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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4091/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DANIELE VERA
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
DANIELE VERA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 07/10/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
pagina 1 di 3 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 05/03/2007, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 01/10/1997; Per_1
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. (…) omissis
2. I coniugi continueranno a vivere separati, senza interferenze e nel reciproco rispetto, mantenendo la propria separata residenza e ognuno di loro provvederà al proprio mantenimento.
3. I coniugi reciprocamente dichiarano che il figlio ha già raggiunto Per_1
l'autonomia e l'autosufficienza economica e pertanto nulla è dovuto a titolo di concorso al mantenimento.
4. Parimenti attese le condizioni economiche della moglie, nulla sarà a questa dovuto a titolo di mantenimento.
5. Le parti dichiarano di percepire autonomi redditi, di essere autosufficienti e dunque di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile e nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali dichiarano di avere integralmente tacitato ogni questione, rapporto economico e reciproca pendenza, nessuna esclusa.
6. Ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.12, le Parti dichiarano che non esistono ulteriori procedimenti aventi in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
7. Le Parti, rinunciano espressamente alla comparizione personale innanzi il
Giudice Relatore designato dal Presidente del Tribunale e, con la sottoscrizione personale del presente ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare.
pagina 2 di 3
8. Le spese legali del presente procedimento vengono ripartite tra le parti, in
misura pari al 50% cadauno.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MONTESE
(MO) il 26/04/1997 fra nato a [...] Parte_1
FRIGNANO (MO) il 16/10/1972 e nata a [...] CP_1
FRIGNANO (MO) il 30/09/1973 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MONTESE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1997 Atto n. 3 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4091/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DANIELE VERA
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
DANIELE VERA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 07/10/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
pagina 1 di 3 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 05/03/2007, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 01/10/1997; Per_1
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. (…) omissis
2. I coniugi continueranno a vivere separati, senza interferenze e nel reciproco rispetto, mantenendo la propria separata residenza e ognuno di loro provvederà al proprio mantenimento.
3. I coniugi reciprocamente dichiarano che il figlio ha già raggiunto Per_1
l'autonomia e l'autosufficienza economica e pertanto nulla è dovuto a titolo di concorso al mantenimento.
4. Parimenti attese le condizioni economiche della moglie, nulla sarà a questa dovuto a titolo di mantenimento.
5. Le parti dichiarano di percepire autonomi redditi, di essere autosufficienti e dunque di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile e nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali dichiarano di avere integralmente tacitato ogni questione, rapporto economico e reciproca pendenza, nessuna esclusa.
6. Ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.12, le Parti dichiarano che non esistono ulteriori procedimenti aventi in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
7. Le Parti, rinunciano espressamente alla comparizione personale innanzi il
Giudice Relatore designato dal Presidente del Tribunale e, con la sottoscrizione personale del presente ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare.
pagina 2 di 3
8. Le spese legali del presente procedimento vengono ripartite tra le parti, in
misura pari al 50% cadauno.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MONTESE
(MO) il 26/04/1997 fra nato a [...] Parte_1
FRIGNANO (MO) il 16/10/1972 e nata a [...] CP_1
FRIGNANO (MO) il 30/09/1973 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MONTESE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1997 Atto n. 3 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
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