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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9047/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240004195028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 16.4.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 13 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 02820240004195028000;
- emessa da: Agenzia Entrate SC di Caserta;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2018;
- tributo: Tasse auto;
- data di notifica atto: 31.3.2025;
- importo complessivo: € 288,52;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica accertamento prodromico;
-) prescrizione/decadenza triennale.
Il 22.5.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate SC che contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 7.7.2025 il G.U. rigetta l'istanza di sospensione e rinvia alla fase di merito per le spese.
La Regione Campania resta contumace.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In atti, stante la contumacia della Regione Campania, non vi è la prova della notifica dell'accertamento prodromico indicato a pagina 5 della cartella, il che impone l'accoglimento di entrambe le eccezioni attoree.
Il ricorso va, dunque, accolto con il conseguente annullamento della cartella impugnata e della pretesa tributaria.
L'esito del giudizio è motivo di compensazione delle spese della fase cautelare e di quella di merito tra il ricorrente e l'ADER che si è limitata e notificare il ruolo mentre l'Ente impositore va condannato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER; condanna la Regione Campania alle spese per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9047/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240004195028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 16.4.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 13 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 02820240004195028000;
- emessa da: Agenzia Entrate SC di Caserta;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2018;
- tributo: Tasse auto;
- data di notifica atto: 31.3.2025;
- importo complessivo: € 288,52;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica accertamento prodromico;
-) prescrizione/decadenza triennale.
Il 22.5.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate SC che contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 7.7.2025 il G.U. rigetta l'istanza di sospensione e rinvia alla fase di merito per le spese.
La Regione Campania resta contumace.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In atti, stante la contumacia della Regione Campania, non vi è la prova della notifica dell'accertamento prodromico indicato a pagina 5 della cartella, il che impone l'accoglimento di entrambe le eccezioni attoree.
Il ricorso va, dunque, accolto con il conseguente annullamento della cartella impugnata e della pretesa tributaria.
L'esito del giudizio è motivo di compensazione delle spese della fase cautelare e di quella di merito tra il ricorrente e l'ADER che si è limitata e notificare il ruolo mentre l'Ente impositore va condannato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER; condanna la Regione Campania alle spese per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1.