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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/10/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SITZIA LAURA ANNAMARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Milano, c.so di P.ta Vittoria n. 32;
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GANDOLFI MATTEO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Vigevano (PV), via Manara Negrone n. 40;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vigevano, in data 17/12/2023, (atto n.107, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
separati consensualmente con sentenza n. 70/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 17.7.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Nella casa coniugale sita in Varese, via Goldoni n. 31, int. 11 ha continuato a vivere fino al 31.08.2024 la sig.ra che ha sostenuto i canoni di locazione dovuti fino Pt_1 alla data del rilascio dell'immobile concordata con la proprietà e avvenuta in data
31.8.2024.
pag. 1 di 3 2) Gli arredi e i beni mobili contenuti nella casa coniugale sono stati divisi tra i coniugi;
gli stessi hanno asportato i beni personali e quant'altro di loro spettanza e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3) L'autovettura Kia modello Stonic Tg. GG846YN intestata al sig. resterà Pt_2 definitivamente assegnata allo stesso.
4) Le parti dichiarano di non avere conti correnti e/o rapporti bancari cointestati.
5) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente indipendente. Dichiarano inoltre di aver già provveduto a risolvere ogni altra questione patrimoniale e che nulla hanno a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro.
6) I coniugi prestano sin da ora assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta di identità).
7) Spese legale compensate. Rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 l.p.f.
8) Ordinare all'Ufficio di Stato civile del Comune di Vigevano di procedere alle trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge della emananda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. sentenza n. 70/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il
17.7.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
pag. 2 di 3 Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Vigevano, in data 17/12/2023, (atto n.107, parte I, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SITZIA LAURA ANNAMARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Milano, c.so di P.ta Vittoria n. 32;
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GANDOLFI MATTEO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Vigevano (PV), via Manara Negrone n. 40;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vigevano, in data 17/12/2023, (atto n.107, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
separati consensualmente con sentenza n. 70/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 17.7.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Nella casa coniugale sita in Varese, via Goldoni n. 31, int. 11 ha continuato a vivere fino al 31.08.2024 la sig.ra che ha sostenuto i canoni di locazione dovuti fino Pt_1 alla data del rilascio dell'immobile concordata con la proprietà e avvenuta in data
31.8.2024.
pag. 1 di 3 2) Gli arredi e i beni mobili contenuti nella casa coniugale sono stati divisi tra i coniugi;
gli stessi hanno asportato i beni personali e quant'altro di loro spettanza e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3) L'autovettura Kia modello Stonic Tg. GG846YN intestata al sig. resterà Pt_2 definitivamente assegnata allo stesso.
4) Le parti dichiarano di non avere conti correnti e/o rapporti bancari cointestati.
5) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente indipendente. Dichiarano inoltre di aver già provveduto a risolvere ogni altra questione patrimoniale e che nulla hanno a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro.
6) I coniugi prestano sin da ora assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta di identità).
7) Spese legale compensate. Rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 l.p.f.
8) Ordinare all'Ufficio di Stato civile del Comune di Vigevano di procedere alle trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge della emananda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. sentenza n. 70/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il
17.7.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
pag. 2 di 3 Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Vigevano, in data 17/12/2023, (atto n.107, parte I, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3