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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IS IA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 940/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avola - C.so Garibaldi 82 96012 Avola SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 104 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste in atti.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23.5.25 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 104 del 19/02/2025, comunicato in data 26.04.2025, avente ad oggetto Imposta Municipale Propria anno 2021, totale intimato
1.241,00 eccependo il difetto di sottoscrizione e di motivazione e nel merito la illegittimità della pretesa stante che l'immobile indicato nell'avviso costituiva la sua unica abitazione e dove aveva la residenza principale;
infatti era possessore ed usufruttuario dell'immobile sito in Indirizzo_1, Avola, la cui denominazione della via era stata modificata nel tempo da Indirizzo_1 a Indirizzo_2 ed ancora, da ultimo a Indirizzo_3 snc) ed essendo intestatario delle utenze relative. Chiedeva quindi l'annullamento dell'avviso opposto.
Si costituiva il Comune di Avola contestando il ricorso ed eccependo la piena legittimità dell'avviso e quindi della relativa sottoscrizione e motivazione;
nel merito eccepiva che il ricorrente risultava residente alla Indirizzo_3 snc, nell'immobile identificato al foglio X p.lla 2327 di proprietà della moglie Nominativo_1
, riconosciuto dall'Ufficio Tributi del Comune di Avola, quale abitazione principale e pertanto, esente dal versamento dell' IMU. Con la conseguenza che per l'immobile indicato nell'avviso ( fog. X part. 2326) non poteva godere di alcuna esenzione.
Chiedeva pertanto il rigetto.
Alla udienza del 18.11.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che il ricorso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento.
Per quanto attiene l'eccezione formale di difetto di sottoscrizione dell'atto, si ritiene che la stessa sia infondata stante la corretta sottoscrizione dell'avviso da parte del funzionario responsabile, come individuato da delibera di Giunta, e la motivazione dell'avviso adeguata, essendo stati indicati gli elementi essenziali tanto da consentire al ricorrente una ampia difesa in merito.
Relativamente al merito si osserva che parte ricorrente ha eccepito che l'immobile dove attualmente risiede è sito in Indirizzo_3 e che la denominazione della via ha subito delle modifiche nel tempo da Indirizzo_1, a Indirizzo_2, precisando che si tratta sempre dello stesso immobile e soprattutto della prima casa.
Tale circostanza appare confermata dalla analisi dell'avviso di accertamento laddove viene indicato l'immobile per cui non sarebbe stata versta l'IMU in catasto al fog. X part. 2326 dati invece che riscontriamo nella visura catastale prodotta dal ricorrente ma soprattutto nell'atto pubblico del 7.2.2008, laddove il Ricorrente_1 e la di lui moglie sono cessionari da parte dei figli dell'usufrutto sull'immobile al castato al fog, X part. 2326 . Quindi l'immobile dove abita la moglie Nominativo_1 è lo stesso dove risiede il Ricorrente_1, non emergendo da nessun atto depositato che lo stesso risiede in altro immobile e esattamente individuato al catasto fog, X part. 2327 ( e non 2326) essedosi il Comune limitato a produrre un certificato dove si evince che il Sirugio risiede in Indirizzo_3, circostanza questa irrilevante stante la diversa denominazione della stessa originaria via.
In merito il Comune di Avola nulla ha riferito o contestato in merito .
Rtenuto quindi che il ricorrente risiede nello stesso immobile della moglie di cui è sufurrutario al 50%, che per tale immobile correttamente vi è esenzioe dall'IMU, che nessun elemento ha addotto il Comune che il Ricorrente_1 sia proprietario di altro immobile per cui non viene versata l'IMU, che appare verosmile che si tratti invece dello stesso immobile e che l'errore riguardi solo l'deintificativo della particella, in accoglimento del ricorso va annullato l'avviso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'avviso .
Condanna il Comune al pagamento delle spese liquidate in € 605, 00 oltre accessori e rimborso CUT da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente Siracusa, 18..11.2025 Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IS IA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 940/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avola - C.so Garibaldi 82 96012 Avola SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 104 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste in atti.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23.5.25 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 104 del 19/02/2025, comunicato in data 26.04.2025, avente ad oggetto Imposta Municipale Propria anno 2021, totale intimato
1.241,00 eccependo il difetto di sottoscrizione e di motivazione e nel merito la illegittimità della pretesa stante che l'immobile indicato nell'avviso costituiva la sua unica abitazione e dove aveva la residenza principale;
infatti era possessore ed usufruttuario dell'immobile sito in Indirizzo_1, Avola, la cui denominazione della via era stata modificata nel tempo da Indirizzo_1 a Indirizzo_2 ed ancora, da ultimo a Indirizzo_3 snc) ed essendo intestatario delle utenze relative. Chiedeva quindi l'annullamento dell'avviso opposto.
Si costituiva il Comune di Avola contestando il ricorso ed eccependo la piena legittimità dell'avviso e quindi della relativa sottoscrizione e motivazione;
nel merito eccepiva che il ricorrente risultava residente alla Indirizzo_3 snc, nell'immobile identificato al foglio X p.lla 2327 di proprietà della moglie Nominativo_1
, riconosciuto dall'Ufficio Tributi del Comune di Avola, quale abitazione principale e pertanto, esente dal versamento dell' IMU. Con la conseguenza che per l'immobile indicato nell'avviso ( fog. X part. 2326) non poteva godere di alcuna esenzione.
Chiedeva pertanto il rigetto.
Alla udienza del 18.11.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che il ricorso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento.
Per quanto attiene l'eccezione formale di difetto di sottoscrizione dell'atto, si ritiene che la stessa sia infondata stante la corretta sottoscrizione dell'avviso da parte del funzionario responsabile, come individuato da delibera di Giunta, e la motivazione dell'avviso adeguata, essendo stati indicati gli elementi essenziali tanto da consentire al ricorrente una ampia difesa in merito.
Relativamente al merito si osserva che parte ricorrente ha eccepito che l'immobile dove attualmente risiede è sito in Indirizzo_3 e che la denominazione della via ha subito delle modifiche nel tempo da Indirizzo_1, a Indirizzo_2, precisando che si tratta sempre dello stesso immobile e soprattutto della prima casa.
Tale circostanza appare confermata dalla analisi dell'avviso di accertamento laddove viene indicato l'immobile per cui non sarebbe stata versta l'IMU in catasto al fog. X part. 2326 dati invece che riscontriamo nella visura catastale prodotta dal ricorrente ma soprattutto nell'atto pubblico del 7.2.2008, laddove il Ricorrente_1 e la di lui moglie sono cessionari da parte dei figli dell'usufrutto sull'immobile al castato al fog, X part. 2326 . Quindi l'immobile dove abita la moglie Nominativo_1 è lo stesso dove risiede il Ricorrente_1, non emergendo da nessun atto depositato che lo stesso risiede in altro immobile e esattamente individuato al catasto fog, X part. 2327 ( e non 2326) essedosi il Comune limitato a produrre un certificato dove si evince che il Sirugio risiede in Indirizzo_3, circostanza questa irrilevante stante la diversa denominazione della stessa originaria via.
In merito il Comune di Avola nulla ha riferito o contestato in merito .
Rtenuto quindi che il ricorrente risiede nello stesso immobile della moglie di cui è sufurrutario al 50%, che per tale immobile correttamente vi è esenzioe dall'IMU, che nessun elemento ha addotto il Comune che il Ricorrente_1 sia proprietario di altro immobile per cui non viene versata l'IMU, che appare verosmile che si tratti invece dello stesso immobile e che l'errore riguardi solo l'deintificativo della particella, in accoglimento del ricorso va annullato l'avviso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'avviso .
Condanna il Comune al pagamento delle spese liquidate in € 605, 00 oltre accessori e rimborso CUT da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente Siracusa, 18..11.2025 Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)