prezzo. CP_1
L'esborso esposto dalla opposta non va dunque espunto.
11.5. A titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel PE Per_2
2019, sino al 15.07.2019, è dunque tenuto a corrispondere a l'importo Parte_1 CP_1 di € 1.386,23 (€ 3.496,47 - € 724,01 = 2.772,46 : 2 = 1.386,23).
*
12. Va ora presa in esame la domanda di rimborso pro quota delle spese straordinarie proposta, questa volta, dal verso la Parte_1 CP_1
Quanto al secondo semestre del 20162 2 Come già rilevato, le spese in tesi sostenute dal in epoca precedente al secondo semestre 2016 non vengono qui Parte_1 prese in esame. L'opponente, in effetti, in atto di citazione ha eccepito che sino al primo semestre del 2016 il credito della doveva quantificarsi in € 876,04, secondo quando da lei indicato nella diffida sopra esaminata, e ha rilevato che tale CP_1 indicazione valeva a cristallizzare “il credito/debito delle parti, riguardo l'ammontare delle spese dovute dall'uno e/o dall'altra” e a tracciare “una linea di demarcazione da cui poi iniziare a ricostruire le rispettive poste di debito e credito dei due ex coniugi” (atto di citazione, pag. 4). Tanto deducendo, l'opponente ha chiaramente riconosciuto l'indicata somma di € 876,04 come da lui dovuta all'opposta a titolo di saldo all'esito della compensazione delle reciproche poste di dare e avere. E, del resto, nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. l'opponente ha contestato le spese esposte dalla controparte quanto al periodo 2012/primo semestre 2016 (e, poi, ha esposto a propria volta le spese in tesi sostenute nel medesimo pagina 16 di 24 13. Quanto al secondo semestre del 2016, l'opponente ha indicato in atto di citazione spese per il complessivo importo di € 2.124,14 (atto di citazione, pag. 11, con rinvio alle pezze giustificative sub doc. 11).
L'opposta ha rilevato che l'importo indicato sarebbe il frutto di un'erronea sommatoria degli importi di cui alle pezze giustificative.
In effetti, le pezze giustificative depositate dall'opponente sub doc. 11 riportano esborsi pari a complessivi € 1.956,143.
13.1. Ebbene, l'opposta (comparsa, pagg. 21 e 21) ha chiesto lo scomputo degli esborsi per spese mediche sostenute dal e poi rifuse, totalmente o in parte, dalla sua assicurazione. Parte_1
L'opponente ha accettato la decurtazione, quanto ad € 459,87 (memoria ex art. 183, co. 6, n. 1
c.p.c., pag. 12).
13.2. Nulla ha replicato l'opponente quanto alla contestazione mossa dall'opposta in relazione all'importo di € 50,00 (doc. 11, pag. 4) relativo ad un trattamento di fisioterapia fruito da PE
(invero effettivamente pagato dalla doc. 30 opposta). L'importo va dunque scomputato. CP_1
13.3. Nulla ha parimenti replicato l'opponente quanto alla contestazione mossa dall'opposta in relazione all'importo di € 40,00 relativo ad una visita medico sportiva cui è stato sottoposto (doc. Per_2
11, pag. 9). L'importo va dunque scomputato.
13.4. Non è per contro fondata la pretesa dell'opposta di non pagare il vaccino del cane (doc.
11, pag. 23) – e ciò in ragione di tutto quanto sopra dedotto in ordine alla gestione del cane.
13.5. A titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel PE Per_2 secondo semestre del 2016, è dunque tenuta a corrispondere a l'importo CP_1 Parte_1 di € 703,13 (€ 1.956,14 - € 459,87 - € 50,00 - € 40,00 = 1.406,27: 2 = 703,13).
Quanto all'anno 2017
14. ha esposto in atto di citazione quanto all'anno 2017 spese per l'importo Parte_1
complessivo di € 3.799,57 (atto di citazione, pag. 11, con rinvio alle pezze giustificative sub doc. 12).
L'opposta ha nuovamente rilevato che l'importo indicato sarebbe il frutto di un'erronea sommatoria degli importi di cui alle pezze giustificative.
periodo) soltanto in via gradata e, dunque, in vista dell'ipotesi di rigetto dalla eccezione spiegata in atto di citazione
(memoria, pag. 3). 3 Le pezze giustificative comprendono anche gli importi di € 6,00 + € 28,00 + € 52,00 (doc. 11, pag. 14) che non vengono qui considerati poiché risalgono al giugno del 2016. Va anche segnalato che la pezza giustificativa “Ottica centrale Srl” del 03.09.2016 è stata prodotta due volte. pagina 17 di 24 In effetti, le pezze giustificative depositate dall'opponente sub doc. 12 riportano esborsi pari a complessivi € 3.789,964.
14.1. L'opposta ha contestato l'importo di € 105,00 (doc. 12, pag. 7), relativo all'iscrizione di alla classe terza presso il Liceo Quadri di Vicenza - che ella non ha invero poi frequentato, PE avendo frequentato nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 il Collegio VI in NZ
(circostanza, questa, non contestata).
La doglianza non ha fondamento, dal momento che l'esborso è stato sostenuto nel febbraio del
2017, quando il trasferimento di a NZ non era ancora stato autorizzato. Il fatto, poi, che la PE
abbia sostenuto integralmente le spese per la frequenza da parte di del Collegio CP_1 PE
VI in NZ è del tutto irrilevante per giudicare del rimborso di una spesa sostenuta mesi prima, quando i figli erano residenti a [...]e quando l'iscrizione al Collegio non era ancora stata decisa.
L'importo di € 105,00 non va dunque scomputato, al pari dell'ulteriore, minimale importo di €
10,00 (doc. 12, pag. 11) versato dal al comitato genitori della scuola nel febbraio del 2017. Parte_1
14.2. Infondate risultano anche le contestazioni mosse dall'opposta quanto agli importi di €
15,00 ed € 8,33 (doc. 12, pagg. 18 e 19) spesi dal per acquistare i libri delle vacanze di Parte_1
(in disparte l'esiguità degli importi, va ritenuto che il padre abbia acquistato i libri delle vacanze Per_2 avendone ricevuto l'indicazione, dal momento che non è affatto vero che nel passaggio dalla classe quinta della scuola elementare alla classe prima della scuola media gli studenti non ricevano mai indicazioni in ordine al lavoro di consolidamento e preparazione da svolgere durante l'estate) e quanto all'importo di € 85,00 (doc. 12, pag. 12) relativo all'iscrizione di ad un centro estivo (si tratta in Per_2
effetti di un importo per nulla oneroso, diversamente da quanto opinato dall'opposta che, per altro, per quanto sopra detto nel 2017 ha iscritto ad un centro estivo in piscina, al costo di € 110,00). Per_2
14.3. L'opposta ha contestato altresì l'importo di € 1.691,00, relativo ad un viaggio di PE
in Inghilterra, a tal riguardo rilevando di non essere mai stata d'accordo sul tale viaggio che, per altro, si è svolto in agosto, contro la sua volontà, in un periodo in cui avrebbe dovuto essere presso di PE
lei.
Si tratta di doglianza manifestamente sconfessata dalle risultanze di causa e, in particolare, dal doc. 20 depositato dall'opponente, che prova che nel gennaio del 2017 ha manifestato il CP_1
proprio assenso al viaggio di in Inghilterra, chiedendo (proprio lei) di verificare se fosse PE 4 Tra le pezze giustificative di cui al doc. 12 si rinviene invero un ulteriore esborso di € 28,00, per il corso estivo in piscina Per_ di (doc. 12, pag. 12), che l'opponente non ha tuttavia conteggiato, né in atto di citazione, né nell'elenco che ha depositato sub doc. 22. Di tale esborso non si terrà dunque conto. pagina 18 di 24 possibile effettuarlo in agosto (essendo sfumata la possibilità di effettuarlo in luglio). Sul punto non merita aggiungere altro.
14.4. Del pari infondata è, infine, la doglianza dell'opposta relativa all'importo di € 168,39 che, com'è fatto palese dalla relativa pezza giustificativa (doc. 12, pag. 23), si riferisce al cambio di sterline per il viaggio di PE
14.5. A titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel PE Per_2
2017, è dunque tenuta a corrispondere a l'importo di € 1.894,98 (50% CP_1 Parte_1 di € 3.789,96).
Quanto all'anno 2018
15. Quanto all'anno 2018 ha esposto in atto di citazione spese per € 286,79 Parte_1
(atto di citazione, pag. 12, con rinvio alle pezze giustificative sub doc. 135).
15.1. L'opposta ha contestato gli importi di € 47,00 e di € 23,50, riferite a prestazioni di estetista.
L'opponente ha replicato che gli esborsi farebbero invero riferimento a “trattamenti medici per i problemi ai piedi di , che la madre ben conosce” (memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., pag. PE
13). L'allegazione che non è stata contestata dall'opposta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Gli importi non vanno dunque scomputati.
15.2. A titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel PE Per_2
2018, è dunque tenuta a corrispondere a l'importo di € 143,39 (50% di CP_1 Parte_1
286,79).
Quanto al 2019, sino al 15.07.2019
16. Quanto all'anno 2019 l'opponente ha indicato in atto di citazione spese per l'importo di €
1.458,35 (atto di citazione, pag. 12, con rinvio alle pezze giustificative sub doc. 14).
L'opposta ha rilevato che l'importo indicato sarebbe il frutto di un'erronea sommatoria degli importi di cui alle pezze giustificative.
In effetti, le pezze giustificative depositate dall'opponente sub doc. 14 riportano esborsi pari a complessivi € 1.013,35. 5 Tra le pezze giustificative di cui al doc. 13 si rinviene invero un ulteriore esborso di € 15,40 per acquisto di un farmaco, che l'opponente non ha tuttavia conteggiato, né in atto di citazione, nè nell'elenco che ha depositato sub doc. 22. Di tale esborso non si terrà dunque conto. pagina 19 di 24 16.1. Va rilevato innanzitutto che nel novero delle spese afferenti al 2019 l'opponente ha computato in atto di citazione anche un esborso di € 210,00 sostenuto in data 26.09.2019 (doc. 14, pag.
7).
L'opposta ha eccepito che si tratterebbe di esborso estraneo al giudizio che ci occupa, che dovrebbe arrestarsi all'esame delle reciproche poste di dare e avere maturate sino al 15.07.2019, poiché
a tale periodo si è arrestata l'elencazione delle spese da lei effettuata in sede monitoria.
L'eccezione, sulla quale l'opponente si è rimessa (memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., pag.
16), va accolta, non tanto per via del fatto che il periodo cui si è riferita l'opposta in sede monitoria debba vincolare l'orizzonte per così dire temporale delle difese dell'opponente, quanto piuttosto per via del fatto che la in vista dell'ipotesi in cui la spesa qui menzionata fosse stata tenuta in CP_1
considerazione, ha da par sua genericamente fatto rinvio in comparsa di costituzione alle ulteriori spese in tesi sostenute dopo il 14.07.2019 (comparsa, pagg. 26 e 27, con rinvio al doc. 35) – così determinando la “reazione” del che in seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. ha Parte_1
genericamente menzionato le spese sostenute dopo il 15.07.2019 (memoria, pag. 2, con rinvio ai docc.
23 e 24). Iniziativa, quest'ultima, che in memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. è stata eccepita come tardiva dall'opposta la quale, tuttavia, nella memoria medesima non ha esitato a indicare ulteriori spese, in tesi sostenute in epoca ancora successiva (memoria, pag. 6, con rinvio ai docc. 47).
E' fin troppo evidente che tale modo di procedere delle parti è totalmente eccentrico rispetto al regime delle preclusioni assertive ed asseverative del presente giudizio, ove non si fa certo questione di accertare canoni che maturano via via, anche in corso di causa, sulla base di un medesimo titolo, ma di verificare, posta per posta, le reciproche pretese delle parti, che vanno indagate nei rispettivi presupposti soggettivi e oggettivi - chiaramente solo se allegate e provate tempestivamente e comunque sempre considerando che il presente giudizio è un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Va allora concluso che, quanto all'opposta, oggetto del presente giudizio debbono essere soltanto le spese che ella ha allegato in sede monitoria. Le domande dell'opposta relative a spese differenti o successive vanno dunque dichiarate nuove e non ammissibili.
Vanno parimenti dichiarate inammissibili le domande spiegate dall'opponente in relazione alle spese relative al periodo successivo al 15.07.2019: spese che egli ha tardivamente allegato soltanto nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (essendosi limitato, in prima memoria, ad “annunciarne”
l'allegazione).
pagina 20 di 24 Quanto, infine, all'esborso di € 210,00 del 26.09.2019 indicato dall'opponente, in accoglimento della richiesta dell'opposta (sulla quale come detto l'opponente si è rimesso) di esso non si terrà qui conto – con assorbimento di ogni valutazione sulla debenza o meno del suo rimborso pro quota.
16.2. Ciò detto, l'opposta ha contestato l'importo di € 124,35 (doc. 14, pag. 1), relativo ai libri di testo acquistati per quanto all'anno scolastico 2018/2019, quando “la figlia ha voluto fare PE ritorno a Vicenza presso il padre senza il consenso della madre e senza attendere la fine dell'anno scolastico” (comparsa, pag. 24).
La contestazione non merita alcun seguito, dal momento che la sentenza del Tribunale di
Vicenza del 13.02.2019 conferma che si è rimessa al Tribunale, quanto alla decisione di CP_1 trasferirsi a Vicenza assunta da sul finire del giudizio di divorzio. E, d'altro canto, il Tribunale PE
nella sentenza ha posto a carico della madre il 50% delle spese straordinarie relative (anche) a PE
senza introdurre alcuna previsione in ordine alle spese della scuola che ella aveva deciso di frequentare.
16.3. Infondata è anche la contestazione mossa dall'opposta quanto all'importo di € 122,00
(doc. 14, pag. 6), pari all'esborso sostenuto dal per una visita ginecologica di cui ha fruito Parte_1
PE
Lamenta l'opposta che difetterebbe, quanto alla visita, la prescrizione medica e il consenso dei genitori – ma si tratta di contestazione priva di pregio, dal momento che una spesa qual è quella qui in esame non richiede il preventivo accordo dei genitori (art. 35 Protocollo cit.).
16.4. L'opposta chiede poi lo scomputo, dagli esborsi sostenuti dal presso il Parte_1
Libraccio per l'acquisto di libri, degli importi di € 8,84 e di € 12,15, oggetto di uno sconto applicato dall'esercente (doc. 14, pagg. 2 e 3).
Gli importi, del cui scomputo v'è in effetti prova documentale negli scontrini depositati dall'opponente, non vanno qui considerati.
16.5. A titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel PE Per_2
2019, sino al 15.07.2019, è dunque tenuta a corrispondere a l'importo di CP_1 Parte_1
€ 391,18 (1.013,35 - € 210,00 - € 8,84 - € 12,15 = € 782,36 : 2 = € 391,18).
*
17. Tanto accertato, resta da rilevare che è inammissibile la domanda proposta dalla opposta in comparsa di costituzione, ove ella ha chiesto la rifusione pro quota dell'esborso di € 1.294,12 in tesi effettuato per pagare “il viaggio di in Sicilia per il torneo di scacchi al quale in prima battuta PE
pagina 21 di 24 il sig. aveva dato il proprio consenso, salvo poi ritirarlo ad iscrizione avvenuta” (comparsa, Parte_1
pag. 27).
17.1. L'opposta ha dedotto, invero, di insistere per la rifusione dell'esborso soltanto nel caso di accertamento del suo obbligo di rifondere pro quota al l'esborso relativo al viaggio di Parte_1
in Inghilterra. PE
Si tratta di impostazione priva di fondamento, dal momento che il rimborso di un esborso è dovuto se ne sussistono i presupposti, non certo a mo' di contropartita della eventuale rifusione di altro esborso.
L'esborso relativo al viaggio in Sicilia, del resto, non ha nulla a che vedere con l'esborso relativo al viaggio di Inghilterra e dunque la pretesa della (se io dovrò pagare il viaggio in CP_1
Inghilterra, tu dovrai pagare il viaggio in Sicilia) chiaramente non è una domanda riconvenzionale.
17.2. Ciò detto, è tenuta a rifondere pro quota al l'esborso relativo al CP_1 Parte_1
viaggio in Inghilterra, secondo quanto sopra accertato. La domanda che ella ha spiegato con riguardo al viaggio Sicilia va per contro dichiarata inammissibile, siccome nuova rispetto alle domande azionate in via monitoria e siccome domanda che certamente non può essere qualificata quale reconventio reconventionis.
17.3. Quanto, infine, alla richiesta (avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c.) di esibizione da parte del dei rimborsi di spese sanitarie in tesi fruiti dal 2012 al luglio del Parte_1
2019, varrà rilevare che quanto al periodo 2012/primo semestre 2016 vale quanto sopra rilevato quanto alla cristallizzazione del credito della che quanto al 2016 il ha già portato in CP_1 Parte_1
detrazione i rimborsi fruiti;
che quanto al 2017/14.07.2019 egli ha dichiarato di non aver percepito rimborsi;
che quanto al 2017/14.07.2019 (e dunque quanto ad un periodo di due anni e mezzo) egli ha comunque esposto spese sanitarie di ridotto importo complessivo (circa 450,00), gravanti sulla CP_1
quanto al solo 50%; che in caso di fruizione, da parte del , di una qualche rimborso in ordine Parte_1
a tali spese il saldo dei rapporti di dare ed avere delle parti potrebbe invero variare di poche decine di euro: che in ragione di tutto questo l'approfondimento istruttorio richiesto dalla opposta si appalesa manifestamente ultroneo, nell'economia di un giudizio in cui già sono state contestate (e dunque esaminate) una molteplicità di poste attive e passive anche di valore financo irrisorio.
*
18. Sulla scorta di quanto sin qui rilevato, accolta l'opposizione e dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto, va dichiarato:
pagina 22 di 24 - che a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e quanto al PE Per_2
periodo 2012/15.07.2019 è tenuto a corrispondere a il complessivo Parte_1 CP_1 importo di € 6.530,62 (€ 876,04 + € 91,00 + € 1.444,12 + € 2.733,23 + € 1.386,23);
- che a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e quanto al PE Per_2
periodo 2012/15.07.2019 è tenuta a corrispondere a il complessivo CP_1 Parte_1
importo di 3.132,68 (€ 703,13 + € 1.894,98 + € 143,39 + € 391,18).
18.1. Operata la compensazione tra i debiti reciproci, va dunque condannato a Parte_1 corrispondere a l'importo di € 3.397,94, oltre interessi legali calcolati dal 16.10.2019 CP_1
(data di notificazione del decreto ingiuntivo opposto) al saldo.
*
19. e hanno vicendevolmente preteso dalla controparte il CP_1 Parte_1
pagamento di rimborsi in parte non dovuti.
Il giudizio si conclude del resto con la condanna di al pagamento in favore di Parte_1
di un importo di gran lunga inferiore rispetto a quello azionato in sede monitoria. CP_1
19.1. va dunque condannato a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_1
esclusivamente del presente giudizio che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, nei valori minimi, che si reputano congrui valutata come detto la reciproca soccombenza), vanno liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 7120/2019:
1) accoglie l'opposizione; per l'effetto,
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Vicenza, 2527/2019 del 14.08.2019, n. R.G.
5614/2019);
3) accerta e dichiara:
a) che a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e quanto al PE Per_2
periodo 2012/15.07.2019 è tenuto a corrispondere a il complessivo Parte_1 CP_1 importo di € 6.530,62;
pagina 23 di 24 b) che a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e quanto al PE Per_2
periodo 2012/15.07.2019 è tenuta a corrispondere a il complessivo CP_1 Parte_1 importo di € 3.132,68;
4) operata la compensazione tra i reciproci debiti di cui al punto che precede, condanna Parte_1
a corrispondere a l'importo di € 3.397,94, oltre interessi legali dal 16.10.2019 al
[...] CP_1
saldo;
5) condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 CP_1 liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 25 gennaio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 7120/2019 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FIPALDINI Parte_1 C.F._1
ROBERTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Corso Palladio n. 42
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAPUANO BRANCA CP_1 C.F._2
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Corso Palladio n. 178
CONVENUTA OPPOSTA in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2527/2019 del 14.08.2019, emesso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 5614/2019
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. adiva in via monitoria il Tribunale di Vicenza, lamentando il mancato CP_1 pagamento da parte dell'ex marito della quota di sua spettanza delle spese Parte_1
straordinarie sostenute per i figli minori e , nonché il mancato pagamento di una rata PE Per_2 dell'assegno di contribuzione al mantenimento dei figli medesimi.
1.1. Nel ricorso monitorio, in particolare, assumeva che : CP_1 Parte_1
pagina 1 di 24 - aveva omesso il pagamento della quota di sua spettanza delle spese straordinarie quanto al periodo
2012/14.07.2016, per il complessivo importo di € 4.067,04;
- aveva omesso il pagamento della quota di sua spettanza delle spese straordinarie quanto al periodo
14.07.2016/15.07.20191, per il complessivo importo di € 6.746,61;
- che tra il 30.09.2014 ed il 29.04.2016 aveva tuttavia effettuato versamenti per € Parte_1
1.102,89 e che egli, d'altro canto, aveva diritto a vedersi rifuse dalla ex moglie spese straordinarie per l'importo di € 2.331,84;
- che era dunque tenuto al versamento del residuo importo di 7.378,92 (€ 4.067,04 + € Parte_1
6.746,61 - € 1.102,89 - € 2.331,84);
- che era altresì tenuto al pagamento dell'importo di € 900,00, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei figli quanto al mese di dicembre 2018.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 2527/2019 il Tribunale di Vicenza accoglieva il ricorso, ingiungendo a l'immediato pagamento dell'importo di € 8.278,92, oltre interessi e Parte_1
spese della procedura monitoria.
*
2. opponeva il decreto ingiuntivo radicando il giudizio oggi in scrutinio, nel Parte_1
quale egli contestava in parte la debenza degli importi esposti dalla controparte e, al contempo, chiedeva l'accertamento del mancato versamento, da parte della ex moglie, della quota di sua spettanza delle spese straordinarie da lui sostenute per i figli minori.
L'opponente operava dunque la compensazione tra le reciproche poste di dare ed avere, eccepiva che il contributo al mantenimento per il mese di dicembre 2018 non era dovuto e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al versamento di un saldo, CP_1 quantificato in atto di citazione in € 273,20.
2.1. Costituendosi in giudizio, insisteva sostanzialmente per il pagamento degli CP_1 importi indicati nel ricorso monitorio e contestava le pretese di pagamento avanzate dall'opponente.
3. Con ordinanza del 31.01.2020 veniva sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., all'udienza del 13.04.2021 il
Giudice proponeva la definizione del giudizio in via conciliativa mediante il pagamento da parte 1 Che le spese afferenti al 2019 esposte nel ricorso monitorio si arrestano al 15.07.2019 è stato chiarito dall'opposta nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, in difetto di contestazione da parte dell'opponente. pagina 2 di 24 dell'opponente dell'importo di € 2.300,00 in favore dell'opposta, con compensazione delle spese di lite.
Alla successiva udienza del 21.05.2021 l'opponente dichiarava di essere disponibile ad accettare la proposta del Giudice, che veniva per contro rifiutata dall'opposta.
3.2. Nelle successive udienze del 13.05.2022 e del 17.06.2022 veniva assunta la prova orale richiesta dalle parti e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3.3. All'udienza del 15.11.2022, all'uopo fissata, le parti precisavano infine le conclusioni.
L'attore concludeva come segue: “Nel merito in via principale 1) Accertata Parte_1
l'infondatezza del credito azionato monitoriamente per i motivi indicati in narrativa, come comprovati dai documenti prodotti, dichiararsi la nullità e/o comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via riconvenzionale 2) Accertato il credito vantato da nei confronti di CP_1
per le causali di cui è causa, procedersi alla compensazione, previo accertamento, Parte_1
con il controcredito vantato da nei confronti di per le medesime Parte_1 CP_1 causali, con conseguente accertamento di quanto eventualmente dovuto dall'uno all'altra o viceversa,
a titolo di conguaglio una volta effettuata la compensazione, e conseguente condanna al pagamento. 3)
Spese, compensi integralmente rifusi”.
La convenuta concludeva come segue: “In via principale: 1) Confermarsi il CP_1
decreto ingiuntivo opposto In via subordinata: 2) Accertato e dichiarato che ha CP_1
sostenuto per intero spese straordinarie per i figli e nel periodo settembre PE Parte_2
2012 luglio 2019 come documentato in atti, dichiarare che la stessa ha diritto di ripetere dal padre degli stessi la quota di dette spese su di lui gravante secondo la previsione dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati tra le parti, accertato l'inadempimento dell'obbligato per l'effetto condannare a pagare a la somma di € 8.278,92, ovvero quella diversa Parte_1 CP_1 che risulterà all'esito del giudizio, maggiorata degli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo effettivo. In ogni caso: 3) Con vittoria di spese e compensi professionali, comprensivi della fase monitoria”.
Il giudizio veniva dunque trattenuto in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. Secondo quanto consta in atti, la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
è stata omologata dal Tribunale di Vicenza in data 29.11.2011 (doc. 1 convenuta).
[...]
pagina 3 di 24 I figli (nata nel 2001) e (nato nel 2006) sono stati affidati congiuntamente ai PE Per_2
genitori, con collocamento presso la madre. Il contributo di mantenimento facente carico a Parte_1
è stato quantificato nell'importo di € 1.100,00 mensili.
[...]
Quanto alle spese straordinarie, è stato stabilito che avrebbe compartecipato ad Parte_1
esse nella misura del 60%.
4.1. Con decreto del 22.08.2013 il Tribunale di Vicenza ha sostanzialmente confermato le condizioni della separazione, solo elevando ad € 1.200,00 il contributo al mantenimento dei figli dovuto dal (doc. 2 opponente). Parte_1
Con decreto del 16.12.2014 il Tribunale di Vicenza ha rigettato il ricorso presentato da CP_1
che, avendo reperito un nuovo lavoro, aveva chiesto di essere autorizzata a trasferire i figli con sé
[...]
a NZ (doc. 3 opponente).
Con decreto del 28.07.2015 la Corte d'Appello di Venezia ha tuttavia accolto il reclamo proposto dalla così disponendo il trasferimento della residenza dei figli minori presso di lei, a CP_1
NZ (doc. 4 opponente).
Successivamente, tuttavia, il ha richiesto al Tribunale di NZ di far rientrare i figli Parte_1
minori a Vicenza e il Tribunale con decreto del 14.07.2016 ha accolto la sua richiesta, disponendo il trasferimento dei figli presso il padre, in Vicenza;
revocando il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, a far data dal settembre 2016; quantificando in € 600,00 mensili il contributo al mantenimento dei figli dovuto dalla madre a far data dal settembre 2016; ponendo infine a carico della madre le spese straordinarie dei figli nella misura del 50% (doc. 2 convenuta).
4.2. Nell'ambito del giudizio di scioglimento del matrimonio, la tornava a chiedere il CP_1
trasferimento dei figli presso di sé, a NZ.
Il trasferimento veniva disposto dal Tribunale di Vicenza con decreto del 28.09.2017, che poneva a carico del un contributo al mantenimento dei figli quantificato in € 900,00 mensili Parte_1
e la compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% (doc. 5 opponente).
Con sentenza n. 365/2019 del 13.02.2019, resa a definizione del giudizio di divorzio, il
Tribunale di Vicenza ha affidato congiuntamente i figli ai genitori, con collocamento di presso PE
il padre a Vicenza e di presso la madre in NZ, ponendo a carico di ciascun genitore il Per_2
mantenimento del figlio convivente e ripartendo infine tra i genitori le spese straordinarie, nella misura del 50% (doc. 3 convenuta).
pagina 4 di 24 4.3. Così ripercorse le vicende, invero assai complesse, che stanno sullo sfondo della causa in scrutinio, risulta confermata la ricostruzione operata dall'opponente nell'apertura dell'atto di citazione, ove egli ha dedotto:
- che dalla omologa della separazione personale dei coniugi (novembre 2011) al settembre 2015
e , pur prioritariamente collocati presso la madre, hanno vissuto presso la madre e presso PE Per_2
il padre, secondo le modalità stabilite in sede di omologa;
- che dal settembre del 2015 al settembre del 2016 e hanno entrambi vissuto presso la PE Per_2
madre in NZ, con permanenza presso il padre per “tre fine settimana al mese dal venerdì (termine impegni scolastici) alla domenica sera” (decreto Corte d'Appello di Venezia 28.07.2015) e con obbligo del padre di corrispondere il contributo di mantenimento (in quel momento quantificato in €
1.200,00 mensili: decreto Tribunale di Vicenza 22.08.2013) e di pagare le spese straordinarie nella misura del 60% (omologa);
- che dal settembre del 2016 al settembre del 2017 i figli hanno entrambi vissuto presso il padre in
Vicenza, con obbligo della madre di corrispondere un contributo di mantenimento di € 600,00 mensili e di pagare le spese straordinarie nella misura del 50% (decreto Tribunale di NZ 14.07.2016);
- che dal settembre del 2017 al dicembre del 2018 i figli hanno vissuto presso la madre in NZ, con obbligo del padre di corrispondere un contributo di mantenimento di € 900,00 mensili e di pagare le spese straordinarie nella misura del 50% (decreto Tribunale di Vicenza 28.09.2017);
- che dal dicembre del 2018 ha vissuto presso il padre a Vicenza e ha vissuto presso la PE Per_2
madre a NZ, con mantenimento diretto del figlio convivente da parte di ciascun genitore e riparto delle spese straordinarie nella misura del 50% (sentenza Tribunale di Vicenza 13.02.2019).
*
5. Sulla scorta di quanto ora rilevato, va detto, innanzitutto, che la pretesa dell'opposta di ottenere dal il versamento dell'importo di € 900,00 a titolo di contributo di mantenimento Parte_1
dei figli quanto al mese di dicembre 2018 non ha fondamento.
A far data dal dicembre del 2018, in effetti, ciascun genitore ha vissuto con un figlio e lo stesso
Tribunale di Vicenza, nel prendere atto dell'assetto venutosi a creare per volontà delle parti (meglio: dei loro figli), nella sentenza del 13.02.2019 ha disposto che ciascun genitore provvedesse in via diretta al mantenimento del figlio convivente, senza contribuire al mantenimento del figlio non convivente.
5.1. Che già nel dicembre del 2018 abbia vissuto presso il padre è circostanza che PE
emerge dalla sentenza del Tribunale di Vicenza del 13.02.2019, nella quale è stato rilevato che le parti pagina 5 di 24 già negli scritti difensivi conclusivi (la causa è stata trattenuta in decisione in data 6.11.2018) avevano dato atto del trasferimento della figlia.
Del resto, il fatto che in data 7 gennaio 2019 sia addivenuto alla sottoscrizione Parte_1 del modulo per il trasferimento della figlia dall'istituto che ella frequentava in NZ al Liceo Quadri in Vicenza (doc. 34 opposta) mostra, inequivocabilmente, che la decisione di di collocare la PE
propria vita in Vicenza era già stata presa in precedenza – ché, diversamente, le parti (coinvolte in un asprissimo conflitto e nell'attesa di vederne la conclusione per il tramite della ormai prossima pronuncia della sentenza nel giudizio di divorzio) mai sarebbero addivenute a formalizzare una scelta così radicale, qual è quella del trasferimento della figlia da una scuola ad un'altra. PE
Ciò detto, vista la contestazione avversaria, sarebbe stato onere dell'opposta provare la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo di € 900,00 e, dunque, provare che effettivamente ha vissuto presso la madre lungo tutto il corso del mese di dicembre 2018. PE
Tale onere non è stato assolto, avendo a tal riguardo prodotto il solo doc. 34 ora CP_1
menzionato, che non vale a provare i suoi assunti.
5.2. Non ha dunque ragion d'essere la domanda di , che chiedendo al di CP_1 Parte_1
pagare l'importo di € 900,00 quanto al mese di dicembre 2018 pretende, a ben vedere, di essere pro quota ristorata del peso del mantenimento cui ella ha fatto fronte (quello del figlio ) senza tuttavia Per_2 voler partecipare, egualmente pro quota, al peso del mantenimento dell'altra figlia (la figlia – PE
peso che nel dicembre del 2018 ha gravato interamente sul . Parte_1
*
6. Venendo, dunque, alle spese straordinarie, coglie nel segno l'eccezione spiegata dall'opponente in atto di citazione quanto al rimborso delle spese reclamato dall'opposta in relazione al periodo 2012/14.07.2016.
6.1. Nel ricorso monitorio, ha quantificato in € 4.067,04 il rimborso dovuto dal CP_1
marito quanto alle spese in tesi sostenute tra il 2012 e il 14.07.2016 (giorno in cui per concorde allegazione delle parti il riparto delle spese tra i genitori è passato dal 60% - 40% al 50% - 50%).
6.2. Risulta tuttavia per tabulas che ha inoltrato formale diffida all'ex coniuge in CP_1
data 04.08.2016 (doc. 7 opponente), nella quale ella ha quantificato in € 876,04 il rimborso dovuto dal
, a tale importo sommando poi il contributo di mantenimento per i mesi di giugno e agosto Parte_1
2016 (poste, queste ultime, qui irrilevanti).
pagina 6 di 24 E' stata dunque proprio l'opposta, nell'agosto del 2016, a quantificare specificamente in €
876,04 il saldo dovuto dall'ex coniuge e tanto ella ha fatto in una diffida in cui ella ha voluto, testualmente, quantificare “l'attuale ammontare” dei propri “crediti”, dal momento che con il mese di settembre del 2016 l'assetto del collocamento dei figli sarebbe radicalmente mutato in ragione di quanto disposto dal Tribunale di NZ.
Tale diffida, espressamente inoltrata dalla per così dire, per pareggiare i conti passati CP_1
in vista delle importanti modifiche ormai prossime, deve essere qui riguardata quale riconoscimento (o confessione stragiudiziale) del credito che ella vantava verso l'ex coniuge, cristallizzato alla data del
04.08.2016.
6.3. Assume qui l'opposta che la diffida avrebbe invero avuto ad oggetto i soli crediti maturati dall'estate del 2015 (comparsa, pag. 4) e che tanto troverebbe conferma nei messaggi mail citati nella diffida, inoltrati al in data 23.09.2015 ed in data 01.05.2016. Parte_1
Una simile specificazione (si direbbe imputazione) non si rinviene tuttavia nella diffida – e, del resto, non ha spiegato l'opposta per quale ragione ella, inoltrando una diffida “ultimativa” (la diffida è stata inoltrata con il patrocinio di un Legale, che ha avvisato che in difetto di pagamento si sarebbe proceduto ad “esecuzione forzata”), avrebbe limitato la propria richiesta al contributo quanto al solo ultimo anno.
Del resto, i due messaggi mail predetti non avvalorano la tesi qui perorata dall'opposta.
Nel messaggio mail del 23.09.2015 (doc. 18 convenuta), ha quantificato in € CP_1
938,00 il rimborso dovuto dal quanto alle spese sostenute nel periodo agosto/settembre Parte_1
2015. Posto, dunque, che il messaggio riporta un importo differente da quello indicato nella diffida, nuovamente vien fatto di chiedersi per quale ragione la inoltrando al un messaggio CP_1 Parte_1
mail per chiedere il pagamento del rimborso, abbia limitato la propria richiesta ai mesi di agosto e settembre del 2015. V'è da presumere, detto altrimenti, che ella in quel momento non avanzasse il pagamento di ulteriori importi, giacché, diversamente, ne avrebbe richiesto il pagamento.
Nel messaggio mail del 01.05.2016 (doc. 18 convenuta), ha quantificato in € CP_1
888,00 l'importo dovuto dal “solamente da giugno 2015 a oggi scalati i tuoi bonifici”, Parte_1 segnalando altresì quanto segue: “mi devi 2.542,47 euro anche dopo questo ultimo tuo bonifico che non salda niente”. Nuovamente, nel messaggio si rinvengono cifre differenti da quelle poi esposte nella diffida (e, per altro, non si rinvengono gli importi poi esposti dalla in sede monitoria). CP_1
pagina 7 di 24 6.4. Posto, allora, che la stessa nel corso del tempo all'evidenza non è stata in grado di CP_1
tenere una contabilità ordinata degli importi in tesi dovuti dal (dal momento che nei rapporti Parte_1
tra gli ex coniugi le reciproche poste di dare e avere si sono via via affastellate, sommandosi alle pretese della che lamentava il mancato pagamento di quanto a sé spettante, le identiche CP_1 pretese avanzate dal , che da par sua assumeva di essere in credito verso l'ex moglie), quel Parte_1
che qui rileva è che nella diffida del 04.08.2016 ha espressamente quantificato in CP_1 complessivi € 3.267,04 (€ 2.400,00 per contributo al mantenimento;
€ 876,04 per rimborso spese straordinarie) i propri “crediti scaduti, liquidi ed esigibili” – senza introdurre nella diffida alcuna riserva per la riscossione di eventuali, ulteriori crediti (invero non indicati, né menzionati, nemmeno genericamente).
Né rileva, in senso contrario, il fatto che abbia qui versato in giudizio pezze CP_1 giustificative che a suo dire comproverebbero l'esistenza del maggior credito esposto in atti.
Di simili pezze giustificative, in effetti, la era in possesso anche quando ha compilato la CP_1
diffida del 04.08.2016. E, del resto, le pezze giustificative di per sé poco provano, dal momento che esse vanno valutate guardando ai pagamenti via via effettuati dalla controparte e ai rimborsi da questa via via richiesti e percepiti (o meno) – secondo una valutazione complessiva che, evidentemente, la ha compiuto prima della compilazione della diffida, addivenendo sua sponte a cristallizzare in CP_1
€ 876,04 l'importo dovuto in pagamento dall'ex coniuge a titolo di rimborso spese straordinarie.
6.5. Va dunque concluso che è tenuto a corrispondere a , a titolo Parte_1 CP_1
di rimborso pro quota delle spese straordinarie che ella ha sostenuto per i figli e dal PE Per_2
2012 e sino al primo semestre del 2016, un importo pari ad € 876,04.
La conclusione qui raggiunta in accoglimento della eccezione spiegata in atto di citazione dall'opponente assorbe ogni altra eccezione e domanda svolta quanto alle spese (esposte dall'opponente e dall'opposta) relative a tale periodo.
*
7. Si tratta, ora, di passare in rassegna le spese esposte dall'opposta quanto alle singole annualità, nonché le relative contestazioni dell'opponente.
Quanto al secondo semestre dell'anno 2016
8. Quanto al secondo semestre del 2016, l'opposta ha indicato in sede monitoria spese per €
242,00 (doc. 10).
pagina 8 di 24 8.1. Secondo quanto correttamente eccepito dall'opponente, nel novero delle spese non va tuttavia computato l'importo di € 60,00, sborsato dalla per la ricarica del cellulare di CP_1 PE
trattandosi non di spesa straordinaria, ma di spesa di mantenimento (art. 34 Protocollo Tribunale di
Vicenza, doc. 15 opposta).
A dire della convenuta, il rimborso sarebbe pur tuttavia dovuto, poiché le ricariche sono state fatte in un momento in cui viveva in Vicenza presso il padre che, dunque, doveva provvedere PE
al suo mantenimento, per il quale riceveva dall'ex moglie un contributo.
Si tratta di argomento infondato.
Nel secondo semestre del 2016, e vivevano sì presso il padre ed effettivamente la PE Per_2 era tenuta a contribuire al loro mantenimento mediante il versamento di € 600,00 mensili. Ciò CP_1
detto, la spesa per la ricarica del cellulare non è una spesa straordinaria e non soggiace dunque alla relativa disciplina.
Se dunque nel secondo semestre del 2016 l'opposta, pur non vivendo stabilmente con la figlia
(che ella tuttavia pur sempre vedeva, secondo le modalità stabilite dal Tribunale di NZ nel decreto del 14.07.2016), ha di tanto in tanto proceduto a ricaricarle il cellulare, ciò non comporta la trasformazione della natura dell'esborso – che resta pur sempre un esborso che ciascun genitore è chiamato a sostenere per il figlio e del quale non può pretendere dall'altro genitore la rifusione.
Diversamente opinando, in effetti, si perverrebbe alla conclusione per la quale , avendo CP_1
corrisposto al il contributo al mantenimento dei figli nel secondo semestre del 2016, avrebbe Parte_1
titolo per chiedergli la rifusione di quanto sborsato (ad esempio, per i pasti) nei giorni in cui ella ha avuto i figli presso di sé.
8.2. A titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel PE Per_2 secondo semestre del 2016, è dunque tenuto a corrispondere a l'importo Parte_1 CP_1 di € 91,00 (€ 242,00 - € 60,00 = € 182,00 : 2 = 91,00).
Quanto all'anno 2017
9. Quanto all'anno 2017 l'opposta ha indicato in sede monitoria spese per € 3.061,25 (doc. 11).
9.1. Nel novero delle spese non va computato l'importo di € 83,00, sborsato dalla per la CP_1
ricarica del cellulare di trattandosi non di spesa straordinaria, ma di spesa di mantenimento. Si PE
rimanda a tal riguardo a quanto dedotto al punto 8.1 che precede.
pagina 9 di 24 9.2. Va parimenti scomputato l'importo di € 60,00, pari all'esborso sostenuto dalla per CP_1
l'acquisto di un abbonamento al Piccolo Teatro di Milano, relativo ad una rassegna teatrale dedicata agli studenti e alle loro famiglie (doc. 11, pag. 3).
Secondo l'opposta, l'abbonamento sarebbe stato acquistato al costo di € 60,00 (e non al costo di
€ 50,00, riservato agli studenti) perché questo le avrebbe permesso di entrare a teatro insieme alla figlia
(comparsa, pag. 7).
Si tratta di spiegazione perplessa e alla quale non può darsi qui seguito, dal momento che la brochure della rassegna teatrale (doc. 11) chiarisce che essa era aperta agli studenti (con abbonamento del costo di € 50,00) e ai loro familiari (con abbonamento del costo di € 60,00). Se ne deve inferire che l'opposta, acquistando un abbonamento al prezzo di € 60,00, ha acquistato un abbonamento non per la figlia, ma per se stessa.
L'esborso non va dunque qui computato.
9.3. Quanto al resto, le contestazioni dell'opponente non sono meritevoli di accoglimento, salvo quanto si sta per rilevare in relazione all'importo di € 30,00.
9.4. Con riguardo agli importi di € 110,00 e di € 30,00 (doc. 11, pag. 1), l'opposta ha chiarito in comparsa che si tratta di esborsi sostenuti per iscrivere il figlio al Centro Estivo presso la piscina Per_2
comunale di NZ e per pagare i relativi buoni pasto.
Si tratta di una spiegazione che risulta corroborata dal fatto che lo scontrino di € 110,00, emesso presso la piscina comunale di NZ, reca la data del 08.07.2017 e la causale “Avviamento sport” e dal fatto che lo scontrino di € 30,00 è stato emesso pochi giorni dopo, da un esercizio commerciale corrente allo stesso indirizzo della piscina, per l'importo di € 6,00 x 5. L'opponente, del resto, non ha contestato il fatto che il figlio abbia frequentato il centro estivo in piscina, né ha allegato di aver proceduto personalmente al pagamento del costo relativo.
L'importo di € 110,00 va dunque computato, ai fini che qui ci occupano.
L'importo di € 30,00 va per contro scomputato, come ammesso dalla stessa opponente alla pag.
7 della comparsa, dal momento che le spese per buoni pasto vanno ricomprese nel mantenimento.
9.5. Non è fondata la contestazione dell'importo di € 99,40 (doc. 11, pag. 17).
Ha allegato l'opposta di aver sostenuto tale esborso per l'acquisto della attrezzatura sportiva necessaria a per praticare atletica (comparsa, pag. 10). PE
Si tratta di allegazione che non è stata contestata dall'opponente che, nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., si è limitato a rilevare sul punto che la pezza giustificativa allegata dalla opposta pagina 10 di 24 (un estratto di conto corrente) non proverebbe la causale dell'esborso – senza contestare, tuttavia, che effettivamente praticasse atletica nel 2017 e che ella avesse dunque bisogno del relativo PE
abbigliamento tecnico.
9.6. L'opponente ha poi contestato l'esborso di € 15,40 per spese mediche (doc. 11, pag. 24), rilevando che trattasi di spesa effettuata in farmacia per l'acquisto di medicinale senza prescrizione e, come tale, non rimborsabile.
L'opposta ha allegato che la spesa si riferisce all'acquisto di una piccola anticoncezionale acquistabile previa prescrizione ripetibile (la circostanza trova conferma nel doc. 23 della convenuta), assunta da a fini terapeutici secondo quanto noto ad entrambi i genitori. PE
Nuovamente, la circostanza non è stata contestata dal che, in particolare, non ha Parte_1
contestato né che la figlia debba assumere la pillola, né che la pillola sia acquistabile solo dietro prescrizione medica, ancorché ripetibile.
L'esborso qui in esame, riferito a spesa medica per l'acquisito di un farmaco che certamente non va qui inteso quale farmaco da banco (e ciò anche guardando all'utilizzo che era tenuta a PE
farne) va dunque computato ai fini che ci occupano.
9.7. Venendo alle spese lato sensu scolastiche, l'opponente ha contestato in atto di citazione l'importo di € 69,50 (doc. 11, pag. 5), rilevando che trattasi di spesa non altrimenti giustificata.
Ha dedotto sul punto l'opposta in comparsa di costituzione che l'esborso di riferisce all'acquisito dello zaino di , avvenuto all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018. Per_2
Tale spiegazione è stata all'evidenza immediatamente recepita e accettata dal il Parte_1
quale, anzi, nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., alla pag. 7, ha segnalato che l'opposta avrebbe evitato “sterili contestazioni”, se soltanto avesse chiarito fin da subito la causale dell'esborso.
9.8. Sempre in punto di spese scolastiche, l'opponente ha infine contestato l'importo di €
120,00 (doc. 11, pag. 25), corrisposto dalla al Collegio VI frequentato da per il CP_1 PE
noleggio di un pc.
A dire dell'opponente, si tratterebbe di una “spesa voluttuaria”, alla quale lui non avrebbe mai acconsentito (atto di citazione, pag. 7).
Ha replicato l'opposta che la spesa è stata per contro necessaria, dal momento che sin dal 2016 il pc in uso a si era rotto. PE
Sul punto, escussa quale testimone nel corso dell'udienza del 17.06.2022, Testimone_1
ha negato la rispondenza al vero delle prospettazioni di entrambi i genitori, dichiarando quanto segue:
pagina 11 di 24 “nel 2016 era in terza superiore ed avevo un computer a casa, personale, che usavo per chattare su netflix e così via, e poi avevo un computer della scuola, perché nella nuova scuola che avevo iniziato a frequentare (il Collegio VI di NZ) era obbligatorio avere un pc destinato all'attività scolastica, per progetti e presentazioni e così via, uguale per tutti gli studenti e dotati di blocchi atti ad impedirne l'uso a fini di svago. Non ricordo che nel corso del 2016 un mio computer si sia rotto, anzi, lo escludo proprio: nel corso del 2016 non si è rotto nessun computer (…) ribadisco che io non avevo alcun computer rotto e che nella scuola in cui andavo era obbligatorio sottoscrivere il contratto di comodato avente ad oggetto il pc di cui ho detto poco fa. Quindi il contratto di comodato è stato sottoscritto non perché un mio pc si fosse rotto, ma perché la scuola loro richiedeva”.
Le dichiarazioni della teste confermano che l'esborso qui in esame è relativo ad una spesa straordinaria (di modica entità e dunque non necessitante del preventivo accordo tra i genitori: art. 35
Protocollo cit.), trattandosi di esborso sostenuto per la fruizione di un particolare equipaggiamento scolastico.
9.9. Va dunque concluso che a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel 2017, è tenuto a corrispondere a l'importo di € PE Per_2 Parte_1 CP_1
1.444,12 (€ 3.061,25 - € 83,00 - € 60,00 - € 30,00 = € 2.888,25 : 2 = 1.444,12)
Quanto all'anno 2018
10. L'opposta quanto all'anno 2018 ha indicato in sede monitoria spese per € 6.693,51 (doc.
12).
10.1. Non sono fondate le contestazioni mosse dall'opponente quanto all'esborso di € 120,00 per noleggio pc (si rimanda a quanto rilevato al punto 9.8 che precede) e quanto all'esborso di € 113,40 per spese mediche - rimandando a tal riguardo a quanto rilevato al punto 9.6 che precede, sol aggiungendo, da un lato, che l'esborso qui specificamente in esame si riferisce all'acquisito della pillola anticoncezionale in uso a e di ulteriori farmaci – Monuril, e Zitromax - PE Per_3
comunque vendibili solo previa prescrizione (docc. 24, 25 e 26 convenuta); dall'altro lato, che il rimborso spese chiesto dalla opposta all'opponente per l'acquisto di farmaci (circa 60 euro, per due figli in età scolare, per un anno) è a tal punto esiguo da risultare del tutto congruo e francamente arduo da contestare.
10.2. L'opposta ha computato nei propri conteggi anche l'importo di € 1.227,04, pari agli esborsi sostenuti per il mantenimento e la cura del cane . Per_4
pagina 12 di 24 Ora, riconoscono le parti che il rimborso delle spese di mantenimento dell'animale domestico è dovuto, dall'un genitore all'altro, nel solo caso in cui l'animale fosse già presente entro il nucleo familiare (prima della sua disgregazione) e sia poi rimasto presso il genitore collocatario dei figli (art. 35, lett. f, Protocollo cit.).
Nel caso di specie il cane RO non era affatto presente nel nucleo familiare delle parti, prima dell'insorgere della loro crisi coniugale, ed è stato acquistato per esclusiva volontà della dopo CP_1
che tale crisi era insorta e dopo che il già aveva lasciato la casa coniugale. Parte_1
Soccorrono, sul punto, le chiare e ampiamente circostanziate dichiarazioni della figlia delle parti che, escussa come detto quale teste nell'udienza del 17.06.2022, ha confermato il capitolo 3 PE della memoria istruttoria dell'opponente, confermando dunque che il cane è stato preso sulla Per_4
scorta di una decisione assunta da nel gennaio del 2011, su richiesta dei figli e quando CP_1
si era già trasferito a vivere altrove. Parte_1
La teste, in particolare, ha dichiarato quanto segue: “E' vero. Mio padre è sempre stato contrario ad aver animali in casa. Mia madre ha avuto anche da piccola dei cani e quindi era più propensa ad averne. Addirittura, anni prima ero riuscita ad ottenere di avere due pappagallini, ma solo per via del fatto che si trattava di animali piccoli e che non sporcavano. Per cui io ho sempre voluto un cane, ma quando in casa è iniziata la situazione di trambusto per via del fatto che mio padre era uscito di casa e io e mio TE ci sentivamo soli, abbiamo insistito perché venisse preso un cane.
Quindi confermo che a gennaio 2011 io e mio TE abbiamo iniziato con le nostre richieste e che poi, in capo ad un mese, mia madre ci ha preso il cane (…) Mio padre non ha partecipato alla decisione di prendere il cane, anzi era contrarissimo perché diceva che c'era già abbastanza confusione e che non era necessario avere un problema in più”.
La teste ha del resto dichiarato che anche dopo la separazione il si è preso cura del Parte_1
cane obtorto collo, quanto i figli sono andati a vivere presso di lui in Vicenza, nel 2016, riferendo quanto segue: “E' vero, sotto minaccia di mia madre. Intendo dire che mia madre ha lasciato Per_4 all'ingresso di casa, legato, attaccandosi al campanello e dicendo che o il cane veniva preso o il cane sarebbe stato portato al canile. Ricordo che in quel momento ero in seconda superiore, avevo appena iniziato a frequentare il Quadri in Vicenza, e mio padre aveva più volte ribadito attraverso mail, messaggi ed anche faccia a faccia che non voleva il cane, non voleva gestirlo e non l'aveva mai voluto.
Poi durante l'anno mio padre ha fatto presente più volte che non sapeva fisicamente gestire il cane perché non aveva mai avuto cani né li voleva avere e quando io stessa facevo presente la situazione a
pagina 13 di 24 mai madre, lei mi rispondeva che o il cane restava lì da noi, o sarebbe finito in canile. Quindi mio padre ha deciso di lasciarlo lì, esclusivamente per me e mio TE”.
Il teste , padre dell'opponente ed escusso nel corso dell'udienza del Testimone_2
13.05.2022, ha confermato da par sua che il figlio si è trasferito a vivere presso la sua abitazione, in pianta stabile, sin dalla fine del dicembre del 2010 e che egli lì è rimasto a vivere sino al marzo/aprile
2011, quando ha fatto ingresso nella nuova abitazione reperita.
Risulta dunque che il cane ha fatto ingresso in quella che era stata la casa coniugale dei Per_4
soltanto nel febbraio del 2011; che tanto è avvenuto per esclusiva volontà di , Parte_1 CP_1
quando già si era trasferito a vivere altrove in ragione di una ormai conclamata (e Parte_1
irreversibile) crisi coniugale;
che , che mai aveva voluto avere animali domestici, non è Parte_1
stato coinvolto nella decisione - che egli, a tutti gli effetti, anche in seguito ha meramente subito.
Si tratta di circostanze che debbono aversi qui per pienamente provate. E' vero, in effetti, che il teste escusso nel corso dell'udienza del 13.05.2022, ha riferito che il cane sarebbe stato Testimone_3
acquistato per concorde volontà dei coniugi. Le dichiarazioni del teste sono tuttavia prive di rilevanza essendo tutte de relato actoris, dal momento che il teste si è limitato a riferire circostanze a lui riferite dalla e delle quali egli ha dichiarato di non avere avuto alcuna conoscenza diretta. CP_1
L'importo di € 1.227,04 non va dunque qui tenuto in considerazione, trattandosi di spesa che l'opponente non è tenuto a rifondere nemmeno pro quota.
10.3. L'opponente ha altresì contestato l'importo di € 2.840,00, riferito dall'opposta a spese di baby sitter (doc. 12, pagg. 46 e ss).
Secondo la prospettazione del si tratta di spese che non vanno rimborsate poiché, da Parte_1
un lato, a suo dire avrebbe ottenuto il trasferimento dei figli a NZ assicurando che CP_1
avrebbe modulato il proprio orario di lavoro al fine di garantire la propria presenza a casa al rientro dei figli da scuola;
dall'altro lato, l'esborso esposto in atti sarebbe provato da “foglietti volanti senza valore”, talvolta privi di data e di indicazione delle ore retribuite e talvolta recanti financo delle duplicazioni di pagamento (atto di citazione, pag. 8).
Ebbene, non coglie nel segno la contestazione relativa ad un non meglio precisato impegno assunto dalla – o ad una non meglio precisata condizione cui sarebbe stato sottoposto CP_1
l'accoglimento della sua istanza di trasferimento dei figli a NZ. Dell'assunzione di un simile impegno (o della imposizione di una simile condizione) non v'è in effetti traccia nel decreto del
Tribunale di Vicenza del 28.09.2017 valorizzato dall'opponente (doc. 5 ) che reca, Parte_1
pagina 14 di 24 semplicemente, la descrizione dell'assetto del collocamento e delle visite e l'obbligo per la di CP_1
avvertire per tempo il tutte le volte in cui per ragioni lavorative si fosse verificata la Parte_1 necessità di tenere i figli a casa, per una o due notti, “senza la presenza del riferimento materno a casa”
e dunque con il loro affidamento a persone di fiducia – chiaramente da indicare al padre, chiamato dal
Tribunale a monitorare lo “stato di benessere dei figli”.
Ciò detto, nel corso delle udienze del 13.05.2022 e del 17.06.2022 sono stati escussi quali testimoni e , i quali hanno confermato di aver svolto Tes_4 Tes_5 Testimone_6
attività di baby sitting per , al contempo riconoscendo le ricevute di pagamento prodotte CP_1 in giudizio dall'opposta. E, va detto, i testi hanno descritto un'attività di baby sitting del tutto ordinaria
(riaccompagnamento di e a casa dopo la fine della scuola, gestione del momento del PE Per_2
pranzo, accompagnamento di e alle attività sportive pomeridiane), svolta per qualche PE Per_2
ora nel pomeriggio soltanto dal lunedì al venerdì e prestata in orario notturno (per una sola notte) soltanto in sporadiche occasioni (circa una decina, nel corso dei due anni cui si sono riferiti i testi) – e con la precisazione che “se poi capitava il giorno in cui nessuno di noi poteva rendere il servizio di baby sitteraggio, allora la signora prendeva il permesso dal lavoro e si occupava direttamente CP_1 di figli” (teste ). Testimone_6
La spesa in esame non risulta dunque né indicativa di alcuna trascuratezza della madre nell'accudimento dei figli (sono invero assai rari gli impieghi che permettono di lavorare soltanto qualche ora la mattina), né ingiustificata, né esorbitante (basta considerare, per avvedersene, gli importi delle ricevute depositate dall'opposta).
La contestazione mossa dall'opponente quanto all'esborso in esame non è dunque fondata.
10.4. A titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel PE Per_2
2018, è tenuto a corrispondere a l'importo di € 2.733,23 (€ 6.693,51 - € Parte_1 CP_1
1.227,04 = € 5.466,47 : 2 = € ).
Quanto all'anno 2019, sino al 15.07.2019
11. Quanto all'anno 2019, sino al 15.07.2019, l'opposta ha esposto in sede monitoria spese per
€ 3.496,47 (doc. 13).
11.1. Non è fondata la contestazione mossa dall'opponente quanto all'importo di € 40,10 (doc.
13, pag. 22).
pagina 15 di 24 L'esborso si riferisce in effetti all'acquisto di un vaccino vendibile solo previa prescrizione medica (doc. 29 convenuta). Si rimanda, sul punto, a quanto già dedotto sopra in punto di spese mediche.
11.2. E' fondata la contestazione mossa dall'opponente in relazione all'importo di € 724,01, riferito ad esborsi per il cane RO.
Alla stregua di quanto rilevato quanto alle spese di cura e mantenimento del cane per l'anno
2018, l'importo non va qui considerato.
11.3. Per le ragioni viste con riguardo all'analoga spesa riferita all'anno 2018, non merita per contro accoglimento la contestazione mossa dall'opponente quanto all'importo di € 1.569,00 indicato dall'opposta per spese di baby sitting.
11.4. L'opponente ha infine contestato l'importo di € 849,00, relativo all'acquisto di un pc per
, rilevando di aver condiviso la decisione di acquistare un pc, ma di essersi offerto di ricercare un Per_2
pc meno costoso.
Dal doc. 10 depositato dall'opponente a supporto della propria contestazione non emerge l'esito di alcuna ricerca in tesi da lui effettuata per reperire un pc più conveniente e, del resto, nemmeno nel presente giudizio il ha indicato quale pc i genitori avrebbero potuto acquistare, in alternativa Parte_1
a quella acquistato dalla – e a quale prezzo. CP_1
L'esborso esposto dalla opposta non va dunque espunto.
11.5. A titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel PE Per_2
2019, sino al 15.07.2019, è dunque tenuto a corrispondere a l'importo Parte_1 CP_1 di € 1.386,23 (€ 3.496,47 - € 724,01 = 2.772,46 : 2 = 1.386,23).
*
12. Va ora presa in esame la domanda di rimborso pro quota delle spese straordinarie proposta, questa volta, dal verso la Parte_1 CP_1
Quanto al secondo semestre del 20162 2 Come già rilevato, le spese in tesi sostenute dal in epoca precedente al secondo semestre 2016 non vengono qui Parte_1 prese in esame. L'opponente, in effetti, in atto di citazione ha eccepito che sino al primo semestre del 2016 il credito della doveva quantificarsi in € 876,04, secondo quando da lei indicato nella diffida sopra esaminata, e ha rilevato che tale CP_1 indicazione valeva a cristallizzare “il credito/debito delle parti, riguardo l'ammontare delle spese dovute dall'uno e/o dall'altra” e a tracciare “una linea di demarcazione da cui poi iniziare a ricostruire le rispettive poste di debito e credito dei due ex coniugi” (atto di citazione, pag. 4). Tanto deducendo, l'opponente ha chiaramente riconosciuto l'indicata somma di € 876,04 come da lui dovuta all'opposta a titolo di saldo all'esito della compensazione delle reciproche poste di dare e avere. E, del resto, nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. l'opponente ha contestato le spese esposte dalla controparte quanto al periodo 2012/primo semestre 2016 (e, poi, ha esposto a propria volta le spese in tesi sostenute nel medesimo pagina 16 di 24 13. Quanto al secondo semestre del 2016, l'opponente ha indicato in atto di citazione spese per il complessivo importo di € 2.124,14 (atto di citazione, pag. 11, con rinvio alle pezze giustificative sub doc. 11).
L'opposta ha rilevato che l'importo indicato sarebbe il frutto di un'erronea sommatoria degli importi di cui alle pezze giustificative.
In effetti, le pezze giustificative depositate dall'opponente sub doc. 11 riportano esborsi pari a complessivi € 1.956,143.
13.1. Ebbene, l'opposta (comparsa, pagg. 21 e 21) ha chiesto lo scomputo degli esborsi per spese mediche sostenute dal e poi rifuse, totalmente o in parte, dalla sua assicurazione. Parte_1
L'opponente ha accettato la decurtazione, quanto ad € 459,87 (memoria ex art. 183, co. 6, n. 1
c.p.c., pag. 12).
13.2. Nulla ha replicato l'opponente quanto alla contestazione mossa dall'opposta in relazione all'importo di € 50,00 (doc. 11, pag. 4) relativo ad un trattamento di fisioterapia fruito da PE
(invero effettivamente pagato dalla doc. 30 opposta). L'importo va dunque scomputato. CP_1
13.3. Nulla ha parimenti replicato l'opponente quanto alla contestazione mossa dall'opposta in relazione all'importo di € 40,00 relativo ad una visita medico sportiva cui è stato sottoposto (doc. Per_2
11, pag. 9). L'importo va dunque scomputato.
13.4. Non è per contro fondata la pretesa dell'opposta di non pagare il vaccino del cane (doc.
11, pag. 23) – e ciò in ragione di tutto quanto sopra dedotto in ordine alla gestione del cane.
13.5. A titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel PE Per_2 secondo semestre del 2016, è dunque tenuta a corrispondere a l'importo CP_1 Parte_1 di € 703,13 (€ 1.956,14 - € 459,87 - € 50,00 - € 40,00 = 1.406,27: 2 = 703,13).
Quanto all'anno 2017
14. ha esposto in atto di citazione quanto all'anno 2017 spese per l'importo Parte_1
complessivo di € 3.799,57 (atto di citazione, pag. 11, con rinvio alle pezze giustificative sub doc. 12).
L'opposta ha nuovamente rilevato che l'importo indicato sarebbe il frutto di un'erronea sommatoria degli importi di cui alle pezze giustificative.
periodo) soltanto in via gradata e, dunque, in vista dell'ipotesi di rigetto dalla eccezione spiegata in atto di citazione
(memoria, pag. 3). 3 Le pezze giustificative comprendono anche gli importi di € 6,00 + € 28,00 + € 52,00 (doc. 11, pag. 14) che non vengono qui considerati poiché risalgono al giugno del 2016. Va anche segnalato che la pezza giustificativa “Ottica centrale Srl” del 03.09.2016 è stata prodotta due volte. pagina 17 di 24 In effetti, le pezze giustificative depositate dall'opponente sub doc. 12 riportano esborsi pari a complessivi € 3.789,964.
14.1. L'opposta ha contestato l'importo di € 105,00 (doc. 12, pag. 7), relativo all'iscrizione di alla classe terza presso il Liceo Quadri di Vicenza - che ella non ha invero poi frequentato, PE avendo frequentato nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 il Collegio VI in NZ
(circostanza, questa, non contestata).
La doglianza non ha fondamento, dal momento che l'esborso è stato sostenuto nel febbraio del
2017, quando il trasferimento di a NZ non era ancora stato autorizzato. Il fatto, poi, che la PE
abbia sostenuto integralmente le spese per la frequenza da parte di del Collegio CP_1 PE
VI in NZ è del tutto irrilevante per giudicare del rimborso di una spesa sostenuta mesi prima, quando i figli erano residenti a [...]e quando l'iscrizione al Collegio non era ancora stata decisa.
L'importo di € 105,00 non va dunque scomputato, al pari dell'ulteriore, minimale importo di €
10,00 (doc. 12, pag. 11) versato dal al comitato genitori della scuola nel febbraio del 2017. Parte_1
14.2. Infondate risultano anche le contestazioni mosse dall'opposta quanto agli importi di €
15,00 ed € 8,33 (doc. 12, pagg. 18 e 19) spesi dal per acquistare i libri delle vacanze di Parte_1
(in disparte l'esiguità degli importi, va ritenuto che il padre abbia acquistato i libri delle vacanze Per_2 avendone ricevuto l'indicazione, dal momento che non è affatto vero che nel passaggio dalla classe quinta della scuola elementare alla classe prima della scuola media gli studenti non ricevano mai indicazioni in ordine al lavoro di consolidamento e preparazione da svolgere durante l'estate) e quanto all'importo di € 85,00 (doc. 12, pag. 12) relativo all'iscrizione di ad un centro estivo (si tratta in Per_2
effetti di un importo per nulla oneroso, diversamente da quanto opinato dall'opposta che, per altro, per quanto sopra detto nel 2017 ha iscritto ad un centro estivo in piscina, al costo di € 110,00). Per_2
14.3. L'opposta ha contestato altresì l'importo di € 1.691,00, relativo ad un viaggio di PE
in Inghilterra, a tal riguardo rilevando di non essere mai stata d'accordo sul tale viaggio che, per altro, si è svolto in agosto, contro la sua volontà, in un periodo in cui avrebbe dovuto essere presso di PE
lei.
Si tratta di doglianza manifestamente sconfessata dalle risultanze di causa e, in particolare, dal doc. 20 depositato dall'opponente, che prova che nel gennaio del 2017 ha manifestato il CP_1
proprio assenso al viaggio di in Inghilterra, chiedendo (proprio lei) di verificare se fosse PE 4 Tra le pezze giustificative di cui al doc. 12 si rinviene invero un ulteriore esborso di € 28,00, per il corso estivo in piscina Per_ di (doc. 12, pag. 12), che l'opponente non ha tuttavia conteggiato, né in atto di citazione, né nell'elenco che ha depositato sub doc. 22. Di tale esborso non si terrà dunque conto. pagina 18 di 24 possibile effettuarlo in agosto (essendo sfumata la possibilità di effettuarlo in luglio). Sul punto non merita aggiungere altro.
14.4. Del pari infondata è, infine, la doglianza dell'opposta relativa all'importo di € 168,39 che, com'è fatto palese dalla relativa pezza giustificativa (doc. 12, pag. 23), si riferisce al cambio di sterline per il viaggio di PE
14.5. A titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel PE Per_2
2017, è dunque tenuta a corrispondere a l'importo di € 1.894,98 (50% CP_1 Parte_1 di € 3.789,96).
Quanto all'anno 2018
15. Quanto all'anno 2018 ha esposto in atto di citazione spese per € 286,79 Parte_1
(atto di citazione, pag. 12, con rinvio alle pezze giustificative sub doc. 135).
15.1. L'opposta ha contestato gli importi di € 47,00 e di € 23,50, riferite a prestazioni di estetista.
L'opponente ha replicato che gli esborsi farebbero invero riferimento a “trattamenti medici per i problemi ai piedi di , che la madre ben conosce” (memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., pag. PE
13). L'allegazione che non è stata contestata dall'opposta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Gli importi non vanno dunque scomputati.
15.2. A titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel PE Per_2
2018, è dunque tenuta a corrispondere a l'importo di € 143,39 (50% di CP_1 Parte_1
286,79).
Quanto al 2019, sino al 15.07.2019
16. Quanto all'anno 2019 l'opponente ha indicato in atto di citazione spese per l'importo di €
1.458,35 (atto di citazione, pag. 12, con rinvio alle pezze giustificative sub doc. 14).
L'opposta ha rilevato che l'importo indicato sarebbe il frutto di un'erronea sommatoria degli importi di cui alle pezze giustificative.
In effetti, le pezze giustificative depositate dall'opponente sub doc. 14 riportano esborsi pari a complessivi € 1.013,35. 5 Tra le pezze giustificative di cui al doc. 13 si rinviene invero un ulteriore esborso di € 15,40 per acquisto di un farmaco, che l'opponente non ha tuttavia conteggiato, né in atto di citazione, nè nell'elenco che ha depositato sub doc. 22. Di tale esborso non si terrà dunque conto. pagina 19 di 24 16.1. Va rilevato innanzitutto che nel novero delle spese afferenti al 2019 l'opponente ha computato in atto di citazione anche un esborso di € 210,00 sostenuto in data 26.09.2019 (doc. 14, pag.
7).
L'opposta ha eccepito che si tratterebbe di esborso estraneo al giudizio che ci occupa, che dovrebbe arrestarsi all'esame delle reciproche poste di dare e avere maturate sino al 15.07.2019, poiché
a tale periodo si è arrestata l'elencazione delle spese da lei effettuata in sede monitoria.
L'eccezione, sulla quale l'opponente si è rimessa (memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., pag.
16), va accolta, non tanto per via del fatto che il periodo cui si è riferita l'opposta in sede monitoria debba vincolare l'orizzonte per così dire temporale delle difese dell'opponente, quanto piuttosto per via del fatto che la in vista dell'ipotesi in cui la spesa qui menzionata fosse stata tenuta in CP_1
considerazione, ha da par sua genericamente fatto rinvio in comparsa di costituzione alle ulteriori spese in tesi sostenute dopo il 14.07.2019 (comparsa, pagg. 26 e 27, con rinvio al doc. 35) – così determinando la “reazione” del che in seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. ha Parte_1
genericamente menzionato le spese sostenute dopo il 15.07.2019 (memoria, pag. 2, con rinvio ai docc.
23 e 24). Iniziativa, quest'ultima, che in memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. è stata eccepita come tardiva dall'opposta la quale, tuttavia, nella memoria medesima non ha esitato a indicare ulteriori spese, in tesi sostenute in epoca ancora successiva (memoria, pag. 6, con rinvio ai docc. 47).
E' fin troppo evidente che tale modo di procedere delle parti è totalmente eccentrico rispetto al regime delle preclusioni assertive ed asseverative del presente giudizio, ove non si fa certo questione di accertare canoni che maturano via via, anche in corso di causa, sulla base di un medesimo titolo, ma di verificare, posta per posta, le reciproche pretese delle parti, che vanno indagate nei rispettivi presupposti soggettivi e oggettivi - chiaramente solo se allegate e provate tempestivamente e comunque sempre considerando che il presente giudizio è un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Va allora concluso che, quanto all'opposta, oggetto del presente giudizio debbono essere soltanto le spese che ella ha allegato in sede monitoria. Le domande dell'opposta relative a spese differenti o successive vanno dunque dichiarate nuove e non ammissibili.
Vanno parimenti dichiarate inammissibili le domande spiegate dall'opponente in relazione alle spese relative al periodo successivo al 15.07.2019: spese che egli ha tardivamente allegato soltanto nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (essendosi limitato, in prima memoria, ad “annunciarne”
l'allegazione).
pagina 20 di 24 Quanto, infine, all'esborso di € 210,00 del 26.09.2019 indicato dall'opponente, in accoglimento della richiesta dell'opposta (sulla quale come detto l'opponente si è rimesso) di esso non si terrà qui conto – con assorbimento di ogni valutazione sulla debenza o meno del suo rimborso pro quota.
16.2. Ciò detto, l'opposta ha contestato l'importo di € 124,35 (doc. 14, pag. 1), relativo ai libri di testo acquistati per quanto all'anno scolastico 2018/2019, quando “la figlia ha voluto fare PE ritorno a Vicenza presso il padre senza il consenso della madre e senza attendere la fine dell'anno scolastico” (comparsa, pag. 24).
La contestazione non merita alcun seguito, dal momento che la sentenza del Tribunale di
Vicenza del 13.02.2019 conferma che si è rimessa al Tribunale, quanto alla decisione di CP_1 trasferirsi a Vicenza assunta da sul finire del giudizio di divorzio. E, d'altro canto, il Tribunale PE
nella sentenza ha posto a carico della madre il 50% delle spese straordinarie relative (anche) a PE
senza introdurre alcuna previsione in ordine alle spese della scuola che ella aveva deciso di frequentare.
16.3. Infondata è anche la contestazione mossa dall'opposta quanto all'importo di € 122,00
(doc. 14, pag. 6), pari all'esborso sostenuto dal per una visita ginecologica di cui ha fruito Parte_1
PE
Lamenta l'opposta che difetterebbe, quanto alla visita, la prescrizione medica e il consenso dei genitori – ma si tratta di contestazione priva di pregio, dal momento che una spesa qual è quella qui in esame non richiede il preventivo accordo dei genitori (art. 35 Protocollo cit.).
16.4. L'opposta chiede poi lo scomputo, dagli esborsi sostenuti dal presso il Parte_1
Libraccio per l'acquisto di libri, degli importi di € 8,84 e di € 12,15, oggetto di uno sconto applicato dall'esercente (doc. 14, pagg. 2 e 3).
Gli importi, del cui scomputo v'è in effetti prova documentale negli scontrini depositati dall'opponente, non vanno qui considerati.
16.5. A titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e nel PE Per_2
2019, sino al 15.07.2019, è dunque tenuta a corrispondere a l'importo di CP_1 Parte_1
€ 391,18 (1.013,35 - € 210,00 - € 8,84 - € 12,15 = € 782,36 : 2 = € 391,18).
*
17. Tanto accertato, resta da rilevare che è inammissibile la domanda proposta dalla opposta in comparsa di costituzione, ove ella ha chiesto la rifusione pro quota dell'esborso di € 1.294,12 in tesi effettuato per pagare “il viaggio di in Sicilia per il torneo di scacchi al quale in prima battuta PE
pagina 21 di 24 il sig. aveva dato il proprio consenso, salvo poi ritirarlo ad iscrizione avvenuta” (comparsa, Parte_1
pag. 27).
17.1. L'opposta ha dedotto, invero, di insistere per la rifusione dell'esborso soltanto nel caso di accertamento del suo obbligo di rifondere pro quota al l'esborso relativo al viaggio di Parte_1
in Inghilterra. PE
Si tratta di impostazione priva di fondamento, dal momento che il rimborso di un esborso è dovuto se ne sussistono i presupposti, non certo a mo' di contropartita della eventuale rifusione di altro esborso.
L'esborso relativo al viaggio in Sicilia, del resto, non ha nulla a che vedere con l'esborso relativo al viaggio di Inghilterra e dunque la pretesa della (se io dovrò pagare il viaggio in CP_1
Inghilterra, tu dovrai pagare il viaggio in Sicilia) chiaramente non è una domanda riconvenzionale.
17.2. Ciò detto, è tenuta a rifondere pro quota al l'esborso relativo al CP_1 Parte_1
viaggio in Inghilterra, secondo quanto sopra accertato. La domanda che ella ha spiegato con riguardo al viaggio Sicilia va per contro dichiarata inammissibile, siccome nuova rispetto alle domande azionate in via monitoria e siccome domanda che certamente non può essere qualificata quale reconventio reconventionis.
17.3. Quanto, infine, alla richiesta (avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c.) di esibizione da parte del dei rimborsi di spese sanitarie in tesi fruiti dal 2012 al luglio del Parte_1
2019, varrà rilevare che quanto al periodo 2012/primo semestre 2016 vale quanto sopra rilevato quanto alla cristallizzazione del credito della che quanto al 2016 il ha già portato in CP_1 Parte_1
detrazione i rimborsi fruiti;
che quanto al 2017/14.07.2019 egli ha dichiarato di non aver percepito rimborsi;
che quanto al 2017/14.07.2019 (e dunque quanto ad un periodo di due anni e mezzo) egli ha comunque esposto spese sanitarie di ridotto importo complessivo (circa 450,00), gravanti sulla CP_1
quanto al solo 50%; che in caso di fruizione, da parte del , di una qualche rimborso in ordine Parte_1
a tali spese il saldo dei rapporti di dare ed avere delle parti potrebbe invero variare di poche decine di euro: che in ragione di tutto questo l'approfondimento istruttorio richiesto dalla opposta si appalesa manifestamente ultroneo, nell'economia di un giudizio in cui già sono state contestate (e dunque esaminate) una molteplicità di poste attive e passive anche di valore financo irrisorio.
*
18. Sulla scorta di quanto sin qui rilevato, accolta l'opposizione e dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto, va dichiarato:
pagina 22 di 24 - che a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e quanto al PE Per_2
periodo 2012/15.07.2019 è tenuto a corrispondere a il complessivo Parte_1 CP_1 importo di € 6.530,62 (€ 876,04 + € 91,00 + € 1.444,12 + € 2.733,23 + € 1.386,23);
- che a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e quanto al PE Per_2
periodo 2012/15.07.2019 è tenuta a corrispondere a il complessivo CP_1 Parte_1
importo di 3.132,68 (€ 703,13 + € 1.894,98 + € 143,39 + € 391,18).
18.1. Operata la compensazione tra i debiti reciproci, va dunque condannato a Parte_1 corrispondere a l'importo di € 3.397,94, oltre interessi legali calcolati dal 16.10.2019 CP_1
(data di notificazione del decreto ingiuntivo opposto) al saldo.
*
19. e hanno vicendevolmente preteso dalla controparte il CP_1 Parte_1
pagamento di rimborsi in parte non dovuti.
Il giudizio si conclude del resto con la condanna di al pagamento in favore di Parte_1
di un importo di gran lunga inferiore rispetto a quello azionato in sede monitoria. CP_1
19.1. va dunque condannato a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_1
esclusivamente del presente giudizio che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, nei valori minimi, che si reputano congrui valutata come detto la reciproca soccombenza), vanno liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 7120/2019:
1) accoglie l'opposizione; per l'effetto,
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Vicenza, 2527/2019 del 14.08.2019, n. R.G.
5614/2019);
3) accerta e dichiara:
a) che a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e quanto al PE Per_2
periodo 2012/15.07.2019 è tenuto a corrispondere a il complessivo Parte_1 CP_1 importo di € 6.530,62;
pagina 23 di 24 b) che a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli e quanto al PE Per_2
periodo 2012/15.07.2019 è tenuta a corrispondere a il complessivo CP_1 Parte_1 importo di € 3.132,68;
4) operata la compensazione tra i reciproci debiti di cui al punto che precede, condanna Parte_1
a corrispondere a l'importo di € 3.397,94, oltre interessi legali dal 16.10.2019 al
[...] CP_1
saldo;
5) condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 CP_1 liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 25 gennaio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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