Articolo 1 della Legge 10 giugno 1937, n. 1219
Versione
30 luglio 1937
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' Convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Turchia il 29 dicembre 1936-XV:

a) Trattato di commercio e di navigazione con Protocollo addizionale;

b) Accordo commerciale;

c) Accordo per i pagamenti con Protocollo addizionale.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Lessona - Di
Revel - Benni

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Entrata in vigore il 30 luglio 1937