Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00203/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2024, proposto dalla SG River S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Nicola Solimando, PEC solimando.giuseppe@certavvocatilag.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Sant’Arcangelo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Francesco Nicodemo, PEC nicodemo.giovannifrancesco@certavvocatilag.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
dell’atto prot. n. 9793 del 15.7.2024, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Arcangelo ha respinto la diffida della SG River S.r.l. del 3.6.2024;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Arcangelo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 3.6.2024 la SG River S.r.l. ha diffidato il Comune di Sant’Arcangelo ad adottare ed approvare una nuova disciplina urbanistica dei terreni di sua proprietà, siti nella Località San Brancato, foglio n. 21, particelle nn. 1054 e 1056, in quanto la loro destinazione di “infrastrutture pubbliche (sedi viarie)”, impressa dal vigente Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, approvato con Del. C.C. n. 45 del 24.7.2009, doveva essere qualificata come vincolo espropriativo, che era decaduto ai sensi dell’art. 9 DPR n. 327/2001, non essendo stato emanato lo strumento urbanistico attuativo, avente il valore di dichiarazione di pubblica utilità, entro 5 anni dall’approvazione del predetto Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999.
Con nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990 prot. 9083 del 28.6.2024 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Arcangelo ha fatto presente che: 1) sulla particella n. 1056 era già stata costruita una strada comunale; 2) mentre la particella n. 1054, ricadente in parte nella Zona Edificatoria Trasformazione Urbana A RU1, che consente l’edificazione nel rispetto degli standards normativo-edilizi, previsti per l’intera zona omogenea di appartenenza, tra cui quello di strada e di Armatura Urbana Strade, è gravata da un vincolo di natura conformativa.
Con memoria endoprocedimentale dell’1.7.2024 la SG River S.r.l. ha insistito per la natura di vincolo espropriativo della particella n. 1054.
Con atto prot. n. 9793 del 15.7.2024 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Arcangelo ha respinto la suddetta diffida della SG River S.r.l. del 3.6.2024, confermando la predetta nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990 prot. 9083 del 28.6.2024 ed evidenziando che “un’eventuale nuova zonizzazione non potrebbe discostarsi dall’attuale conformazione con particolare riguardo al piano viario, come già avvenuto in sede di approvazione del vigente Regolamento Urbanistico, visto che la zona omogenea de qua è stata quasi completamente edificata, in conformità ai previgenti e vigenti strumenti urbanistici con i relativi piani di viabilità”.
La SG River S.r.l. con il presente ricorso, notificato l’1.10.2024 e depositato l’11.10.2024, ha impugnato il predetto atto prot. n. 9793 del 15.7.2024, deducendo la violazione dell’art. 9 DPR n. 327/2001.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Arcangelo, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con memoria del 24.2.2025 la società ricorrente ha replicato al Comune di Sant’Arcangelo, il quale con memoria del 26.2.2025 ha insistito per la reiezione del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 19.3.2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato.
Al riguardo, questo Tribunale (sul punto cfr. le Sentenze TAR Basilicata n. 461 del 26.9.2024 e n. 55 del 30.1.2024) ribadisce che l’efficacia quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio, contemplata dall’art. 9 DPR n. 327/2001, si applica solo ai vincoli espropriativi, cioè quelli chiaramente e direttamente destinati all’esproprio (cd. lenticolari), cioè alle previsioni dello strumento urbanistico che prevedono la realizzazione di una specifica opera pubblica su una parte precisa del territorio comunale, e non anche ai vincoli conformativi non ablatori, con i quali lo strumento urbanistico imprime ai terreni esclusivamente la loro destinazione urbanistica a finalità pubbliche, che per la loro realizzazione risulta necessaria l’adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi (cfr. ex multis C.d.S. Sez. VI Sent. n. 8384 del 28.12.2020 e C.d.S. Sez. II Sentenze nn. 7353 e 7354 del 24.11.2020).
Ma, nella specie, si tratta di un vincolo espropriativo, perché sulla particella n. 1056 è già stata costruita una strada comunale, che deve essere prolungata sulla particella 1054 di cui è causa, collegando Via Giovanni Verga a Via Giovanni XXIII, il cui tracciato è stato esattamente individuato nella Tavola EP3 del vigente Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999 (cfr. doc. n. 4, allegato al ricorso), come, peraltro, espressamente riconosciuto dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Arcangelo nella suddetta nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990 prot. 9083 del 28.6.2024.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnato dell’atto prot. n. 9793 del 15.7.2024, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Arcangelo ha respinto la diffida della SG River S.r.l. del 3.6.2024.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune di Sant’Arcangelo al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila) oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO