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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/07/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2541/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2541/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
, nato ad [...] il [...], C.F. ), Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]n. 61 (avv. Elisa Fabbri)
e
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2
, ivi residente in [...]n. 61 (avv. Elisa Fabbri) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
16/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Alfonsine (RA) il
03.06.2000, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 6, p. 2, serie A, anno 2000; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Alfonsine (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati ed a stabilire la propria residenza o domicilio ove ritengano di gradimento concedendosi sin da ora e reciprocamente l'assenso all'espatrio;
2) La casa coniugale sita in Alfonsine (RA), Corso Garibaldi, n. 61, di proprietà di entrambi nella misura di ½ ciascuno, viene assegnata nel pieno godimento della SInora Parte_2
che vi abiterà con i figli, mentre il SInor trasferirà altrove la
[...] Parte_1 propria residenza;
3) Gli arredi tutti della casa coniugale resteranno nella disponibilità della signora Parte_2
mentre il signor preleverà dalla stessa i propri effetti personali;
[...] Parte_1
4) La signora provvederà a volturare a suo nome i contratti di fornitura Parte_2 di gas, luce e acqua relativi alla casa coniugale a lei assegnata, provvedendo al pagamento dei relativi consumi. Resteranno altresì a carico della signora il pagamento degli oneri Parte_2 legati all'immobile (Tassa rifiuti ed passo carraio) e le spese di manutenzione ordinaria dello stesso, quelle di natura straordinaria saranno suddivise a metà fra le parti;
Per_ 5) I figli e , entrambi maggiorenni, continueranno a convivere con la madre nel Per_1 rispetto della loro volontà;
Per_ 6) Il SI. , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , studente Parte_1 universitario non ancora autosufficiente, verserà alla SI.ra , in via Parte_2 anticipata, entro i primi cinque giorni di ogni mese, la somma di € 320,00; Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T a far tempo dal gennaio di ogni anno e con decorrenza gennaio 2026;
7) Il SI. contribuirà inoltre, in ragione del 60%, alle spese di carattere Parte_1
Per_ straordinario che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio , concordate e documentate come per legge e come specificate nel Protocollo 16.07.15 concordato fra il
Tribunale di Ravenna ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna e consegnato ai ricorrenti in copia. Le ricevute/fatture relative a dette spese, a fine di ogni anno, saranno divise fra i genitori per le relative detrazioni fiscali secondo le percentuali di spesa (60%
[...]
, 40% ); Pt_1 Parte_2
Si precisa che anche le spese relative ai canoni di locazione e utenze per l'alloggio Per_ universitario del figlio saranno suddivise fra i genitori nella suddetta percentuale: 60% in capo al padre e 40% alla madre;
8) Le parti continueranno a corrispondere al 50% la rata di € 478,00 relativa al mutuo fondiario decennale contratto in data 20.11.2015, fino alla sua completa e totale estinzione che sarà addebitato sul conto corrente bancario acceso presso Intesa San Paolo Iban:
[...]. All'estinzione del mutuo il predetto conto corrente bancario verrà estinto dalle parti ed il relativo saldo sarà diviso tra loro al 50%;
9) Il canone di locazione, attualmente pari ad € 448,18, relativo all'immobile in comproprietà fra i coniugi, sito in Alfonsine (RA), Corso Garibaldi, n. 59 e concesso in locazione, continuerà ad essere accreditato sul conto corrente bancario comune dei coniugi acceso presso Bper
Banca Iban: [...];
10) Il rimborso per i pannelli fotovoltaici ovvero i contributi erogati dal GSE di spettanza di entrambi i coniugi continuerà ad essere accreditato sul conto corrente bancario comune dei coniugi acceso presso Bper Banca Iban: [...];
11) le parti concordano e si impegnano ad utilizzare i proventi derivanti sub 9) e sub 10) per far fronte al pagamento della rata mensile del mutuo fondiario di cui al punto n. 8), provvedendo ad effettuare gli opportuni giroconti mensili al fine di assicurare che vi sia mensilmente la provvista necessaria per far fronte al pagamento della rata in scadenza;
All'estinzione del mutuo fondiario, le suddette entrate saranno divise al 50% tra i coniugi, previo pagamento delle eventuali spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in comproprietà di cui in premessa, tasse e tributi, premi assicurativi, ad eccezione dei costi di gestione e manutenzione ordinaria della casa coniugale assegnata alla sig.ra che vengono regolamentati come sub. 4). Parte_2
In ogni caso le suddette entrate saranno suddivise al 50%;
12) I coniugi rinunciano sin d'ora al loro personale mantenimento, dandosi atto di essere economicamente autosufficienti;
13) Le due autovetture tg FA 999 BL e tg EV 955 EE resteranno nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità dei coniugi che ne sono gli attuali intestatari;
14) Con la sottoscrizione del presente accordo e la sua esecuzione, i coniugi, dichiarando di aver regolato ogni reciproca altra pretesa, si dichiarano pienamente soddisfatti;
15) Le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari e delle proprietà immobiliari impegnandosi a produrli a richiesta del
Tribunale.”
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2541/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
, nato ad [...] il [...], C.F. ), Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]n. 61 (avv. Elisa Fabbri)
e
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2
, ivi residente in [...]n. 61 (avv. Elisa Fabbri) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
16/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Alfonsine (RA) il
03.06.2000, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 6, p. 2, serie A, anno 2000; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Alfonsine (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati ed a stabilire la propria residenza o domicilio ove ritengano di gradimento concedendosi sin da ora e reciprocamente l'assenso all'espatrio;
2) La casa coniugale sita in Alfonsine (RA), Corso Garibaldi, n. 61, di proprietà di entrambi nella misura di ½ ciascuno, viene assegnata nel pieno godimento della SInora Parte_2
che vi abiterà con i figli, mentre il SInor trasferirà altrove la
[...] Parte_1 propria residenza;
3) Gli arredi tutti della casa coniugale resteranno nella disponibilità della signora Parte_2
mentre il signor preleverà dalla stessa i propri effetti personali;
[...] Parte_1
4) La signora provvederà a volturare a suo nome i contratti di fornitura Parte_2 di gas, luce e acqua relativi alla casa coniugale a lei assegnata, provvedendo al pagamento dei relativi consumi. Resteranno altresì a carico della signora il pagamento degli oneri Parte_2 legati all'immobile (Tassa rifiuti ed passo carraio) e le spese di manutenzione ordinaria dello stesso, quelle di natura straordinaria saranno suddivise a metà fra le parti;
Per_ 5) I figli e , entrambi maggiorenni, continueranno a convivere con la madre nel Per_1 rispetto della loro volontà;
Per_ 6) Il SI. , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , studente Parte_1 universitario non ancora autosufficiente, verserà alla SI.ra , in via Parte_2 anticipata, entro i primi cinque giorni di ogni mese, la somma di € 320,00; Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T a far tempo dal gennaio di ogni anno e con decorrenza gennaio 2026;
7) Il SI. contribuirà inoltre, in ragione del 60%, alle spese di carattere Parte_1
Per_ straordinario che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio , concordate e documentate come per legge e come specificate nel Protocollo 16.07.15 concordato fra il
Tribunale di Ravenna ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna e consegnato ai ricorrenti in copia. Le ricevute/fatture relative a dette spese, a fine di ogni anno, saranno divise fra i genitori per le relative detrazioni fiscali secondo le percentuali di spesa (60%
[...]
, 40% ); Pt_1 Parte_2
Si precisa che anche le spese relative ai canoni di locazione e utenze per l'alloggio Per_ universitario del figlio saranno suddivise fra i genitori nella suddetta percentuale: 60% in capo al padre e 40% alla madre;
8) Le parti continueranno a corrispondere al 50% la rata di € 478,00 relativa al mutuo fondiario decennale contratto in data 20.11.2015, fino alla sua completa e totale estinzione che sarà addebitato sul conto corrente bancario acceso presso Intesa San Paolo Iban:
[...]. All'estinzione del mutuo il predetto conto corrente bancario verrà estinto dalle parti ed il relativo saldo sarà diviso tra loro al 50%;
9) Il canone di locazione, attualmente pari ad € 448,18, relativo all'immobile in comproprietà fra i coniugi, sito in Alfonsine (RA), Corso Garibaldi, n. 59 e concesso in locazione, continuerà ad essere accreditato sul conto corrente bancario comune dei coniugi acceso presso Bper
Banca Iban: [...];
10) Il rimborso per i pannelli fotovoltaici ovvero i contributi erogati dal GSE di spettanza di entrambi i coniugi continuerà ad essere accreditato sul conto corrente bancario comune dei coniugi acceso presso Bper Banca Iban: [...];
11) le parti concordano e si impegnano ad utilizzare i proventi derivanti sub 9) e sub 10) per far fronte al pagamento della rata mensile del mutuo fondiario di cui al punto n. 8), provvedendo ad effettuare gli opportuni giroconti mensili al fine di assicurare che vi sia mensilmente la provvista necessaria per far fronte al pagamento della rata in scadenza;
All'estinzione del mutuo fondiario, le suddette entrate saranno divise al 50% tra i coniugi, previo pagamento delle eventuali spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in comproprietà di cui in premessa, tasse e tributi, premi assicurativi, ad eccezione dei costi di gestione e manutenzione ordinaria della casa coniugale assegnata alla sig.ra che vengono regolamentati come sub. 4). Parte_2
In ogni caso le suddette entrate saranno suddivise al 50%;
12) I coniugi rinunciano sin d'ora al loro personale mantenimento, dandosi atto di essere economicamente autosufficienti;
13) Le due autovetture tg FA 999 BL e tg EV 955 EE resteranno nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità dei coniugi che ne sono gli attuali intestatari;
14) Con la sottoscrizione del presente accordo e la sua esecuzione, i coniugi, dichiarando di aver regolato ogni reciproca altra pretesa, si dichiarano pienamente soddisfatti;
15) Le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari e delle proprietà immobiliari impegnandosi a produrli a richiesta del
Tribunale.”
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè