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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5281 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3311/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3311/2019 R.G. promossa da
C.F.: ), con sede in Santa Maria Capua Parte_1 P.IVA_1
Vetere alla Via Rampetta de Michele, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Actis (C.F.: Controparte_1
) e dall'Avv. Eduardo Romano (C.F.: ) C.F._1 C.F._2
in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
OP Di AT (C.F.: ) in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione in appello (P. IVA: , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino Maglione (C.F.: ) C.F._5
e dall'Avv. Anna Maria Cesarano (C.F.: in virtù di procura allegata alla C.F._6
comparsa di costituzione in appello
(C.F.: ), con sede in Milano al Corso Como n. 17, Controparte_4 P.IVA_3
in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Controparte_5
TI (C.F.: ) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in C.F._7
appello
(C.F.: - P. IVA: ) che hanno Controparte_6 P.IVA_4 P.IVA_5
assunto il rischio derivante dal certificato assicurativo n. A120232942, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia rappresentati e Parte_2
difesi dall'Avv. Anna Berra (C.F.: ), in virtù di procura allegata alla C.F._8
comparsa di costituzione in appello
(C.F.: - P. IVA: ) che hanno Controparte_6 P.IVA_4 P.IVA_5
assunto il rischio derivante dal certificato assicurativo n. A1201232389, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia rappresentati e Parte_2
difesi dall'Avv. Francesca Torretta (C.F.: , in virtù di procura allegata alla C.F._9
comparsa di costituzione in appello
(C.F.: - P. IVA: 10655700150) che hanno Controparte_6 P.IVA_4
assunto il rischio di cui alle polizze nn. A2RCA05606C, A7RCA06246D, A7RCA06246E e
A7RCA06246F, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia
rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Piero Lessona (C.F.: Parte_2
), in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._10
(C.F.: - P. IVA: ) che hanno Controparte_6 P.IVA_4 P.IVA_6
assunto il rischio di cui alla polizza n. A7LTY00028F, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia rappresentati e difesi Parte_2
dall'Avv. Alfredo Flajani (C.F.: ), in virtù di procura allegata alla comparsa C.F._11
di costituzione in appello
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1649/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
La conveniva il e Parte_1 Controparte_3 CP_2
davanti al Tribunale sammaritano, deducendo:
[...]
- che con contratto del 27.7.1982, assentito con delibera di Giunta n. 2333 del 28.9.1981, aveva preso in locazione i locali di proprietà del Comune di Santa Maria Capua Vetere ubicati alla Via
Rampetta De Michele, facenti parte del complesso immobiliare denominato “ex Canapificio”, al fine di svolgervi l'attività commerciale di vendita di generi alimentari e non;
- poiché nella notte tra il 15 e 16 luglio dell'anno 2010 si era verificato un incendio che aveva causato la distruzione integrale dei locali locati, con contratto stipulato in data 15.11.2011 il
Comune aveva concesso in fitto ad essa attrice altra porzione di fabbricato, fissando la durata del rapporto dall'1.10.2010 sino al 30.9.2019, con proroga automatica per ulteriori sei anni,
determinando i criteri per la determinazione del canone ed onerando essa di eseguire i Parte_1
lavori di ristrutturazione, i cui costi sarebbero stati decurtati dal canone di locazione mensile nella misura del 70%;
- i lavori di ammodernamento e di manutenzione dei suddetti locali, sostenuti per un costo di euro
1.200.000,00, erano stati stimati dal Dirigente del Settore Tecnico Ufficio Patrimonio del Comune
di Santa Maria Capua Vetere nella misura minima di euro 649.999,27, per cui essa attrice pagava mensilmente il canone nell'importo di euro 2.796,77 (ossia il 30% dell'importo mensile pattuito di euro 9.322,55), nonché la somma di euro 1.000,00 per i canoni arretrati sino alla concorrenza dell'importo di euro 108.000,00;
- in data 19.6.2014 era stata sottoscritta una scrittura privata, integrata poi da altra del 21.7.2014,
con cui, al fine di definire in via transattiva i danni derivanti dall'incendio verificatosi nel luglio
2010 e regolamentare l'indennizzo riconosciuto da nella misura di euro Controparte_7
300.000,00, era stata convenuta l'assunzione, in capo alla dell'obbligo di realizzare Parte_1
sull'area di sedime dell'immobile distrutto dall'incendio un nuovo edificio con destinazione commerciale, predisponendo prima dell'inizio dei lavori il progetto definitivo esecutivo, con costo a carico della che, a tal fine, avrebbe dovuto impiegare anche la somma di euro Parte_1
300.000,00 offerta da a titolo di indennizzo per l'incendio occorso;
Controparte_4
- a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, essa attrice si era impegnata a stipulare una polizza fideiussoria in favore del per l'importo di euro 500.000,00, ma con l'atto CP_3
integrativo del 21.7.2014 era stato previsto, con effetto novativo, l'obbligo di stipulare la polizza fideiussoria, a parziale garanzia, per la somma di euro 200.000,00, mentre quella di euro 300.000,00
veniva stralciata a fronte della rinuncia della Cooperativa al maggior credito vantato nei confronti del per i costi di sistemazione dei locali in precedenza condotti in locazione;
CP_3
- in esecuzione dell'accordo, con nota n. 7184 del 26.6.2014, era stato comunicato l'inizio degli scavi autorizzati dalla Sovrintendenza, ma con successiva nota n. 28254 dell'1.9.2014, il Dirigente
del settore tecnico, Ing. aveva diffidato dall'esecuzione dei saggi Controparte_2
archeologici, assumendo che “nelle more del perfezionamento della procedura e degli atti
preliminari al rilascio del permesso di costruire per la ricostruzione del capannone non è possibile
svolgere alcuna attività”;
- con determina n. 516 del 12.9.2014, il medesimo Dirigente non approvava la scrittura transattiva del 19.6.2014 e l'accordo integrativo del 21.7.2014, assumendo che il progetto esecutivo presentato dalla era diverso da quello che aveva ricevuto parere favorevole dalla Commissione Parte_1
Edilizia, mentre la garanzia fideiussoria, quanto alla quota di euro 300.000,00, non si fondava su crediti certi, liquidi ed esigibili, atteso che la Cooperativa risultava debitrice del per CP_3
l'importo complessivo di euro 360.000,00.
Conseguentemente, l'attrice chiedeva: di accertare e dichiarare l'invalidità, nonché l'inefficacia,
della determina n. 516 del 12.9.2014 e della nota prot. n. 28254 dell'1.9.2014, con loro disapplicazione, e, conseguentemente, di accertare e dichiarare la validità ed efficacia della scrittura privata del 19.6.2014 e dell'atto integrativo del 21.7.2014, con condanna del ad eseguire il CP_3
contratto transattivo ed il successivo accordo integrativo;
condannare il Controparte_8
in solido o in via alternativa, al pagamento, a titolo di danni, dell'importo complessivo di
[...]
euro 436.574,00 o della diversa somma accertata in corso di causa;
in subordine, di dichiarare risolto l'accordo transattivo per grave inadempimento del e/o del Dirigente del settore CP_3
tecnico, con condanna dei convenuti, in solido o in via alternativa, a titolo di risarcimento danni,
dell'importo di euro 436.574,00 o della diversa somma accertata in corso di causa, con sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c. Vinte le spese di lite.
Il costituendosi, in via preliminare, chiedeva il differimento Controparte_3
dell'udienza di prima comparizione al fine di chiamare in garanzia sia , Controparte_4
obbligata in virtù della polizza n. 502266 al pagamento dell'indennizzo per l'incendio, che la compagnia al fine di essere manlevato, in caso di accoglimento delle avverse domande, in CP_6
ragione della polizza n. A7LTY00028F.
Eccepiva, quindi, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di contratto di locazione, con conseguente istanza di mutamento di rito ex art. 426 c.p.c. e 447-bis c.p.c.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa, siccome infondata, e spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da perdita della cosa locata, quantificati nell'importo di euro 500.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa, previa decurtazione dell'indennizzo assicurativo a carico di in subordine, in caso di accoglimento Controparte_4 delle domande, chiedeva condannarsi alla manleva nei suoi confronti per quanto, in ipotesi, CP_6
condannato a pagare all'attrice. Vinte le spese.
, costituendosi, eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Controparte_2
giudice ordinario in favore di quello amministrativo e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, in quanto l'accordo raggiunto tra la parte attrice ed il Controparte_3
costituiva un mero atto preparatorio di un futuro accordo, come tale privo di effetti giuridici, in difetto di intervento per ratifica della Giunta Municipale.
Concludeva, pertanto, per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, per il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dal e notificato il relativo atto, si costituivano gli CP_3
assuntori del rischio in virtù della polizza assicurativa n. A7LTY00028F, Controparte_6
con l'Avv. Alfredo Flajani, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, per essere la polizza operante per il solo caso di danni a cose o persone, mentre oggetto del giudizio era l'inadempimento contrattuale invocato dalla parte attrice;
nel merito, deducevano l'infondatezza della domanda risarcitoria nei confronti del per cui concludevano per il suo rigetto. CP_3
costituendosi, in via preliminare, eccepiva: l'improcedibilità della Controparte_4
domanda attorea, della domanda riconvenzionale e della domanda di indennizzo del per CP_3
mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la nullità dell'atto di chiamata del terzo ex artt.
163 n. 4 e 164 c.p.c.; la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo stata depositata la polizza comprovante la copertura assicurativa.
Nel merito, deduceva: la decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1913 c.c. per non avere l'assicurato denunciato l'evento nel termine di tre giorni dal suo verificarsi;
l'impossibilità di pagare l'indennizzo, nonostante l'accordo transattivo, in quanto con la determina dirigenziale n.
516 del 12.9.2014 il aveva denegato l'approvazione dell'accordo e, pur avendo trasmesso CP_3 in data 20.3.2015 le coordinate per il pagamento della prima rata, non aveva sottoscritto l'atto di quietanza necessario per l'erogazione delle somme;
infine, contestava il quantum preteso, in quanto prima del giudizio e con l'assistenza dei rispettivi periti era stato determinato l'importo di euro
300.000,00.
Pertanto, concludeva: per la declaratoria di improcedibilità della domanda principale, della domanda riconvenzionale e dell'atto di chiamata in causa, oltre che per la nullità di quest'ultimo per violazione degli artt. 163 n. 4 e 164 c.p.c.; nel merito, per il rigetto delle domande;
in subordine, in caso di validità della determina n. 516 del 12.9.2014 e risoluzione della transazione, per l'accertamento del diritto all'indennizzo, valutando i danni conformemente alle condizioni di polizza. Vinte le spese.
Si costituivano gli assuntori del rischio in forza della polizza n. Controparte_6
A120232942, con l'Avv. Anna Berra, nonché gli assuntori del rischio in Controparte_6
virtù della polizza n. A1201232389, con l'Avv. Francesca Torretta, eccependo, in via preliminare,
la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo assunto alcun obbligo assicurativo in relazione ai fatti di causa;
in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo e l'improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato avvio della procedura di mediazione;
nel merito, deducevano l'infondatezza della domanda attorea,
atteso che l'atto transattivo del 19.6.2014 non era produttivo di effetti in ragione dell'intervenuta determina dirigenziale di non approvazione e che era infondata la richiesta risarcitoria a titolo di danni da discredito commerciale, per il quale l'attrice non aveva offerto alcuna prova.
Pertanto, chiedevano, in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
in via preliminare, di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio e l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione;
nel merito, in via principale, di dichiarare l'inoperatività dei contratti assicurativi e, per l'effetto, di rigettare ogni domanda nei loro confronti;
in subordine, di rigettare le domande formulate da tutte le parti in giudizio in quanto infondate;
in ulteriore subordine, di dichiarare il contratto assicurativo operante esclusivamente a secondo rischio, secondo l'art. 29 delle condizioni generali, nei limiti di massimale e corresponsabilità. Vinte le spese.
Si costituivano infine gli assuntori del rischio di cui alla polizza n. Controparte_6
A7RCA06246, con l'Avv. Silvio Piero Lessona, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
in via preliminare, l'irritualità e la tardività della chiamata in causa, in quanto il costituendosi, aveva chiesto il differimento della prima udienza di CP_3
comparizione onde citare in giudizio gli in forza della polizza n. Controparte_6
A7LTY00028F, senza menzionare ulteriori rapporti di garanzia in base ai quali aveva provveduto,
in seguito all'autorizzazione del Tribunale, alla chiamata in causa nei loro confronti, tra cui la garanzia assicurativa n. A7RCA06246, a favore di , che non si era costituito Controparte_2
tempestivamente e chiesto di essere manlevato;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, stante l'assenza di responsabilità imputabile al e al CP_3 CP_2
Chiedevano, pertanto, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, per assenza di responsabilità dei convenuti,
e la domanda di manleva spiegata dal per l'assenza di una Controparte_3
valida copertura assicurativa. Vinte le spese di lite.
Disposta la riunione al giudizio di quello n. 10072/2015 R.G., pendente dinanzi al medesimo
Tribunale, ove , per i medesimi fatti di causa, aveva evocato gli Controparte_2 CP_6
assuntori del rischio in virtù della polizza n. A7RCA06246E, chiedendo di essere
[...]
manlevato in caso accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, con ordinanza del
28.11.2016, il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione - motivando che la controversia aveva ad oggetto l'accertamento di validità ed efficacia dell'accordo transattivo tra la Cooperativa al risparmio ed il Comune di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito di un rapporto privatistico - disponeva l'esperimento della mediazione facoltativa, riservando la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. all'esito negativo della stessa.
Conclusa con esito negativo la mediazione, disposta l'appendice scritta di trattazione, con sentenza n. 1649/20419, pubblicata il 3.6.2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non definitivamente pronunziando, così decideva: “Dichiara il difetto di giurisdizione del GO,
sussistendo la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale, innanzi al quale rimette le
parti nel termine di legge per la riassunzione;
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione
del giudizio in relazione alle sole domande di cognizione di questo giudice, come indicato in parte
motiva; Spese al definitivo”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in sintesi, che:
- non era condivisibile l'assunto del e di in ordine al giudicato CP_3 Controparte_4
interno che si era formato sulla giurisdizione del giudice ordinario per effetto dell'ordinanza del
28.11.2016, costituente un provvedimento interlocutorio modificabile e revocabile, non assimilabile, in senso sostanziale, ad una sentenza;
- le domande proposte dall'attrice presupponevano la disapplicazione della determina n. 516/2014
del che era inammissibile atteso che essa non era “un mero Controparte_3
antecedente logico rispetto sia all'invocata tutela che agli atti privati di cui si chiede
l'accertamento e la dichiarazione di validità ed efficacia, bensì il cuore della vicenda in quanto è
essa stessa che ha inciso, in via diretta e non meramente trasversale, sulla scrittura e sul successivo
atto integrativo”, per cui sarebbe stato onere della interessata a far valere la Parte_1
transazione e il successivo atto integrativo, procedere in sede amministrativa o giurisdizionale dinanzi al T.A.R. per ottenere il previo annullamento di detta determina, irrilevante essendo che fosse parte del giudizio la P.A che aveva adottato il provvedimento: invero, con la sentenza n.
2244/2025 le Sezioni Unite avevano affermato che il potere di disapplicazione può essere esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già
come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico;
- per le domande proposte dal nei confronti della Cooperativa Controparte_3
e di nonché per quella di manleva formulata dall'attrice, sussisteva la Controparte_4
giurisdizione del giudice ordinario, essendo esse inerenti a diritti soggettivi, per cui, relativamente ad esse la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 3.7.2019 ed iscritto a ruolo il 12.7.2019, la Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, non notificata, assumendo che essa aveva erroneamente escluso la natura decisoria dell'ordinanza emessa dal g.o.t. il 28.11.2016,
attribuendole carattere interinale, pur trattandosi di un provvedimento che aveva natura di sentenza non definitiva nella parte relativa al difetto di giurisdizione, con l'effetto che doveva essere oggetto di appello o, quanto meno, della relativa riserva.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. in riforma della sentenza non definitiva di primo grado n. 1649/2019 si accerti e si dichiari la
natura decisoria di sentenza non definitiva sulla attribuita giurisdizione del Tribunale di S. Maria
C.V. ex art. 279 comma 2 n. 4 c.p.c. della ordinanza emessa dal Giudice in data 28.11.2016
relativa al procedimento di primo grado r.g.9067/2014; 2. si dichiari l'intervenuto giudicato
interno sulla giurisdizione dell'adito Tribunale di S.Maria C.V. per la mancata dichiarazione di
riserva di impugnazione e/o per la mancata impugnazione immediata della decisione del
28.11.2016 con cui è stata espressamente dichiarata la giurisdizione del Tribunale di S.Maria C.V.;
3. si accerti la già dichiarata giurisdizione del giudice ordinario Tribunale di S. Maria C.V.
relativamente a tutte le domande proposte dalla nel giudizio di primo Parte_1
grado r.g.9067/204 e conseguentemente, in riforma della sentenza non definitiva n.1649/2019, si
disponga il rinvio della causa e di tutte le parti dinanzi al Tribunale di S.Maria C.V. per la
decisione nel merito delle domande proposte.
4. Vittoria di spese ed onorario del doppio grado di giudizio”.
costituendosi il 13.11.2019, si associava a quanto dedotto dall'appellante Controparte_4
in ordine alla natura decisoria dell'ordinanza del 28.11.2016, per cui chiedeva che fosse dichiarato il giudicato interno sulla giurisdizione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, cui la causa andava rimessa per la decisione di tutte le domande proposte. Vinte le spese del doppio grado.
, costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis Controparte_2
c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il costituendosi, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_3
dell'appello, insistendo per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si costituivano gli assuntori del rischio in virtù delle polizze n. Controparte_6
A120232942, con l'Avv. Anna Berra, e n. A1201232389, con l'Avv. Francesca Torretta, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, insistendo per la conferma della pronuncia di difetto di giurisdizione. Vinte le spese.
Si costituivano gli assuntori del rischio in forza delle polizze nn. Controparte_6
A2RCA05606C, A7RCA0624D, A7RCA0624E, A7RCA0624F, con l'Avv. Silvio Piero Lessona,
deducendo l'infondatezza dell'impugnazione, per cui ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese.
Si costituivano gli assuntori del rischio in forza della polizza n. Controparte_6
A7LTY00028F, con l'Avv. Alfredo Flajani, deducendo l'infondatezza dell'appello, da rigettarsi con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, maggiorate per temerarietà della lite.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 21.11.2019 veniva disposta la mediazione delegata e la causa rinviata al 25.6.2020 ove, stante l'esito negativo della procedura, veniva fissata l'udienza del
22.12.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii, il fascicolo veniva trasmesso alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 9.7.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la dichiarava Parte_1
che con ordinanza n. 26109/2024 le Sezioni Unite - pronunciando sul conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal adito in riassunzione a seguito della pubblicazione Parte_3
della sentenza impugnata - avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato la sentenza n. 1649/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, davanti al quale avevano rimesso le parti, demandando ad esso anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
conseguentemente, avendo essa appellante riassunto il giudizio davanti al suddetto Tribunale in forza di detta ordinanza, era venuto meno l'interesse al gravame per la già decisa questione della giurisdizione, per cui concludeva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e,
in subordine, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello.
Il deduceva che in data 19.12.2024 era intervenuto con la Controparte_3
Cooperativa l'accordo transattivo, già versato agli atti di causa.
si riportava alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta.
e gli chiedevano di dichiarare cessata la materia del Controparte_7 Controparte_6
contendere.
La Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. La cessazione della materia del contendere e le spese di lite.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che la sentenza n. 1649/2019 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, oggetto del proposto appello, è stata cassata dalle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 26109/2024 - che ha deciso il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal
[...]
adito in riassunzione a seguito della pubblicazione della sentenza impugnata - che ha Pt_3
dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Persistendo il contrasto sulla spettanza delle spese processuali, ritiene la Corte che la doglianza mossa con l'atto di appello debba essere esaminata al fine di valutare la cd. soccombenza virtuale.
Ciò posto, ove la sentenza appellata non fosse stata cassata dalla Suprema Corte, l'appello, per come è stato formulato, non sarebbe stato accolto.
Invero, nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla giurisdizione o sulla competenza, è tenuto, ai sensi degli artt. 187 e 281-
bis c.p.c., ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di giurisdizione o di competenza implichi per il giudice l'esaurimento della potestas iudicandi
sul punto;
conseguentemente, il provvedimento emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria (v. Cass. civ., Sez. Un., ord. 10.12.2009, n. 25798; 12.5.2008, n. 11657).
Nel caso di specie, l'ordinanza emessa dal g.o.t. in data 28.11.2016 non è stata preceduta dall'invito a precisare le conclusioni sulla giurisdizione, sulla quale, peraltro, non reca una specifica statuizione nel dispositivo: invero, nella sola parte motiva, il giudice onorario ha espresso il proprio convincimento che il giudizio rientrasse nella “competenza” (recte, giurisdizione) del giudice ordinario, avendo come petitum l'accertamento della validità ed efficacia del contratto transattivo.
Conseguentemente, ove la sentenza appellata non fosse stata cassata dalle Sezioni Unite, il gravame proposto avverso la stessa sarebbe stato rigettato.
La soccombenza virtuale della Cooperativa appellante comporta, quindi, la sua condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Controparte_3
di e degli assuntori del rischio in virtù
[...] Controparte_2 Parte_4
della polizza assicurativa n. A7LTY00028F.
La relativa liquidazione va compiuta applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminato di bassa complessità, tranne che per la fase trattazione/istruzione del presente giudizio, per la quale si stimano congrui quelli minimi atteso che l'udienza ex art. 350
c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione all'Avv. OP Di AT, dichiaratosi antistatario, delle spese liquidate a favore di . Controparte_2
Le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate nel rapporto processuale tra la e siccome quest'ultima, costituendosi in grado Parte_1 Controparte_4
di appello, ha aderito all'impugnazione proposta dalla prima.
Vanno, altresì, compensate nel rapporto processuale tra la e gli Parte_1 Parte_4
assuntori di rischi in virtù di altre polizze assicurative, stante la loro estraneità al rapporto sostanziale per cui la giurisdizione del giudice ordinario è stata oggetto di controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna la al pagamento delle spese del grado in favore del Parte_1
di e degli CP_3 CP_3 Controparte_3 Controparte_2 Parte_4
assuntori del rischio in virtù della polizza assicurativa n. A7LTY00028F, liquidate per ciascuna difesa in euro 8.469,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv. OP Di AT di quelle liquidate a favore di CP_2
[...]
c) compensa integralmente tra le altre parti le spese del presente grado di giudizio.
Napoli, 24.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3311/2019 R.G. promossa da
C.F.: ), con sede in Santa Maria Capua Parte_1 P.IVA_1
Vetere alla Via Rampetta de Michele, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Actis (C.F.: Controparte_1
) e dall'Avv. Eduardo Romano (C.F.: ) C.F._1 C.F._2
in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
OP Di AT (C.F.: ) in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione in appello (P. IVA: , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino Maglione (C.F.: ) C.F._5
e dall'Avv. Anna Maria Cesarano (C.F.: in virtù di procura allegata alla C.F._6
comparsa di costituzione in appello
(C.F.: ), con sede in Milano al Corso Como n. 17, Controparte_4 P.IVA_3
in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Controparte_5
TI (C.F.: ) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in C.F._7
appello
(C.F.: - P. IVA: ) che hanno Controparte_6 P.IVA_4 P.IVA_5
assunto il rischio derivante dal certificato assicurativo n. A120232942, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia rappresentati e Parte_2
difesi dall'Avv. Anna Berra (C.F.: ), in virtù di procura allegata alla C.F._8
comparsa di costituzione in appello
(C.F.: - P. IVA: ) che hanno Controparte_6 P.IVA_4 P.IVA_5
assunto il rischio derivante dal certificato assicurativo n. A1201232389, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia rappresentati e Parte_2
difesi dall'Avv. Francesca Torretta (C.F.: , in virtù di procura allegata alla C.F._9
comparsa di costituzione in appello
(C.F.: - P. IVA: 10655700150) che hanno Controparte_6 P.IVA_4
assunto il rischio di cui alle polizze nn. A2RCA05606C, A7RCA06246D, A7RCA06246E e
A7RCA06246F, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia
rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Piero Lessona (C.F.: Parte_2
), in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._10
(C.F.: - P. IVA: ) che hanno Controparte_6 P.IVA_4 P.IVA_6
assunto il rischio di cui alla polizza n. A7LTY00028F, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia rappresentati e difesi Parte_2
dall'Avv. Alfredo Flajani (C.F.: ), in virtù di procura allegata alla comparsa C.F._11
di costituzione in appello
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1649/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
La conveniva il e Parte_1 Controparte_3 CP_2
davanti al Tribunale sammaritano, deducendo:
[...]
- che con contratto del 27.7.1982, assentito con delibera di Giunta n. 2333 del 28.9.1981, aveva preso in locazione i locali di proprietà del Comune di Santa Maria Capua Vetere ubicati alla Via
Rampetta De Michele, facenti parte del complesso immobiliare denominato “ex Canapificio”, al fine di svolgervi l'attività commerciale di vendita di generi alimentari e non;
- poiché nella notte tra il 15 e 16 luglio dell'anno 2010 si era verificato un incendio che aveva causato la distruzione integrale dei locali locati, con contratto stipulato in data 15.11.2011 il
Comune aveva concesso in fitto ad essa attrice altra porzione di fabbricato, fissando la durata del rapporto dall'1.10.2010 sino al 30.9.2019, con proroga automatica per ulteriori sei anni,
determinando i criteri per la determinazione del canone ed onerando essa di eseguire i Parte_1
lavori di ristrutturazione, i cui costi sarebbero stati decurtati dal canone di locazione mensile nella misura del 70%;
- i lavori di ammodernamento e di manutenzione dei suddetti locali, sostenuti per un costo di euro
1.200.000,00, erano stati stimati dal Dirigente del Settore Tecnico Ufficio Patrimonio del Comune
di Santa Maria Capua Vetere nella misura minima di euro 649.999,27, per cui essa attrice pagava mensilmente il canone nell'importo di euro 2.796,77 (ossia il 30% dell'importo mensile pattuito di euro 9.322,55), nonché la somma di euro 1.000,00 per i canoni arretrati sino alla concorrenza dell'importo di euro 108.000,00;
- in data 19.6.2014 era stata sottoscritta una scrittura privata, integrata poi da altra del 21.7.2014,
con cui, al fine di definire in via transattiva i danni derivanti dall'incendio verificatosi nel luglio
2010 e regolamentare l'indennizzo riconosciuto da nella misura di euro Controparte_7
300.000,00, era stata convenuta l'assunzione, in capo alla dell'obbligo di realizzare Parte_1
sull'area di sedime dell'immobile distrutto dall'incendio un nuovo edificio con destinazione commerciale, predisponendo prima dell'inizio dei lavori il progetto definitivo esecutivo, con costo a carico della che, a tal fine, avrebbe dovuto impiegare anche la somma di euro Parte_1
300.000,00 offerta da a titolo di indennizzo per l'incendio occorso;
Controparte_4
- a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, essa attrice si era impegnata a stipulare una polizza fideiussoria in favore del per l'importo di euro 500.000,00, ma con l'atto CP_3
integrativo del 21.7.2014 era stato previsto, con effetto novativo, l'obbligo di stipulare la polizza fideiussoria, a parziale garanzia, per la somma di euro 200.000,00, mentre quella di euro 300.000,00
veniva stralciata a fronte della rinuncia della Cooperativa al maggior credito vantato nei confronti del per i costi di sistemazione dei locali in precedenza condotti in locazione;
CP_3
- in esecuzione dell'accordo, con nota n. 7184 del 26.6.2014, era stato comunicato l'inizio degli scavi autorizzati dalla Sovrintendenza, ma con successiva nota n. 28254 dell'1.9.2014, il Dirigente
del settore tecnico, Ing. aveva diffidato dall'esecuzione dei saggi Controparte_2
archeologici, assumendo che “nelle more del perfezionamento della procedura e degli atti
preliminari al rilascio del permesso di costruire per la ricostruzione del capannone non è possibile
svolgere alcuna attività”;
- con determina n. 516 del 12.9.2014, il medesimo Dirigente non approvava la scrittura transattiva del 19.6.2014 e l'accordo integrativo del 21.7.2014, assumendo che il progetto esecutivo presentato dalla era diverso da quello che aveva ricevuto parere favorevole dalla Commissione Parte_1
Edilizia, mentre la garanzia fideiussoria, quanto alla quota di euro 300.000,00, non si fondava su crediti certi, liquidi ed esigibili, atteso che la Cooperativa risultava debitrice del per CP_3
l'importo complessivo di euro 360.000,00.
Conseguentemente, l'attrice chiedeva: di accertare e dichiarare l'invalidità, nonché l'inefficacia,
della determina n. 516 del 12.9.2014 e della nota prot. n. 28254 dell'1.9.2014, con loro disapplicazione, e, conseguentemente, di accertare e dichiarare la validità ed efficacia della scrittura privata del 19.6.2014 e dell'atto integrativo del 21.7.2014, con condanna del ad eseguire il CP_3
contratto transattivo ed il successivo accordo integrativo;
condannare il Controparte_8
in solido o in via alternativa, al pagamento, a titolo di danni, dell'importo complessivo di
[...]
euro 436.574,00 o della diversa somma accertata in corso di causa;
in subordine, di dichiarare risolto l'accordo transattivo per grave inadempimento del e/o del Dirigente del settore CP_3
tecnico, con condanna dei convenuti, in solido o in via alternativa, a titolo di risarcimento danni,
dell'importo di euro 436.574,00 o della diversa somma accertata in corso di causa, con sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c. Vinte le spese di lite.
Il costituendosi, in via preliminare, chiedeva il differimento Controparte_3
dell'udienza di prima comparizione al fine di chiamare in garanzia sia , Controparte_4
obbligata in virtù della polizza n. 502266 al pagamento dell'indennizzo per l'incendio, che la compagnia al fine di essere manlevato, in caso di accoglimento delle avverse domande, in CP_6
ragione della polizza n. A7LTY00028F.
Eccepiva, quindi, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di contratto di locazione, con conseguente istanza di mutamento di rito ex art. 426 c.p.c. e 447-bis c.p.c.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa, siccome infondata, e spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da perdita della cosa locata, quantificati nell'importo di euro 500.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa, previa decurtazione dell'indennizzo assicurativo a carico di in subordine, in caso di accoglimento Controparte_4 delle domande, chiedeva condannarsi alla manleva nei suoi confronti per quanto, in ipotesi, CP_6
condannato a pagare all'attrice. Vinte le spese.
, costituendosi, eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Controparte_2
giudice ordinario in favore di quello amministrativo e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, in quanto l'accordo raggiunto tra la parte attrice ed il Controparte_3
costituiva un mero atto preparatorio di un futuro accordo, come tale privo di effetti giuridici, in difetto di intervento per ratifica della Giunta Municipale.
Concludeva, pertanto, per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, per il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dal e notificato il relativo atto, si costituivano gli CP_3
assuntori del rischio in virtù della polizza assicurativa n. A7LTY00028F, Controparte_6
con l'Avv. Alfredo Flajani, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, per essere la polizza operante per il solo caso di danni a cose o persone, mentre oggetto del giudizio era l'inadempimento contrattuale invocato dalla parte attrice;
nel merito, deducevano l'infondatezza della domanda risarcitoria nei confronti del per cui concludevano per il suo rigetto. CP_3
costituendosi, in via preliminare, eccepiva: l'improcedibilità della Controparte_4
domanda attorea, della domanda riconvenzionale e della domanda di indennizzo del per CP_3
mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la nullità dell'atto di chiamata del terzo ex artt.
163 n. 4 e 164 c.p.c.; la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo stata depositata la polizza comprovante la copertura assicurativa.
Nel merito, deduceva: la decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1913 c.c. per non avere l'assicurato denunciato l'evento nel termine di tre giorni dal suo verificarsi;
l'impossibilità di pagare l'indennizzo, nonostante l'accordo transattivo, in quanto con la determina dirigenziale n.
516 del 12.9.2014 il aveva denegato l'approvazione dell'accordo e, pur avendo trasmesso CP_3 in data 20.3.2015 le coordinate per il pagamento della prima rata, non aveva sottoscritto l'atto di quietanza necessario per l'erogazione delle somme;
infine, contestava il quantum preteso, in quanto prima del giudizio e con l'assistenza dei rispettivi periti era stato determinato l'importo di euro
300.000,00.
Pertanto, concludeva: per la declaratoria di improcedibilità della domanda principale, della domanda riconvenzionale e dell'atto di chiamata in causa, oltre che per la nullità di quest'ultimo per violazione degli artt. 163 n. 4 e 164 c.p.c.; nel merito, per il rigetto delle domande;
in subordine, in caso di validità della determina n. 516 del 12.9.2014 e risoluzione della transazione, per l'accertamento del diritto all'indennizzo, valutando i danni conformemente alle condizioni di polizza. Vinte le spese.
Si costituivano gli assuntori del rischio in forza della polizza n. Controparte_6
A120232942, con l'Avv. Anna Berra, nonché gli assuntori del rischio in Controparte_6
virtù della polizza n. A1201232389, con l'Avv. Francesca Torretta, eccependo, in via preliminare,
la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo assunto alcun obbligo assicurativo in relazione ai fatti di causa;
in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo e l'improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato avvio della procedura di mediazione;
nel merito, deducevano l'infondatezza della domanda attorea,
atteso che l'atto transattivo del 19.6.2014 non era produttivo di effetti in ragione dell'intervenuta determina dirigenziale di non approvazione e che era infondata la richiesta risarcitoria a titolo di danni da discredito commerciale, per il quale l'attrice non aveva offerto alcuna prova.
Pertanto, chiedevano, in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
in via preliminare, di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio e l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione;
nel merito, in via principale, di dichiarare l'inoperatività dei contratti assicurativi e, per l'effetto, di rigettare ogni domanda nei loro confronti;
in subordine, di rigettare le domande formulate da tutte le parti in giudizio in quanto infondate;
in ulteriore subordine, di dichiarare il contratto assicurativo operante esclusivamente a secondo rischio, secondo l'art. 29 delle condizioni generali, nei limiti di massimale e corresponsabilità. Vinte le spese.
Si costituivano infine gli assuntori del rischio di cui alla polizza n. Controparte_6
A7RCA06246, con l'Avv. Silvio Piero Lessona, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
in via preliminare, l'irritualità e la tardività della chiamata in causa, in quanto il costituendosi, aveva chiesto il differimento della prima udienza di CP_3
comparizione onde citare in giudizio gli in forza della polizza n. Controparte_6
A7LTY00028F, senza menzionare ulteriori rapporti di garanzia in base ai quali aveva provveduto,
in seguito all'autorizzazione del Tribunale, alla chiamata in causa nei loro confronti, tra cui la garanzia assicurativa n. A7RCA06246, a favore di , che non si era costituito Controparte_2
tempestivamente e chiesto di essere manlevato;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, stante l'assenza di responsabilità imputabile al e al CP_3 CP_2
Chiedevano, pertanto, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, per assenza di responsabilità dei convenuti,
e la domanda di manleva spiegata dal per l'assenza di una Controparte_3
valida copertura assicurativa. Vinte le spese di lite.
Disposta la riunione al giudizio di quello n. 10072/2015 R.G., pendente dinanzi al medesimo
Tribunale, ove , per i medesimi fatti di causa, aveva evocato gli Controparte_2 CP_6
assuntori del rischio in virtù della polizza n. A7RCA06246E, chiedendo di essere
[...]
manlevato in caso accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, con ordinanza del
28.11.2016, il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione - motivando che la controversia aveva ad oggetto l'accertamento di validità ed efficacia dell'accordo transattivo tra la Cooperativa al risparmio ed il Comune di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito di un rapporto privatistico - disponeva l'esperimento della mediazione facoltativa, riservando la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. all'esito negativo della stessa.
Conclusa con esito negativo la mediazione, disposta l'appendice scritta di trattazione, con sentenza n. 1649/20419, pubblicata il 3.6.2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non definitivamente pronunziando, così decideva: “Dichiara il difetto di giurisdizione del GO,
sussistendo la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale, innanzi al quale rimette le
parti nel termine di legge per la riassunzione;
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione
del giudizio in relazione alle sole domande di cognizione di questo giudice, come indicato in parte
motiva; Spese al definitivo”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in sintesi, che:
- non era condivisibile l'assunto del e di in ordine al giudicato CP_3 Controparte_4
interno che si era formato sulla giurisdizione del giudice ordinario per effetto dell'ordinanza del
28.11.2016, costituente un provvedimento interlocutorio modificabile e revocabile, non assimilabile, in senso sostanziale, ad una sentenza;
- le domande proposte dall'attrice presupponevano la disapplicazione della determina n. 516/2014
del che era inammissibile atteso che essa non era “un mero Controparte_3
antecedente logico rispetto sia all'invocata tutela che agli atti privati di cui si chiede
l'accertamento e la dichiarazione di validità ed efficacia, bensì il cuore della vicenda in quanto è
essa stessa che ha inciso, in via diretta e non meramente trasversale, sulla scrittura e sul successivo
atto integrativo”, per cui sarebbe stato onere della interessata a far valere la Parte_1
transazione e il successivo atto integrativo, procedere in sede amministrativa o giurisdizionale dinanzi al T.A.R. per ottenere il previo annullamento di detta determina, irrilevante essendo che fosse parte del giudizio la P.A che aveva adottato il provvedimento: invero, con la sentenza n.
2244/2025 le Sezioni Unite avevano affermato che il potere di disapplicazione può essere esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già
come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico;
- per le domande proposte dal nei confronti della Cooperativa Controparte_3
e di nonché per quella di manleva formulata dall'attrice, sussisteva la Controparte_4
giurisdizione del giudice ordinario, essendo esse inerenti a diritti soggettivi, per cui, relativamente ad esse la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 3.7.2019 ed iscritto a ruolo il 12.7.2019, la Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, non notificata, assumendo che essa aveva erroneamente escluso la natura decisoria dell'ordinanza emessa dal g.o.t. il 28.11.2016,
attribuendole carattere interinale, pur trattandosi di un provvedimento che aveva natura di sentenza non definitiva nella parte relativa al difetto di giurisdizione, con l'effetto che doveva essere oggetto di appello o, quanto meno, della relativa riserva.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. in riforma della sentenza non definitiva di primo grado n. 1649/2019 si accerti e si dichiari la
natura decisoria di sentenza non definitiva sulla attribuita giurisdizione del Tribunale di S. Maria
C.V. ex art. 279 comma 2 n. 4 c.p.c. della ordinanza emessa dal Giudice in data 28.11.2016
relativa al procedimento di primo grado r.g.9067/2014; 2. si dichiari l'intervenuto giudicato
interno sulla giurisdizione dell'adito Tribunale di S.Maria C.V. per la mancata dichiarazione di
riserva di impugnazione e/o per la mancata impugnazione immediata della decisione del
28.11.2016 con cui è stata espressamente dichiarata la giurisdizione del Tribunale di S.Maria C.V.;
3. si accerti la già dichiarata giurisdizione del giudice ordinario Tribunale di S. Maria C.V.
relativamente a tutte le domande proposte dalla nel giudizio di primo Parte_1
grado r.g.9067/204 e conseguentemente, in riforma della sentenza non definitiva n.1649/2019, si
disponga il rinvio della causa e di tutte le parti dinanzi al Tribunale di S.Maria C.V. per la
decisione nel merito delle domande proposte.
4. Vittoria di spese ed onorario del doppio grado di giudizio”.
costituendosi il 13.11.2019, si associava a quanto dedotto dall'appellante Controparte_4
in ordine alla natura decisoria dell'ordinanza del 28.11.2016, per cui chiedeva che fosse dichiarato il giudicato interno sulla giurisdizione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, cui la causa andava rimessa per la decisione di tutte le domande proposte. Vinte le spese del doppio grado.
, costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis Controparte_2
c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il costituendosi, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_3
dell'appello, insistendo per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si costituivano gli assuntori del rischio in virtù delle polizze n. Controparte_6
A120232942, con l'Avv. Anna Berra, e n. A1201232389, con l'Avv. Francesca Torretta, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, insistendo per la conferma della pronuncia di difetto di giurisdizione. Vinte le spese.
Si costituivano gli assuntori del rischio in forza delle polizze nn. Controparte_6
A2RCA05606C, A7RCA0624D, A7RCA0624E, A7RCA0624F, con l'Avv. Silvio Piero Lessona,
deducendo l'infondatezza dell'impugnazione, per cui ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese.
Si costituivano gli assuntori del rischio in forza della polizza n. Controparte_6
A7LTY00028F, con l'Avv. Alfredo Flajani, deducendo l'infondatezza dell'appello, da rigettarsi con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, maggiorate per temerarietà della lite.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 21.11.2019 veniva disposta la mediazione delegata e la causa rinviata al 25.6.2020 ove, stante l'esito negativo della procedura, veniva fissata l'udienza del
22.12.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii, il fascicolo veniva trasmesso alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 9.7.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la dichiarava Parte_1
che con ordinanza n. 26109/2024 le Sezioni Unite - pronunciando sul conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal adito in riassunzione a seguito della pubblicazione Parte_3
della sentenza impugnata - avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato la sentenza n. 1649/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, davanti al quale avevano rimesso le parti, demandando ad esso anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
conseguentemente, avendo essa appellante riassunto il giudizio davanti al suddetto Tribunale in forza di detta ordinanza, era venuto meno l'interesse al gravame per la già decisa questione della giurisdizione, per cui concludeva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e,
in subordine, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello.
Il deduceva che in data 19.12.2024 era intervenuto con la Controparte_3
Cooperativa l'accordo transattivo, già versato agli atti di causa.
si riportava alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta.
e gli chiedevano di dichiarare cessata la materia del Controparte_7 Controparte_6
contendere.
La Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. La cessazione della materia del contendere e le spese di lite.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che la sentenza n. 1649/2019 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, oggetto del proposto appello, è stata cassata dalle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 26109/2024 - che ha deciso il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal
[...]
adito in riassunzione a seguito della pubblicazione della sentenza impugnata - che ha Pt_3
dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Persistendo il contrasto sulla spettanza delle spese processuali, ritiene la Corte che la doglianza mossa con l'atto di appello debba essere esaminata al fine di valutare la cd. soccombenza virtuale.
Ciò posto, ove la sentenza appellata non fosse stata cassata dalla Suprema Corte, l'appello, per come è stato formulato, non sarebbe stato accolto.
Invero, nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla giurisdizione o sulla competenza, è tenuto, ai sensi degli artt. 187 e 281-
bis c.p.c., ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di giurisdizione o di competenza implichi per il giudice l'esaurimento della potestas iudicandi
sul punto;
conseguentemente, il provvedimento emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria (v. Cass. civ., Sez. Un., ord. 10.12.2009, n. 25798; 12.5.2008, n. 11657).
Nel caso di specie, l'ordinanza emessa dal g.o.t. in data 28.11.2016 non è stata preceduta dall'invito a precisare le conclusioni sulla giurisdizione, sulla quale, peraltro, non reca una specifica statuizione nel dispositivo: invero, nella sola parte motiva, il giudice onorario ha espresso il proprio convincimento che il giudizio rientrasse nella “competenza” (recte, giurisdizione) del giudice ordinario, avendo come petitum l'accertamento della validità ed efficacia del contratto transattivo.
Conseguentemente, ove la sentenza appellata non fosse stata cassata dalle Sezioni Unite, il gravame proposto avverso la stessa sarebbe stato rigettato.
La soccombenza virtuale della Cooperativa appellante comporta, quindi, la sua condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Controparte_3
di e degli assuntori del rischio in virtù
[...] Controparte_2 Parte_4
della polizza assicurativa n. A7LTY00028F.
La relativa liquidazione va compiuta applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminato di bassa complessità, tranne che per la fase trattazione/istruzione del presente giudizio, per la quale si stimano congrui quelli minimi atteso che l'udienza ex art. 350
c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione all'Avv. OP Di AT, dichiaratosi antistatario, delle spese liquidate a favore di . Controparte_2
Le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate nel rapporto processuale tra la e siccome quest'ultima, costituendosi in grado Parte_1 Controparte_4
di appello, ha aderito all'impugnazione proposta dalla prima.
Vanno, altresì, compensate nel rapporto processuale tra la e gli Parte_1 Parte_4
assuntori di rischi in virtù di altre polizze assicurative, stante la loro estraneità al rapporto sostanziale per cui la giurisdizione del giudice ordinario è stata oggetto di controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna la al pagamento delle spese del grado in favore del Parte_1
di e degli CP_3 CP_3 Controparte_3 Controparte_2 Parte_4
assuntori del rischio in virtù della polizza assicurativa n. A7LTY00028F, liquidate per ciascuna difesa in euro 8.469,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv. OP Di AT di quelle liquidate a favore di CP_2
[...]
c) compensa integralmente tra le altre parti le spese del presente grado di giudizio.
Napoli, 24.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi