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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/06/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2893/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di TERAMO SEZIONE CIVILE
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all'udienza del 6.3.2025, nella causa civile iscritta al n.2893/2021 RGCA, promossa da
corrente in Parte_1 Santa Maria Della Versa (PV), nella persona del legale rappresentante pro-tempore e dei soci elettivamente domiciliati in Parte_2 Parte_3 Pavia, al viale Libertà n.63, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Esculi dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti-
Opponente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in San CP_1
Nicolò a Tordino (TE), elettivamente domiciliata in Teramo alla Via L. Brigiotti n.12, presso e nello studio dell'avv. Fabrizio Colantoni dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti- Opposta
nonché
residente in Corropoli, elettivamente domiciliato in Teramo alla CP_2 Via Argentina n. 10, presso e nello studio dell'avv. Cesare Mazzagatta, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti-
Terzo chiamato in causa
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata di terzo.
CONCLUSIONI: come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6.03.2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 4.10.2021, l e i Parte_4 soci e hanno spiegato opposizione avverso il decreto Pt_2 Parte_3 ingiuntivo n.775/21 (RG 1962/21), emesso da questo Tribunale il 19.7.2021, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in favore di di €.21.982,90 oltre CP_1 interessi e spese di procedura.
A fondamento della domanda, gli opponenti hanno dedotto:
-che, in via preliminare e pregiudiziale, andava eccepita la nullità del decreto ingiuntivo n.775/21 attesa l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo, per violazione ed errata applicazione degli artt.19 e 20 c.p.c., poiché la sede della società convenuta era in Santa Maria della Versa e dunque la competenza apparteneva al
Tribunale di Pavia e, in merito al luogo dove era sorta l'obbligazione, l'obbligazione era sorta a San Benedetto del Tronto con contratto dell'8.2.2020 e a Santa Maria della
Versa (PV) con mandato del 21.3.2020 e contratto del 31.3.2020, e dunque era competente il Tribunale di Pavia o, in subordine, il Tribunale di Ascoli Piceno;
-che, con riferimento al luogo in cui doveva eseguirsi l'obbligazione non era applicabile il foro facoltativo del domicilio del creditore in quanto le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, in conformità al disposto di cui all'art.1182 III comma c.c. erano esclusivamente quelle liquide, ossia delle quali il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo mentre il credito azionato dall'opposto era “illiquido”, e pertanto incompetente il Tribunale di
Teramo e competente il Tribunale di Pavia, quale Foro del domicilio del debitore;
-che non essendo, altresì, indicato in contratto il luogo di adempimento dell'obbligazione, rilevante agli effetti della determinazione del giudice competente ai sensi dell'art.20, ultima parte, c.p.c., esso si identificava, ai sensi del quarto comma del richiamato art.1182 c.c., nel domicilio della società debitrice e pertanto era competente il Tribunale di Pavia;
-che nessuna notifica era avvenuta nei confronti dei soci e Parte_2 Pt_3
per cui dovevano essere estromessi dal processo;
[...]
-che l' verso la fine dell'anno 2019 e inizio del 2020, aveva Parte_1 subito una forte crisi economica e si era rivolta allo Controparte_3 corrente in San Benedetto del Tronto, per una consulenza in merito alla possibilità
2 di ottenere un “finanziamento ponte” per sanare le esposizioni debitorie e progettare una nuova strategia economica della propria azienda;
-che il Dott. aveva millantato di avere diversi contatti di rilievo con CP_2 vari Istituti di credito (tra cui Unicredit, ES e AN Sella) e anche in ambito ministeriale, per cui in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Parte_2
Agricola Testori TE e Figli soc. agr., data la precarietà della propria situazione economica, in data 8.2.2020 aveva firmato, presso l'ufficio del Dott. CP_2 contratto di consulenza nonostante la gravosità dell'impegno economico richiesto dallo CP_3
-che l'oggetto del contratto, di cui all'art 1.1. del medesimo, prevedeva “l'attività di assistenza e consulenza in materia aziendale e finanziaria svolta dallo studio nei CP_2 confronti del cliente e finalizzata alla emissione di un prestito obbligazionario e alla ricerca di fonti finanziarie tali da supportare una operazione di turnaround aziendale”;
-che il prestito obbligazionario sarebbe servito a ripianare l'esposizione debitoria dell' e per tale operazione aveva chiesto il pagamento Parte_1 CP_2 di €.50.000,00 più iva, oltre ulteriori spese indicate nell'art.
4.2 del contratto, da corrispondere in n.2 rate: €.20.000,00 più iva alla sottoscrizione del contratto ed
€.30.000,00 più iva entro il 30.5.2020;
-che, in data 19.2.2020, il Dott. aveva emesso fattura n.15/20 di CP_2
€.25.376,00, regolarmente corrisposta dall e, in data Parte_1
20.3.2020, fattura n.23/20 di €.19.032,00, anch'essa regolarmente pagata dall'opponente;
-che, dalla sottoscrizione del contratto sino alla fine di marzo 2020, non CP_2 aveva posto in essere alcuna attività professionale: dopo vari solleciti e richieste di precisazioni, in data 31.3.2020, presso la sede dell'opponente in Santa Maria della
Versa (PV), lo stesso Dott. aveva proposto “in alternativa all'operazione CP_2 indicata nel contratto di cui sopra, una ristrutturazione del debito ex art. 182/bis L.F” e che non aveva conoscenza alcuna della procedura suggeritagli dal Parte_2
Dott. aveva acconsentito;
CP_2
-che per il tramite dell'Avv. Vento, collaboratore dello in data CP_3
26.5.2020 aveva depositato avanti il Tribunale di Pavia domanda di ammissione alla procedura di concordato ex art.161 co. 6 L.F con riserva di presentazione di proposta, piano e documenti nel termine fissato dal Tribunale di Pavia, procedura iscritta al numero RG 3/20 del Tribunale di Pavia;
3 -che, con decreto del Tribunale di Pavia del 12.6.2020, era stato assegnato il termine di 120 gg per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare ed era stato nominato quale Commissario
Giudiziale l'Avv. ; CP_4
-che, ancor prima del deposito della domanda di concordato, il Dott. aveva CP_2 informato che l' avrebbe dovuto versare al Parte_2 Parte_1
Tribunale di Pavia una “cauzione” di circa €.35.000,00 a favore della procedura, sollecitando per il versamento di ulteriori somme;
Pt_2
-che il Dott. aveva consegnato a ricevuta di bonifico con la CP_2 Pt_2 quale lo in data 27.3.2020, dal conto corrente intestato a CP_3 CP_2
AN Bunq filiale di Amsterdam, avrebbe versato al Tribunale di Pavia sez.
Fallimentare, €.34.618,00, con la seguente causale: cauzione prededuzione art 182 bis
L.F Parte_5
-che il Commissario giudiziale, Avv. , nominato nella procedura CP_4 concordataria aperta avanti il Tribunale di Pavia n.3/20, aveva informato Pt_2 che la somma di cui alla contabile non era stata accreditata sul conto corrente della procedura a titolo di cauzione;
-che le uniche somme versate a favore della procedura ammontavano ad €. 5.000,00 ed erano state corrisposte direttamente dall a mezzo Parte_1 assegno circolare;
-che, a maggio 2020, l aveva iniziato a manifestare al Dott. Parte_1 il suo malcontento in merito al presunto operato posto in essere dal CP_2 medesimo in quanto i risultati della prestazione professionale tardavano ad arrivare;
-che l' aveva altresì lamentato che non era stata contattata da alcun Parte_1 istituto per negoziare il “c.d. finanziamento ponte”, liquidità che l'azienda riteneva necessaria per risanare la propria esposizione debitoria;
-che al fine di tranquillizzare i malumori dell'opponente, il Dott. aveva CP_2 proposto un prestito che sarebbe stato erogato da una società nella quale lo stesso ra legale rappresentante, ovvero la Zenobi Costruzioni S.r.l.; CP_2
-che, in data 27.5.2020, la Zenobi Costruzioni S.r.l. nella persona di CP_2 aveva proposto ad personalmente, un contratto con il testuale Parte_2 oggetto: “il concedente (Zenobi Costruzioni srl) che non concede finanziamenti in via professionale ed organizzata, trasferisce, in prestito meramente occasionale e
4 temporaneamente al ricevente, che accetta, la somma di Euro 150.000,00...”, somma di fatto mai erogata;
-che a seguito delle eccezioni e lamentele sollevate da al Dott. Pt_2 CP_2 questi, in data 3.07.20, aveva deciso di recedere dal contratto;
-che sempre a luglio 2020 l' aveva contattato direttamente Parte_1 il Commissario Giudiziale, Avv. con il quale aveva concordato CP_4
l'erogazione di €.5.000,00 (anziché di €.15.000,00) a favore della procedura concordataria azionata n.3/20;
-che, in data 15.7.2020 recatosi personalmente presso lo studio Parte_2 dell'Avv. , aveva consegnato al Commissario assegno circolare di CP_4
€.5.000,00 e con l'occasione era venuto a conoscenza che alcuna somma era stata mai erogata dallo a favore della procedura, così avvedendosi della falsità CP_3 della contabile con cui asseriva di avere effettuato un pagamento a titolo di CP_2 deposito cauzionale a favore della procedura e che alcuna attività professionale era stata svolta dallo studio né alcuna consulenza aziendale e/o finanziaria né CP_2 attività giudiziale inerente la procedura di concordato instaurata, fatta eccezione per la domanda di concordato con riserva ex art 161 L.F depositata dall'Avv. Vento;
-che l'attività svolta dallo studio per il tramite dell'Avv. Vento, ovvero il CP_2 deposito della domanda introduttiva di concordato con riserva, ex legge 161 co 6
L.F., aveva generato all gravissimi danni economici, perché la Parte_1 scelta procedurale era risultata errata da un punto di vista tecnico, infatti il
Tribunale di Pavia aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti soggettivi di legge “non potendo essere considerata imprenditore commerciale ai sensi e per gli effetti dell'art.1 co 1, 160 L.F.”, così che si Parte_2 era trovato costretto a reperire velocemente nuovo professionista che lo assistesse nella procedura di concordato, ormai imprudentemente instaurata dallo CP_3
tentare, anche se invano, di contenere i danni subiti;
[...]
-che, dunque, lo per il solo deposito della domanda di concordato CP_3 con riserva aveva chiesto all complessivi €.68.656,30 di cui Parte_1
€.46.673,40 già incassati, somma evidentemente sproporzionata rispetto all'attività svolta;
-che nulla era dovuto all'opposta in quanto alcuna attività era stata svolta e/o portata a compimento dallo ma anzi si richiedeva la restituzione CP_3 delle somme già versate pari ad €.46.673,40, oltre al risarcimento dei danni subiti
5 pari ad almeno €.5.000,00, ovvero la somma che l' aveva Parte_1 inutilmente versato a favore del Commissario Giudiziale Avv. , a seguito CP_4 del decreto liquidazione compensi emesso dal Tribunale di Pavia nella procedura concorsuale n.3/20 dichiaratasi inammissibile per carenza dei presupposti soggettivi di legge;
-che la consulenza asseritamente prestata dallo avrebbe per lo meno CP_3 dovuto inquadrare i requisiti soggettivi dell'azienda stessa, verificare l'effettivo esercizio dell'attività di impresa e, eventualmente, indirizzarla ad intraprendere una procedura adatta alle proprie caratteristiche e peculiarità, mentre alcuno studio dell'attività relativo alla società agricola opponente era stato effettuato dallo CP_3
[...]
-che, in data 18.11.2020, l'opponente aveva ricevuto comunicazione PEC dall'Avv.
Colantoni con la quale si intimava il pagamento di €.22.482,90 in nome e per conto di che “ha acquisito per conferimento di beni, i crediti maturati dal Dott. CP_1 [...]
ivi compresi i crediti maturati nei confronti della Vostra società”; CP_2
-che la pretesa creditoria azionata era sguarnita di prova, tali non potendo considerarsi le fatture di cui alla fase monitoria, nell'attuale fase oppositiva a cognizione piena in cui l'opposta rivestiva ruolo sostanziale di parte attrice con onere probatorio a suo carico;
-che le somme azionate erano illegittime in quanto le prestazioni di cui al contratto dell'8.2.2020 e del 31.3.2020 non erano mai state poste in essere dallo CP_3 mentre l'unica attività effettivamente svolta dallo studio si era rilevata errata, ovvero una scelta procedurale inidonea per le caratteristiche dell Parte_1 opponente, come dimostrava il decreto di inammissibilità e la stessa valutazione effettuata dal Commissario giudiziale Avv. che evidenziava che CP_4
“l'Avv. Vento con i consulenti precedenti (ovvero hanno solo proposto il CP_3 ricorso introduttivo peraltro sbagliando lo strumento in ragione dell'epilogo...”;
-che il pagamento delle fatture nn.15/20, 23/20 e parte della fattura n.26/20, effettuato dall'opponente, non solo a nulla rilevava, ma era espressione della buona fede di e che l' aveva effettuato i predetti pagamenti solo a Pt_2 Parte_1 seguito di pressanti solleciti da parte del Dott. anche in forza delle spese CP_2 asseritamente sostenute a favore della procedura concorsuale (al tempo non ancora neanche azionata) ed alla promessa di erogare all' in piena crisi Parte_1 economica, un prestito di €.150.000,00;
6 -che il contratto dell'8.2.2020 e la successiva modifica del 31.3.2020 erano da dichiararsi nulli per indeterminatezza delle clausole contrattuali ai sensi dell'art.1346 c.c., e andava condannata, in solido con il Dott. CP_1 CP_2 alla restituzione delle somme sino ad oggi versate da pari Parte_1
a complessivi €.46.673,40;
-che in data 30.9.2020 la ditta individuale aveva conferito i propri CP_2 crediti e debiti (artt.2550 e ss. c.c.) alla società nella persona del legale CP_1 rappresentante Dott. conferendole tutti i contratti aziendali e di CP_2 impresa e rispondeva, in solido con il Dott. per le obbligazioni della CP_2 ditta individuale in relazione all'attività commerciale Controparte_3 da essa espletata in precedenza alla trasformazione.
Tanto dedotto, la società opponente ha così concluso: “-in via preliminare: A) -ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta e/o di pronta soluzione, attesa altresì la nullità e/o l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per difetto di competenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Pavia o, in subordine il
Tribunale di Ascoli Piceno, oltre l'insussistenza, inammissibilità ed infondatezza del credito azionato come dimostrato, anche per tabulas, in narrativa. B) -dichiarare inesistente e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per difetto di competenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Pavia o, in subordine, il Tribunale di Ascoli Piceno, oltrechè per tutti i motivi evidenziati in narrativa e revocare il decreto ingiuntivo n.775/21
RG 1962/21. C)-dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 775/21 RG 1962/21 nei confronti dei sigg. e in quanto alcuna notifica veniva agli Parte_2 Parte_3 stessi effettuata e, conseguentemente, dichiarare l'estromissione dei sigg. e Parte_2 dal presente procedimento. -nel merito: - annullarsi e revocarsi il decreto Parte_3 ingiuntivo n.775/21 RG 1962/21 del 19.07.21 Tribunale di Teramo, Dott. Alessandro
Chiauzzi pubblicato in data 22.07.21, notificato in data 22.07.21 alla sola Azienda Agricola
Testori TE e Figli soc. agricola per tutte le ragioni esposte in narrativa, previo accertamento e declaratoria del fatto che nulla è dovuto a da parte dell'opponente. - CP_1 dichiarare nullo il contratto dell'08.02.20 e della successiva modifica del 31.03.20 per indeterminatezza dell'oggetto e condannare , responsabile in solido con CP_1 CP_2 titolare dell'omonima ditta individuale, alla restituzione delle somme sino ad oggi versate dall' pari ad Euro 46.673,40. -in subordine: nella denegata e non Parte_1 creduta ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito a favore di liquidare e CP_1 ridurre lo stesso secondo quanto effettivamente dovuto ed accertato all'esito del giudizio, per
7 tutte le ragioni esposte in narrativa. -in via riconvenzionale: condannare , CP_1 responsabile in solido con il Dott. titolare dell'omonima impresa individuale CP_2 alla corresponsione di Euro 46.673,40 quali somme illegittimamente percepite dallo CP_3 per presunta attività di consulenza professionale, mai effettivamente svolta, per tutte
[...] le motivazioni evidenziate in narrativa, oltre al risarcimento del danno pari ad Euro
5.000,00, quale somma che l' ha versato a favore della procedura Parte_1 concorsuale n.3/20 Tribunale di Pavia, conclusasi con decreto di inammissibilità, e così complessivi Euro 51.673,40. -autorizzazione del debitore opponente alla chiamata in causa del terzo ex art 269 cpc: si chiede all'Ill.mo Giudice l'autorizzazione a chiamare in causa il
Dott. titolare dell'omonima ditta individuale, domiciliato in Tortoreto (TE) via CP_2
Vincenzo Franchi n.5, in quanto responsabile in solido con quale destinatario della CP_1 domanda in via riconvenzionale formulata dall'opponente, oltrechè dichiarare tenuto a manlevare l'Azienda Agricola Testori TE e Figli soc. agricola per le eventuali somme che la società opponente dovesse essere tenuta a corrispondere al creditore opposto, per tutte le motivazione esposte in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”.
Si è costituita in giudizio la deducendo: CP_1
-che il Tribunale di Teramo era il Foro competente in quanto, non avendo il contratto ripassato tra le parti in data 18.2.2020 stabilito il luogo in cui la prestazione contrattuale avrebbe dovuto eseguirsi e dovendosi richiedere l'adempimento del pagamento delle proprie competenze contrattuali, la stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c., in conformità all'art. 1182 comma 3 c.c., aveva promosso la relativa azione di recupero presso il Tribunale in cui aveva sede legale;
-che l'azione di recupero aveva fatto seguito ad un'obbligazione contrattuale, già eseguita dalla debitrice in precedenza con altre fatture, nonché in parte anche con la fattura n.26 del 23.4.2020 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, per la quale richiedeva il saldo (€.16.766,60 anziché 19.032,00);
-che, nel caso di specie, era stato richiesto il pagamento di una somma di denaro dovuta in forza di un contratto sottoscritto ed eseguito e che, pertanto, tale adempimento, consistente nel solo pagamento della prestazione contrattuale, ben poteva essere eseguito dal debitore al domicilio del creditore;
-che l' era una società semplice, contraddistinta da una Parte_1 autonomia patrimoniale imperfetta e, in quanto tale, disciplinata dagli artt.2251 e seguenti cc;
inoltre l'art. 2267 c.c. prevedeva che i creditori sociali potessero far
8 valere i loro diritti sul patrimonio sociale e che delle obbligazioni sociali rispondevano personalmente e solidalmente gli stessi soci;
-che dunque il decreto ingiuntivo, anche se non notificato ad essi, aveva efficacia anche nei confronti dei due soci illimitatamente responsabili, per giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed anche in ragione della costituzione avvenuta dei soci illimitatamente responsabili, che in ogni caso aveva sanato ogni eventuale eccezione sollevata;
-che, da un punto di vista fattuale, il rapporto con era stato avviato Parte_2 contrattualmente il giorno 18.2.2020, a seguito di precedenti e diversi incontri avvenuti presso e nella con il Dott. al quale il Parte_1 CP_2 Pt_2 era stato presentato dal Dott. consulente di quest'ultimo; Persona_1
-che, dopo aver il rappresentato al dott. che l Pt_2 CP_2 Parte_1 presentava una esposizione debitoria di circa €.2.000.000,00 verso l
[...]
e verso banche e fornitori i quali avevano già avviato azioni di Controparte_5 recupero, il professionista incaricato aveva avviato immediatamente trattative con i fornitori e le banche al fine di frenare l'attività recuperatoria e consentire all di formulare delle soluzioni;
Parte_1
-che, inizialmente, era stato proposto ad di concordare un piano di Parte_2 rientro con le banche e i fornitori, ma tale soluzione, comportante la redazione da parte di un consulente della perizia di stima dei beni da conferire, con una spesa di circa €.30.000,00, era stata scartata da per la sua onerosità; Pt_2
- che era stata allora prospettata la presentazione di un ricorso ex art. 182 bis L.F. e, in data 23.3.2020, il Dott. aveva inviato ad la proposta CP_2 Parte_2 di ristrutturazione del debito da presentare a tutti i creditori, nonché la bozza della relazione ex art.182 bis L.F. al Dott. affinché prendesse contezza della Per_1 soluzione rappresentata, con invito a completarla sotto l'aspetto patrimoniale ed economico, dovendo poi egli provvedere al deposito del ricorso;
-che, in data 30.3.2020, richiesto dal Dott. della necessità di un incontro CP_2 per firmare la Relazione ex art. 182 bis L.F., aveva deciso di non Parte_2 sottoscriverla perché troppo onerosa in quanto comportante la cessione di ettari di terreno al fine di reperire liquidità;
-che, alla luce di tale decisione, e avevano deciso di CP_2 Parte_2 comune accordo di rivedere anche il contratto di consulenza che li legava, revisione che portava all'integrazione del 31.03.2020;
9 -che, quindi, il rapporto tra le parti era proseguito nel senso che l'attività del dott. era consistita, a questo punto, nel ricercare soluzioni mirate per ogni CP_2 creditore, come in precedenza era già accaduto con la società di leasing BNP Paribas per i contratti nn. A1A87196, A1A98992, A1A42792;
-che lo al fine di regolarizzare la situazione contabile della CP_2 Pt_1
, nelle more, aveva redatto e completato anche il libro cespiti (fino a quel
[...] momento mancante nella contabilità) e aveva fatto redigere un inventario della cantina per avere un resoconto del patrimonio esistente;
aveva quindi predisposto un piano di rilancio che passava da alcune dismissioni dei negozi in Italia (10 negozi monomarca di rivendita vino e una nuova collocazione del Pt_2 prodotto;
-che erano seguite le proposte di accordo con i fornitori Consorzio Agrario Terre
Padane, AN ES (con le plurime riunioni con il DG Franco Gadda), AN
NT, IC TE, Prefabbricati Val Tidone, ecc…;
-che l'attività professionale del Dott. era proseguita fino al 10 luglio CP_2
2020; infatti, dopo la comunicazione del Dott. del 3.7.2020 (inviata per CP_2 conoscenza anche all'Avv. GA, legale del con cui il medesimo, a seguito Pt_2 dell'incontro avvenuto nella stessa mattinata in Azienda, aveva rinunciato all'incarico, lo aveva contattato e pregato di portare a termine Parte_2 quanto intrapreso: di qui il nuovo incontro in data 7.7.2020 in Azienda al fine di concordare il prosieguo della collaborazione;
-che lo ertanto, aveva perfettamente onorato il contratto sottoscritto in data CP_2
18.2.2020 e, dopo la sottoscrizione della integrazione del 31.3.2020, aveva continuato ad assistere la ed nella dissestata Parte_1 Parte_2 situazione finanziaria, come testimoniato dalle molte comunicazioni intercorse con i fornitori e creditori della , le quali attestavano come la consulenza Parte_1 prestata dal professionista avesse impedito pignoramenti sui beni aziendali dal febbraio al luglio 2020 (periodo di assistenza effettuato dal Dott. , CP_2 nonostante i molteplici atti di precetto già ricevuti in precedenza;
-che, dopo tali attività, il consulente in data 3.7.2020, a seguito dell'incontro CP_2 effettuato in pari data in Santa Maria della Versa, aveva inviato una mail ad Pt_2
e per conoscenza all'Avv. Simona GA (nominata dal in cui aveva
[...] Pt_2 rimesso il proprio mandato e che, a seguito di tale comunicazione, in data 7.7.2020
10 le parti nuovamente si erano incontrate e avevano concordato il prosieguo della collaborazione;
-che il prestito di €.150.000,00 asseritamente proposto, altro non era che una delle soluzioni rappresentate al fine di aiutare la cliente a superare lo scoglio iniziale del pagamento delle prime rate, al fine di ottenere l'accoglimento della proposta di
Ristrutturazione del debito con abbandono del concordato in continuità;
-che era priva di ogni riscontro fattuale l'asserita richiesta di rimborso della somma di €.34.618,00 asseritamente versata dal Dott. alla procedura CP_2 concordataria (il documento n. 10 da parte opponente prodotto veniva formalmente CP_ disconosciuto dalla;
tale richiesta di denaro non era mai stata avanzata dal
Dott. la non ne aveva mai richiesto il rimborso;
CP_2 CP_1
-che non era vero che lo studio per il deposito della domanda di concordato CP_2 con riserva (rivelatasi poi una scelta procedurale errata per i requisiti soggettivi dell , avesse chiesto all complessivi Parte_1 Parte_1
€.68.656,30 di cui €.46.673,40 già incassati, perché la domanda di concordato non rappresentava l'unica attività espletata dall'opposto.
Tanto premesso, la società opposta ha così concluso: “IN VIA PRELIMINARE 1) In via preliminare ritenuto l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere con ordinanza non impugnabile la esecuzione provvisoria al decreto opposto. NEL
MERITO 2) Accertare e dichiarare che il dott. abbia eseguito la propria CP_2 prestazione contrattuale fino al 10.07.2020 e per lo effetto riconoscere come dovute le prestazioni professionali richieste nelle fatture azionate;
3) Per lo effetto rigettare la opposizione promossa dai resistenti e confermare integralmente il decreto opposto;
4) condannare sempre e in ogni caso la Parte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché i soci illimitatamente responsabili,
e al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, sia Parte_2 Parte_3 della fase monitoria che della presente causa, oltre al rimborso delle spese generali, dell'I.V.A. e del C.A.P. come per legge.”
La Giudice decidente, con ordinanza in data 10.2.2020, ha autorizzato la richiesta di chiamata in causa di avanzata dalla parte opponente e ha concesso la CP_2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito il terzo chiamato il quale ha dedotto: CP_2
-che, in qualità di titolare dello sito in San Benedetto Controparte_3 del Tronto, in data 8.2.2020, dopo essere entrato in contatto con il titolare della
11 aveva sottoscritto con il legale rappresentante della Parte_1 stessa, un contratto di consulenza avente ad oggetto: “attività di assistenza e consulenza in materia aziendale e finanziaria….finalizzata all'emissione di un prestito obbligazionario e alla ricerca di fonti finanziarie tali da supportare una operazione di turnaround aziendale”;
-che, in data 31.3.2020, le medesime parti, in accordo, avevano sottoscritto l'integrazione al contratto del febbraio 2020, in esecuzione del quale l'esponente aveva posto in essere una serie di attività che erano terminate nel luglio 2020;
-che l'attività dell'esponente era iniziata con la analisi della situazione economico- patrimoniale della , la quale era fortemente esposta, presentando Parte_1 una situazione debitoria di circa €.2.000.000,00 verso l Controparte_5
, banche e fornitori che avevano minacciato azioni esecutive a carico
[...] della stessa;
-che egli, dopo aver ricevuto l'incarico, aveva redatto un elenco completo dei creditori della ed avviato immediatamente trattative con i Parte_1 fornitori e le banche al fine di frenare le azioni avviate e consentire all' Pt_1
di formulare delle soluzioni;
[...]
-che tutta l'attività di consulenza era stata svolta nel periodo della pandemia, con numerosi viaggi in pieno lockdown con cui l'esponente aveva affiancato Pt_2 nel periodo in cui i creditori lo stavano aggredendo e che, pertanto, il credito
[...] maturato dall'esponente nei confronti della era Parte_1 assolutamente fondato;
-che, successivamente, per questioni aziendali, tutte le proprie attività erano state conferite nella società la quale aveva depositato la propria visura CP_1 camerale con la relazione giurata di stima ex art.2465 c.c. del dott. e che, Per_2 avendo constatato l'attività e il conferimento del diritto di credito dal Dott.
[...] alla società quest'ultima aveva diritto a riscuotere il credito CP_2 CP_1 maturato e portato dalle fatture emesse.
Tanto premesso, il terzo chiamato ha così concluso: “NEL MERITO 1) Accertare e dichiarare che il dott. abbia eseguito la propria prestazione contrattuale fino al CP_2
10.07.2020 e per lo effetto riconoscere come dovute le prestazioni professionali richieste nelle fatture azionate;
2) Per lo effetto rigettare la opposizione promossa dai resistenti e confermare integralmente il decreto opposto;
3) condannare sempre e in ogni caso la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_4
12 tempore, nonché i soci illimitatamente responsabili, Sigg.ri e Parte_2 Pt_3
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa della presente causa, oltre al
[...] rimborso delle spese generali, dell'I.V.A. e del C.A.P. come per legge;
4) accertare che la
e i suoi soci illimitatamente responsabili abbiano resistito in Parte_1 giudizio con mala fede o colpa grave e per lo effetto condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché i soci Parte_4 illimitatamente responsabili, e al risarcimento dei danni ai Parte_2 Parte_3 sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma primo c.p.c. in misura equitativa”.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'assunzione delle prove orali da esse articolate. Rinviata per la precisazione delle conclusioni, su di esse, la causa è stata trattenuta in decisione.
Le ragioni poste a base della proposta opposizione sono infondate, sicché la stessa va integralmente respinta con ogni conseguenza di legge.
Delimitazione del thema decidendum.
L'azienda e i soci illimitatamente Parte_4 responsabili, e hanno instaurato il presente giudizio al fine Pt_2 Parte_3 di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, con il quale la società ricorrente ( aveva loro ingiunto di pagare la somma di €.21.982,90, CP_1 credito di cui era divenuta titolare, quale successore ex lege di giusta CP_2 atto di conferimento crediti e debiti ex artt.2550 e ss. c.c. in data 30.9.2020. L'asserito credito invocato in fase monitoria nei confronti degli opponenti sarebbe maturato, a detta della ricorrente, per il mancato pagamento di fatture relative all'attività di assistenza e consulenza in materia aziendale e finanziaria prestata dal Dott.
[...] in favore della società opponente, in virtù di contratto in data 8.2.2020, CP_2 integrato in data 31.3.2020. I debitori opponenti hanno sostenuto preliminarmente la nullità del decreto opposto per incompetenza del Tribunale di Teramo in favore di quella del Tribunale di Pavia, e nel merito la non debenza delle somme ingiunte per non aver il professionista incaricato svolto le attività previste in contratto e hanno agito in riconvenzionale per la restituzione delle somme già corrisposte per prestazioni non eseguite, pari all'importo di €.46.673,40, oltre ad €.5.000,00 corrisposte direttamente alla procedura concorsuale. La società cessionaria del credito e il professionista, chiamato in causa dagli opponenti per responsabilità solidale con la prima, hanno resistito affermando la legittimità del ricorso per aver il
13 Dott. adempiuto alle attività di consulenza ed assistenza finanziaria CP_2 concordate, ed hanno invocato la condanna degli opponenti al risarcimento danni per responsabilità ex art. 96 c.p.c..
Il caso di specie.
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno eccepito l'invalidità dei titoli negoziali dai quali originano le pretese creditorie della parte opposta, ma hanno contestato che l'attività di consulenza professionale in essi disciplinata sia stata effettivamente svolta dal professionista incaricato. L'opposizione anzi, a ben vedere, non esclude l'adempimento della prestazione commissionata al Dott. quanto CP_2 piuttosto la sua efficacia rispetto alle esigenze della committente società agricola.
Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, sollevata in via preliminare da parte opponente, la stessa va respinta e va affermata la competenza del Tribunale di Teramo quale foro facoltativo scelto dalla creditrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c., in conformità all'art. 1182 comma 3 c.c. (sede del creditore). Va inoltre respinta la domanda di estromissione dei soci illimitatamente responsabili, e , per non essere stato a loro Parte_2 Pt_3 notificato il provvedimento monitorio, stante l'avvenuta costituzione nel presente procedimento di opposizione.
Nel merito, il profilo di censurabilità del provvedimento monitorio è circoscritto all'inadempimento professionale del Dott. rispetto al contenuto degli CP_2 accordi ripassati tra le parti in data 8.2.2020, così come integrati dai successivi accordi del 31.3.2020.
Riguardo a detti accordi, gli stessi riferiscono di un impegno del professionista del seguente contenuto. Accordo dell'8.2.2020: “l'attività di assistenza e consulenza in materia aziendale e finanziaria svolta dallo studio nei confronti del cliente e CP_2 finalizzata alla emissione di un prestito obbligazionario e alla ricerca di fonti finanziarie tali da supportare una operazione di turnaround aziendale”.
Si specifica inoltre che per attività di consulenza aziendale doveva intendersi “quel complesso di attività di consulenza e assistenza all'impresa, poste in essere dal professionista, e relative all'attività economica effettivamente svolta dall'azienda nello sviluppo dei suoi rapporti articolati nei vari aspetti contrattuali, amministrativi, contrattuali e gestionali, svolta a livello generale e propedeutico all'emissione di un prestito obbligazionario e/o al posizionamento dell'azienda sul mercato dei capitali”; mentre, per
14 consulenza finanziaria andava intesa “quel complesso di attività di consulenza ed assistenza all'impresa finalizzata alla – diagnosi ed attività di check-up aziendale, analisi dei bilanci, analisi dei costi aziendali;
consulenza per l'avviamento di rapporti con i soggetti coinvolti nell'emissione di un prestito obbligazionario”.
Con l'accordo integrativo del 31.3.2020, si sostituiva l'oggetto del precedente patto, individuando l'oggetto della prestazione del consulente nell' “attività di CP_2 assistenza e consulenza in materia aziendale e finanziaria svolta dallo nei CP_3 confronti del cliente e finalizzata alla ristrutturazione del debito aziendale e alla ricerca di fonti finanziarie tali da supportare una operazione di turnaround aziendale”.
Rimane invariato il compenso per il professionista determinato in €.50.000,00, di cui
€.20.000,00 da corrispondersi (e difatti corrisposte) alla sottoscrizione dell'accordo - oltre ad un importo pari al 3,5% del totale dell'importo dei finanziamenti ottenuti dal cliente;
si prevedono nuove scadenze temporali per l'integrale pagamento del saldo, stabilito nella misura di €.15.000,00 entro il 30.3.2020 ed €.15.000,00 entro il
30.4.2020, mentre il residuo importo pari al 3,5% sarebbe stato pagato nello stesso giorno in cui la delibera di emissione del finanziamento sarebbe stata comunicata al cliente.
Pacifico tra le parti l'avvenuto pagamento da parte dell' in Parte_1 esecuzione dei predetti accordi, delle competenze professionali come concordate, per un importo complessivo di €.46.673,40, come da estratto conto prodotto in atti.
Si rinviene ivi l'avvenuto pagamento integrale della fattura n.15 del 19.2.2020 per
€.25.376,00; della fattura n.23 del 20.3.2020 per €.19.032,00 e il pagamento parziale, per €.2.265,40 della fattura n.26 del 23.4.2020 emessa per totali €.19.032,00.
Orbene, appare inverosimile la circostanza che la società opponente si sia determinata ad un pagamento di tale rilievo in favore di un professionista - in un momento di grave situazione economica per essa, allorché si trovava già esposta anche verso il sistema creditizio –se questi non si fosse già speso con le proprie energie professionali e non avesse già attivato la propria esperienza e le proprie conoscenze per ottenere quelle risorse idonee a supportare le deficienze finanziarie rilevate.
Il credito azionato in via monitoria costituisce un residuo a saldo, portato da fatture inevase, ma dall'importo inferiore a quanto già corrisposto in favore del Dott.
[...] osì determinato: €.16.766,60, quale residua somma portata dalla fattura n.26 CP_2 del 23.04.2020; €.3.036,71 per le causali di cui alla fattura n.34 del 2.7.2020; ed
15 €.2.179,59 per le causali di cui alla fattura n.36 del 9.7.2020, e così per un totale complessivo di €.21.982,90.
Rispetto a tali compensi, l'opposta, in solido con il terzo chiamato, ha dato prova di aver effettivamente svolto le prestazioni del cui pagamento si tratta. Nella documentazione prodotta in atti, oltre alle numerose comunicazioni effettuate per conto dell'opponente dallo studio all'indirizzo dei diversi istituti bancari CP_2 verso i quali l'azienda agricola aveva esposizioni debitorie, vi è il piano per la ristrutturazione aziendale ex art. 182 L.F. depositato dall'Avv. Vento, collaboratore dello Studio presso il Tribunale di Pavia. La predisposizione del ricorso de CP_2 quo postula il compimento di tutta una serie di attività prodromiche allo stesso che si può ritenere il professionista abbia effettuato (studio della situazione patrimoniale, della situazione debitoria, classificazione dei crediti, ecc.). A nulla rileva poi che l'attività si sia conclusa con decreto di inammissibilità per carenza dei requisiti soggettivi, non integrando l'attività professionale conferita un'obbligazione di risultato.
Del pari, depongono in favore della pretesa creditoria degli opposti, le deposizioni testimoniali raccolte. Il teste , cliente dell Testimone_1 Parte_1
dichiara di essere a conoscenza della circostanza che la stessa avesse
[...] incaricato, per sistemare la situazione debitoria, il Dott. ciò può riferire per CP_2 essersi col medesimo professionista “spesso interfacciato per la mia posizione che era la più consistente”. Riferisce ancora il teste di sapere che era stato presentato a CP_2 dal Dott. e che “ propose l'acquisto di mini-bond presso la Pt_2 Persona_1 CP_2
AN Unicredit per l'importo di un milione di euro. ci disse che era necessario CP_2 creare una srl per consentire tale operazione e creare nuovo reddito che avrebbe consentito il pagamento dei crediti.”
Quanto al rapporto fiduciario che si era instaurato tra il professionista e il CP_2 legale rappresentante dell' , il teste lo Parte_1 Parte_2 Tes_1 riassume così: “ mi riferiva di essersi affidato allo e di seguire alla Parte_2 CP_2 lettera i suoi consigli”. A domanda se il rapporto professionale fosse proseguito dopo il marzo 2020 fino al luglio 2020, conferma: “Sicuramente sì. So che Tes_1 CP_2 operava in quel periodo in quanto lo chiamavo spesso.” Ed in merito alla domanda se l'attività del dott. fosse consistita nel ricercare soluzioni mirate per CP_2 ogni creditore, egli risponde: “Per quanto mi riguarda la circostanza è vera.”
16 Anche la teste , assunta presso la ma solo nel mese di Testimone_2 CP_1 giugno 2020, riferisce di aver visto nello studio in San Benedetto Del Tronto Pt_2
che ivi si recava portando presenti in ufficio, e di essersi interfacciata con il
[...] medesimo anche se non giornalmente.
Il quadro probatorio fa propendere dunque per la fondatezza delle ragioni creditorie opposte: il professionista prima, e dopo la cessione del CP_2 credito, la hanno diritto ad ottenere il compenso per l'attività CP_1 professionale svolta in favore degli opponenti. Le prestazioni oggetto degli accordi in data 8/18.2.2020, così come integrate dal successivo patto del 31.3.2020, consistevano in una presa in carico da parte del professionista della precaria CP_2 situazione patrimoniale dell . La prospettazione delle diverse Parte_1 soluzioni formulate indica un intervento del professionista a 360°, teso a paralizzare le azioni esecutive intraprese e da intraprendersi da parte dei numerosi creditori, nel tentativo di salvaguardare il già compromesso quadro economico aziendale. Di qui un rapporto di fiducia della committente nei confronti del professionista, con ogni più ampia delega sul suo operato. Risulta dai documenti offerti in produzione e dai testi escussi l'attività profusa dal Dott. in favore dell'opponente, stante CP_2
l'apparire del medesimo professionista, agli occhi dei creditori, come la voce ufficiale dell'azienda cui fare riferimento.
L'insuccesso dello spiegato ricorso alla procedura di rottamazione del credito ex art. 182 bis L.F., non fa venir meno l'assodato svolgimento delle pur necessarie attività prodromiche allo stesso.
Va inoltre considerato che non vi è stata, da parte opponente, la proposizione in via riconvenzionale dell'azione di risoluzione degli accordi per inadempimento grave del professionista. Gli opposti hanno supportato, con la copiosa documentazione in atti e con il contributo delle prove orali, il quadro fattuale offerto in rappresentazione, evadendo all'onere probatorio posto a loro carico, in qualità di attori in senso sostanziale.
Risultanze finali e regolazione delle spese di lite.
In definitiva, le domande di parte opponente devono essere rigettate. Gli opponenti soccombenti, inoltre, dovranno essere condannati al pagamento, in favore della società opposta e del terzo chiamato, di un'ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. in €.500,00 ciascuno, alla quale va
17 riconosciuta funzione sanzionatoria per le condotte abusive o pretestuose, che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile (in questo senso Cass., ord. 1 febbraio 2014, n. 3003 e, sia pure come obiter dictum, Cass., 30 luglio 2010, n. 17902;
Cass. sent. n. 27623 del 21/11/2017, Cass. 8 febbraio 2017, n. 3311 e Cass. Sez. Lav. 9 aprile 2016, n. 7726): gli opponenti hanno infatti agito in giudizio in maniera temeraria, come attestato dalla lampante infondatezza delle domande proposte.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addebitate a parte opponente secondo la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, sulla domanda proposta da Parte_4 contro e , ogni contraria istanza, deduzioni o
[...] CP_1 CP_2 eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna gli opponenti in solido al pagamento della somma di €.500,00 per lite temeraria, oltre alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in
€.7.000,00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forf. al 15%, IVA e CAP come per legge;
-condanna gli opponenti in solido al pagamento della somma di €.500,00 per lite temeraria, oltre alla refusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato in causa che liquida in €.7.000,00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forf. al 15%, IVA e CAP come per legge;
Così deciso in Teramo il 16 giugno 2025
La Giudice Onoraria
Carla Fazzini
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di TERAMO SEZIONE CIVILE
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all'udienza del 6.3.2025, nella causa civile iscritta al n.2893/2021 RGCA, promossa da
corrente in Parte_1 Santa Maria Della Versa (PV), nella persona del legale rappresentante pro-tempore e dei soci elettivamente domiciliati in Parte_2 Parte_3 Pavia, al viale Libertà n.63, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Esculi dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti-
Opponente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in San CP_1
Nicolò a Tordino (TE), elettivamente domiciliata in Teramo alla Via L. Brigiotti n.12, presso e nello studio dell'avv. Fabrizio Colantoni dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti- Opposta
nonché
residente in Corropoli, elettivamente domiciliato in Teramo alla CP_2 Via Argentina n. 10, presso e nello studio dell'avv. Cesare Mazzagatta, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti-
Terzo chiamato in causa
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata di terzo.
CONCLUSIONI: come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6.03.2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 4.10.2021, l e i Parte_4 soci e hanno spiegato opposizione avverso il decreto Pt_2 Parte_3 ingiuntivo n.775/21 (RG 1962/21), emesso da questo Tribunale il 19.7.2021, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in favore di di €.21.982,90 oltre CP_1 interessi e spese di procedura.
A fondamento della domanda, gli opponenti hanno dedotto:
-che, in via preliminare e pregiudiziale, andava eccepita la nullità del decreto ingiuntivo n.775/21 attesa l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo, per violazione ed errata applicazione degli artt.19 e 20 c.p.c., poiché la sede della società convenuta era in Santa Maria della Versa e dunque la competenza apparteneva al
Tribunale di Pavia e, in merito al luogo dove era sorta l'obbligazione, l'obbligazione era sorta a San Benedetto del Tronto con contratto dell'8.2.2020 e a Santa Maria della
Versa (PV) con mandato del 21.3.2020 e contratto del 31.3.2020, e dunque era competente il Tribunale di Pavia o, in subordine, il Tribunale di Ascoli Piceno;
-che, con riferimento al luogo in cui doveva eseguirsi l'obbligazione non era applicabile il foro facoltativo del domicilio del creditore in quanto le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, in conformità al disposto di cui all'art.1182 III comma c.c. erano esclusivamente quelle liquide, ossia delle quali il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo mentre il credito azionato dall'opposto era “illiquido”, e pertanto incompetente il Tribunale di
Teramo e competente il Tribunale di Pavia, quale Foro del domicilio del debitore;
-che non essendo, altresì, indicato in contratto il luogo di adempimento dell'obbligazione, rilevante agli effetti della determinazione del giudice competente ai sensi dell'art.20, ultima parte, c.p.c., esso si identificava, ai sensi del quarto comma del richiamato art.1182 c.c., nel domicilio della società debitrice e pertanto era competente il Tribunale di Pavia;
-che nessuna notifica era avvenuta nei confronti dei soci e Parte_2 Pt_3
per cui dovevano essere estromessi dal processo;
[...]
-che l' verso la fine dell'anno 2019 e inizio del 2020, aveva Parte_1 subito una forte crisi economica e si era rivolta allo Controparte_3 corrente in San Benedetto del Tronto, per una consulenza in merito alla possibilità
2 di ottenere un “finanziamento ponte” per sanare le esposizioni debitorie e progettare una nuova strategia economica della propria azienda;
-che il Dott. aveva millantato di avere diversi contatti di rilievo con CP_2 vari Istituti di credito (tra cui Unicredit, ES e AN Sella) e anche in ambito ministeriale, per cui in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Parte_2
Agricola Testori TE e Figli soc. agr., data la precarietà della propria situazione economica, in data 8.2.2020 aveva firmato, presso l'ufficio del Dott. CP_2 contratto di consulenza nonostante la gravosità dell'impegno economico richiesto dallo CP_3
-che l'oggetto del contratto, di cui all'art 1.1. del medesimo, prevedeva “l'attività di assistenza e consulenza in materia aziendale e finanziaria svolta dallo studio nei CP_2 confronti del cliente e finalizzata alla emissione di un prestito obbligazionario e alla ricerca di fonti finanziarie tali da supportare una operazione di turnaround aziendale”;
-che il prestito obbligazionario sarebbe servito a ripianare l'esposizione debitoria dell' e per tale operazione aveva chiesto il pagamento Parte_1 CP_2 di €.50.000,00 più iva, oltre ulteriori spese indicate nell'art.
4.2 del contratto, da corrispondere in n.2 rate: €.20.000,00 più iva alla sottoscrizione del contratto ed
€.30.000,00 più iva entro il 30.5.2020;
-che, in data 19.2.2020, il Dott. aveva emesso fattura n.15/20 di CP_2
€.25.376,00, regolarmente corrisposta dall e, in data Parte_1
20.3.2020, fattura n.23/20 di €.19.032,00, anch'essa regolarmente pagata dall'opponente;
-che, dalla sottoscrizione del contratto sino alla fine di marzo 2020, non CP_2 aveva posto in essere alcuna attività professionale: dopo vari solleciti e richieste di precisazioni, in data 31.3.2020, presso la sede dell'opponente in Santa Maria della
Versa (PV), lo stesso Dott. aveva proposto “in alternativa all'operazione CP_2 indicata nel contratto di cui sopra, una ristrutturazione del debito ex art. 182/bis L.F” e che non aveva conoscenza alcuna della procedura suggeritagli dal Parte_2
Dott. aveva acconsentito;
CP_2
-che per il tramite dell'Avv. Vento, collaboratore dello in data CP_3
26.5.2020 aveva depositato avanti il Tribunale di Pavia domanda di ammissione alla procedura di concordato ex art.161 co. 6 L.F con riserva di presentazione di proposta, piano e documenti nel termine fissato dal Tribunale di Pavia, procedura iscritta al numero RG 3/20 del Tribunale di Pavia;
3 -che, con decreto del Tribunale di Pavia del 12.6.2020, era stato assegnato il termine di 120 gg per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare ed era stato nominato quale Commissario
Giudiziale l'Avv. ; CP_4
-che, ancor prima del deposito della domanda di concordato, il Dott. aveva CP_2 informato che l' avrebbe dovuto versare al Parte_2 Parte_1
Tribunale di Pavia una “cauzione” di circa €.35.000,00 a favore della procedura, sollecitando per il versamento di ulteriori somme;
Pt_2
-che il Dott. aveva consegnato a ricevuta di bonifico con la CP_2 Pt_2 quale lo in data 27.3.2020, dal conto corrente intestato a CP_3 CP_2
AN Bunq filiale di Amsterdam, avrebbe versato al Tribunale di Pavia sez.
Fallimentare, €.34.618,00, con la seguente causale: cauzione prededuzione art 182 bis
L.F Parte_5
-che il Commissario giudiziale, Avv. , nominato nella procedura CP_4 concordataria aperta avanti il Tribunale di Pavia n.3/20, aveva informato Pt_2 che la somma di cui alla contabile non era stata accreditata sul conto corrente della procedura a titolo di cauzione;
-che le uniche somme versate a favore della procedura ammontavano ad €. 5.000,00 ed erano state corrisposte direttamente dall a mezzo Parte_1 assegno circolare;
-che, a maggio 2020, l aveva iniziato a manifestare al Dott. Parte_1 il suo malcontento in merito al presunto operato posto in essere dal CP_2 medesimo in quanto i risultati della prestazione professionale tardavano ad arrivare;
-che l' aveva altresì lamentato che non era stata contattata da alcun Parte_1 istituto per negoziare il “c.d. finanziamento ponte”, liquidità che l'azienda riteneva necessaria per risanare la propria esposizione debitoria;
-che al fine di tranquillizzare i malumori dell'opponente, il Dott. aveva CP_2 proposto un prestito che sarebbe stato erogato da una società nella quale lo stesso ra legale rappresentante, ovvero la Zenobi Costruzioni S.r.l.; CP_2
-che, in data 27.5.2020, la Zenobi Costruzioni S.r.l. nella persona di CP_2 aveva proposto ad personalmente, un contratto con il testuale Parte_2 oggetto: “il concedente (Zenobi Costruzioni srl) che non concede finanziamenti in via professionale ed organizzata, trasferisce, in prestito meramente occasionale e
4 temporaneamente al ricevente, che accetta, la somma di Euro 150.000,00...”, somma di fatto mai erogata;
-che a seguito delle eccezioni e lamentele sollevate da al Dott. Pt_2 CP_2 questi, in data 3.07.20, aveva deciso di recedere dal contratto;
-che sempre a luglio 2020 l' aveva contattato direttamente Parte_1 il Commissario Giudiziale, Avv. con il quale aveva concordato CP_4
l'erogazione di €.5.000,00 (anziché di €.15.000,00) a favore della procedura concordataria azionata n.3/20;
-che, in data 15.7.2020 recatosi personalmente presso lo studio Parte_2 dell'Avv. , aveva consegnato al Commissario assegno circolare di CP_4
€.5.000,00 e con l'occasione era venuto a conoscenza che alcuna somma era stata mai erogata dallo a favore della procedura, così avvedendosi della falsità CP_3 della contabile con cui asseriva di avere effettuato un pagamento a titolo di CP_2 deposito cauzionale a favore della procedura e che alcuna attività professionale era stata svolta dallo studio né alcuna consulenza aziendale e/o finanziaria né CP_2 attività giudiziale inerente la procedura di concordato instaurata, fatta eccezione per la domanda di concordato con riserva ex art 161 L.F depositata dall'Avv. Vento;
-che l'attività svolta dallo studio per il tramite dell'Avv. Vento, ovvero il CP_2 deposito della domanda introduttiva di concordato con riserva, ex legge 161 co 6
L.F., aveva generato all gravissimi danni economici, perché la Parte_1 scelta procedurale era risultata errata da un punto di vista tecnico, infatti il
Tribunale di Pavia aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti soggettivi di legge “non potendo essere considerata imprenditore commerciale ai sensi e per gli effetti dell'art.1 co 1, 160 L.F.”, così che si Parte_2 era trovato costretto a reperire velocemente nuovo professionista che lo assistesse nella procedura di concordato, ormai imprudentemente instaurata dallo CP_3
tentare, anche se invano, di contenere i danni subiti;
[...]
