TRIB
Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/04/2024, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13426/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13426/2020 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Valtulini, del Foro di Bergamo
-ATTORE- contro
(C.F./P. IVA ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Cerretti, del Foro di Milano, e dall'avv. Antonella
Gaggiotti, del Foro di CP_1
-CONVENUTA- con la chiamata in causa di
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Grazia Castelluccio, del Foro di CP_1
-TERZA CHIAMATA- nonché con la chiamata in causa di
(C.F./P. IVA , in persona dell'amministratore Controparte_3 P.IVA_3 delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Botticini, del Foro di CP_1
-TERZA CHIAMATA- *** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.10.2023)
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On. Tribunale Adito, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
In via principale e di merito:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della , quale ente proprietario della Controparte_1
SP 48 Iseo-Polaveno, per l'incidente stradale occorso al signor in data 15.9.2019 in Parte_1 comune di Polaveno – frazione Zoadello (BS) località Aiva - come descritto in citazione e, per l'effetto;
- considerato l'esito della CTU medico legale, condannarla al ristoro di tutti i danni subiti per i titoli descritti in citazione, come di seguito indicati:
- danno non patrimoniale €. 20.573,98
- danni esistenziale (1/3) €. 6.857,99
- danno patrimoniale €. 22.674,98 ovvero la diversa somma che verrà riconosciuta;
- condannarsi la convenuta al maggior danno sull'importo dovuto, per interessi legali e rivalutazione monetaria e dalla notifica della presente citazione quelli di mora ex art. 1284 IV comma c.c.
- Spese anche di CTU e CTP e competenze professionali integralmente rifuse.
In via istruttoria: ammettersi
- CTU tecnico descrittiva dello stato dei luoghi con specifico riferimento alla conformazione del manto stradale nel sito ove si è verificata la caduta, nonché l'idoneità o meno di detto fondo stradale a consentire una guida sicura per i motocicli.
- CTU al fine di accertare i danni subiti al motociclo e la anti economicità della riparazione e, per l'effetto, il valore di medesimo motociclo e del costo di reimmatricolazione di altro motociclo usato”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
1. Nel merito, in via principale: rigettare, per tutti i motivi di cui in atti, le domande svolte dall'attore nei confronti della , in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, sia sotto il profilo Controparte_1 dell'an che del quantum debeatur, oltre che non provate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
2. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannare e/o la a seconda Controparte_3 Controparte_2 delle risultanze di causa, a manlevare e tenere indenne la di quanto questa sia Controparte_1 eventualmente condannata a pagare all'attore.
2 In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
PER LA COMUNITÀ : Controparte_2
“In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'edictio actionis, con fissazione di termine perentorio, per l'attore, per provvedere all'integrazione della domanda e di nuova udienza di prima comparizione, onde consentire alla terza chiamata di integrare, a sua volta, la comparsa di risposta, nei termini di legge, impregiudicato ogni diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via principale, nel merito:
Per le motivazioni di cui in narrativa, respingere ogni domanda proposta nei confronti della
[...]
per carenza di legittimazione passiva, ovvero perché infondata in fatto ed Controparte_2 in diritto e non provata negli elementi costitutivi. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via subordinata e per mero tuziorismo: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, ridurre, fino ad annullarle, le pretese avversarie in considerazione della accertanda condotta di parte attrice valutabile ex art. 1227 cod. civ., nonché del correlativo e parimenti accertando nesso causale e della legittimazione passiva esclusiva (o in subordine concorrente) della . Ridurre comunque il danno a quanto risulterà provato Controparte_1 in esito all'istruttoria e in esito alla eventuale CTU.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
PER Controparte_3
“Voglia il Giudice adito, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa: ferma restando l'eccezione preliminare di difetto di titolarità e legittimazione passiva, posto che è emerso pacificamente che non è mai intervenuta sul tratto di strada che ha interessato il Controparte_3 sinistro, chiede
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere ogni domanda proposta dalla parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva proposta dalla CP_1
in danno alla terza chiamata perché infondata in fatto ed in diritto
[...] Controparte_3 essendo estranea a qualsivoglia intervento sul luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro e difettando, quindi, di titolarità passiva e di legittimazione passiva;
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, rigettare comunque la domanda di manleva proposta dalla Controparte_1 in danno alla terza chiamata perché infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_3
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice e della domanda della in danno alla terza chiamata Controparte_1
3 previo accertamento del nesso di causa delle lesioni lamentate con il sinistro Controparte_3 oggetto di causa, della reale entità dei danni tutti subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa e tenuto conto del concorso colposo della vittima ex art. 1227 c.c., determinare la somma ritenuta di giustizia da corrispondersi in favore di parte attrice al netto di quanto già versato dall CP_4
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali.
Dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali nuove domande o deduzioni”.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio la , invocandone la Parte_1 Controparte_1 responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c.
1.1 A tal fine, ha allegato che il giorno 15.9.2019, alle ore 11:30 circa, stava percorrendo a bordo del proprio motociclo la , nel territorio del Comune di Polaveno, allorquando, giunto Org_1 all'altezza di una semicurva, a causa di una porzione del manto stradale sconnessa e in parte ceduta, era caduto a terra riportando lesioni personali e danni al motociclo.
4 Richiamate le risultanze di perizia medico-legale di parte, che avevano quantificato i postumi permanenti in misura pari all'11-12%, nonché i periodi di invalidità temporanea meglio quantificati in citazione, la difesa attorea ha concluso chiedendo la condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti.
1.2 Si è costituita in giudizio la e ha contestato le richieste dell'attore sia in Controparte_1 merito all'an che al quantum debeatur.
Ha chiesto, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2
e quali concessionarie del tratto di strada ove si era verificato
[...] Controparte_3
l'evento e che, in forza delle stesse concessioni, si erano impegnate a manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi sinistro o danno derivante dall'omessa manutenzione del tratto stradale in questione.
1.3 Autorizzata la chiamata in giudizio, si sono costituite sia che la Controparte_3 [...]
. Controparte_2
Entrambe hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore nonché della domanda di manleva proposta dalla nei loro confronti, per carenza di legittimazione/titolarità CP_1 passiva.
Inoltre, la ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, stante l'eccessiva Controparte_2 genericità dell'esposizione dei fatti e conseguente indeterminatezza dell'editio actionis.
1.4 Dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.,
l'istruttoria è consistita nell'escussione di alcuni testimoni e nell'espletamento di C.T.U. medico-legale.
Esaurita tale attività la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione formulata dalla terza chiamata
[...]
di nullità dell'atto di citazione attoreo per indeterminatezza Controparte_2 dell'edictio actionis, in quanto l'esposizione dei fatti ex art. 163, co. 3 n. 4) c.p.c. risulterebbe generica e incerta con riferimento sia alla dinamica del sinistro che, soprattutto, all'esatta individuazione del tratto di strada in cui si sarebbe verificato l'evento.
L'eccezione non è fondata.
Come già osservato con l'ordinanza del 19.7.2021, a norma dell'art. 164, co. 4 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione si ha solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente
5 incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda;
peraltro, nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'intero contenuto dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un.,
22.5.2012, n. 8077).
Ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
Infatti, se da un lato il luogo del sinistro è stato effettivamente indicato in citazione in maniera parzialmente non corretta (con specifico riferimento alla frazione di 'Zoadello', indicata erroneamente come ' e alla Località 'Aiva', indicata erroneamente come - cfr. Per_1 Per_2 pag. 1 citaz.) ed è stata omessa l'indicazione del km esatto della S.P., tuttavia i riferimenti forniti (ovvero “ in località Polaveno”, “giunto all'altezza di una semicurva” - cfr. pag. 1 Org_1 citaz.), unitamente alla produzione di n. 6 fotografie (cfr. doc. 1 fasc. att.), ha incontrovertibilmente consentito di fornire alle parti elementi sufficienti per poter individuare l'esatto luogo ove si è verificata la caduta.
Tanto è vero che in fase stragiudiziale sia (cfr. pag. 4 comp. cost.) che Controparte_3
l (cfr. teste - verb. ud. 12.5.2022) avevano Parte_2 Testimone_1 incaricato propri dipendenti/periti di effettuare accertamenti sullo stato dei luoghi.
In conclusione, l'eccezione preliminare formulata dalla terza chiamata
[...]
non può trovare accoglimento. Controparte_2
*** ** ***
§ 3. Nel merito, può ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, e in particolare che l'attore effettivamente ha riportato delle lesioni a seguito di una caduta avvenuta mentre percorreva a bordo del proprio motociclo la nel territorio del Comune Org_1 di Polaveno.
La riconducibilità delle lesioni a tale evento può trarsi dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, dal momento che i testi, pur legati da rapporto di conoscenza/amicizia con l'attore (peraltro, connessa prevalentemente ad uscite saltuarie in moto), non hanno un particolare interesse in causa e hanno riferito circostanze precise e concordanti.
In particolare, il teste che quel giorno era insieme all'attore, ha dichiarato quanto Testimone_2 segue: “Sul capo 1: confermo che il sinistro si è verificato il 15 settembre del 2019, non ricordo l'orario esatto, ma comunque era tarda mattinata. Stavamo percorrendo la strada del Polaveno, da Polaveno in direzione Iseo. Il sinistro si è verificato poco prima di arrivare in cima al passo del Polaveno, prima di
6 una curva, sul rettilineo prima della curva che porta in cima. Sia io che il sig. eravamo in moto. Pt_1
Io ero immediatamente dietro il sig. Sui capi 5 e 6: la velocità che avevamo era bassa, penso Pt_1 sotto i 50 Km/h, in quella zona hanno messo diversi autovelox. Siccome quella strada è spesso soggetta a controlli stradali la percorrevamo a velocità ridotta per evitare sanzioni. Tra la mia moto e quella del sig. penso che indicativamente ci fossero tra i 30 e i 40 metri. Sul capo 7: ho visto che la moto del sig. Pt_1
in fondo al rettilineo prima di fare la curva, è entrata in una specie di scanalatura che gli ha Pt_1 spostato la moto, gli ha impedito di tenere la linea che avrebbe dovuto effettuare la moto e l'ha piegata per terra. […] Ho visto il sig. cadere, mi sono fermato immediatamente, il sig. è andato a Pt_1 Pt_1 sbattere contro il muro di contenimento della strada e la moto si è fermata due metri più avanti rispetto a lui” (verbale ud. 7.4.2022).
In maniera del tutto convergente, anche il teste vicino di casa e amico del Testimone_3
con il quale quel giorno era uscito in moto, ha riferito quanto segue: “sul capo 1: il 15 Pt_1 settembre 2019 eravamo insieme, stavamo tornando in direzione Polaveno, eravamo in tre io, e Pt_1
Eravamo con tre moto, ognuno con la sua. Ero dietro al sig. io ero l'ultimo, in mezzo Tes_2 Pt_1
c'era il sig. Avevamo fatto la mattina la stessa strada e in quel frangente stavamo salendo. Tes_2
Saranno state le 11,00-11,15. Io ho visto che è stato sbalzato, la moto è stata sbalzata contro il Pt_1 muro e lui è caduto sbattendo la parte posteriore del corpo. Sui capi 5-6: andavamo piano, è pieno di buche e mezze buche, c'era il semaforo perché c'erano dei lavori ma era un po' più avanti di dove è caduto il C'erano anche i limiti di velocità. Eravamo tutti uno dietro l'altro, a 50 km/h al massimo. Sul Pt_1 capo 7: noi abbiamo assistito alla caduta, io dopo sono andato a casa a recuperare il furgone. Con lui è rimasto Con una rampa abbiamo recuperato la moto. Poi abbiamo accompagnato a casa il Tes_2
[…] Si dà atto che l'avv. Botticini mostra al teste le foto prodotte sub doc. 1 di parte attrice: Pt_1 confermo che quello è il luogo in cui si sono svolti i fatti” (verbale ud. 12.5.2022).
Altrettanto significativo è il contenuto della testimonianza di dipendente Testimone_1 dell , incaricato di verificare lo stato dei luoghi (“ero stato incaricato Parte_2 di effettuare questi accertamenti dal mio datore di lavoro, vale a dire l' ”), il Parte_2 Per_ quale ha dichiarato: “sul capo 7: mi sono recato sul posto, vale a dire località dal Km 11+700 al
Km 11+800. Sulla curva ho notato un avvallamento, ho posizionato un piccone per avere un sistema di misura e ho fatto delle fotografie. ADR: questo avvallamento era nella corsia di destra a salire, nel centro della corsia. ADR: mi sono recato sul posto circa 8 mesi dopo, l'8 giugno del 2020. […] ADR: confermo che quando mi sono recato sul posto lo stato dei luoghi corrispondeva a quelli di cui alle foto panoramiche sub doc. 1 fascicolo attore che mi vengono mostrate ed il luogo era proprio quello” (verbale ud.
12.5.2022).
Anche le risultanze della C.T.U. medico-legale concorrono a corroborare la dinamica dei fatti allegata dall'attore e confermata dai testi (“dagli atti, dalla documentazione sanitaria e da quanto riferito in occasione di visita medico legale risulta che il signor riportò un trauma rachideo in Pt_1
7 occasione di un sinistro stradale con caduta da motociclo. Tale dinamica appare compatibile con il ricorrere di un trauma idoneo a produrre le accertate lesioni” - cfr. pag. 8 relaz. finale).
Alla luce di tali considerazioni, e facendo applicazione dei consolidati principi in tema di causalità civile (in cui, come noto, opera la regola della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non'; cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/6/2021, Rv.
661816 - 01), non può essere condivisa l'eccezione di parte convenuta e delle terze chiamate secondo cui l'attore non avrebbe provato il nesso di causa tra caduta e presenza di un avvallamento sul manto stradale.
In definitiva, l'attività istruttoria consente di ritenere provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione (id est caduta dalla moto per dissesto del manto stradale).
*** ** ***
§ 4. Al fine di verificare la validità del criterio di imputazione dei danni invocato in via principale da parte attrice ex art. 2051 c.c., e se siano ravvisabili concorrenti profili di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c. (così come prospettato dalla convenuta e dalle terze chiamate), occorre premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tale materia.
4.1 Nei casi in cui il danno non sia effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al suo modo di essere, essendo essa di per sé statica e inerte (come accaduto nel caso in esame, in relazione al manto stradale dissestato), per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ., Sez. VI,
7.1.2016, n. 56). Fermo restando la possibilità di fornire tale dimostrazione anche per presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato
'anomalo' (così anche la recente Cass. civ., Sez. III, 10.6.2020, n. 11096).
Nel dettaglio, il danneggiato è gravato dall'onere di provare la condizione di pericolosità della cosa, nonché di aver tenuto nell'occasione un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, dal momento che il caso fortuito – che esclude la responsabilità del custode – può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. VI-3, 8.5.2018, ord. n. 10938; Cass. civ., Sez. VI,
11.5.2017, n. 11526).
Qualora venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può pervenirsi ad escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera
8 occasione dell'evento, e ritenersi – per contro – integrato il caso fortuito (cfr. Cass. civ., Sez. III,
22.6.2016, n. 12895).
In ogni caso, per aversi interruzione del nesso di causa ex art. 1227 c.c. il comportamento del danneggiato deve porsi come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, così da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 6.4.2006, n. 8096).
In definitiva, così come chiarito in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la responsabilità per danno da cose in custodia si pone, già sul piano oggettivo, in rapporto inversamente contrario alle condizioni di evidenza o riconoscibilità della situazione potenzialmente foriera di pericolo: “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. civ., Sez. III, 13.7.2011, n. 15375. Cfr. altresì Cass. civ.,
Sez. VI, 10.3.2021, n. 6554; Cass. civ., Sez. III, 13.1.2015, n. 287).
4.2 Venendo al caso in esame e applicando tali principi, deve ritenersi provato – come visto – che l'attore è caduto sulla S.P. 48, riportando lesioni personali.
Si tratta ora di verificare il riparto di responsabilità tra il danneggiato e il custode, da individuarsi nella quale proprietaria del tratto di strada in questione Controparte_1
(fermo restando quanto si dirà infra - cfr. § 5), nella causazione dell'evento lesivo. In altri termini, occorre valutare se la condotta del danneggiato possa integrare gli estremi del caso fortuito o se, invece, lo stato dei luoghi sia stata causa esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'evento.
Parte attrice ha allegato che la caduta si sarebbe verificata a causa di una porzione di manto stradale sconnesso e in parte ceduto, non adeguatamente manutenuto, né facilmente riconoscibile come insidia.
A riprova della pericolosità dei luoghi ha prodotto alcune fotografie (cfr. doc. 1 fasc. att.) e ha richiamato le testimonianze prima viste.
La convenuta e le terze chiamate hanno negato, invece, qualsivoglia addebito, eccependo che l'attore procedeva in maniera del tutto imprudente e negligente a velocità elevata, tale da provocare un impatto talmente forte da distruggere in due parti una moto di grossa cilindrata, ritenendo tale circostanza di per sé idonea a comprovare la tesi del caso fortuito. Tenuto anche conto che il dislivello documentato dalle fotografie sarebbe stato di lievissima entità e ben visibile, anche perché posto al centro della corsia di percorrenza (con conseguente violazione anche di quanto prescritto dall'art. 143 C.d.S.).
9 Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Come in precedenza visto, deve ritenersi adempiuto l'onere – gravante in capo a parte attrice – di dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.7.2016, n. 15761. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. III,
1.2.2018, n. 2480, secondo cui “in questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato”).
Allo stesso tempo la condotta posta in essere da parte attrice deve ritenersi imprudente e negligente, e quindi rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 26.2.2021, n.
5457).
In tal senso militano diverse circostanze:
- le condizioni di luce favorevoli (il sinistro si è verificato in una tarda mattinata di settembre);
- l'andamento della strada (tratto in salita) nonché il luogo ove era presente il dissesto (in fondo ad un rettilineo prima di affrontare una curva), circostanze in grado di favorire la visuale del motociclista;
- la conoscenza delle condizioni in cui versava quel tratto di strada. Dall'istruttoria orale è emerso, infatti, che l'attore aveva già percorso la stessa mattina il tragitto ove si è verificato il sinistro, seppur in senso contrario, e aveva avuto modo, quindi, di constatare la situazione del manto stradale e la presenza di lavori e di buche (cfr. teste Tes_3
“andavamo piano, è pieno di buche e mezze buche, c'era il semaforo perché c'erano dei lavori ma era un po' più avanti di dove è caduto il ). Stato dei luoghi confermato anche dalle Pt_1 fotografie prodotte dallo stesso attore (cfr. doc. 1), da cui si evince che le (pessime) condizioni della strada erano le medesime in entrambi i sensi di percorrenza. Circostanza che avrebbe dovuto indurre l'attore a percorrere anche l'opposta direzione di marcia con particolare cautela.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità assegna alla pregressa conoscenza dello stato dei luoghi una valenza centrale nell'ottica del riparto di responsabilità, dal momento che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. VI, 28/12/2021, n. 41749);
10 - la differenza cromatica scuro/chiaro del manto stradale. Come emerge dalla deposizione del teste “c'era una specie di differenza cromatica sull'asfalto che attirava Testimone_2
l'occhio. Nel senso che ha attirato l'occhio nel momento in cui sono andato lì a vedere cosa era successo. C'era un qualcosa di visivo che poi abbiamo capito essere il cedimento dell'asfalto”.
Circostanza che trova conferma nella documentazione fotografica (cfr. doc. 1 fasc. att.);
- la lunghezza del tratto caratterizzato dal cedimento dell'asfalto, che lo rendeva visibile anche da una certa distanza;
- l'attore non viaggiava in prossimità del margine destro della carreggiata bensì al centro della stessa, così non adeguandosi a quanto prescritto dal Codice della Strada (art. 143).
Per quanto concerne la velocità, invece, occorre rilevare che, sulla scorta delle deposizioni testimoniali richiamate, delle circostanze a cui hanno fatto riferimento i testi (presenza di autovelox e di lavori in corso) e delle caratteristiche del tratto di strada ove è avvenuto il sinistro (poco prima di una semicurva), appare verosimile che l'attore non viaggiasse a velocità particolarmente elevata e comunque non superiore a 50 km/h.
Sulla base di queste premesse, plurimi elementi inducono a ritenere che il motociclista si sarebbe potuto avvedere della presenza della sconnessione dell'asfalto, così da percorrere con maggior prudenza il tratto di strada in questione.
4.3 Occorre, d'altra parte, valutare se l'agire imprudente e negligente dell'attore possa integrare il caso fortuito previsto dall'ultima parte dell'art. 2051 c.c., così da escludere totalmente la responsabilità del custode.
In una recente pronuncia la Suprema Corte ha evidenziato come l'esclusione della responsabilità del custode, quando venga da questi eccepita anche la colpa della vittima, esige l'accertamento non solo che il danneggiato abbia tenuto una condotta negligente, ma anche che tale condotta non fosse prevedibile, e sia cioè stata in concreto eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31.10.2017, n. 25837).
In definitiva, “può concludersi quindi che l'imprevedibilità - idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità - deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sè un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati” (Cass. civ., Sez. III, 1.2.2018, ord. n. 2480).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che il percorrere una strada provinciale a bordo di un motociclo ad una velocità inferiore a 50 km/h senza prestare la dovuta attenzione alla sconnessione del manto stradale, e transitando al centro della
11 carreggiata anziché sul lato destro, seppur condotta scarsamente diligente, non può considerarsi abnorme “cioè estraneo al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. civ., Sez. III, 26.5.2020, n. 9693). Tale constatazione porta a concludere che lo stato del manufatto ha costituito quantomeno concausa dell'evento, di cui il custode è chiamato a risponderne, sia pure in concorso con la condotta negligente del danneggiato (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 19.11.2019, ord. n. 29947).
Per quanto concerne l'esatto riparto di tali responsabilità, si ritiene che il comportamento dell'attore – tenuto conto dei fattori prima visti – abbia concorso in misura minoritaria alla determinazione del danno (ovvero pari al 30%), e che pertanto il custode sia in definitiva tenuto a risarcire parte attrice nella misura del 70%, proporzionale alla responsabilità ad esso ascritta (fermo restando quanto si dirà infra - cfr. § 5).
A tal proposito si osserva che la fattispecie in esame, a differenza di altre in cui viene in rilievo la responsabilità ex art. 2051 c.c., vede l'attore condurre una moto e, per quanto la velocità tenuta sia prudente e consona allo stato dei luoghi, essa non sarà mai paragonabile a quella, ad esempio, di un pedone che transita su un marciapiede dissestato. In altri termini, il riconoscimento di una responsabilità minoritaria in capo al danneggiato è giustificabile con la concreta possibilità di avvedersi del dissesto (e di evitarlo). Tanto più che il non era Pt_1 solito frequentare quei luoghi (cfr. teste - “io un paio di volte all'anno percorrevo quella Tes_3 strada, il no perché lui usciva una volta al mese ma facciamo altre strade. Non penso di aver Pt_1 fatto quella strada col ). Pt_1
*** ** ***
§ 5. Ciò considerato, occorre ora verificare la fondatezza della domanda di manleva formulata dalla nei confronti di Controparte_1 Organizzazione_2
.
[...]
Parte convenuta, infatti, ha dedotto che le terze chiamate si sarebbero impegnate a manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi sinistro o danno derivante dall'omessa manutenzione del tratto stradale oggetto delle rispettive concessioni (cfr. pagg. 10-12 comp. cost.).
5.1 Con particolare riferimento alla terza chiamata , la di ne Controparte_3 CP_1 CP_1 ha dedotto la responsabilità in forza di 'Concessione per occupazione permanente di spazio ed area pubblica' datata 20.5.2019, della durata di 19 anni, finalizzata alla posa di linee sotterranee della rete fognaria, in relazione ai seguenti tratti della S.P. 48 Iseo - Polaveno: i) dal km 9+030 al km 9+300 su entrambi i lati, ii) dal km 11+040 al km 11+520 su entrambi i lati e iii) dal km
9+800 al km 10+000 su entrambi i lati (cfr. doc. 2 fasc. conv.).
La domanda non è fondata.
12 L'istruttoria ha consentito di accertare con certezza il luogo ove è avvenuto il sinistro, vale a dire il km 11+750 della S.P. 48, circostanza che impone di ritenere estranea ai fatti per cui è causa la terza chiamata . Controparte_3
Anche le prove testimoniali hanno corroborato tali conclusioni.
Il teste dipendente di , ha riferito quanto segue: “sono stato Testimone_4 Controparte_3 incaricato di fare un sopralluogo perché c'era stato un problema […] ho verificato la chilometrica ed era Cont 11+750 […] non ha svolto alcun tipo di lavori nel punto del sinistro. Riconosco la concessione che Cont mi viene mostrata quale doc. 1 di , in relazione a questa concessione ho svolto dei lavori. Ho chiesto la chilometrica proprio per essere sicuro che il sinistro non si fosse svolto in una zona di interventi da me Cont effettuati. Quindi confermo che non ha operato nel suddetto punto […] il cantoniere della provincia ha detto che era stato fatto un ripristino, ha specificato che era stato fatto un ripristino dalla Org_3 del Comune di Gussago, è una ditta che non ha alcun appalto con ” (verbale ud. Controparte_3
12.5.2022).
Anche il teste dipendente dell' ha Testimone_1 Parte_2 riconosciuto il luogo del sinistro in quello indicato nelle fotografie prodotte sub doc. 1 fasc. att. Per_ e ha precisato di essersi recato di persona sul posto, “vale a dire località dal km 11+700 al Km.
11+800” (cfr. verbale ud. 12.5.2022), tratto non ricompreso nel chilometraggio di cui alla concessione sopra richiamata.
In definitiva, risulta esclusa ogni responsabilità di , con conseguente rigetto Controparte_3 della domanda di manleva formulata nei suoi confronti dalla convenuta.
5.2 Con riferimento alla terza chiamata , la Controparte_2 CP_1
ne ha dedotto la responsabilità in forza due concessioni (n. 733-2014 del 30.3.2014 e n.
[...]
1050-2014 del 20.4.2014) aventi ad oggetto il tratto di strada della che va dal km 11+530 Org_1 al km 13+985 (cfr. docc. 4, 5 fasc. conv.), e quindi anche il tratto di strada ove si è verificato il sinistro, vale a dire il km 11+750.
In forza di tali concessioni la si è impegnata “a tenere Controparte_2 sempre e completamente sollevata la per danni o sinistri, molestie e spese che le potessero CP_1 conseguire, direttamente od indirettamente, per effetto totale o parziale del presente provvedimento, rimanendone unico e pieno responsabile” (cfr. punto B.3) Impegni - docc. 4, 5 fasc. conv.).
Inoltre, il titolare della concessione, per tutta la sua durata, ha assunto l'onere della manutenzione della parte di sede stradale ripristinata a seguito dei lavori e delle relative opere accessorie e, in ottemperanza a tale obbligo, è tenuto ad effettuare interventi di ripristino della parte di sede stradale occupata in tutti i casi in cui i cedimenti ed anomalie della pavimentazione o delle pertinenze stradali siano direttamente riconducibili ai lavori effettuati
(cfr. punto B.6 Ripristini - docc. 4, 5 fasc. conv.).
13 Infine, le concessioni hanno previsto che il titolare “sarà obbligato, inoltre, al risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose, per la mancata manutenzione” (ibidem).
A fronte di tali previsioni, la ha eccepito che in sede Controparte_2 stragiudiziale le pretese erano state indirizzate verso l , ente avente AR personalità giuridica autonoma (cfr. pagg. 4, 5 comp. cost.). Tuttavia, l'insuperabile dato letterale delle due concessioni prodotte dalla convenuta sub docc. 4, 5 (entrambe firmate e protocollate) non consente il coinvolgimento di ulteriori soggetti, peraltro estranei al presente giudizio, di cui sarebbe stato onere della terza chiamata dimostrare la responsabilità risarcitoria.
Né la terza chiamata ha negato di aver effettuato lavori nel tratto di strada in questione, con conseguente necessità di ripristino del manto stradale. Anzi, tale circostanza può ricavarsi in via indiretta dalle prove orali. Infatti, il teste ha dichiarato quanto segue: “i lavori Tes_3 erano un po' più avanti rispetto a dove è caduto il c'era un semaforo a senso unico alternato, Pt_1 non so che tipo di lavoro fosse, forse tubi. Circa 400 metri più avanti”. Analogamente il teste in relazione agli accertamenti da lui compiuti, ha riferito che “il cantoniere della Tes_4 provincia ha detto che era stato fatto un ripristino, ha specificato che era stato fatto un ripristino dalla del Comune di Gussago, è una ditta che non ha alcun appalto con ”. Org_3 Controparte_3
In definitiva, la deve essere condannata a manlevare e Controparte_2 tenere indenne la da quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere Controparte_1 all'attore a titolo di risarcimento, interessi e spese.
*** ** ***
§ 6. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dall'attore.
6.1 Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia.
In particolare, occorre fare applicazione delle cd. Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8532; Cass. civ., Sez. III, 19.12.2019, ord. n. 33770; Cass. civ., Sez. III, 11.5.2012, n. 7272).
Viceversa, non ricorrono i presupposti per fare applicazione dei parametri risarcitori previsti dall'art. 139 Cod. Ass.ni, così come invece richiesto dalla terza chiamata (cfr. Controparte_3 pag. 14 comp. concl.), dal momento che il sinistro per cui è causa non rientra né nell'ambito della circolazione stradale (d.lgs. 209/2005) né in quello della responsabilità sanitaria
(sull'inapplicabilità in via analogica di tale diposizione cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, 22.5.2017, ord. n. 12787; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13982 del 7/7/2015, Rv. 635965 - 01; Cass. civ., Sez.
3, Sentenza n. 12408 del 7/6/2011, Rv. 618047 - 01).
14 A tal fine, risulta indispensabile dar conto degli esiti della C.T.U. medico-legale svolta nel corso del giudizio.
Occorre subito precisare che le considerazioni formulate dalla dott.ssa nell'elaborato Per_3 tecnico e le conclusioni a cui è giunta l'esperta in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di costanti interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e da materiale documentale, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n.
21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Mentre, come noto, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv. 660945 -
01).
Ciò premesso, tenendo conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dalla C.T.U. medico-legale (cfr. pag. 11 relaz. finale), possono quindi valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 72: € 5.346,00
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 15: € 742,50
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 30: € 742,50
- postumi di natura permanente, che la C.T.U. ha stimato pari al 7% e che, tenendo conto dell'età del danneggiato alla data della loro stabilizzazione (vale a dire 52 anni - cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014, Rv. 633923 - 01; Cass. civ., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 3121 del 7/2/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 11.722,00, per un totale di € 18.553,00, in moneta attuale.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
6.1.1 Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è stato calcolato in € 99,00, secondo le più aggiornate Tabelle di Milano
2021.
Nel caso in esame, infatti, parte attrice non ha provato peculiari circostanze personalizzanti tali da giustificare una liquidazione secondo un valore maggiore. Peraltro, l'importo riconosciuto
15 ricomprende già sia la componente dinamico/relazionale che il danno da sofferenza soggettiva interiore (cfr. le note illustrative alle Tabelle di Milano 2021).
6.1.2 Si precisa, poi, che l'importo indicato a titolo di invalidità permanente già ricomprende al suo interno il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (pari ad un incremento del 25%), ovvero quello ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata, in relazione al quale la prova presuntiva assume un ruolo centrale (cfr. le note illustrative alle Tabelle di Milano 2021 nonché, in giurisprudenza, Cass. civ., Sez. III,
27.3.2018, n. 7513).
6.1.3 Non può essere accolta la domanda avente ad oggetto il 'danno esistenziale' (cfr. pagg. 6,
7 citaz., nonché pag. 7 comp. concl.), dal momento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre, come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 20795 del 20/08/2018, Rv. 650413 -
01).
6.1.4 Infine, si ritiene che nulla possa essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno, sia che la si voglia qualificare quale categoria autonoma che quale categoria che ingloba al suo interno altre tipologie di danno (cfr. pag. 7 citaz.).
La Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, ha chiarito che un ulteriore incremento del risarcimento è possibile solo ed esclusivamente in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che – appunto – impongono un incremento del quantum risarcitorio. Viceversa,
l'impossibilità di compiere determinate azioni in conseguenza dell'invalidità residuata a causa delle lesioni costituisce l'ubi consistam del danno biologico 'standard' (o danno dinamico- relazionale) (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513, secondo cui sono necessarie circostanze specifiche ed eccezionali, con onere della prova a carico dell'attore).
Nel caso in esame, non è stata allegata e provata alcuna circostanza tale da integrare i suddetti requisiti, dal momento che quelle a cui ha fatto riferimento l'attore (limitazione delle varie attività sociali, interruzione delle attività sportive, mancato utilizzo del motociclo per le consuete gite domenicali) devono già ritenersi rientranti nel baremes medico legale, in quanto
16 ordinariamente ricollegabili a chiunque abbia riportato quel tipo di lesioni (cfr. sul punto Corte
d'Appello Brescia, Sez. II, 29.11.2023, n. 1788).
In conclusione, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la personalizzazione del danno trova giustificazione “in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno" (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n.
27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019)” (Cass. civ., Sez. III, 10.11.2020, n. 25164).
6.2 Parte attrice ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale.
6.2.1 In primo luogo, l'attore ha allegato “un importante disagio nell'esercizio dell'attività lavorativa”, dal momento che, “successivamente al sinistro nell'esercizio della sua attività è sovente soggetto a dolori, dovendo dunque subire una continua limitazione ovvero dovendo impiegare un evidente maggior sforzo usurante” (pag. 8 citaz.).
La domanda avanzata dall'attore, sia che la si voglia qualificare quale perdita della capacità lavorativa generica che quale perdita della capacità lavorativa specifica, non è fondata.
A tal fine, si osserva quanto segue.
In linea generale, si osserva che il danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica riveste natura patrimoniale e, non attenendo all'indifferenziata capacità di produrre reddito, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, nonché al suo percorso di studi e lavorativo.
Mentre la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la predetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. sul punto Trib. Milano, Sez. X, 10.3.2023).
Più precisamente la cd. 'incapacità lavorativa' non è il danno: essa è solo la causa del danno, il quale è invece costituito dalla perdita o dalla riduzione del reddito da lavoro.
L'onere della prova, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, spetta al danneggiato.
Ciò premesso, si osserva che, qualora l'attore abbia inteso far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa generica, la domanda non può trovare accoglimento dal momento che essa,
17 come visto, è già ricompresa nel danno biologico e pertanto non può formare oggetto di separato risarcimento quale danno patrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 17931 del
04/07/2019, Rv. 654562 - 01).
A differenti conclusioni non può giungersi neppure se qualificata quale perdita della capacità lavorativa specifica. La C.T.U., infatti, ha così concluso sul punto: “alla luce delle caratteristiche dei postumi e degli elementi a disposizione non si ritiene che gli stessi possano aver determinato una concreta riduzione della capacità lavorativa specifica del soggetto” (pag. 11 relaz. finale. Cfr. anche pagg. 16, 17: “- non risulta disponibile certificazione sanitaria che comprovi per il signor un Pt_1 oggettivo risentimento funzionale a carico del rachide lombare – ovverosia non risultano documentati episodi di acuzie sintomatologiche potenzialmente correlate a sovraccarico da lavoro;
- in ambito di sorveglianza sanitaria non risultano adottate precauzioni tese a tutelare il distretto rachideo lombare, il che lascia intendere che la specifica mansione svolta dal soggetto non sia in concreto esposta a sovraccarico biomeccanico del rachide lombare”).
Viceversa, deve essere riconosciuto all'attore il danno da lesione della cenestesi lavorativa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: “l'evento lesivo può incidere in vari modi sull'attività di lavoro dell'infortunato. E se tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, è anzitutto necessario avere le idee chiare sull'inquadramento dogmatico delle varie fattispecie che è possibile enucleare. Si può dare il caso: 1) che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena.
È questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (Cass. n.
20312 del 2015)” (Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 28988 del 11/11/2019, Rv. 655964 - 01).
Sul punto, la C.T.U. ha osservato che “non si può escludere che i citati postumi, che riconoscono una incidenza negativa sulla integrità anatomico-funzionale del rachide, possano determinare sfavorevoli ricadute sulla salute del signor nella prosecuzione della sua specifica attività lavorativa” (pag. Pt_1
13 relaz. finale. Cfr. anche pag. 12 relaz. finale: “Si segnala che i postumi del signor Pt_1 incidono su un distretto anatomico – la colonna vertebrale – che, nella attività di pavimentista viene particolarmente sollecitato ed esposto a possibile sovraccarico biomeccanico (movimentazione manuale carichi, mantenimento protratto di posture incongrue, ripetute flesso-estensioni del rachide)”).
Orbene, se è vero che la C.T.U. ha espresso la sua valutazione in termini negativi (“non si può escludere”) è altrettanto vero che le conclusioni a cui è giunta l'esperta risultano condivisibili, tenuto conto sia dell'attività lavorativa svolta dal (artigiano) sia del distretto anatomico Pt_1
18 rimasto menomato a causa del sinistro (cfr. anche teste - verbale ud. 7.4.2022: “Sul capo Tes_5
10: dopo questo fatto mio marito non ha più proseguito questa attività lavorativa. Ha proseguito nel settore ma non come attività di manodopera. Ha dolore alla schiena e impedimenti a chinarsi, aspetti fondamentali per il suo lavoro”).
Motivo per il quale deve essere riconosciuta una congrua personalizzazione del danno non patrimoniale, corrispondente ad un incremento pari al 15% del solo danno biologico, vale a dire 'depurato' della componente morale (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26805 del 2022, relatore cons. dott. Travaglino), per complessivi € 1.406,55 (danno biologico pari al 7%
'depurato' della componente morale pari a € 9.377,00 x aumento per personalizzazione del
15%).
Mentre alcun rilievo può assumere la differente natura del danno riconosciuto (non patrimoniale) rispetto a quello indicato dalla parte (patrimoniale), in quanto – come visto –
l'attore ha allegato tra i diversi pregiudizi in relazione ai quali ha chiesto il risarcimento anche i continui dolori da cui è affetto nel corso dell'attività lavorativa, con conseguente continua limitazione e maggior sforzo usurante (cfr. pag. 8 citaz.), ed il potere di qualificare la domanda spetta in ogni caso al giudice (e non alla parte).
6.2.2 L'attore ha domandato anche il risarcimento del danno patrimoniale relativo al motociclo.
Trattandosi di riparazioni antieconomiche è stato invocato il ristoro per equivalente corrispondente al valore del mezzo ante sinistro. Inoltre, è stato chiesto il costo di reimmatricolazione di motociclo usato, indicato nell'ordine di € 300,00 (cfr. pag. 9 citaz.).
La domanda non può trovare accoglimento.
A tal proposito, si osserva che gli unici documenti prodotti sono una dichiarazione di una non meglio precisata ' in cui si dà atto che “il preventivo supera abbondantemente il valore Org_4 effettivo della moto pari a euro 3950€” (doc. 8 fasc. att.), nonché un annuncio pubblicato su internet relativo ad un motociclo (cfr. doc. 9 fasc. att.).
Trattasi di documentazione inidonea a fondare una richiesta risarcitoria, dal momento che non sono presenti in atti foto del mezzo che consentano di comprendere i danni riportati, una stima dettagliata dei costi di riparazione nonché, infine, il libretto di circolazione.
Alla luce di tale deficitario quadro probatorio non vi sono sufficienti elementi né per comprendere l'effettiva anti economicità delle riparazioni né il valore ante sinistro del mezzo, con conseguente impossibilità di verificare anche la necessità di ristorare i costi di una nuova immatricolazione.
Lacune che non avrebbero potute essere colmate neppure mediante la C.T.U. chiesta dall'attore che, a fronte di tale quadro, avrebbe rivestito carattere esplorativo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
19 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017, Rv. 647288 - 01: la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati).
6.3 L'ammontare complessivo del danno risarcibile è dunque pari a € 19.959,55, di cui l'attore ha diritto ad essere risarcito in misura proporzionale alla responsabilità ritenuta ascrivibile al custode (70%), e dunque per € 13.971,68.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice . Org_5
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 13.971,68 devalutata all'epoca del fatto (15.9.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 15.9.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Non può essere accolta, invece, la domanda di parte attrice avente ad oggetto il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo. Di recente, la Suprema
Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 05/07/2023, n. 19063) ha chiarito che l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi 'compensativi' valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato
20 pagamento. Pertanto, una volta ritenuto applicabile, in via presuntiva, il criterio degli interessi legali, sarebbe stato onere di parte attrice valorizzare un diverso saggio degli interessi compensativi, in ipotesi più adeguato all'entità effettiva del danno subito a seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso;
in altri termini, avrebbe dovuto argomentare e dimostrare di aver sofferto un danno patrimoniale di maggiore entità. Prova che, viceversa, non è stata in alcun modo fornita.
6.4 Dall'ammontare del danno riconosciuto a nulla deve essere scomputato in Parte_1 relazione alle somme a lui corrisposte dall dal momento che tale Istituto non ristora mai CP_4 il danno biologico bensì solo quello patrimoniale (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 11657 del 11/04/2022, Rv. 664837 - 01).
6.5 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non ammesse, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 7. Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali.
7.1 Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra attore e convenuta, sussistono profili di reciproca soccombenza che giustificano la loro parziale compensazione nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c. Infatti, se da un lato è stata riconosciuta la responsabilità della ex art. 2051 c.c. (il che ha reso necessario Controparte_1
l'instaurazione del presente giudizio), allo stesso tempo una quota di responsabilità è stata attribuita anche al danneggiato, il quale ha visto altresì rigettata la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 32061 del
31/10/2022, Rv. 666063 - 01).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 nella sua versione più aggiornata (in applicazione del criterio del decisum; cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19014/2007).
L'attore ha diritto al rimborso anche dei costi documentati del proprio c.t.p. (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv. 624396 - 01: le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue).
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
21 Peraltro, anche in relazione alle spese di lite la deve essere manlevata e Controparte_1 tenuta indenne dalla , in virtù di quanto osservato al § Controparte_2
5.2, rientrando anch'esse nelle previsioni dei punti B.3 e B.6 delle due concessioni.
7.2 Occorre poi regolare le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e le terze chiamate.
7.2.1 Per quanto concerne i rapporti tra e le spese di Controparte_1 Controparte_3 lite seguono il rigetto della domanda di garanzia spiegata dalla prima nei confronti della seconda e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte convenuta.
Non può essere accolta, invece, la richiesta di quest'ultima di porle a carico dell'attore, il quale, secondo la terza chiamata, a causa dell'indeterminatezza e genericità della domanda, in particolare per ciò che concerne l'individuazione del tratto di strada ove si è verificato il sinistro, avrebbe costretto la a chiamare in causa entrambe le concessionarie (cfr. pag. CP_1
13 comp. concl.).
Sul punto, si richiama quanto già osservato al § 2 in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. avanzata dalla
[...]
Si aggiunga che già prima dell'instaurazione del presente Controparte_2 Cont giudizio la aveva individuato altro soggetto rispetto ad quale Controparte_1 responsabile dell'accaduto in quanto competente a manutenere il tratto di strada in questione
(cfr. diniego ad aderire alla procedura di negoziazione assistita comunicato dalla compagnia assicuratrice della all'attore prodotto sub doc. 5 fasc. att., ove peraltro viene Controparte_1 individuato erroneamente quale titolare della concessione e non la AR
). Controparte_2
Anche in questo caso esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 nella sua versione più aggiornata (in applicazione del criterio del decisum; cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19014/2007). Senza alcuna compensazione, dal momento che nei rapporti tra la convenuta e non vi sono Controparte_3 ragioni per non porle integralmente a carico della prima.
7.2.2 A differenti conclusioni occorre giungere nei rapporti tra la e l'altra Controparte_1 chiamata, vale a dire la . Controparte_2
Quest'ultima, come visto, è risultata soccombente rispetto alla domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei suoi confronti, e pertanto in virtù del principio di causalità e alla luce del criterio della soccombenza, deve essere condannata a rimborsare alla prima le spese di lite.
In questo caso le spese di lite vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 nella sua versione più aggiornata (in applicazione del criterio del decisum; cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19014/2007), dal momento che
22 oggetto della soccombenza, e quindi del rimborso, è la sola domanda di manleva. Il che giustifica un quantum inferiore rispetto a quello liquidato in relazione agli altri rapporti processuali.
7.3 Infine, le spese di C.T.U., nei rapporti interni alle parti, devono essere poste definitivamente a carico della terza chiamata tenuto conto dell'esito Controparte_2 complessivo della lite, delle ragioni alla base della pronuncia e del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità pari al 70% della e, per l'effetto, Controparte_1
- dichiara tenuta e condanna la al risarcimento in favore di Controparte_1 [...] dei danni patiti per l'importo di € 13.971,68, oltre accessori da calcolarsi come da Pt_1 parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna la a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che, compensate nella misura di 1/3, liquida in complessivi € 3.384,66 per compensi, € 524,00 per esborsi, oltre € 325,33 per spese di c.t.p., oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna la a manlevare e Controparte_2 Controparte_2 tenere indenne la da quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere a Controparte_1
a titolo di risarcimento, interessi e spese;
Parte_1
- dichiara tenuta e condanna la a rimborsare alla Controparte_2
le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, € Controparte_1
759,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- rigetta la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_3
- dichiara tenuta e condanna la a rimborsare ad Controparte_1 CP_3 CP_3 le spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente, nei rapporti interni alle parti, a carico della
[...]
i costi della C.T.U., per l'importo liquidato in corso di causa. Controparte_2
Brescia, 22 aprile 2024
23 Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
Provvedimento redatto con la collaborazione della n tirocinio dott.ssa Silvana Zampieri. CP_6
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13426/2020 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Valtulini, del Foro di Bergamo
-ATTORE- contro
(C.F./P. IVA ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Cerretti, del Foro di Milano, e dall'avv. Antonella
Gaggiotti, del Foro di CP_1
-CONVENUTA- con la chiamata in causa di
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Grazia Castelluccio, del Foro di CP_1
-TERZA CHIAMATA- nonché con la chiamata in causa di
(C.F./P. IVA , in persona dell'amministratore Controparte_3 P.IVA_3 delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Botticini, del Foro di CP_1
-TERZA CHIAMATA- *** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.10.2023)
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On. Tribunale Adito, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
In via principale e di merito:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della , quale ente proprietario della Controparte_1
SP 48 Iseo-Polaveno, per l'incidente stradale occorso al signor in data 15.9.2019 in Parte_1 comune di Polaveno – frazione Zoadello (BS) località Aiva - come descritto in citazione e, per l'effetto;
- considerato l'esito della CTU medico legale, condannarla al ristoro di tutti i danni subiti per i titoli descritti in citazione, come di seguito indicati:
- danno non patrimoniale €. 20.573,98
- danni esistenziale (1/3) €. 6.857,99
- danno patrimoniale €. 22.674,98 ovvero la diversa somma che verrà riconosciuta;
- condannarsi la convenuta al maggior danno sull'importo dovuto, per interessi legali e rivalutazione monetaria e dalla notifica della presente citazione quelli di mora ex art. 1284 IV comma c.c.
- Spese anche di CTU e CTP e competenze professionali integralmente rifuse.
In via istruttoria: ammettersi
- CTU tecnico descrittiva dello stato dei luoghi con specifico riferimento alla conformazione del manto stradale nel sito ove si è verificata la caduta, nonché l'idoneità o meno di detto fondo stradale a consentire una guida sicura per i motocicli.
- CTU al fine di accertare i danni subiti al motociclo e la anti economicità della riparazione e, per l'effetto, il valore di medesimo motociclo e del costo di reimmatricolazione di altro motociclo usato”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
1. Nel merito, in via principale: rigettare, per tutti i motivi di cui in atti, le domande svolte dall'attore nei confronti della , in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, sia sotto il profilo Controparte_1 dell'an che del quantum debeatur, oltre che non provate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
2. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannare e/o la a seconda Controparte_3 Controparte_2 delle risultanze di causa, a manlevare e tenere indenne la di quanto questa sia Controparte_1 eventualmente condannata a pagare all'attore.
2 In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
PER LA COMUNITÀ : Controparte_2
“In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'edictio actionis, con fissazione di termine perentorio, per l'attore, per provvedere all'integrazione della domanda e di nuova udienza di prima comparizione, onde consentire alla terza chiamata di integrare, a sua volta, la comparsa di risposta, nei termini di legge, impregiudicato ogni diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via principale, nel merito:
Per le motivazioni di cui in narrativa, respingere ogni domanda proposta nei confronti della
[...]
per carenza di legittimazione passiva, ovvero perché infondata in fatto ed Controparte_2 in diritto e non provata negli elementi costitutivi. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via subordinata e per mero tuziorismo: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, ridurre, fino ad annullarle, le pretese avversarie in considerazione della accertanda condotta di parte attrice valutabile ex art. 1227 cod. civ., nonché del correlativo e parimenti accertando nesso causale e della legittimazione passiva esclusiva (o in subordine concorrente) della . Ridurre comunque il danno a quanto risulterà provato Controparte_1 in esito all'istruttoria e in esito alla eventuale CTU.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
PER Controparte_3
“Voglia il Giudice adito, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa: ferma restando l'eccezione preliminare di difetto di titolarità e legittimazione passiva, posto che è emerso pacificamente che non è mai intervenuta sul tratto di strada che ha interessato il Controparte_3 sinistro, chiede
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere ogni domanda proposta dalla parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva proposta dalla CP_1
in danno alla terza chiamata perché infondata in fatto ed in diritto
[...] Controparte_3 essendo estranea a qualsivoglia intervento sul luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro e difettando, quindi, di titolarità passiva e di legittimazione passiva;
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, rigettare comunque la domanda di manleva proposta dalla Controparte_1 in danno alla terza chiamata perché infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_3
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice e della domanda della in danno alla terza chiamata Controparte_1
3 previo accertamento del nesso di causa delle lesioni lamentate con il sinistro Controparte_3 oggetto di causa, della reale entità dei danni tutti subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa e tenuto conto del concorso colposo della vittima ex art. 1227 c.c., determinare la somma ritenuta di giustizia da corrispondersi in favore di parte attrice al netto di quanto già versato dall CP_4
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali.
Dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali nuove domande o deduzioni”.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio la , invocandone la Parte_1 Controparte_1 responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c.
1.1 A tal fine, ha allegato che il giorno 15.9.2019, alle ore 11:30 circa, stava percorrendo a bordo del proprio motociclo la , nel territorio del Comune di Polaveno, allorquando, giunto Org_1 all'altezza di una semicurva, a causa di una porzione del manto stradale sconnessa e in parte ceduta, era caduto a terra riportando lesioni personali e danni al motociclo.
4 Richiamate le risultanze di perizia medico-legale di parte, che avevano quantificato i postumi permanenti in misura pari all'11-12%, nonché i periodi di invalidità temporanea meglio quantificati in citazione, la difesa attorea ha concluso chiedendo la condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti.
1.2 Si è costituita in giudizio la e ha contestato le richieste dell'attore sia in Controparte_1 merito all'an che al quantum debeatur.
Ha chiesto, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2
e quali concessionarie del tratto di strada ove si era verificato
[...] Controparte_3
l'evento e che, in forza delle stesse concessioni, si erano impegnate a manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi sinistro o danno derivante dall'omessa manutenzione del tratto stradale in questione.
1.3 Autorizzata la chiamata in giudizio, si sono costituite sia che la Controparte_3 [...]
. Controparte_2
Entrambe hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore nonché della domanda di manleva proposta dalla nei loro confronti, per carenza di legittimazione/titolarità CP_1 passiva.
Inoltre, la ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, stante l'eccessiva Controparte_2 genericità dell'esposizione dei fatti e conseguente indeterminatezza dell'editio actionis.
1.4 Dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.,
l'istruttoria è consistita nell'escussione di alcuni testimoni e nell'espletamento di C.T.U. medico-legale.
Esaurita tale attività la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione formulata dalla terza chiamata
[...]
di nullità dell'atto di citazione attoreo per indeterminatezza Controparte_2 dell'edictio actionis, in quanto l'esposizione dei fatti ex art. 163, co. 3 n. 4) c.p.c. risulterebbe generica e incerta con riferimento sia alla dinamica del sinistro che, soprattutto, all'esatta individuazione del tratto di strada in cui si sarebbe verificato l'evento.
L'eccezione non è fondata.
Come già osservato con l'ordinanza del 19.7.2021, a norma dell'art. 164, co. 4 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione si ha solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente
5 incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda;
peraltro, nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'intero contenuto dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un.,
22.5.2012, n. 8077).
Ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
Infatti, se da un lato il luogo del sinistro è stato effettivamente indicato in citazione in maniera parzialmente non corretta (con specifico riferimento alla frazione di 'Zoadello', indicata erroneamente come ' e alla Località 'Aiva', indicata erroneamente come - cfr. Per_1 Per_2 pag. 1 citaz.) ed è stata omessa l'indicazione del km esatto della S.P., tuttavia i riferimenti forniti (ovvero “ in località Polaveno”, “giunto all'altezza di una semicurva” - cfr. pag. 1 Org_1 citaz.), unitamente alla produzione di n. 6 fotografie (cfr. doc. 1 fasc. att.), ha incontrovertibilmente consentito di fornire alle parti elementi sufficienti per poter individuare l'esatto luogo ove si è verificata la caduta.
Tanto è vero che in fase stragiudiziale sia (cfr. pag. 4 comp. cost.) che Controparte_3
l (cfr. teste - verb. ud. 12.5.2022) avevano Parte_2 Testimone_1 incaricato propri dipendenti/periti di effettuare accertamenti sullo stato dei luoghi.
In conclusione, l'eccezione preliminare formulata dalla terza chiamata
[...]
non può trovare accoglimento. Controparte_2
*** ** ***
§ 3. Nel merito, può ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, e in particolare che l'attore effettivamente ha riportato delle lesioni a seguito di una caduta avvenuta mentre percorreva a bordo del proprio motociclo la nel territorio del Comune Org_1 di Polaveno.
La riconducibilità delle lesioni a tale evento può trarsi dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, dal momento che i testi, pur legati da rapporto di conoscenza/amicizia con l'attore (peraltro, connessa prevalentemente ad uscite saltuarie in moto), non hanno un particolare interesse in causa e hanno riferito circostanze precise e concordanti.
In particolare, il teste che quel giorno era insieme all'attore, ha dichiarato quanto Testimone_2 segue: “Sul capo 1: confermo che il sinistro si è verificato il 15 settembre del 2019, non ricordo l'orario esatto, ma comunque era tarda mattinata. Stavamo percorrendo la strada del Polaveno, da Polaveno in direzione Iseo. Il sinistro si è verificato poco prima di arrivare in cima al passo del Polaveno, prima di
6 una curva, sul rettilineo prima della curva che porta in cima. Sia io che il sig. eravamo in moto. Pt_1
Io ero immediatamente dietro il sig. Sui capi 5 e 6: la velocità che avevamo era bassa, penso Pt_1 sotto i 50 Km/h, in quella zona hanno messo diversi autovelox. Siccome quella strada è spesso soggetta a controlli stradali la percorrevamo a velocità ridotta per evitare sanzioni. Tra la mia moto e quella del sig. penso che indicativamente ci fossero tra i 30 e i 40 metri. Sul capo 7: ho visto che la moto del sig. Pt_1
in fondo al rettilineo prima di fare la curva, è entrata in una specie di scanalatura che gli ha Pt_1 spostato la moto, gli ha impedito di tenere la linea che avrebbe dovuto effettuare la moto e l'ha piegata per terra. […] Ho visto il sig. cadere, mi sono fermato immediatamente, il sig. è andato a Pt_1 Pt_1 sbattere contro il muro di contenimento della strada e la moto si è fermata due metri più avanti rispetto a lui” (verbale ud. 7.4.2022).
In maniera del tutto convergente, anche il teste vicino di casa e amico del Testimone_3
con il quale quel giorno era uscito in moto, ha riferito quanto segue: “sul capo 1: il 15 Pt_1 settembre 2019 eravamo insieme, stavamo tornando in direzione Polaveno, eravamo in tre io, e Pt_1
Eravamo con tre moto, ognuno con la sua. Ero dietro al sig. io ero l'ultimo, in mezzo Tes_2 Pt_1
c'era il sig. Avevamo fatto la mattina la stessa strada e in quel frangente stavamo salendo. Tes_2
Saranno state le 11,00-11,15. Io ho visto che è stato sbalzato, la moto è stata sbalzata contro il Pt_1 muro e lui è caduto sbattendo la parte posteriore del corpo. Sui capi 5-6: andavamo piano, è pieno di buche e mezze buche, c'era il semaforo perché c'erano dei lavori ma era un po' più avanti di dove è caduto il C'erano anche i limiti di velocità. Eravamo tutti uno dietro l'altro, a 50 km/h al massimo. Sul Pt_1 capo 7: noi abbiamo assistito alla caduta, io dopo sono andato a casa a recuperare il furgone. Con lui è rimasto Con una rampa abbiamo recuperato la moto. Poi abbiamo accompagnato a casa il Tes_2
[…] Si dà atto che l'avv. Botticini mostra al teste le foto prodotte sub doc. 1 di parte attrice: Pt_1 confermo che quello è il luogo in cui si sono svolti i fatti” (verbale ud. 12.5.2022).
Altrettanto significativo è il contenuto della testimonianza di dipendente Testimone_1 dell , incaricato di verificare lo stato dei luoghi (“ero stato incaricato Parte_2 di effettuare questi accertamenti dal mio datore di lavoro, vale a dire l' ”), il Parte_2 Per_ quale ha dichiarato: “sul capo 7: mi sono recato sul posto, vale a dire località dal Km 11+700 al
Km 11+800. Sulla curva ho notato un avvallamento, ho posizionato un piccone per avere un sistema di misura e ho fatto delle fotografie. ADR: questo avvallamento era nella corsia di destra a salire, nel centro della corsia. ADR: mi sono recato sul posto circa 8 mesi dopo, l'8 giugno del 2020. […] ADR: confermo che quando mi sono recato sul posto lo stato dei luoghi corrispondeva a quelli di cui alle foto panoramiche sub doc. 1 fascicolo attore che mi vengono mostrate ed il luogo era proprio quello” (verbale ud.
12.5.2022).
Anche le risultanze della C.T.U. medico-legale concorrono a corroborare la dinamica dei fatti allegata dall'attore e confermata dai testi (“dagli atti, dalla documentazione sanitaria e da quanto riferito in occasione di visita medico legale risulta che il signor riportò un trauma rachideo in Pt_1
7 occasione di un sinistro stradale con caduta da motociclo. Tale dinamica appare compatibile con il ricorrere di un trauma idoneo a produrre le accertate lesioni” - cfr. pag. 8 relaz. finale).
Alla luce di tali considerazioni, e facendo applicazione dei consolidati principi in tema di causalità civile (in cui, come noto, opera la regola della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non'; cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/6/2021, Rv.
661816 - 01), non può essere condivisa l'eccezione di parte convenuta e delle terze chiamate secondo cui l'attore non avrebbe provato il nesso di causa tra caduta e presenza di un avvallamento sul manto stradale.
In definitiva, l'attività istruttoria consente di ritenere provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione (id est caduta dalla moto per dissesto del manto stradale).
*** ** ***
§ 4. Al fine di verificare la validità del criterio di imputazione dei danni invocato in via principale da parte attrice ex art. 2051 c.c., e se siano ravvisabili concorrenti profili di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c. (così come prospettato dalla convenuta e dalle terze chiamate), occorre premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tale materia.
4.1 Nei casi in cui il danno non sia effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al suo modo di essere, essendo essa di per sé statica e inerte (come accaduto nel caso in esame, in relazione al manto stradale dissestato), per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ., Sez. VI,
7.1.2016, n. 56). Fermo restando la possibilità di fornire tale dimostrazione anche per presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato
'anomalo' (così anche la recente Cass. civ., Sez. III, 10.6.2020, n. 11096).
Nel dettaglio, il danneggiato è gravato dall'onere di provare la condizione di pericolosità della cosa, nonché di aver tenuto nell'occasione un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, dal momento che il caso fortuito – che esclude la responsabilità del custode – può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. VI-3, 8.5.2018, ord. n. 10938; Cass. civ., Sez. VI,
11.5.2017, n. 11526).
Qualora venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può pervenirsi ad escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera
8 occasione dell'evento, e ritenersi – per contro – integrato il caso fortuito (cfr. Cass. civ., Sez. III,
22.6.2016, n. 12895).
In ogni caso, per aversi interruzione del nesso di causa ex art. 1227 c.c. il comportamento del danneggiato deve porsi come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, così da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 6.4.2006, n. 8096).
In definitiva, così come chiarito in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la responsabilità per danno da cose in custodia si pone, già sul piano oggettivo, in rapporto inversamente contrario alle condizioni di evidenza o riconoscibilità della situazione potenzialmente foriera di pericolo: “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. civ., Sez. III, 13.7.2011, n. 15375. Cfr. altresì Cass. civ.,
Sez. VI, 10.3.2021, n. 6554; Cass. civ., Sez. III, 13.1.2015, n. 287).
4.2 Venendo al caso in esame e applicando tali principi, deve ritenersi provato – come visto – che l'attore è caduto sulla S.P. 48, riportando lesioni personali.
Si tratta ora di verificare il riparto di responsabilità tra il danneggiato e il custode, da individuarsi nella quale proprietaria del tratto di strada in questione Controparte_1
(fermo restando quanto si dirà infra - cfr. § 5), nella causazione dell'evento lesivo. In altri termini, occorre valutare se la condotta del danneggiato possa integrare gli estremi del caso fortuito o se, invece, lo stato dei luoghi sia stata causa esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'evento.
Parte attrice ha allegato che la caduta si sarebbe verificata a causa di una porzione di manto stradale sconnesso e in parte ceduto, non adeguatamente manutenuto, né facilmente riconoscibile come insidia.
A riprova della pericolosità dei luoghi ha prodotto alcune fotografie (cfr. doc. 1 fasc. att.) e ha richiamato le testimonianze prima viste.
La convenuta e le terze chiamate hanno negato, invece, qualsivoglia addebito, eccependo che l'attore procedeva in maniera del tutto imprudente e negligente a velocità elevata, tale da provocare un impatto talmente forte da distruggere in due parti una moto di grossa cilindrata, ritenendo tale circostanza di per sé idonea a comprovare la tesi del caso fortuito. Tenuto anche conto che il dislivello documentato dalle fotografie sarebbe stato di lievissima entità e ben visibile, anche perché posto al centro della corsia di percorrenza (con conseguente violazione anche di quanto prescritto dall'art. 143 C.d.S.).
9 Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Come in precedenza visto, deve ritenersi adempiuto l'onere – gravante in capo a parte attrice – di dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.7.2016, n. 15761. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. III,
1.2.2018, n. 2480, secondo cui “in questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato”).
Allo stesso tempo la condotta posta in essere da parte attrice deve ritenersi imprudente e negligente, e quindi rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 26.2.2021, n.
5457).
In tal senso militano diverse circostanze:
- le condizioni di luce favorevoli (il sinistro si è verificato in una tarda mattinata di settembre);
- l'andamento della strada (tratto in salita) nonché il luogo ove era presente il dissesto (in fondo ad un rettilineo prima di affrontare una curva), circostanze in grado di favorire la visuale del motociclista;
- la conoscenza delle condizioni in cui versava quel tratto di strada. Dall'istruttoria orale è emerso, infatti, che l'attore aveva già percorso la stessa mattina il tragitto ove si è verificato il sinistro, seppur in senso contrario, e aveva avuto modo, quindi, di constatare la situazione del manto stradale e la presenza di lavori e di buche (cfr. teste Tes_3
“andavamo piano, è pieno di buche e mezze buche, c'era il semaforo perché c'erano dei lavori ma era un po' più avanti di dove è caduto il ). Stato dei luoghi confermato anche dalle Pt_1 fotografie prodotte dallo stesso attore (cfr. doc. 1), da cui si evince che le (pessime) condizioni della strada erano le medesime in entrambi i sensi di percorrenza. Circostanza che avrebbe dovuto indurre l'attore a percorrere anche l'opposta direzione di marcia con particolare cautela.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità assegna alla pregressa conoscenza dello stato dei luoghi una valenza centrale nell'ottica del riparto di responsabilità, dal momento che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. VI, 28/12/2021, n. 41749);
10 - la differenza cromatica scuro/chiaro del manto stradale. Come emerge dalla deposizione del teste “c'era una specie di differenza cromatica sull'asfalto che attirava Testimone_2
l'occhio. Nel senso che ha attirato l'occhio nel momento in cui sono andato lì a vedere cosa era successo. C'era un qualcosa di visivo che poi abbiamo capito essere il cedimento dell'asfalto”.
Circostanza che trova conferma nella documentazione fotografica (cfr. doc. 1 fasc. att.);
- la lunghezza del tratto caratterizzato dal cedimento dell'asfalto, che lo rendeva visibile anche da una certa distanza;
- l'attore non viaggiava in prossimità del margine destro della carreggiata bensì al centro della stessa, così non adeguandosi a quanto prescritto dal Codice della Strada (art. 143).
Per quanto concerne la velocità, invece, occorre rilevare che, sulla scorta delle deposizioni testimoniali richiamate, delle circostanze a cui hanno fatto riferimento i testi (presenza di autovelox e di lavori in corso) e delle caratteristiche del tratto di strada ove è avvenuto il sinistro (poco prima di una semicurva), appare verosimile che l'attore non viaggiasse a velocità particolarmente elevata e comunque non superiore a 50 km/h.
Sulla base di queste premesse, plurimi elementi inducono a ritenere che il motociclista si sarebbe potuto avvedere della presenza della sconnessione dell'asfalto, così da percorrere con maggior prudenza il tratto di strada in questione.
4.3 Occorre, d'altra parte, valutare se l'agire imprudente e negligente dell'attore possa integrare il caso fortuito previsto dall'ultima parte dell'art. 2051 c.c., così da escludere totalmente la responsabilità del custode.
In una recente pronuncia la Suprema Corte ha evidenziato come l'esclusione della responsabilità del custode, quando venga da questi eccepita anche la colpa della vittima, esige l'accertamento non solo che il danneggiato abbia tenuto una condotta negligente, ma anche che tale condotta non fosse prevedibile, e sia cioè stata in concreto eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31.10.2017, n. 25837).
In definitiva, “può concludersi quindi che l'imprevedibilità - idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità - deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sè un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati” (Cass. civ., Sez. III, 1.2.2018, ord. n. 2480).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che il percorrere una strada provinciale a bordo di un motociclo ad una velocità inferiore a 50 km/h senza prestare la dovuta attenzione alla sconnessione del manto stradale, e transitando al centro della
11 carreggiata anziché sul lato destro, seppur condotta scarsamente diligente, non può considerarsi abnorme “cioè estraneo al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. civ., Sez. III, 26.5.2020, n. 9693). Tale constatazione porta a concludere che lo stato del manufatto ha costituito quantomeno concausa dell'evento, di cui il custode è chiamato a risponderne, sia pure in concorso con la condotta negligente del danneggiato (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 19.11.2019, ord. n. 29947).
Per quanto concerne l'esatto riparto di tali responsabilità, si ritiene che il comportamento dell'attore – tenuto conto dei fattori prima visti – abbia concorso in misura minoritaria alla determinazione del danno (ovvero pari al 30%), e che pertanto il custode sia in definitiva tenuto a risarcire parte attrice nella misura del 70%, proporzionale alla responsabilità ad esso ascritta (fermo restando quanto si dirà infra - cfr. § 5).
A tal proposito si osserva che la fattispecie in esame, a differenza di altre in cui viene in rilievo la responsabilità ex art. 2051 c.c., vede l'attore condurre una moto e, per quanto la velocità tenuta sia prudente e consona allo stato dei luoghi, essa non sarà mai paragonabile a quella, ad esempio, di un pedone che transita su un marciapiede dissestato. In altri termini, il riconoscimento di una responsabilità minoritaria in capo al danneggiato è giustificabile con la concreta possibilità di avvedersi del dissesto (e di evitarlo). Tanto più che il non era Pt_1 solito frequentare quei luoghi (cfr. teste - “io un paio di volte all'anno percorrevo quella Tes_3 strada, il no perché lui usciva una volta al mese ma facciamo altre strade. Non penso di aver Pt_1 fatto quella strada col ). Pt_1
*** ** ***
§ 5. Ciò considerato, occorre ora verificare la fondatezza della domanda di manleva formulata dalla nei confronti di Controparte_1 Organizzazione_2
.
[...]
Parte convenuta, infatti, ha dedotto che le terze chiamate si sarebbero impegnate a manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi sinistro o danno derivante dall'omessa manutenzione del tratto stradale oggetto delle rispettive concessioni (cfr. pagg. 10-12 comp. cost.).
5.1 Con particolare riferimento alla terza chiamata , la di ne Controparte_3 CP_1 CP_1 ha dedotto la responsabilità in forza di 'Concessione per occupazione permanente di spazio ed area pubblica' datata 20.5.2019, della durata di 19 anni, finalizzata alla posa di linee sotterranee della rete fognaria, in relazione ai seguenti tratti della S.P. 48 Iseo - Polaveno: i) dal km 9+030 al km 9+300 su entrambi i lati, ii) dal km 11+040 al km 11+520 su entrambi i lati e iii) dal km
9+800 al km 10+000 su entrambi i lati (cfr. doc. 2 fasc. conv.).
La domanda non è fondata.
12 L'istruttoria ha consentito di accertare con certezza il luogo ove è avvenuto il sinistro, vale a dire il km 11+750 della S.P. 48, circostanza che impone di ritenere estranea ai fatti per cui è causa la terza chiamata . Controparte_3
Anche le prove testimoniali hanno corroborato tali conclusioni.
Il teste dipendente di , ha riferito quanto segue: “sono stato Testimone_4 Controparte_3 incaricato di fare un sopralluogo perché c'era stato un problema […] ho verificato la chilometrica ed era Cont 11+750 […] non ha svolto alcun tipo di lavori nel punto del sinistro. Riconosco la concessione che Cont mi viene mostrata quale doc. 1 di , in relazione a questa concessione ho svolto dei lavori. Ho chiesto la chilometrica proprio per essere sicuro che il sinistro non si fosse svolto in una zona di interventi da me Cont effettuati. Quindi confermo che non ha operato nel suddetto punto […] il cantoniere della provincia ha detto che era stato fatto un ripristino, ha specificato che era stato fatto un ripristino dalla Org_3 del Comune di Gussago, è una ditta che non ha alcun appalto con ” (verbale ud. Controparte_3
12.5.2022).
Anche il teste dipendente dell' ha Testimone_1 Parte_2 riconosciuto il luogo del sinistro in quello indicato nelle fotografie prodotte sub doc. 1 fasc. att. Per_ e ha precisato di essersi recato di persona sul posto, “vale a dire località dal km 11+700 al Km.
11+800” (cfr. verbale ud. 12.5.2022), tratto non ricompreso nel chilometraggio di cui alla concessione sopra richiamata.
In definitiva, risulta esclusa ogni responsabilità di , con conseguente rigetto Controparte_3 della domanda di manleva formulata nei suoi confronti dalla convenuta.
5.2 Con riferimento alla terza chiamata , la Controparte_2 CP_1
ne ha dedotto la responsabilità in forza due concessioni (n. 733-2014 del 30.3.2014 e n.
[...]
1050-2014 del 20.4.2014) aventi ad oggetto il tratto di strada della che va dal km 11+530 Org_1 al km 13+985 (cfr. docc. 4, 5 fasc. conv.), e quindi anche il tratto di strada ove si è verificato il sinistro, vale a dire il km 11+750.
In forza di tali concessioni la si è impegnata “a tenere Controparte_2 sempre e completamente sollevata la per danni o sinistri, molestie e spese che le potessero CP_1 conseguire, direttamente od indirettamente, per effetto totale o parziale del presente provvedimento, rimanendone unico e pieno responsabile” (cfr. punto B.3) Impegni - docc. 4, 5 fasc. conv.).
Inoltre, il titolare della concessione, per tutta la sua durata, ha assunto l'onere della manutenzione della parte di sede stradale ripristinata a seguito dei lavori e delle relative opere accessorie e, in ottemperanza a tale obbligo, è tenuto ad effettuare interventi di ripristino della parte di sede stradale occupata in tutti i casi in cui i cedimenti ed anomalie della pavimentazione o delle pertinenze stradali siano direttamente riconducibili ai lavori effettuati
(cfr. punto B.6 Ripristini - docc. 4, 5 fasc. conv.).
13 Infine, le concessioni hanno previsto che il titolare “sarà obbligato, inoltre, al risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose, per la mancata manutenzione” (ibidem).
A fronte di tali previsioni, la ha eccepito che in sede Controparte_2 stragiudiziale le pretese erano state indirizzate verso l , ente avente AR personalità giuridica autonoma (cfr. pagg. 4, 5 comp. cost.). Tuttavia, l'insuperabile dato letterale delle due concessioni prodotte dalla convenuta sub docc. 4, 5 (entrambe firmate e protocollate) non consente il coinvolgimento di ulteriori soggetti, peraltro estranei al presente giudizio, di cui sarebbe stato onere della terza chiamata dimostrare la responsabilità risarcitoria.
Né la terza chiamata ha negato di aver effettuato lavori nel tratto di strada in questione, con conseguente necessità di ripristino del manto stradale. Anzi, tale circostanza può ricavarsi in via indiretta dalle prove orali. Infatti, il teste ha dichiarato quanto segue: “i lavori Tes_3 erano un po' più avanti rispetto a dove è caduto il c'era un semaforo a senso unico alternato, Pt_1 non so che tipo di lavoro fosse, forse tubi. Circa 400 metri più avanti”. Analogamente il teste in relazione agli accertamenti da lui compiuti, ha riferito che “il cantoniere della Tes_4 provincia ha detto che era stato fatto un ripristino, ha specificato che era stato fatto un ripristino dalla del Comune di Gussago, è una ditta che non ha alcun appalto con ”. Org_3 Controparte_3
In definitiva, la deve essere condannata a manlevare e Controparte_2 tenere indenne la da quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere Controparte_1 all'attore a titolo di risarcimento, interessi e spese.
*** ** ***
§ 6. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dall'attore.
6.1 Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia.
In particolare, occorre fare applicazione delle cd. Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8532; Cass. civ., Sez. III, 19.12.2019, ord. n. 33770; Cass. civ., Sez. III, 11.5.2012, n. 7272).
Viceversa, non ricorrono i presupposti per fare applicazione dei parametri risarcitori previsti dall'art. 139 Cod. Ass.ni, così come invece richiesto dalla terza chiamata (cfr. Controparte_3 pag. 14 comp. concl.), dal momento che il sinistro per cui è causa non rientra né nell'ambito della circolazione stradale (d.lgs. 209/2005) né in quello della responsabilità sanitaria
(sull'inapplicabilità in via analogica di tale diposizione cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, 22.5.2017, ord. n. 12787; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13982 del 7/7/2015, Rv. 635965 - 01; Cass. civ., Sez.
3, Sentenza n. 12408 del 7/6/2011, Rv. 618047 - 01).
14 A tal fine, risulta indispensabile dar conto degli esiti della C.T.U. medico-legale svolta nel corso del giudizio.
Occorre subito precisare che le considerazioni formulate dalla dott.ssa nell'elaborato Per_3 tecnico e le conclusioni a cui è giunta l'esperta in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di costanti interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e da materiale documentale, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n.
21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Mentre, come noto, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv. 660945 -
01).
Ciò premesso, tenendo conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dalla C.T.U. medico-legale (cfr. pag. 11 relaz. finale), possono quindi valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 72: € 5.346,00
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 15: € 742,50
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 30: € 742,50
- postumi di natura permanente, che la C.T.U. ha stimato pari al 7% e che, tenendo conto dell'età del danneggiato alla data della loro stabilizzazione (vale a dire 52 anni - cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014, Rv. 633923 - 01; Cass. civ., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 3121 del 7/2/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 11.722,00, per un totale di € 18.553,00, in moneta attuale.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
6.1.1 Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è stato calcolato in € 99,00, secondo le più aggiornate Tabelle di Milano
2021.
Nel caso in esame, infatti, parte attrice non ha provato peculiari circostanze personalizzanti tali da giustificare una liquidazione secondo un valore maggiore. Peraltro, l'importo riconosciuto
15 ricomprende già sia la componente dinamico/relazionale che il danno da sofferenza soggettiva interiore (cfr. le note illustrative alle Tabelle di Milano 2021).
6.1.2 Si precisa, poi, che l'importo indicato a titolo di invalidità permanente già ricomprende al suo interno il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (pari ad un incremento del 25%), ovvero quello ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata, in relazione al quale la prova presuntiva assume un ruolo centrale (cfr. le note illustrative alle Tabelle di Milano 2021 nonché, in giurisprudenza, Cass. civ., Sez. III,
27.3.2018, n. 7513).
6.1.3 Non può essere accolta la domanda avente ad oggetto il 'danno esistenziale' (cfr. pagg. 6,
7 citaz., nonché pag. 7 comp. concl.), dal momento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre, come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 20795 del 20/08/2018, Rv. 650413 -
01).
6.1.4 Infine, si ritiene che nulla possa essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno, sia che la si voglia qualificare quale categoria autonoma che quale categoria che ingloba al suo interno altre tipologie di danno (cfr. pag. 7 citaz.).
La Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, ha chiarito che un ulteriore incremento del risarcimento è possibile solo ed esclusivamente in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che – appunto – impongono un incremento del quantum risarcitorio. Viceversa,
l'impossibilità di compiere determinate azioni in conseguenza dell'invalidità residuata a causa delle lesioni costituisce l'ubi consistam del danno biologico 'standard' (o danno dinamico- relazionale) (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513, secondo cui sono necessarie circostanze specifiche ed eccezionali, con onere della prova a carico dell'attore).
Nel caso in esame, non è stata allegata e provata alcuna circostanza tale da integrare i suddetti requisiti, dal momento che quelle a cui ha fatto riferimento l'attore (limitazione delle varie attività sociali, interruzione delle attività sportive, mancato utilizzo del motociclo per le consuete gite domenicali) devono già ritenersi rientranti nel baremes medico legale, in quanto
16 ordinariamente ricollegabili a chiunque abbia riportato quel tipo di lesioni (cfr. sul punto Corte
d'Appello Brescia, Sez. II, 29.11.2023, n. 1788).
In conclusione, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la personalizzazione del danno trova giustificazione “in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno" (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n.
27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019)” (Cass. civ., Sez. III, 10.11.2020, n. 25164).
6.2 Parte attrice ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale.
6.2.1 In primo luogo, l'attore ha allegato “un importante disagio nell'esercizio dell'attività lavorativa”, dal momento che, “successivamente al sinistro nell'esercizio della sua attività è sovente soggetto a dolori, dovendo dunque subire una continua limitazione ovvero dovendo impiegare un evidente maggior sforzo usurante” (pag. 8 citaz.).
La domanda avanzata dall'attore, sia che la si voglia qualificare quale perdita della capacità lavorativa generica che quale perdita della capacità lavorativa specifica, non è fondata.
A tal fine, si osserva quanto segue.
In linea generale, si osserva che il danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica riveste natura patrimoniale e, non attenendo all'indifferenziata capacità di produrre reddito, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, nonché al suo percorso di studi e lavorativo.
Mentre la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la predetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. sul punto Trib. Milano, Sez. X, 10.3.2023).
Più precisamente la cd. 'incapacità lavorativa' non è il danno: essa è solo la causa del danno, il quale è invece costituito dalla perdita o dalla riduzione del reddito da lavoro.
L'onere della prova, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, spetta al danneggiato.
Ciò premesso, si osserva che, qualora l'attore abbia inteso far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa generica, la domanda non può trovare accoglimento dal momento che essa,
17 come visto, è già ricompresa nel danno biologico e pertanto non può formare oggetto di separato risarcimento quale danno patrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 17931 del
04/07/2019, Rv. 654562 - 01).
A differenti conclusioni non può giungersi neppure se qualificata quale perdita della capacità lavorativa specifica. La C.T.U., infatti, ha così concluso sul punto: “alla luce delle caratteristiche dei postumi e degli elementi a disposizione non si ritiene che gli stessi possano aver determinato una concreta riduzione della capacità lavorativa specifica del soggetto” (pag. 11 relaz. finale. Cfr. anche pagg. 16, 17: “- non risulta disponibile certificazione sanitaria che comprovi per il signor un Pt_1 oggettivo risentimento funzionale a carico del rachide lombare – ovverosia non risultano documentati episodi di acuzie sintomatologiche potenzialmente correlate a sovraccarico da lavoro;
- in ambito di sorveglianza sanitaria non risultano adottate precauzioni tese a tutelare il distretto rachideo lombare, il che lascia intendere che la specifica mansione svolta dal soggetto non sia in concreto esposta a sovraccarico biomeccanico del rachide lombare”).
Viceversa, deve essere riconosciuto all'attore il danno da lesione della cenestesi lavorativa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: “l'evento lesivo può incidere in vari modi sull'attività di lavoro dell'infortunato. E se tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, è anzitutto necessario avere le idee chiare sull'inquadramento dogmatico delle varie fattispecie che è possibile enucleare. Si può dare il caso: 1) che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena.
È questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (Cass. n.
20312 del 2015)” (Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 28988 del 11/11/2019, Rv. 655964 - 01).
Sul punto, la C.T.U. ha osservato che “non si può escludere che i citati postumi, che riconoscono una incidenza negativa sulla integrità anatomico-funzionale del rachide, possano determinare sfavorevoli ricadute sulla salute del signor nella prosecuzione della sua specifica attività lavorativa” (pag. Pt_1
13 relaz. finale. Cfr. anche pag. 12 relaz. finale: “Si segnala che i postumi del signor Pt_1 incidono su un distretto anatomico – la colonna vertebrale – che, nella attività di pavimentista viene particolarmente sollecitato ed esposto a possibile sovraccarico biomeccanico (movimentazione manuale carichi, mantenimento protratto di posture incongrue, ripetute flesso-estensioni del rachide)”).
Orbene, se è vero che la C.T.U. ha espresso la sua valutazione in termini negativi (“non si può escludere”) è altrettanto vero che le conclusioni a cui è giunta l'esperta risultano condivisibili, tenuto conto sia dell'attività lavorativa svolta dal (artigiano) sia del distretto anatomico Pt_1
18 rimasto menomato a causa del sinistro (cfr. anche teste - verbale ud. 7.4.2022: “Sul capo Tes_5
10: dopo questo fatto mio marito non ha più proseguito questa attività lavorativa. Ha proseguito nel settore ma non come attività di manodopera. Ha dolore alla schiena e impedimenti a chinarsi, aspetti fondamentali per il suo lavoro”).
Motivo per il quale deve essere riconosciuta una congrua personalizzazione del danno non patrimoniale, corrispondente ad un incremento pari al 15% del solo danno biologico, vale a dire 'depurato' della componente morale (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26805 del 2022, relatore cons. dott. Travaglino), per complessivi € 1.406,55 (danno biologico pari al 7%
'depurato' della componente morale pari a € 9.377,00 x aumento per personalizzazione del
15%).
Mentre alcun rilievo può assumere la differente natura del danno riconosciuto (non patrimoniale) rispetto a quello indicato dalla parte (patrimoniale), in quanto – come visto –
l'attore ha allegato tra i diversi pregiudizi in relazione ai quali ha chiesto il risarcimento anche i continui dolori da cui è affetto nel corso dell'attività lavorativa, con conseguente continua limitazione e maggior sforzo usurante (cfr. pag. 8 citaz.), ed il potere di qualificare la domanda spetta in ogni caso al giudice (e non alla parte).
6.2.2 L'attore ha domandato anche il risarcimento del danno patrimoniale relativo al motociclo.
Trattandosi di riparazioni antieconomiche è stato invocato il ristoro per equivalente corrispondente al valore del mezzo ante sinistro. Inoltre, è stato chiesto il costo di reimmatricolazione di motociclo usato, indicato nell'ordine di € 300,00 (cfr. pag. 9 citaz.).
La domanda non può trovare accoglimento.
A tal proposito, si osserva che gli unici documenti prodotti sono una dichiarazione di una non meglio precisata ' in cui si dà atto che “il preventivo supera abbondantemente il valore Org_4 effettivo della moto pari a euro 3950€” (doc. 8 fasc. att.), nonché un annuncio pubblicato su internet relativo ad un motociclo (cfr. doc. 9 fasc. att.).
Trattasi di documentazione inidonea a fondare una richiesta risarcitoria, dal momento che non sono presenti in atti foto del mezzo che consentano di comprendere i danni riportati, una stima dettagliata dei costi di riparazione nonché, infine, il libretto di circolazione.
Alla luce di tale deficitario quadro probatorio non vi sono sufficienti elementi né per comprendere l'effettiva anti economicità delle riparazioni né il valore ante sinistro del mezzo, con conseguente impossibilità di verificare anche la necessità di ristorare i costi di una nuova immatricolazione.
Lacune che non avrebbero potute essere colmate neppure mediante la C.T.U. chiesta dall'attore che, a fronte di tale quadro, avrebbe rivestito carattere esplorativo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
19 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017, Rv. 647288 - 01: la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati).
6.3 L'ammontare complessivo del danno risarcibile è dunque pari a € 19.959,55, di cui l'attore ha diritto ad essere risarcito in misura proporzionale alla responsabilità ritenuta ascrivibile al custode (70%), e dunque per € 13.971,68.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice . Org_5
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 13.971,68 devalutata all'epoca del fatto (15.9.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 15.9.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Non può essere accolta, invece, la domanda di parte attrice avente ad oggetto il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo. Di recente, la Suprema
Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 05/07/2023, n. 19063) ha chiarito che l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi 'compensativi' valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato
20 pagamento. Pertanto, una volta ritenuto applicabile, in via presuntiva, il criterio degli interessi legali, sarebbe stato onere di parte attrice valorizzare un diverso saggio degli interessi compensativi, in ipotesi più adeguato all'entità effettiva del danno subito a seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso;
in altri termini, avrebbe dovuto argomentare e dimostrare di aver sofferto un danno patrimoniale di maggiore entità. Prova che, viceversa, non è stata in alcun modo fornita.
6.4 Dall'ammontare del danno riconosciuto a nulla deve essere scomputato in Parte_1 relazione alle somme a lui corrisposte dall dal momento che tale Istituto non ristora mai CP_4 il danno biologico bensì solo quello patrimoniale (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 11657 del 11/04/2022, Rv. 664837 - 01).
6.5 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non ammesse, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 7. Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali.
7.1 Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra attore e convenuta, sussistono profili di reciproca soccombenza che giustificano la loro parziale compensazione nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c. Infatti, se da un lato è stata riconosciuta la responsabilità della ex art. 2051 c.c. (il che ha reso necessario Controparte_1
l'instaurazione del presente giudizio), allo stesso tempo una quota di responsabilità è stata attribuita anche al danneggiato, il quale ha visto altresì rigettata la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 32061 del
31/10/2022, Rv. 666063 - 01).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 nella sua versione più aggiornata (in applicazione del criterio del decisum; cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19014/2007).
L'attore ha diritto al rimborso anche dei costi documentati del proprio c.t.p. (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv. 624396 - 01: le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue).
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
21 Peraltro, anche in relazione alle spese di lite la deve essere manlevata e Controparte_1 tenuta indenne dalla , in virtù di quanto osservato al § Controparte_2
5.2, rientrando anch'esse nelle previsioni dei punti B.3 e B.6 delle due concessioni.
7.2 Occorre poi regolare le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e le terze chiamate.
7.2.1 Per quanto concerne i rapporti tra e le spese di Controparte_1 Controparte_3 lite seguono il rigetto della domanda di garanzia spiegata dalla prima nei confronti della seconda e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte convenuta.
Non può essere accolta, invece, la richiesta di quest'ultima di porle a carico dell'attore, il quale, secondo la terza chiamata, a causa dell'indeterminatezza e genericità della domanda, in particolare per ciò che concerne l'individuazione del tratto di strada ove si è verificato il sinistro, avrebbe costretto la a chiamare in causa entrambe le concessionarie (cfr. pag. CP_1
13 comp. concl.).
Sul punto, si richiama quanto già osservato al § 2 in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. avanzata dalla
[...]
Si aggiunga che già prima dell'instaurazione del presente Controparte_2 Cont giudizio la aveva individuato altro soggetto rispetto ad quale Controparte_1 responsabile dell'accaduto in quanto competente a manutenere il tratto di strada in questione
(cfr. diniego ad aderire alla procedura di negoziazione assistita comunicato dalla compagnia assicuratrice della all'attore prodotto sub doc. 5 fasc. att., ove peraltro viene Controparte_1 individuato erroneamente quale titolare della concessione e non la AR
). Controparte_2
Anche in questo caso esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 nella sua versione più aggiornata (in applicazione del criterio del decisum; cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19014/2007). Senza alcuna compensazione, dal momento che nei rapporti tra la convenuta e non vi sono Controparte_3 ragioni per non porle integralmente a carico della prima.
7.2.2 A differenti conclusioni occorre giungere nei rapporti tra la e l'altra Controparte_1 chiamata, vale a dire la . Controparte_2
Quest'ultima, come visto, è risultata soccombente rispetto alla domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei suoi confronti, e pertanto in virtù del principio di causalità e alla luce del criterio della soccombenza, deve essere condannata a rimborsare alla prima le spese di lite.
In questo caso le spese di lite vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 nella sua versione più aggiornata (in applicazione del criterio del decisum; cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19014/2007), dal momento che
22 oggetto della soccombenza, e quindi del rimborso, è la sola domanda di manleva. Il che giustifica un quantum inferiore rispetto a quello liquidato in relazione agli altri rapporti processuali.
7.3 Infine, le spese di C.T.U., nei rapporti interni alle parti, devono essere poste definitivamente a carico della terza chiamata tenuto conto dell'esito Controparte_2 complessivo della lite, delle ragioni alla base della pronuncia e del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità pari al 70% della e, per l'effetto, Controparte_1
- dichiara tenuta e condanna la al risarcimento in favore di Controparte_1 [...] dei danni patiti per l'importo di € 13.971,68, oltre accessori da calcolarsi come da Pt_1 parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna la a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che, compensate nella misura di 1/3, liquida in complessivi € 3.384,66 per compensi, € 524,00 per esborsi, oltre € 325,33 per spese di c.t.p., oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna la a manlevare e Controparte_2 Controparte_2 tenere indenne la da quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere a Controparte_1
a titolo di risarcimento, interessi e spese;
Parte_1
- dichiara tenuta e condanna la a rimborsare alla Controparte_2
le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, € Controparte_1
759,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- rigetta la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_3
- dichiara tenuta e condanna la a rimborsare ad Controparte_1 CP_3 CP_3 le spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente, nei rapporti interni alle parti, a carico della
[...]
i costi della C.T.U., per l'importo liquidato in corso di causa. Controparte_2
Brescia, 22 aprile 2024
23 Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
Provvedimento redatto con la collaborazione della n tirocinio dott.ssa Silvana Zampieri. CP_6
24