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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/07/2025, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10979/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981
tra
(avv. Emiliano Ganzarolli); Parte_1
e
(dott. Francesco Di Bono, funzionario Controparte_1 delegato ex art. 417 bis cpc);
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che, in materia di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate
(così, tra le tante, Cass. 11643/2010); si è altresì precisato, peraltro, che, a norma dell'art.3 della L. 689/81, è responsabile della violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale. (Cass. n. 20046 del 2022; 30766/2018;
Cass.26238/2011).
Nel caso di specie, occorre correttamente affermare che l'autore della violazione amministrativa, e quindi il destinatario dell'ordinanza ingiunzione, può essere solo la persona fisica mentre la responsabilità dell'ente ha natura solidale e sussidiaria.
1 Passando al merito, è d'uopo evidenziare che, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, cui va prestata adesione (Cass. n.
22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/
2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n.
11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.
Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché
l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967
c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010).
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi ritenuti, in alcune decisioni - come in quella stessa n. 12108/2010 richiamata - privi di efficacia probatoria.
Ritiene il giudicante che, in materia, debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i
2 verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
Dall'applicazione dei citati principi generali alla presente fattispecie discende, come logico corollario, l'accoglimento della spiegata opposizione, in quanto la parte opponente ha contestato la fondatezza degli addebiti trasfusi nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'ordinanza impugnata trae origine dall'accertamento ispettivo nel quale
è stata affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro di
[...]
. _1
Risulta dagli atti che il ha sottoscritto, in data 02/11/2015, con _1
, un contratto di “procacciamento d'affari” a tempo Controparte_2 indeterminato (doc.7 del ricorso introduttivo) avente ad oggetto la seguente attività: a segnalare clientela interessata all'acquisto dei prodotti meglio descritti in allegato “A” del presente contratto […]”
Laddove era previsto “per l'espletamento dell'incarico conferito, sull'importo netto dei contratti andati a buon fine grazie all'attività resa dal procacciatore, la Preponente riconoscerà al procacciatore a una provvigione determinata in base alla tabella allegata al presente contratto sub B” e che le spese “sostenute dal procacciatore all'esecuzione del contratto – spese per ufficio e loro utenze, telefoni cellulari e loro schede telefoniche, spese per viaggi, vitto e alloggio, attività promozionali sul territorio – sono interamente a carico dello stesso procacciatore” e che il procacciatore “svolgerà la sua attività con piena autonomia di azione, di tempo, di orario, di organizzazione, e non avrà pertanto alcun vincolo di subordinazione, avendo riguardo alle esigenze della preponente e alle comuni regole di esperienza”.
Nel caso di specie, non può ritenersi sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra il e per le ragioni di _1 Controparte_3 seguito esposte.
L'elemento della subordinazione (che si connota, soprattutto, per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione che è rimessa al giudice del merito, il quale, perciò, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale. Pertanto, se tale apprezzamento di fatto non è immune da
3 vizi giuridici e non è supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, non può ricavarsi la connotazione subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra le parti, alla luce di quanto emergente dagli atti.
In sede di accertamento ispettivo, non si è dato atto della sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione laddove i verbalizzanti si sono limitati a richiamare le dichiarazioni rese dalla collega di lavoro sulla attività di procacciatore d'affari da lei svolta, Parte_2 dichiarazioni del tutto generiche e non circonstanziate sull'orario di lavoro, su direttive ricevute ed eventuale sottoposizione all'organizzazione gerarchica del lavoro svolto.
Gli ispettori hanno fatto derivare da tali dichiarazioni- che si ribadisce essere del tutto generiche- la natura subordinata del lavoro svolto dal collega e nello specifico dalla semplice asserzione che Persona_1 segue: “in questo contesto, la mia attività di procacciatore d'affari (al pari di quella di ) era quella di presentare alla società Persona_1 potenziali clienti interessati all'acquisto” (cfr doc. n. 7 fascicolo di parte resistente)
Con tutta evidenza tali affermazioni non possono far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione.
Per contro, null'altro è emerso dall'attività istruttoria espletata in corso di causa, laddove i testi escussi non hanno confermato la connotazione subordinata del rapporto di lavoro del . _1
Il teste , all'epoca dei fatti era direttore marketing, ha così Tes_1 riferito “ posso confermare la circostanza sub 13 […] In ordine alla circostanza sub 20, posso dire che il non era tenuto a contattare _1 il call center”.
Il teste direttore delle vendite della sin Tes_2 Parte_1 dall'epoca dei fatti, ha dichiarato di non sapere nulla in merito ai capitoli sub 5 e 6 ma ha precisato “la quando doveva individuare Parte_2 un procacciatore di affari, agiva in autonomia, per cui nella mia qualità di direttore vendita nulla doveva riferire a me la sig.ra ”. Ha Parte_2 confermato il capitolo sub 13 e sul capitolo sul capitolo di prova 20
“preciso che le richieste dei clienti arrivano all'ufficio vendite della che poi provvede a seconda della zona di riferimento a segnalarlo Pt_1 all'agente di zona che poi provvede in autonomia ad evadere la richiesta per il tramite dei procacciatori di affari o anche personalmente”.
Per tutte queste ragioni, la spiegata opposizione deve essere accolta e deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. 27184 del 26 luglio 2019, notificata a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R del 26 luglio
2019 con numero di protocollo 57938 recapitata in data 9.08.2019 al legale rappresentante della società.
4 Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia e dell'attività istruttoria espletata- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 27184 del 26 luglio 2019, notificata a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R del 26 luglio 2019 e dichiara non dovute le sanzioni ivi contenute;
-condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente -che liquida in complessivi Euro 2.697,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge.
Bari, 18.07.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981
tra
(avv. Emiliano Ganzarolli); Parte_1
e
(dott. Francesco Di Bono, funzionario Controparte_1 delegato ex art. 417 bis cpc);
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che, in materia di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate
(così, tra le tante, Cass. 11643/2010); si è altresì precisato, peraltro, che, a norma dell'art.3 della L. 689/81, è responsabile della violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale. (Cass. n. 20046 del 2022; 30766/2018;
Cass.26238/2011).
Nel caso di specie, occorre correttamente affermare che l'autore della violazione amministrativa, e quindi il destinatario dell'ordinanza ingiunzione, può essere solo la persona fisica mentre la responsabilità dell'ente ha natura solidale e sussidiaria.
1 Passando al merito, è d'uopo evidenziare che, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, cui va prestata adesione (Cass. n.
22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/
2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n.
11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.
Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché
l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967
c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010).
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi ritenuti, in alcune decisioni - come in quella stessa n. 12108/2010 richiamata - privi di efficacia probatoria.
Ritiene il giudicante che, in materia, debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i
2 verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
Dall'applicazione dei citati principi generali alla presente fattispecie discende, come logico corollario, l'accoglimento della spiegata opposizione, in quanto la parte opponente ha contestato la fondatezza degli addebiti trasfusi nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'ordinanza impugnata trae origine dall'accertamento ispettivo nel quale
è stata affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro di
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. _1
Risulta dagli atti che il ha sottoscritto, in data 02/11/2015, con _1
, un contratto di “procacciamento d'affari” a tempo Controparte_2 indeterminato (doc.7 del ricorso introduttivo) avente ad oggetto la seguente attività: a segnalare clientela interessata all'acquisto dei prodotti meglio descritti in allegato “A” del presente contratto […]”
Laddove era previsto “per l'espletamento dell'incarico conferito, sull'importo netto dei contratti andati a buon fine grazie all'attività resa dal procacciatore, la Preponente riconoscerà al procacciatore a una provvigione determinata in base alla tabella allegata al presente contratto sub B” e che le spese “sostenute dal procacciatore all'esecuzione del contratto – spese per ufficio e loro utenze, telefoni cellulari e loro schede telefoniche, spese per viaggi, vitto e alloggio, attività promozionali sul territorio – sono interamente a carico dello stesso procacciatore” e che il procacciatore “svolgerà la sua attività con piena autonomia di azione, di tempo, di orario, di organizzazione, e non avrà pertanto alcun vincolo di subordinazione, avendo riguardo alle esigenze della preponente e alle comuni regole di esperienza”.
Nel caso di specie, non può ritenersi sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra il e per le ragioni di _1 Controparte_3 seguito esposte.
L'elemento della subordinazione (che si connota, soprattutto, per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione che è rimessa al giudice del merito, il quale, perciò, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale. Pertanto, se tale apprezzamento di fatto non è immune da
3 vizi giuridici e non è supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, non può ricavarsi la connotazione subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra le parti, alla luce di quanto emergente dagli atti.
In sede di accertamento ispettivo, non si è dato atto della sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione laddove i verbalizzanti si sono limitati a richiamare le dichiarazioni rese dalla collega di lavoro sulla attività di procacciatore d'affari da lei svolta, Parte_2 dichiarazioni del tutto generiche e non circonstanziate sull'orario di lavoro, su direttive ricevute ed eventuale sottoposizione all'organizzazione gerarchica del lavoro svolto.
Gli ispettori hanno fatto derivare da tali dichiarazioni- che si ribadisce essere del tutto generiche- la natura subordinata del lavoro svolto dal collega e nello specifico dalla semplice asserzione che Persona_1 segue: “in questo contesto, la mia attività di procacciatore d'affari (al pari di quella di ) era quella di presentare alla società Persona_1 potenziali clienti interessati all'acquisto” (cfr doc. n. 7 fascicolo di parte resistente)
Con tutta evidenza tali affermazioni non possono far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione.
Per contro, null'altro è emerso dall'attività istruttoria espletata in corso di causa, laddove i testi escussi non hanno confermato la connotazione subordinata del rapporto di lavoro del . _1
Il teste , all'epoca dei fatti era direttore marketing, ha così Tes_1 riferito “ posso confermare la circostanza sub 13 […] In ordine alla circostanza sub 20, posso dire che il non era tenuto a contattare _1 il call center”.
Il teste direttore delle vendite della sin Tes_2 Parte_1 dall'epoca dei fatti, ha dichiarato di non sapere nulla in merito ai capitoli sub 5 e 6 ma ha precisato “la quando doveva individuare Parte_2 un procacciatore di affari, agiva in autonomia, per cui nella mia qualità di direttore vendita nulla doveva riferire a me la sig.ra ”. Ha Parte_2 confermato il capitolo sub 13 e sul capitolo sul capitolo di prova 20
“preciso che le richieste dei clienti arrivano all'ufficio vendite della che poi provvede a seconda della zona di riferimento a segnalarlo Pt_1 all'agente di zona che poi provvede in autonomia ad evadere la richiesta per il tramite dei procacciatori di affari o anche personalmente”.
Per tutte queste ragioni, la spiegata opposizione deve essere accolta e deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. 27184 del 26 luglio 2019, notificata a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R del 26 luglio
2019 con numero di protocollo 57938 recapitata in data 9.08.2019 al legale rappresentante della società.
4 Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia e dell'attività istruttoria espletata- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 27184 del 26 luglio 2019, notificata a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R del 26 luglio 2019 e dichiara non dovute le sanzioni ivi contenute;
-condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente -che liquida in complessivi Euro 2.697,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge.
Bari, 18.07.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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