-che, dunque, lo per il solo deposito della domanda di concordato CP_3 con riserva aveva chiesto all complessivi €.68.656,30 di cui Parte_1
€.46.673,40 già incassati, somma evidentemente sproporzionata rispetto all'attività svolta;
-che nulla era dovuto all'opposta in quanto alcuna attività era stata svolta e/o portata a compimento dallo ma anzi si richiedeva la restituzione CP_3 delle somme già versate pari ad €.46.673,40, oltre al risarcimento dei danni subiti
5 pari ad almeno €.5.000,00, ovvero la somma che l' aveva Parte_1 inutilmente versato a favore del Commissario Giudiziale Avv. , a seguito CP_4 del decreto liquidazione compensi emesso dal Tribunale di Pavia nella procedura concorsuale n.3/20 dichiaratasi inammissibile per carenza dei presupposti soggettivi di legge;
-che la consulenza asseritamente prestata dallo avrebbe per lo meno CP_3 dovuto inquadrare i requisiti soggettivi dell'azienda stessa, verificare l'effettivo esercizio dell'attività di impresa e, eventualmente, indirizzarla ad intraprendere una procedura adatta alle proprie caratteristiche e peculiarità, mentre alcuno studio dell'attività relativo alla società agricola opponente era stato effettuato dallo CP_3
[...]
-che, in data 18.11.2020, l'opponente aveva ricevuto comunicazione PEC dall'Avv.
Colantoni con la quale si intimava il pagamento di €.22.482,90 in nome e per conto di che “ha acquisito per conferimento di beni, i crediti maturati dal Dott. CP_1 [...]
ivi compresi i crediti maturati nei confronti della Vostra società”; CP_2
-che la pretesa creditoria azionata era sguarnita di prova, tali non potendo considerarsi le fatture di cui alla fase monitoria, nell'attuale fase oppositiva a cognizione piena in cui l'opposta rivestiva ruolo sostanziale di parte attrice con onere probatorio a suo carico;
-che le somme azionate erano illegittime in quanto le prestazioni di cui al contratto dell'8.2.2020 e del 31.3.2020 non erano mai state poste in essere dallo CP_3 mentre l'unica attività effettivamente svolta dallo studio si era rilevata errata, ovvero una scelta procedurale inidonea per le caratteristiche dell Parte_1 opponente, come dimostrava il decreto di inammissibilità e la stessa valutazione effettuata dal Commissario giudiziale Avv. che evidenziava che CP_4
“l'Avv. Vento con i consulenti precedenti (ovvero hanno solo proposto il CP_3 ricorso introduttivo peraltro sbagliando lo strumento in ragione dell'epilogo...”;
-che il pagamento delle fatture nn.15/20, 23/20 e parte della fattura n.26/20, effettuato dall'opponente, non solo a nulla rilevava, ma era espressione della buona fede di e che l' aveva effettuato i predetti pagamenti solo a Pt_2 Parte_1 seguito di pressanti solleciti da parte del Dott. anche in forza delle spese CP_2 asseritamente sostenute a favore della procedura concorsuale (al tempo non ancora neanche azionata) ed alla promessa di erogare all' in piena crisi Parte_1 economica, un prestito di €.150.000,00;
6 -che il contratto dell'8.2.2020 e la successiva modifica del 31.3.2020 erano da dichiararsi nulli per indeterminatezza delle clausole contrattuali ai sensi dell'art.1346 c.c., e andava condannata, in solido con il Dott. CP_1 CP_2 alla restituzione delle somme sino ad oggi versate da pari Parte_1
a complessivi €.46.673,40;
-che in data 30.9.2020 la ditta individuale aveva conferito i propri CP_2 crediti e debiti (artt.2550 e ss. c.c.) alla società nella persona del legale CP_1 rappresentante Dott. conferendole tutti i contratti aziendali e di CP_2 impresa e rispondeva, in solido con il Dott. per le obbligazioni della CP_2 ditta individuale in relazione all'attività commerciale Controparte_3 da essa espletata in precedenza alla trasformazione.
Tanto dedotto, la società opponente ha così concluso: “-in via preliminare: A) -ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta e/o di pronta soluzione, attesa altresì la nullità e/o l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per difetto di competenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Pavia o, in subordine il
Tribunale di Ascoli Piceno, oltre l'insussistenza, inammissibilità ed infondatezza del credito azionato come dimostrato, anche per tabulas, in narrativa. B) -dichiarare inesistente e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per difetto di competenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Pavia o, in subordine, il Tribunale di Ascoli Piceno, oltrechè per tutti i motivi evidenziati in narrativa e revocare il decreto ingiuntivo n.775/21
RG 1962/21. C)-dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 775/21 RG 1962/21 nei confronti dei sigg. e in quanto alcuna notifica veniva agli Parte_2 Parte_3 stessi effettuata e, conseguentemente, dichiarare l'estromissione dei sigg. e Parte_2 dal presente procedimento. -nel merito: - annullarsi e revocarsi il decreto Parte_3 ingiuntivo n.775/21 RG 1962/21 del 19.07.21 Tribunale di Teramo, Dott. Alessandro
Chiauzzi pubblicato in data 22.07.21, notificato in data 22.07.21 alla sola Azienda Agricola
Testori TE e Figli soc. agricola per tutte le ragioni esposte in narrativa, previo accertamento e declaratoria del fatto che nulla è dovuto a da parte dell'opponente. - CP_1 dichiarare nullo il contratto dell'08.02.20 e della successiva modifica del 31.03.20 per indeterminatezza dell'oggetto e condannare , responsabile in solido con CP_1 CP_2 titolare dell'omonima ditta individuale, alla restituzione delle somme sino ad oggi versate dall' pari ad Euro 46.673,40. -in subordine: nella denegata e non Parte_1 creduta ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito a favore di liquidare e CP_1 ridurre lo stesso secondo quanto effettivamente dovuto ed accertato all'esito del giudizio, per
7 tutte le ragioni esposte in narrativa. -in via riconvenzionale: condannare , CP_1 responsabile in solido con il Dott. titolare dell'omonima impresa individuale CP_2 alla corresponsione di Euro 46.673,40 quali somme illegittimamente percepite dallo CP_3 per presunta attività di consulenza professionale, mai effettivamente svolta, per tutte
[...] le motivazioni evidenziate in narrativa, oltre al risarcimento del danno pari ad Euro
5.000,00, quale somma che l' ha versato a favore della procedura Parte_1 concorsuale n.3/20 Tribunale di Pavia, conclusasi con decreto di inammissibilità, e così complessivi Euro 51.673,40. -autorizzazione del debitore opponente alla chiamata in causa del terzo ex art 269 cpc: si chiede all'Ill.mo Giudice l'autorizzazione a chiamare in causa il
Dott. titolare dell'omonima ditta individuale, domiciliato in Tortoreto (TE) via CP_2
Vincenzo Franchi n.5, in quanto responsabile in solido con quale destinatario della CP_1 domanda in via riconvenzionale formulata dall'opponente, oltrechè dichiarare tenuto a manlevare l'Azienda Agricola Testori TE e Figli soc. agricola per le eventuali somme che la società opponente dovesse essere tenuta a corrispondere al creditore opposto, per tutte le motivazione esposte in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”.
Si è costituita in giudizio la deducendo: CP_1
-che il Tribunale di Teramo era il Foro competente in quanto, non avendo il contratto ripassato tra le parti in data 18.2.2020 stabilito il luogo in cui la prestazione contrattuale avrebbe dovuto eseguirsi e dovendosi richiedere l'adempimento del pagamento delle proprie competenze contrattuali, la stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c., in conformità all'art. 1182 comma 3 c.c., aveva promosso la relativa azione di recupero presso il Tribunale in cui aveva sede legale;
-che l'azione di recupero aveva fatto seguito ad un'obbligazione contrattuale, già eseguita dalla debitrice in precedenza con altre fatture, nonché in parte anche con la fattura n.26 del 23.4.2020 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, per la quale richiedeva il saldo (€.16.766,60 anziché 19.032,00);
-che, nel caso di specie, era stato richiesto il pagamento di una somma di denaro dovuta in forza di un contratto sottoscritto ed eseguito e che, pertanto, tale adempimento, consistente nel solo pagamento della prestazione contrattuale, ben poteva essere eseguito dal debitore al domicilio del creditore;
-che l' era una società semplice, contraddistinta da una Parte_1 autonomia patrimoniale imperfetta e, in quanto tale, disciplinata dagli artt.2251 e seguenti cc;
inoltre l'art. 2267 c.c. prevedeva che i creditori sociali potessero far
8 valere i loro diritti sul patrimonio sociale e che delle obbligazioni sociali rispondevano personalmente e solidalmente gli stessi soci;
-che dunque il decreto ingiuntivo, anche se non notificato ad essi, aveva efficacia anche nei confronti dei due soci illimitatamente responsabili, per giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed anche in ragione della costituzione avvenuta dei soci illimitatamente responsabili, che in ogni caso aveva sanato ogni eventuale eccezione sollevata;
-che, da un punto di vista fattuale, il rapporto con era stato avviato Parte_2 contrattualmente il giorno 18.2.2020, a seguito di precedenti e diversi incontri avvenuti presso e nella con il Dott. al quale il Parte_1 CP_2 Pt_2 era stato presentato dal Dott. consulente di quest'ultimo; Persona_1
-che, dopo aver il rappresentato al dott. che l Pt_2 CP_2 Parte_1 presentava una esposizione debitoria di circa €.2.000.000,00 verso l
[...]
e verso banche e fornitori i quali avevano già avviato azioni di Controparte_5 recupero, il professionista incaricato aveva avviato immediatamente trattative con i fornitori e le banche al fine di frenare l'attività recuperatoria e consentire all di formulare delle soluzioni;
Parte_1
-che, inizialmente, era stato proposto ad di concordare un piano di Parte_2 rientro con le banche e i fornitori, ma tale soluzione, comportante la redazione da parte di un consulente della perizia di stima dei beni da conferire, con una spesa di circa €.30.000,00, era stata scartata da per la sua onerosità; Pt_2
- che era stata allora prospettata la presentazione di un ricorso ex art. 182 bis L.F. e, in data 23.3.2020, il Dott. aveva inviato ad la proposta CP_2 Parte_2 di ristrutturazione del debito da presentare a tutti i creditori, nonché la bozza della relazione ex art.182 bis L.F. al Dott. affinché prendesse contezza della Per_1 soluzione rappresentata, con invito a completarla sotto l'aspetto patrimoniale ed economico, dovendo poi egli provvedere al deposito del ricorso;
-che, in data 30.3.2020, richiesto dal Dott. della necessità di un incontro CP_2 per firmare la Relazione ex art. 182 bis L.F., aveva deciso di non Parte_2 sottoscriverla perché troppo onerosa in quanto comportante la cessione di ettari di terreno al fine di reperire liquidità;
-che, alla luce di tale decisione, e avevano deciso di CP_2 Parte_2 comune accordo di rivedere anche il contratto di consulenza che li legava, revisione che portava all'integrazione del 31.03.2020;
9 -che, quindi, il rapporto tra le parti era proseguito nel senso che l'attività del dott. era consistita, a questo punto, nel ricercare soluzioni mirate per ogni CP_2 creditore, come in precedenza era già accaduto con la società di leasing BNP Paribas per i contratti nn. A1A87196, A1A98992, A1A42792;
-che lo al fine di regolarizzare la situazione contabile della CP_2 Pt_1
, nelle more, aveva redatto e completato anche il libro cespiti (fino a quel
[...] momento mancante nella contabilità) e aveva fatto redigere un inventario della cantina per avere un resoconto del patrimonio esistente;
aveva quindi predisposto un piano di rilancio che passava da alcune dismissioni dei negozi in Italia (10 negozi monomarca di rivendita vino e una nuova collocazione del Pt_2 prodotto;
-che erano seguite le proposte di accordo con i fornitori Consorzio Agrario Terre
Padane, AN ES (con le plurime riunioni con il DG Franco Gadda), AN
NT, IC TE, Prefabbricati Val Tidone, ecc…;
-che l'attività professionale del Dott. era proseguita fino al 10 luglio CP_2
2020; infatti, dopo la comunicazione del Dott. del 3.7.2020 (inviata per CP_2 conoscenza anche all'Avv. GA, legale del con cui il medesimo, a seguito Pt_2 dell'incontro avvenuto nella stessa mattinata in Azienda, aveva rinunciato all'incarico, lo aveva contattato e pregato di portare a termine Parte_2 quanto intrapreso: di qui il nuovo incontro in data 7.7.2020 in Azienda al fine di concordare il prosieguo della collaborazione;
-che lo ertanto, aveva perfettamente onorato il contratto sottoscritto in data CP_2
18.2.2020 e, dopo la sottoscrizione della integrazione del 31.3.2020, aveva continuato ad assistere la ed nella dissestata Parte_1 Parte_2 situazione finanziaria, come testimoniato dalle molte comunicazioni intercorse con i fornitori e creditori della , le quali attestavano come la consulenza Parte_1 prestata dal professionista avesse impedito pignoramenti sui beni aziendali dal febbraio al luglio 2020 (periodo di assistenza effettuato dal Dott. , CP_2 nonostante i molteplici atti di precetto già ricevuti in precedenza;
-che, dopo tali attività, il consulente in data 3.7.2020, a seguito dell'incontro CP_2 effettuato in pari data in Santa Maria della Versa, aveva inviato una mail ad Pt_2
e per conoscenza all'Avv. Simona GA (nominata dal in cui aveva
[...] Pt_2 rimesso il proprio mandato e che, a seguito di tale comunicazione, in data 7.7.2020
10 le parti nuovamente si erano incontrate e avevano concordato il prosieguo della collaborazione;
-che il prestito di €.150.000,00 asseritamente proposto, altro non era che una delle soluzioni rappresentate al fine di aiutare la cliente a superare lo scoglio iniziale del pagamento delle prime rate, al fine di ottenere l'accoglimento della proposta di
Ristrutturazione del debito con abbandono del concordato in continuità;
-che era priva di ogni riscontro fattuale l'asserita richiesta di rimborso della somma di €.34.618,00 asseritamente versata dal Dott. alla procedura CP_2 concordataria (il documento n. 10 da parte opponente prodotto veniva formalmente CP_ disconosciuto dalla;
tale richiesta di denaro non era mai stata avanzata dal
Dott. la non ne aveva mai richiesto il rimborso;
CP_2 CP_1
-che non era vero che lo studio per il deposito della domanda di concordato CP_2 con riserva (rivelatasi poi una scelta procedurale errata per i requisiti soggettivi dell , avesse chiesto all complessivi Parte_1 Parte_1
€.68.656,30 di cui €.46.673,40 già incassati, perché la domanda di concordato non rappresentava l'unica attività espletata dall'opposto.
Tanto premesso, la società opposta ha così concluso: “IN VIA PRELIMINARE 1) In via preliminare ritenuto l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere con ordinanza non impugnabile la esecuzione provvisoria al decreto opposto. NEL
MERITO 2) Accertare e dichiarare che il dott. abbia eseguito la propria CP_2 prestazione contrattuale fino al 10.07.2020 e per lo effetto riconoscere come dovute le prestazioni professionali richieste nelle fatture azionate;
3) Per lo effetto rigettare la opposizione promossa dai resistenti e confermare integralmente il decreto opposto;
4) condannare sempre e in ogni caso la Parte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché i soci illimitatamente responsabili,
e al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, sia Parte_2 Parte_3 della fase monitoria che della presente causa, oltre al rimborso delle spese generali, dell'I.V.A. e del C.A.P. come per legge.”
La Giudice decidente, con ordinanza in data 10.2.2020, ha autorizzato la richiesta di chiamata in causa di avanzata dalla parte opponente e ha concesso la CP_2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito il terzo chiamato il quale ha dedotto: CP_2
-che, in qualità di titolare dello sito in San Benedetto Controparte_3 del Tronto, in data 8.2.2020, dopo essere entrato in contatto con il titolare della
11 aveva sottoscritto con il legale rappresentante della Parte_1 stessa, un contratto di consulenza avente ad oggetto: “attività di assistenza e consulenza in materia aziendale e finanziaria….finalizzata all'emissione di un prestito obbligazionario e alla ricerca di fonti finanziarie tali da supportare una operazione di turnaround aziendale”;
-che, in data 31.3.2020, le medesime parti, in accordo, avevano sottoscritto l'integrazione al contratto del febbraio 2020, in esecuzione del quale l'esponente aveva posto in essere una serie di attività che erano terminate nel luglio 2020;
-che l'attività dell'esponente era iniziata con la analisi della situazione economico- patrimoniale della , la quale era fortemente esposta, presentando Parte_1 una situazione debitoria di circa €.2.000.000,00 verso l Controparte_5
, banche e fornitori che avevano minacciato azioni esecutive a carico
[...] della stessa;
-che egli, dopo aver ricevuto l'incarico, aveva redatto un elenco completo dei creditori della ed avviato immediatamente trattative con i Parte_1 fornitori e le banche al fine di frenare le azioni avviate e consentire all' Pt_1
di formulare delle soluzioni;
[...]
-che tutta l'attività di consulenza era stata svolta nel periodo della pandemia, con numerosi viaggi in pieno lockdown con cui l'esponente aveva affiancato Pt_2 nel periodo in cui i creditori lo stavano aggredendo e che, pertanto, il credito
[...] maturato dall'esponente nei confronti della era Parte_1 assolutamente fondato;
-che, successivamente, per questioni aziendali, tutte le proprie attività erano state conferite nella società la quale aveva depositato la propria visura CP_1 camerale con la relazione giurata di stima ex art.2465 c.c. del dott. e che, Per_2 avendo constatato l'attività e il conferimento del diritto di credito dal Dott.
[...] alla società quest'ultima aveva diritto a riscuotere il credito CP_2 CP_1 maturato e portato dalle fatture emesse.
Tanto premesso, il terzo chiamato ha così concluso: “NEL MERITO 1) Accertare e dichiarare che il dott. abbia eseguito la propria prestazione contrattuale fino al CP_2
10.07.2020 e per lo effetto riconoscere come dovute le prestazioni professionali richieste nelle fatture azionate;
2) Per lo effetto rigettare la opposizione promossa dai resistenti e confermare integralmente il decreto opposto;
3) condannare sempre e in ogni caso la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_4
12 tempore, nonché i soci illimitatamente responsabili, Sigg.ri e Parte_2 Pt_3
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa della presente causa, oltre al
[...] rimborso delle spese generali, dell'I.V.A. e del C.A.P. come per legge;
4) accertare che la
e i suoi soci illimitatamente responsabili abbiano resistito in Parte_1 giudizio con mala fede o colpa grave e per lo effetto condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché i soci Parte_4 illimitatamente responsabili, e al risarcimento dei danni ai Parte_2 Parte_3 sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma primo c.p.c. in misura equitativa”.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'assunzione delle prove orali da esse articolate. Rinviata per la precisazione delle conclusioni, su di esse, la causa è stata trattenuta in decisione.
Le ragioni poste a base della proposta opposizione sono infondate, sicché la stessa va integralmente respinta con ogni conseguenza di legge.
Delimitazione del thema decidendum.
L'azienda e i soci illimitatamente Parte_4 responsabili, e hanno instaurato il presente giudizio al fine Pt_2 Parte_3 di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, con il quale la società ricorrente ( aveva loro ingiunto di pagare la somma di €.21.982,90, CP_1 credito di cui era divenuta titolare, quale successore ex lege di giusta CP_2 atto di conferimento crediti e debiti ex artt.2550 e ss. c.c. in data 30.9.2020. L'asserito credito invocato in fase monitoria nei confronti degli opponenti sarebbe maturato, a detta della ricorrente, per il mancato pagamento di fatture relative all'attività di assistenza e consulenza in materia aziendale e finanziaria prestata dal Dott.
[...] in favore della società opponente, in virtù di contratto in data 8.2.2020, CP_2 integrato in data 31.3.2020. I debitori opponenti hanno sostenuto preliminarmente la nullità del decreto opposto per incompetenza del Tribunale di Teramo in favore di quella del Tribunale di Pavia, e nel merito la non debenza delle somme ingiunte per non aver il professionista incaricato svolto le attività previste in contratto e hanno agito in riconvenzionale per la restituzione delle somme già corrisposte per prestazioni non eseguite, pari all'importo di €.46.673,40, oltre ad €.5.000,00 corrisposte direttamente alla procedura concorsuale. La società cessionaria del credito e il professionista, chiamato in causa dagli opponenti per responsabilità solidale con la prima, hanno resistito affermando la legittimità del ricorso per aver il
13 Dott. adempiuto alle attività di consulenza ed assistenza finanziaria CP_2 concordate, ed hanno invocato la condanna degli opponenti al risarcimento danni per responsabilità ex art. 96 c.p.c..
Il caso di specie.
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno eccepito l'invalidità dei titoli negoziali dai quali originano le pretese creditorie della parte opposta, ma hanno contestato che l'attività di consulenza professionale in essi disciplinata sia stata effettivamente svolta dal professionista incaricato. L'opposizione anzi, a ben vedere, non esclude l'adempimento della prestazione commissionata al Dott. quanto CP_2 piuttosto la sua efficacia rispetto alle esigenze della committente società agricola.
Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, sollevata in via preliminare da parte opponente, la stessa va respinta e va affermata la competenza del Tribunale di Teramo quale foro facoltativo scelto dalla creditrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c., in conformità all'art. 1182 comma 3 c.c. (sede del creditore). Va inoltre respinta la domanda di estromissione dei soci illimitatamente responsabili, e , per non essere stato a loro Parte_2 Pt_3 notificato il provvedimento monitorio, stante l'avvenuta costituzione nel presente procedimento di opposizione.
Nel merito, il profilo di censurabilità del provvedimento monitorio è circoscritto all'inadempimento professionale del Dott. rispetto al contenuto degli CP_2 accordi ripassati tra le parti in data 8.2.2020, così come integrati dai successivi accordi del 31.3.2020.
Riguardo a detti accordi, gli stessi riferiscono di un impegno del professionista del seguente contenuto. Accordo dell'8.2.2020: “l'attività di assistenza e consulenza in materia aziendale e finanziaria svolta dallo studio nei confronti del cliente e CP_2 finalizzata alla emissione di un prestito obbligazionario e alla ricerca di fonti finanziarie tali da supportare una operazione di turnaround aziendale”.
Si specifica inoltre che per attività di consulenza aziendale doveva intendersi “quel complesso di attività di consulenza e assistenza all'impresa, poste in essere dal professionista, e relative all'attività economica effettivamente svolta dall'azienda nello sviluppo dei suoi rapporti articolati nei vari aspetti contrattuali, amministrativi, contrattuali e gestionali, svolta a livello generale e propedeutico all'emissione di un prestito obbligazionario e/o al posizionamento dell'azienda sul mercato dei capitali”; mentre, per
14 consulenza finanziaria andava intesa “quel complesso di attività di consulenza ed assistenza all'impresa finalizzata alla – diagnosi ed attività di check-up aziendale, analisi dei bilanci, analisi dei costi aziendali;
consulenza per l'avviamento di rapporti con i soggetti coinvolti nell'emissione di un prestito obbligazionario”.
Con l'accordo integrativo del 31.3.2020, si sostituiva l'oggetto del precedente patto, individuando l'oggetto della prestazione del consulente nell' “attività di CP_2 assistenza e consulenza in materia aziendale e finanziaria svolta dallo nei CP_3 confronti del cliente e finalizzata alla ristrutturazione del debito aziendale e alla ricerca di fonti finanziarie tali da supportare una operazione di turnaround aziendale”.
Rimane invariato il compenso per il professionista determinato in €.50.000,00, di cui
€.20.000,00 da corrispondersi (e difatti corrisposte) alla sottoscrizione dell'accordo - oltre ad un importo pari al 3,5% del totale dell'importo dei finanziamenti ottenuti dal cliente;
si prevedono nuove scadenze temporali per l'integrale pagamento del saldo, stabilito nella misura di €.15.000,00 entro il 30.3.2020 ed €.15.000,00 entro il
30.4.2020, mentre il residuo importo pari al 3,5% sarebbe stato pagato nello stesso giorno in cui la delibera di emissione del finanziamento sarebbe stata comunicata al cliente.
Pacifico tra le parti l'avvenuto pagamento da parte dell' in Parte_1 esecuzione dei predetti accordi, delle competenze professionali come concordate, per un importo complessivo di €.46.673,40, come da estratto conto prodotto in atti.
Si rinviene ivi l'avvenuto pagamento integrale della fattura n.15 del 19.2.2020 per
€.25.376,00; della fattura n.23 del 20.3.2020 per €.19.032,00 e il pagamento parziale, per €.2.265,40 della fattura n.26 del 23.4.2020 emessa per totali €.19.032,00.
Orbene, appare inverosimile la circostanza che la società opponente si sia determinata ad un pagamento di tale rilievo in favore di un professionista - in un momento di grave situazione economica per essa, allorché si trovava già esposta anche verso il sistema creditizio –se questi non si fosse già speso con le proprie energie professionali e non avesse già attivato la propria esperienza e le proprie conoscenze per ottenere quelle risorse idonee a supportare le deficienze finanziarie rilevate.
Il credito azionato in via monitoria costituisce un residuo a saldo, portato da fatture inevase, ma dall'importo inferiore a quanto già corrisposto in favore del Dott.
[...] osì determinato: €.16.766,60, quale residua somma portata dalla fattura n.26 CP_2 del 23.04.2020; €.3.036,71 per le causali di cui alla fattura n.34 del 2.7.2020; ed
15 €.2.179,59 per le causali di cui alla fattura n.36 del 9.7.2020, e così per un totale complessivo di €.21.982,90.
Rispetto a tali compensi, l'opposta, in solido con il terzo chiamato, ha dato prova di aver effettivamente svolto le prestazioni del cui pagamento si tratta. Nella documentazione prodotta in atti, oltre alle numerose comunicazioni effettuate per conto dell'opponente dallo studio all'indirizzo dei diversi istituti bancari CP_2 verso i quali l'azienda agricola aveva esposizioni debitorie, vi è il piano per la ristrutturazione aziendale ex art. 182 L.F. depositato dall'Avv. Vento, collaboratore dello Studio presso il Tribunale di Pavia. La predisposizione del ricorso de CP_2 quo postula il compimento di tutta una serie di attività prodromiche allo stesso che si può ritenere il professionista abbia effettuato (studio della situazione patrimoniale, della situazione debitoria, classificazione dei crediti, ecc.). A nulla rileva poi che l'attività si sia conclusa con decreto di inammissibilità per carenza dei requisiti soggettivi, non integrando l'attività professionale conferita un'obbligazione di risultato.
Del pari, depongono in favore della pretesa creditoria degli opposti, le deposizioni testimoniali raccolte. Il teste , cliente dell Testimone_1 Parte_1
dichiara di essere a conoscenza della circostanza che la stessa avesse
[...] incaricato, per sistemare la situazione debitoria, il Dott. ciò può riferire per CP_2 essersi col medesimo professionista “spesso interfacciato per la mia posizione che era la più consistente”. Riferisce ancora il teste di sapere che era stato presentato a CP_2 dal Dott. e che “ propose l'acquisto di mini-bond presso la Pt_2 Persona_1 CP_2
AN Unicredit per l'importo di un milione di euro. ci disse che era necessario CP_2 creare una srl per consentire tale operazione e creare nuovo reddito che avrebbe consentito il pagamento dei crediti.”
Quanto al rapporto fiduciario che si era instaurato tra il professionista e il CP_2 legale rappresentante dell' , il teste lo Parte_1 Parte_2 Tes_1 riassume così: “ mi riferiva di essersi affidato allo e di seguire alla Parte_2 CP_2 lettera i suoi consigli”. A domanda se il rapporto professionale fosse proseguito dopo il marzo 2020 fino al luglio 2020, conferma: “Sicuramente sì. So che Tes_1 CP_2 operava in quel periodo in quanto lo chiamavo spesso.” Ed in merito alla domanda se l'attività del dott. fosse consistita nel ricercare soluzioni mirate per CP_2 ogni creditore, egli risponde: “Per quanto mi riguarda la circostanza è vera.”
16 Anche la teste , assunta presso la ma solo nel mese di Testimone_2 CP_1 giugno 2020, riferisce di aver visto nello studio in San Benedetto Del Tronto Pt_2
che ivi si recava portando presenti in ufficio, e di essersi interfacciata con il
[...] medesimo anche se non giornalmente.
Il quadro probatorio fa propendere dunque per la fondatezza delle ragioni creditorie opposte: il professionista prima, e dopo la cessione del CP_2 credito, la hanno diritto ad ottenere il compenso per l'attività CP_1 professionale svolta in favore degli opponenti. Le prestazioni oggetto degli accordi in data 8/18.2.2020, così come integrate dal successivo patto del 31.3.2020, consistevano in una presa in carico da parte del professionista della precaria CP_2 situazione patrimoniale dell . La prospettazione delle diverse Parte_1 soluzioni formulate indica un intervento del professionista a 360°, teso a paralizzare le azioni esecutive intraprese e da intraprendersi da parte dei numerosi creditori, nel tentativo di salvaguardare il già compromesso quadro economico aziendale. Di qui un rapporto di fiducia della committente nei confronti del professionista, con ogni più ampia delega sul suo operato. Risulta dai documenti offerti in produzione e dai testi escussi l'attività profusa dal Dott. in favore dell'opponente, stante CP_2
l'apparire del medesimo professionista, agli occhi dei creditori, come la voce ufficiale dell'azienda cui fare riferimento.
L'insuccesso dello spiegato ricorso alla procedura di rottamazione del credito ex art. 182 bis L.F., non fa venir meno l'assodato svolgimento delle pur necessarie attività prodromiche allo stesso.
Va inoltre considerato che non vi è stata, da parte opponente, la proposizione in via riconvenzionale dell'azione di risoluzione degli accordi per inadempimento grave del professionista. Gli opposti hanno supportato, con la copiosa documentazione in atti e con il contributo delle prove orali, il quadro fattuale offerto in rappresentazione, evadendo all'onere probatorio posto a loro carico, in qualità di attori in senso sostanziale.
Risultanze finali e regolazione delle spese di lite.
In definitiva, le domande di parte opponente devono essere rigettate. Gli opponenti soccombenti, inoltre, dovranno essere condannati al pagamento, in favore della società opposta e del terzo chiamato, di un'ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. in €.500,00 ciascuno, alla quale va
17 riconosciuta funzione sanzionatoria per le condotte abusive o pretestuose, che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile (in questo senso Cass., ord. 1 febbraio 2014, n. 3003 e, sia pure come obiter dictum, Cass., 30 luglio 2010, n. 17902;
Cass. sent. n. 27623 del 21/11/2017, Cass. 8 febbraio 2017, n. 3311 e Cass. Sez. Lav. 9 aprile 2016, n. 7726): gli opponenti hanno infatti agito in giudizio in maniera temeraria, come attestato dalla lampante infondatezza delle domande proposte.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addebitate a parte opponente secondo la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, sulla domanda proposta da Parte_4 contro e , ogni contraria istanza, deduzioni o
[...] CP_1 CP_2 eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna gli opponenti in solido al pagamento della somma di €.500,00 per lite temeraria, oltre alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in
€.7.000,00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forf. al 15%, IVA e CAP come per legge;
-condanna gli opponenti in solido al pagamento della somma di €.500,00 per lite temeraria, oltre alla refusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato in causa che liquida in €.7.000,00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forf. al 15%, IVA e CAP come per legge;
Così deciso in Teramo il 16 giugno 2025
La Giudice Onoraria
Carla Fazzini
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