CA
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5546 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4192/2020
All'udienza collegiale del giorno 01/10/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BADO' FABRIZIO
Avv. RANCHETTI FRANCESCO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GIANNONE MARCO avv. Sansiviero in sost
***
L'avv. Ranchetti insiste sulle richieste istruttorie.
L'avv. Sansiviero si oppone
La corte riserva la decisione sulle richieste istruttorie al merito e invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 1.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4192 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. , in persona del l.r.p.t., domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso i difensori avv.ti Fabrizio Badò e Francesco Ranchetti che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona l.r.p.t., domiciliata presso il Controparte_2 P.IVA_2 difensore avv. Marco Giannone che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.9336/2020 resa in data 1.07.2020 dal Tribunale di
Roma
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 28.07.2020 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.9336/2020 pubblicata in data 1.07.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.61798/2014, promosso dalla società appellante
2 nei confronti di ed avente ad oggetto la richiesta di indennizzo Controparte_1 assicurativo per furto di autovettura Ferrari modello California, concessa in leasing dalla all'appellante quindi integralmente pagata con il venir meno della cd. appendice di CP_3 vincolo in favore della concedente e cessione del credito assicurativo.
§ 2. - I fatti di causa e i motivi della decisione sono così riassunti nella sentenza impugnata:
“Nel merito delle questioni controverse afferenti preliminarmente all'accertamento giudiziale della precisa consistenza ed individuazione delle circostanze antecedenti, contemporanee e successive al documentato furto della autovettura assicurata, come emerge dalla lettura degli atti di denunzia presentati a verbale del Commissariato P.S. Trevi Campo Marzio in Roma in data 25.6.2012 dal denunziante e concernenti una sottrazione per furto della Parte_2 autovettura tg. DV312S lasciata regolarmente in sosta alle ore 19:00 del 24 Controparte_4 in via S. Gennaro di Fidene e non rinvenuta dallo stesso temporaneo utilizzatore alle ore 08:45 del 25 giugno, alla luce delle deduzioni ed asserzioni formulate dalla parte attrice Parte_1 nella esposizione della domanda giudiziale proposta quale proprietaria assicurata
[...] dell'auto per fare valere un diritto di obbligazione indennitaria preteso quale adempimento ascritto alla convenuta obbligata uale subentrante nel Controparte_1 rapporto contrattuale fondato sulla copertura assicurativa concessa dalla polizza stipulata per il furto originariamente emessa dalla per il Controparte_5 risarcimento dei danni cagionati dal sinistro anzi descritto denunciato il 25.06.2012, la valutazione processuale effettuata ai sensi degli art.115-116 c.p.c. delle risultanze processuali serie, precise e concordanti emergenti dalla esistenza da parte delle produzioni documentali effettuate ad iniziativa dell'attrice e della convenuta di prove scritte offerte in comunicazione dalle parti atte a configurare gli elementi costitutivi del fatto da porsi nella decisione a giustificazione della reiezione della domanda per inoperatività della garanzia assicurativa.
Difatti la società attrice quale utilizzatrice dell'autovettura anzi identificata avente disponibilità di questa per effetto della conclusione di contratto di leasing con la proprietaria concedente UniCredit S.p.A. per la locazione finanziaria del bene mobile registrato, di data
9.4.2009, assicurato per evento sinistro del furto da polizza stipulata in data 21.5.2012, n.
0013.5101746.81, dopo il fatto denunciato alla P.S. e alla assicuratrice al fine del completamento della istruttoria della pratica assicurativa avviata dalla denuncia di sinistro registrata al n.018/2012001300145/1, ha consegnato una coppia di chiavi di avviamento accensione del veicolo, ha richiesto senza giustificazione alcuna, e soprattutto senza dare assolvimento all'onere spettante quale utilizzatrice della autovettura e responsabile della custodia, né autorizzazione della concedente proprietaria, una duplicazione di un esemplare
3 degli originali senza sporgere formale denuncia di smarrimento e senza esibire nel corso del processo valido e apprezzabile riscontro documentale atto ad attestare sia la razionalità e la esigenza di procedere alla duplicazione del secondo esemplare, difatti nulla di preciso è stato dedotto e dimostrato con riguardo alle circostanze, modalità e contesto spazio temporale nel quale sarebbe accaduto l'asserito smarrimento. Ora, trattandosi anche di autovettura modello
Ferrari California, configurante un bene di notevolissimo valore, assicurato per il rischio furto per una somma di euro 135.000.00, si deve rilevare la assoluta mancanza di giustificazione documentale sia della anzidetta omessa denunzia di smarrimento dell'esemplare originale consegnato in origine al proprietario acquirente dalla casa madre costruttrice, sia della essenziale documentazione originale e nuova documentazione afferente il procedimento di restituzione e decodificazione e ricodificazione dell'impianto di accensione elettronica con la chiave originale e la duplicata, necessariamente esistente per validare la richiesta e consentire alle strutture e al personale aziendale di settore specifico di avviare la procedura di decodificazione e produzione del duplicato con la ricodificazione. Ora, se si considera che non
è stato affatto dimostrato a mezzo di prova documentale di data certa e riscontrabile le circostanze e le modalità della perdita dell'esemplare originale delle chiavi di accensione elettronica e che il fatto potrebbe essere stato anche fatto risalire non ad un semplice smarrimento come semplicemente dedotto in via assertiva ma ad un vero e proprio furto, e che non sono stati affatto prodotti tutti i documenti attestanti la procedura svolta presso la casa madre di Maranello per la decodificazione e ricodificazione del sistema di accensione CP_4 elettronica con le relative chiavi, dalla richiesta di duplicato ai cartellini originali e rinnovati con il nuovo codice di identificazione ricostituito, e che le prove testimoniali dedotte con indicazione dei testi della appaiono manifestamente inammissibili in assenza Parte_3 della preliminare offerta di prove documentali necessariamente riscontrabili alla luce della imprescindibile esigenza di dimostrare sia le misure attuative della procedura di duplicazione sia l'effettuazione dei lavori di competenza della casa madre, si deve pervenire alla constatazione che l'assicurata società non ha adempiuto affatto Controparte_6 all'obbligo di porre a disposizione della ora CP_5 Controparte_1 le chiavi del veicolo corrispondenti ai due esemplari originali predisposti dalla casa madre e di giustificare il fatto circonstanziato e non giustificato del possesso di tre chiavi come prescritto dal contratto di polizza e non ha dato riscontro documentale giustificativo sia al dedotto smarrimento sia alla dedotta duplicazione la quale esige una procedura documentata
e perfettamente riscontrabile nei dettagli della intera fase preliminare, attuativa e conclusiva.
Se inoltre si considera in linea presuntiva la stranezza della perfetta coincidenza temporale fra
4 stipulazione della polizza per la copertura il rischio furto della autovettura risalente al
21.05.2012 e la esecuzione dei lavori eseguiti presso la e il periodo di giacenza Parte_3 dell'auto in officina corrisponde proprio al tempo di costituzione della garanzia assicurativa, difatti la fattura emessa è datata 29.05.2012, unitamente alla completa mancanza di documenti
e di precise e circostanziate notizie sulla perdita di esemplare della chiave Parte_4 originale, si deve pervenire a sicuro convincimento sul fondamento nei presupposti fattuali e negli elementi di diritto delle eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa per essere stata stipulata la polizza su condizioni non dichiarate e non conosciuta dalla assicuratrice e per palese inadempienza all'obbligo di custodia diligente dell'autovettura ascrivibile alla condotta negligente dell'assicurata da reputarsi totalmente inadempiente alle obbligazioni ai sensi degli artt.1892, 1898,1900 c.c. assunte alla costituzione del vincolo contrattuale, rivelatasi manifestamente pregiudizievole alla posizione negoziale della contraente assicuratrice visto il brevissimo spazio temporale rispetto alla perdita del bene per furto avvenuto entro il mese successivo. Ne consegue che in esplicita adesione alla costante giurisprudenza di legittimità l'anzi descritto comportamento inadempiente del contraente assicurato determina la inoperatività della garanzia denunciata dalla assicuratrice giusta sentenza n. 14422 del 2016 per un duplice ordine di ragioni afferente sia alla mancata denunzia di smarrimento che ha posto in essere una situazione evidente di aggravamento del rischio assicurato sottacendo il fatto alla controparte contrattuale, sia perché non risulta affatto denunciata per tempo la condizione di smarrimento dell'esemplare originale della casa madre asserito ma non documentato e detta situazione ha determinato nella realtà una possibile agevolazione dell'autore del furto come tale non indennizzabile per colpa grave dello assicurato come avvalorato anche dalla circostanza che è stata sottaciuta la perdita dell'esemplare originale della chiave di accensione dell'auto addirittura in presentazione della denuncia alla P.S. configurante un comportamento di notevole reticenza e mala fede ascrivibile alla assicurata atto a pregiudicare le indagini di P.G. Deve essere pertanto respinta per intero la domanda con imposizione alla attrice soccombente al rimborso degli oneri processuali alla convenuta ai sensi dell' art. 91 c.p.c.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice contro la convenuta Parte_5 Controparte_1 condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali alla convenuta in misura di
[...] euro 13.430 per compensi forensi, oltre a spese forfettarie 15%, a cpa iva di legge”.
§ 4. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis: in
5 accoglimento dell'impugnazione formulata, annullare e riformare, integralmente, la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n.9336/2020, del 11.6-1.7.2020 (r.g.n.61798/14) – Sez.
XII – dott. , resa tra la e la Persona_1 Parte_1 Controparte_1
notificata a mezzo PEC il 6.7.2020, ed all'effetto; accertare e dichiarare la piena
[...] operatività, validità ed efficacia della polizza n.0013.5101746.81 del 21.5.2012 assunta dalla
, nonché accertare e dichiarare, Controparte_7 all'effetto, che la stessa , con sede in Controparte_7
Bologna (BO), Via Stalingrado, n.45 (40128), in persona del legale rappresentante pro tempore, è obbligata a tenere indenne l'assicurata dal pagamento Parte_1 dell'importo di Euro 103.825,00 che la stessa è stata obbligata a versare in data 9-11.12.2013 in favore della in relazione ai fatti descritti in narrativa ed all'effetto; Controparte_8 condannare la stessa , in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, a pagare alla l'importo di Euro Parte_1
103.825,00 versato in favore della oltre interessi legali dalla data di Controparte_8 versamento alla società di leasing (9-11.12.2013) sino all'effettivo saldo;
Con Controparte_8 vittoria di spese, anche generali e onorari dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari.”.
§ 5. - costituitasi con comparsa depositata il 12.12.2020 ha resistito al Controparte_2 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia la Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis: A) In via preliminare e nel merito: ai sensi dell'art.348 bis co.1 in combinato con l'art.348 ter co.
1. c.p.c., alla luce delle motivazioni elencate nel presente scritto difensivo
e, dunque, alla luce di ATTI, DOCUMENTI E PRECEDENTI GIURISPRUNDENZIALI che
l'attore ignora e non condivide ma che sono consolidati in fatto e in punto di diritto secondo quanto emerso in primo grado, a conferma della gravata sentenza n° 9336/2020 del Tribunale di Roma, sez. 12^, G.U. Dott. N. Archidiacono, pubblicata in data 1/07/2020, dichiarare
l'appello proposto da in persona del suo l.r.pt., ictu oculi, del tutto Parte_1 inammissibile ed infondato con vittoria di spese ex art 91 c.p.c. anche del presente grado. B)
Sempre in via preliminare e nel merito: come indicato nel presente scritto difensivo, nella memoria ex art.183 VI c.p.c. n. 3 e nella comparsa conclusionale depositate in 1° grado, rigettare totalmente qualsiasi richiesta di istruttoria formulata nella citazione in appello da alla luce del motivo di appello formulato alla sentenza n. 9336/2020, Parte_5 trattandosi di richieste istruttorie del tutto pretestuose, inammissibili e totalmente generiche alla luce del giudizio di prime cure, delle contestazioni fattuali e giuridiche sollevate e della documentazione prodotta.. B) In via principale e nel merito: per tutti i motivi già esposti nel
6 presente atto, indicati sin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado
e in ogni altro atto ivi depositato e a cui integralmente ci si riporta per economia processuale;
ritenuta la più totale infondatezza dell'appello proposto da sotto ogni Parte_1 motivo di gravame rappresentato, ferme le contestazioni di diritto e le conclusioni già rassegnate in primo grado, si chiede la totale conferma della sentenza n°9336/2020 del
Tribunale di Roma, nulla essendo eccepibile o criticabile a quel Giudice di merito alla luce della motivazione di rigetto espressa in sentenza a seguito della condotta dell'assicurata
[...]
condotta ritenuta grave ex art.1900 e ss c.c., nonché a seguito della Parte_1 valutazione delle prove e degli elementi di prova allegati ed acquisiti in quella sede processuale. Per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio ex art 91 c.p.c., nonché condannare l'appellante anche ai sensi dell'art 96 co. 3
c.p.c. sempre in facoltà del giudice di merito, anche di questa Corte d'Appello, alla luce di impugnazioni del tutto temerarie e pretestuose come nel nostro caso e la predetta domanda era stata già avanzata in primo grado in via principale e nel merito.”
§ 6. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. - L'appello è articolato in unico motivo.
§ 7.1. - Con il motivo intestato “ERRONEA VALUTAZIONE EX ART. 115 E 116 C.P.C.
DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE ARTICOLATE UNITAMENTE AI DOCUMENTI
ALLEGATI – CONSEGUENTE ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1892, 1898,
1900 C.C. PER LA DICHIARAZIONE DI INOPERATIVITA' DELL'OBBLIGO
ASSICURATIVO IN CONSEGUENZA DEL FURTO AVVENUTO
DELL'AUTOVETTURA MARCA FERRARI CALIFORNIA” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'inoperatività della polizza a fronte dell'omissione dell'assicurato nella denuncia di smarrimento di una chiave dell'autovettura rubata, tenuto conto delle reticenze dell'assicurato che aveva aggravato il rischio di furto essendo stato cagionato il sinistro per colpa grave allo stesso ascrivibile.
Precisava che la circostanza dello smarrimento della chiave era emersa, esclusivamente, per lealtà e trasparenza dell'assicurato, dalle dichiarazioni scritte del 3.12.2012 e del 4.12.2012, a firma del legale rappresentante p.t. della in cui, si era evidenziato, che per la consegna Pt_1 della copia era stata richiesta la presenza della vettura presso la concessionaria CP_4 per evidentemente eliminare la codifica della chiave smarrita al fine di mantenere la Parte_3 possibilità di accensione alle due chiavi rimaste disponibili.
Deduceva che la data di stipula della polizza evidenziata dal giudice quale circostanza
7 sintomatica, prossima alla ricodifica della chiave andava viceversa ricondotta al rinnovo della copertura assicurativa essendo stato stipulato il contratto con la sin dal 21.5.2009 CP_7
(doc. 22 e ss.).
Soggiungeva inoltre che dal doc.n.30 prodotto in primo grado (ossia la e-mail a firma dei sig.ri e dipendenti e responsabili assistenza tecnica) Testimone_1 Persona_2 Pt_3 si evincevano i chiarimenti resi dai tecnici in ordine alla modalità di codifica delle chiavi, essendosi allegata copia del manuale rilasciato dalla in cui si evidenziava che "per CP_4 aumentare la protezione contro il furto, la vettura è dotata di un sistema elettronico di blocco motore (Ferrari Code) che si attiva automaticamente estraendo la chiave di avviamento. Le chiavi sono dotate di un dispositivo elettronico che trasmette un segnale in codice alla centralina che solamente se riconosciuto consente la messa in moto del motore. Con la vettura vengono consegnate due chiavi.... Duplicazione delle chiavi: ... quando si richiedono delle chiavi supplementari, occorre ricordare che la memorizzazione del nuovo codice (fino ad un massimo di 7 chiavi) viene eseguita su tutte le chiavi (quelle esistenti e la/le ulteriori). I codici delle chiavi non presentate durante la nuova memorizzazione vengono cancellati dalla memoria a garanzia che le chiavi eventualmente smarrite non siano più in grado di avviare il motore...".
Allegava quindi che la procedura di duplicazione delle chiavi non aveva comportato alcun elemento idoneo ad aggravare il rischio del furto assicurato dalla né lo smarrimento CP_1 richiedeva una specifica denuncia alla A.G., atteso che la procedura illustrata dal concessionario rendeva conto del fatto che ogni richiesta di duplicazione, o più precisamente di Parte_3 fornitura di una nuova chiave ulteriore rispetto alle due originarie in dotazione al veicolo, richiedeva la presentazione delle chiavi esistenti, sulle quali veniva eseguita la nuova codifica di accensione, il tutto in combinazione con l'autovettura che doveva essere programmata a ricevere tale segnale, rendendo così inutilizzabile la chiave smarrita.
Alla stregua di quanto argomentato deduceva che i richiami svolti nella sentenza impugnata alle previsioni normative dirette ad escludere l'operatività della garanzia assicurativa per violazione delle prescrizioni di cui agli artt.1892, 1898 e 1900 c.c. erano del tutto inappropriati ed inconferenti al caso di specie, atteso che l'oggetto del giudizio concerneva esclusivamente il furto dell'autovettura, pacificamente avvenuto e regolarmente denunciato all'A.G., cui era seguita la consegna in data 16.07.2012 delle uniche due chiavi esistenti alla Compagnia assicuratrice (doc. 8), dopo la nuova codifica effettuata dall'unico soggetto autorizzato dalla casa costruttrice ad eseguirlo, ossia la di Roma. Parte_3
Precisava che pertanto le circostanze valorizzate dal primo giudice non integravano affatto una
8 condotta reticente dell'assicurato, non dovendosi comunicare alcunché all'assicuratore in considerazione delle garanzie di sicurezza costituite dalla ricodifica delle chiavi, non versandosi in aggravamento del rischio, atteso che l'autoveicolo, poi oggetto di furto, avrebbe potuto accendersi ed avviarsi soltanto utilizzando le due chiavi oggetto della nuova codifica, entrambe consegnate dopo il furto alla Compagnia assicuratrice appellata.
Alla stregua delle svolte argomentazioni la società appellante, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva accogliersi le conclusioni precisate in primo grado, con riconoscimento dell'indennizzo assicurativo.
§ 8. – Tali le difese e conclusioni delle parti, preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342 c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 9. – Ciò posto, osserva il Collegio che l'appello è infondato, essendo condivisibili le motivazioni svolte nella sentenza di primo grado, da porsi - ad avviso della Corte - in relazione esclusiva all'art.1898 c.c., disposizione concernente l'aggravamento del rischio e la possibilità per l'assicuratore di non corrispondere l'indennizzo, ove avesse conosciuto le circostanze in questione.
Deve quindi procedersi al riscontro dei presupposti per l'applicazione della disposizione in esame quali delineati da Cass.civ.n.20011/2016, per cui, la previsione dell'art.1898 c.c. non considera qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo "quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto (nel caso di specie in fase di rinnovo della polizza), l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe
9 consentita per un premio più elevato".
La S.C. ha altresì evidenziato che l'esclusione dell'indennizzo (prevista dal quinto comma dell'art.1898 c.c.) non può operare in difetto del positivo accertamento - da compiere in concreto e in relazione alle specifiche circostanze del caso - circa il fatto che, conosciuto il nuovo stato delle cose, l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto.
