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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/11/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica
NG, all'esito delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 822/2020 (e riunito il n. 303/2023) del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(P. IVA ) con sede in Bagheria (PA) via Massimo Parte_1 P.IVA_1
D'Azeglio n. 50, in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Lo Verso ( ; Email_1 opponente
e
(codice fiscale e partita IVA n. Controparte_1
) con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Antonio Maiorana
; Email_2 opposta
E
(in forma abbreviata Controparte_2
Contro
), già in precedenza denominata Controparte_2
Società con socio unico (codice fiscale ,
[...] Controparte_4 P.IVA_3 partita IVA n. ), con sede legale in Roma, Viale America n. 351, P.IVA_4
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
mandataria e gestore, in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Filippo Pingue
; Email_3 opposta
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento e all'intimazione di pagamento;
***
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da così provvede: Parte_1
- rigetta le opposizioni;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Controparte_5 che si liquidano in complessivi € 7.100,00 per compensi oltre spese generali, iva, e cpa nella misura legalmente dovuta;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 7.100,00 per compensi, oltre spese generali, iva, e cpa nella misura legalmente dovuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620200001435578000 notificata il
28 febbraio 2020 deducendo quale unico motivo di opposizione l'illegittimità dell'esecuzione esattoriale intrapresa non ravvisandosi, secondo la prospettazione dell'opponente, un caso di revoca del beneficio – ipotesi cui la legge riconduce il recupero tramite esecuzione esattoriale - ma “l'inadempimento del rapporto obbligatorio, quindi, in una fonte contrattuale tra parti private”.
Si è costituita che ha rilevato l'estraneità del Controparte_6 concessionario rispetto all'attività di formazione del ruolo e, nel merito, ha chiesto il
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
rigetto dell'opposizione poiché vi sarebbe stata nel caso di specie la revoca del contributo.
Si è costituita in giudizio Controparte_2
(di seguito ) la quale - premettendo che l'opponente aveva ricevuto un CP_7 finanziamento di € 300.000,00, assistito per l'80% dalla garanzia da parte del Fondo Contro di garanzia per le piccole e medie imprese (di cui è gestore/mandatario), e che la banca beneficiaria aveva escusso la garanzia per l'importo di € 142.784,05 – ha rappresentato che il Fondo si è surrogato ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca finanziatrice.
Il Fondo (e per esso il gestore) ha fatto ricorso alla procedura esattoriale di riscossione, come richiamato dall'art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 123/98, laddove prevede che “al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (come sostituito dall'art. 17 d. lg. 46/99), delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione stante la correttezza della procedura seguita.
In seguito, l'opponente ha proposto opposizione all'avviso di intimazione n.
29620239000001907000 notificata tramite pec il 18 gennaio 2023 in relazione alla cartella esattoriale n. 29620200001435578000 emessa da Controparte_6 ora reiterando il medesimo motivo di Controparte_1 opposizione già articolato.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_7 ribadendo le medesime difese già articolate.
I due procedimenti sono stati riuniti con provvedimento del 5 dicembre 2024.
La causa è stata istruita documentalmente;
sostituito per ragioni d'ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, è stata poi rinviata ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza odierna fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Tanto premesso, entrambe le opposizioni sono infondate.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Dalla documentazione depositata da parte della convenuta emerge CP_7 che l'opponente, al fine di ottenere da Intesa Sanpaolo S.p.A. un finanziamento di importo pari ad € 300.000,00, era stata ammessa al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 e regolato dai decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del
31 .05 .1999, n.248 e del 03 .12 .1999 e dal decreto del Ministro delle Attività
Produttive del 23 .09 .2005.
Successivamente, con nota del 16 aprile 2019, il Finanziatore, tenuto conto del mancato pagamento di n. 14 rate del finanziamento, dal 12.3.2018 al 12.4.2019, aveva comunicato alla e ai garanti la decadenza dal beneficio del termine nel Pt_1 pagamento delle rate a scadere e la risoluzione del contratto di finanziamento, invitandoli a corrispondere, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, tutte le somme dovute, indicate in € 178.293,47 (cfr. doc. 6 parte convenuta).
Pertanto, con nota del 13 giugno 2019, il Fondo aveva comunicato alla banca di aver deliberato la liquidazione per il complessivo importo di € 142.784,05 (cfr. doc.
7 parte convenuta);
In seguito, con nota del 13 settembre 2019 (cfr. doc. 8 di parte convenuta), il
Fondo, avendo corrisposto il superiore importo al finanziatore, ha comunicato la surrogazione legale e ha intimato all'opponente, nonché ai garanti fideiussori, il pagamento dell'importo erogato, oltre interessi maturati al tasso legale.
Stante il mancato pagamento, l'importo è stato iscritto a ruolo.
La procedura avviata per il recupero è corretta.
A tal proposito è appena il caso di rilevare che secondo il più recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 46
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del
D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (così, da ultimo,
Cass. civ. n. 30181/2024, Cass. civ. n. 9657/2024).
Al credito fatto valere va riconosciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di fare “riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese”, con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero.
Da ultimo, nelle note scritte d'udienza depositate il 3 novembre u.s. parte opponente ha rilevato l'assenza di “valida prova della cessione la cartella (impugnata col giudizio RG 822/20) e la successiva intimazione (impugnata col giudizio RG 303/23)”, Contr rilevando al contempo che “ non avesse provveduto a cedere nelle forme previste dalla legge il credito al concessionario”.
Va rilevata la non pertinenza della giurisprudenza prodotta che riguarda un caso di cessione del credito soddisfatto tramite l'escussione della garanzia, circostanza non verificatasi nel caso di specie con riferimento a che non è cessionaria di CP_8 un credito ma concessionaria per la riscossione.
Alla luce di tutti i rilievi solti, entrambe le opposizioni non meritano accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, come successivamente aggiornati tenuto conto della sostanziale identità delle difese svolte dalle opposte in entrambi i giudizi.
*
Termini Imerese, 19 novembre 2025
Il Giudice
Federica NG
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica
NG, all'esito delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 822/2020 (e riunito il n. 303/2023) del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(P. IVA ) con sede in Bagheria (PA) via Massimo Parte_1 P.IVA_1
D'Azeglio n. 50, in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Lo Verso ( ; Email_1 opponente
e
(codice fiscale e partita IVA n. Controparte_1
) con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Antonio Maiorana
; Email_2 opposta
E
(in forma abbreviata Controparte_2
Contro
), già in precedenza denominata Controparte_2
Società con socio unico (codice fiscale ,
[...] Controparte_4 P.IVA_3 partita IVA n. ), con sede legale in Roma, Viale America n. 351, P.IVA_4
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
mandataria e gestore, in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Filippo Pingue
; Email_3 opposta
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento e all'intimazione di pagamento;
***
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da così provvede: Parte_1
- rigetta le opposizioni;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Controparte_5 che si liquidano in complessivi € 7.100,00 per compensi oltre spese generali, iva, e cpa nella misura legalmente dovuta;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 7.100,00 per compensi, oltre spese generali, iva, e cpa nella misura legalmente dovuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620200001435578000 notificata il
28 febbraio 2020 deducendo quale unico motivo di opposizione l'illegittimità dell'esecuzione esattoriale intrapresa non ravvisandosi, secondo la prospettazione dell'opponente, un caso di revoca del beneficio – ipotesi cui la legge riconduce il recupero tramite esecuzione esattoriale - ma “l'inadempimento del rapporto obbligatorio, quindi, in una fonte contrattuale tra parti private”.
Si è costituita che ha rilevato l'estraneità del Controparte_6 concessionario rispetto all'attività di formazione del ruolo e, nel merito, ha chiesto il
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
rigetto dell'opposizione poiché vi sarebbe stata nel caso di specie la revoca del contributo.
Si è costituita in giudizio Controparte_2
(di seguito ) la quale - premettendo che l'opponente aveva ricevuto un CP_7 finanziamento di € 300.000,00, assistito per l'80% dalla garanzia da parte del Fondo Contro di garanzia per le piccole e medie imprese (di cui è gestore/mandatario), e che la banca beneficiaria aveva escusso la garanzia per l'importo di € 142.784,05 – ha rappresentato che il Fondo si è surrogato ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca finanziatrice.
Il Fondo (e per esso il gestore) ha fatto ricorso alla procedura esattoriale di riscossione, come richiamato dall'art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 123/98, laddove prevede che “al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (come sostituito dall'art. 17 d. lg. 46/99), delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione stante la correttezza della procedura seguita.
In seguito, l'opponente ha proposto opposizione all'avviso di intimazione n.
29620239000001907000 notificata tramite pec il 18 gennaio 2023 in relazione alla cartella esattoriale n. 29620200001435578000 emessa da Controparte_6 ora reiterando il medesimo motivo di Controparte_1 opposizione già articolato.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_7 ribadendo le medesime difese già articolate.
I due procedimenti sono stati riuniti con provvedimento del 5 dicembre 2024.
La causa è stata istruita documentalmente;
sostituito per ragioni d'ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, è stata poi rinviata ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza odierna fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Tanto premesso, entrambe le opposizioni sono infondate.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Dalla documentazione depositata da parte della convenuta emerge CP_7 che l'opponente, al fine di ottenere da Intesa Sanpaolo S.p.A. un finanziamento di importo pari ad € 300.000,00, era stata ammessa al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 e regolato dai decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del
31 .05 .1999, n.248 e del 03 .12 .1999 e dal decreto del Ministro delle Attività
Produttive del 23 .09 .2005.
Successivamente, con nota del 16 aprile 2019, il Finanziatore, tenuto conto del mancato pagamento di n. 14 rate del finanziamento, dal 12.3.2018 al 12.4.2019, aveva comunicato alla e ai garanti la decadenza dal beneficio del termine nel Pt_1 pagamento delle rate a scadere e la risoluzione del contratto di finanziamento, invitandoli a corrispondere, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, tutte le somme dovute, indicate in € 178.293,47 (cfr. doc. 6 parte convenuta).
Pertanto, con nota del 13 giugno 2019, il Fondo aveva comunicato alla banca di aver deliberato la liquidazione per il complessivo importo di € 142.784,05 (cfr. doc.
7 parte convenuta);
In seguito, con nota del 13 settembre 2019 (cfr. doc. 8 di parte convenuta), il
Fondo, avendo corrisposto il superiore importo al finanziatore, ha comunicato la surrogazione legale e ha intimato all'opponente, nonché ai garanti fideiussori, il pagamento dell'importo erogato, oltre interessi maturati al tasso legale.
Stante il mancato pagamento, l'importo è stato iscritto a ruolo.
La procedura avviata per il recupero è corretta.
A tal proposito è appena il caso di rilevare che secondo il più recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 46
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del
D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (così, da ultimo,
Cass. civ. n. 30181/2024, Cass. civ. n. 9657/2024).
Al credito fatto valere va riconosciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di fare “riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese”, con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero.
Da ultimo, nelle note scritte d'udienza depositate il 3 novembre u.s. parte opponente ha rilevato l'assenza di “valida prova della cessione la cartella (impugnata col giudizio RG 822/20) e la successiva intimazione (impugnata col giudizio RG 303/23)”, Contr rilevando al contempo che “ non avesse provveduto a cedere nelle forme previste dalla legge il credito al concessionario”.
Va rilevata la non pertinenza della giurisprudenza prodotta che riguarda un caso di cessione del credito soddisfatto tramite l'escussione della garanzia, circostanza non verificatasi nel caso di specie con riferimento a che non è cessionaria di CP_8 un credito ma concessionaria per la riscossione.
Alla luce di tutti i rilievi solti, entrambe le opposizioni non meritano accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, come successivamente aggiornati tenuto conto della sostanziale identità delle difese svolte dalle opposte in entrambi i giudizi.
*
Termini Imerese, 19 novembre 2025
Il Giudice
Federica NG
Tribunale di Termini Imerese sez. civile