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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Cagliari
Sezione Civile
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 257 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2024, promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sant'Antioco, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Flavio Locci, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di appello,
appellante
contro
(C.F.: , CP_1 C.F._2
appellata contumace
OGGETTO: responsabilità aggravata.
All'udienza del 23-05-2025 la causa è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 1282/24 il Tribunale di Cagliari accoglieva la domanda proposta da CP_1
nei confronti di , pronunciando la risoluzione del contratto di acquisto dell'autovettura Parte_1
Fiat 500 tg. EB421XR per inadempimento della venditrice e condannando la convenuta alla restituzione della somma complessivamente spesa a quel titolo, oltre al pagamento delle spese processuali e dell'importo di euro 4.500,00 ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
assumendo che l'autovettura acquistata da presentava difetti che ne Parte_1 CP_1
avevano pregiudicato l'utilizzo, non apprezzabili con il solo esame esterno del veicolo, adiva il tribunale per ottenere la risoluzione della compravendita e le conseguenti restituzioni.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, il primo giudice verificava che l'auto presentava un guasto al comando della leva del cambio ed alla trasmissione e che le parti metalliche del fondo erano corrose dalla ruggine, verosimilmente a causa dello stazionamento in ambiente umido vicino al mare,
rendendo antieconomica la riparazione.
Trattandosi di vizi non verificabili con il controllo della parte superiore dell'autovettura, essendo necessario porre la macchina su un ponte per osservarne la parte sottostante, il primo giudice li qualificava “vizi occulti” e ravvisava la responsabilità della venditrice per inadempimento all'obbligazione di consegnare la cosa venduta immune da difetti che la rendessero inidonea all'uso,
pronunciando la risoluzione del contratto.
Riteneva altresì che la condotta processuale della convenuta fosse connotata da mala fede o quantomeno colpa grave, avendo insistito in generiche difese per contrastare la pretesa attrice fino alla conclusione delle indagini peritali.
Avverso detta decisione ha proposto appello per ottenere la riforma parziale della CP_1
sentenza impugnata laddove il primo giudice, d'ufficio, affermava la sua responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nonostante non emergesse dagli atti di causa che ella fosse (o dovesse esserlo)
consapevole dello stato in cui versava la parte sottostante della macchina, non visibile se non issata su un ponte dal meccanico. , regolarmente citata presso i difensori domiciliatari, non si è costituita, restando CP_1
contumace.
Tanto premesso, l'impugnazione deve trovare accoglimento.
Ritiene questa Corte che dagli atti del procedimento di primo grado non emergano elementi sintomatici di una condotta processuale, da parte di improntata a mala fede e/o colpa Parte_1
grave.
Ed invero l'indagine peritale demandata al consulente tecnico d'ufficio consentiva di escludere che la vettura fosse stata contaminata direttamente da acque salmastre o salate, avendo l'ausiliario più
verosimilmente ipotizzato che la causa dello stato del fondo del veicolo fosse da ricercarsi in un prolungato stazionamento in zone umide vicino al mare o in area salmastra (v. pag. 7, 8 relazione scritta).
Scartata l'ipotesi dell'evento di immersione del mezzo in acqua e di conseguenza la preventiva conoscenza in capo alla venditrice del fatto generatore del deterioramento, non è ragionevolmente apprezzabile una grave negligenza della convenuta per aver resistito alla domanda attrice fino alla conclusione del procedimento di consulenza tecnica, all'esito del quale si accertava la pesante ossidazione e la estesa corrosione delle parti meccaniche.
Infatti, per quanto la presenza di ruggine fosse allegata dall'attrice già nell'atto introduttivo, soltanto la valutazione operata dal c.t.u. dava conto dell'entità e gravità del deterioramento di una parte della macchina normalmente non ispezionata dall'utilizzatore.
Si deve dunque ritenere che la contestazione dei fatti costitutivi della domanda non integrasse la lesione della correttezza cui deve sempre improntarsi la condotta processuale e che rientrasse, invece,
nelle prerogative difensive accordate alla parte (cfr. Cass. Civ. n. 26545/2021; S.U. n. 25041/2021).
In parziale riforma della sentenza impugnata, deve pertanto essere revocata la condanna di Pt_1
l pagamento di euro 4.500,00 ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
[...]
Stante l'applicazione d'ufficio della sanzione e la mancata contestazione da parte dell'appellata, le spese processuali del presente grado vanno compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Nulla sulla revoca dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, che l'interessata deve impugnare con lo speciale rimedio previsto dall'art. 170 D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 1282/24 del Parte_1
Tribunale di Cagliari, revoca la condanna di al pagamento di euro 4.500,00 Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.;
2) compensa tra le parti le spese processuali del presente grado.
Così deciso in Cagliari il 23-05-2025
Il Presidente
Dott. M.Teresa Spanu