Decreto cautelare 5 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 7 marzo 2022
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 07/03/2022, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/03/2022
N. 00010/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2022, proposto da
LI RE, LI UI, LI ID, rappresentati e difesi dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in CI, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003750 54/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al primo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 9 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 753.607,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002;
- dell’intimazione di pagamento n 064 2021 90003749 53/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al secondo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 9 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 753.607,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002;
- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003748 52/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al terzo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 9 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 753.607,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002;
- dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/811;
- dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/810;
- del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019” ;
- con domanda di risarcimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cpa;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
1. I ricorrenti, in qualità di soci solidalmente e illimitatamente responsabili di una società agricola produttore di latte vaccino, e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugnano le intimazione di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificate a mezzo di ufficiale della riscossione il 9 novembre 2021, con le quali è stato chiesto a ciascuno il pagamento della somma di € 753.607,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002. L’impugnazione è estesa agli atti di pignoramento presso terzi n. 64/2021/811 e n. 64/2021/810, e al ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019” .
2. Nel ricorso sono formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate nei punti che seguono:
(i) vi sarebbe incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale. In proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP), e la sentenza del Tribunale UE Sez. II 2 dicembre 2014 T-661/11 ( Repubblica ITna v. Commissione ). Gli importi del prelievo supplementare sarebbero quindi stati inseriti illegittimamente nel Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8- ter comma 2 del DL 10 febbraio 2009 n. 5, non trattandosi di importi accertati come dovuti;
(ii) si sarebbe verificata la prescrizione (quadriennale, quinquennale o decennale) del debito, per mancata notifica dell’accertamento ai produttori responsabili dell’esubero di latte, essendo irrilevante la notifica effettuata nei confronti degli acquirenti. Sarebbe in ogni caso illegittima l’applicazione degli interessi;
(iii) nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia;
(iv) sull’importo del prelievo supplementare, ridefinito e ridotto in base alle operazioni di calcolo imposte dalle sentenze della Corte di Giustizia di cui al punto (iii), dovrebbe poi essere effettuata un’ulteriore riduzione per tenere conto delle compensazioni con gli aiuti PAC già eseguite dagli organismi pagatori ai sensi dell’art. 8- ter comma 5 del DL 5/2009;
(v) vi sarebbero infine alcuni vizi propri delle intimazioni di pagamento. In particolare, nel ricorso si evidenzia che la riscossione sarebbe ormai improcedibile ex art. 25 comma 1-c del DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto la notifica delle intimazioni è intervenuta oltre il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento del debito è divenuto definitivo, e la decadenza si sarebbe verificata prima che entrassero in vigore le nuove regole di riscossione di cui al decreto direttoriale 22 gennaio 2020.
3. Le questioni sopra esposte sono complesse, e richiedono gli approfondimenti propri della fase di merito. Ai fini cautelari, tuttavia, sembra possibile, formulare alcune considerazioni preliminari, nei termini seguenti.
4. L’argomento basato sull’incertezza circa l’effettiva produzione nazionale, e, a cascata, sull’indimostrabilità dello sforamento delle quote individuali, è già stato esaminato nel contenzioso attivato dai produttori in un periodo pluridecennale. Complessivamente, la risposta è stata negativa, sia da parte della giurisprudenza europea (v. C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-480/00, Ribaldi , punti 63-68; C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-231/00, C-303/00 e C-451/00, Lattepiù , punti 79-85) sia da parte della giurisprudenza nazionale (v. ad esempio C.Cost. 7 luglio 2005 n. 272; CS Sez. VI 8 giugno 2009 n. 3487; CS Sez. III 14 gennaio 2016 n. 87; CS Sez. II 12 febbraio 2020 n. 1077; Tar CI Sez. II 15 settembre 2020 n. 642).
5. La prescrizione applicabile al prelievo supplementare è quella decennale, trattandosi di somme dovute a seguito di specifici accertamenti, e non periodiche (v. TAR Lazio Sez. II 30 gennaio 2020 n. 1320). Gli interessi scaduti si combinano con il debito principale, e ricadono nella medesima disciplina. La rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque presuppone una deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, disposta dall’art. 10 commi 34-39 del DL 28 marzo 2003 n. 49, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell'Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003). Il vincolo di solidarietà tra acquirenti e produttori (v. CS Sez. III 13 febbraio 2020 n. 1173) impone di considerare interruttivi per i produttori ex art. 1310 c.c. anche gli atti notificati agli acquirenti. La prescrizione non decorre nella pendenza di un giudizio, secondo la regola generale dell’art. 2945 comma 2 c.c., anche quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore. Per l’amministrazione convenuta, infatti, la proposizione di una domanda di accertamento da parte del debitore costituisce impedimento ex art. 2935 c.c. all’esercizio del diritto. Sulla tutela del credito assicurata nella pendenza del giudizio non può incidere retroattivamente la rinuncia all’azione da parte del debitore, e dunque neppure l’inattività processuale che conduce alla perenzione. Allo stesso modo, la prescrizione non decorre nei periodi in cui il legislatore ha sospeso la riscossione in relazione alle procedure di rateizzazione, previste rispettivamente dall’art. 10 commi 34-39 del DL 49/2003 e dagli art. 8- quater e 8- quinquies del DL 5/2009 (v. TAR CI Sez. II 27 maggio 2020 n. 400).
6. I profili di contrasto della normativa italiana con il diritto dell’Unione sono stati accertati per gradi dalla Corte di Giustizia, fino alla campagna 2006-2007. In un primo momento, la pronuncia di C.Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18 ( RA ) ha dichiarato l’incompatibilità della compensazione nazionale ex art. 1 comma 8 del DL 1 marzo 1999 n. 43, nonché ex art. 1 comma 5 del DL 4 febbraio 2000 n. 8, in vigore fino alla campagna 2002-2003, con l’art. 2 par. 1, comma 2, del Reg. CEE 28 dicembre 1992 n. 3950/92. La pronuncia di C.Giust. Sez. II 11 settembre 2019 C-46/18 ( San Rocco ) ha poi dichiarato l’incompatibilità del meccanismo di rimborso del prelievo in eccesso ex art. 9 del DL 28 marzo 2003 n. 49, in vigore a partire dalla campagna 2003-2004, con l’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92, in combinato con l’art. 9 par. 1 del Reg. CE 9 luglio 2001 n. 1392/2001. Entrambi questi regolamenti sono rimasti in vigore fino alla campagna 2003-2004.
7. Il contrasto tra l’art. 9 del DL 49/2003 e il diritto dell’Unione si è ripresentato anche in relazione al subentrante Reg. CE 29 settembre 2003 n. 1788/2003, in vigore per le campagne dal 2004-2005 al 2007-2008, in combinato con il Reg. CE 30 marzo 2004 n. 595/2004. In effetti, vi è corrispondenza, da un lato, tra l’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92 e l’art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003, che disciplinano in via generale il rimborso del prelievo supplementare in eccesso, e dall’altro tra i rispettivi regolamenti di attuazione, ossia tra l’art. 9 par. 1 del Reg. CE 1392/2001 e l’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004. Per quanto riguarda questa seconda coppia di norme, la corrispondenza è perfetta fino alla campagna 2006-2007. Dalla campagna 2007-2008 si applica la versione dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 introdotta dall’art. 1 del Reg. CE 4 ottobre 2006 n. 1468/2006, che alla lett. (f) prevede la facoltà per gli Stati di adottare altri criteri oggettivi, previa consultazione della Commissione.
8. L’esistenza di un conflitto tra l’art. 9 del DL 49/2003 e la coppia costituita dall’art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003 e dalla versione originaria dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 è stata accertata da C.Giust. Sez. II 13 gennaio 2022 C-377/19 ( Benedetti ). Di conseguenza, la normativa nazionale deve essere disapplicata anche per le campagne dal 2004-2005 al 2006-2007. Resta il problema della campagna 2007-2008, disciplinata dal Reg. CE 1468/2006, per la quale, come sottolineato nella sentenza C-377/19 (punto 49), vi è la novità costituita dalla lett. (f) dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004, ossia la possibilità per gli Stati di adottare altri criteri oggettivi, previa consultazione della Commissione. In proposito, appare decisivo il significato da attribuire all’omessa consultazione. La Commissione, nelle osservazioni formulate all’interno della causa C-377/19, ha infatti precisato di non aver avuto preventiva comunicazione dei criteri da parte dello Stato italiano. Poiché la consultazione della Commissione sembra descritta come una condizione per l’esercizio del potere di integrazione delle norme europee, se ne dovrebbe dedurre che in IT anche per la campagna 2007-2008 non fosse consentito escludere dal rimborso del prelievo in eccesso i produttori non in regola con l’obbligo di versamento mensile di tale prelievo.
9. Le campagne dal 2008-2009 al 2014-2015 sono disciplinate dal Reg. CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007/CE, che, in base a quanto disposto dall’art. 230 par. 1-a del Reg. CE 17 dicembre 2013 n. 1308/2013, è rimasto in vigore fino al 31 marzo 2015. L’art. 84 par. 1-b del Reg. CE 1234/2007/CE corrisponde all’art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003. Poiché entrambe queste norme prevedono che il rimborso del prelievo in eccesso avvenga per categorie prioritarie stabilite dagli Stati in base a criteri oggettivi, si pone il quesito se il Reg. CE 595/2004, come modificato dal Reg. CE 1468/2006, si possa considerare disciplina attuativa non solo del Reg. CE 1788/2003, ma anche del sopravvenuto Reg. CE 1234/2007/CE. In caso di risposta affermativa, si ripresenterebbe il problema della mancata comunicazione dei criteri alla Commissione.
10. Il contrasto tra le norme interne e il diritto dell’Unione, come evidenziato nelle sentenze della Corte di Giustizia, comporta l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la disciplina italiana relativa alla compensazione nazionale (per le campagne dal 1995-1996 al 2002-2003) e quella relativa al rimborso del prelievo supplementare imputato in eccesso (per le campagne seguenti). In proposito, si osserva che, secondo un orientamento giurisprudenziale, la disapplicazione può essere disposta d’ufficio, anche indipendentemente dalla formulazione di una specifica censura in giudizio (v. ad esempio CS Sez. II 4 maggio 2020 n. 2818; CS Sez. III 15 febbraio 2021 n. 1316; CS Sez. III 15 febbraio 2021 n. 1321; CS Sez. II 6 dicembre 2021 n. 8090). Per le autorità amministrative statali, le pronunce della Corte di Giustizia comportano l’obbligo di calcolare nuovamente i debiti dei produttori. In questo senso si esprime la stessa Corte di Giustizia nella sentenza C-46/18 (punti 48 e 49). Il ricalcolo deve essere complessivo (v. CS Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659), ossia deve riguardare tutti i produttori convolti nelle operazioni di compensazione o di rimborso, per rideterminare in modo virtuale l’importo dovuto da ciascuno. Il massimo risultato conseguibile, anche per i produttori che hanno agito in giudizio, è quindi la cancellazione di quella parte del prelievo supplementare che non corrisponde alla normativa europea (v. ancora sentenza C-46/18, punti 25 e 30).
11. L’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili incontra l’ostacolo delle situazioni definite con sentenza passata in giudicato (v. TAR Venezia Sez. II 29 ottobre 2021 n. 1305). In effetti, secondo la giurisprudenza europea, se il giudicato rispetta i principi di equivalenza e di effettività, il diritto dell’Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, ma resta fermo il diritto dei privati al risarcimento per il danno derivante da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato (v. C.Giust. GS 24 ottobre 2018 C 234/17, XC , punto 58; C.Giust. Sez. I 4 marzo 2020 C 34/19, Telecom IT , punti 58, 65, 68; C.Giust. Sez. VI 16 luglio 2020 C-424/19, Cabinet de avocat , punti 23, 25, 26; C.Giust. GS 21 dicembre 2021 C 497/20, Randstad , punti 79 e 80).
12. In questo quadro, il problema della formazione di un giudicato sull’obbligo di corrispondere il prelievo supplementare assume rilievo pregiudiziale. Occorre però distinguere tra giudicati di merito e pronunce in rito. Non sembra infatti che queste ultime possano costituire un giudicato ai sensi del diritto europeo, consolidando il debito delle aziende agricole a titolo di prelievo supplementare. Senza un accertamento di merito da parte del giudice nazionale, si consolidano soltanto gli atti amministrativi di calcolo e intimazione del prelievo supplementare, il che è sufficiente per dirimere una controversia nell’ordinamento interno, ma non per creare una certezza giuridica di natura giurisdizionale in grado di contrapporsi a specifici pronunciamenti della Corte di Giustizia. La presenza di un atto amministrativo inoppugnabile non esonera lo Stato, in tutte le sue componenti, dall’obbligo di riconoscere ai privati i diritti accertati dalla Corte di Giustizia.
13. Solo una volta chiarito se vi siano pronunce passate in giudicato sull’obbligo di corrispondere il prelievo supplementare in relazione alle diverse campagne potrà essere esaminata la questione dell’eventuale compensazione del debito con gli aiuti PAC. Per dichiarare la compensazione è necessaria la certezza del controcredito (v. CS Sez. II 23 agosto 2019 n. 5858). La compensazione deve quindi essere dedotta in giudizio mediante inequivoche attestazioni provenienti dagli organismi pagatori, o essere accertata nei confronti degli stessi. Se non adeguatamente documentata, la compensazione con gli aiuti PAC rimane un argomento generico, non opponibile nella procedura di recupero del prelievo supplementare. Lo stesso vale per gli importi eventualmente versati nel corso delle procedure di rateizzazione disciplinate dall’art. 10 commi 34-39 del DL 49/2003, e dagli art. 8- quater e 8- quinquies del DL 5/2009.
14. Le questioni relative alle formalità delle intimazioni di pagamento non sembrano idonee a dimostrare la nullità delle stesse. Il rinvio all’art. 25 del DPR 602/1973, contenuto nel previgente art. 8- quinquies comma 10- bis del DL 5/2009, è una disposizione riferibile alle sole modalità della riscossione, e dunque non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo due anni dall’accertamento del debito. Complessivamente, risulta raggiunto il livello di motivazione esigibile ai sensi dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212. Il rinvio alla presupposta cartella di pagamento, di cui è attestata la notifica, ha reso inutile l’allegazione della stessa. La riproduzione di alcune informazioni di dettaglio sul debito, riferite alle campagne in esame, ha dotato le intimazioni di pagamento di un contenuto idoneo a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
15. In base a quanto sopra evidenziato, per il seguito della trattazione appare necessario disporre istruttoria a carico dell’AGEA, allo scopo di ricostruire il contenzioso proposto dall’azienda agricola dei ricorrenti, o dagli stessi ricorrenti, nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per le campagne oggetto di impugnazione. In particolare, si dovrà stabilire se siano intervenute sentenze passate in giudicato.
16. Per il deposito della relazione istruttoria è fissato all’AGEA il termine del 31 ottobre 2022.
17. La trattazione del merito è fissata all’udienza pubblica del 19 gennaio 2023.
18. Sotto il profilo del pericolo, si ritiene che la riscossione coattiva dell’intero importo del prelievo supplementare possa mettere a rischio lo svolgimento dell’attività aziendale. È quindi necessario disporre interinalmente la sospensione delle intimazioni di pagamento impugnate. L’effetto conformativo della pronuncia sospende provvisoriamente anche le procedure esecutive in corso, per la parte riconducibile alle intimazioni di pagamento impugnate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
(a) accoglie la domanda cautelare, come precisato in motivazione;
(b) dispone istruttoria a carico dell’AGEA, come precisato in motivazione;
(c) fissa la trattazione del merito all’udienza pubblica del 19 gennaio 2023;
(d) compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione, ed è depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in CI, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Pedron | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO