CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/06/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1130/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R. Gen. N. 1130/2022 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Vittoria Gabriele Presidente
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITVA
nella causa civile n. 1130/2022 R.G., allo scadere dei termini di cui all'art.190
cpc promossa d a con sede in LB MA OGGETTO: Parte_1
(SV), Via Leoncavallo 6/2, C.F. , in persona del suo legale Bancari P.VA_1
rappresentante, nonché , nata a [...] il codice Parte_1 P.VA_2
4.6.1958, C.F. , residente in [...]
Melina 21/6, in proprio e , nato a [...] il Controparte_1
4.1.54, C.F. , residente in [...]
Melina 21/6, in proprio, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Genova, Via Malta 2/6 scala sinistra, presso lo studio dell'Avv.
Stefano Bazzani che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI
c o n t r o con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e Controparte_2
sede secondaria in Milano, via Monte di Pietà n. 8, C.F. ed iscrizione al Registro
delle Imprese P.VA , in persona del rappresentante P.VA_3 P.VA_4
legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'Avv. Andrea Rivellini–P.E.C.: ed Email_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dello stesso, nonché presso la persona e lo studio del medesimo in Genova, Via Ceccardi 4/19
APPELLATA
con socio unico, con sede legale in Conegliano (TV), Via Controparte_3
Vittorio Alfieri n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n.
, con il medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per P.VA_5
essa sede legale in Milano, Via Controparte_4
Valtellina, 15/17, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi, C.F. e P.VA persona del procuratore P.VA_6
speciale rappresentata e difesa – giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Grillo
ed elettivamente domiciliata presso lo stesso con studio in Roma al Viale Giulio
Cesare n. 2.
INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo del 3.5.22 n. 1029/2022
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, previa in via istruttoria ammissione di supplemento di CTU
demandando al tecnico di procedere – con separato calcolo – all'integrale sostituzione degli addebiti a titolo di interessi passivi operati dalla con gli CP_5
interessi di cui all'art. 117 TUB e/o alla esclusione integrale degli addebiti a titolo di c.m.s. a decorrere dal 5.6.2006 fino all'entrata in vigore della L. 2/2009;
nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata:
ogni contraria istanza, eccezione, anche di prescrizione e deduzione reietta,
anche in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti:
1. Dichiarare che quale incorporante Controparte_6 Controparte_7
non ha fornito adeguata ed esaustiva prova scritta del proprio
[...]
asserito credito e per ciò solo, o comunque, per le ragioni indicate in atti,
revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 3670 (R.G. n.
7785/2018) del 7.9.2018 e dichiarare che nulla è dovuto a favore di questa e/o a favore dell'intervenuta da parte della Controparte_3 [...]
e dai di questa garanti ed Parte_1 Parte_1 CP_1
[...]
2. Accertare, dichiarare e riconoscere che la pretesa creditoria della
[...]
quale incorporante e/o della CP_6 Controparte_7
in ordine al conto corrente n. 4954 ed agli altri rapporti ad esso Controparte_3
connessi è ingiustificata, illegittima e conseguentemente dichiarare non dovute dall'opponente le somme esposte a debito sul summenzionato conto corrente;
3. Riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidità, quanto meno a titolo di nullità
parziale, ovvero l'inefficacia, anche – ma non solo – per violazione dell'art. 118
T.U.B. e/o dell'art. 120 T.U.B., del rapporto di conto corrente sopra detto in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori ultralegali,
alla previsione ed applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, del “corrispettivo per l'utilizzo,della “penale di sconfino”, della
“commissione d'istruttoria veloce”, delle spese di tenuta del conto, nonché degli interessi per i c.d. giorni valuta;
4. Per l'effetto, provvedere alla rivisitazione ab inizio dei rapporti e quindi alla corretta determinazione del saldo finale;
5. Determinare l'ammontare degli interessi anatocistici addebitati sul conto corrente di cui è causa rinvenienti dalle somme annotate sullo stesso a titolo di interessi, CMS e spese di tenuta conto dei conti correnti anticipi disponendo lo storno e la restituzione degli stessi;
6. Determinare, in conseguenza, l'effettivo saldo del conto corrente e degli altri rapporti di cui è causa, conseguentemente condannando la Controparte_6
quale incorporante in persona del suo
[...] Controparte_7
legale rappresentante pro tempore e/o, come meglio ritenuto, la CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore
[...]
della dell'importo di non meno Parte_1
di Euro 132.290,73 (o il diverso importo meglio ritenuto), maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi a far tempo dalla maturazione di ogni singola partita creditoria e fino all'effettivo soddisfo;
7. Condannare quale incorporante e/o Controparte_6 CP_8
alla rifusione delle spese e competenze professionali, del doppio CP_3
grado di giudizio oltre VA e CPA 4% del presente giudizio comprese le spese della consulenza tecnica di parte e di quella d'ufficio”.
Dell'appellata
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione,
eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso:
rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato e/o improvato e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. Con vittoria di spese legali, ivi compresi gli onorari di avvocato.
Dell'intervenuta
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni contraria istanza disattesa:
NEL MERITO:
- Rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1 Parte_1
e avverso la sentenza n. 1029/2022 del Tribunale di
[...] Controparte_1
Bergamo;
- Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata che ha condannato gli appellanti in solido al pagamento in favore di Controparte_3
della somma di €17.773,15 oltre interessi legali dal 23.8.2017 al saldo;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.10.2018 nonché Parte_1 Parte_1
e in proprio, citavano (in corso di causa Controparte_1 CP_9
incorporata in ) in opposizione al decreto ingiuntivo numero Controparte_2
3670/2018 emesso per la somma di € 79.047,82, oltre interessi al tasso legale dal
23/8/2017 al saldo ed oltre le spese della fase monitoria.
In tale atto rappresentavano che:
-in data 14/11/1988, la società aveva stipulato con la allora
[...]
Agenzia di Albisola Superiore, un contratto di conto Controparte_10
corrente ordinario n. 4954 e successivamente aveva ottenuto una linea di credito
(anticipo fatture) contraddistinta con il n. 20063;
- a seguito di una serie di operazioni societarie, il rapporto bancario in questione dapprima era stato trasferito alla , successivamente alla Controparte_11
Banca Regionale Europea e da ultimo alla Controparte_7
- a seguito di perizia di parte erano emersi ed erano stati segnalati alla CP_5
addebiti illegittimi, che l'istituto di credito aveva negato;
inoltre la società
correntista aveva domandato formalmente ex art. 119 TUB con raccomandata del 7.5.2015 alla copia dei contratti di cui sopra, contenenti le condizioni CP_5
economiche, e degli estratti conto dal sorgere dei rapporti e la aveva CP_5
trasmesso solo il contratto di conto corrente, dichiarando che non esisteva il contratto relativo all'anticipo fatture, in quanto “conto tecnico”;
- con ricorso depositato il 24.08.2018 aveva richiesto emettersi CP_9
ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per la somma di euro
79.047,82, maggiorata di interessi, producendo gli estratti conto integrali non dal sorgere del rapporto, ma solo quelli a decorrere dal maggio 2001, pertanto non fornendo compiuta prova scritta del credito;
- non esisteva contratto scritto relativamente al conto anticipo fatture n. 20063,
e quindi non esisteva alcuna valida pattuizione delle relative condizioni economiche, con particolare riferimento agli interessi e allo ius variandi a favore della e tuttavia, come risultava dagli estratti dal marzo 2002 al giugno CP_5
2014 (data della sua estinzione), su tale conto risultavano addebiti per complessivi € 45.700,43, di cui € 42.790,36 per interessi ed € 2.910,07 per commissioni e spese che erano stati poi addebitati sul conto corrente ordinario n. 4954; inoltre il tasso soglia usura risultava superato in 11 trimestri su 47;
- nel contratto di conto corrente n. 4954 risultava non determinato l'interesse creditore, l'interesse debitore era determinato con riferimento agli usi su piazza,
la capitalizzazione era prevista trimestralmente per gli interessi passivi e annualmente per quelli attivi;
cms, valuta e spese erano indeterminate;
- anche con riferimento al conto corrente si era verificato il superamento del tasso soglia usura in 19 trimestri sui 66 esaminati, per un ammontare complessivo pari a € 37.598,87.
Tutto ciò premesso, gli opponenti domandavano revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per mancanza di adeguata ed esaustiva prova scritta del credito;
dichiararsi comunque illegittimi gli addebiti dovuti in forza del contratto conto corrente n. 4954 ed agli altri rapporti ad esso connessi;
accertare e dichiarare l'invalidità, quanto meno a titolo di nullità parziale, ovvero l'inefficacia del rapporto di conto corrente sopra detto in relazione:
- alla determinazione e applicazione degli interessi debitori ultralegali;
-alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori;
- all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, del “corrispettivo per l'utilizzo”, della “penale di sconfino”, della “commissione d'istruttoria veloce”;
- alle spese di tenuta del conto, nonché agli interessi per i c.d. giorni valuta;
in ogni caso accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della banca per interessi, spese e commissioni e competenze e comunque di ogni previsione contrattuale che risulti concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie, per contrarietà al disposto di cui all'art. 1 della L. 108/96;
determinare l'ammontare degli interessi e degli importi illegittimamente addebitati e disporne la restituzione degli stessi, stabilendo così l'effettivo saldo del conto corrente degli altri rapporti di cui è causa, condannando la
[...]
al pagamento a favore della Controparte_7 Parte_1 dell'importo di “non meno di” € 132.290,73, maggiorato di
[...]
rivalutazione monetaria ed interessi a far tempo dalla maturazione di ogni singola partita creditoria e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
Si costituiva in data 8.1.19 , la quale contestava Controparte_7
integralmente la ricostruzione attorea sostenendo invece che il conto corrente principale risultava assistito da fidejussione omnibus, rilasciata in data
14/11/1988, successivamente aumentata fino alla concorrenza di € 415.000,00,
da e da;
a causa di una rilevante situazione Controparte_1 Parte_1
di sofferenza relativa al rapporto de quo, la tramite raccomandate a.r. del CP_5
24/5/2016, aveva comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente, intimando il pagamento del dovuto, con contestuale costituzione in mora;
ogni preteso indebito relativo al rapporto de quo era da valutarsi alla luce della maturata prescrizione decennale del diritto alla ripetizione;
emergeva nello specifico dall'analisi dell'estratto conto (doc.7) prodotto dalla nel periodo CP_5
anteriore al decennio, e quindi procedendo a ritroso a partire dal 18/10/2008
(ossia 10 anni prima della notifica dell'atto di citazione di cui sopra), che in ragione di una rimessa solutoria in data 11/8/2008, pari ad € 100.000,00, il saldo del c/c era rientrato nei limiti del fido concesso (pari ad € 100.000,00), passando da € -103.275,46 ad € - 3.275,46; pertanto gli addebiti precedenti tale data erano da considerarsi prescritti;
la mancata produzione degli estratti conto dal periodo inziale non costituiva elemento ostativo alla ricostruzione del rapporto, in quanto il primo estratto conto disponibile del c/c n. 4954 (II trimestre 2001), oltre ad essere ampiamente precedente al dies ad quem del periodo coperto dalla prescrizione, recava un saldo iniziale pari a € 51.868,95 a credito della
[...]
dato di partenza quindi indubbiamente favorevole all'opponente per Parte_1
la ricostruzione del rapporto in commento, in quanto i saldi passivi del conto corrente de quo si segnalavano solamente in epoca successiva;
le condizioni economiche stabilite nel contratto erano da integrarsi tramite le aperture di credito;
in particolare nelle comunicazioni di fido versate in atti i tassi di interesse risultavano espressamente pattuiti;
gli addebiti circa eventuali pretese anatocistiche della per il periodo antecedente all'11/8/2008 erano CP_5
irrilevanti perché prescritti;
gli interessi anatocistici relativi al periodo 11/8/2008
– 31/12/2013 erano legittimi giusto il meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 7 (Disposizioni transitorie) della Delibera CICR del 9/2/2000, la quale aveva riconosciuto la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
nel caso di specie, in ossequio a quanto previsto nel citato art. 7 della
Delibera CICR del 2000, la aveva provveduto all' adeguamento sia in via CP_5
generale, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sia dandone notizia per iscritto alla correntista mediante gli estratti conto periodici in data 31/5/2001;
la aveva opportunamente decurtato, sin dalla fase monitoria, gli interessi CP_5
anatocistici; le commissioni di massimo scoperto erano validamente pattuite e munite di supporto causale;
parimenti le CIV erano state stipulate validamente ai sensi dell'art.117 TUB;
gli addebiti asseritamente illegittimi a titolo di “spese fisse di chiusura”, indicati nella consulenza avversaria sub doc. 13, pag. 9, erano privi di rilevanza, in quanto afferenti al periodo coperto dalla prescrizione mentre le ulteriori spese di tenuta conto, quantomeno per il periodo non coperto da prescrizione (successivo all'11/8/2008) erano validamente pattuite nei contratti di apertura di credito;
la censura di usurarietà dei tassi era infondata in quanto basata su una formula di calcolo che si discostava dichiaratamente dalle
Istruzioni della Banca d'Italia; il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed ottenuto limitatamente alle ragioni di credito derivanti dal solo c/c ordinario n. 4954,
mentre nulla era stato richiesto in merito al conto anticipi ed in ogni caso le relative doglianze erano infondate in quanto per le operazioni di anticipazione su presentazione di fattura, che rappresentano finanziamenti a breve termine di natura cd. “auto-liquidante”, nessuna norma prevedeva la necessaria esistenza di un contratto di apertura del relativo conto anticipi, le relative condizioni erano state validamente pattuite, ben potendo farsi riferimento – quantomeno per il periodo non coperto dalla prescrizione maturata dall'11/8/2008 - alle comunicazioni di fido versate in atti, nelle quali, tra l'altro, erano disciplinate tali linee di credito;
parimenti la censura di usurarietà dei tassi era infondata, in quanto la formula di calcolo non coincideva con quella contenuta nelle Istruzioni
di Banca d'Italia.
Tutto ciò dedotto, l'istituto di credito opposto domandava concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e rigettarsi l'opposizione,
condannando comunque gli opponenti al pagamento della somma ingiunta e delle spese del giudizio.
In sede di memoria di cui all'art.183 c. VI cpc gli opponenti contestavano l'eccezione di prescrizione rilevando che la banca riconosceva che il conto fosse affidato e, pertanto, non vi erano state rimesse aventi natura solutoria, per cui gli opponenti erano esonerati dal fornire la relativa prova e comunque la corrispondenza del 20.3.2015, del 29.3.2016 e l'istanza di mediazione del
6.5.2016 aveva interrotto il termine di prescrizione per quanto riguardava le
Cont rimesse aventi natura solutoria;
sottolineavano, poi, che ra attrice in senso sostanziale pertanto l'onere della prova gravava su di essa, a prescindere dalla fondatezza dell'eccezione di prescrizione;
che l' articolo 7 della delibera Cicr
del 2000 non era applicabile perché vi era stato peggioramento delle condizioni economiche;
che sia CMS che CDF erano indeterminate in quanto nelle relative clausole non erano indicate né base né metodo di computo;
le spese non risultavano pattuite prima del 2010.
La denegava tale ricostruzione, in particolare deducendo che le rimesse CP_5
volte a reintegrare un saldo passivo superiore all'accordato fossero comunque rimesse solutorie, pertanto rilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione;
le missive citate da controparte non erano rilevanti ai fini della prescrizione poiché
non vi era richiesto alcun pagamento dunque non integravano una costituzione in mora;
la società opponente era attore in senso sostanziale relativamente alla domanda di ripetizione degli asseriti indebiti ed era pertanto gravata dall'onere di provarli;
i tassi erano stati determinati e peraltro non erano state allegate specifiche poste passive collegate alla loro applicazione;
la doglianza di peggioramento delle condizioni contrattuali era sguarnita di ogni prova.
La causa era istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio depositata il
29.3.2021.
In data 5.5.2021 si costituiva e per essa CP_3 Controparte_4
quale cessionaria del credito di e rappresentava di essere
[...] CP_9
succeduta nel rapporto oggetto del contendere nella sola ed esclusiva veste di cessionaria del credito, precedentemente facente capo all'originaria creditrice e negava la propria legittimazione passiva. CP_9
In data 3.5.22 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con la sentenza numero 1029/2022 decideva come segue: “Il Tribunale di Bergamo,
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accoglie in parte la domanda proposta dall'opposta e dalla terza interveniente e, per l'effetto, condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore della
terza interveniente, della somma di € 17.773,15, oltre interessi come specificati
in motivazione;
- rigetta le altre domande ed istanze delle parti;
- compensa integralmente inter partes le spese processuali del presente giudizio
di opposizione;
- dispone che le spese relative alla fase monitoria rimangano a carico
dell'opposta;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico
solidale delle parti.”
In particolare il Tribunale affermava che:
- il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente addebitate sul conto corrente di corrispondenza n. 4954, pacificamente aperto il 14.11.1988 e chiuso il 04.08.2017, era soggetto a prescrizione ordinaria;
- in forza dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2012
depositata il 05.04.2012, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010, convertito nella L. n. 10/2011, e della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte 2.12.2010 n. 24418, il termine di prescrizione decennale doveva essere calcolato con decorrenza dalla data in cui era stato estinto il saldo di chiusura del conto qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto avessero avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, ovvero dai singoli versamenti con carattere solutorio;
- il conto corrente di corrispondenza n. 4954, intestato alla [...] era stato chiuso in data 04.08.2017, termine da cui Parte_1
decorreva la prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute indebitamente dall'istituto creditizio, e ciò nell'ipotesi di rimesse aventi carattere meramente ripristinatorio;
era documentalmente provato che gli opponenti avevano interrotto il termine prescrizionale decennale a mezzo dell'atto di citazione in opposizione, notificato all'istituto creditizio in data 18.10.2018 ed ancor prima con la comunicazione alla banca della domanda di mediazione in data 05.05.2016; ne discendeva, con riferimento ai versamenti aventi natura ripristinatoria ed a quelli aventi carattere solutorio solo a decorrere dal
05.05.2006, che non era ancora decorso il termine per la prescrizione decennale del diritto azionato in giudizio dagli opponenti;
- non competeva alla banca opposta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui era applicabile la prescrizione, ma all'attrice opponente, che aveva chiesto la ripetizione, dimostrare la natura ripristinatorio delle rimesse, a tal fine dimostrando l'esistenza di un contratto di apertura di credito;
- tale esistenza doveva essere provata con la forma scritta e non poteva essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali “spese gestione fido” e “revisione fido”, ed il limite dell'affidamento non si poteva individuare nello stesso massimo scoperto consentito di fatto, in quanto ben avrebbe potuto trattarsi di una mera tolleranza della Banca;
- nel caso di specie, a fronte del credito azionato monitoriamente dall'istituto creditizio in virtù della esposizione debitoria del solo conto corrente di corrispondenza n. 4954, gli opponenti avevano allegato la sussistenza di una linea di credito concessa dalla banca alla correntista ed avente nr. 20063 e tuttavia – ferma restando la produzione in giudizio, ad opera della opposta, di contratti di aperture di credito a decorrere dal 09.08.2010 - gli opponenti non avevano prodotto contratti di aperture di credito antecedenti a quello del
09.08.2010 e non avevano quindi fornito in causa la dimostrazione della natura meramente ripristinatoria dei versamenti effettuati antecedentemente alla data del 05.05.2006, tali da determinare la decorrenza del termine prescrizionale di dieci anni non già dalla annotazione in conto di ciascun addebito, bensì dalla chiusura del conto;
- nel contratto di conto corrente di corrispondenza n. 4954 del 14.11.1988 le parti avevano pattuito espressamente il tasso di interesse debitorio, pari al 13,50%;
- risultavano legittimamente riscossi gli addebiti per interessi capitalizzati trimestralmente a decorrere dal 30 giugno 2000, data di efficacia della delibera
C.I.C.R. prevista dall'art. 25 comma secondo del decreto legislativo n. 342 del
4 agosto 1999. Risultava infatti provato che l'istituto di credito si era adeguato alla delibera CICR in tema di pari periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori a mezzo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20
giugno 2000 essendo, inoltre, pacifico e documentalmente provato che la banca avesse comunicato per iscritto alla correntista che i rapporti di dare ed avere relativi al conto corrente de quo erano regolati con la identica periodicità
trimestrale;
-per quanto riguardava, invece, il periodo anteriore al 01 luglio 2000, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 e della nota pronuncia delle SSUU della Cassazione n. 21095 del 4.11.2004, la clausola doveva ritenersi nulla;
- la commissione di massimo scoperto era stata pattuita per iscritto col contratto di conto corrente del 14.11.1988 e doveva ritenersi lecita sussistendone la ratio giustificativa insita nella remunerazione spettante alla banca quale corrispettivo della prestazione dalla stessa offerta, consistente nella messa a disposizione di fondi in favore del cliente, e come riconosciuto dalla legge 28 gennaio 2009 n.
2 (di conversione del d.l. 29 novembre 2008 n. 185);
- l'istituto di credito, con il perfezionamento dei contratti di aperture di credito succedutisi dal 09.08.2010 sino al 01.12.2014, aveva disciplinato espressamente la commissione per la messa a disposizione di fondi, unitamente, ove prevista nei contratti, alla commissione di istruttoria veloce;
- pertanto la somma oggetto di ripetizione era pari a € 61.274,67, come indicato dal consulente tecnico d'ufficio nel terzo calcolo da lui elaborato;
considerato che
la banca nel ricorso per ingiunzione aveva dichiarato espressamente di limitare la domanda all'importo di € 79.047,82, pur a fronte di una maggiore esposizione debitoria quale saldo del c/c di corrispondenza nr. 4954 per €
82.088,10 (da cui era stata detratta la somma di € 3.040,28 a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi per il periodo successivo al 31.12.2013 ai sensi dell'art. 120, comma II, t.u.b., come modificato dall'art. 1, comma 629, L.
n. 147/2013), alla terza interveniente, quale successore a titolo particolare del diritto di credito azionato monitoriamente, doveva essere riconosciuta - previa compensazione col credito di € 61.274,67 vantato dalla Parte_1
per gli addebiti applicati illegittimamente al c/c nr. 4954 -, la
[...]
somma di € 17.773,15, oltre interessi al tasso legale dal 23.08.2017 al saldo effettivo.
In data 29.11.22 gli opponenti proponevano appello, affidandosi a quattro motivi chiedendo, in parziale riforma della sentenza appellata e previa ammissione di supplemento di ctu, ricalcolarsi il saldo del conto applicando il tasso sostitutivo ex art 117 TUB e/o escludendo qualsivoglia addebito effetto di modifica unilaterale a favore della banca non comunicato ex art 118 TUB ed epurando il conto anche dagli interessi anatocistici addebitati post delibera CICR del
9.2.2000, e accogliersi le domande già proposte in primo grado, proponendo istanza di inibitoria ex artt. 283 cpc
La Banca si costituiva in data 5.5.2021 insistendo per l'integrale rigetto dell'appello attoreo, mentre veniva dichiarata Controparte_4
contumace all'udienza dell'8.3.2023.
All'udienza del 08.03.2023, tenutasi con modalità cartolare, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e veniva disposto un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio.,
In data 9.5.2023 si costituiva insistendo per la conferma della CP_3
sentenza di primo grado.
All'udienza del 22.11.23 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.1.2025, in cui i difensori delle parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va revocata la dichiarazione di contumacia di e Controparte_3
per essa , costituitasi nel corso del presente grado. Controparte_4
La Banca appellata non ha proposto appello, né in via principale né incidentale,
avverso la sentenza impugnata: è quindi coperta da giudicato la statuizione del Tribunale in ordine alla nullità della capitalizzazione degli interessi per il periodo anteriore al 1° luglio 2000, alla illegittimità degli addebiti a titolo di spese e regime delle valute, alla sostituzione degli interessi relativi ai conti anticipi n.
955279 e 20063 con il tasso BOT, alla natura interruttiva della domanda di mediazione del 5.5.2016.
Parimenti parte appellante non ha impugnato i capi della sentenza di rigetto del superamento del tasso soglia usura e di rigetto della nullità della commissione per la messa a disposizione dei fondi e di istruttoria veloce, anch'essi dunque coperti da giudicato.
Ciò posto, con il primo motivo parte appellante censura la sentenza di primo grado avendo il Tribunale errato nel ritenere che l'esistenza e l'entità degli affidamenti dovevano essere provate per iscritto, a nulla rilevando qualsivoglia altro elemento (gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi,
la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali “spese gestione fido” e
“revisione fido”), né la prolungata tolleranza dello scoperto da parte della CP_5
e che il relativo onere della prova ricadeva sul correntista, concludendo che il termine di prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito decorresse dalle singole rimesse e non dalla chiusura del conto.
A sostegno della doglianza parte appellante rileva che l'obbligo di forma scritta per i contratti bancari è stato per la prima volta introdotto con l'art. 3 della
L.17.2.1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 T.U.B., mentre il contratto di conto corrente per cui è causa è stato stipulato prima di tale data e che, in ogni caso, è
sufficiente, per provare l'esistenza di un'apertura di credito, che il regolamento contrattuale sia già previsto e disciplinato nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, ai sensi della Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, in applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, e l'articolo 6 del contratto di conto corrente de quo prevede tale disciplina.
In secondo luogo, parte appellante evidenzia che la nullità per mancanza della forma scritta è una nullità “di protezione” e può essere pertanto invocata solo dal cliente, oppure può essere rilevata dal giudice solo a vantaggio dello stesso, ma non può essere invocata dalla a suo favore in quanto alla stessa CP_5
imputabile.
Il Tribunale non avrebbe poi tenuto conto che la stessa aveva affermato, CP_5
nella propria comparsa di costituzione e risposta, che dall'esame degli estratti conto e delle comunicazioni di fido in atti emergeva come il c/c in questione fosse affidato, come dimostrato anche dal fatto che nel periodo precedente la comunicazione del fido il conto non aveva mai superato la soglia in negativo di
€ 100.000,00; che la presenza di una apertura di credito risultava già nel primo estratto conto prodotto del 31 agosto 1994 e del 29 marzo 2002; che ulteriore indizio della sussistenza delle aperture di credito è la tolleranza, da parte della di ripetuti saldi passivi, senza che l'istituto abbia mai intimato il rientro, CP_5
o assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi, come, in assenza di fido, avrebbe certamente dovuto fare.
Quanto all'esistenza del conto 20063, non sarebbe neanche controverso, in quanto la stessa nella lettera in data 15.7.2015 (doc.8 fascicolo di primo CP_5
grado I) aveva sostenuto la non necessità della forma scritta trattandosi di mero conto tecnico.
Ne conseguirebbe, secondo parte appellante, che la data della prescrizione decorrerebbe dalla chiusura del conto, e non da quella delle singole rimesse.
Il motivo è infondato per i motivi che seguono.
Nel caso di aperture di credito stipulate ante 1992, e cioè prima della introduzione della necessaria forma scritta da parte della legge 154/1992 e ribadita dal TUB nel 1993, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il contratto di apertura di credito non richieda la forma scritta e possa risultare anche da fatti concludenti (Cass. n. 85/2003; Cass. n. 3842/1996; Cass. n.
2752/1995. Cfr. di recente Cass. 13.06.2024 n. 16445). Ovviamente si pone, in tal caso un problema di allegazione e di prova da parte di chi intende giovarsi dell'esistenza del fido.
Quanto alla prova, l'esistenza di una apertura di credito prima del 1992 può
essere dimostrata, in assenza del contratto scritto, anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, ecc. (v.
Cass. n. 2915/1992 e Cass. n. 3842/1996), ivi compreso il ricorso alle presunzioni, in quanto il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità
(cfr. tra le tante: Cass 16445/24 cit,), ma ciò sempre che emergano, in ogni caso,
quali elementi imprescindibili, il limite dell'affidamento e le condizioni praticate, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto (cfr. da ultimo Cass. 24.4.2024 n. 11016). In assenza di prova di tale limite non è, dunque, possibile stabilire quando esso sia da ritenersi superato e, pertanto, quando i versamenti effettuati siano ripristinatori o solutori perché
avvenuti oltre il limite affidato, non potendosi al contrario prospettare un fido nella semplice tolleranza da parte dell'istituto bancario circa l'esposizione a debito del conto (passivo).
Per quanto riguarda i contratti instaurati dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 154/1992 e quindi, dell'art.117 d.lgs 385/1993, va rilevato che in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385
del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario,
possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. In forza della delibera del C.I.C.R.
del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Cass. 7763/2017,
conforme a Cass. 14470/2005). Di solito, infatti, all'apertura di credito fanno riferimento le condizioni generali di conto corrente che prevedono: <
di credito che la banca ritenesse eventualmente di concedere al correntista …>>
(cfr. nel caso di specie l'art. 6 delle condizioni generali di contratto di conto corrente) disciplinando l'apertura di credito a tempo determinato e la facoltà di recesso della banca.
Co In ogni caso, secondo l'orientamento ormai consolidato della , poiché la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, T.U.B. integra una nullità di protezione, essa può operare "soltanto a vantaggio del cliente " (art. 127, comma 2, T.U.B.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio: “Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere, o meno, in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), cod. civ., cui rinvia l'art. 2725 (cfr. Cass. n. 34997 del 2023)” (cfr. Cass. 11.4.2024 n. 9712).
Pur potendo, dunque, anche nel caso di contratti stipulati dopo il 1992, darsi prova dell'esistenza dell'apertura di credito anche per presunzioni, ciò non significa che una presunzione possa trarsi dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto da parte della banca, occorrendo che dagli elementi in atti possa desumersi il limite di utilizzo stabilito ed il regime degli interessi correlato a tale utilizzo.
La determinazione del limite dell'affidamento è, infatti, essenziale, al fine di stabilire, anche in questo caso, se la rimessa sia avvenuta nei limiti ovvero extra fido, avendo, nel primo caso, natura ripristinatoria e nel secondo caso natura solutoria.
Sebbene, dunque, alla luce di quanto precede, parte appellante non era tenuta a dare prova scritta dell'apertura di credito, tanto per quelle eventualmente concesse ante 1992, sia per quelle successive, solo a tale parte spettando di farne valere la nullità per difetto di prova scritta, vizio che nella specie parte appellante non ha inteso rilevare, ciò non esclude che essa non debba comunque dare prova dell'esistenza di tali aperture di credito.
Nel caso di specie, l'art. 6 del contratto di conto corrente n. 4954 (cfr. doc. 6 di
Contr
prevede solo una disciplina delle eventuali aperture di credito, lasciando a successivi documenti la precisazione delle relative condizioni economiche,
condizioni che tuttavia non è dato rintracciare nella documentazione prodotta in atti. Se è vero, infatti, che nella comunicazione di apertura di credito del 9 agosto 2010 (cfr. doc. 3) risulta che il conto era affidato anche in precedenza per l'importo di euro 100.000,00 fino a revoca, nulla è dato evincere in ordine al momento in cui tale affidamento sarebbe stato concesso dalla banca e a quali condizioni.
Parimenti insufficiente è che gli estratti conto del 31 agosto 1994 e del 29 marzo
2002 riportino la indicazione “apertura di credito in c/c” e del tasso debitore per fido ed extra fido, della cms e delle spese per istruttoria e revisione fidi, non risultando in alcun modo il limite di tale affidamento, essenziale al fine di determinare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.
Se è vero poi che la prova dell'apertura di credito può essere data anche per presunzioni ciò non può trarsi, come vorrebbe parte appellante, dallo svolgimento del conto in passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca,
di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista, in quanto tale situazione non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto,
come già si è detto, trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa.
Ne consegue che il termine prescrizionale, come già affermato dal Tribunale,
decorre non già dalla chiusura del rapporto, ma dai versamenti effettuati antecedentemente la data del 5 maggio 2006.
Il primo motivo va, quindi, respinto.
Con il secondo motivo parte appellante si duole della statuizione per cui il tasso debitorio era stato correttamente pattuito.
Al riguardo deduce che il tasso d'interesse debitore sarebbe stabilito, giusto il disposto dell'art.7 delle condizioni contrattuali, con riferimento agli usi su piazza, e che pertanto la pattuizione relativa sarebbe illegittima. In ogni caso,
non essendo stata specificamente approvata la clausola di ius variandi a favore della qualsivoglia rialzo del tasso debitore a favore della stessa sarebbe CP_5
illegittimo per violazione dell'art. 118 TUB, anche e se non altro perché la CP_5
non avrebbe prodotto alcuna comunicazione di variazione dei tassi con le modalità previste da tale norma.
Il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere pattuito il tasso degli interessi debitori relativamente al conto anticipo fatture n. 200063 e al conto anticipo fatture n. 955720 in quanto nei documenti è indicata la presenza di un affidamento di anticipo fatture ma non sono indicati i relativi tassi di interessi debitori che avrebbero dovuto essere separatamente pattuiti.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Il contratto di conto corrente n. 4954 stipulato dalla società appellante in data 14
novembre 1988, alla voce “tasso di interesse debitore” prevede: “attualmente
13,500 per cento, salvo quella diversa misura che fosse dovuta in relazione a
quanto previsto dal successivo art. 7”.
L'art. 7 delle condizioni generali del contratto, al comma 3, dispone che “Gli
interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si
Pa intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende
credito sulla piazza…”.
Appare evidente dal combinato disposto delle due previsioni, che l'interesse passivo, pattuito nel contratto di conto corrente de quo nella misura del 13,500%,
non fosse fisso bensì variabile, come desumibile in modo inequivoco dall'utilizzo dell'avverbio “attualmente”, che riferisce la misura dell'interesse indicato in contratto alla sua applicazione al momento della stipula del contratto,
come del resto confermato dalla CTU che ha accertato che il tasso debitore non
è stato sempre applicato nella misura del 13,500%, mentre la sua eventuale diversa misura era affidata, mediante espresso rinvio, alla previsione dell'art. 7,
che fa chiaro riferimento agli usi su piazza.
Non può, infatti, condividersi l'affermazione del c.t.u. secondo cui l'interesse debitore non sarebbe da ritenere ancorato agli usi su piazza stante la previsione
“salvo patto diverso” contenuta nel predetto art. 7, in quanto tale diverso patto non può individuarsi, come invece affermato dal c.t.u., nella previsione del tasso del 13.500% che, come si è detto, è solo il tasso di partenza, non risultando in atti alcun “patto diverso” intervenuto tra le parti di determinazione dei criteri a cui ancorare la variabilità nel tempo del tasso, con conseguente operatività di quello dettato dall'art. 7.
Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “in tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n.
385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità
dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza.” (cfr. tra le tante: Cassazione civile, Sez. I,
ordinanza n. 24048/2019, Cassazione n. 6187/2005). Il presente giudizio va, quindi, rimesso sul ruolo per una integrazione di ctu sul punto.
Priva di rilievo è invece la doglianza relativa alla mancata previsione dei tassi di interesse nei conti anticipo fatture, avendo già in primo grado il c.t.u. provveduto a sostituirli con il tasso BOT (cfr. pag. 10 della c.t.u. depositata in primo grado)
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza di primo grado nel capo in cui si afferma che l'applicazione dell'anatocismo successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000 è legittima non essendo intervenuta una nuova pattuizione scritta nel rispetto dell'art.2 di detta delibera. Inoltre per il periodo dal 1/1/2014 in poi la avrebbe continuato ad addebitare interessi CP_5
anatocistici nonostante l'intervenuto divieto legislativo di cui alla L. 147/2013.
Anche questo motivo è, in parte, fondato.
Come affermato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante l'ordinanza n. 7105/2020),
l'art. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000 “è una norma transitoria correlata,
per comunanza di fini, al D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, che come detto ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3, sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò "difficile negare che l'adeguamento alle disposizione della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali" (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019). …. In effetti, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità
della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui "nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela") sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale>> (in senso conforme cfr. anche Cass.
9140/2020 e 29420/2020)
Sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, delibera CICR 9 febbraio 2000,
era, peraltro, sorto recentemente un contrasto all'interno della Prima Sezione
Civile della Cassazione (cfr. ord 5054 e 5064 del 2024 e ord. interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che è stato risolto dalla recentissima pronuncia della SC n. 28215 del 4.11.2024, la quale ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza della SC n. 9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha
“escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”. Ciò posto, è pacifico che la appellata ha provveduto ad adeguare la CP_5
capitalizzazione degli interessi effettuando, esclusivamente, la pubblicazione delle nuove condizioni (capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi passivi che per quelli attivi) nella Gazzetta Ufficiale ed inviando alla società correntista la comunicazione delle modifiche nell'estratto conto: alla luce del principio sopra esposto, tali adempimenti non sono sufficienti per il periodo successivo al
2000, ad assicurare la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina, che le parti nella specie non hanno stipulato.
Ne discende la illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi a debito applicati dalla anche per il periodo successivo al 30 CP_5
giugno 2000, fino al 31.12.2013, avendo la già provveduto ad eliminarli CP_5
dal saldo per il periodo successivo, come si evince dal ricorso per decreto ingiuntivo.
Con il quarto motivo parte appellante si duole della erroneità della statuizione relativa alla validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia ritenuto legittima la commissioni di massimo scoperto pattuita senza prendere in considerazione i profili d'indeterminatezza denunciati, occorrendo la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito). Deducono che, nel caso di specie, la commissione di massimo scoperto è indicata solo per quanto riguarda la percentuale, non essendo determinate le modalità di calcolo, la periodicità e la somma su cui va calcolata.
Il motivo è fondato. Il contratto di conto corrente per cui è causa prevede “… una commissione di utilizzo nella misura dello 0,125 per cento trimestrale sul massimo scoperto”; è
indicata dunque la percentuale, la periodicità (trimestrale) del calcolo e che essa si applica sul massimo scoperto, ma manca la indicazione relativa alla base di calcolo (debito massimo raggiunto per un solo giorno o quello che si protrae per un certo periodo di tempo).
Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità << In tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo,
rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117
TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)>>
(Cass. ord. n. 5359/2024).
Anche il criterio interpretativo prescritto dall'art. 1362 c.c., relativo alla comune volontà delle parti - da scrutinare alla luce del loro comportamento complessivo,
anche posteriore alla conclusione del contratto (cfr. Cass. 1373/24) – non permette di superare l'insufficiente indicazione in contratto, nulla avendo dedotto in merito parte appellante.
Va dunque dichiarata la nullità, per indeterminatezza, della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, che va dunque epurata dal conto.
In conclusione, respinto il primo motivo, in parziale accoglimento, per quanto di ragione, del secondo e terzo motivo ed in accoglimento del quarto, va dichiarata la nullità della clausola del contratto di conto corrente 14 novembre 1988 n. 4954
di determinazione dell'interesse debitore con riferimento al rinvio agli usi su piazza, della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto in quanto indeterminata, della capitalizzazione degli interessi anche successivamente al 1
luglio 2000.
La causa va rimessa sul ruolo per un supplemento di c.t.u.
Spese con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Bergamo del 3.5.22 n. 1029/2022 così provvede:
1) rigetta il primo motivo di appello;
2) in parziale accoglimento, per quanto di ragione, del secondo e terzo motivo ed in accoglimento del quarto, dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente 14 novembre 1988 n. 4954 di determinazione dell'interesse debitore con riferimento al rinvio agli usi su piazza, della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, della capitalizzazione degli interessi anche successivamente al 1 luglio 2000;
3) rimette la causa in istruttoria con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo di appello, come da separata ordinanza. Così deciso in Brescia all'udienza del 21 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Vittoria Gabriele
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R. Gen. N. 1130/2022 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Vittoria Gabriele Presidente
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITVA
nella causa civile n. 1130/2022 R.G., allo scadere dei termini di cui all'art.190
cpc promossa d a con sede in LB MA OGGETTO: Parte_1
(SV), Via Leoncavallo 6/2, C.F. , in persona del suo legale Bancari P.VA_1
rappresentante, nonché , nata a [...] il codice Parte_1 P.VA_2
4.6.1958, C.F. , residente in [...]
Melina 21/6, in proprio e , nato a [...] il Controparte_1
4.1.54, C.F. , residente in [...]
Melina 21/6, in proprio, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Genova, Via Malta 2/6 scala sinistra, presso lo studio dell'Avv.
Stefano Bazzani che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI
c o n t r o con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e Controparte_2
sede secondaria in Milano, via Monte di Pietà n. 8, C.F. ed iscrizione al Registro
delle Imprese P.VA , in persona del rappresentante P.VA_3 P.VA_4
legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'Avv. Andrea Rivellini–P.E.C.: ed Email_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dello stesso, nonché presso la persona e lo studio del medesimo in Genova, Via Ceccardi 4/19
APPELLATA
con socio unico, con sede legale in Conegliano (TV), Via Controparte_3
Vittorio Alfieri n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n.
, con il medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per P.VA_5
essa sede legale in Milano, Via Controparte_4
Valtellina, 15/17, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi, C.F. e P.VA persona del procuratore P.VA_6
speciale rappresentata e difesa – giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Grillo
ed elettivamente domiciliata presso lo stesso con studio in Roma al Viale Giulio
Cesare n. 2.
INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo del 3.5.22 n. 1029/2022
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, previa in via istruttoria ammissione di supplemento di CTU
demandando al tecnico di procedere – con separato calcolo – all'integrale sostituzione degli addebiti a titolo di interessi passivi operati dalla con gli CP_5
interessi di cui all'art. 117 TUB e/o alla esclusione integrale degli addebiti a titolo di c.m.s. a decorrere dal 5.6.2006 fino all'entrata in vigore della L. 2/2009;
nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata:
ogni contraria istanza, eccezione, anche di prescrizione e deduzione reietta,
anche in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti:
1. Dichiarare che quale incorporante Controparte_6 Controparte_7
non ha fornito adeguata ed esaustiva prova scritta del proprio
[...]
asserito credito e per ciò solo, o comunque, per le ragioni indicate in atti,
revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 3670 (R.G. n.
7785/2018) del 7.9.2018 e dichiarare che nulla è dovuto a favore di questa e/o a favore dell'intervenuta da parte della Controparte_3 [...]
e dai di questa garanti ed Parte_1 Parte_1 CP_1
[...]
2. Accertare, dichiarare e riconoscere che la pretesa creditoria della
[...]
quale incorporante e/o della CP_6 Controparte_7
in ordine al conto corrente n. 4954 ed agli altri rapporti ad esso Controparte_3
connessi è ingiustificata, illegittima e conseguentemente dichiarare non dovute dall'opponente le somme esposte a debito sul summenzionato conto corrente;
3. Riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidità, quanto meno a titolo di nullità
parziale, ovvero l'inefficacia, anche – ma non solo – per violazione dell'art. 118
T.U.B. e/o dell'art. 120 T.U.B., del rapporto di conto corrente sopra detto in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori ultralegali,
alla previsione ed applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, del “corrispettivo per l'utilizzo,della “penale di sconfino”, della
“commissione d'istruttoria veloce”, delle spese di tenuta del conto, nonché degli interessi per i c.d. giorni valuta;
4. Per l'effetto, provvedere alla rivisitazione ab inizio dei rapporti e quindi alla corretta determinazione del saldo finale;
5. Determinare l'ammontare degli interessi anatocistici addebitati sul conto corrente di cui è causa rinvenienti dalle somme annotate sullo stesso a titolo di interessi, CMS e spese di tenuta conto dei conti correnti anticipi disponendo lo storno e la restituzione degli stessi;
6. Determinare, in conseguenza, l'effettivo saldo del conto corrente e degli altri rapporti di cui è causa, conseguentemente condannando la Controparte_6
quale incorporante in persona del suo
[...] Controparte_7
legale rappresentante pro tempore e/o, come meglio ritenuto, la CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore
[...]
della dell'importo di non meno Parte_1
di Euro 132.290,73 (o il diverso importo meglio ritenuto), maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi a far tempo dalla maturazione di ogni singola partita creditoria e fino all'effettivo soddisfo;
7. Condannare quale incorporante e/o Controparte_6 CP_8
alla rifusione delle spese e competenze professionali, del doppio CP_3
grado di giudizio oltre VA e CPA 4% del presente giudizio comprese le spese della consulenza tecnica di parte e di quella d'ufficio”.
Dell'appellata
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione,
eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso:
rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato e/o improvato e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. Con vittoria di spese legali, ivi compresi gli onorari di avvocato.
Dell'intervenuta
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni contraria istanza disattesa:
NEL MERITO:
- Rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1 Parte_1
e avverso la sentenza n. 1029/2022 del Tribunale di
[...] Controparte_1
Bergamo;
- Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata che ha condannato gli appellanti in solido al pagamento in favore di Controparte_3
della somma di €17.773,15 oltre interessi legali dal 23.8.2017 al saldo;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.10.2018 nonché Parte_1 Parte_1
e in proprio, citavano (in corso di causa Controparte_1 CP_9
incorporata in ) in opposizione al decreto ingiuntivo numero Controparte_2
3670/2018 emesso per la somma di € 79.047,82, oltre interessi al tasso legale dal
23/8/2017 al saldo ed oltre le spese della fase monitoria.
In tale atto rappresentavano che:
-in data 14/11/1988, la società aveva stipulato con la allora
[...]
Agenzia di Albisola Superiore, un contratto di conto Controparte_10
corrente ordinario n. 4954 e successivamente aveva ottenuto una linea di credito
(anticipo fatture) contraddistinta con il n. 20063;
- a seguito di una serie di operazioni societarie, il rapporto bancario in questione dapprima era stato trasferito alla , successivamente alla Controparte_11
Banca Regionale Europea e da ultimo alla Controparte_7
- a seguito di perizia di parte erano emersi ed erano stati segnalati alla CP_5
addebiti illegittimi, che l'istituto di credito aveva negato;
inoltre la società
correntista aveva domandato formalmente ex art. 119 TUB con raccomandata del 7.5.2015 alla copia dei contratti di cui sopra, contenenti le condizioni CP_5
economiche, e degli estratti conto dal sorgere dei rapporti e la aveva CP_5
trasmesso solo il contratto di conto corrente, dichiarando che non esisteva il contratto relativo all'anticipo fatture, in quanto “conto tecnico”;
- con ricorso depositato il 24.08.2018 aveva richiesto emettersi CP_9
ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per la somma di euro
79.047,82, maggiorata di interessi, producendo gli estratti conto integrali non dal sorgere del rapporto, ma solo quelli a decorrere dal maggio 2001, pertanto non fornendo compiuta prova scritta del credito;
- non esisteva contratto scritto relativamente al conto anticipo fatture n. 20063,
e quindi non esisteva alcuna valida pattuizione delle relative condizioni economiche, con particolare riferimento agli interessi e allo ius variandi a favore della e tuttavia, come risultava dagli estratti dal marzo 2002 al giugno CP_5
2014 (data della sua estinzione), su tale conto risultavano addebiti per complessivi € 45.700,43, di cui € 42.790,36 per interessi ed € 2.910,07 per commissioni e spese che erano stati poi addebitati sul conto corrente ordinario n. 4954; inoltre il tasso soglia usura risultava superato in 11 trimestri su 47;
- nel contratto di conto corrente n. 4954 risultava non determinato l'interesse creditore, l'interesse debitore era determinato con riferimento agli usi su piazza,
la capitalizzazione era prevista trimestralmente per gli interessi passivi e annualmente per quelli attivi;
cms, valuta e spese erano indeterminate;
- anche con riferimento al conto corrente si era verificato il superamento del tasso soglia usura in 19 trimestri sui 66 esaminati, per un ammontare complessivo pari a € 37.598,87.
Tutto ciò premesso, gli opponenti domandavano revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per mancanza di adeguata ed esaustiva prova scritta del credito;
dichiararsi comunque illegittimi gli addebiti dovuti in forza del contratto conto corrente n. 4954 ed agli altri rapporti ad esso connessi;
accertare e dichiarare l'invalidità, quanto meno a titolo di nullità parziale, ovvero l'inefficacia del rapporto di conto corrente sopra detto in relazione:
- alla determinazione e applicazione degli interessi debitori ultralegali;
-alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori;
- all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, del “corrispettivo per l'utilizzo”, della “penale di sconfino”, della “commissione d'istruttoria veloce”;
- alle spese di tenuta del conto, nonché agli interessi per i c.d. giorni valuta;
in ogni caso accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della banca per interessi, spese e commissioni e competenze e comunque di ogni previsione contrattuale che risulti concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie, per contrarietà al disposto di cui all'art. 1 della L. 108/96;
determinare l'ammontare degli interessi e degli importi illegittimamente addebitati e disporne la restituzione degli stessi, stabilendo così l'effettivo saldo del conto corrente degli altri rapporti di cui è causa, condannando la
[...]
al pagamento a favore della Controparte_7 Parte_1 dell'importo di “non meno di” € 132.290,73, maggiorato di
[...]
rivalutazione monetaria ed interessi a far tempo dalla maturazione di ogni singola partita creditoria e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
Si costituiva in data 8.1.19 , la quale contestava Controparte_7
integralmente la ricostruzione attorea sostenendo invece che il conto corrente principale risultava assistito da fidejussione omnibus, rilasciata in data
14/11/1988, successivamente aumentata fino alla concorrenza di € 415.000,00,
da e da;
a causa di una rilevante situazione Controparte_1 Parte_1
di sofferenza relativa al rapporto de quo, la tramite raccomandate a.r. del CP_5
24/5/2016, aveva comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente, intimando il pagamento del dovuto, con contestuale costituzione in mora;
ogni preteso indebito relativo al rapporto de quo era da valutarsi alla luce della maturata prescrizione decennale del diritto alla ripetizione;
emergeva nello specifico dall'analisi dell'estratto conto (doc.7) prodotto dalla nel periodo CP_5
anteriore al decennio, e quindi procedendo a ritroso a partire dal 18/10/2008
(ossia 10 anni prima della notifica dell'atto di citazione di cui sopra), che in ragione di una rimessa solutoria in data 11/8/2008, pari ad € 100.000,00, il saldo del c/c era rientrato nei limiti del fido concesso (pari ad € 100.000,00), passando da € -103.275,46 ad € - 3.275,46; pertanto gli addebiti precedenti tale data erano da considerarsi prescritti;
la mancata produzione degli estratti conto dal periodo inziale non costituiva elemento ostativo alla ricostruzione del rapporto, in quanto il primo estratto conto disponibile del c/c n. 4954 (II trimestre 2001), oltre ad essere ampiamente precedente al dies ad quem del periodo coperto dalla prescrizione, recava un saldo iniziale pari a € 51.868,95 a credito della
[...]
dato di partenza quindi indubbiamente favorevole all'opponente per Parte_1
la ricostruzione del rapporto in commento, in quanto i saldi passivi del conto corrente de quo si segnalavano solamente in epoca successiva;
le condizioni economiche stabilite nel contratto erano da integrarsi tramite le aperture di credito;
in particolare nelle comunicazioni di fido versate in atti i tassi di interesse risultavano espressamente pattuiti;
gli addebiti circa eventuali pretese anatocistiche della per il periodo antecedente all'11/8/2008 erano CP_5
irrilevanti perché prescritti;
gli interessi anatocistici relativi al periodo 11/8/2008
– 31/12/2013 erano legittimi giusto il meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 7 (Disposizioni transitorie) della Delibera CICR del 9/2/2000, la quale aveva riconosciuto la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
nel caso di specie, in ossequio a quanto previsto nel citato art. 7 della
Delibera CICR del 2000, la aveva provveduto all' adeguamento sia in via CP_5
generale, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sia dandone notizia per iscritto alla correntista mediante gli estratti conto periodici in data 31/5/2001;
la aveva opportunamente decurtato, sin dalla fase monitoria, gli interessi CP_5
anatocistici; le commissioni di massimo scoperto erano validamente pattuite e munite di supporto causale;
parimenti le CIV erano state stipulate validamente ai sensi dell'art.117 TUB;
gli addebiti asseritamente illegittimi a titolo di “spese fisse di chiusura”, indicati nella consulenza avversaria sub doc. 13, pag. 9, erano privi di rilevanza, in quanto afferenti al periodo coperto dalla prescrizione mentre le ulteriori spese di tenuta conto, quantomeno per il periodo non coperto da prescrizione (successivo all'11/8/2008) erano validamente pattuite nei contratti di apertura di credito;
la censura di usurarietà dei tassi era infondata in quanto basata su una formula di calcolo che si discostava dichiaratamente dalle
Istruzioni della Banca d'Italia; il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed ottenuto limitatamente alle ragioni di credito derivanti dal solo c/c ordinario n. 4954,
mentre nulla era stato richiesto in merito al conto anticipi ed in ogni caso le relative doglianze erano infondate in quanto per le operazioni di anticipazione su presentazione di fattura, che rappresentano finanziamenti a breve termine di natura cd. “auto-liquidante”, nessuna norma prevedeva la necessaria esistenza di un contratto di apertura del relativo conto anticipi, le relative condizioni erano state validamente pattuite, ben potendo farsi riferimento – quantomeno per il periodo non coperto dalla prescrizione maturata dall'11/8/2008 - alle comunicazioni di fido versate in atti, nelle quali, tra l'altro, erano disciplinate tali linee di credito;
parimenti la censura di usurarietà dei tassi era infondata, in quanto la formula di calcolo non coincideva con quella contenuta nelle Istruzioni
di Banca d'Italia.
Tutto ciò dedotto, l'istituto di credito opposto domandava concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e rigettarsi l'opposizione,
condannando comunque gli opponenti al pagamento della somma ingiunta e delle spese del giudizio.
In sede di memoria di cui all'art.183 c. VI cpc gli opponenti contestavano l'eccezione di prescrizione rilevando che la banca riconosceva che il conto fosse affidato e, pertanto, non vi erano state rimesse aventi natura solutoria, per cui gli opponenti erano esonerati dal fornire la relativa prova e comunque la corrispondenza del 20.3.2015, del 29.3.2016 e l'istanza di mediazione del
6.5.2016 aveva interrotto il termine di prescrizione per quanto riguardava le
Cont rimesse aventi natura solutoria;
sottolineavano, poi, che ra attrice in senso sostanziale pertanto l'onere della prova gravava su di essa, a prescindere dalla fondatezza dell'eccezione di prescrizione;
che l' articolo 7 della delibera Cicr
del 2000 non era applicabile perché vi era stato peggioramento delle condizioni economiche;
che sia CMS che CDF erano indeterminate in quanto nelle relative clausole non erano indicate né base né metodo di computo;
le spese non risultavano pattuite prima del 2010.
La denegava tale ricostruzione, in particolare deducendo che le rimesse CP_5
volte a reintegrare un saldo passivo superiore all'accordato fossero comunque rimesse solutorie, pertanto rilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione;
le missive citate da controparte non erano rilevanti ai fini della prescrizione poiché
non vi era richiesto alcun pagamento dunque non integravano una costituzione in mora;
la società opponente era attore in senso sostanziale relativamente alla domanda di ripetizione degli asseriti indebiti ed era pertanto gravata dall'onere di provarli;
i tassi erano stati determinati e peraltro non erano state allegate specifiche poste passive collegate alla loro applicazione;
la doglianza di peggioramento delle condizioni contrattuali era sguarnita di ogni prova.
La causa era istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio depositata il
29.3.2021.
In data 5.5.2021 si costituiva e per essa CP_3 Controparte_4
quale cessionaria del credito di e rappresentava di essere
[...] CP_9
succeduta nel rapporto oggetto del contendere nella sola ed esclusiva veste di cessionaria del credito, precedentemente facente capo all'originaria creditrice e negava la propria legittimazione passiva. CP_9
In data 3.5.22 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con la sentenza numero 1029/2022 decideva come segue: “Il Tribunale di Bergamo,
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accoglie in parte la domanda proposta dall'opposta e dalla terza interveniente e, per l'effetto, condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore della
terza interveniente, della somma di € 17.773,15, oltre interessi come specificati
in motivazione;
- rigetta le altre domande ed istanze delle parti;
- compensa integralmente inter partes le spese processuali del presente giudizio
di opposizione;
- dispone che le spese relative alla fase monitoria rimangano a carico
dell'opposta;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico
solidale delle parti.”
In particolare il Tribunale affermava che:
- il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente addebitate sul conto corrente di corrispondenza n. 4954, pacificamente aperto il 14.11.1988 e chiuso il 04.08.2017, era soggetto a prescrizione ordinaria;
- in forza dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2012
depositata il 05.04.2012, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010, convertito nella L. n. 10/2011, e della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte 2.12.2010 n. 24418, il termine di prescrizione decennale doveva essere calcolato con decorrenza dalla data in cui era stato estinto il saldo di chiusura del conto qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto avessero avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, ovvero dai singoli versamenti con carattere solutorio;
- il conto corrente di corrispondenza n. 4954, intestato alla [...] era stato chiuso in data 04.08.2017, termine da cui Parte_1
decorreva la prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute indebitamente dall'istituto creditizio, e ciò nell'ipotesi di rimesse aventi carattere meramente ripristinatorio;
era documentalmente provato che gli opponenti avevano interrotto il termine prescrizionale decennale a mezzo dell'atto di citazione in opposizione, notificato all'istituto creditizio in data 18.10.2018 ed ancor prima con la comunicazione alla banca della domanda di mediazione in data 05.05.2016; ne discendeva, con riferimento ai versamenti aventi natura ripristinatoria ed a quelli aventi carattere solutorio solo a decorrere dal
05.05.2006, che non era ancora decorso il termine per la prescrizione decennale del diritto azionato in giudizio dagli opponenti;
- non competeva alla banca opposta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui era applicabile la prescrizione, ma all'attrice opponente, che aveva chiesto la ripetizione, dimostrare la natura ripristinatorio delle rimesse, a tal fine dimostrando l'esistenza di un contratto di apertura di credito;
- tale esistenza doveva essere provata con la forma scritta e non poteva essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali “spese gestione fido” e “revisione fido”, ed il limite dell'affidamento non si poteva individuare nello stesso massimo scoperto consentito di fatto, in quanto ben avrebbe potuto trattarsi di una mera tolleranza della Banca;
- nel caso di specie, a fronte del credito azionato monitoriamente dall'istituto creditizio in virtù della esposizione debitoria del solo conto corrente di corrispondenza n. 4954, gli opponenti avevano allegato la sussistenza di una linea di credito concessa dalla banca alla correntista ed avente nr. 20063 e tuttavia – ferma restando la produzione in giudizio, ad opera della opposta, di contratti di aperture di credito a decorrere dal 09.08.2010 - gli opponenti non avevano prodotto contratti di aperture di credito antecedenti a quello del
09.08.2010 e non avevano quindi fornito in causa la dimostrazione della natura meramente ripristinatoria dei versamenti effettuati antecedentemente alla data del 05.05.2006, tali da determinare la decorrenza del termine prescrizionale di dieci anni non già dalla annotazione in conto di ciascun addebito, bensì dalla chiusura del conto;
- nel contratto di conto corrente di corrispondenza n. 4954 del 14.11.1988 le parti avevano pattuito espressamente il tasso di interesse debitorio, pari al 13,50%;
- risultavano legittimamente riscossi gli addebiti per interessi capitalizzati trimestralmente a decorrere dal 30 giugno 2000, data di efficacia della delibera
C.I.C.R. prevista dall'art. 25 comma secondo del decreto legislativo n. 342 del
4 agosto 1999. Risultava infatti provato che l'istituto di credito si era adeguato alla delibera CICR in tema di pari periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori a mezzo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20
giugno 2000 essendo, inoltre, pacifico e documentalmente provato che la banca avesse comunicato per iscritto alla correntista che i rapporti di dare ed avere relativi al conto corrente de quo erano regolati con la identica periodicità
trimestrale;
-per quanto riguardava, invece, il periodo anteriore al 01 luglio 2000, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 e della nota pronuncia delle SSUU della Cassazione n. 21095 del 4.11.2004, la clausola doveva ritenersi nulla;
- la commissione di massimo scoperto era stata pattuita per iscritto col contratto di conto corrente del 14.11.1988 e doveva ritenersi lecita sussistendone la ratio giustificativa insita nella remunerazione spettante alla banca quale corrispettivo della prestazione dalla stessa offerta, consistente nella messa a disposizione di fondi in favore del cliente, e come riconosciuto dalla legge 28 gennaio 2009 n.
2 (di conversione del d.l. 29 novembre 2008 n. 185);
- l'istituto di credito, con il perfezionamento dei contratti di aperture di credito succedutisi dal 09.08.2010 sino al 01.12.2014, aveva disciplinato espressamente la commissione per la messa a disposizione di fondi, unitamente, ove prevista nei contratti, alla commissione di istruttoria veloce;
- pertanto la somma oggetto di ripetizione era pari a € 61.274,67, come indicato dal consulente tecnico d'ufficio nel terzo calcolo da lui elaborato;
considerato che
la banca nel ricorso per ingiunzione aveva dichiarato espressamente di limitare la domanda all'importo di € 79.047,82, pur a fronte di una maggiore esposizione debitoria quale saldo del c/c di corrispondenza nr. 4954 per €
82.088,10 (da cui era stata detratta la somma di € 3.040,28 a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi per il periodo successivo al 31.12.2013 ai sensi dell'art. 120, comma II, t.u.b., come modificato dall'art. 1, comma 629, L.
n. 147/2013), alla terza interveniente, quale successore a titolo particolare del diritto di credito azionato monitoriamente, doveva essere riconosciuta - previa compensazione col credito di € 61.274,67 vantato dalla Parte_1
per gli addebiti applicati illegittimamente al c/c nr. 4954 -, la
[...]
somma di € 17.773,15, oltre interessi al tasso legale dal 23.08.2017 al saldo effettivo.
In data 29.11.22 gli opponenti proponevano appello, affidandosi a quattro motivi chiedendo, in parziale riforma della sentenza appellata e previa ammissione di supplemento di ctu, ricalcolarsi il saldo del conto applicando il tasso sostitutivo ex art 117 TUB e/o escludendo qualsivoglia addebito effetto di modifica unilaterale a favore della banca non comunicato ex art 118 TUB ed epurando il conto anche dagli interessi anatocistici addebitati post delibera CICR del
9.2.2000, e accogliersi le domande già proposte in primo grado, proponendo istanza di inibitoria ex artt. 283 cpc
La Banca si costituiva in data 5.5.2021 insistendo per l'integrale rigetto dell'appello attoreo, mentre veniva dichiarata Controparte_4
contumace all'udienza dell'8.3.2023.
All'udienza del 08.03.2023, tenutasi con modalità cartolare, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e veniva disposto un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio.,
In data 9.5.2023 si costituiva insistendo per la conferma della CP_3
sentenza di primo grado.
All'udienza del 22.11.23 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.1.2025, in cui i difensori delle parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va revocata la dichiarazione di contumacia di e Controparte_3
per essa , costituitasi nel corso del presente grado. Controparte_4
La Banca appellata non ha proposto appello, né in via principale né incidentale,
avverso la sentenza impugnata: è quindi coperta da giudicato la statuizione del Tribunale in ordine alla nullità della capitalizzazione degli interessi per il periodo anteriore al 1° luglio 2000, alla illegittimità degli addebiti a titolo di spese e regime delle valute, alla sostituzione degli interessi relativi ai conti anticipi n.
955279 e 20063 con il tasso BOT, alla natura interruttiva della domanda di mediazione del 5.5.2016.
Parimenti parte appellante non ha impugnato i capi della sentenza di rigetto del superamento del tasso soglia usura e di rigetto della nullità della commissione per la messa a disposizione dei fondi e di istruttoria veloce, anch'essi dunque coperti da giudicato.
Ciò posto, con il primo motivo parte appellante censura la sentenza di primo grado avendo il Tribunale errato nel ritenere che l'esistenza e l'entità degli affidamenti dovevano essere provate per iscritto, a nulla rilevando qualsivoglia altro elemento (gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi,
la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali “spese gestione fido” e
“revisione fido”), né la prolungata tolleranza dello scoperto da parte della CP_5
e che il relativo onere della prova ricadeva sul correntista, concludendo che il termine di prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito decorresse dalle singole rimesse e non dalla chiusura del conto.
A sostegno della doglianza parte appellante rileva che l'obbligo di forma scritta per i contratti bancari è stato per la prima volta introdotto con l'art. 3 della
L.17.2.1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 T.U.B., mentre il contratto di conto corrente per cui è causa è stato stipulato prima di tale data e che, in ogni caso, è
sufficiente, per provare l'esistenza di un'apertura di credito, che il regolamento contrattuale sia già previsto e disciplinato nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, ai sensi della Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, in applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, e l'articolo 6 del contratto di conto corrente de quo prevede tale disciplina.
In secondo luogo, parte appellante evidenzia che la nullità per mancanza della forma scritta è una nullità “di protezione” e può essere pertanto invocata solo dal cliente, oppure può essere rilevata dal giudice solo a vantaggio dello stesso, ma non può essere invocata dalla a suo favore in quanto alla stessa CP_5
imputabile.
Il Tribunale non avrebbe poi tenuto conto che la stessa aveva affermato, CP_5
nella propria comparsa di costituzione e risposta, che dall'esame degli estratti conto e delle comunicazioni di fido in atti emergeva come il c/c in questione fosse affidato, come dimostrato anche dal fatto che nel periodo precedente la comunicazione del fido il conto non aveva mai superato la soglia in negativo di
€ 100.000,00; che la presenza di una apertura di credito risultava già nel primo estratto conto prodotto del 31 agosto 1994 e del 29 marzo 2002; che ulteriore indizio della sussistenza delle aperture di credito è la tolleranza, da parte della di ripetuti saldi passivi, senza che l'istituto abbia mai intimato il rientro, CP_5
o assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi, come, in assenza di fido, avrebbe certamente dovuto fare.
Quanto all'esistenza del conto 20063, non sarebbe neanche controverso, in quanto la stessa nella lettera in data 15.7.2015 (doc.8 fascicolo di primo CP_5
grado I) aveva sostenuto la non necessità della forma scritta trattandosi di mero conto tecnico.
Ne conseguirebbe, secondo parte appellante, che la data della prescrizione decorrerebbe dalla chiusura del conto, e non da quella delle singole rimesse.
Il motivo è infondato per i motivi che seguono.
Nel caso di aperture di credito stipulate ante 1992, e cioè prima della introduzione della necessaria forma scritta da parte della legge 154/1992 e ribadita dal TUB nel 1993, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il contratto di apertura di credito non richieda la forma scritta e possa risultare anche da fatti concludenti (Cass. n. 85/2003; Cass. n. 3842/1996; Cass. n.
2752/1995. Cfr. di recente Cass. 13.06.2024 n. 16445). Ovviamente si pone, in tal caso un problema di allegazione e di prova da parte di chi intende giovarsi dell'esistenza del fido.
Quanto alla prova, l'esistenza di una apertura di credito prima del 1992 può
essere dimostrata, in assenza del contratto scritto, anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, ecc. (v.
Cass. n. 2915/1992 e Cass. n. 3842/1996), ivi compreso il ricorso alle presunzioni, in quanto il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità
(cfr. tra le tante: Cass 16445/24 cit,), ma ciò sempre che emergano, in ogni caso,
quali elementi imprescindibili, il limite dell'affidamento e le condizioni praticate, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto (cfr. da ultimo Cass. 24.4.2024 n. 11016). In assenza di prova di tale limite non è, dunque, possibile stabilire quando esso sia da ritenersi superato e, pertanto, quando i versamenti effettuati siano ripristinatori o solutori perché
avvenuti oltre il limite affidato, non potendosi al contrario prospettare un fido nella semplice tolleranza da parte dell'istituto bancario circa l'esposizione a debito del conto (passivo).
Per quanto riguarda i contratti instaurati dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 154/1992 e quindi, dell'art.117 d.lgs 385/1993, va rilevato che in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385
del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario,
possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. In forza della delibera del C.I.C.R.
del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Cass. 7763/2017,
conforme a Cass. 14470/2005). Di solito, infatti, all'apertura di credito fanno riferimento le condizioni generali di conto corrente che prevedono: <
di credito che la banca ritenesse eventualmente di concedere al correntista …>>
(cfr. nel caso di specie l'art. 6 delle condizioni generali di contratto di conto corrente) disciplinando l'apertura di credito a tempo determinato e la facoltà di recesso della banca.
Co In ogni caso, secondo l'orientamento ormai consolidato della , poiché la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, T.U.B. integra una nullità di protezione, essa può operare "soltanto a vantaggio del cliente " (art. 127, comma 2, T.U.B.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio: “Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere, o meno, in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), cod. civ., cui rinvia l'art. 2725 (cfr. Cass. n. 34997 del 2023)” (cfr. Cass. 11.4.2024 n. 9712).
Pur potendo, dunque, anche nel caso di contratti stipulati dopo il 1992, darsi prova dell'esistenza dell'apertura di credito anche per presunzioni, ciò non significa che una presunzione possa trarsi dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto da parte della banca, occorrendo che dagli elementi in atti possa desumersi il limite di utilizzo stabilito ed il regime degli interessi correlato a tale utilizzo.
La determinazione del limite dell'affidamento è, infatti, essenziale, al fine di stabilire, anche in questo caso, se la rimessa sia avvenuta nei limiti ovvero extra fido, avendo, nel primo caso, natura ripristinatoria e nel secondo caso natura solutoria.
Sebbene, dunque, alla luce di quanto precede, parte appellante non era tenuta a dare prova scritta dell'apertura di credito, tanto per quelle eventualmente concesse ante 1992, sia per quelle successive, solo a tale parte spettando di farne valere la nullità per difetto di prova scritta, vizio che nella specie parte appellante non ha inteso rilevare, ciò non esclude che essa non debba comunque dare prova dell'esistenza di tali aperture di credito.
Nel caso di specie, l'art. 6 del contratto di conto corrente n. 4954 (cfr. doc. 6 di
Contr
prevede solo una disciplina delle eventuali aperture di credito, lasciando a successivi documenti la precisazione delle relative condizioni economiche,
condizioni che tuttavia non è dato rintracciare nella documentazione prodotta in atti. Se è vero, infatti, che nella comunicazione di apertura di credito del 9 agosto 2010 (cfr. doc. 3) risulta che il conto era affidato anche in precedenza per l'importo di euro 100.000,00 fino a revoca, nulla è dato evincere in ordine al momento in cui tale affidamento sarebbe stato concesso dalla banca e a quali condizioni.
Parimenti insufficiente è che gli estratti conto del 31 agosto 1994 e del 29 marzo
2002 riportino la indicazione “apertura di credito in c/c” e del tasso debitore per fido ed extra fido, della cms e delle spese per istruttoria e revisione fidi, non risultando in alcun modo il limite di tale affidamento, essenziale al fine di determinare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.
Se è vero poi che la prova dell'apertura di credito può essere data anche per presunzioni ciò non può trarsi, come vorrebbe parte appellante, dallo svolgimento del conto in passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca,
di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista, in quanto tale situazione non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto,
come già si è detto, trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa.
Ne consegue che il termine prescrizionale, come già affermato dal Tribunale,
decorre non già dalla chiusura del rapporto, ma dai versamenti effettuati antecedentemente la data del 5 maggio 2006.
Il primo motivo va, quindi, respinto.
Con il secondo motivo parte appellante si duole della statuizione per cui il tasso debitorio era stato correttamente pattuito.
Al riguardo deduce che il tasso d'interesse debitore sarebbe stabilito, giusto il disposto dell'art.7 delle condizioni contrattuali, con riferimento agli usi su piazza, e che pertanto la pattuizione relativa sarebbe illegittima. In ogni caso,
non essendo stata specificamente approvata la clausola di ius variandi a favore della qualsivoglia rialzo del tasso debitore a favore della stessa sarebbe CP_5
illegittimo per violazione dell'art. 118 TUB, anche e se non altro perché la CP_5
non avrebbe prodotto alcuna comunicazione di variazione dei tassi con le modalità previste da tale norma.
Il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere pattuito il tasso degli interessi debitori relativamente al conto anticipo fatture n. 200063 e al conto anticipo fatture n. 955720 in quanto nei documenti è indicata la presenza di un affidamento di anticipo fatture ma non sono indicati i relativi tassi di interessi debitori che avrebbero dovuto essere separatamente pattuiti.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Il contratto di conto corrente n. 4954 stipulato dalla società appellante in data 14
novembre 1988, alla voce “tasso di interesse debitore” prevede: “attualmente
13,500 per cento, salvo quella diversa misura che fosse dovuta in relazione a
quanto previsto dal successivo art. 7”.
L'art. 7 delle condizioni generali del contratto, al comma 3, dispone che “Gli
interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si
Pa intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende
credito sulla piazza…”.
Appare evidente dal combinato disposto delle due previsioni, che l'interesse passivo, pattuito nel contratto di conto corrente de quo nella misura del 13,500%,
non fosse fisso bensì variabile, come desumibile in modo inequivoco dall'utilizzo dell'avverbio “attualmente”, che riferisce la misura dell'interesse indicato in contratto alla sua applicazione al momento della stipula del contratto,
come del resto confermato dalla CTU che ha accertato che il tasso debitore non
è stato sempre applicato nella misura del 13,500%, mentre la sua eventuale diversa misura era affidata, mediante espresso rinvio, alla previsione dell'art. 7,
che fa chiaro riferimento agli usi su piazza.
Non può, infatti, condividersi l'affermazione del c.t.u. secondo cui l'interesse debitore non sarebbe da ritenere ancorato agli usi su piazza stante la previsione
“salvo patto diverso” contenuta nel predetto art. 7, in quanto tale diverso patto non può individuarsi, come invece affermato dal c.t.u., nella previsione del tasso del 13.500% che, come si è detto, è solo il tasso di partenza, non risultando in atti alcun “patto diverso” intervenuto tra le parti di determinazione dei criteri a cui ancorare la variabilità nel tempo del tasso, con conseguente operatività di quello dettato dall'art. 7.
Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “in tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n.
385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità
dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza.” (cfr. tra le tante: Cassazione civile, Sez. I,
ordinanza n. 24048/2019, Cassazione n. 6187/2005). Il presente giudizio va, quindi, rimesso sul ruolo per una integrazione di ctu sul punto.
Priva di rilievo è invece la doglianza relativa alla mancata previsione dei tassi di interesse nei conti anticipo fatture, avendo già in primo grado il c.t.u. provveduto a sostituirli con il tasso BOT (cfr. pag. 10 della c.t.u. depositata in primo grado)
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza di primo grado nel capo in cui si afferma che l'applicazione dell'anatocismo successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000 è legittima non essendo intervenuta una nuova pattuizione scritta nel rispetto dell'art.2 di detta delibera. Inoltre per il periodo dal 1/1/2014 in poi la avrebbe continuato ad addebitare interessi CP_5
anatocistici nonostante l'intervenuto divieto legislativo di cui alla L. 147/2013.
Anche questo motivo è, in parte, fondato.
Come affermato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante l'ordinanza n. 7105/2020),
l'art. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000 “è una norma transitoria correlata,
per comunanza di fini, al D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, che come detto ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3, sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò "difficile negare che l'adeguamento alle disposizione della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali" (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019). …. In effetti, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità
della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui "nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela") sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale>> (in senso conforme cfr. anche Cass.
9140/2020 e 29420/2020)
Sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, delibera CICR 9 febbraio 2000,
era, peraltro, sorto recentemente un contrasto all'interno della Prima Sezione
Civile della Cassazione (cfr. ord 5054 e 5064 del 2024 e ord. interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che è stato risolto dalla recentissima pronuncia della SC n. 28215 del 4.11.2024, la quale ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza della SC n. 9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha
“escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”. Ciò posto, è pacifico che la appellata ha provveduto ad adeguare la CP_5
capitalizzazione degli interessi effettuando, esclusivamente, la pubblicazione delle nuove condizioni (capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi passivi che per quelli attivi) nella Gazzetta Ufficiale ed inviando alla società correntista la comunicazione delle modifiche nell'estratto conto: alla luce del principio sopra esposto, tali adempimenti non sono sufficienti per il periodo successivo al
2000, ad assicurare la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina, che le parti nella specie non hanno stipulato.
Ne discende la illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi a debito applicati dalla anche per il periodo successivo al 30 CP_5
giugno 2000, fino al 31.12.2013, avendo la già provveduto ad eliminarli CP_5
dal saldo per il periodo successivo, come si evince dal ricorso per decreto ingiuntivo.
Con il quarto motivo parte appellante si duole della erroneità della statuizione relativa alla validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia ritenuto legittima la commissioni di massimo scoperto pattuita senza prendere in considerazione i profili d'indeterminatezza denunciati, occorrendo la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito). Deducono che, nel caso di specie, la commissione di massimo scoperto è indicata solo per quanto riguarda la percentuale, non essendo determinate le modalità di calcolo, la periodicità e la somma su cui va calcolata.
Il motivo è fondato. Il contratto di conto corrente per cui è causa prevede “… una commissione di utilizzo nella misura dello 0,125 per cento trimestrale sul massimo scoperto”; è
indicata dunque la percentuale, la periodicità (trimestrale) del calcolo e che essa si applica sul massimo scoperto, ma manca la indicazione relativa alla base di calcolo (debito massimo raggiunto per un solo giorno o quello che si protrae per un certo periodo di tempo).
Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità << In tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo,
rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117
TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)>>
(Cass. ord. n. 5359/2024).
Anche il criterio interpretativo prescritto dall'art. 1362 c.c., relativo alla comune volontà delle parti - da scrutinare alla luce del loro comportamento complessivo,
anche posteriore alla conclusione del contratto (cfr. Cass. 1373/24) – non permette di superare l'insufficiente indicazione in contratto, nulla avendo dedotto in merito parte appellante.
Va dunque dichiarata la nullità, per indeterminatezza, della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, che va dunque epurata dal conto.
In conclusione, respinto il primo motivo, in parziale accoglimento, per quanto di ragione, del secondo e terzo motivo ed in accoglimento del quarto, va dichiarata la nullità della clausola del contratto di conto corrente 14 novembre 1988 n. 4954
di determinazione dell'interesse debitore con riferimento al rinvio agli usi su piazza, della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto in quanto indeterminata, della capitalizzazione degli interessi anche successivamente al 1
luglio 2000.
La causa va rimessa sul ruolo per un supplemento di c.t.u.
Spese con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Bergamo del 3.5.22 n. 1029/2022 così provvede:
1) rigetta il primo motivo di appello;
2) in parziale accoglimento, per quanto di ragione, del secondo e terzo motivo ed in accoglimento del quarto, dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente 14 novembre 1988 n. 4954 di determinazione dell'interesse debitore con riferimento al rinvio agli usi su piazza, della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, della capitalizzazione degli interessi anche successivamente al 1 luglio 2000;
3) rimette la causa in istruttoria con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo di appello, come da separata ordinanza. Così deciso in Brescia all'udienza del 21 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Vittoria Gabriele