Orbene, nel caso di specie, l'assicurazione con la comparsa di costituzione in primo grado risulta aver dedotto e contestato quanto segue, in particolare - riferendosi al taciuto smarrimento di una chiave della in data 10.05.2012, prima del rinnovo della polizza avvenuto il CP_4
21.05.2012, con il furto perpetrato nella notte tra il 24 e il 25 giugno 2012 - richiamando il contegno tenuto dalla contraente per cui “1° INSPIEGABILMENTE, Parte_1
NON AVREBBE MAI RICONSEGNATO UNA CHIAVE DEL VEICOLO GARANTITO A
SEGUITO DEL FURTO DEL MEZZO ASSICURATO. 2° AVREBBE IMMOTIVATAMENTE
RICHIESTO UN DUPLICATO ALLA OSSIA IN ASSENZA DI UNA Parte_6
QUALSIASI DOVEROSA DENUNCIA DI SMARRIMENTO, DI PERDITA DI POSSESSO,
FURTO…. 3° CHE, NEL CASO DI SPECIE, POTESSE PRIMA Controparte_9
DI STIPULARE LA POLIZZA, MA NON LO AVESSE DICHIARATO IN SEDE DI STIPULA
DELLA POLIZZA, DUNQUE, IN SEDE DI FORMAZIONE DEL CONSENSO, PER CUI IL
CONTRATTO AVREBBE SUBITO LE CONSEGUENZE DI CUI ALL'ART 1898 C.C. E 1900
E SS. C.C., MA CIO' PER OVVIE RAGIONI. 4° CHE, SOPRATTUTTO, LA CHIAVE
MANCANTE ALL'APPELLO AVREBBE POTUTO ESSERE UTILIZZATA PER ASPORTARE
IL VEICOLO GARANTITO PERCHE' NON ANNULLATA MEDIANTE DECODIFICA DELLE
CHIAVI PRESENTI E CIO' PER LE RISPOSTE RICEVUTE DALLA E DALLA Pt_3
FERRARI, MA ANCHE PER DIVERSE RAGIONI DOCUMENTALI E FATTUALI”.
In sostanza, a fronte di una prova certa di smarrimento di una delle due chiavi originarie della assicurata - per quanto comunicato alla Compagnia assicuratrice, con la e-mail del CP_4
3.12.2013, dallo stesso amministratore unico della srl contraente, in cui si evidenziava la consegna di una terza chiave “a seguito di smarrimento di un esemplare” - la srl non ha affatto comprovato, ex art.2697 c.c., dinnanzi ad un evidente aggravamento del rischio assicurato, che la chiave smarrita fosse stata disabilitata.
Appare evidente allora che la abbia assolto al proprio onere della prova, ex art.2967 CP_1
c.c., deducendo e comprovando, alla stregua di detta dichiarazione confessoria, che la CP_4 era soggetta all'aggravamento del rischio di furto - evenienza ben più concreta di quanto sarebbe potuto accadere ove invece una simile autovettura fosse stata adeguatamente custodita in apposito box o autorimessa - atteso che per quanto si evince in relazione alle modalità del
10 furto, la veniva parcheggiata nella pubblica via, senza adottare particolari cautele ed era CP_4 stata lasciata in uso ad un dipendente della società, tale , che, nella denuncia al Parte_2
Commissariato di P.S., si era limitato a riferire laconicamente (doc.1 “tra le ore CP_1
19,00 del 24 u.s. e le ore 8,45 circa odierne ignoti hanno asportato l'autovettura Ferrari
California targata DV312SG di colore nero, che era regolarmente parcheggiata e chiusa in via S. Gennaro, zona Fidene”, senza nulla aggiungere in merito ad altri presidi e cautele volti ad impedirne o ostacolarne il furto e circa le ragioni del parcheggio della in quella zona CP_4 cittadina.
Orbene, proprio da tale dichiarazione, si evince che la custodia della vettura, già non era affatto adeguata alle sue caratteristiche e soprattutto al suo valore e dunque secondo l'id quod plerumque accidit la Compagnia, ove avesse saputo anche dello smarrimento della chiave
(come invero confermato dalla successiva corrispondenza della srl), senza avere certezza in merito all'effettiva disabilitazione della stessa (quale ricavabile soltanto da una certificazione qualificata, invero carente nella documentazione processuale) e alle circostanze dello smarrimento, avrebbe più che verosimilmente rifiutato di rinnovare la polizza, essendo evidente che la perdita della chiave e l'assenza di prova della sua disabilitazione, avrebbe certamente potuto agevolare il furto della vettura.
Lo smarrimento della chiave, infatti, non è stato affatto contestualizzato con riguardo a specifico periodo ed in merito alle modalità di custodia della stessa, dovendosi vieppiù osservare che sia le prove orali richieste dall'appellante - di seguito trascritte - sia la documentazione prodotta in merito alle procedure previste nel manuale della di cui al CP_4 doc.n.30 dell'appellante per cui “i codici delle chiavi non presentate durante la nuova memorizzazione vengono cancellati dalla memoria a garanzia che le chiavi eventualmente smarrite non siano più in grado di avviare il motore”, non costituivano affatto prova di quanto la concessionaria autorizzata avesse effettivamente svolto nel caso di specie con particolare riguardo alle operazioni effettuate sulla centralina elettronica della CP_4
Difatti, che tale fosse la procedura da svolgersi, non prova affatto che tale attività fosse stata in concreto effettuata, ed anzi, nel doc.n.10 di parte appellante, ossia nella fattura n.469/3 del
29.05.2012 rilasciata dalla si evince soltanto l'attività di codifica di una sola chiave, Parte_3 evidenziandosi sempre nella elencazione delle varie prestazioni, la configurazione di una sola chiave con riferimenti sempre al singolare, diversamente da quanto dedotto dall'appellante in secondo grado, in particolare a pag.n.14 dell'atto di appello, per cui, “due” erano state le chiavi oggetto della “nuova codifica”.
Tale dimostrazione, inoltre, non poteva essere di certo assolta mediante le prove orali reiterate
11 con l'atto d'appello e all'odierna udienza, di seguito riportate, affatto volte a comprovare la cancellazione del codice della chiave smarrita, con conseguente impossibilità del suo utilizzo:
“1) Vero che EL presta le proprie prestazioni lavorative presso la Sa.mo.car. S.p.a., in Roma,
Via Smerillo, n. 20 (00156); 2) Vero che la Samocar S.p.a. per cui lei presta le proprie prestazioni lavorative è società che gode dell'esclusiva per la commercializzazione e vendita di vetture su Roma e nel Lazio;
3) Vero che la Samocar S.p.a. esegue, anche, la CP_4 duplicazione/ricodifica delle chiavi relative a tale vettura eventualmente smarrite dal cliente;
4) Vero che per aumentare la protezione contro il furto, la vettura è dotata
Controparte_4 di un sistema elettronico di blocco motore ( che si attiva automaticamente Persona_3 estraendo la chiave di avviamento e che le chiavi assegnate a tale vettura sono dotate di un dispositivo elettronico che trasmette un segnale in codice alla centralina che solo se riconosciuto consente la messa in moto del motore, così come indicato nella mail del 8.4.2015 che mi si mostra sub doc. 30; 5) Vero che con la vettura vengono consegnate
Controparte_4 due mazzi di chiavi;
6) Vero che per la duplicazione delle chiavi della e
Controparte_4 quando il cliente richiede chiavi supplementari, i codici assegnati alle chiavi non presentate durante la nuova memorizzazione, vengono cancellati dalla memoria a garanzia che le chiavi eventualmente smarrite non siano più in grado di avviare il motore;
7) Vero che a seguito del processo di cui al punto n. 6 che precede, la chiave smarrita diviene inattiva, senza essere più idonea all'accensione della vettura e che, pertanto, le chiavi
Controparte_4 contemporaneamente attive sono sempre e solo due (n. 2)”.
Trattasi infatti di prove che non sono affatto in grado di dimostrare gli assunti di parte appellante e le attività tecniche poste in essere nel caso specifico, con la conseguenza che - come evidenziato dal precedente Collegio con ordinanza del 16.12.2020 - non doveva svolgersi alcuna istruttoria.
A ciò deve comunque aggiungersi che la Compagnia appellata, nel trascrivere nuovamente il proprio atto di costituzione in primo grado, allo stesso riportandosi, ha con ciò richiamato anche la contestazione dell'evento furto, su cui, invero, il primo giudice non risulta essersi affatto pronunciato e su cui la Corte ritiene di poter delibare, in considerazione del principio devolutivo, trattandosi oltretutto di mera difesa.
Trattasi inoltre dei fatti costitutivi del diritto dell'assicurato, atteso che nell'assicurazione contro i danni (e così anche per il furto), poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è sull'attore che incombe, ai sensi dell'art.2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia
12 assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr., ex multis
Cass.civ.n.30656/2017).
Nel caso di specie nella generica denuncia di furto (doc.n.5 attrice in primo grado e doc.n.1
alcuna precisazione è stata offerta in merito a quanto sopra osservato. CP_1
Ne consegue che anche nel caso di specie debba trovare applicazione quanto osservato dalla
S.C. con ordinanza n.3446 del 2023 per cui “in materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato”, pronuncia resa in fattispecie in cui l'assicurato si era onerato di depositare, oltre alla denuncia di furto, tutta la documentazione richiesta dal contratto di assicurazione in funzione dell'ottenimento dell'indennizzo assicurativo per il caso di furto del veicolo, ovverosia quella inerente alla consegna delle due chiavi dell'autovettura e al certificato cronologico di proprietà, con annotazione della perdita di possesso dell'autovettura.
Dunque, per quanto sopra già osservato, una generica denuncia, non accompagnata da ulteriori elementi volti ad offrire circostanze di natura grave, precisa e concordante sulla presenza dell'autovettura nella zona dell'asserito furto e sulle modalità di chiusura, non costituisce di per sé prova dell'evento oggetto di copertura assicurativa, vieppiù in fattispecie come la presente in cui la Compagnia ha fermamente contestato l'occorso.
Del resto, per costante giurisprudenza di legittimità, la denuncia di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato, sostanzialmente trattandosi di atto proveniente dallo stesso assicurato (in questo senso, tra le tante, Cass. civ. 7 novembre 2022, n.32637 e, in precedenza, Cass. civ. 10 febbraio 2003, n.1935).
Spettava, quindi, all'appellante fornire ulteriori elementi volti a comprovare l'evento oggetto di copertura assicurativa e pertanto ancor prima del furto, il parcheggio dell'autovettura previa Pa apposita chiusura nella via indicata nella denuncia, circostanze affatto offerte dalla che, a fronte delle numerose contestazioni della Compagnia appellante – sin dal proprio atto di costituzione - è viceversa rimasta silente sul punto, come del resto anche sullo smarrimento della chiave e relative ragioni e non ha replicato e comprovato ulteriori circostanze utili a dimostrare i propri assunti, in particolare offrendo elementi volti a dar conto delle modalità di custodia della chiave smarrita e della presenza dell'autovettura proprio nella strada ove sarebbe stato consumato il furto, soprattutto mediante elementi di riscontro indiretto e muniti di
13 sufficiente rilevanza indiziaria.
In conclusione, pertanto, per le ragioni sopra esplicate, l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in euro 1.489,00 per fase di studio, euro 956,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi di fase stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
§ 12. – Non sussistono infine i presupposti tanto oggettivi quanto soggettivi per fare applicazione dell'art.96 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato in data 28.07.2020, avverso la sentenza n.9336/2020 resa in data
1.07.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore della parte appellata che liquida Controparte_1 complessivamente in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 1.10.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
14