Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3896/2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MORELLI ROSJ e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Caldara n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 29/12/2014, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte II,
Serie A, n. 87, dell'anno 2014; separati consensualmente con sentenza del 30.10.2023, n. 1351/2023, R.G. n. 3517/2023, passata in giudicato il 06.11.2023, pronunciata dal Tribunale di Pavia;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“Cessazione della convivenza
I signori e vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco Pt_1 Pt_2
rispetto.
Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita in Bornasco, via del Borgo n. 12 di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno è assegnata con i beni e gli arredi ivi contenuti alla moglie che vi abiterà con i figli minori.
La casa coniugale e le relative pertinenze vengono individuate dai seguenti dati catastali:
pag. 1 di 6
S1), categoria A/3, Classe 3 vani 3,5 superficie catastale totale mq 93, escluse aree scoperte mq 88 – Rendita € 153,65
Autorimessa: sezione A foglio 2 mappale n. 567 sub 28 via del Borgo n. 12 (PS1), categoria C/6, Classe 2, superficie catastale totale mq 17 - Rendita € 30,21
L'autorimessa di pertinenza della casa coniugale verrà utilizzata in via esclusiva dal signor . Pt_2
Affidamento dei figli
I figli minori ed sono affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale e prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse sulla loro educazione, salute ed istruzione mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte dai genitori anche separatamente durante i periodi in cui i minori resteranno con ciascuno di loro.
I figli saranno collocati prevalentemente presso la madre e manterranno la residenza anagrafica presso la casa coniugale situata in Bornasco, via del Borgo n. 12.
I figli, in considerazione degli attuali turni di lavoro dei genitori, e fatte salve diverse modalità concordate di volta in volta tra gli stessi genitori, che tengano conto del preminente interesse dei figli, staranno con il padre nei fine settimana dall'uscita da scuola del venerdì fino alla domenica sera;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni durante le vacanze pasquali;
per 15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi quindici giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi quindici giorni di agosto negli anni pari); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore.
Ciascun genitore fornirà all'altro i recapiti ove i figli potranno essere rintracciati in ogni momento e questi ultimi dovranno comunicare telefonicamente almeno una volta al giorno con il genitore con cui non si trovano.
Mantenimento dei figli pag. 2 di 6 Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi all'anno, l'assegno di € 100,00 (€ 50,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Detto importo è stato concordato in considerazione dell'assegno unico per i figli erogato dall' che per 'l'anno in corso è pari ad € 398,80 mensili, percepito dalla madre. CP_1
Il marito contribuirà altresì, in ragione del 50%, alle spese extra-assegno sia mediche che scolastiche.
Quanto alle spese di cui all'assegno di mantenimento, che alle spese extra- assegno si richiama espressamente il Protocollo n. 2323/2016 tra il Tribunale di Pavia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori
(doc. n. 4), da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni.
Conseguentemente si intendono incluse nel mantenimento le spese per l'alloggio, per i buoni mensa, per la cancelleria corrente, per i farmaci da banco, per l'abbigliamento
(escluso quello specifico per attività sportive).
Per spese extra mantenimento si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità
(requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti (50%), sopra specificata, delle seguenti spese (che si distinguono tra quelle che necessitano di previo accordo tra i genitori e quelle che devono essere comunque rimborsate) e secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche e terapie prescritte dal pediatra o medico curante, presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista e nel limite del preventivo più basso che i genitori ottengano;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e pag. 3 di 6 fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici dopo il primo anno fuori corso;
b) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsapp o simili) e motivata dell'altro, dovrà manifestare il proprio assenso o un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora pervenga tempestivo e motivato dissenso,
pag. 4 di 6 il genitore che intenda comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al Giudice.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione dei documenti avvenga entro il giorno 20 del mese precedente. Qualora la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta, corredata dai documenti probanti l'esborso.
Mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
Mutuo
La rata del muto contratto per l'acquisto della casa coniugale sarà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
17.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
pag. 5 di 6 Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (sentenza del 30.10.2023, n. 1351/2023, R.G. n. 3517/2023, passata in giudicato il 06.11.2023, pronunciata dal Tribunale di Pavia) e le dichiarazioni rese dalle parti dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Pavia, in data 29/12/2014, Parte_1 Parte_2
il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Pavia alla Parte II, Serie A, n. 87, dell'anno 2014;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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