Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 26/06/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01421/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01461/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2021, proposto da
OA Di MA, VI RI, EN GI, CO CH, RI ON, IU ZI, CO ZI, IO TI, OR AR, IU US, VI TU e MA NT, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Di MA e Rosaria Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monreale, rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rizzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lidl Italia s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Righetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Libertà n. 171;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio Comunale di Monreale n. 21 del 18 maggio 2021, pubblicata all’albo comunale dal 25 maggio 2021 al 9 giugno 2021, avente ad oggetto: Variante urbanistica puntuale su parte del territorio comunale corrispondente alle particelle 1644- 491-2008-2799-2801-2803-1127-1728 del foglio di mappa 21;
- nonché di ogni eventuale altro atto presupposto, consequenziale e successivo non conosciuto dagli odierni ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monreale e della società Lidl Italia s.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso in esame ha a oggetto la delibera del Consiglio Comunale di Monreale n. 21 del 18 maggio 2021, con la quale il Consiglio Comune di Monreale ha adottato la variante al PRG vigente, al fine di consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione a servizio dell’inserimento dell’attività commerciale della società Lidl nel territorio comunale.
I ricorrenti, tutti commercianti e piccoli imprenditori che svolgono attività all’interno del Comune di Monreale (ad eccezione della Sig.ra NT, proprietaria di un terreno limitrofo a quello oggetto di variante), evidenziando il rischio di un danno alla propria attività commerciale, hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per le seguenti ragioni di diritto:
1. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento e dell’erronea rappresentazione e valutazione del contesto fattuale e giuridico, irragionevolezza, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, irrazionalità, mancata e contraddittoria motivazione. Violazione di legge, per non avere il Comune preventivamente attivato la conferenza dei servizi, indispensabile al fine di dare impulso all’ iter di approvazione della variante stessa e per non avere adeguatamente motivato in ordine alle sopravvenute ragioni che avrebbero reso inattuabile, in tutto e /o in parte, il piano medesimo, ovvero determinato la convenienza di aggiornarne le previsioni;
2. Mancanza della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), violazione e falsa applicazione dell’art 6, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di opera che, per il consistente impatto sull’ambiente e sulle caratteristiche del territorio interessato, andava sottoposta ad una preventiva valutazione ambientale strategica;
3. Violazione o falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 64 del 1974, non essendovi nel provvedimento alcun riferimento ad una preventiva richiesta del parere alle competenti sezioni dell’ufficio del Genio civile;
4. Eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990. Inadeguatezza della motivazione, dovendosi ritenere insufficiente quella correlata ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche poste a fondamento dei provvedimenti impugnati.
Il Comune si è costituito in giudizio, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo della carenza di interesse concreto ed attuale in capo ai ricorrenti, sia in quanto essi sarebbero titolari di un interesse di mero fatto, sia per aver impugnato un atto avente natura endoprocedimentale privo, quindi, di autonoma portata lesiva. Nel merito, il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
Anche Lidl s.p.a. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con successivi depositi documentali dell’8 maggio 2025, il Comune resistente e la controinteressata hanno prodotto in giudizio la delibera n. 28 del 29 agosto 2024, con la quale è stata approvata la variante urbanistica oggetto del provvedimento impugnato, evidenziandone l’omessa impugnazione da parte del ricorrente e la rilevanza di ciò in ordine alla improcedibilità del ricorso.
Parte ricorrente, pur insistendo per la decisione, ha depositato agli atti la nota emessa dall’Assessorato regionale territorio e ambiente - Dipartimento urbanistica - prot. 6496 del 22 aprile 2025, con la quale - in riscontro alla nota comunale prot. 61929 del 27 dicembre 2024 di trasmissione della delibera del Consiglio Comunale n 28 del 29 agosto 2024 - il predetto ufficio regionale ha comunicato la non ammissibilità e la conseguente improcedibilità dell’istanza di approvazione ai sensi dell’art. 4 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, applicabile ratione temporis .
All’udienza fissata per la trattazione della controversia, parte ricorrente ha dichiarato a verbale la carenza di interesse alla decisione, sopravvenuta a causa dell’ora ricordato arresto subito dal procedimento di approvazione della variante.
Al Collegio non rimane, dunque, che dare atto di ciò, contestualmente disponendo la compensazione delle spese del giudizio, anche in ragione della sussistenza di fondati dubbi sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti, non essendo stata dimostrata né la NA , né quale sarebbe l’interesse concreto ed attuale dei ricorrenti che sarebbe stato leso dall’avversata variante urbanistica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a.con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO