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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 724/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 724/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PINZAUTI ILARIA Parte_1 C.F._1
(C.F. e dell'Avv. CECCHELLA CLAUDIO ( ) C.F._2 C.F._3
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FALCO FRANCESCO (C.F. ) C.F._4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 13-26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla S.C. già con la sentenza n. 5886/2009 e ribadito nella sentenza della S.C. n. 1058/2022, in totale riforma della sentenza n. 86 emessa dal Tribunale di Pontassieve, in data 6.7.2001, accertata la volontà delle parti di creare convenzionalmente una servitù di passaggio in favore del fondo del Sig. e gravante il fondo di proprietà Parte_1 della e accertato altresì l'inadempimento da parte di quest'ultima Controparte_2 dell'obbligo sorto dal contratto di compravendita, datato 10.02.96, condannare l
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore alla realizzazione del passo e al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni già determinati in sede di consulenza in € 20.475,00, oltre le spese tecniche necessarie per l'accertamento della situazione urbanistica dell'immobile, cui dovranno aggiungersi gli interessi al tasso di mora dal 2014 (il danno veniva infatti stimato per 14 anni, fino pagina 1 di 19 al 2014) sino al saldo. Voglia la Corte di Appello di Firenze, altresì, condannare l
[...]
di alla restituzione delle somme tutte Controparte_3 Controparte_1 versate dal sig. a titolo di spese legali, a cui è stato ingiustamente condannato Parte_1 da sentenze poi definitivamente riformate, nella misura di € 23.112,04 e delle spese di CTU pari ad € 4.913,90, oltre interessi di mora dal pagamento al saldo ed al rimborso del pagamento dei Contributi Unificati e spese di registrazione delle sentenze. Voglia, infine, la Corte d'Appello di Firenze condannare l di GN MA al Controparte_3 pagamento delle spese aggravate ex art. 96, 1° comma, c.p.c., per tutti i motivi indicati in narrativa e comunque alle spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio, ivi compresi i due giudizi in cassazione.”
Per parte convenuta in riassunzione: “respingere e rigettare integralmente le domande tutte dispiegate dal Sig. con atto di citazione in riassunzione, nonché nei precedenti gradi, in Pt_1 quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per i motivi tutti come in precedenza riportati e in atti e, per quanto attiene alla nuova quantificazione dei danni, inammissibile anche perché tardivamente formulata solo con l'atto di riassunzione. - confermare altresì integralmente la sentenza n. 86/01 emessa e pubblicata il 06.07.2001 dal Tribunale di Firenze, sez. distaccata di Pontassieve, nonché la sentenza n. 1244/03 depositata e pubblicata in data 14 luglio 2003 della Corte di Appello di Firenze, nonchè la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1701 pubblicata in data 18.10.2016. - In ogni caso con vittoria di spese funzioni e onorari del presente grado di giudizio nonché del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
inoltre, condannare parte attrice ex art. 96 cpc, al risarcimento dei danni che si indicano ed in via orientativa in € 5.000,00, o comunque nel diverso importo che l'Ecc.ma Corte di Appello vorrà liquidare d'ufficio, per quanto eccepito in via preliminare e in ogni caso per i motivi tutti di cui in narrativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, Controparte_1
(di seguito anche solo “ ) riassumendo ex art. 392 c.p.c. il
[...] CP_2 giudizio a seguito dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 1058/2022 depositata il
14.01.2022, che, pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1701/2016 di questa
Corte d'Appello, l'aveva cassata con rinvio in relazione al primo motivo del ricorso proposto dal con assorbimento degli altri. Pt_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di citazione, notificato il 18 ottobre 1999, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Pontassieve, la società CP_2 esponendo: di averle venduto un terreno sito in Rignano sull'Arno, catastalmente individuato al foglio di mappa 35 del N.C.E.U. del predetto Comune alle particelle 688 e 695;
pagina 2 di 19 che la società convenuta si era obbligata a realizzare entro tre anni, dal giorno della stipula del contratto, un accesso carrabile sul fondo di sua proprietà e precisamente sulle particelle 682, 685
e 693; che la convenuta, nonostante fosse trascorso il termine pattuito, non aveva adempiuto alla propria obbligazione, giacché l'accesso realizzato insisteva sul fondo di proprietà di un terzo (il Comune di
Rignano sull'Arno) il quale non aveva nessuna intenzione di costituire una servitù in favore di esso attore;
che lo stato attuale dei luoghi rendeva evidente che l'effettiva ed unica possibilità di realizzazione dell'accesso importava che esso insistesse sulle particelle catastali n. 685 e 682 di proprietà della
Controparte_2 che l'attuale situazione determinava l'impossibilità per l'attore di avere accesso al proprio terreno;
che, inoltre, i lavori di sbancamento effettuati dalla convenuta sul fondo alienatole avevano causato danni alla proprietà attrice.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “previo accertamento e dichiarazione dell'obbligo, condannare
l all'adempimento degli obblighi assunti nell'atto di compravendita del Controparte_2
10.2.1996, consistenti nella realizzazione di un accesso carrabile alla proprietà del Sig. e, Pt_1 conseguentemente, condannare la società convenuta anche al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per l'inutilizzabilità del terreno, nella misura che risulterà quantificata ad istruttoria ultimata o a quelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
1.2. – Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda avversaria sul rilievo che l'accesso al fondo attoreo era stato realizzato, in ossequio all'assunta obbligazione, sul terreno adiacente all'edificio del espropriato dal Comune di Rignano sull'Arno a tale Pt_1
in quanto dal contenuto del contratto inter partes stipulato non si evinceva affatto che il CP_4 predetto accesso dovesse insistere su parti del fondo di essa acquirente.
1.3. – Nelle memorie autorizzate ex art. 183 c.p.c., l'attore indicava il danno sofferto in lit.
10.000.000 – o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia – e concludeva perché
"previo accertamento e dichiarazione che a carico del fondo acquistato dalla ditta CP_2 sussiste(va) una servitù di passaggio a favore del rappresentato dalla particella 687, Pt_1 foglio di mappa 35 e gravante sulle particelle 685 e 682, acquistate in data 10.2.1987 dalla convenuta, si accertasse e dichiarasse l'inadempimento da parte della ditta dell'obbligo CP_2 sorto dal contratto medesimo con conseguente condanna della convenuta a realizzare sul fondo servente l'accesso carrabile pattuito al terreno intercluso".
pagina 3 di 19 In particolare, nella citata memoria, l'attore contestava che l'accesso carrabile fosse stato realizzato dalla sul terreno espropriato all anche perché il Comune aveva CP_2 CP_4 negato il proprio consenso alla costituzione di qualsivoglia diritto di servitù a favore della proprietà
rilevando la sua estraneità rispetto agli accordi intercorsi tra le parti in causa. Pt_1
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il Tribunale di
Firenze – Sezione Distaccata di Pontassieve – con sentenza n. 86/2001, depositata il 6.7.2001, rigettava le domande attoree e condannava il al pagamento delle spese di lite, rilevando: Pt_1
(-) che la domanda formulata dall'attore nella memoria ex art. 183 c.p.c. non poteva essere considerata come nuova, in quanto con la stessa il non aveva chiesto la costituzione di Pt_1 una servitù coattiva ex art. 1054 c.c. ma si era limitato ad affermare che l'obbligo di realizzazione dell'accesso carrabile derivava dall'avvenuta costituzione volontaria della servitù, di cui si chiedeva l'accertamento;
(-) che, in proposito, non poteva ritenersi che le parti avessero inteso costituire una servitù di passo sul fondo della società convenuta, in quanto la clausola contrattuale in questione (“la parte acquirente si obbliga a realizzare entro tre anni da oggi un accesso carrabile alla particella 687 che rimane di proprietà della parte venditrice”) non indicava, in modo inequivoco, che il fondo gravato fosse quello appartenente alla convenuta, in quanto essa si limitava ad affermare l'obbligo di costruzione dell'accesso carrabile sul fondo dell'attore né il grafico allegato all'atto di compravendita consentiva di desumere tale elemento con sufficiente chiarezza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
1) con il primo, deduceva l'erronea qualificazione della fattispecie da parte del primo giudice.
Difatti, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, egli non aveva mai proposto una domanda volta ad ottenere l'accertamento della costituzione di una servitù volontaria, ma aveva chiesto la costituzione di una servitù coattiva ex art. 1054 c.c., stante l'interclusione del suo fondo per effetto dell'intervenuta alienazione.
In particolare, evidenziava che l'accesso carrabile doveva insistere sulle particelle 685 e 682, trasferite alla convenuta e che per loro stessa conformazione erano destinate a strada.
2) Con il secondo, rilevava che non era condivisibile l'affermazione della società convenuta secondo cui l'obbligo assunto nell'atto di compravendita sarebbe stato assolto, in quanto il presunto accesso interessava una proprietà comunale su cui non sussisteva alcun diritto di passo, non trattandosi, peraltro, di strada carrabile.
Inoltre, le particelle 682 e 685 non risultavano occupate dalle pertinenze dell'edificio costruito dall'impresa appellata.
pagina 4 di 19 3) Con il terzo, contestava la decisione del tribunale di non ammettere le richieste istruttorie articolate dall'attore, con specifico riferimento all'invocata c.t.u. per accertare lo stato dei luoghi.
2.2. – Si costituiva in giudizio la contestando integralmente l'appello di cui Controparte_3 chiedeva il rigetto.
2.3. – La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1244/2003, depositata il 14.7.2003, respingeva il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado, osservando:
(-) che non vi era dubbio che il non avesse proposto, con l'atto introduttivo del giudizio, Pt_1 alcuna domanda di costituzione di servitù coattiva per interclusione ex art. 1054 c.c., essendosi limitato a chiedere l'assolvimento dell'obbligo contrattuale alla costruzione dell'accesso al proprio fondo;
(-) che poteva convenirsi con il primo giudice anche in ordine all'interpretazione delle conclusioni precisate dall'attore con la successiva memoria di cui all'art. 183 c.p.c., così escludendosi che con essa fosse stata formulata la nuova e diversa domanda di costituzione di servitù coattiva per interclusione ex art. 1054 c.c., sia perché tale domanda non era stata ivi esplicitata, sia perché con la indicata memoria il si era limitato a precisare, come correttamente rilevato dal Pt_1
Tribunale, che l'obbligo alla costruzione dell'accesso derivava dalla costituzione di una servitù
(volontaria) giustificata, sul piano sostanziale e logico, dalla prospettata interclusione del fondo
(ed infatti il aveva richiesto l'ammissione di un capitolo di prova, per interrogatorio Pt_1 formale e per testimoni, volto ad accertare che controparte, con il menzionato contratto, si era obbligata alla costruzione dell'accesso sulle particelle 682 e 685, deducendo così la costituzione di una servitù volontaria);
(-) correttamente, inoltre, il tribunale aveva escluso che – siccome né nel contratto né nel suo allegato grafico era indicato che il fondo gravato fosse quello di proprietà dell'impresa acquirente
– le parti avessero costituito una servitù volontaria su terreni di proprietà della predetta impresa e quindi che l'obbligazione in esame prevedesse la costruzione dell'accesso carrabile su detti terreni.
3 – Il primo giudizio di legittimità.
3.1. – Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione per i seguenti Parte_1 motivi:
1) Con il primo motivo denunziava, in riferimento all'art.360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione degli artt.
1362, 1363 e 1367 c.c., nonché omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Osservava il ricorrente che una volta ritenuto dai giudici del merito che egli aveva richiesto il riconoscimento di una servitù volontaria, la corretta applicazione dell'art. 1362 c.c. non poteva lasciar dubbi sul fatto che le parti avessero inteso riferirsi alla particella 687, di proprietà di esso pagina 5 di 19 come fondo dominante, ed a quelle oggetto dell'acquisto da parte dell Pt_1 Controparte_2
(le particelle 688 e 695) come fondo servente.
Andando di contrario avviso, la Corte territoriale aveva posto nel nulla la disposizione contrattuale della quale il ricorrente medesimo aveva chiesto l'adempimento, sulla base dell'assunta ed errata impossibilità di definire il luogo del passaggio.
In sostanza, la soluzione indicata dalla Corte d'Appello rendeva "lettera morta" la clausola contrattuale in questione.
Del resto, l'intervenuta interclusione del fondo verificatasi a seguito della vendita non consentiva di ipotizzare che il passo potesse esser costruito su particelle diverse da quelle divenute di proprietà dell Controparte_2
2) Con il secondo, lamentava la violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 1027 e seg. c.c., 1285 c.c. in relazione all'art. 360 c.c.
In particolare, il ricorrente rilevava che la mancata previsione dell'esatto tracciato della servitù non comportava la nullità della clausola negoziale, implicando esclusivamente la facoltà per l'obbligato di scegliere dove eseguire il tracciato.
3.2. – Resisteva con controricorso la Controparte_3
3.3. – La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5886/2009, accoglieva il primo motivo, dichiarava assorbito il secondo e rinviava, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, osservando:
(-) che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1516/2000), l'esigenza che nell'atto costitutivo di una servitù siano specificamente indicati tutti gli elementi di questa non implica la necessità della espressa indicazione ed analitica descrizione del fondo servente e di quello dominante essendo sufficiente che i predetti elementi siano comunque desumibili dal contenuto dell'atto e siano quindi determinabili, attraverso i consueti strumenti di ermeneutica, il fondo dominante, quello servente ed il contenuto dell'assoggettamento di quest'ultimo all'utilità del primo. Tale attività interpretativa, concretandosi in un'indagine sull'effettiva volontà dei contraenti in ordine all'eventuale costituzione di una servitù prediale, costituisce accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo per motivazione incongrua o affetta da errori logici o per inosservanza delle regole dell'ermeneutica;
(-) che i giudici del merito non avevano svolto, nell'interpretazione del contratto oggetto di causa, una convincente indagine sugli elementi costitutivi di una eventuale servitù di passaggio in favore del fondo della parte venditrice ( ed a carico di quello dell'acquirente ( Pt_1 Controparte_2 giacché, basandosi esclusivamente, per escludere tale costituzione, sulla mancata espressa indicazione in contratto e nel relativo allegato grafico del fondo servente come quello di proprietà
pagina 6 di 19 della suindicata impresa, non si erano chiesti se, anche in rapporto alla situazione dei luoghi, avesse un senso la costruzione dell'accesso carrabile al fondo del alla cui realizzazione la Pt_1 si era obbligata, su terreno diverso da quello di proprietà della medesima. CP_2
4 – Il primo giudizio di rinvio.
4.1. – riassumeva la causa dinanzi a questa Corte, riproponendo le sue Parte_1 domande.
4.2. – Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_3
4.3. – All'esito di espletata c.t.u., la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1701/2016, depositata il 18.10.2016, respingeva il primo motivo di appello avverso la sentenza n. 86/2001 emessa dal Tribunale di Firenze – Sezione Distaccata di Pontassieve – dichiarando assorbiti gli altri e condannando il al pagamento delle spese processuali. Pt_1
A sostegno di tale decisione, il giudice del rinvio così argomentava:
(-) non risultavano dimostrati i presupposti per ritenere che, con il rogito del 10.2.1996, si fosse costituita una servitù di passo a carico dei fondi di proprietà della società convenuta;
(-) difatti, sia con missiva del 6.5.1999 sia nell'atto di citazione che nelle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 c.p.c., il aveva indicato come gravati dalla servitù di passo i Pt_1 mappali 682 e 685 (oltre, in atto di citazione, il mappale 693 di pochi mq, adiacente al 682);
(-) tuttavia, il mappale 685 (di proprietà di ) non era stato oggetto di cessione Persona_1 con il rogito del 10.2.1996, al contrario del 682 che, però, non confinava con la proprietà Pt_1
(-) pertanto, la servitù di passo di cui era stato chiesto l'accertamento non poteva dirsi costituita ipso facto con la stipula del rogito del 10.2.1996, perché la metà del suo tracciato, a partire dal fondo dominante, non era di proprietà della Controparte_2
(-) la prova della proprietà del fondo servente gravava sull'attore ed era doverosamente da fornire per iscritto, ma ciò non era avvenuto;
(-) quindi, l'impegno dell'impresa a realizzare, entro tre anni, un accesso carrabile, CP_2 senza peraltro specificare su quale dei suoi terreni, a voler seguire l'interpretazione più favorevole al si sarebbe potuto intendere come obbligo a costituire una servitù futura, il che Pt_1 rappresentava un tema estraneo al giudizio;
(-) d'altronde, le parti, nell'atto di compravendita, avevano adottato una formulazione generica, in modo da consentire al venditore di ottenere l'accesso carrabile sul suo fondo e lasciare l'iniziativa alla società acquirente che avrebbe dovuto ottenere la titolarità del fondo servente o procurare l'assenso del suo proprietario alla costituzione della servitù di passaggio;
(-) ciò spiegava la genericità delle espressioni utilizzate nell'atto nonché la mancata menzione dell'art. 1054 c.c., della costituzione della servitù e del percorso che il passo carrabile avrebbe pagina 7 di 19 dovuto seguire, oltre alla previsione del termine triennale per la realizzazione dell'accesso carrabile;
(-) al riguardo, andava evidenziata la contraddittorietà della linea difensiva dell'attore che, da un lato, aveva giustificato la mancata menzione del fondo servente e del tracciato della servitù con la libertà lasciata all'impresa di scegliere il percorso per essa meno oneroso e, dall'altro, CP_2 aveva affermato che tale percorso era stato scelto dalle parti e coincideva con i mappali 685 e
682;
(-) l'impresa nel 1998, aveva poi cercato di adempiere all'obbligo di facere in modo CP_2
“trasversale”, prospettando, con la presentazione della variante finale ai lavori progettati per la sistemazione dell'area “a verde pubblico”, di cui alla part. 690, adiacente al parcheggio del centro commerciale, un passo carrabile che sfociava sul mappale 687 (di proprietà ; Pt_1
(-) tuttavia, la variante non aveva avuto attuazione dal momento che sul tragitto ideale del passo era stata collocata un'area di giochi per bambini;
(-) inoltre, il nel 1999, aveva comunicato al in riscontro alle sue richieste, di CP_5 Pt_1 non avere alcuna intenzione di consentire transiti veicolari sulla predetta area, destinata a verde pubblico attrezzato;
(-) pertanto, si poteva “configurare sì un inadempimento all'obbligo di facere pattuito nel rogito, ma non certo la mancata attuazione alle opere necessarie per la fruizione di una servitù già asseritamente costituita per accordo notarile “implicito””;
5 – Il secondo giudizio di legittimità.
5.1. – Proponeva ricorso per cassazione , affidandosi ai seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rubricato “violazione o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., in relazione all'art.
360, n. 4 c.p.c. e, per quanto occorrer possa, conseguente e nuova violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”, rilevava che il giudice del rinvio non si era attenuto al principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione.
In particolare, il primo giudice non aveva ricostruito la volontà delle parti, non tenendo neppure conto della situazione dei luoghi come emergeva dall'espletata c.t.u., ritenendo generico l'obbligo assunto dall'impresa quando, invece, alla stessa era stata lasciata solo la facoltà di CP_2 scegliere il luogo ove realizzare il passo carraio, stante l'interclusione del fondo di proprietà di esso facoltà che implicava anche la possibilità di realizzare il percorso sul terreno Pt_1 acquistato o su terreni eventualmente acquistati da terzi o attraverso altri diritti reali imposti a terzi.
2) Con il secondo, rubricato “violazione o falsa applicazione degli artt. 1027 e ss e 1285 e ss c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc”, rilevava che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del pagina 8 di 19 merito, egli aveva assolto al suo onere probatorio, attraverso l'allegazione e prova della pattuizione della clausola contrattuale in cui era stata data all'acquirente la facoltà di scelta dell'area su cui realizzare il percorso della servitù.
Si era, quindi, in presenza di un'obbligazione alternativa a cui la ditta non aveva CP_2 adempiuto, realizzando un centro commerciale di dimensioni tali da occupare larga parte delle particelle costituenti il fondo servente.
3) Con il terzo, rubricato “violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova ai sensi dell'art. 360
n. 3 o n. 4 c.p.c.”, osservava che era onere dell'impresa provare l'avvenuta CP_2 realizzazione del passo carrabile oppure un'impossibilità sopravvenuta ad adempiere, circostanza, tuttavia, neppure allegata.
4) Con il quarto, denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo il giudice del merito esaminato la convenzione stipulata tra il CP_5 di Rignano sull'Arno e l'impresa e relativa alla variante di fine lavori del 28 agosto CP_2
1998, prot. 11361, in cui era indicato il passo carrabile che avrebbe consentito di raggiungere la proprietà Pt_1
5.2. – Resisteva con controricorso la società CP_2
5.3. – La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1058/2022, depositata il 14.01.2022, accoglieva il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, e rinviava per nuovo esame alla Corte di
Appello di Firenze in diversa composizione.
In particolare, la Suprema Corte rilevava che il giudice della fase rescissoria non avesse fatto corretta applicazione del principio di diritto coniato nella pronuncia che aveva chiuso la precedente fase rescindente, in quanto “il compito affidato dalla Corte di cassazione al giudice di merito consisteva […] nella indagine relativa alla configurabilità di una servitù per vantaggio futuro, indagine da effettuarsi sia interpretando il contratto concluso tra le parti, sia considerando la situazione dei luoghi. La Corte d'appello, invece, una volta ritenuto che la metà del possibile tracciato della servitù non era, al momento della conclusione del contratto di vendita e neppure in seguito, di proprietà della impresa edile ha escluso che le parti avessero convenuto la CP_2 costituzione di una servitù e ha così rigettato la domanda di senza pertanto indagare se Pt_1 la volontà delle parti fosse stata quella di costituire una servitù per vantaggio futuro, come aveva stabilito la Corte di cassazione”.
6 – Il secondo giudizio di rinvio.
6.1. – riassumeva la causa dinanzi a questa Corte, formulando le conclusioni Parte_1 di cui in epigrafe.
pagina 9 di 19 6.2. – Si costituiva in giudizio la società chiedendo l'accoglimento delle sopra trascritte CP_2 conclusioni.
6.3. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 13-26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 – Sulle questioni preliminari
7.1. – In via preliminare, va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con citazione notificata l'11.4.2022 e, quindi, entro il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (14.1.2022).
Per completezza, si osserva che, nella specie, trova applicazione l'art. 392, comma 2, c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche introdotte dell'art. 46, comma 21, della legge 18.6.2009, n.
69 (che ha ridotto da un anno a tre mesi il termine per la riassunzione), atteso che, ai sensi del successivo art. 58, la novella vale solo per i giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore (4.7.2009).
Il presente giudizio, invece, è iniziato con atto di citazione notificato nell'ottobre 1999, sicché lo stesso risulta essere sottoposto alla disciplina codicistica previgente.
7.2. – Occorre, poi, rilevare che questo giudizio di rinvio si configura certamente come
“prosecutorio” dato che la sentenza cassata era entrata nel merito, diversamente dal c.d. rinvio
“restitutorio” o “improprio” che si verifica, invece, quando la sentenza impugnata si limiti ad una pronuncia meramente processuale (sulla distinzione tra i due tipi di rinvio cfr. Cass. civ. ord. n.
25877 del 16/11/2020 e sent. n. 23314 del 27/09/2018).
Trattandosi quindi di rinvio “prosecutorio”, ne consegue che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti” (così, fra le molte, Cass. sez. 6 civ. ord. 20.4.2017 n. 10009; Cass. sez. 2 civ. ord. 31.5.2021 n. 15143).
La Corte d'Appello, dunque, in questa sede di rinvio deve pronunciare sulle domande delle parti, senza alcuna inammissibile riforma, modifica o conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
7.3. – Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande formulate dall'attore in riassunzione, perché asseritamente nuove.
Orbene, nella memoria ex art. 183 c.p.c., depositata il 6.4.2020, il aveva concluso Pt_1 affinché: "previo accertamento e dichiarazione che a carico del fondo acquistato dalla ditta
pagina 10 di 19 sussiste(va) una servitù di passaggio a favore del rappresentato dalla CP_2 Pt_1 particella 687, foglio di mappa 35 e gravante sulle particelle 685 e 682, acquistate in data
10.2.1987 (recte 1996 ndr) dalla convenuta, si accertasse e dichiarasse l'inadempimento da parte della ditta dell'obbligo sorto dal contratto medesimo con conseguente condanna della CP_2 convenuta a realizzare sul fondo servente l'accesso carrabile pattuito al terreno intercluso".
Tali conclusioni sono state riproposte sia all'udienza di precisazione delle conclusioni che nel successivo di atto di appello.
Nel presente giudizio di rinvio, invece, la difesa del ha chiesto: “accertata la volontà delle Pt_1 parti di creare convenzionalmente una servitù di passaggio in favore del fondo del Sig. Parte_1
e gravante il fondo di proprietà della e accertato altresì
[...] Controparte_2
l'inadempimento da parte di quest'ultima dell'obbligo sorto dal contratto di compravendita, datato
10.02.96, condannare l in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore alla realizzazione del passo”.
Pertanto, nonostante la diversa formulazione sotto il profilo letterale, gli elementi costitutivi della domanda sono rimasti inalterati, richiedendo l'attore pur sempre la condanna della società alla realizzazione del passo carrabile, come effetto del diritto di servitù costituito, a CP_2 favore della proprietà con l'atto di compravendita del 10.2.1996. Pt_1
In proposito, la mancata menzione delle part. 685 e 682 come costituenti il fondo servente non può essere considerata come elemento di novità della domanda la quale risulta essere stata formulata solo in termini più generici (analogamente a quanto avvenuto con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) senza che, tuttavia, ciò condizioni l'individuazione dell'oggetto sostanziale della pretesa azionata in giudizio, la quale non può che avvenire tenuto conto delle allegazioni offerte dalle parti entro i termini di formazione delle preclusioni assertive e di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nelle pronunce che hanno concluso le precedenti fasi rescindenti.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare le domande proposte da . Parte_1
8 – L'esame delle domande proposte dall'attore in riassunzione.
8.1. – Nell'atto di compravendita del 10.2.1996 con cui aveva venduto alla Parte_1 impresa gli appezzamenti di terreno di cui alle part. 688 e 695 (poi confluite nella part. CP_2
715), l'acquirente si era obbligata “a realizzare entro 3 (tre) anni da oggi un accesso carrabile alla particella 687 che rimane di proprietà della parte venditrice”.
Orbene, sia nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, che in tutti i successivi scritti difensivi (memoria ex art. 183 c.p.c.; memoria ex art. 184 c.p.c. in cui è articolato il pagina 11 di 19 seguente capitolo di prova orale: “1) DCV che nel contratto di compravendita del 10.2.1996
l'impresa si era obbligata a realizzare entro tre anni dalla stipula un accesso carrabile CP_2 alla particella 687 e che tale accesso doveva costruirsi sulle particelle 682 e 685 individuate nel tipo di frazionamento mappale eseguito dall'Ing. ed allegato all'atto notarile”; Persona_2 atto di appello), il ha sostenuto che l'accesso carrabile si sarebbe dovuto realizzare sulle Pt_1 part. 682 e 685.
In proposito, giova considerare come la tesi del trovi riscontro proprio nell'atto di Pt_1 frazionamento allegato al contratto di compravendita e sottoscritto da tutte le parti, da cui si evince che le part. 682 e 685 vanno a formare un angolo retto così da fungere da collegamento con la part. 687 e la pubblica via.
Per comodità di lettura si intercala di seguito il frazionamento allegato all'atto di compravendita nonché un estratto della mappa catastale allegato alla c.t.p. del (doc. 7), del tutto Pt_1 sovrapponibile a quella acclusa alla c.t.u., dove le part. 682 e 685 sono indicate con colore azzurro mentre la part. 687 con colore arancione.
Inoltre, anche il Comune di Rignano dell'Arno, con missiva del 21.4.1999 a firma del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, evidenziava che “per quanto riguarda l'impegno che l'impresa edile
GN MA e figlio s.n.c. si è assunta, con il contratto di compravendita 10/2/96 notaio
a costituire un accesso carrabile al suo terreno, è del tutto evidente dal frazionamento Per_3 allegato che tale passaggio è costituito dalle particelle 682 e 685 del foglio di mappa 35” (cfr. doc.
6 del fascicolo di primo grado . Pt_1
8.1.1. – D'altra parte, giova considerare che anche con la sentenza n. 1701/2016 emessa in sede di rinvio, questa Corte avesse individuato il tracciato della servitù in questione nei termini di cui sopra, ritenendo ostativa alla sua costituzione la circostanza che “la metà del suo tracciato (vale a dire la part. 685 di proprietà di ndr), a partire dal terreno dominante, non era Persona_1
pagina 12 di 19 allora (e neppure risulta divenuta in seguito) di proprietà di Controparte_6
e dunque non poteva costituire porzione del fondo servente” (pag. 9).
[...]
Tale affermazione è stata censurata dal con ricorso per cassazione, non in ordine Pt_1 all'individuazione del tracciato della servitù (né avrebbe potuto esserlo, avendo costui sostenuto, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che la servitù di passaggio carrabile si sarebbe dovuta costituire sulle part. 682 e 685) bensì con riferimento al motivo ritenuto ostativo, dal giudice del rinvio, per procedere alla sua costituzione (e cioè il fatto che una parte del tracciato, rappresentata dalla part. 685, fosse di proprietà di un terzo).
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 1058/2022 che ha concluso il giudizio rescindente, ha ritenuto fondata tale doglianza, evidenziando: “la Corte d'appello, invece, una volta ritenuto che la metà del possibile tracciato della servitù non era, al momento della conclusione del contratto di vendita e neppure in seguito, di proprietà della impresa edile ha escluso che le parti CP_2 avessero convenuto la costituzione di una servitù e ha così rigettato la domanda di senza Pt_1 pertanto indagare se la volontà delle parti fosse stata quella di costituire una servitù per vantaggio futuro, come aveva stabilito la Corte di cassazione”
Difatti, la Suprema Corte, nella precedente pronuncia (n. 5886/2009) resa sempre nella fase rescindente, aveva osservato: “non sembra al Collegio che i giudici del merito abbiano svolto nell'interpretazione del contratto oggetto di causa una convincente indagine sugli elementi costitutivi di una eventuale servitù di passaggio in favore del fondo della parte venditrice e a carico dell'acquirente giacché, basandosi esclusivamente, per escludere tale Controparte_2 costituzione, sulla mancata espressa indicazione in contratto e nel relativo allegato grafico del fondo servente come quello di proprietà della suindicata Impresa, non si sono chiesti se, anche in rapporto alla situazione dei luoghi, avesse un senso la costruzione dell'accesso carrabile al fondo del alla cui realizzazione l'attuale resistente si era obbligata, su terreno diverso da quello Pt_1 di proprietà della medesima. L'impugnata pronunzia va pertanto sul punto cassata con rinvio della causa per nuovo esame (coinvolgente anche il secondo motivo di ricorso che rimane pertanto assorbito) ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze la quale svolgerà quell'attività interpretativa cha questo giudice di legittimità ha ritenuto pretermessa in sede di gravame di merito” (pag. 10-11).
8.1.1.a. – Ne consegue che l'individuazione del percorso della servitù deve ritenersi coperta da giudicato, giacché la sentenza n. 1701/2016 emessa da questa Corte in sede di rinvio, che contiene espressamente tale accertamento, non è stata oggetto di impugnazione sul punto.
In ogni caso, la determinazione di tale percorso risulta suffragata anche dalla documentazione versata in atti, con specifico riferimento al frazionamento catastale allegato all'atto di pagina 13 di 19 compravendita ed alla lettera del 21.4.1999, a firma del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, del
Comune di Rignano sull'Arno.
8.1.1.b. – Inoltre, alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, non può considerarsi ostativa alla costituzione della servitù il fatto che la part. 685 sia di proprietà di un terzo, essendo tale circostanza sicuramente compatibile con la figura della servitù per vantaggio futuro ex art. 1029, comma 2, c.c.
Trattasi, del resto, di conclusione che risulta coerente sia con lo stato dei luoghi esistente al momento della stipula dell'atto di compravendita, stante l'assenza di qualsiasi impedimento al transito dalla part. 682 a quella 687 per il tramite della 685 (cfr. documentazione fotografica, all.
n. 2 alle osservazioni del c.t.p. della convenuta accluse al supplemento di c.t.u.), sia con la formulazione della clausola contenuta nell'atto di compravendita secondo cui “la parte acquirente si obbliga a realizzare entro 3 (tre) anni da oggi un accesso carrabile alla particella 687 che rimane di proprietà della parte venditrice”.
Difatti, la mancata specificazione che la servitù sarebbe stata costituita sui fondi di proprietà della impresa è certamente compatibile con il fatto che essa avrebbe avuto ad oggetto CP_2 terreni di proprietà di terzi, individuati attraverso il frazionamento allegato al contratto di compravendita.
Al riguardo, la società convenuta ha sostenuto: i) che non vi sarebbe stato alcun accordo/impegno della di comprare i terreni limitrofi (part. 685 oppure 690); ii) la part. 690, di proprietà CP_2
era vincolata a verde pubblico, il che impediva la costituzione di una servitù di CP_4 passaggio;
iii) l'eventuale impegno della di acquistare il terreno adiacente, con CP_2 versamento del relativo prezzo, avrebbe completamente stravolto i termini della compravendita.
Trattasi di impostazione che non può essere condivisa, dal momento che, da un lato, mira a svuotare di significato il contenuto della clausola contrattuale in esame (in aperta violazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c.) e, dall'altro, non spiega per quale motivo l'operazione economica sarebbe stata stravolta, non essendo stato neppure indicato il prezzo di acquisto della part. 685.
8.1.2. – Ora, come affermato dalla giurisprudenza: “a differenza dell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 1029 del cod. civ. (costituzione di una servitù per un vantaggio futuro), in cui essendo esistenti tutti gli elementi necessari per la costituzione della servitù (fondo dominante, fondo servente, salva la "utilitas" in quanto connessa con la futura destinazione o utilizzazione del fondo dominante), la servitù viene ad esistenza immediatamente, la convenzione di cui al secondo comma dell'art. 1029 cod. civ., diretta alla costituzione di una servitù a favore o a carico di un edificio da costruire, dà luogo alla costituzione di un rapporto obbligatorio suscettibile di
pagina 14 di 19 tramutarsi in un rapporto di natura reale soltanto al momento in cui l'edificio è costruito” (cfr.
Cassazione civie, sentenza del 2.2.2011, n. 2432).
Ne deriva che, fino a quando la part. 685 non verrà acquistata dalla società convenuta (ovvero il suo proprietario non acconsentirà alla costituzione del diritto di servitù sulla stessa a favore della part. 687 di proprietà , si sarà in presenza non di un diritto reale bensì esclusivamente di Pt_1 un vincolo di natura obbligatoria.
Ebbene, è innegabile l'inadempimento dell'impresa a tale obbligazione. CP_2
8.1.2.a. – Al riguardo, sostiene la convenuta che essa avrebbe contratto soltanto un'obbligazione di facere consistente nella realizzazione di un accesso carrabile e non già nella costituzione di una servitù di passaggio.
L'assunto non può essere condiviso, laddove si consideri che l'obbligo di facere era strumentale proprio alla costituzione della servitù di passaggio, vertendosi in tema di servitù di vantaggio futuro.
D'altra parte, non si vede come la realizzazione di un accesso carrabile possa prescindere anche dalla costruzione del relativo percorso (e, dunque, dalla costituzione di una servitù di passaggio), essendo, altresì, pacifico che, per effetto della vendita, da parte del delle part. 688 e 695 Pt_1 alla società la 687 (di proprietà fosse rimasta priva di accessi carrabili (cfr. CP_2 Pt_1 prima relazione di c.t.u., pag. 5-6).
8.1.2.b. – Né si può ritenere che la convenuta abbia adempiuto a tale obbligo mediante la realizzazione di un tracciato sulla part. 690 (di proprietà destinata, secondo le previsioni CP_4 dello strumento urbanistico generale, a verde pubblico attrezzato.
Difatti, è vero che nella relazione tecnica allegata alla presentazione della variante si legge “dalla parte centrale del parcheggio verrà realizzato un piccolo percorso carrabile per mezzi agricoli necessario per la manutenzione e pulizia del terreno a monte del parcheggio (part. 687 ndr) e del centro commerciale” (cfr. allegato 12 del supplemento del c.t.u.), tuttavia, è altrettanto vero che, come verificato dall'ausiliario d'ufficio, tale accesso non è mai stato realizzato (cfr. supplemento c.t.u., pag. 8), con la conseguenza che la part. 687 è sprovvista di accesso carrabile.
Al riguardo, anche dalla foto aerea allegata alle osservazioni del c.t.p. della convenuta ed accluse al supplemento di c.t.u. (all. n. 5) – richiamata dalla per dimostrare l'esistenza CP_2 dell'accesso carrabile – non si apprezza alcun collegamento tra quello che il c.t.u. ha definito come
“camminamento” (come tale per sua natura non carrabile) e la pubblica via, tanto che l'ausiliario, nel descrivere lo stato della part. 690, ha parlato di percorso carrabile “troncato”, come si evince anche dalla relativa documentazione fotografica (cfr. all. 10 della relazione di c.t.u.).
pagina 15 di 19 Inoltre, è da escludere che tale accesso possa essere realizzato anche in futuro – e, quindi, possa essere invocato dalla convenuta come modalità alternativa per adempiere alla sua obbligazione – avendo il c.t.u. affermato che esso comporterebbe “l'alterazione dello stato dei luoghi dell'area a verde pubblica occupata da attrezzature ludiche per i bambini” (cfr. supplemento di c.t.u., pag. 8) ed avendo il Comune, già da tempo, manifestato il suo diniego in tal senso (come da missiva del
21.4.1999).
In proposito, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, è da escludere qualsiasi responsabilità del (che, secondo la avrebbe omesso di tutelare i propri diritti Pt_1 CP_2 attivandosi presso il Comune), in quanto non risulta che egli disponesse di strumenti giuridici per sindacare le scelte pianificatorie dell'amministrazione.
Senza pretermettere che, in difetto della realizzazione del percorso carrabile (e, quindi, della costituzione della servitù di passo), egli non era titolare di alcuna posizione giuridica qualificata da tutelare.
Del resto, è la medesima convenuta ad ammettere, con ciò chiaramente contraddicendosi, che “la servitù NON sarebbe ugualmente configurabile in quanto per atto amministrativo il terreno era stato destinato dal Comune a giardini pubblici e perciò non suscettibile di essere gravato da una servitù passiva di passo” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 21)
Ad ogni modo, proprio la necessità, avvertita dalla società convenuta, di realizzare “un percorso carrabile” dimostra che essa aveva perfettamente compreso il contenuto delle sue obbligazioni, pur cercando di attuarle in forma alternativa rispetto a quanto previsto nel contratto di compravendita.
8.1.2.c. – Non rileva, poi, che il percorso carrabile sulla part. 690, per accedere alla part. 687, sia, attualmente, anche l'unico possibile.
Difatti, tale circostanza, peraltro indimostrata, sarebbe da considerarsi la diretta conseguenza delle scelte edificatorie compiute dalla società (con specifico riferimento al CP_2 posizionamento ed alla volumetria del centro commerciale), di talché la stessa non può tentare di avvalersi del suo inadempimento per sottrarsi alle sue conseguenze.
Per quanto esposto, si impone l'accertamento dell'inadempimento della società e la sua CP_2 condanna alla realizzazione della servitù di passo carrabile sulle part. 682 e 685.
8.2. – Deve, a questo punto, essere esaminata la domanda di risarcimento danni.
8.2.1 – In primo luogo, è da escludere che l'attore abbia circoscritto la sua domanda a lit.
10.000.000 (pari ad € 5.164,56), in quanto, nella memoria ex art. 183 c.p.c., ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di tale somma ovvero a “quella maggiore o minore che
pagina 16 di 19 verrà ritenuta di giustizia”, così chiaramente dimostrando la volontà di non fissare un limite all'importo da liquidare.
Per quanto concerne, poi, il contenuto della conclusionale depositata in primo grado, è necessario considerare come la quantificazione in lit. 4.000.000 (pari ad € 2.065,00), faccia riferimento al danno subito “ad oggi” (e cioè al momento del deposito della predetta comparsa, avvenuto il
26.5.2001) per la perdita dell'occasione di stipulare un contratto di affitto al canone annuale di lit.
2.000.000 (pari ad € 1.032,91), come da proposta del 15.4.1999 a firma di (cfr. Parte_2 conclusionale, pag. 3), il che, quindi, non pregiudica la possibilità di procedere a successivi incrementi annuali.
Ebbene, ritiene il Collegio che proprio la suddetta proposta di affitto, in ordine alla cui serietà e congruità non è stata mossa alcuna contestazione da parte della convenuta, valga a dimostrare il danno subito dal in quanto la stessa, finalizzata alla costituzione di un rapporto Pt_1 quinquennale, era subordinata alla realizzazione dell'accesso carrabile.
Ne deriva, allora, che la somma da riconoscere all'attore, a titolo di risarcimento danni, ammonta ad [€ 1.032,91x5=) 5.164,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal
15.4.1999, trattandosi di debito di valore.
8.2.2. – Non possono, invece, recepirsi i criteri di quantificazione esposti nella c.t.u. (che ha stimato il danno in € 20.475,00) – e fortemente contrastati dalla difesa della convenuta – in quanto fondati su fatti (mancata raccolta delle olive, minor godimento ed utilizzazione del fondo, peggioramento delle condizioni delle piante) che, oltre ad essere assolutamente indimostrati, non sono stati neppure allegati dalla parte attrice.
D'altronde, l'impostazione del c.t.u. risulta completamente errata perché muove da una serie di fatti quali “l'impossibilità di fruire della raccolta delle olive e della conseguente produzione di olio”
e la “impossibilità di effettuare gli interventi necessari all'adeguata manutenzione”, non solo non provati, ma che sono in contrasto con quanto riportato dal medesimo ausiliario nella sua relazione, in cui ha dato atto che il terreno, provvisto di accessi pedonali, si presentava
“ordinariamente mantenuto” (cfr. c.t.u., pag. 8).
D'altra parte, il modesto numero di piante presenti sul posto (15) escludeva, di per sé, la necessità che la raccolta delle olive avvenisse con mezzi meccanici, ben potendo essere eseguita manualmente.
9 – In punto di spese processuali, giova considerare che “il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase
pagina 17 di 19 del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.4.2023, n. 9448).
9.1. – Nella specie, le domande proposte dagli attori sono state accolte, con la conseguenza che le spese dei vari gradi di giudizio, comprese quelle di c.t.u., devono essere poste a carico integrale della convenuta.
Tali spese si liquidano, per i precedenti giudizi di merito (inclusi il primo rinvio), in conformità alle note spese versate in atti, in quanto congrue e conformi ai valori tabellari, e per i giudizi di legittimità nonché per il presente giudizio di rinvio secondo il seguente computo (valore 5.201-
26.000):
1^ giudizio di legittimità (ex DM 2004): €. 1.197,50 per studio controversia, € 602,50 per consultazioni con il cliente, € 1.197,50 per redazione ricorso, € 1.197,50 per discussione, il tutto per complessivi € 4.195,00.
2^ giudizio di legittimità (ex DM 55/2014): € 1.276,00 per fase di studio, € 1.134,00 per fase introduttiva, € 672,00 per fase decisoria, il tutto per complessivi € 3.082,00;
2^ giudizio di rinvio (ex DM 55/2014): € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase istruttoria/trattazione, € 1.911,00 per fase decisionale, il tutto per complessivi € 4.888,00, oltre ad € 1.053,00 per spese documentate.
9.2. – Non sussistono, poi, i presupposti per la condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c., non constando che la sua condotta processuale fosse connotata da mala fede e/o colpa grave.
9.3. – La società va, infine, condannata alla restituzione delle somme ricevute per CP_2 effetto dell'efficacia esecutiva delle precedenti decisioni, oltre interessi legali con decorrenza dai singoli pagamenti al saldo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 1701/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze e depositata il 18.10.2016, riassunto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) accoglie le domande proposte da e, per l'effetto, accertato Parte_1
l'inadempimento della Controparte_1
al contratto di compravendita del 10.2.1996, condanna la predetta società:
[...]
pagina 18 di 19 a) alla costituzione della servitù di passo carrabile sulle partt. 682 e 685 del foglio 35 del catasto terreni del Comune di Rignano sull'Arno, a favore della part. 687, del medesimo foglio e catasto, di proprietà di;
Parte_1
b) al risarcimento dei danni subiti da che liquida in € 5.164,55, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione;
2) condanna al Controparte_1 pagamento delle spese processuali che liquida: i) per il giudizio di primo grado: in € 74,68 per spese imponibili, in € 192,12 per spese non imponibili, in € 1.291,14 per diritti, in € 1.936,71 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado: in € 48,50 per spese imponibili, in € 317,59 per spese non imponibili, in € 813,42 per diritti, in € 2.679,85 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
iii) per il primo giudizio di legittimità: in € 4.195,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e
CAP come per legge;
iv) per il primo giudizio di rinvio: in € 284,60 per esborsi, in € 5.532,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
v) per il secondo giudizio di legittimità: in € 3.082,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
vi) per il secondo giudizio di rinvio: in € 1.053,00 per esborsi in € 4.888,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
3) pone a carico di Controparte_1 le spese di c.t.u.;
4) condanna alla Controparte_1 restituzione, a favore di , delle somme ricevute in esecuzione delle sentenze dei Parte_1 precedenti gradi di giudizio, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
Firenze, 4.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 724/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PINZAUTI ILARIA Parte_1 C.F._1
(C.F. e dell'Avv. CECCHELLA CLAUDIO ( ) C.F._2 C.F._3
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FALCO FRANCESCO (C.F. ) C.F._4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 13-26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla S.C. già con la sentenza n. 5886/2009 e ribadito nella sentenza della S.C. n. 1058/2022, in totale riforma della sentenza n. 86 emessa dal Tribunale di Pontassieve, in data 6.7.2001, accertata la volontà delle parti di creare convenzionalmente una servitù di passaggio in favore del fondo del Sig. e gravante il fondo di proprietà Parte_1 della e accertato altresì l'inadempimento da parte di quest'ultima Controparte_2 dell'obbligo sorto dal contratto di compravendita, datato 10.02.96, condannare l
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore alla realizzazione del passo e al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni già determinati in sede di consulenza in € 20.475,00, oltre le spese tecniche necessarie per l'accertamento della situazione urbanistica dell'immobile, cui dovranno aggiungersi gli interessi al tasso di mora dal 2014 (il danno veniva infatti stimato per 14 anni, fino pagina 1 di 19 al 2014) sino al saldo. Voglia la Corte di Appello di Firenze, altresì, condannare l
[...]
di alla restituzione delle somme tutte Controparte_3 Controparte_1 versate dal sig. a titolo di spese legali, a cui è stato ingiustamente condannato Parte_1 da sentenze poi definitivamente riformate, nella misura di € 23.112,04 e delle spese di CTU pari ad € 4.913,90, oltre interessi di mora dal pagamento al saldo ed al rimborso del pagamento dei Contributi Unificati e spese di registrazione delle sentenze. Voglia, infine, la Corte d'Appello di Firenze condannare l di GN MA al Controparte_3 pagamento delle spese aggravate ex art. 96, 1° comma, c.p.c., per tutti i motivi indicati in narrativa e comunque alle spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio, ivi compresi i due giudizi in cassazione.”
Per parte convenuta in riassunzione: “respingere e rigettare integralmente le domande tutte dispiegate dal Sig. con atto di citazione in riassunzione, nonché nei precedenti gradi, in Pt_1 quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per i motivi tutti come in precedenza riportati e in atti e, per quanto attiene alla nuova quantificazione dei danni, inammissibile anche perché tardivamente formulata solo con l'atto di riassunzione. - confermare altresì integralmente la sentenza n. 86/01 emessa e pubblicata il 06.07.2001 dal Tribunale di Firenze, sez. distaccata di Pontassieve, nonché la sentenza n. 1244/03 depositata e pubblicata in data 14 luglio 2003 della Corte di Appello di Firenze, nonchè la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1701 pubblicata in data 18.10.2016. - In ogni caso con vittoria di spese funzioni e onorari del presente grado di giudizio nonché del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
inoltre, condannare parte attrice ex art. 96 cpc, al risarcimento dei danni che si indicano ed in via orientativa in € 5.000,00, o comunque nel diverso importo che l'Ecc.ma Corte di Appello vorrà liquidare d'ufficio, per quanto eccepito in via preliminare e in ogni caso per i motivi tutti di cui in narrativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, Controparte_1
(di seguito anche solo “ ) riassumendo ex art. 392 c.p.c. il
[...] CP_2 giudizio a seguito dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 1058/2022 depositata il
14.01.2022, che, pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1701/2016 di questa
Corte d'Appello, l'aveva cassata con rinvio in relazione al primo motivo del ricorso proposto dal con assorbimento degli altri. Pt_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di citazione, notificato il 18 ottobre 1999, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Pontassieve, la società CP_2 esponendo: di averle venduto un terreno sito in Rignano sull'Arno, catastalmente individuato al foglio di mappa 35 del N.C.E.U. del predetto Comune alle particelle 688 e 695;
pagina 2 di 19 che la società convenuta si era obbligata a realizzare entro tre anni, dal giorno della stipula del contratto, un accesso carrabile sul fondo di sua proprietà e precisamente sulle particelle 682, 685
e 693; che la convenuta, nonostante fosse trascorso il termine pattuito, non aveva adempiuto alla propria obbligazione, giacché l'accesso realizzato insisteva sul fondo di proprietà di un terzo (il Comune di
Rignano sull'Arno) il quale non aveva nessuna intenzione di costituire una servitù in favore di esso attore;
che lo stato attuale dei luoghi rendeva evidente che l'effettiva ed unica possibilità di realizzazione dell'accesso importava che esso insistesse sulle particelle catastali n. 685 e 682 di proprietà della
Controparte_2 che l'attuale situazione determinava l'impossibilità per l'attore di avere accesso al proprio terreno;
che, inoltre, i lavori di sbancamento effettuati dalla convenuta sul fondo alienatole avevano causato danni alla proprietà attrice.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “previo accertamento e dichiarazione dell'obbligo, condannare
l all'adempimento degli obblighi assunti nell'atto di compravendita del Controparte_2
10.2.1996, consistenti nella realizzazione di un accesso carrabile alla proprietà del Sig. e, Pt_1 conseguentemente, condannare la società convenuta anche al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per l'inutilizzabilità del terreno, nella misura che risulterà quantificata ad istruttoria ultimata o a quelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
1.2. – Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda avversaria sul rilievo che l'accesso al fondo attoreo era stato realizzato, in ossequio all'assunta obbligazione, sul terreno adiacente all'edificio del espropriato dal Comune di Rignano sull'Arno a tale Pt_1
in quanto dal contenuto del contratto inter partes stipulato non si evinceva affatto che il CP_4 predetto accesso dovesse insistere su parti del fondo di essa acquirente.
1.3. – Nelle memorie autorizzate ex art. 183 c.p.c., l'attore indicava il danno sofferto in lit.
10.000.000 – o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia – e concludeva perché
"previo accertamento e dichiarazione che a carico del fondo acquistato dalla ditta CP_2 sussiste(va) una servitù di passaggio a favore del rappresentato dalla particella 687, Pt_1 foglio di mappa 35 e gravante sulle particelle 685 e 682, acquistate in data 10.2.1987 dalla convenuta, si accertasse e dichiarasse l'inadempimento da parte della ditta dell'obbligo CP_2 sorto dal contratto medesimo con conseguente condanna della convenuta a realizzare sul fondo servente l'accesso carrabile pattuito al terreno intercluso".
pagina 3 di 19 In particolare, nella citata memoria, l'attore contestava che l'accesso carrabile fosse stato realizzato dalla sul terreno espropriato all anche perché il Comune aveva CP_2 CP_4 negato il proprio consenso alla costituzione di qualsivoglia diritto di servitù a favore della proprietà
rilevando la sua estraneità rispetto agli accordi intercorsi tra le parti in causa. Pt_1
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il Tribunale di
Firenze – Sezione Distaccata di Pontassieve – con sentenza n. 86/2001, depositata il 6.7.2001, rigettava le domande attoree e condannava il al pagamento delle spese di lite, rilevando: Pt_1
(-) che la domanda formulata dall'attore nella memoria ex art. 183 c.p.c. non poteva essere considerata come nuova, in quanto con la stessa il non aveva chiesto la costituzione di Pt_1 una servitù coattiva ex art. 1054 c.c. ma si era limitato ad affermare che l'obbligo di realizzazione dell'accesso carrabile derivava dall'avvenuta costituzione volontaria della servitù, di cui si chiedeva l'accertamento;
(-) che, in proposito, non poteva ritenersi che le parti avessero inteso costituire una servitù di passo sul fondo della società convenuta, in quanto la clausola contrattuale in questione (“la parte acquirente si obbliga a realizzare entro tre anni da oggi un accesso carrabile alla particella 687 che rimane di proprietà della parte venditrice”) non indicava, in modo inequivoco, che il fondo gravato fosse quello appartenente alla convenuta, in quanto essa si limitava ad affermare l'obbligo di costruzione dell'accesso carrabile sul fondo dell'attore né il grafico allegato all'atto di compravendita consentiva di desumere tale elemento con sufficiente chiarezza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
1) con il primo, deduceva l'erronea qualificazione della fattispecie da parte del primo giudice.
Difatti, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, egli non aveva mai proposto una domanda volta ad ottenere l'accertamento della costituzione di una servitù volontaria, ma aveva chiesto la costituzione di una servitù coattiva ex art. 1054 c.c., stante l'interclusione del suo fondo per effetto dell'intervenuta alienazione.
In particolare, evidenziava che l'accesso carrabile doveva insistere sulle particelle 685 e 682, trasferite alla convenuta e che per loro stessa conformazione erano destinate a strada.
2) Con il secondo, rilevava che non era condivisibile l'affermazione della società convenuta secondo cui l'obbligo assunto nell'atto di compravendita sarebbe stato assolto, in quanto il presunto accesso interessava una proprietà comunale su cui non sussisteva alcun diritto di passo, non trattandosi, peraltro, di strada carrabile.
Inoltre, le particelle 682 e 685 non risultavano occupate dalle pertinenze dell'edificio costruito dall'impresa appellata.
pagina 4 di 19 3) Con il terzo, contestava la decisione del tribunale di non ammettere le richieste istruttorie articolate dall'attore, con specifico riferimento all'invocata c.t.u. per accertare lo stato dei luoghi.
2.2. – Si costituiva in giudizio la contestando integralmente l'appello di cui Controparte_3 chiedeva il rigetto.
2.3. – La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1244/2003, depositata il 14.7.2003, respingeva il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado, osservando:
(-) che non vi era dubbio che il non avesse proposto, con l'atto introduttivo del giudizio, Pt_1 alcuna domanda di costituzione di servitù coattiva per interclusione ex art. 1054 c.c., essendosi limitato a chiedere l'assolvimento dell'obbligo contrattuale alla costruzione dell'accesso al proprio fondo;
(-) che poteva convenirsi con il primo giudice anche in ordine all'interpretazione delle conclusioni precisate dall'attore con la successiva memoria di cui all'art. 183 c.p.c., così escludendosi che con essa fosse stata formulata la nuova e diversa domanda di costituzione di servitù coattiva per interclusione ex art. 1054 c.c., sia perché tale domanda non era stata ivi esplicitata, sia perché con la indicata memoria il si era limitato a precisare, come correttamente rilevato dal Pt_1
Tribunale, che l'obbligo alla costruzione dell'accesso derivava dalla costituzione di una servitù
(volontaria) giustificata, sul piano sostanziale e logico, dalla prospettata interclusione del fondo
(ed infatti il aveva richiesto l'ammissione di un capitolo di prova, per interrogatorio Pt_1 formale e per testimoni, volto ad accertare che controparte, con il menzionato contratto, si era obbligata alla costruzione dell'accesso sulle particelle 682 e 685, deducendo così la costituzione di una servitù volontaria);
(-) correttamente, inoltre, il tribunale aveva escluso che – siccome né nel contratto né nel suo allegato grafico era indicato che il fondo gravato fosse quello di proprietà dell'impresa acquirente
– le parti avessero costituito una servitù volontaria su terreni di proprietà della predetta impresa e quindi che l'obbligazione in esame prevedesse la costruzione dell'accesso carrabile su detti terreni.
3 – Il primo giudizio di legittimità.
3.1. – Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione per i seguenti Parte_1 motivi:
1) Con il primo motivo denunziava, in riferimento all'art.360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione degli artt.
1362, 1363 e 1367 c.c., nonché omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Osservava il ricorrente che una volta ritenuto dai giudici del merito che egli aveva richiesto il riconoscimento di una servitù volontaria, la corretta applicazione dell'art. 1362 c.c. non poteva lasciar dubbi sul fatto che le parti avessero inteso riferirsi alla particella 687, di proprietà di esso pagina 5 di 19 come fondo dominante, ed a quelle oggetto dell'acquisto da parte dell Pt_1 Controparte_2
(le particelle 688 e 695) come fondo servente.
Andando di contrario avviso, la Corte territoriale aveva posto nel nulla la disposizione contrattuale della quale il ricorrente medesimo aveva chiesto l'adempimento, sulla base dell'assunta ed errata impossibilità di definire il luogo del passaggio.
In sostanza, la soluzione indicata dalla Corte d'Appello rendeva "lettera morta" la clausola contrattuale in questione.
Del resto, l'intervenuta interclusione del fondo verificatasi a seguito della vendita non consentiva di ipotizzare che il passo potesse esser costruito su particelle diverse da quelle divenute di proprietà dell Controparte_2
2) Con il secondo, lamentava la violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 1027 e seg. c.c., 1285 c.c. in relazione all'art. 360 c.c.
In particolare, il ricorrente rilevava che la mancata previsione dell'esatto tracciato della servitù non comportava la nullità della clausola negoziale, implicando esclusivamente la facoltà per l'obbligato di scegliere dove eseguire il tracciato.
3.2. – Resisteva con controricorso la Controparte_3
3.3. – La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5886/2009, accoglieva il primo motivo, dichiarava assorbito il secondo e rinviava, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, osservando:
(-) che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1516/2000), l'esigenza che nell'atto costitutivo di una servitù siano specificamente indicati tutti gli elementi di questa non implica la necessità della espressa indicazione ed analitica descrizione del fondo servente e di quello dominante essendo sufficiente che i predetti elementi siano comunque desumibili dal contenuto dell'atto e siano quindi determinabili, attraverso i consueti strumenti di ermeneutica, il fondo dominante, quello servente ed il contenuto dell'assoggettamento di quest'ultimo all'utilità del primo. Tale attività interpretativa, concretandosi in un'indagine sull'effettiva volontà dei contraenti in ordine all'eventuale costituzione di una servitù prediale, costituisce accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo per motivazione incongrua o affetta da errori logici o per inosservanza delle regole dell'ermeneutica;
(-) che i giudici del merito non avevano svolto, nell'interpretazione del contratto oggetto di causa, una convincente indagine sugli elementi costitutivi di una eventuale servitù di passaggio in favore del fondo della parte venditrice ( ed a carico di quello dell'acquirente ( Pt_1 Controparte_2 giacché, basandosi esclusivamente, per escludere tale costituzione, sulla mancata espressa indicazione in contratto e nel relativo allegato grafico del fondo servente come quello di proprietà
pagina 6 di 19 della suindicata impresa, non si erano chiesti se, anche in rapporto alla situazione dei luoghi, avesse un senso la costruzione dell'accesso carrabile al fondo del alla cui realizzazione la Pt_1 si era obbligata, su terreno diverso da quello di proprietà della medesima. CP_2
4 – Il primo giudizio di rinvio.
4.1. – riassumeva la causa dinanzi a questa Corte, riproponendo le sue Parte_1 domande.
4.2. – Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_3
4.3. – All'esito di espletata c.t.u., la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1701/2016, depositata il 18.10.2016, respingeva il primo motivo di appello avverso la sentenza n. 86/2001 emessa dal Tribunale di Firenze – Sezione Distaccata di Pontassieve – dichiarando assorbiti gli altri e condannando il al pagamento delle spese processuali. Pt_1
A sostegno di tale decisione, il giudice del rinvio così argomentava:
(-) non risultavano dimostrati i presupposti per ritenere che, con il rogito del 10.2.1996, si fosse costituita una servitù di passo a carico dei fondi di proprietà della società convenuta;
(-) difatti, sia con missiva del 6.5.1999 sia nell'atto di citazione che nelle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 c.p.c., il aveva indicato come gravati dalla servitù di passo i Pt_1 mappali 682 e 685 (oltre, in atto di citazione, il mappale 693 di pochi mq, adiacente al 682);
(-) tuttavia, il mappale 685 (di proprietà di ) non era stato oggetto di cessione Persona_1 con il rogito del 10.2.1996, al contrario del 682 che, però, non confinava con la proprietà Pt_1
(-) pertanto, la servitù di passo di cui era stato chiesto l'accertamento non poteva dirsi costituita ipso facto con la stipula del rogito del 10.2.1996, perché la metà del suo tracciato, a partire dal fondo dominante, non era di proprietà della Controparte_2
(-) la prova della proprietà del fondo servente gravava sull'attore ed era doverosamente da fornire per iscritto, ma ciò non era avvenuto;
(-) quindi, l'impegno dell'impresa a realizzare, entro tre anni, un accesso carrabile, CP_2 senza peraltro specificare su quale dei suoi terreni, a voler seguire l'interpretazione più favorevole al si sarebbe potuto intendere come obbligo a costituire una servitù futura, il che Pt_1 rappresentava un tema estraneo al giudizio;
(-) d'altronde, le parti, nell'atto di compravendita, avevano adottato una formulazione generica, in modo da consentire al venditore di ottenere l'accesso carrabile sul suo fondo e lasciare l'iniziativa alla società acquirente che avrebbe dovuto ottenere la titolarità del fondo servente o procurare l'assenso del suo proprietario alla costituzione della servitù di passaggio;
(-) ciò spiegava la genericità delle espressioni utilizzate nell'atto nonché la mancata menzione dell'art. 1054 c.c., della costituzione della servitù e del percorso che il passo carrabile avrebbe pagina 7 di 19 dovuto seguire, oltre alla previsione del termine triennale per la realizzazione dell'accesso carrabile;
(-) al riguardo, andava evidenziata la contraddittorietà della linea difensiva dell'attore che, da un lato, aveva giustificato la mancata menzione del fondo servente e del tracciato della servitù con la libertà lasciata all'impresa di scegliere il percorso per essa meno oneroso e, dall'altro, CP_2 aveva affermato che tale percorso era stato scelto dalle parti e coincideva con i mappali 685 e
682;
(-) l'impresa nel 1998, aveva poi cercato di adempiere all'obbligo di facere in modo CP_2
“trasversale”, prospettando, con la presentazione della variante finale ai lavori progettati per la sistemazione dell'area “a verde pubblico”, di cui alla part. 690, adiacente al parcheggio del centro commerciale, un passo carrabile che sfociava sul mappale 687 (di proprietà ; Pt_1
(-) tuttavia, la variante non aveva avuto attuazione dal momento che sul tragitto ideale del passo era stata collocata un'area di giochi per bambini;
(-) inoltre, il nel 1999, aveva comunicato al in riscontro alle sue richieste, di CP_5 Pt_1 non avere alcuna intenzione di consentire transiti veicolari sulla predetta area, destinata a verde pubblico attrezzato;
(-) pertanto, si poteva “configurare sì un inadempimento all'obbligo di facere pattuito nel rogito, ma non certo la mancata attuazione alle opere necessarie per la fruizione di una servitù già asseritamente costituita per accordo notarile “implicito””;
5 – Il secondo giudizio di legittimità.
5.1. – Proponeva ricorso per cassazione , affidandosi ai seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rubricato “violazione o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., in relazione all'art.
360, n. 4 c.p.c. e, per quanto occorrer possa, conseguente e nuova violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”, rilevava che il giudice del rinvio non si era attenuto al principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione.
In particolare, il primo giudice non aveva ricostruito la volontà delle parti, non tenendo neppure conto della situazione dei luoghi come emergeva dall'espletata c.t.u., ritenendo generico l'obbligo assunto dall'impresa quando, invece, alla stessa era stata lasciata solo la facoltà di CP_2 scegliere il luogo ove realizzare il passo carraio, stante l'interclusione del fondo di proprietà di esso facoltà che implicava anche la possibilità di realizzare il percorso sul terreno Pt_1 acquistato o su terreni eventualmente acquistati da terzi o attraverso altri diritti reali imposti a terzi.
2) Con il secondo, rubricato “violazione o falsa applicazione degli artt. 1027 e ss e 1285 e ss c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc”, rilevava che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del pagina 8 di 19 merito, egli aveva assolto al suo onere probatorio, attraverso l'allegazione e prova della pattuizione della clausola contrattuale in cui era stata data all'acquirente la facoltà di scelta dell'area su cui realizzare il percorso della servitù.
Si era, quindi, in presenza di un'obbligazione alternativa a cui la ditta non aveva CP_2 adempiuto, realizzando un centro commerciale di dimensioni tali da occupare larga parte delle particelle costituenti il fondo servente.
3) Con il terzo, rubricato “violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova ai sensi dell'art. 360
n. 3 o n. 4 c.p.c.”, osservava che era onere dell'impresa provare l'avvenuta CP_2 realizzazione del passo carrabile oppure un'impossibilità sopravvenuta ad adempiere, circostanza, tuttavia, neppure allegata.
4) Con il quarto, denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo il giudice del merito esaminato la convenzione stipulata tra il CP_5 di Rignano sull'Arno e l'impresa e relativa alla variante di fine lavori del 28 agosto CP_2
1998, prot. 11361, in cui era indicato il passo carrabile che avrebbe consentito di raggiungere la proprietà Pt_1
5.2. – Resisteva con controricorso la società CP_2
5.3. – La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1058/2022, depositata il 14.01.2022, accoglieva il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, e rinviava per nuovo esame alla Corte di
Appello di Firenze in diversa composizione.
In particolare, la Suprema Corte rilevava che il giudice della fase rescissoria non avesse fatto corretta applicazione del principio di diritto coniato nella pronuncia che aveva chiuso la precedente fase rescindente, in quanto “il compito affidato dalla Corte di cassazione al giudice di merito consisteva […] nella indagine relativa alla configurabilità di una servitù per vantaggio futuro, indagine da effettuarsi sia interpretando il contratto concluso tra le parti, sia considerando la situazione dei luoghi. La Corte d'appello, invece, una volta ritenuto che la metà del possibile tracciato della servitù non era, al momento della conclusione del contratto di vendita e neppure in seguito, di proprietà della impresa edile ha escluso che le parti avessero convenuto la CP_2 costituzione di una servitù e ha così rigettato la domanda di senza pertanto indagare se Pt_1 la volontà delle parti fosse stata quella di costituire una servitù per vantaggio futuro, come aveva stabilito la Corte di cassazione”.
6 – Il secondo giudizio di rinvio.
6.1. – riassumeva la causa dinanzi a questa Corte, formulando le conclusioni Parte_1 di cui in epigrafe.
pagina 9 di 19 6.2. – Si costituiva in giudizio la società chiedendo l'accoglimento delle sopra trascritte CP_2 conclusioni.
6.3. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 13-26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 – Sulle questioni preliminari
7.1. – In via preliminare, va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con citazione notificata l'11.4.2022 e, quindi, entro il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (14.1.2022).
Per completezza, si osserva che, nella specie, trova applicazione l'art. 392, comma 2, c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche introdotte dell'art. 46, comma 21, della legge 18.6.2009, n.
69 (che ha ridotto da un anno a tre mesi il termine per la riassunzione), atteso che, ai sensi del successivo art. 58, la novella vale solo per i giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore (4.7.2009).
Il presente giudizio, invece, è iniziato con atto di citazione notificato nell'ottobre 1999, sicché lo stesso risulta essere sottoposto alla disciplina codicistica previgente.
7.2. – Occorre, poi, rilevare che questo giudizio di rinvio si configura certamente come
“prosecutorio” dato che la sentenza cassata era entrata nel merito, diversamente dal c.d. rinvio
“restitutorio” o “improprio” che si verifica, invece, quando la sentenza impugnata si limiti ad una pronuncia meramente processuale (sulla distinzione tra i due tipi di rinvio cfr. Cass. civ. ord. n.
25877 del 16/11/2020 e sent. n. 23314 del 27/09/2018).
Trattandosi quindi di rinvio “prosecutorio”, ne consegue che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti” (così, fra le molte, Cass. sez. 6 civ. ord. 20.4.2017 n. 10009; Cass. sez. 2 civ. ord. 31.5.2021 n. 15143).
La Corte d'Appello, dunque, in questa sede di rinvio deve pronunciare sulle domande delle parti, senza alcuna inammissibile riforma, modifica o conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
7.3. – Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande formulate dall'attore in riassunzione, perché asseritamente nuove.
Orbene, nella memoria ex art. 183 c.p.c., depositata il 6.4.2020, il aveva concluso Pt_1 affinché: "previo accertamento e dichiarazione che a carico del fondo acquistato dalla ditta
pagina 10 di 19 sussiste(va) una servitù di passaggio a favore del rappresentato dalla CP_2 Pt_1 particella 687, foglio di mappa 35 e gravante sulle particelle 685 e 682, acquistate in data
10.2.1987 (recte 1996 ndr) dalla convenuta, si accertasse e dichiarasse l'inadempimento da parte della ditta dell'obbligo sorto dal contratto medesimo con conseguente condanna della CP_2 convenuta a realizzare sul fondo servente l'accesso carrabile pattuito al terreno intercluso".
Tali conclusioni sono state riproposte sia all'udienza di precisazione delle conclusioni che nel successivo di atto di appello.
Nel presente giudizio di rinvio, invece, la difesa del ha chiesto: “accertata la volontà delle Pt_1 parti di creare convenzionalmente una servitù di passaggio in favore del fondo del Sig. Parte_1
e gravante il fondo di proprietà della e accertato altresì
[...] Controparte_2
l'inadempimento da parte di quest'ultima dell'obbligo sorto dal contratto di compravendita, datato
10.02.96, condannare l in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore alla realizzazione del passo”.
Pertanto, nonostante la diversa formulazione sotto il profilo letterale, gli elementi costitutivi della domanda sono rimasti inalterati, richiedendo l'attore pur sempre la condanna della società alla realizzazione del passo carrabile, come effetto del diritto di servitù costituito, a CP_2 favore della proprietà con l'atto di compravendita del 10.2.1996. Pt_1
In proposito, la mancata menzione delle part. 685 e 682 come costituenti il fondo servente non può essere considerata come elemento di novità della domanda la quale risulta essere stata formulata solo in termini più generici (analogamente a quanto avvenuto con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) senza che, tuttavia, ciò condizioni l'individuazione dell'oggetto sostanziale della pretesa azionata in giudizio, la quale non può che avvenire tenuto conto delle allegazioni offerte dalle parti entro i termini di formazione delle preclusioni assertive e di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nelle pronunce che hanno concluso le precedenti fasi rescindenti.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare le domande proposte da . Parte_1
8 – L'esame delle domande proposte dall'attore in riassunzione.
8.1. – Nell'atto di compravendita del 10.2.1996 con cui aveva venduto alla Parte_1 impresa gli appezzamenti di terreno di cui alle part. 688 e 695 (poi confluite nella part. CP_2
715), l'acquirente si era obbligata “a realizzare entro 3 (tre) anni da oggi un accesso carrabile alla particella 687 che rimane di proprietà della parte venditrice”.
Orbene, sia nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, che in tutti i successivi scritti difensivi (memoria ex art. 183 c.p.c.; memoria ex art. 184 c.p.c. in cui è articolato il pagina 11 di 19 seguente capitolo di prova orale: “1) DCV che nel contratto di compravendita del 10.2.1996
l'impresa si era obbligata a realizzare entro tre anni dalla stipula un accesso carrabile CP_2 alla particella 687 e che tale accesso doveva costruirsi sulle particelle 682 e 685 individuate nel tipo di frazionamento mappale eseguito dall'Ing. ed allegato all'atto notarile”; Persona_2 atto di appello), il ha sostenuto che l'accesso carrabile si sarebbe dovuto realizzare sulle Pt_1 part. 682 e 685.
In proposito, giova considerare come la tesi del trovi riscontro proprio nell'atto di Pt_1 frazionamento allegato al contratto di compravendita e sottoscritto da tutte le parti, da cui si evince che le part. 682 e 685 vanno a formare un angolo retto così da fungere da collegamento con la part. 687 e la pubblica via.
Per comodità di lettura si intercala di seguito il frazionamento allegato all'atto di compravendita nonché un estratto della mappa catastale allegato alla c.t.p. del (doc. 7), del tutto Pt_1 sovrapponibile a quella acclusa alla c.t.u., dove le part. 682 e 685 sono indicate con colore azzurro mentre la part. 687 con colore arancione.
Inoltre, anche il Comune di Rignano dell'Arno, con missiva del 21.4.1999 a firma del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, evidenziava che “per quanto riguarda l'impegno che l'impresa edile
GN MA e figlio s.n.c. si è assunta, con il contratto di compravendita 10/2/96 notaio
a costituire un accesso carrabile al suo terreno, è del tutto evidente dal frazionamento Per_3 allegato che tale passaggio è costituito dalle particelle 682 e 685 del foglio di mappa 35” (cfr. doc.
6 del fascicolo di primo grado . Pt_1
8.1.1. – D'altra parte, giova considerare che anche con la sentenza n. 1701/2016 emessa in sede di rinvio, questa Corte avesse individuato il tracciato della servitù in questione nei termini di cui sopra, ritenendo ostativa alla sua costituzione la circostanza che “la metà del suo tracciato (vale a dire la part. 685 di proprietà di ndr), a partire dal terreno dominante, non era Persona_1
pagina 12 di 19 allora (e neppure risulta divenuta in seguito) di proprietà di Controparte_6
e dunque non poteva costituire porzione del fondo servente” (pag. 9).
[...]
Tale affermazione è stata censurata dal con ricorso per cassazione, non in ordine Pt_1 all'individuazione del tracciato della servitù (né avrebbe potuto esserlo, avendo costui sostenuto, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che la servitù di passaggio carrabile si sarebbe dovuta costituire sulle part. 682 e 685) bensì con riferimento al motivo ritenuto ostativo, dal giudice del rinvio, per procedere alla sua costituzione (e cioè il fatto che una parte del tracciato, rappresentata dalla part. 685, fosse di proprietà di un terzo).
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 1058/2022 che ha concluso il giudizio rescindente, ha ritenuto fondata tale doglianza, evidenziando: “la Corte d'appello, invece, una volta ritenuto che la metà del possibile tracciato della servitù non era, al momento della conclusione del contratto di vendita e neppure in seguito, di proprietà della impresa edile ha escluso che le parti CP_2 avessero convenuto la costituzione di una servitù e ha così rigettato la domanda di senza Pt_1 pertanto indagare se la volontà delle parti fosse stata quella di costituire una servitù per vantaggio futuro, come aveva stabilito la Corte di cassazione”
Difatti, la Suprema Corte, nella precedente pronuncia (n. 5886/2009) resa sempre nella fase rescindente, aveva osservato: “non sembra al Collegio che i giudici del merito abbiano svolto nell'interpretazione del contratto oggetto di causa una convincente indagine sugli elementi costitutivi di una eventuale servitù di passaggio in favore del fondo della parte venditrice e a carico dell'acquirente giacché, basandosi esclusivamente, per escludere tale Controparte_2 costituzione, sulla mancata espressa indicazione in contratto e nel relativo allegato grafico del fondo servente come quello di proprietà della suindicata Impresa, non si sono chiesti se, anche in rapporto alla situazione dei luoghi, avesse un senso la costruzione dell'accesso carrabile al fondo del alla cui realizzazione l'attuale resistente si era obbligata, su terreno diverso da quello Pt_1 di proprietà della medesima. L'impugnata pronunzia va pertanto sul punto cassata con rinvio della causa per nuovo esame (coinvolgente anche il secondo motivo di ricorso che rimane pertanto assorbito) ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze la quale svolgerà quell'attività interpretativa cha questo giudice di legittimità ha ritenuto pretermessa in sede di gravame di merito” (pag. 10-11).
8.1.1.a. – Ne consegue che l'individuazione del percorso della servitù deve ritenersi coperta da giudicato, giacché la sentenza n. 1701/2016 emessa da questa Corte in sede di rinvio, che contiene espressamente tale accertamento, non è stata oggetto di impugnazione sul punto.
In ogni caso, la determinazione di tale percorso risulta suffragata anche dalla documentazione versata in atti, con specifico riferimento al frazionamento catastale allegato all'atto di pagina 13 di 19 compravendita ed alla lettera del 21.4.1999, a firma del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, del
Comune di Rignano sull'Arno.
8.1.1.b. – Inoltre, alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, non può considerarsi ostativa alla costituzione della servitù il fatto che la part. 685 sia di proprietà di un terzo, essendo tale circostanza sicuramente compatibile con la figura della servitù per vantaggio futuro ex art. 1029, comma 2, c.c.
Trattasi, del resto, di conclusione che risulta coerente sia con lo stato dei luoghi esistente al momento della stipula dell'atto di compravendita, stante l'assenza di qualsiasi impedimento al transito dalla part. 682 a quella 687 per il tramite della 685 (cfr. documentazione fotografica, all.
n. 2 alle osservazioni del c.t.p. della convenuta accluse al supplemento di c.t.u.), sia con la formulazione della clausola contenuta nell'atto di compravendita secondo cui “la parte acquirente si obbliga a realizzare entro 3 (tre) anni da oggi un accesso carrabile alla particella 687 che rimane di proprietà della parte venditrice”.
Difatti, la mancata specificazione che la servitù sarebbe stata costituita sui fondi di proprietà della impresa è certamente compatibile con il fatto che essa avrebbe avuto ad oggetto CP_2 terreni di proprietà di terzi, individuati attraverso il frazionamento allegato al contratto di compravendita.
Al riguardo, la società convenuta ha sostenuto: i) che non vi sarebbe stato alcun accordo/impegno della di comprare i terreni limitrofi (part. 685 oppure 690); ii) la part. 690, di proprietà CP_2
era vincolata a verde pubblico, il che impediva la costituzione di una servitù di CP_4 passaggio;
iii) l'eventuale impegno della di acquistare il terreno adiacente, con CP_2 versamento del relativo prezzo, avrebbe completamente stravolto i termini della compravendita.
Trattasi di impostazione che non può essere condivisa, dal momento che, da un lato, mira a svuotare di significato il contenuto della clausola contrattuale in esame (in aperta violazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c.) e, dall'altro, non spiega per quale motivo l'operazione economica sarebbe stata stravolta, non essendo stato neppure indicato il prezzo di acquisto della part. 685.
8.1.2. – Ora, come affermato dalla giurisprudenza: “a differenza dell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 1029 del cod. civ. (costituzione di una servitù per un vantaggio futuro), in cui essendo esistenti tutti gli elementi necessari per la costituzione della servitù (fondo dominante, fondo servente, salva la "utilitas" in quanto connessa con la futura destinazione o utilizzazione del fondo dominante), la servitù viene ad esistenza immediatamente, la convenzione di cui al secondo comma dell'art. 1029 cod. civ., diretta alla costituzione di una servitù a favore o a carico di un edificio da costruire, dà luogo alla costituzione di un rapporto obbligatorio suscettibile di
pagina 14 di 19 tramutarsi in un rapporto di natura reale soltanto al momento in cui l'edificio è costruito” (cfr.
Cassazione civie, sentenza del 2.2.2011, n. 2432).
Ne deriva che, fino a quando la part. 685 non verrà acquistata dalla società convenuta (ovvero il suo proprietario non acconsentirà alla costituzione del diritto di servitù sulla stessa a favore della part. 687 di proprietà , si sarà in presenza non di un diritto reale bensì esclusivamente di Pt_1 un vincolo di natura obbligatoria.
Ebbene, è innegabile l'inadempimento dell'impresa a tale obbligazione. CP_2
8.1.2.a. – Al riguardo, sostiene la convenuta che essa avrebbe contratto soltanto un'obbligazione di facere consistente nella realizzazione di un accesso carrabile e non già nella costituzione di una servitù di passaggio.
L'assunto non può essere condiviso, laddove si consideri che l'obbligo di facere era strumentale proprio alla costituzione della servitù di passaggio, vertendosi in tema di servitù di vantaggio futuro.
D'altra parte, non si vede come la realizzazione di un accesso carrabile possa prescindere anche dalla costruzione del relativo percorso (e, dunque, dalla costituzione di una servitù di passaggio), essendo, altresì, pacifico che, per effetto della vendita, da parte del delle part. 688 e 695 Pt_1 alla società la 687 (di proprietà fosse rimasta priva di accessi carrabili (cfr. CP_2 Pt_1 prima relazione di c.t.u., pag. 5-6).
8.1.2.b. – Né si può ritenere che la convenuta abbia adempiuto a tale obbligo mediante la realizzazione di un tracciato sulla part. 690 (di proprietà destinata, secondo le previsioni CP_4 dello strumento urbanistico generale, a verde pubblico attrezzato.
Difatti, è vero che nella relazione tecnica allegata alla presentazione della variante si legge “dalla parte centrale del parcheggio verrà realizzato un piccolo percorso carrabile per mezzi agricoli necessario per la manutenzione e pulizia del terreno a monte del parcheggio (part. 687 ndr) e del centro commerciale” (cfr. allegato 12 del supplemento del c.t.u.), tuttavia, è altrettanto vero che, come verificato dall'ausiliario d'ufficio, tale accesso non è mai stato realizzato (cfr. supplemento c.t.u., pag. 8), con la conseguenza che la part. 687 è sprovvista di accesso carrabile.
Al riguardo, anche dalla foto aerea allegata alle osservazioni del c.t.p. della convenuta ed accluse al supplemento di c.t.u. (all. n. 5) – richiamata dalla per dimostrare l'esistenza CP_2 dell'accesso carrabile – non si apprezza alcun collegamento tra quello che il c.t.u. ha definito come
“camminamento” (come tale per sua natura non carrabile) e la pubblica via, tanto che l'ausiliario, nel descrivere lo stato della part. 690, ha parlato di percorso carrabile “troncato”, come si evince anche dalla relativa documentazione fotografica (cfr. all. 10 della relazione di c.t.u.).
pagina 15 di 19 Inoltre, è da escludere che tale accesso possa essere realizzato anche in futuro – e, quindi, possa essere invocato dalla convenuta come modalità alternativa per adempiere alla sua obbligazione – avendo il c.t.u. affermato che esso comporterebbe “l'alterazione dello stato dei luoghi dell'area a verde pubblica occupata da attrezzature ludiche per i bambini” (cfr. supplemento di c.t.u., pag. 8) ed avendo il Comune, già da tempo, manifestato il suo diniego in tal senso (come da missiva del
21.4.1999).
In proposito, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, è da escludere qualsiasi responsabilità del (che, secondo la avrebbe omesso di tutelare i propri diritti Pt_1 CP_2 attivandosi presso il Comune), in quanto non risulta che egli disponesse di strumenti giuridici per sindacare le scelte pianificatorie dell'amministrazione.
Senza pretermettere che, in difetto della realizzazione del percorso carrabile (e, quindi, della costituzione della servitù di passo), egli non era titolare di alcuna posizione giuridica qualificata da tutelare.
Del resto, è la medesima convenuta ad ammettere, con ciò chiaramente contraddicendosi, che “la servitù NON sarebbe ugualmente configurabile in quanto per atto amministrativo il terreno era stato destinato dal Comune a giardini pubblici e perciò non suscettibile di essere gravato da una servitù passiva di passo” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 21)
Ad ogni modo, proprio la necessità, avvertita dalla società convenuta, di realizzare “un percorso carrabile” dimostra che essa aveva perfettamente compreso il contenuto delle sue obbligazioni, pur cercando di attuarle in forma alternativa rispetto a quanto previsto nel contratto di compravendita.
8.1.2.c. – Non rileva, poi, che il percorso carrabile sulla part. 690, per accedere alla part. 687, sia, attualmente, anche l'unico possibile.
Difatti, tale circostanza, peraltro indimostrata, sarebbe da considerarsi la diretta conseguenza delle scelte edificatorie compiute dalla società (con specifico riferimento al CP_2 posizionamento ed alla volumetria del centro commerciale), di talché la stessa non può tentare di avvalersi del suo inadempimento per sottrarsi alle sue conseguenze.
Per quanto esposto, si impone l'accertamento dell'inadempimento della società e la sua CP_2 condanna alla realizzazione della servitù di passo carrabile sulle part. 682 e 685.
8.2. – Deve, a questo punto, essere esaminata la domanda di risarcimento danni.
8.2.1 – In primo luogo, è da escludere che l'attore abbia circoscritto la sua domanda a lit.
10.000.000 (pari ad € 5.164,56), in quanto, nella memoria ex art. 183 c.p.c., ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di tale somma ovvero a “quella maggiore o minore che
pagina 16 di 19 verrà ritenuta di giustizia”, così chiaramente dimostrando la volontà di non fissare un limite all'importo da liquidare.
Per quanto concerne, poi, il contenuto della conclusionale depositata in primo grado, è necessario considerare come la quantificazione in lit. 4.000.000 (pari ad € 2.065,00), faccia riferimento al danno subito “ad oggi” (e cioè al momento del deposito della predetta comparsa, avvenuto il
26.5.2001) per la perdita dell'occasione di stipulare un contratto di affitto al canone annuale di lit.
2.000.000 (pari ad € 1.032,91), come da proposta del 15.4.1999 a firma di (cfr. Parte_2 conclusionale, pag. 3), il che, quindi, non pregiudica la possibilità di procedere a successivi incrementi annuali.
Ebbene, ritiene il Collegio che proprio la suddetta proposta di affitto, in ordine alla cui serietà e congruità non è stata mossa alcuna contestazione da parte della convenuta, valga a dimostrare il danno subito dal in quanto la stessa, finalizzata alla costituzione di un rapporto Pt_1 quinquennale, era subordinata alla realizzazione dell'accesso carrabile.
Ne deriva, allora, che la somma da riconoscere all'attore, a titolo di risarcimento danni, ammonta ad [€ 1.032,91x5=) 5.164,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal
15.4.1999, trattandosi di debito di valore.
8.2.2. – Non possono, invece, recepirsi i criteri di quantificazione esposti nella c.t.u. (che ha stimato il danno in € 20.475,00) – e fortemente contrastati dalla difesa della convenuta – in quanto fondati su fatti (mancata raccolta delle olive, minor godimento ed utilizzazione del fondo, peggioramento delle condizioni delle piante) che, oltre ad essere assolutamente indimostrati, non sono stati neppure allegati dalla parte attrice.
D'altronde, l'impostazione del c.t.u. risulta completamente errata perché muove da una serie di fatti quali “l'impossibilità di fruire della raccolta delle olive e della conseguente produzione di olio”
e la “impossibilità di effettuare gli interventi necessari all'adeguata manutenzione”, non solo non provati, ma che sono in contrasto con quanto riportato dal medesimo ausiliario nella sua relazione, in cui ha dato atto che il terreno, provvisto di accessi pedonali, si presentava
“ordinariamente mantenuto” (cfr. c.t.u., pag. 8).
D'altra parte, il modesto numero di piante presenti sul posto (15) escludeva, di per sé, la necessità che la raccolta delle olive avvenisse con mezzi meccanici, ben potendo essere eseguita manualmente.
9 – In punto di spese processuali, giova considerare che “il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase
pagina 17 di 19 del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.4.2023, n. 9448).
9.1. – Nella specie, le domande proposte dagli attori sono state accolte, con la conseguenza che le spese dei vari gradi di giudizio, comprese quelle di c.t.u., devono essere poste a carico integrale della convenuta.
Tali spese si liquidano, per i precedenti giudizi di merito (inclusi il primo rinvio), in conformità alle note spese versate in atti, in quanto congrue e conformi ai valori tabellari, e per i giudizi di legittimità nonché per il presente giudizio di rinvio secondo il seguente computo (valore 5.201-
26.000):
1^ giudizio di legittimità (ex DM 2004): €. 1.197,50 per studio controversia, € 602,50 per consultazioni con il cliente, € 1.197,50 per redazione ricorso, € 1.197,50 per discussione, il tutto per complessivi € 4.195,00.
2^ giudizio di legittimità (ex DM 55/2014): € 1.276,00 per fase di studio, € 1.134,00 per fase introduttiva, € 672,00 per fase decisoria, il tutto per complessivi € 3.082,00;
2^ giudizio di rinvio (ex DM 55/2014): € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase istruttoria/trattazione, € 1.911,00 per fase decisionale, il tutto per complessivi € 4.888,00, oltre ad € 1.053,00 per spese documentate.
9.2. – Non sussistono, poi, i presupposti per la condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c., non constando che la sua condotta processuale fosse connotata da mala fede e/o colpa grave.
9.3. – La società va, infine, condannata alla restituzione delle somme ricevute per CP_2 effetto dell'efficacia esecutiva delle precedenti decisioni, oltre interessi legali con decorrenza dai singoli pagamenti al saldo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 1701/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze e depositata il 18.10.2016, riassunto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) accoglie le domande proposte da e, per l'effetto, accertato Parte_1
l'inadempimento della Controparte_1
al contratto di compravendita del 10.2.1996, condanna la predetta società:
[...]
pagina 18 di 19 a) alla costituzione della servitù di passo carrabile sulle partt. 682 e 685 del foglio 35 del catasto terreni del Comune di Rignano sull'Arno, a favore della part. 687, del medesimo foglio e catasto, di proprietà di;
Parte_1
b) al risarcimento dei danni subiti da che liquida in € 5.164,55, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione;
2) condanna al Controparte_1 pagamento delle spese processuali che liquida: i) per il giudizio di primo grado: in € 74,68 per spese imponibili, in € 192,12 per spese non imponibili, in € 1.291,14 per diritti, in € 1.936,71 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado: in € 48,50 per spese imponibili, in € 317,59 per spese non imponibili, in € 813,42 per diritti, in € 2.679,85 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
iii) per il primo giudizio di legittimità: in € 4.195,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e
CAP come per legge;
iv) per il primo giudizio di rinvio: in € 284,60 per esborsi, in € 5.532,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
v) per il secondo giudizio di legittimità: in € 3.082,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
vi) per il secondo giudizio di rinvio: in € 1.053,00 per esborsi in € 4.888,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
3) pone a carico di Controparte_1 le spese di c.t.u.;
4) condanna alla Controparte_1 restituzione, a favore di , delle somme ricevute in esecuzione delle sentenze dei Parte_1 precedenti gradi di giudizio, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
Firenze, 4.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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