Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 367/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del 17-18.9.24
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Bassi e dall'avv. Nicola Gramantieri Parte_1 presso il cui studio in Ravenna, Viale Randi 37 è elettivamente domiciliata come da mandato in atti
– appellante –
contro
già rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'avv. Andrea Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, P.le 1
Maggio 9 - appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 2/23 emessa il 29.12.22 e pubblicata il
9.1.23.
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott. Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sudafrica.
In via riconvenzionale, per la quale il Giudice di pace si dichiarava incompetente rimettendo per questa domanda la causa dinanzi al Tribunale di Ravenna, chiedeva la condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 39.968,70 quale risarcimento dei danni da essa subiti a causa del parziale deterioramento della frutta. Co Nel maggio del 2018 veniva infatti affidato il carico di melagrane, consegnato a nel porto di
Ravenna, alla custodia di e da quest'ultima conservato presso il magazzino frigorifero Parte_1
SAPIR Di Ravenna. Co Secondo la prospettazione di la merce si sarebbe deteriorata per una erronea conservazione della stessa e, in particolare, per la mancata o inadeguata sanificazione delle celle frigorifere con conseguente ammaloramento di oltre il 70% della merce ricoverata presso il citato magazzino per cui si era dovuto procedere allo smaltimento della stessa, per un totale di chilogrammi 13.830 a fronte di un carico di 19.500, quale merce di scarto destinata alla produzione di biogas con un ricavato di € 138,30. Procedeva poi ad elencare la quantificazione dei danni in € 9.127,80 quale prezzo di acquisto delle melagrane smaltite, danno emergente, e in € 30.840,90, per lucro cessante, ovverosia la somma che avrebbe guadagnato per la vendita al dettaglio delle melagrane.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza dell'avversa domanda e sostenendo di aver conservato il prodotto correttamente presso il magazzino della SAPIR, idoneo allo scopo, per un periodo più lungo di quello inizialmente previsto di 30 giorni e di avere rispettato i dettami della società depositante mantenendo la temperatura a +7°; contestava inoltre la domanda in merito alla somma richiesta a titolo di risarcimento danni.
La causa veniva istruita attraverso CTU e, all'esito, il Tribunale dopo aver trascritto buona parte della CTU, che riteneva ampia e congruamente motivata e quindi immune da vizi logici e giuridici, accertava che il depositario non aveva dimostrato la preesistenza del deterioramento della merce rispetto alla consegna o comunque la riconducibilità del fenomeno a cause a lui non imputabili.
In conseguenza di ciò accoglieva la domanda della e, relativamente al quantum, CP_1 dichiarava il danno emergente provato nella misura della somma richiesta dalla attrice ovverosia €
9.127,80, mentre procedeva ad una liquidazione equitativa del lucro cessante che quantificava in €
15.000,00, considerato che il guadagno ipotizzato dall'attrice appariva solo parzialmente verosimile come evidenziato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, quindi applicando una liquidazione equitativa a norma dell'art. 2056 comma 2 c.c., stante la considerevole riduzione del periodo utile alla vendita al momento del ritiro della merce.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendone la riforma e si costituiva in giudizio la appellata chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 17-18.9.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta contraddittoria ed erronea motivazione della parte della sentenza in cui si afferma la responsabilità di , depositaria della merce, in ordine all'avvenuto Pt_1 deterioramento della stessa. Secondo l'appellante vi sarebbe stata da parte del Tribunale una “lettura limitata, se non proprio errata, della perizia stessa” (pag. 6 appello), poiché il perito, seppur concludendo che il danno si sarebbe sviluppato durante il periodo di frigo conservazione al magazzino SAPIR, nella parte espositiva avrebbe affermato che la collocazione temporale del deterioramento avrebbe “un significato esclusivamente temporale e non causale”. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto indagare sulle cause del deterioramento ed inoltre non avendo riscontrato il Perito errori nella conservazione
“significa che errori non ce ne sono stati. Punto.” (pag. 6 appello). Erronea inoltre l'affermazione del Tribunale secondo cui neppure influirebbe la differenza di temperatura dalla conservazione sulla nave (+4°) e quella nel frigorifero (+7°). Essa sarebbe stata considerata molto rilevante dal CTP dell'appellante senza che il CTU avesse confutato l'affermazione; in aggiunta il maggior tempo di deposito, ad un calore maggiore, sarebbe stata la causa del deterioramento. Se fosse stata Pt_1 messa al corrente della necessità di un immagazzinamento per un tempo più lungo “avrebbe potuto prendere accorgimenti diversi” (pag. 8 appello). In aggiunta la temperatura corretta di conservazione sarebbe stata di +6° e non +7° come richiesta dall'appellante e, comunque, le il 27.7.18, dopo oltre tre mesi e mezzo dalla loro raccolta e confezionamento, avvenute Parte_2 prima dell'imbarco, erano giunte alla loro naturale e non più rimandabile fine: il prodotto quindi si sarebbe deteriorato per il notevole tempo trascorso. Il motivo è infondato.
L'appellante non contesta quanto accertato dal Tribunale in merito all'onere, a suo carico, della prova della corretta esecuzione del contratto di deposito. Invero il depositante deve esclusivamente provare l'avvenuta consegna dei beni ed i danni subiti dagli stessi, rimanendo a carico del depositario la dimostrazione che essi siano conseguenza di circostanze esterne della natura stessa del bene.
Dalla Perizia agli atti, ben redatta e che la Corte, come il Tribunale, condivide nell'interezza e fa propria, non risulta in alcun modo dimostrata la causa dell'ammaloramento della merce. Invero il Perito, sempre in maniera condivisibile perché ben motivata, individua nel periodo di immagazzinaggio della merce l'inizio del suo deterioramento (pag.8 CTU), non esclude che possano esservi stati errori nella conservazione presso il magazzino frigorifero SAPIR (pag. 13 CTU), non attribuisce alla diversa temperatura di conservazione della merce, +4° sulla nave e +7° nel frigorifero, il suo deterioramento (pag-4 CTU), non attribuisce al periodo di conservazione la causa dell' ammaloramento (pag. 12 CTU) e, quel che più rileva “non vi sono evidenze del momento in cui il deterioramento ha avuto inizio e delle relative cause” (pag.13 CTU) da ciò derivando la responsabilità del depositante non avendo soddisfatto l'onere, a suo carico, sopra già evidenziato. Col secondo motivo lamenta erronea motivazione in merito al danno emergente ed al lucro cessante. Per il primo, lo stesso CTU, cui era stato demandato il compito di quantificare i danni, avrebbe affermato la mancanza di prova, poiché non vi sarebbe agli atti documentazione in merito al fatto che le melagrane siano state smaltite o svendute, dal momento che la fattura “ex adverso prodotta Co quale doc.15 (è menzionata dal CTU come allegato 18 alla sua relazione), con cui assume di averle vendute come sottoprodotto agroindustriale a tale , parla genericamente Parte_3 di “frutta varia” e si riferisce ad un quantitativo del tutto diverso (34.570 Kg, quando le melagrane scartate sarebbero state solo, a dire della controparte 13.830 Kg). Detta fattura è poi datata
13.11.2018 (anzi a penna è scritto 13.12.2018), mentre controparte, nella lettera del suo legale del 31.08.2018 (cfr. doc. n. 8 avversario), affermava di averle già vendute a quella data” (pag. 13 appello). Lo stesso CTU avrebbe poi fatto rilevare la mancanza di una fattura specifica per la vendita delle melagrane avariate. Co Relativamente al lucro cessante mancherebbe la prova che la abbia avuto la concreta possibilità di rivendere le melagrane.
Sarebbe stato lo stesso CTU ad affermare che la commercializzazione delle stesse era un'ipotesi e non una certezza e la prova di ciò la si ricaverebbe dal fatto che esse erano state lasciate in deposito per oltre due mesi e mezzo dal loro sbarco, segno evidente che il mancato guadagno non sarebbe conseguenza immediata e diretta dell'asserito inadempimento.
In aggiunta la liquidazione equitativa nella misura del 50% apparirebbe eccessiva in considerazione della riduzione del periodo utile (shelf-life) per l'eventuale commercializzazione. Il motivo è infondato per quel che riguarda il danno emergente. Il Perito ha constatato che “i danni occorsi sono stati verosimilmente quelli lamentati dalla attrice, ovverosia una perdita pressoché totale del valore dei Kg. 13.830” (pag. 13 CTU), sulla base della documentazione fotografica allegata, e pertanto l'importo come quantificato in € 9.128,70 appare giustificato sulla base della fattura di acquisto agli atti;
del tutto irrilevante la mancanza di una fattura specifica per la vendita delle melograne ammalorate, volta soltanto a dimostrare il tentativo di recuperare parte dell'importo del danno. Quello che rileva infatti è l'inutilizzabilità della frutta deteriorata. E' invece fondato il motivo relativo al lucro cessante dal momento che è condivisibile quanto affermato dal Perito in merito al fatto “che la commercializzazione di detta merce è comunque un'ipotesi e non una certezza, soprattutto in considerazione della riduzione considerevole del periodo utile (shelf-life) al momento del ritiro della stessa” (pag. 13 CTU); oltretutto il lungo periodo di conservazione, pari ad oltre il triplo di quanto inizialmente richiesto (30 giorni), e il ritiro della merce conseguente solo ad una email del 16 luglio 2018 della depositaria (all. 14 alla Pt_1 CTU), in carenza di documentazione volta a provare l'avvenuta alienazione o promessa di alienazione dei beni da parte dell'appellata, non può che portare a concludere per un ridottissimo riconoscimento del danno, sempre in via equitativa, pari a circa il 10% della somma indicata come lucro cessante dall'appellata e quindi € 3.100,00. Il danno viene quindi accertato in complessive € 12.228,70. Le spese di lite del giudizio di primo grado si confermano nella misura già ivi liquidata non essendo variato lo scaglione di riferimento. Le spese di lite del presente grado, stante il limitato accoglimento dell'appello, si compensano interamente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 2/23 emessa il Controparte_1
29.12.22 e pubblicata il 9.1.23
1) Accoglie parzialmente l'appello e, in parziale modifica del punto 1) del dispositivo della sentenza appellata, salvo il resto di cui al punto 2) in tema di spese e compenso dovuto al CTU,
2) Condanna al pagamento in favore di già Parte_1 Controparte_1 [...]
della somma di € 12.228,70, oltre alla rivalutazione monetaria Controparte_2 secondo gli indici ISTAT dalla domanda alla pubblicazione della sentenza di primo grado ed oltre agli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno dalla domanda al saldo effettivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.12.24
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore