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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 435/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate-Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00159 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente, con l'avv. Difensore_1 ( P.E.C.: Email_1) impugnava il silenzio diniego sull' “istanza rimborso irpef su indennità aggiuntiva di buonuscita fondo assistenza per i finanzieri”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I contribuente assumeva di essere ex appartenente alla Guardia di Finanza - attualmente in quiescenza -
e di aver percepito l'indennità aggiuntiva di buonauscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (in seguito anche FAF) successivamente al congedo dal servizio. Assumevano inoltre che la tassazione, applicata dal sostituto d'imposta FAF, sarebbe maggiore di quella dovuta, come riconosciuto dalla stessa
Agenzia delle Entrate, con parere n. 91/2024, e cioè che la base imponibile della citata indennità di buonauscita “deve essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni”.
L'Agenzia – in realtà - oppone solo la decadenza dal diritto al rimborso come disciplinata dalla legge essendo l'istanza di rimborso tardiva (oltre alla indeterminatezza della domanda sul quantum).
L'agenzia delle Entrate richiama il proprio parere n. 91/2024 secondo cui “nel caso in esame, il termine di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo”. Trattasi di prescrizione conforme al vigente dettato normativo (v. art. 4 38 del DPR
602/1973), ai sensi del quale, l'istanza di rimborso può essere presentata “entro il termine di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso”.
Il ricorso va respinto.
Inconferente è la sentenza della Cassazione 2023 n.186169, dal momento che non si occupa del temine per l'istanza di rimborso, ma sulla qualificazione dell'indennità (relativa – peraltro – non ai finanziari ma ai dipendenti del MEF), quindi sul riconoscimento del beneficio fiscale non in discussione.
Nell'istanza le parti, non solo non hanno indicato (né documentato) la data di effettuazione della ritenuta, ma si sono limitate (v. pag. 4, allegata al ricorso) a fare presente di “aver ricevuto il pagamento delle provvidenze in esame entro 48 mesi dalla ritenuta operata dal sostituto d'imposta F.A.F….”.
L'articolo 7, comma 5-bis, del D. Lgs 546/92 – inoltre - prevede l'inversione dell'onere della prova in materia di rimborso. Tale comma stabilisce che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio…. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”. Era, quindi, onere dei contribuenti fornire prova e mettere a disposizione del Giudice tutti gli elementi necessari, corredati da data certa, al fine della decisione anche sulla decadenza della richiesta di rimborso.
Infatti ai fini della decadenza del diritto al rimborso rileva il tempo trascorso tra la ritenuta (dies a quo) e la domanda di rimborso che deve essere presentata, perentoriamente e a pena di decadenza, entro 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta.
In conclusione il ricorso va respinto.
La Corte di Cassazione, Ord. 9 giugno 2025 n. 15382, ha chiarito che: “Nell'ordinamento tributario vige, dunque, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in mancanza di queste, dalle norme del contenzioso tributario: l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, l'art. 30 del
D.P.R. n. 633 del 1972, e l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, norma quest'ultima residuale e di chiusura del sistema (Cass., 11 novembre 2019, n. 29043; Cass., 11 dicembre 2019, n.
32424)”. La norma applicabile al caso di specie è, pertanto, l'art. 38 del Dpr 602/1973 e non l'art. 21, comma 2 del d.lgs. 546/1992.
L'art. 38 del DPR 602/1973, così recita: «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata». Pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo sul saldo dell'indennità corrisposta.
Trattandosi di fattispecie disciplinata da una norma speciale non si applica il generale criterio decennale di prescrizione (v. Cass. 31205/2023 v. Cass., ordinanza n. 11602/2016 e sentenza n. 13676/2014 -
Cassazione (sent. n. 1040/2004 e sentenza n. 13087/2012 nonchè Cassazione a Sezioni Unite (n.
13676/2014) che ha riaffermato come “con riferimento al problema della decorrenza del termine decadenziale…questa Corte nell'individuare il dies a quo nel giorno del pagamento”, ha avuto occasione di affermare che non influisce sul decorso di tale termine “l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto” e che “tra gli impedimenti di fatto va annoverato anche l'ostacolo all'esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell'instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che venga sollevata la relativa questione;
se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi”).
La giurisprudenza di merito citata dal ricorrente soccombe rispetto alla sedimentata giurisprudenza di
Cassazione citata dall'Agenzia.
Alla luce di tale giurisprudenza di legittimità il ricorso va rigettato in quanto l'istanza di rimborso presentata è tardiva rispetto al termine di decadenza di 48 mesi.
Per completezza va detto che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il termine di 48 mesi è norma generale e l'unica eccezione è costituita dalle indennità alle vittime del terrorismo (art. 3, l. n.
206/2004) trattandosi di "normative particolarissime, cui non possono trasferirsi automaticamente le procedure di rimborso proprie del D.P.R. n. 602 del 1973" e che, trattandosi di benefici fiscali
"direttamente accordati dalla legge", "essi competono indipendentemente da istanze del contribuente" - "e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'Amministrazione finanziaria" (cfr.
Cass. 18-3-2002 n. 3925, Cass. 26-4-2004 n. 7943, Cass. 29-1-2008 n. 19) – vedi da ultimo Civile Sent.
Sez. 5 Num. 4478 Anno 2024.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 435/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate-Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00159 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente, con l'avv. Difensore_1 ( P.E.C.: Email_1) impugnava il silenzio diniego sull' “istanza rimborso irpef su indennità aggiuntiva di buonuscita fondo assistenza per i finanzieri”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I contribuente assumeva di essere ex appartenente alla Guardia di Finanza - attualmente in quiescenza -
e di aver percepito l'indennità aggiuntiva di buonauscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (in seguito anche FAF) successivamente al congedo dal servizio. Assumevano inoltre che la tassazione, applicata dal sostituto d'imposta FAF, sarebbe maggiore di quella dovuta, come riconosciuto dalla stessa
Agenzia delle Entrate, con parere n. 91/2024, e cioè che la base imponibile della citata indennità di buonauscita “deve essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni”.
L'Agenzia – in realtà - oppone solo la decadenza dal diritto al rimborso come disciplinata dalla legge essendo l'istanza di rimborso tardiva (oltre alla indeterminatezza della domanda sul quantum).
L'agenzia delle Entrate richiama il proprio parere n. 91/2024 secondo cui “nel caso in esame, il termine di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo”. Trattasi di prescrizione conforme al vigente dettato normativo (v. art. 4 38 del DPR
602/1973), ai sensi del quale, l'istanza di rimborso può essere presentata “entro il termine di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso”.
Il ricorso va respinto.
Inconferente è la sentenza della Cassazione 2023 n.186169, dal momento che non si occupa del temine per l'istanza di rimborso, ma sulla qualificazione dell'indennità (relativa – peraltro – non ai finanziari ma ai dipendenti del MEF), quindi sul riconoscimento del beneficio fiscale non in discussione.
Nell'istanza le parti, non solo non hanno indicato (né documentato) la data di effettuazione della ritenuta, ma si sono limitate (v. pag. 4, allegata al ricorso) a fare presente di “aver ricevuto il pagamento delle provvidenze in esame entro 48 mesi dalla ritenuta operata dal sostituto d'imposta F.A.F….”.
L'articolo 7, comma 5-bis, del D. Lgs 546/92 – inoltre - prevede l'inversione dell'onere della prova in materia di rimborso. Tale comma stabilisce che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio…. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”. Era, quindi, onere dei contribuenti fornire prova e mettere a disposizione del Giudice tutti gli elementi necessari, corredati da data certa, al fine della decisione anche sulla decadenza della richiesta di rimborso.
Infatti ai fini della decadenza del diritto al rimborso rileva il tempo trascorso tra la ritenuta (dies a quo) e la domanda di rimborso che deve essere presentata, perentoriamente e a pena di decadenza, entro 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta.
In conclusione il ricorso va respinto.
La Corte di Cassazione, Ord. 9 giugno 2025 n. 15382, ha chiarito che: “Nell'ordinamento tributario vige, dunque, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in mancanza di queste, dalle norme del contenzioso tributario: l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, l'art. 30 del
D.P.R. n. 633 del 1972, e l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, norma quest'ultima residuale e di chiusura del sistema (Cass., 11 novembre 2019, n. 29043; Cass., 11 dicembre 2019, n.
32424)”. La norma applicabile al caso di specie è, pertanto, l'art. 38 del Dpr 602/1973 e non l'art. 21, comma 2 del d.lgs. 546/1992.
L'art. 38 del DPR 602/1973, così recita: «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata». Pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo sul saldo dell'indennità corrisposta.
Trattandosi di fattispecie disciplinata da una norma speciale non si applica il generale criterio decennale di prescrizione (v. Cass. 31205/2023 v. Cass., ordinanza n. 11602/2016 e sentenza n. 13676/2014 -
Cassazione (sent. n. 1040/2004 e sentenza n. 13087/2012 nonchè Cassazione a Sezioni Unite (n.
13676/2014) che ha riaffermato come “con riferimento al problema della decorrenza del termine decadenziale…questa Corte nell'individuare il dies a quo nel giorno del pagamento”, ha avuto occasione di affermare che non influisce sul decorso di tale termine “l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto” e che “tra gli impedimenti di fatto va annoverato anche l'ostacolo all'esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell'instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che venga sollevata la relativa questione;
se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi”).
La giurisprudenza di merito citata dal ricorrente soccombe rispetto alla sedimentata giurisprudenza di
Cassazione citata dall'Agenzia.
Alla luce di tale giurisprudenza di legittimità il ricorso va rigettato in quanto l'istanza di rimborso presentata è tardiva rispetto al termine di decadenza di 48 mesi.
Per completezza va detto che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il termine di 48 mesi è norma generale e l'unica eccezione è costituita dalle indennità alle vittime del terrorismo (art. 3, l. n.
206/2004) trattandosi di "normative particolarissime, cui non possono trasferirsi automaticamente le procedure di rimborso proprie del D.P.R. n. 602 del 1973" e che, trattandosi di benefici fiscali
"direttamente accordati dalla legge", "essi competono indipendentemente da istanze del contribuente" - "e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'Amministrazione finanziaria" (cfr.
Cass. 18-3-2002 n. 3925, Cass. 26-4-2004 n. 7943, Cass. 29-1-2008 n. 19) – vedi da ultimo Civile Sent.
Sez. 5 Num. 4478 Anno 2024.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate.