Articolo 2 della Legge 17 novembre 1978, n. 746
Articolo 1
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12 dicembre 1978
Art. 2.

I commi secondo e terzo dell'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono sostituiti dai seguenti:
"La commissione esaminatrice e' nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed e' composta da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da dodici magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello, nominati tra coloro che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, nonche' da sei docenti universitari di materie giuridiche.
Il presidente e' sostituito, ove occorra, dal piu' anziano dei magistrati.
La commissione svolge la sua attivita' in ogni singola seduta, con la presenza di sette magistrati, compreso il presidente, e di due docenti universitari.
I magistrati, durante la correzione degli elaborati scritti e l'espletamento delle prove orali, su richiesta del presidente della commissione e con il loro consenso, possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura".

Entrata in vigore il 12 dicembre 1978