Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/04/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1241 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita nella Camera di Consiglio in data 8 aprile 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 6.07.2021 al n. 1241 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso l'ordinanza ex art 702 bis c.p.c promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Maggiolo del Foro di Pisa del Parte_1
Foro di Livorno, come da procura in atti
- appellante - contro
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
[...] dall' Avv. Matteo Pollastrini del Foro di Livorno, come da procura in atti;
- appellato -
avente ad oggetto: indebito oggettivo.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, “contrariis reiectis”, in riforma della impugnata Ordinanza n. 1087/2021 del 01.06.2021, emessa dal Tribunale Civile di Livorno a definizione del giudizio N.R.G. 169/2021, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento delle istanze dell'appellante, per le causali di cui in narrativa, con la motivazione che sarà ritenuta riformare l'impugnata ordinanza e in principalità e nel merito: condannare i Controparte_1
(P.I.: ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
[...] Controparte_1
1.214,00 per spese sopportate e per la negoziazione assistita, oltre interessi legali dal pagamento, sino al giorno dell'effettivo soddisfo;
o in quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
nonché disporre la restituzione di quanto pagato dal predetto in ottemperanza della statuizione di primo grado. 2) Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, oltre rimborso forfettario per le spese generali, CPA ed IVA. IN VIA ISTRUTTORIA. Si chiede al Giudice di voler acquisire fascicolo di primo grado Tribunale di Livorno contraddistinto dal numero di ruolo 169/2021 RG.”; per l'appellato: “conclude chiedendo all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, di voler integralmente rigettare il gravame proposto dal Sig in quanto infondato Parte_1 in fatto e diritto e del tutto sfornito di sostegno probatorio, confermando per l'effetto l'impugnata ordinanza, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, e con ogni consequenziale pronunzia di ragione e di legge”. per l'appellato: “conclude chiedendo all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, di voler integralmente rigettare il gravame proposto dal Sig in quanto infondato Parte_1 in fatto e diritto e del tutto sfornito di sostegno probatorio, confermando per l'effetto l'impugnata ordinanza, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, e con ogni consequenziale pronunzia di ragione e di legge”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. I fatti da cui origina la vicenda processuale venivano così riassunti nel provvedimento impugnato: conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
Controparte_2
esponendo:
- di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze del convenuto;
- che il 22 dicembre 2014, mentre si trovava come comandate a bordo della M/B
Ormeggio I”, unità di proprietà di parte convenuta, era coinvolto in un sinistro marittimo nelle acque di Pianosa;
- che a seguito del sinistro marittimo era aperto il procedimento penale 659/2015
N.R. presso il Tribunale di Livorno che vedeva coinvolti, in qualità di coimputati, il si ed il collega sig;
| Parte_1 Controparte_3
- che il Controparte_1 Controparte_1
conveniva in giudizio il sig , innanzi al Tribunale di Livorno — Sezione Parte_1
2 Lavoro chiedendo il risarcimento dei danni correlati sinistro, quantificati in euro
42.900,00;
- che era sottoscritto un atto di transazione nel quale era tra l'altro previsto: “il sig offre a saldo, stralcio e transazione la somma di € 27.880,00 ... In caso Parte_1
di assoluzione de e/o prescrizione del reato per cui si procede con procedimento Pt_1
penale n. 1659/2015 NR, in corso presso il Tribunale di Livorno, il
[...]
si impegna a restituire a ogni somma corrisposta in relazione al CP_1 Pt_1
presente accordo e dichiara di non aver nulla a pretendere dallo stesso”,
- di aver corrisposto tutto quanto previsto, comprese le spese legali, per complessivi euro 30.242,48;
- che in data 6.11.2019 si concludeva il processo penale n. 1659/2015 e con sentenza emessa dal Tribunale di Livorno n. 1842 del 2019 era assolto dal reato ascritto al capo A) (art. 450 c.p. pericolo di naufragio) perché il fatto non sussiste e dal reato ascritto al capo B) (falsità ideologica del privato in atto pubblico) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
veniva condannato al pagamento di € 2.000,00 di ammenda, per la contravvenzione prevista al capo C) relativa alla navigazione in acque marine protette (art.19 e 30 legge 349/91);
- che in relazione all'esito del procedimento penale doveva trovare applicazione la clausola risolutoria prevista nell'accordo transattivo, posto che la condanna per la contravvenzione del capo C) nulla aveva a che vedere con il titolo risarcitorio pattuito tra le parti e niente sarebbe stato riconosciuto a parte convenuta in caso di costituzione di parte civile nel procedimento penale. Il ricorrente chiedeva quindi la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme corrisposte, oltre interessi e spese.
Si costituiva in giudizio il
[...]
contestando la domanda ed in Controparte_1
particolare rilevando ed eccependo : |
- che la locuzione “in caso di assoluzione de e/o prescrizione del reato per Pt_1
cui si procede con procedimento penale n.1659/2015 NR” non poteva non interpretarsi come assoluzione da tutti i reati per cui si procedeva penalmente contro
3 il Comandante e di cui aln.1659/2015 RGNR. La causa era istruita in via Pt_1
documentale”
All'esito del giudizio il Tribunale di Livorno rigettava la domanda del ricorrente condannandolo alla refusione delle spese di lite.
A fondamento della decisione, il Giudice di prime cure evidenziava che l'accordo transattivo recava una clausola risolutiva chiara e che i pregiudizi patrimoniali oggetto della pretesa risarcitoria azionata nel giudizio civile non erano specificamente correlati alle condotte penalmente rilevanti contestate, vertendo sulle spese necessarie al ripristino dell'imbarcazione danneggiata. Il Tribunale sottolineava,
altresì, che la pronuncia giudiziale era sfociata in una sentenza di condanna per unio di tali reati, confermando, nella sostanza, la veridicità degli accadimenti fattuali posti a fondamento delle imputazioni.
II. impugnava l'ordinanza suddetta. Lamentava che il Tribunale, Parte_1
nel valutare le vicende fattuali accertate in sede penale, aveva impropriamente interpretato la volontà del giudice penale, esulando dai limiti della propria cognizione.
Deduceva, in particolare, che l'espressione “in caso di assoluzione o prescrizione del reato” contenuta nell'atto di transazione, doveva intendersi riferita esclusivamente ai capi d'imputazione A e B, in quanto unici potenzialmente idonei a cagionare un danno agli appellati, mirando la transazione precipuamente alla tutela degli interessi economici di questi ultimi. Il Tribunale, respingendo la domanda restitutoria, aveva erroneamente ritenuto non specificamente ricollegati ai reati contestati i danni richiesti nel giudizio promosso innanzi alla Sezione lavoro del Tribunale, nonché non correlati ai medesimi reati i danni richiesti in sede civile.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante articolava i seguenti motivi:
-Errata valutazione delle prove ed erronea interpretazione dell'atto di transazione:
il Tribunale non aveva fatto corretto governo dei poteri conferitigli dagli artt. 115 e
116 c.p.c., omettendo di accertare l'effettiva volontà delle parti al momento della stipula della transazione, la quale era preordinata alla tutela degli interessi economici del Parte_2
[...] . Il Tribunale avrebbe dovuto ritenere le sentenze definitive di assoluzione
[...]
in sede penale per i reati A e B sufficienti a giustificare l'obbligo restitutorio;
la condanna per la contravvenzione di cui al capo C non aveva alcuna attinenza con la pattuizione conclusa, comportando esclusivamente un danno allo Stato per l'accesso in area protetta, indipendente dall'evento dannoso afferente il mezzo nautico. Il
Tribunale avrebbe dovuto indagare la comune volontà delle parti ai sensi dell'art. 1362
c.c., interpretando la locuzione “in caso di assoluzione de prescrizione del Per_1
reato per cui si procede con procedimento penale n. 1659/2015 NR” riferita ai soli reati
A e B, in quanto unici idonei a comportare un danno nei confronti del gruppo.
-Errata valutazione degli elementi di prova acquisiti ed insufficienza della motivazione: Il giudice di prime cure aveva posto a fondamento della decisione nozioni di fatto non adeguatamente provate, ricostruendo il fatto storico come se la transazione facesse ad esso riferimento, mentre avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sulla formula assolutoria della sentenza penale. Inoltre, il giudice aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di tardività della produzione del documento n. 4
depositato dalla controparte, determinando una carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il concludeva quindi per la riforma della sentenza impugnata, ritenendo che il Pt_1
Tribunale avrebbe dovuto ridurre l'importo versato anche in relazione all'assenza di danni arrecati dalla condanna per la contravvenzione, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Si costituiva in giudizio il
[...]
(d'ora in poi Controparte_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
Rappresentavano che, a seguito del sinistro marittimo occorso in data 22
dicembre 2014, veniva instaurato un procedimento penale a carico del , nella Pt_1
sua qualità di comandante dell'imbarcazione “Ormeggio I” di proprietà di parte appellata, per il delitto di naufragio, dovuto alla collisione dell'imbarcazione con scogli nelle acque antistanti località Punta Secca, al largo dell'Isola di Pianosa. Al medesimo
5 veniva, altresì, contestato il reato di cui all'art. 483 c.p. per aver falsamente attestato all'Ufficio della Capitaneria di Porto circostanze non veritiere relative alla posizione dell'imbarcazione, nonché la violazione dell'art. 19 della Legge n. 349/1991 per aver navigato in acque marine protette. Mediante l'accordo in oggetto, le parti, a fronte della corresponsione di una somma di denaro a titolo di risarcimento e rimborso spese legali, rinunciavano reciprocamente a ogni ulteriore pretesa risarcitoria, per spese e oneri derivanti dal sinistro, convenendo altresì di rinunciare al giudizio civile pendente innanzi alla sezione Lavoro, instaurato dal avente ad Controparte_1
oggetto l'accertamento della responsabilità del comandante nella causazione dell'evento dannoso e la conseguente domanda di risarcimento danni di maggior importo.
Quanto al primo motivo di gravame, parte appellata eccepiva che l'appellante non spiegava in che modo il reato di falso, di cui al capo B dell'imputazione, avrebbe potuto arrecare un danno economico al gruppo, non concernendo tale reato i danni subiti dall'imbarcazione. Rimarcava che, sottoscrivendo l'atto transattivo, l'appellato aveva rinunciato alle azioni risarcitorie, accettando un importo inferiore ed impegnandosi alla restituzione di una somma, subordinatamente alla condizione che la condotta del comandante, pur rilevante sotto il profilo civilistico, fosse risultata pienamente esente da responsabilità anche in sede penale La responsabilità del comandante era, peraltro, già stata accertata dall'indagine condotta dalla Capitaneria di
Porto, che aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica. L'esito del giudizio risarcitorio promosso dal Gruppo ormeggiatori era agevolmente pronosticabile;
non avrebbe avuto, quindi, alcuna logica per la società sottoscrivere un atto transattivo per definire in via stragiudiziale la controversia, ove l'interesse di quest'ultima fosse stato esclusivamente di natura economica.
Il Tribunale aveva, pertanto, correttamente interpretato il chiaro tenore letterale della clausola contrattuale, tenendo conto della reale intenzione delle parti, specificando che i danni richiesti nel giudizio promosso innanzi alla sezione lavoro non erano specificamente ricollegati ai reati contestati. Di conseguenza, la locuzione “in caso di assoluzione per i reati per cui si procede nel procedimento penale” non poteva che interpretarsi come assoluzione da tutti i
6 reati. Inconferente era, quindi, l'operata distinzione tra i diversi reati, in aperto contrasto con la lettera dell'atto transattivo.
La seconda doglianza relativa all'insufficienza della motivazione era destituita di fondamento, avendo il giudice chiaramente illustrato le ragioni della decisione fondata sul mancato avverarsi della condizione risolutiva prevista dalla transazione. La sentenza definitiva del giudice penale aveva infatti condannato l'imputato per uno dei reati contestati, ritenendo, pertanto, non verificata la condizione risolutiva.
Con riferimento alla mancata pronuncia sull'eccezione sollevata in merito alla tardività della produzione del documento prodotto dalla società, parte appellata evidenziava che il comandante solo nella nota conclusionale aveva contestato che la società non aveva subito alcun danno in forza della copertura assicurativa;
al fine di smentire tale circostanza, benché solo asserita e non provata, la società produceva copia della polizza assicurativa attiva al momento del sinistro, avente ad oggetto esclusivamente la copertura del rischio della responsabilità civile
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'appello non merita accoglimento.
La questione giuridica sottesa alla vicenda concerne l'interpretazione dell'atto di transazione stipulato tra le parti in causa in data 19.12.2019. Nel predetto accordo transattivo, le parti, preliminarmente davano atto del ricorso giudiziale promosso da nei confronti di al fine di Controparte_1 Parte_1 accertare la responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorso, ed ottenere il pagamento della somma di Euro 42.805,15. Successivamente, dichiaravano la comune intenzione di transigere la lite mediante la corresponsione da parte del , a saldo stralcio, della somma di euro Pt_1
27.880,00. Nella clausola sub E) apposta contratto disciplinavano la condizione risolutiva nei seguenti termini: “In caso di assoluzione del e/o prescrizione Pt_1 del reato per cui si procede con procedimento penale n.1659/2015 NR, in corso presso il Tribunale di Livorno, Il si impegna a restituire al Controparte_1
7 ogni somma corrisposta in relazione al presente accordo e dichiara di non Pt_1 aver nulla a pretendere dallo stesso”.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura l'erronea interpretazione posta in essere dal Giudice di prime cure, lamentando che il medesimo aveva travisato la comune intenzione delle parti, omettendo di indagare il loro effettivo intento negoziale. In particolare, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto interpretare la volontà dei contraenti nel senso di attribuire rilievo unicamente alle assoluzioni pronunciate in relazione ai reati di cui ai capi A e B dell'imputazione, ritenendole di per sè sufficienti al verificarsi della condizione de qua. Contestualmente, deduce che l'avveramento della condizione risolutiva avrebbe dovuto estendersi sino a ricomprendere l'assoluzione relativa al capo C dell'imputazione, stante la circostanza che, da tale ultima fattispecie delittuosa, non derivava alcun pregiudizio economico in capo all'appellata.
Il motivo d'impugnazione è destituito di fondamento. Il Giudice di prime cure è pervenuto alla decisione di rigetto della domanda restitutoria, subordinata all'avveramento della condizione risolutiva, proprio attraverso una scrupolosa interpretazione della comune intenzione delle parti stipulanti la transazione. In tale prospettiva, il Giudice ha attentamente vagliato l'effettivo intento delle parti, superando il mero dato letterale della clausola contrattuale, peraltro connotata da un significato chiaro ed univoco.
La disamina delle pretese risarcitorie avanzate nel procedimento civile ha indotto il Giudice a valutare l'assenza di una correlazione diretta tra le istanze formulate in sede civile, inerenti esclusivamente alle spese sostenute per il ripristino dell'imbarcazione danneggiata, ed i reati oggetto di contestazione in ambito penale. Tale ponderata valutazione ha condotto il Giudice ad interpretare la clausola risolutiva in modo restrittivo e rigorosamente aderente al dato testuale, svincolandola, pertanto, dalle eventuali conseguenze economiche derivanti alla società dalle imputazioni sub iudice.
L'argomentazione posta a fondamento del primo motivo d'appello si rivela ,
d'altronde, scarsamente persuasiva. L'appellante deduce, infatti, che la clausola risolutiva non doveva intendersi riferita al reato di cui al capo C dell'imputazione, traendo tale convincimento dal fatto che tale ipotesi di reato
8 non sarebbe idonea ad arrecare danni economici alla società, trattandosi, piuttosto, di fattispecie posta a tutela di un interesse pubblicistico, relativo alla salvaguardia delle acque marine protette. Non può, tuttavia, omettersi di rilevare che neppure l'ipotesi di reato ascritta all'imputato al capo B, concernente la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, possiede una diretta connessione con il danno immediatamente arrecato all'imbarcazione in conseguenza del sinistro causato dal comandante. Appare, pertanto, evidente che la clausola risolutiva apposta alla transazione, con previsione della restituzione di quanto corrisposto a titolo di saldo e stralcio per i danni riportati dalla proprietaria dell'imbarcazione, non fosse strettamente correlata al danno economico subito dall'attrice così da imporre come correttamente rilevato dal
Giudice una valutazione aderente il dato letterale.
Peraltro la clausola risolutiva si presenta estremamente chiara nel prevedere la restituzione “In caso di assoluzione del e/o prescrizione del reato per cui si Pt_1 procede con procedimento penale n.1659/2015 NR…”, senza che possano sorgere dubbi di sorta, circa il fatto che il termine assoluzione debba riferirsi a tutte le ipotesi di reato oggetto del procedimento penale richiamato. Ne consegue che una valutazione che si addentri nell'analisi della tipologia di reato e della sua attinenza al danno subito dalla società risulta del tutto fuorviante e chiaramente in contrasto con la volontà delle parti contraenti, che, nel subordinare la restituzione dell'importo de quo all'evento futuro ed incerto dell'assoluzione, non hanno previsto alcuna distinzione ancorata al bene giuridico oggetto di tutela penale.
Deve infine respingersi la censura mossa alla decisione di prime cure per essersi il Giudice addentrato nella valutazione di fatti inerenti il procedimento penale, asseritamente sottratti alla sua cognizione;
il Giudice, infatti ha accertato il mancato verificarsi della clausola risolutiva sulla base del dato oggettivo rappresentato dalla sentenza di condanna intervenuta per uno dei reati oggetto del procedimento penale. Il Tribunale ha argomentato ad abundantiam circa l'impossibilità di collegare l'effetto restitutorio all'assoluzione per i reati di cui ai capi A e B dell'imputazione, richiamando gli accertamenti in sede penale sull'effettivo verificarsi del sinistro e della falsità delle dichiarazioni rilasciate dal
, se pur sussunte sotto una fattispecie diversa da quella contestata. Lungi, Pt_1 quindi, dall'addentrarsi in ambiti sottratti alla sua cognizione, il Giudice ha per
9 completezza argomentativa, escluso la ricorrenza dei presupposti di operatività della clausola risolutiva, riconducibili all'esenzione del comandante da qualunque tipo di colpa nella causazione del sinistro.
Si reputa altresì destituita di fondamento l'eccezione di omessa pronuncia in merito all'eccezione di tardività del deposito documentale effettuato dall'appellata. La documentazione in questione, allegata alla memoria difensiva del e concernente copia della propria polizza assicurativa Controparte_1 vigente al momento del sinistro, era stata prodotta al fine di contestare l'assunto del secondo il quale il non aveva subito alcun Pt_1 Controparte_1 pregiudizio patrimoniale in virtù della copertura dell'imbarcazione da qualsiasi danno. Tuttavia, tale contestazione era stata sollevata dal ricorrente solo in sede delle note conclusionali. Ne consegue che la documentazione depositata, volta a confutare tale tardiva contestazione, è risultata priva di rilevanza ai fini della decisione.
Le considerazioni svolte conducono inevitabilmente, al rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
V. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
avverso la sentenza impugnata così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di parte appellata in complessivi € 6.946, oltre accessori dovuti per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater DPR n.
115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
10 4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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