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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/07/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 13/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. ), Parte_9 C.F._9 tutti gli attori con il patrocinio dell'avv. FAIS PAOLO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
IA DEGLI ASTRONAUTI 3/ C-D-E- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
PEZZATI GIOVANNI DOMENICO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
e contro
) Controparte_2 C.F._10
( Controparte_3 C.F._11
pagina 1 di 7 ( Controparte_4 C.F._12
) Controparte_5 C.F._13
( ) CP_6 C.F._14
) Controparte_7 C.F._15
( ) Controparte_8 C.F._16
( ) Controparte_9 C.F._17
) Controparte_10 C.F._18
( ) Controparte_11 C.F._19
( Controparte_12 C.F._20
) Controparte_13 C.F._21
) Controparte_14 C.F._22
) Controparte_15 C.F._23
( ) Controparte_16 C.F._24
( ) Controparte_17 C.F._25
( Controparte_18 C.F._26
( ) CP_19 C.F._27
) CP_20 C.F._28
) Controparte_21 C.F._29
( ) Controparte_22 C.F._30
( ) CP_23 C.F._31
) Parte_10 C.F._32
) Parte_11 C.F._33
( ) Parte_12 C.F._34
) Parte_13 C.F._35
( ) Parte_14 C.F._36
) Parte_15 C.F._37
( ) Parte_16 C.F._38
) Parte_17 C.F._39
Parte_18 C.F._40 tutti gli intervenuti con il patrocinio dell'avv. Giovanni Domenico Pezzati e dell'avv. Pietro Paolo
Pezzati, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAPPAREDDU GIOVANNA CP_24 CP_25 P.IVA_2
pagina 2 di 7 e dell'avv. MOLOTZU MARIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_4
ZAPPAREDDU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAIS PAOLO Controparte_26 C.F._41
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
INTERVENUTI
OGGETTO: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice e l'intervenuto come da ricorso introduttivo: CP_26
“1) Ogni avversa istanza eccezione e deduzione reietta;
2) Dichiarare che il è tenuto a mantenere fruibili le parti Controparte_27 comuni ed individuali e segnatamente è tenuto a rendere ed a mantenere fruibili i box situati nei piani interrati, per l'effetto condannare il ad eseguire tutte le Controparte_27 opere e pratiche burocratiche necessarie all'ottenimento della certificazione antincendio dei piani interrati ripartendo i costi secondo le tabelle in uso 3) Condannare il al risarcimento dei CP_27 danni in favore degli attori conseguenti al mancato godimento dei beni (Box Auto) dalla data del
22/10/2022; danni da liquidarsi in separato giudizio;
4) Con il favore delle spese e competenze del giudizio e del giudizio di mediazione, escludendo dal riparto di esse la quota dei ricorrenti.
5) Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è allo stato di valore indeterminabile”
Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione:
“1)-Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2)-Rigettarsi per quanto in espositiva, la domanda dei ricorrenti Parte_1 Pt_5
,
[...] Parte_2 Parte_19 Parte_4 Parte_6
, , assolvendo il
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_7
e/o i Condomini intervenuti da ogni Controparte_28 avversa pretesa;
3)-Condannarsi i ricorrenti al risarcimento dei danni a favore del e dei condomini CP_27 intervenuti ex art. 96 c.p.c., ed al pagamento della somma a favore della delle Ammende, il tutto CP_29 nella misura che determinerà d'Ufficio
4)-Con vittoria di spese e competenze legali, rimborso forfetario spese generali ed ulteriori accessori” pagina 3 di 7 Per i singoli condòmini intervenuti, come da comparsa di costituzione del CP_27
Per l'intervenuto come da comparsa di intervento: CP_30
“1) Ogni avversa istanza eccezione e deduzione reietta;
2) Dichiarare che il è tenuto a mantenere fruibili le parti Controparte_31 comuni ed individuali e segnatamente a rendere e mantenere fruibili i box situati nei piani interrati, per l'effetto condannare il ad eseguire tutte le opere e Controparte_27 pratiche burocratiche necessarie all'ottenimento della certificazione antincendio dei piani interrati, ripartendo i costi secondo le tabelle in uso;
3) Condannare il al risarcimento dei danni in favore degli attori conseguenti al mancato CP_27 godimento dei beni (box auto) dalla data del 22.10.22: danni da liquidarsi in separato giudizio;
4) Con il favore delle spese e competenze del giudizio e del giudizio di mediazione, escludendo dal riparto di esse la quota dei ricorrenti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c. alcuni singoli condòmini del Condominio via degli
