TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Di Giorno Francesca giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1278/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 25/6/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. , difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall' avv. e , nata ad [...] il [...], c.f. CP_1 Controparte_2 CodiceFiscale_2 difesa dall'avv. Antonella De Rosa, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14/4/2021 il signor premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la Parte_1 signora il 30/5/2009 a Cervaro (FR) e di aver avuto dalla donna i figli (nata il [...]) Controparte_2 Per_1 Per_ e (nato il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione personale dei coniugi alle condizioni individuate nell'atto.
***
Costituita con comparsa del 9/12/2021, la signora non si è opposta alla separazione. Ha chiesto, CP_2 nondimeno, l'adozione di statuizioni in parte diverse rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
Assunti i provvedimenti presidenziali e disposta la prosecuzione dell'istruttoria, in corso di causa i consorti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia alle condizioni indicate in una scrittura privata firmata da entrambi.
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo sono conformi alla legge. Nulla osta al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1278/2021 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cervaro (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cervaro (FR) dell'anno
2009 al n. 4, parte II, Serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e;
Parte_1 Controparte_2
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 25/6/2025
il Presidente est. Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Di Giorno Francesca giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1278/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 25/6/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. , difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall' avv. e , nata ad [...] il [...], c.f. CP_1 Controparte_2 CodiceFiscale_2 difesa dall'avv. Antonella De Rosa, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14/4/2021 il signor premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la Parte_1 signora il 30/5/2009 a Cervaro (FR) e di aver avuto dalla donna i figli (nata il [...]) Controparte_2 Per_1 Per_ e (nato il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione personale dei coniugi alle condizioni individuate nell'atto.
***
Costituita con comparsa del 9/12/2021, la signora non si è opposta alla separazione. Ha chiesto, CP_2 nondimeno, l'adozione di statuizioni in parte diverse rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
Assunti i provvedimenti presidenziali e disposta la prosecuzione dell'istruttoria, in corso di causa i consorti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia alle condizioni indicate in una scrittura privata firmata da entrambi.
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo sono conformi alla legge. Nulla osta al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1278/2021 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cervaro (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cervaro (FR) dell'anno
2009 al n. 4, parte II, Serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e;
Parte_1 Controparte_2
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 25/6/2025
il Presidente est. Virgilio Notari