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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/07/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 2321/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO con trasferimento immobiliare
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
18/02/2025
DA
, nata ad [...] il [...] (C.F.:), Parte_1
, nato ad [...] il [...] (C.F.:), Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela RIGONI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato il 25/08/1994 nel Comune di Arad (Romania) e Parte_2 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bussolengo (VR) (atto n.
6 - parte II - serie C - anno 2025), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Accertare che il figlio vive prevalentemente a casa del padre e Persona_1 concorda con la madre la gestione, i tempi e le modalità di visita in maniera libera, considerata la sua età.
1 3) Accertare e dichiarare che viene mantenuto in via diretta da Persona_1 ciascun genitore quando lo stesso si trova presso ognuno di loro.
4) Stabilire l'obbligo di pagamento in capo a del 100% delle Parte_2 spese straordinarie di , così come previste dal Protocollo Persona_1
Famiglia del Tribunale di Verona.
5) Le parti chiedono l'emissione della sentenza di divorzio e dichiarano di prestare acquiescenza alla stessa, rinunciando conseguentemente a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I ricorrenti, in sede di udienza di comparizione tenutasi in data 08/05/2025, hanno confermato le condizioni di divorzio di cui al verbale di udienza, da ritenersi qui integralmente riportate.
In data 20/05/2025 veniva depositato il duplo della nota di trascrizione del verbale di divorzio rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Territorio e relativa alla richiesta di trascrizione condizionata del verbale di udienza del 08/05/2025.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
2 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Richiamato integralmente, per relationem, il ricorso per divorzio ed il contenuto del verbale di udienza del 08/05/2025; preso atto dell'avvenuto deposito telematico, in data
20/05/2025, del duplo della nota di trascrizione del verbale di divorzio rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Territorio e relativa alla richiesta di trascrizione condizionata del verbale di udienza del 08/05/2025; rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
la comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nel verbale di udienza del 08/05/2025;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 23/06/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
3
N. 2321/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO con trasferimento immobiliare
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
18/02/2025
DA
, nata ad [...] il [...] (C.F.:), Parte_1
, nato ad [...] il [...] (C.F.:), Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela RIGONI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato il 25/08/1994 nel Comune di Arad (Romania) e Parte_2 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bussolengo (VR) (atto n.
6 - parte II - serie C - anno 2025), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Accertare che il figlio vive prevalentemente a casa del padre e Persona_1 concorda con la madre la gestione, i tempi e le modalità di visita in maniera libera, considerata la sua età.
1 3) Accertare e dichiarare che viene mantenuto in via diretta da Persona_1 ciascun genitore quando lo stesso si trova presso ognuno di loro.
4) Stabilire l'obbligo di pagamento in capo a del 100% delle Parte_2 spese straordinarie di , così come previste dal Protocollo Persona_1
Famiglia del Tribunale di Verona.
5) Le parti chiedono l'emissione della sentenza di divorzio e dichiarano di prestare acquiescenza alla stessa, rinunciando conseguentemente a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I ricorrenti, in sede di udienza di comparizione tenutasi in data 08/05/2025, hanno confermato le condizioni di divorzio di cui al verbale di udienza, da ritenersi qui integralmente riportate.
In data 20/05/2025 veniva depositato il duplo della nota di trascrizione del verbale di divorzio rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Territorio e relativa alla richiesta di trascrizione condizionata del verbale di udienza del 08/05/2025.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
2 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Richiamato integralmente, per relationem, il ricorso per divorzio ed il contenuto del verbale di udienza del 08/05/2025; preso atto dell'avvenuto deposito telematico, in data
20/05/2025, del duplo della nota di trascrizione del verbale di divorzio rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Territorio e relativa alla richiesta di trascrizione condizionata del verbale di udienza del 08/05/2025; rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
la comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nel verbale di udienza del 08/05/2025;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 23/06/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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