Astronauti 3/C-D-E di Sassari, premesso di essere proprietari di appartamenti e di box-auto nel resistente, rappresentato che i piani seminterrati sono attualmente privi della certificazione
CP_27 antincendio, rappresentato che nell'ottobre 2022 il Comando dei Vigili del Fuoco di aveva CP_28 vietato l'utilizzo delle autorimesse a causa della presenza di varie irregolarità, rappresentato altresì che con delibera del 7.3.2022 l'assemblea aveva ritenuto che le spese per il rinnovo dell'impianto antincendio erano da porsi a carico del costruttore-venditore in quanto quest'ultimo si era CP_32 riservato la proprietà delle rampe di accesso ai garage, affermato che il è tenuto a garantire
CP_27 il godimento delle proprietà individuali all'interno del , sicché il è tenuto a
CP_27 CP_27 ottenere la certificazione antincendio attualmente mancante, dedotto che le rampe di accesso sono comunque destinate all'uso comune in quanto funzionali ad accedere ai garage, tutto ciò dedotto, chiedeva di accertare l'obbligo del di mantenere fruibili le parti comuni e individuali,
CP_27 compresi i box e i piani seminterrati e, per l'effetto, di condannare il a eseguire tutte le
CP_27 opere e le pratiche necessarie all'ottenimento della certificazione antincendio dei piani interrati ripartendo i costi secondo le tabelle;
chiedeva altresì il risarcimento dei danni per il mancato godimento dei box auto.
Con comparsa del 7.3.2024 (tempestiva ex art. 281 undecies c.p.c.) si costituiva il
[...]
di il quale, eccepita l'inammissibilità della domanda in quanto l'art. Controparte_27 CP_28
1105, co. 4, c.c. presuppone l'inerzia del , evidenziato che in data 7.3.2022 la maggioranza CP_27
pagina 4 di 7 condominiale ha deliberato che le opere di adeguamento degli impianti avrebbero dovuto essere svolte da ora in qualità di proprietario esclusivo delle strutture, eccepito CP_32 CP_30 pertanto che la delibera del 7.3.2022 aveva già deciso secondo la regola della maggioranza di non svolgere tali lavori, eccepito che le domande attoree sarebbero contrarie alla volontà assembleare, che si era già espressa anche nell'assemblea del 13.4.2023, nonché eccepito che la predetta delibera è stata già impugnata dalla sola contestato il danno in quanto i condòmini attori continuano a CP_30 utilizzare i garage, eccepito in ogni caso che le opere richieste avrebbero ad oggetto la proprietà di un terzo e non quella tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree. CP_33
Con la medesima comparsa intervenivano altresì altri singoli condòmini in adesione alle domande del convenuto. CP_27
Con comparsa del 8.3.2024 interveniva in via adesiva la quale, premesso di essere CP_30
l'originario costruttore del complesso immobiliare di via degli Astronauti n. 3/C-D-E nonché di essere condòmina e di avere interesse all'accoglimento delle domande dei ricorrenti, rappresentato che i costi per la certificazione antincendio dovrebbero essere ripartiti secondo le tabelle millesimali, aderiva alle conclusioni di parte ricorrente.
Con comparsa del 19.3.2024 interveniva in via adesiva in qualità di condòmino, Controparte_26 aderendo alle conclusioni di parte ricorrente.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 18.6.2025, le parti discutevano oralmente la causa, anche richiamando le note conclusionali depositate, e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
*
La domanda attorea è volta ad accertare l'inadempimento del con riguardo all'obbligo di CP_27 garantire il godimento del piano seminterrato e dei garage con conseguente richiesta di ordinare l'esecuzione delle opere e dei lavori necessari (in particolare, la certificazione antincendio).
Alla prima udienza del 6.3.2024, il procuratore di parte ricorrente ben precisava la propria domanda, affermando che “i condomini hanno agito poiché il è inadempiente rispetto agli obblighi CP_27 di rendere utilizzabile il piano dei garage. Allo stato i garage sono inutilizzabili per i motivi ampiamente esposti nel ricorso (…) L'azione è inquadrata nel senso che il non esegue i CP_27 lavori necessari per rendere utilizzabili i beni” (cfr. verbale d'udienza).
Il certificato antincendio è un provvedimento necessario per il godimento e l'amministrazione della cosa comune;
la messa in sicurezza dello stabile è compito dell'amministratore di condominio, da effettuarsi in conformità con la volontà assembleare in caso di opere e/o di spese straordinarie. pagina 5 di 7 Le richieste attoree devono essere ricondotte nell'ambito di cui all'art. 1105, co. 4, c.p.c. secondo cui
“se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria”.
L'intervento dell'autorità giudiziaria avviene in sede di volontaria giurisdizione (sicché è precluso al singolo condòmino di rivolgersi al giudice in sede contenziosa per la gestione della cosa come;
cfr. C.
Cass. n. 18038/2020) e, comunque, tale intervento sostitutivo presuppone la paralisi gestionale del
, che si realizza sia in caso di inerzia dell'assemblea sia in caso di non esecuzione della CP_27 deliberazione adottata (invero, l'autorità giudiziaria non può sostituirsi alla volontà condominiale, sicché l'ordine all'adozione di provvedimenti per l'amministrazione della cosa comune presuppone sempre l'inerzia gestionale del ). CP_27
La previsione ex art. 1105, co. 4, c.c. dello specifico rimedio del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, preclude, dunque, al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice in sede contenziosa per ottenere provvedimenti di gestione della res, ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti.
Nel caso di specie, la volontà assembleare si è formata con l'adozione della delibera del 7.3.2022 (p. 6:
“delibera di mettere a totale carico della ditta oggi le spese relative alle attività della CP_32 CP_30 messa in sicurezza delle rampe (scia) quale unico proprietario del bene”).
Peraltro, tale delibera è oggetto di distinto giudizio di impugnazione, attualmente pendente avanti all'intestato Tribunale.
Si ritiene pertanto che non sussistono i presupposti di ammissibilità della domanda: a) le richieste di parte ricorrente devono essere fatte valere con ricorso di volontaria giurisdizione;
b) l'assemblea non è rimasta inerte, bensì ha deliberato sulla questione della certificazione antincendio secondo la regola della maggioranza, che non può certamente essere sostituita dall'intervento giudiziario (salvo il diverso e autonomo rimedio dell'impugnazione della delibera assembleare).
Le domande attoree devono pertanto essere dichiarate inammissibili.
*
La pronuncia in rito del giudizio nonché il tenore delle difese, anche tenuto conto dei vari contenziosi in essere tra le parti, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione pagina 6 di 7 disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda attorea;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 21.7.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. ), Parte_9 C.F._9 tutti gli attori con il patrocinio dell'avv. FAIS PAOLO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
IA DEGLI ASTRONAUTI 3/ C-D-E- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
PEZZATI GIOVANNI DOMENICO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
e contro
) Controparte_2 C.F._10
( Controparte_3 C.F._11
pagina 1 di 7 ( Controparte_4 C.F._12
) Controparte_5 C.F._13
( ) CP_6 C.F._14
) Controparte_7 C.F._15
( ) Controparte_8 C.F._16
( ) Controparte_9 C.F._17
) Controparte_10 C.F._18
( ) Controparte_11 C.F._19
( Controparte_12 C.F._20
) Controparte_13 C.F._21
) Controparte_14 C.F._22
) Controparte_15 C.F._23
( ) Controparte_16 C.F._24
( ) Controparte_17 C.F._25
( Controparte_18 C.F._26
( ) CP_19 C.F._27
) CP_20 C.F._28
) Controparte_21 C.F._29
( ) Controparte_22 C.F._30
( ) CP_23 C.F._31
) Parte_10 C.F._32
) Parte_11 C.F._33
( ) Parte_12 C.F._34
) Parte_13 C.F._35
( ) Parte_14 C.F._36
) Parte_15 C.F._37
( ) Parte_16 C.F._38
) Parte_17 C.F._39
Parte_18 C.F._40 tutti gli intervenuti con il patrocinio dell'avv. Giovanni Domenico Pezzati e dell'avv. Pietro Paolo
Pezzati, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAPPAREDDU GIOVANNA CP_24 CP_25 P.IVA_2
pagina 2 di 7 e dell'avv. MOLOTZU MARIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_4
ZAPPAREDDU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAIS PAOLO Controparte_26 C.F._41
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
INTERVENUTI
OGGETTO: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice e l'intervenuto come da ricorso introduttivo: CP_26
“1) Ogni avversa istanza eccezione e deduzione reietta;
2) Dichiarare che il è tenuto a mantenere fruibili le parti Controparte_27 comuni ed individuali e segnatamente è tenuto a rendere ed a mantenere fruibili i box situati nei piani interrati, per l'effetto condannare il ad eseguire tutte le Controparte_27 opere e pratiche burocratiche necessarie all'ottenimento della certificazione antincendio dei piani interrati ripartendo i costi secondo le tabelle in uso 3) Condannare il al risarcimento dei CP_27 danni in favore degli attori conseguenti al mancato godimento dei beni (Box Auto) dalla data del
22/10/2022; danni da liquidarsi in separato giudizio;
4) Con il favore delle spese e competenze del giudizio e del giudizio di mediazione, escludendo dal riparto di esse la quota dei ricorrenti.
5) Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è allo stato di valore indeterminabile”
Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione:
“1)-Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2)-Rigettarsi per quanto in espositiva, la domanda dei ricorrenti Parte_1 Pt_5
,
[...] Parte_2 Parte_19 Parte_4 Parte_6
, , assolvendo il
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_7
e/o i Condomini intervenuti da ogni Controparte_28 avversa pretesa;
3)-Condannarsi i ricorrenti al risarcimento dei danni a favore del e dei condomini CP_27 intervenuti ex art. 96 c.p.c., ed al pagamento della somma a favore della delle Ammende, il tutto CP_29 nella misura che determinerà d'Ufficio
4)-Con vittoria di spese e competenze legali, rimborso forfetario spese generali ed ulteriori accessori” pagina 3 di 7 Per i singoli condòmini intervenuti, come da comparsa di costituzione del CP_27
Per l'intervenuto come da comparsa di intervento: CP_30
“1) Ogni avversa istanza eccezione e deduzione reietta;
2) Dichiarare che il è tenuto a mantenere fruibili le parti Controparte_31 comuni ed individuali e segnatamente a rendere e mantenere fruibili i box situati nei piani interrati, per l'effetto condannare il ad eseguire tutte le opere e Controparte_27 pratiche burocratiche necessarie all'ottenimento della certificazione antincendio dei piani interrati, ripartendo i costi secondo le tabelle in uso;
3) Condannare il al risarcimento dei danni in favore degli attori conseguenti al mancato CP_27 godimento dei beni (box auto) dalla data del 22.10.22: danni da liquidarsi in separato giudizio;
4) Con il favore delle spese e competenze del giudizio e del giudizio di mediazione, escludendo dal riparto di esse la quota dei ricorrenti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c. alcuni singoli condòmini del Condominio via degli
Astronauti 3/C-D-E di Sassari, premesso di essere proprietari di appartamenti e di box-auto nel resistente, rappresentato che i piani seminterrati sono attualmente privi della certificazione
CP_27 antincendio, rappresentato che nell'ottobre 2022 il Comando dei Vigili del Fuoco di aveva CP_28 vietato l'utilizzo delle autorimesse a causa della presenza di varie irregolarità, rappresentato altresì che con delibera del 7.3.2022 l'assemblea aveva ritenuto che le spese per il rinnovo dell'impianto antincendio erano da porsi a carico del costruttore-venditore in quanto quest'ultimo si era CP_32 riservato la proprietà delle rampe di accesso ai garage, affermato che il è tenuto a garantire
CP_27 il godimento delle proprietà individuali all'interno del , sicché il è tenuto a
CP_27 CP_27 ottenere la certificazione antincendio attualmente mancante, dedotto che le rampe di accesso sono comunque destinate all'uso comune in quanto funzionali ad accedere ai garage, tutto ciò dedotto, chiedeva di accertare l'obbligo del di mantenere fruibili le parti comuni e individuali,
CP_27 compresi i box e i piani seminterrati e, per l'effetto, di condannare il a eseguire tutte le
CP_27 opere e le pratiche necessarie all'ottenimento della certificazione antincendio dei piani interrati ripartendo i costi secondo le tabelle;
chiedeva altresì il risarcimento dei danni per il mancato godimento dei box auto.
Con comparsa del 7.3.2024 (tempestiva ex art. 281 undecies c.p.c.) si costituiva il
[...]
di il quale, eccepita l'inammissibilità della domanda in quanto l'art. Controparte_27 CP_28
1105, co. 4, c.c. presuppone l'inerzia del , evidenziato che in data 7.3.2022 la maggioranza CP_27
pagina 4 di 7 condominiale ha deliberato che le opere di adeguamento degli impianti avrebbero dovuto essere svolte da ora in qualità di proprietario esclusivo delle strutture, eccepito CP_32 CP_30 pertanto che la delibera del 7.3.2022 aveva già deciso secondo la regola della maggioranza di non svolgere tali lavori, eccepito che le domande attoree sarebbero contrarie alla volontà assembleare, che si era già espressa anche nell'assemblea del 13.4.2023, nonché eccepito che la predetta delibera è stata già impugnata dalla sola contestato il danno in quanto i condòmini attori continuano a CP_30 utilizzare i garage, eccepito in ogni caso che le opere richieste avrebbero ad oggetto la proprietà di un terzo e non quella tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree. CP_33
Con la medesima comparsa intervenivano altresì altri singoli condòmini in adesione alle domande del convenuto. CP_27
Con comparsa del 8.3.2024 interveniva in via adesiva la quale, premesso di essere CP_30
l'originario costruttore del complesso immobiliare di via degli Astronauti n. 3/C-D-E nonché di essere condòmina e di avere interesse all'accoglimento delle domande dei ricorrenti, rappresentato che i costi per la certificazione antincendio dovrebbero essere ripartiti secondo le tabelle millesimali, aderiva alle conclusioni di parte ricorrente.
Con comparsa del 19.3.2024 interveniva in via adesiva in qualità di condòmino, Controparte_26 aderendo alle conclusioni di parte ricorrente.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 18.6.2025, le parti discutevano oralmente la causa, anche richiamando le note conclusionali depositate, e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
*
La domanda attorea è volta ad accertare l'inadempimento del con riguardo all'obbligo di CP_27 garantire il godimento del piano seminterrato e dei garage con conseguente richiesta di ordinare l'esecuzione delle opere e dei lavori necessari (in particolare, la certificazione antincendio).
Alla prima udienza del 6.3.2024, il procuratore di parte ricorrente ben precisava la propria domanda, affermando che “i condomini hanno agito poiché il è inadempiente rispetto agli obblighi CP_27 di rendere utilizzabile il piano dei garage. Allo stato i garage sono inutilizzabili per i motivi ampiamente esposti nel ricorso (…) L'azione è inquadrata nel senso che il non esegue i CP_27 lavori necessari per rendere utilizzabili i beni” (cfr. verbale d'udienza).
Il certificato antincendio è un provvedimento necessario per il godimento e l'amministrazione della cosa comune;
la messa in sicurezza dello stabile è compito dell'amministratore di condominio, da effettuarsi in conformità con la volontà assembleare in caso di opere e/o di spese straordinarie. pagina 5 di 7 Le richieste attoree devono essere ricondotte nell'ambito di cui all'art. 1105, co. 4, c.p.c. secondo cui
“se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria”.
L'intervento dell'autorità giudiziaria avviene in sede di volontaria giurisdizione (sicché è precluso al singolo condòmino di rivolgersi al giudice in sede contenziosa per la gestione della cosa come;
cfr. C.
Cass. n. 18038/2020) e, comunque, tale intervento sostitutivo presuppone la paralisi gestionale del
, che si realizza sia in caso di inerzia dell'assemblea sia in caso di non esecuzione della CP_27 deliberazione adottata (invero, l'autorità giudiziaria non può sostituirsi alla volontà condominiale, sicché l'ordine all'adozione di provvedimenti per l'amministrazione della cosa comune presuppone sempre l'inerzia gestionale del ). CP_27
La previsione ex art. 1105, co. 4, c.c. dello specifico rimedio del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, preclude, dunque, al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice in sede contenziosa per ottenere provvedimenti di gestione della res, ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti.
Nel caso di specie, la volontà assembleare si è formata con l'adozione della delibera del 7.3.2022 (p. 6:
“delibera di mettere a totale carico della ditta oggi le spese relative alle attività della CP_32 CP_30 messa in sicurezza delle rampe (scia) quale unico proprietario del bene”).
Peraltro, tale delibera è oggetto di distinto giudizio di impugnazione, attualmente pendente avanti all'intestato Tribunale.
Si ritiene pertanto che non sussistono i presupposti di ammissibilità della domanda: a) le richieste di parte ricorrente devono essere fatte valere con ricorso di volontaria giurisdizione;
b) l'assemblea non è rimasta inerte, bensì ha deliberato sulla questione della certificazione antincendio secondo la regola della maggioranza, che non può certamente essere sostituita dall'intervento giudiziario (salvo il diverso e autonomo rimedio dell'impugnazione della delibera assembleare).
Le domande attoree devono pertanto essere dichiarate inammissibili.
*
La pronuncia in rito del giudizio nonché il tenore delle difese, anche tenuto conto dei vari contenziosi in essere tra le parti, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione pagina 6 di 7 disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda attorea;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 21.7.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 7 di 7