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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimo Urselli
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI E INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3 agosto 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, esposto che era stata negata la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per l'anno 2022, in riferimento alle 62 giornate lavorative assertivamente svolte presso l'azienda
“ARCOBALENO SRL” (per le mansioni, gli orari ed i periodi specificati nell'atto introduttivo del giudizio) e che alcun effetto aveva sortito il successivo ricorso amministrativo, ha quindi chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione di cui sopra e, conseguentemente, il proprio diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione agricola per lo stesso anno, oltre accessori e spese.
L' si è costituito deducendo che con la denuncia tardiva del 9 marzo 2023 la ditta aveva CP_1
1
comunicato ulteriori 52 giornate per l'anno 2022 prestate dalla sig.ra per l'Arcobaleno s.r.l.; Pt_1
di conseguenza, la ricorrente era stata iscritta negli elenchi anagrafici del comuna di residenza con
CP_ complessive n. 178 giornate e pertanto l' aveva provveduto a ricalcolare la disoccupazione agricola riconoscendole un importo aggiuntivo di € 263,07 per le 52 ulteriori giornate relative all'anno 2022. Quanto alle restanti 10 giornate, si è opposto all'accoglimento del ricorso eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che nessuna denuncia era stata presentata dal datore di lavoro e sostenendo l'infondatezza nel merito.
Escussi i testi addotti, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Va innanzitutto rilevato che non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale (ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo alla abrogazione - con decorrenza dal 22 dicembre 2008 - dell'intera l. n. 83 del 1970 ad opera dell'art. 24 (“taglia-leggi”) d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l. 133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato “A”, contempla la suddetta legge concernente anche l'“accertamento dei lavoratori agricoli” (prima che – dal 6 luglio 2011 – il termine fosse ripristinato dall'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del 2011, che ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al d.l. 112/08).
°°°°°°°°°°°°°°°
Il ricorso è fondato.
È infondata l'eccezione dell' relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, avendo CP_1
sostenuto che “qualora il lavoratore lamenti l'omessa comunicazione delle giornate da parte del datore di lavoro, la relativa azione dovrà essere proposta nei confronti di quest'ultimo, unico soggetto nei confronti del quale puo' essere avanzata la relativa pretesa”.
Ebbene, nel caso di specie la lavoratrice si è doluta non dell'omessa comunicazione delle giornate da parte del datore, bensì della mancata iscrizione, nonostante l'effettività delle prestazioni
CP_ lavorative dedotte, nell'elenco dei lavoratori agricoli da parte dell'
2
Occorre innanzitutto rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di CP_1
un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento,
l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale” (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 MAGGIO 2003 N° 7845 e 12 GIUGNO 2000
N° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che
“Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi; tale onere probatorio è quindi assolto dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno” (sic CASS. LAV. 14
LUGLIO 1997 N° 6382).
Può quindi opinarsi, secondo questo TRIBUNALE, che la prova, gravante sul lavoratore, possa essere contenuta nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto altresì riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione o di disconoscimento, anche perché, in linea più generale, deve anche considerarsi l'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova della inefficacia dei fatti ex adverso allegati ovvero dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte.
3
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, deve rilevarsi che parte ricorrente ha fornito prova dei rapporti di lavoro non solo mediante deposito di copia delle buste-paga e dell'estratto-conto contributivo (dal quale si evince la anzianità pluriennale contributiva ed assicurativa nel settore agricolo) ma anche mediante prova testimoniale: ed invero, i testi escussi hanno confermato la effettività delle prestazioni lavorative dedotte dalla parte ricorrente, nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio, e dunque la natura subordinata dell'attività svolta, in ragione delle modalità di svolgimento della stessa e della retribuzione percepita.
Siffatte acquisizioni probatorie, inoltre, non risultano contraddette da alcun altro significativo elemento di prova, di talché l'assunto difensivo dell' appare privo di idoneo supporto CP_1
motivazionale.
Tanto, ovviamente, avuto riguardo soprattutto al doveroso raffronto con la genericità delle avverse prospettazioni formulate dall' , alla stregua dei principî già esposti in tema di ragionevolezza CP_1
dell'onere probatorio e di rilevanza delle contrapposte deduzioni delle parti (considerato altresì il lasso di tempo decorso dall'epoca cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di disconoscimento), nonché della esigenza di rispettare anche il secondo comma dell'art. 2697 cod. civ. (che pone a carico dell'eccipiente la prova della inefficacia dei fatti ex adverso allegati).
Ove occorra, deve anche rimarcarsi che la definizione di lavoratori agricoli è dettata dall'art. 1 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni in l. 11 marzo 1970, n. 83, che titola
"NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO E ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI": "ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli: 1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;
2) i lavoratori da impiegare in attività di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il più favorevole inquadramento di cui essi godano. ai fini salariali, previdenziali e assistenziali", il tutto, evidentemente, nella prospettiva introdotta dalla norma codicistica in tema di impresa agricola (art. 2135 c.c.): in termini, si vedano CASS. LAV. 12
4
1998 N° 184 e CASS. LAV. 26 NOVEMBRE 2007 N° 24582. Per_1
°°°°°°°°°°°°°
Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per l'anno, il numero di giornate e le mansioni lavorative dedotte e, quindi, alla corresponsione della indennità di disoccupazione agricola per lo stesso anno: l' va conseguentemente condannato al CP_1
pagamento in suo favore del relativo importo, nella misura di legge, oltre a rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per l'anno 2022 per complessive n° 188 giornate lavorative, con le mansioni dedotte in ricorso, condanna l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle differenze dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola per lo stesso anno, nella misura di legge, oltre a rivalutazione ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa sino al soddisfo;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di lite, che liquida in CP_1
complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Urselli, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 2 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimo Urselli
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI E INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3 agosto 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, esposto che era stata negata la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per l'anno 2022, in riferimento alle 62 giornate lavorative assertivamente svolte presso l'azienda
“ARCOBALENO SRL” (per le mansioni, gli orari ed i periodi specificati nell'atto introduttivo del giudizio) e che alcun effetto aveva sortito il successivo ricorso amministrativo, ha quindi chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione di cui sopra e, conseguentemente, il proprio diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione agricola per lo stesso anno, oltre accessori e spese.
L' si è costituito deducendo che con la denuncia tardiva del 9 marzo 2023 la ditta aveva CP_1
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comunicato ulteriori 52 giornate per l'anno 2022 prestate dalla sig.ra per l'Arcobaleno s.r.l.; Pt_1
di conseguenza, la ricorrente era stata iscritta negli elenchi anagrafici del comuna di residenza con
CP_ complessive n. 178 giornate e pertanto l' aveva provveduto a ricalcolare la disoccupazione agricola riconoscendole un importo aggiuntivo di € 263,07 per le 52 ulteriori giornate relative all'anno 2022. Quanto alle restanti 10 giornate, si è opposto all'accoglimento del ricorso eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che nessuna denuncia era stata presentata dal datore di lavoro e sostenendo l'infondatezza nel merito.
Escussi i testi addotti, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Va innanzitutto rilevato che non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale (ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo alla abrogazione - con decorrenza dal 22 dicembre 2008 - dell'intera l. n. 83 del 1970 ad opera dell'art. 24 (“taglia-leggi”) d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l. 133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato “A”, contempla la suddetta legge concernente anche l'“accertamento dei lavoratori agricoli” (prima che – dal 6 luglio 2011 – il termine fosse ripristinato dall'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del 2011, che ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al d.l. 112/08).
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Il ricorso è fondato.
È infondata l'eccezione dell' relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, avendo CP_1
sostenuto che “qualora il lavoratore lamenti l'omessa comunicazione delle giornate da parte del datore di lavoro, la relativa azione dovrà essere proposta nei confronti di quest'ultimo, unico soggetto nei confronti del quale puo' essere avanzata la relativa pretesa”.
Ebbene, nel caso di specie la lavoratrice si è doluta non dell'omessa comunicazione delle giornate da parte del datore, bensì della mancata iscrizione, nonostante l'effettività delle prestazioni
CP_ lavorative dedotte, nell'elenco dei lavoratori agricoli da parte dell'
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Occorre innanzitutto rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di CP_1
un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento,
l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale” (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 MAGGIO 2003 N° 7845 e 12 GIUGNO 2000
N° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che
“Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi; tale onere probatorio è quindi assolto dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno” (sic CASS. LAV. 14
LUGLIO 1997 N° 6382).
Può quindi opinarsi, secondo questo TRIBUNALE, che la prova, gravante sul lavoratore, possa essere contenuta nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto altresì riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione o di disconoscimento, anche perché, in linea più generale, deve anche considerarsi l'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova della inefficacia dei fatti ex adverso allegati ovvero dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte.
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Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, deve rilevarsi che parte ricorrente ha fornito prova dei rapporti di lavoro non solo mediante deposito di copia delle buste-paga e dell'estratto-conto contributivo (dal quale si evince la anzianità pluriennale contributiva ed assicurativa nel settore agricolo) ma anche mediante prova testimoniale: ed invero, i testi escussi hanno confermato la effettività delle prestazioni lavorative dedotte dalla parte ricorrente, nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio, e dunque la natura subordinata dell'attività svolta, in ragione delle modalità di svolgimento della stessa e della retribuzione percepita.
Siffatte acquisizioni probatorie, inoltre, non risultano contraddette da alcun altro significativo elemento di prova, di talché l'assunto difensivo dell' appare privo di idoneo supporto CP_1
motivazionale.
Tanto, ovviamente, avuto riguardo soprattutto al doveroso raffronto con la genericità delle avverse prospettazioni formulate dall' , alla stregua dei principî già esposti in tema di ragionevolezza CP_1
dell'onere probatorio e di rilevanza delle contrapposte deduzioni delle parti (considerato altresì il lasso di tempo decorso dall'epoca cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di disconoscimento), nonché della esigenza di rispettare anche il secondo comma dell'art. 2697 cod. civ. (che pone a carico dell'eccipiente la prova della inefficacia dei fatti ex adverso allegati).
Ove occorra, deve anche rimarcarsi che la definizione di lavoratori agricoli è dettata dall'art. 1 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni in l. 11 marzo 1970, n. 83, che titola
"NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO E ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI": "ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli: 1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;
2) i lavoratori da impiegare in attività di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il più favorevole inquadramento di cui essi godano. ai fini salariali, previdenziali e assistenziali", il tutto, evidentemente, nella prospettiva introdotta dalla norma codicistica in tema di impresa agricola (art. 2135 c.c.): in termini, si vedano CASS. LAV. 12
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1998 N° 184 e CASS. LAV. 26 NOVEMBRE 2007 N° 24582. Per_1
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Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per l'anno, il numero di giornate e le mansioni lavorative dedotte e, quindi, alla corresponsione della indennità di disoccupazione agricola per lo stesso anno: l' va conseguentemente condannato al CP_1
pagamento in suo favore del relativo importo, nella misura di legge, oltre a rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per l'anno 2022 per complessive n° 188 giornate lavorative, con le mansioni dedotte in ricorso, condanna l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle differenze dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola per lo stesso anno, nella misura di legge, oltre a rivalutazione ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa sino al soddisfo;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di lite, che liquida in CP_1
complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Urselli, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 2 luglio 2025.
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