Ordinanza cautelare 6 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/03/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02156/2025REG.PROV.COLL.
N. 04716/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4716 del 2022, proposto dalle signore AN NI e AB NI, rappresentate e difese dall’avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18,
contro
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per la Toscana, Sezione III, n. 729 del 26 maggio 2022, resa inter partes , concernente un diniego di concessione edilizia in sanatoria e conseguente ordine di demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Vittorio Chierroni;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’avvocato Antonella Pisapia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 432/2022, proposto innanzi al T.a.r. Toscana, la signora AN NI aveva chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento di diniego n. 3032/2021 del 17 dicembre 2021 (condono S/59530) del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze - notificato in data 7 marzo 2022 - con il quale è stata respinta, in parte, la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata in data 30 giugno 1986 ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47/1985 dal Sig. UN Raffaele Addamo quanto ad opere realizzate senza titolo in area posta in Comune di Firenze, via Boldrone n. 40, nonché ordinata la demolizione delle stesse opere entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, con avvertenza che in difetto il bene, l’area di sedime e ulteriori saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;
b ) degli atti tutti a quello di cui sopra comunque presupposti, connessi e consequenziali e in particolare del richiamato parere negativo della commissione edilizia integrata n. 2273 del 26 novembre 2003.
2. A sostegno del ricorso, precisato che la domanda di condono riguardava cinque distinte unità immobiliari per le quali solo per una (unità 5) veniva accolta, aveva dedotto, nell’ambito di quattro distinti motivi, il difetto di motivazione in ordine al preteso difetto di compatibilità paesaggistica delle opere a sostegno del diniego di condono, il mancato recepimento del parere della commissione edilizia integrata in apposito ed autonomo provvedimento di diniego, il difetto di competenza in materia paesaggistica.
3. Nella resistenza del Comune di Firenze, il Tribunale adìto (Sezione III) ha così deciso, con sentenza in forma semplificata, il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha condannato le ricorrenti in solido tra loro alle spese di lite (€ 3.000,00).
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- è “ sufficiente il richiamo alla documentazione prodotta nel corso del procedimento e, in particolare, alle relazioni tecnico-descrittive e al materiale fotografico che raffigura i beni abusivi ”, tali da denotare le loro caratteristiche e la negativa incidenza sul paesaggio;
- “ non assume rilevanza dirimente il fatto che l’unità 5 - consistente in due strutture in legno e copertura in ondulato, adibite a ricovero di animali – sia stata ammessa al condono ”;
- “ si deve escludere che il parere espresso dalle Autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico, nell’ambito del procedimento di condono disciplinato dall’art. 32 della l. n. 47/1985, debba essere trasposto in apposito atto, distinto da quello di diniego del condono ”;
- “ il richiamo al parere contenuto nel provvedimento finale di diniego del condono non significa che il dirigente del servizio edilizia si sia sostituito alle Autorità competenti in materia paesaggistica, esercitando un potere che non gli è riconosciuto ”.
5. Avverso tale pronuncia la signora NI ha interposto l’appello in trattazione, notificato e depositato l’8 giugno 2022, articolando due motivi di gravame (pagine 9-16) così rubricati:
I) Erroneità e/o contraddittorietà della sentenza impugnata. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 Legge 7 agosto 1990 n. 241; art. 32 L. 28 febbraio 1985 n. 47; mancato riconoscimento del vizio di eccesso di potere sotto i profili di carenza assoluta di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta e di illegittimità derivata ;
II) Erroneità e/o contraddittorietà della sentenza impugnata. Violazione e/o falsa applicazione art. 32 Legge 28 febbraio 1985 n. 47; artt. 151, 152 152 e 153 L.R. 10 novembre 2014 n. 65; mancato riconoscimento dei vizi di eccesso di potere sotto i profili di violazione del giusto procedimento, carenza di atto presupposto, carenza di istruttoria, illegittimità derivata e di incompetenza. Violazione e/o falsa applicazione artt. 151, 152 L.R. 10 novembre 2014 n. 65. Violazione e/o falsa applicazione del Vigente Documento Unico di Programmazione e del Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Firenze, nonché degli atti attributivi delle competenze dei dirigenti dei Servizi della Direzione Urbanistica .
5.1. Ritiene l’appellante che il T.a.r. avrebbe dovuto rilevare il difetto motivazionale dell’atto impugnato in prime cure, in quanto si limita a richiamare il “parere contrario” della Commissione Edilizia Integrata senza alcuna ulteriore specificazione; sarebbe inconferente il precedente richiamato in sede motivazionale e la documentazione fotografica non sarebbe idonea ad integrare il carente quadro lessicale del provvedimento; nemmeno il T.a.r. si sarebbe avveduto della sostanziale analogia dell’immobile (n. 5) oggetto di sanatoria rispetto a quelli per i quali è stata negata, rilevando il T.a.r. una pretesa differenza sostanziale nemmeno suffragata dalla documentazione fotografica; gli appellanti non avrebbero contestato, contrariamente a quanto rilevato dal T.a.r., la sussistenza del vincolo panoramico, avendo bensì evidenziato che esso non è intaccato dalle opere de quibus per la loro collocazione; si insiste, altresì, nell’evidenziare la mancata emissione del parere paesaggistico risultando emesso soltanto il parere della Commissione Edilizia Integrata quale organo consultivo e non decisionale comunque non vincolante; si evidenzia inoltre che la concessione edilizia in sanatoria n. 141/2022 del 28 gennaio 2022, rilasciata dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata per i manufatti di cui ai modelli A04 e A05 della domanda di condono di cui si tratta, è stata preceduta, come dovuto, dall’autonomo parere-autorizzazione paesaggistica del Responsabile del competente Ufficio reso a seguito del parere della CEI, sul quale la Soprintendenza ha ritenuto non ricorressero ragioni di annullamento.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. In data 29 giugno 2022 il Comune di Firenze si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere. Ha preliminarmente riproposto, ai sensi dell’art.101, secondo comma, c.p.a., l’eccezione di improcedibilità/inammissibilità per mancata impugnazione nel termine decadenziale del parere della CEI, non esaminata dal Giudice di primo grado e, dopo aver argomentato nel senso dell’infondatezza dei rilevi di controparte, ha concluso per il rigetto dell’avverso gravame.
8. Con ordinanza n. 3127 del 6 luglio 2022 questo Consiglio ha disatteso l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto che, all’esito del sommario esame tipico della fase cautelare, non appaiono prima facie sufficientemente comprovati i profili attinenti al fumus boni iuris, anche in considerazione del fatto che, in base ai consolidati principi giurisprudenziali, il parere della commissione edilizia integrata si intende vincolante per l’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5975/2021 e n. 29/2021, nonché Sez. II, n. 8469/2020, e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata) ”.
9. In data 2 gennaio 2025 parte appellata ha depositato ulteriore memoria insistendo per il rigetto dell’avverso gravame alla luce delle controdeduzioni già formulate.
10. In data 13 gennaio 2025 le parti hanno depositato rispettive memorie di replica insistendo per le anzidette conclusioni. Parte appellante ha, però, preliminarmente evidenziato di aver provveduto alla demolizione delle opere contestate ipotizzando la sopravvenuta carenza d’interesse laddove fosse reputata tale demolizione integrale. In caso contrario, infatti, insisterebbe per l’accoglimento del gravame stante la sua fondatezza anche alla luce delle argomentazioni di controparte.
11. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 4 febbraio 2025, è stata trattenuta in decisione.
12. Va preliminarmente rilevato, in ordine alla persistenza dell’interesse alla coltivazione del gravame in esame che lo stesso difensore di parte appellante, in sede di discussione orale della causa, ha evidenziato che, contrariamente a quanto manifestato in memoria, esso persiste, in quanto le opere in questione non sono state per intero demolite, e pertanto ha chiesto che la controversia sia decisa nel merito.
13. Preso atto, alla luce di tanto, della obiettiva persistenza dell’interesse alla definizione del gravame ed esaminato il merito delle deduzioni sollevate, se ne deve rilevare l’infondatezza per le ragioni di cui infra . Può pertanto reputarsi assorbita ogni eccezione in rito sollevata da parte appellata.
14. Con il primo motivo, parte ricorrente si duole della sentenza impugnata laddove il T.a.r. ha ritenuto che “ in taluni casi può ritenersi sufficiente il richiamo alla documentazione prodotta ne1 corso del procedimento e, in particolare, alle relazioni tecnico-descrittive e al materiale fotografico che raffigura i beni abusivi, dando conto, con immediatezza, delle relative caratteristiche e del contesto di inserimento e rendendo palese – ictu oculi - il contrasto delle opere rispetto ai valori paesaggistici tutelati ”.
14.1. Il motivo non è meritevole di accoglimento, dovendosi ribadire in questa sede che l’atto impugnato in prime cure, sia pure in un contesto lessicale connotato da particolare sinteticità, consente di cogliere con sufficiente nitidezza le ragioni poste a sostegno del giudizio negativo circa la compatibilità paesaggistica dell’intervento, evidenziandone le caratteristiche costruttive attraverso il rinvio alla documentazione procedimentale e segnatamente “ alle relazioni tecnico-descrittive e al materiale fotografico che raffigura i beni abusivi ”. E’ pur vero che, come sottolineato dallo stesso giudice di prime cure, incombe all’Amministrazione un preciso onere motivazionale in ambito paesaggistico, ma nulla esclude che l’assetto motivazionale del diniego possa essere integrato ab externo attraverso il rinvio a precisi reperti documentali, di cui lo stesso soggetto istante non può non essere a conoscenza avendoli allegati alla stessa istanza.
Nemmeno può reputarsi tale documentazione inconferente per la (modesta) qualità dei reperti fotografici richiamati già solo per il fatto che, come è dato evincere dalla documentazione di causa, questi risultano idonei a lumeggiare adeguatamente le caratteristiche estetiche dei manufatti de quibus e quindi la loro incidenza sull’assetto dei luoghi.
14.2. Parimenti inconferente risulta quanto evidenziato da parte appellante in ordine alla consistenza dei manufatti rispetto a quelli circostanti, al fine di sottolinearne la similarità estetica, trattandosi di riflessioni che non solo si esprimono su un piano di astrattezza, ma soprattutto impingono in valutazioni affidate alla sfera discrezionale-tecnica dell’ente competente in materia paesaggistica.
14.3. Parte appellante formula, altresì, considerazioni che si fondano sul raffronto tra le opere, dal medesimo impatto estetico, per le quali è intervenuto il diniego di condono e quella (n. 5) oggetto invece di provvedimento favorevole evidenziando l’insussistenza di ragioni idonee a suffragare tale difforme esito.
Sul punto è meritevole di condivisione quanto osservato dal T.a.r. nel senso che trattasi di “ beni differenti, con specifiche caratteristiche dimensionali e costruttive e distinte destinazioni d’uso, che ben possono incidere in modo diverso sull’ambiente e sul paesaggio circostante; ”. Tale riflessione è infatti adeguatamente corroborata dalla documentazione di causa e segnatamente dalla stessa descrizione dei manufatti contestati dall’Ufficio, dalla quale emerge la particolare rilevanza plano-volumetrica degli stessi. Del resto, come segnalato da parte appellata, questo Consiglio si è già espresso nel senso che non si impone un particolare onere motivazionale se, come nel caso di specie, “ dalla descrizione del manufatto realizzato, così come emergente dal repertorio fotografico in atti, la incongruità dei materiali e delle tecniche costruttive utilizzate denotano in maniera evidente una situazione di non conformità ai valori paesaggistico-ambientali protetti, sì da palesarne una sorta di autoevidenza”( cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28/05/2019, n.3507).
14.4. Nemmeno può inferirsi la illegittimità della contestata determinazione demolitoria dalla semplice circostanza che per alcuni di questi il quadro descrittiva appare coincidente con quello che connota il manufatto ritenuto dallo stesso Ufficio suscettibile di sanatoria, in quanto ogni apprezzamento afferente all’impatto paesaggistico di un manufatto discende non solo dalla sue caratteristiche costruttive, ma anche e soprattutto dalla sua incidenza sull’assetto paesaggistico, valutazione che non può prescindere dalla sua esatta collocazione geografica cosicché ogni valutazione al riguardo assume profili di specialità.
14.5. Parte appellante formula, altresì, con il motivo in esame, due connessi ulteriori rilievi nei riguardi dell’impugnata sentenza, in ordine “ alla mancata considerazione del provvedimento di vincolo da parte dell’Amministrazione Comunale ”.
Entrambi i corni censori non sono in grado di inficiare il passaggio motivazionale col quale il T.a.r. ha valorizzato il perimetro di tutela derivante dal vincolo sull’area afferendo esso non solo al massiccio del Monte Morello, come sostiene parte ricorrente, ma anche (d) al panorama che dallo stesso si può osservare, verso la città e i suoi dintorni, che devono quindi essere preservati da interventi che possano alterare ed impattate negativamente su dette visuali ”.
Gli odierni appellanti sostengono di non avere mai affermato quanto attribuitogli dal T.a.r., ma piuttosto di avere lamentato la ininfluenza del vincolo nel caso di specie stante la posizione dei manufatti di cui si tratta in quanto << insistono su terreno che “ è posto all’estremo confine della zona oggetto di vincolo, lontano da Monte Morello e prossimo a zona intensamente costruita (vds. planimetria di vincolo doc. n. 2) ” (così a pg. 6, del ricorso al TAR) >>.
Denota l’infondatezza di tale corno censorio lo stesso tenore dello stesso, formulandosi considerazioni generiche dalle quali non è dato inferire con adeguati margini di verosimiglianza l’insussistenza di ogni possibile impatto visivo derivante dalla presenza degli immobili in area comunque prossima a quella sottoposta a vincolo paesaggistico. Tale circostanza, proprio per la collocazione degli immobili in prossimità dell’area sottoposta a tutela, assume autonomo rilievo ai fini dell’apprezzabilità del suo impatto estetico, con conseguente infondatezza di quanto ulteriormente dedotto a proposito dell’insufficienza della motivazione a sostengo dell’atto impugnato in prime cure.
15. Privo di fondamento è anche il secondo motivo, col quale si lamenta l’erroneità del passaggio motivazionale della sentenza impugnata laddove il T.a.r. ha ritenuto infondato quanto dedotto a proposito della mancanza di un autonomo parere paesaggistico, in quanto “ ciò che rileva è che lo stesso sia reso dall’organo competente per legge e recepito dall’amministrazione con la determinazione finale che è destinata a produrre effetti nei confronti dei terzi, come accaduto nel caso di specie”. Il T.a.r., soggiunge l’appellante, avrebbe travisato l’effettivo tenore della censura, in quanto si era denunciato che era stato emesso “ solo il parere della Commissione Edilizia Integrata (organo consultivo e non decisionale) tenuta a rendere il proprio parere obbligatorio e non vincolante ” (cfr. pagina 14 dell’atto di appello).
Il motivo risulta infondato, in quanto l’art. 4 della LRT 52/1979 (modificato dalla LRT n° 24/1993), prevede che nel procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria è sufficiente che gli atti siano adottati “dal Sindaco previo parere della Commissione Edilizia Integrata” . Tale contributo consultivo deve quindi reputarsi senz’altro sufficiente ai fini della definizione del relativo procedimento senza la necessità di acquisire ulteriori e diversi pareri. La norma, oggi abrogata, prevedeva infatti quanto segue: “ Gli atti di cui al precedente art. 2 dovranno essere adottati dal Sindaco previo parere della Commissione edilizia integrata di cui al successivo articolo con obbligo di darne notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio, con la specificazione dei titolari e delle località interessate.
Il Sindaco, acquisito il parere della Commissione edilizia integrata, può, in casi di particolare rilevanza e con provvedimento motivato, richiedere il parere della Giunta regionale.
Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta o degli eventuali elementi integrativi richiesti, il parere della Giunta regionale si intende conforme a quello della Commissione edilizia integrata ”.
15.1. Infondato risulta anche quanto ulteriormente dedotto a proposito delle ripartizioni di competenza di cui all’art. 152, comma 3, della LRT 65/2014, laddove prevede la presenza di due distinti responsabili per il procedimento rispettivamente in materia urbanistico-edilizia e in materia di autorizzazione paesaggistica. Secondo l’appellante il T.a.r. non si sarebbe avveduto che ha competenza esclusiva in materia paesaggistica il Dirigente del Servizio Amministrativo Urbanistica invece che il Dirigente del Servizio Edilizia Privata.
L’infondatezza del rilievo si deve ancora una volta al fatto che l’impugnato diniego trova adeguata giustificazione nel parere sfavorevole della Commissione Edilizia Integrata a norma del richiamato art. 4 della LRT 52/1979 che, così come testualmente formulato, è in grado di radicare la competenza di tale organo collegiale.
16. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
17. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante la particolarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4716/2022), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO