Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/04/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA allegando la stessa ex art. 281 sexies cpc al verbale di udienza del 28.4.2025 nella causa civile iscritta al n. 1896 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carrassi Raffaele e presso lo stesso elettivamente domiciliata in virtù di procura in atti, ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ricucci Alfredo Controparte_1 C.F._2
e presso lo stesso elettivamente domiciliata in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: rivendicazione bene immobile.
Conclusioni
All'udienza del 28.4.2015 i procuratori delle parti in causa hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. - come novellato dalla legge
69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
L'attrice con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti della convenuta
[...]
quanto segue: CP_1
“1) accertare e dichiarare che la NO , nata a [...] il Parte_1
28.6.1942, residente a [...], C.F. N. è erede C.F._1
pagina 1 di 4
Dante Alighieri, 1, C.F. N. , deceduta in Rodi Garganico il 22.7.2016; CodiceFiscale_3
2) ordinare alla NO , nata a [...] il giorno 8.3.1968 l'immediata Controparte_2 restituzione in favore dell'attrice delle porzioni di immobile (vano soggiorno + servizi) meglio descritte in premessa e rappresentate nelle allegate planimetrie e nella documentazione fotografica, accertando e
dichiarando che la porzione di immobile oggetto di rilascio non sia ricompresa nel legato in suo favore disposto dalla “de cuius” NO;
Persona_1
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
4) munire la profferenda sentenza di clausola esecutiva come per legge.”.
La convenuta si costituiva in giudizio “chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 perché infondata sia in fatto che in diritto con ogni conseguenza di legge anche in merito alle spese e competenze di causa”.
***
1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti della convenuta è fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto di seguito indicato.
L'attrice , con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 che fosse dichiarata erede universale della OR , nata a [...] e ivi deceduta il Persona_1
22.7.2016 - in virtù di testamento olografo del 15.8.2015 della detta de cuius, cfr doc. 2 in produzione attorea (verbale di pubblicazione di testamento olografo del 9.8.2016, rep. n. 23546 racc. n. 11897 a rogito del notaio ) - con conseguente condanna della convenuta all'immediata Persona_2 Controparte_1 restituzione delle porzioni di immobile (vano soggiorno + servizi) ubicate in Rodi Garganico al secondo piano della via Dante Alighieri n. 1, da quest'ultima detenute, beni non rientranti nel lascito testamentario del 5.10.2015 fatto dalla detta de cuius in favore della medesima convenuta , cfr doc. 3; il Controparte_1 tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato genericamente la domanda della attrice
, insistendo nel suo rigetto con conseguente condanna della stessa Parte_1 attrice al pagamento delle spese di lite.
Preliminarmente va rilevato che nel corso del giudizio l'attrice Parte_1 ha promosso nei confronti della convenuta azione di reintegra del possesso ex art. 1168 Controparte_1 cc e 704 cpc, proc. nrg 1896-1/2017, conclusosi con provvedimento del 22.2.2021, corretto ex art. 288 cpc, che ha:
- accolto l'istanza cautelare e ordinato l'immediata reintegra della ricorrente, ora attrice,
[...]
nel pieno ed esclusivo possesso del vano soggiorno e servizi oggetto del procedimento;
Parte_1
- disposto, ove occorra, la esecuzione da parte della ricorrente dell'attività necessaria, anche di natura edilizia, per la materiale esecuzione della reintegra nel possesso;
pagina 2 di 4 - disposto la liquidazione delle spese alla definizione del giudizio di merito.
Ciò detto nella fattispecie in esame va considerato che la Suprema Corte (arg. ex Cass.
13605/2000; Cass. 4416/2007) ha affermato che ““In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale,
l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso,
e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo””.
Dalla documentazione in atti, cfr doc. da 2 a 15 in produzione attorea nonché planimetria a firma dell'ing. acquisita ritualmente agli atti di causa, e dalla prova testimoniale esperita, cfr Testimone_1 dichiarazioni rese sia dal teste all'udienza del 29.9.2021 sia dal teste Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 26.9.2022 sia dal teste ing. all'udienza del 12.9.2023, emerge la fondatezza Testimone_1 della domanda promossa dall'attrice . Parte_1
Al contrario, all'esito dell'istruttoria la convenuta non ha dato prova che i vani Controparte_1 distinti dalle lettere A e B) della planimetria, si ripete ritualmente acquisita agli atti di causa e redatta dall'ing. escussa quale teste all'udienza del 20.3.2023, facessero parte della consistenza Testimone_1 immobiliare oggetto del lascito - in favore della medesima convenuta da parte della de Controparte_1 cuius - e di cui al testamento olografo del 5.10.2015 della detta de cuius, cfr doc. 3 in Persona_1 produzione attorea (verbale di pubblicazione di testamento olografo dell'1.8.2016, rep. n. 23526 racc. n.
11884 a rogito del notaio ). Persona_2
In particolare, va evidenziato, che la medesima convenuta non ha dato prova che alla data del 15.
8.2015 - dì di stesura del testamento olografo della fu in favore dell'attrice e di sua sorella Persona_1
- e sino al 22.7.2016 - dì del decesso della fu - i vani distinti Controparte_3 Persona_1 dalle lettere A e B) della su indicata planimetria redatta dall'ing. fossero esclusi dalla Testimone_1 consistenza dell'immobile/”casa” ubicata al secondo piano di via Dante Alighieri n. 1 in Rodi Garganico, di proprietà della medesima e dalla stessa abitata, oggetto del testamento olografo del Persona_1
15.8.2015 scritto da quest'ultima in favore dell'attrice, cfr doc. 2 in produzione attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014, divise per fasi, tenuto conto del valore, della natura e della non particolare complessità della controversia sia per il presente giudizio che per procedimento di reintegra del possesso promosso dall'attrice in corso di causa.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunziando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
, rigettata ogni diversa istanza, così decide: CP_1
1) accerta e dichiara che l'attrice è erede della OR , Parte_1 Persona_1 nata a [...] e ivi deceduta il 22.7.2016, in virtù di testamento olografo del 15.8.2015 della detta de cuius pubblicato il 9.8.2016 con atto rep. 23546 racc. 11897 a rogito del notaio;
Persona_2
- accerta e dichiara che le porzioni di immobile (vano soggiorno + servizi) ubicate in Rodi Garganico al secondo piano della via Dante Alighieri n. 1, detenute dalla convenuta e rappresentate Controparte_1 dalle lettere A e B) della planimetria redatta dall'ing. sono parte della consistenza Testimone_1 immobiliare di proprietà dell'attrice , in catasto urbano al fg. 19, p.lla Parte_1
27, sub. 11, oggetto del lascito testamentario del 5.10.2015 della fu in favore della stessa Persona_1 parte attrice.
- per l'effetto condanna la convenuta all'immediata restituzione in favore dell'attrice Controparte_1
delle porzioni di immobile (vano soggiorno + servizi) ubicate in Rodi Parte_1
Garganico al secondo piano della via Dante Alighieri n. 1 dalla medesima convenuta detenute e rappresentate dalle lettere A e B) della planimetria redatta dall'ing. Testimone_1
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite sostenute Controparte_1 nel presente giudizio che si liquidano nel totale in euro 2.804,00, di cui euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) ex T.P., Iva se dovuta e Cnap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Raffaele Carrassi dichiaratosi antistatario;
- condanna altresì la medesima convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese Controparte_1 di lite sostenute nel procedimento nrg 1896-1/2017, di reintegra del possesso ex art. 1168 cc e 704 cpc, che si liquidano in € 1.689,00, oltre euro 145,50 per esborsi, per il procedimento di reintegra del possesso promosso dall'attrice in corso di causa nrg. 1986-1/2017, oltre spese generali (15%) ex T.P., Iva se dovuta e Cnap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Raffaele Carrassi dichiaratosi antistatario;
Sentenza pubblicata, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 28.4.2025.
IL GOP avv. Arturo Ferlicchia
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