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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4379 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35940/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza di discussione del
27 marzo 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35940/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Parte_1 C.F._1
Maria Zigni, elettivamente domiciliato in Melzo, alla via Monte Rosa n. 15, presso il difensore ricorrente
● (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Renato Fedeli, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Milano, alla via Griziotti n. 1, presso il difensore convenuta/resistente
● (C.F. ) e (C.F. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Cristiani e Valentina Marsico, C.F._3
elettivamente domiciliati in Roma, alla via G. Ferrari n. 4, presso l'avv. Francesco Cristiani convenuto/resistente
● (C.F. , contumace CP_4 C.F._4
convenuto/resistente oggetto: Responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo pagina 2 di 14 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 12-10-2023 e ritualmente notificato alle parti resistenti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio la dott.ssa il dott. Controparte_2 Controparte_1 CP_3
e il dott. chiedendone la condanna, in via solidale, al risarcimento del danno
[...] CP_4
patito in relazione alle prestazioni sanitarie offerte nella somma di euro 8.430,44, oltre alla restituzione dei compensi versati ai convenuti e al rimborso delle spese legali e tecniche.
La ricorrente esponeva la seguente vicenda sanitaria.
In data 20-01-2021, a causa di un forte dolore e gonfiore in sede mascellare superiore sinistro, la sig.ra si rivolgeva a (unita locale di Parte_1 Controparte_5 Controparte_2
per ricevere cure dentistiche. Veniva visitata dalla dott.ssa la quale
[...] Controparte_1
prescriveva una terapia antibiotica con AD cpr da 250 mg per 6 giorni, fissando un nuovo appuntamento a distanza di una settimana. In data 27-01-2021, la ricorrente, che accusava ancora dolore e gonfiore, veniva nuovamente visitata dalla dott.ssa la quale prescriveva un Controparte_1
altro farmaco - ID cpr da 500 mg - per altri 6 giorni, riferendo alla paziente che il dente 26 aveva causato un ascesso e doveva essere estratto per evitare diffondersi dell'infezione. Anche in occasione di questa seconda visita non veniva eseguito alcun esame/indagine. Dopo il secondo ciclo di antibiotici, il dolore ed il gonfiore scomparivano. In data 12-02-2021, la sig.ra Parte_1
veniva visitata dal dott. e le veniva consegnato il preventivo redatto da
[...] CP_3
con la specifica delle cure e dei lavori odontoiatrici da effettuarsi, per Controparte_2
complessivi euro 3.391,50. Dal diario clinico risulta che anche in occasione della terza visita, non veniva effettuata alcuna indagine radiografica, né effettuati un test di vitalità o un sondaggio parodontale, né formulata alcuna diagnosi sulla causa primaria dell'ascesso indicato in 26. In data 18-
02-2021 la ricorrente veniva visitata dal dott. che le riferiva che il dente 26 non era CP_4
curabile e doveva essere estratto per evitare altri futuri ascessi. Nessuna indagine veniva effettuata neppure in questa occasione.
In data 11-03-2021 il dott. procedeva all'estrazione del dente 26 e al posizionamento di CP_4
un impianto post-estrattivo immediato in sede 26, cui seguiva in data 25-03-2021 la visita di controllo e la rimozione dei punti. In data 29-04-2021 e in data 24-06-2021 la ricorrente effettuava ulteriori visite di controllo dal dott. In data 02-09-2021 la ricorrente veniva sottoposta a CP_4
scopertura implantare dal dott. e in data 13-09-2021 veniva effettuata l'impronta per CP_4
l'esecuzione protesica a cura del dott. in serata la ricorrente iniziava ad accusare Persona_1
pagina 3 di 14 dolore in sede implantare 26. In data 16-09-2021 il dott. visitava la paziente, CP_4
riscontrando un'infezione con la necessità di procedere ad un nuovo intervento rigenerativo. Infatti, in data 07-10-2021 la ricorrente veniva sottoposta a terapia rigenerativa da parte del dott. CP_4
con successiva visita di controllo il 21-10-2021 e T.C.C.B. In occasione della visita del 16-12-
[...]
2021, stante il ripresentarsi del dolore al dente, il dott. riferiva alla sig.ra CP_4 Parte_1
della necessità di un ulteriore intervento con rimozione dell'impianto in sede 26 e sua
[...]
sostituzione con altro impianto. A questo punto, la ricorrente, ritenendo inadeguate le cure/terapie effettuate, si rivolgeva al dott. per una consulenza medica, all'esito della Persona_2
quale si individuava la responsabilità dei tre medici della clinica convenuta.
A seguito della malpractice medica, la sig.ra subiva danni di carattere Parte_2
patrimoniale e non patrimoniale. Attesa l'impossibilità di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della vertenza, la ricorrente depositava ricorso ex art. 696 bis c.p.c., nel quale si costituivano tutte le parti, ad eccezione del dott. Il Giudice nominava quali CTU il dott. e il dott. CP_4 Persona_3
, i quali depositavano perizia che accertava la responsabilità dei medici convenuti. Persona_4
Con decreto del 23-11-2023 il Giudice (diverso dalla scrivente) fissava udienza del 11-03-2024 per l comparizione delle parti.
In data 29-02-2024 e 01-03-2024 si costituivano in giudizio rispettivamente Controparte_2
e il dott. , nonchè la dott.ssa contestando la ricostruzione della
[...] CP_6 Controparte_1
ricorrente, censurando l'entità delle somme pretese dalla sig.ra e chiedendo il Parte_1
rigetto della domanda proposta nei loro confronti.
All'udienza del 11-03-2024, il Giudice si riservava di decidere sulle istanze formulate dalle parti. Con ordinanza pronunciata in data 12-03-2024, il Giudice dichiarava la contumacia del dott. CP_4
disponeva la notifica della comparsa di costituzione dei resistenti e Controparte_2
dott. contenente domanda riconvenzionale nei confronti del contumace dott. CP_3 CP_4
rinviava il procedimento all'udienza del 20-05-2024.
[...]
All'esito di tale udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice disponeva la comparizione delle parti finalizzato a esperire il tentativo di conciliazione. Con decreto del 30-09-2024, la causa veniva assegnata a questo Giudice, che all'udienza del 05-11-2024 tentava la conciliazione tra le parti, con esito negativo.
La causa, matura per la decisione, veniva, quindi, rinviata alla successiva data del 27-03-2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 4 di 14 In tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., dopo la precisazione delle conclusioni delle parti, il Giudice si riservava di pronunciare sentenza.
2. Le questioni rilevanti nel giudizio
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti nonché dei medici dott.ssa Controparte_2 CP_1
dott. e dott. con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei
[...] CP_3 CP_4
confronti della ricorrente.
In particolare, in base alle allegazioni della sig.ra , gli addebiti mossi ai Parte_1
convenuti riguardano l'imperita esecuzione delle prestazioni odontoiatriche effettuate a far tempo dal 20-01-2021, dalle quali la ricorrente non avrebbe tratto alcun giovamento;
secondo la prospettazione della ricorrente, le prestazioni rese dai convenuti avrebbero comportato l'estrazione ingiustificata del 2.6 perché eseguita senza una diagnosi che giustificasse l'avulsione, il fallimento implantare per errori tecnici dei sanitari e recidive ascessuali.
3. La responsabilità professionale
La domanda svolta dalla sig.ra risulta fondata ed è meritevole di accoglimento Parte_1
per le ragioni e nei termini che seguono.
Occorre innanzitutto rilevare che la fattispecie in esame è soggetta alla disciplina introdotta dalla L. n.
24/2017, dalle cui disposizioni, e segnatamente dall'art. 7, comma 1 e 3, si evince la sussistenza della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e della responsabilità extracontrattuale dei medici convenuti.
Ciò posto, in primo luogo, pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica.
Nel caso di specie, trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale - sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. civ.
S.U. n. 13533/2001).
pagina 5 di 14 Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ., n.
26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018).
Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile.
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza n.
10050/2022 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
4. L'accertamento della responsabilità
Ciò posto, nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale disposta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo preliminare al presente giudizio e acquisita agli atti, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione medica prodotta dalla danneggiata.
Al riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e
pagina 6 di 14 sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. n. 6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è, infatti, un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 12387/2020).
Quanto, infine, alla natura dei poteri dei CTU, va segnalato il recentissimo arresto delle Sezioni Unite, secondo cui il Consulente Tecnico d'Ufficio è un ausiliario del Giudice che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo Codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel Codice del 1865) e dunque le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il Giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche. Si deve quindi oggi ritenere definitivamente superato l'opposto orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. 31886/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti.
Le Sezioni Unite giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal Giudice che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal Giudice.
Pertanto, per il Consulente Tecnico d'Ufficio non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del Giudice, analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.).
Di conseguenza, così come il Giudice non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex art. 183, comma 8, c.p.c.), “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a
pagina 7 di 14 quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”.
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai CTU dott. e dott. Persona_4 [...]
, i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato la sig.ra (pagg. Per_3 Parte_1
da 3 a 5) hanno accertato quanto segue:
“Per quello riguarda la parte diagnostica iniziale (prima e seconda visita e prima e seconda CP_1
visita gli interventi non sono stati adeguati alle necessità del caso ovvero manca tutta la CP_3
diagnostica sia endodontica che parodontale (test di valutazione endodontici per accertare la vitalità
o meno del 2.6 e gli esami diagnostici parodontali atti ad accertare la presenza di una malattia parodontale in atto).
Per quello che riguarda le modalità tecniche suggerite dalla comunità scientifica soprattutto in ambito implantare, e scritte nelle Raccomandazioni Cliniche in Odontostomatologia - Ministero della
Salute - Segretariato Generale - settembre 2017, si può solo commentare che sarebbe stato certamente più prudente, visto la presenza di un sito infetto (dente 26), aspettare almeno 12 settimane o anche di più e successivamente, previa nuova CBCT per valutare la biodisponibilità ossea residua, andare a posizionare un impianto con un protocollo bifasico con eventuale rialzo di seno mascellare o chirurgia rigenerativa ossea a secondo delle risultanze della CBCT. Anche l'assenza di una dima chirurgica non ha certo favorito il buon esito dell'intervento in considerazione del posizionamento troppo vestibolare dell'impianto. Inoltre il successivo intervento del settembre 2021 eseguito per eliminare l'infezione del sito non si è rilevato risolutivo ma anzi peggiorativo della situazione avendo prodotto la notevole riduzione del fornice vestibolare e la completa assenza della gengiva aderente.
Raccomandazioni Cliniche in Odontostomatologia del 2017 “... Nei casi in cui sia necessario procedere all'avulsione di un elemento dentario irrecuperabile affetto da flogosi acuta viene generalmente osservato, prima del posizionamento dell'impianto, un tempo di attesa adeguato che può essere compreso tra 6 e 12 settimane nel caso in cui si proceda con una modalità di inserimento implantare precoce o oltre le 12 settimane nel caso si preferisca attendere la completa guarigione dell'alveolo post-estrattivo. In pazienti selezionati e in casi particolari è possibile eseguire una chirurgia implantare post-estrattiva immediata (. ). Questa modalità deve essere considerata una procedura complessa e può essere presa in considerazione in condizioni anatomiche ossee e/o
pagina 8 di 14 gengivali ideali (ad esempio biotipo gengivale spesso, pareti alveolari residue integre, presenza di osso apicale rispetto all'apice della radice adeguato) e deve essere eseguita da clinici esperti .....
(Buser D et al 2017) ........................................ ”.
Gli interventi di tutti e tre gli operatori non sono stati conformi alla miglior pratica medica e presentano, in gradi differenti, profili di responsabilità per imperizia negligenza e imprudenza. La dott.ssa in seconda seduta non esegue gli accertamenti diagnosti endodontici e parodontali CP_1
(negligente); il dott. non esegue gli esami diagnostici che avrebbero permesso di valutare CP_3
correttamente se il dente 26 fosse recuperabile e propone durante la sua seconda visita un preventivo pre l'estrazione del dente (negligente imprudente). Il Dott. oltre a non eseguire gli CP_4
esami diagnostici fidandosi di quanto affermato dal dott. estrae il dente posizionando un CP_3
impianto post estrattivo immediato in un sito chiaramente infetto e con difetti ossei che rendevano impossibile posizionare l'impianto nella corretta posizione ovvero nella zona palatina del processo alveolare;
infine tenta una chirurgia rigenerativa ma fallisce nella gestione dei tessuti molli (gengiva) determinando l'assenza di gengiva aderente e la riduzione del fornice vestibolare (negligente imprudente e imperito)
I danni lamentati sono causalmente riconducibili alle condotte (attive od omissive) dei convenuti e sono altresì ipotizzabili interventi futuri, riparatori e/o risolutivi.” (pag. 11 CTU).
I tecnici del Giudice hanno, quindi, rilevato profili di censurabilità nell'operato di tutti i medici convenuti, sia nella fase diagnostica, sia nella fase esecutiva.
Le conseguenze negative dell'operato dei convenuti sono ben descritte dai CTU - all'esito della visita del 06-04-2023 e delle indagini effettuate - come segue: “si registrano, in alcuni siti, sondaggio variabili tra i 4 -5 mm fino a 7 mm su alcuni elementi, chiari segni di malattia parodontale
(parodontite) con segni di malattia perimplantare (perimplantite e mucosite peri-implantare) sull'impianto sito in 2.6. Infatti pur essendo la paziente sotto terapia antibiotica, sull'impianto è presente un sondaggio di 3mm con fuoriuscita di essudato purulento. La zona dell'impianto è dolente alla palpazione e al sondaggio e l'impianto risulta sul lato vestibolare sprovvisto della naturale e necessaria gengiva aderente per una corretta finalizzazione protesica e per un successo implantare e protesico a lungo termine. Anche l'errato posizionamento della fixture (ovvero dell'impianto) troppo vestibolare e distale condizionerà il successo e la possibilità di eseguire una corretta riabilitazione protesica. L'impianto risulta non utilizzabile.”
pagina 9 di 14 Infine, concludendo il quadro probatorio sull'accertamento della responsabilità, i consulenti hanno accertato che:
● l'errata esecuzione degli interventi induce a ritenere che il censurabile operato dei medici sia derivato da negligenza, imprudenza e imperizia;
● il comportamento dei convenuti non è da ritenersi conforme alle linee guida e alle buone pratiche della comunità scientifica.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità dei medici convenuti, essendo risultati provati da parte della ricorrente, sia il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari e il danno alla salute subito, sia la colpa dei medici, essendo emersi chiaramente dalla relazione tecnica profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'esecuzione degli interventi.
I medici convenuti non sono riusciti a dimostrare che “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 18392/2017).
L'addebito colposo nei confronti dei sanitari convenuti risulta, quindi, condivisibile alla luce della completezza dell'accertamento peritale, che ha evidenziato una condotta negligente, imprudente e imperita sotto il profilo diagnostico ed esecutivo, mentre la responsabilità diretta della struttura sanitaria nei confronti della danneggiata deriva dalla circostanza che essa è il soggetto interlocutore del paziente nel rapporto contrattuale sanitario che ha ad oggetto una prestazione complessa, comprensiva anche dell'attività svolta dal personale sanitario operante all'interno della struttura, sia come dipendenti, sia come liberi professionisti. Di ciò è prova la circostanza che le prestazioni collegate all'intervento sono state pagate dalla ricorrente direttamente alla struttura sanitaria, come dimostra la fattura in atti.
Stante le risultanze della CTU, che il Giudice ritiene pienamente condivisibili e adeguatamente motivate, non può trovare accoglimento la domanda di manleva formulata da Controparte_2
e dal dott. nei confronti del dott. Il collegio peritale ha,
[...] CP_3 CP_4
infatti, accertato una concorrente responsabilità dei tre medici convenuti, intervenuti in fase diverse del rapporto professionale intercorso con la ricorrente, con condotte negligenti e imprudenti. In particolare, il dott. intervenuto nella fase diagnostica, ha omesso di eseguire gli esami CP_3
che avrebbero permesso di valutare correttamente se il dente 26 fosse recuperabile, limitandosi a proporre in occasione della seconda visita della paziente un preventivo per l'estrazione del dente in questione.
pagina 10 di 14 Infine, il collegio peritale ha valutato in percentuale le singole responsabilità dei medici convenuti nel modo seguente:
• dott.ssa 5% per la mancata esecuzione degli esami diagnostici;
Controparte_1
• dott. 25% per la mancata esecuzione degli esami diagnostici e aver indicato CP_3
l'estrazione senza diagnosi certa e aver pianificato un trattamento implanto protesico senza una visita approfondita della paziente;
• dott. 70% quale esecutore materiale di tutte le terapie implantari ed estrattive. CP_4
Sulla base della motivata valutazione dei CTU, che il Tribunale condivide e ritiene esaustiva tanto da non ritenere fondata la richiesta di rinnovazione della perizia formulata da parte convenuta, questo giudice ritiene che parte convenuta debba essere dichiarata responsabile e condannata a risarcire a parte ricorrente i danni cagionati dall'inesatto adempimento della prestazione sanitaria.
5. La liquidazione del danno
Tanto premesso, si procede alla liquidazione del danno.
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
5.1. Quanto al primo si osserva che secondo i più recenti l'insegnamenti della Suprema Corte di
Cassazione il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria generale di danno che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento. Occorre dunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.
5.2. Per quanto riguarda il danno-conseguenza subito dalla ricorrente, i consulenti hanno accertato quanto segue: “Il danno biologico temporaneo (DBT) è quantificabile in 6 giorni al 50% per i due interventi eseguiti dal dott. in 80 giorni al 25% in relazione ai fastidi per gli ascessi che si sono CP_4
pagina 11 di 14 manifestati recentemente (due in un anno e mezzo), per gli episodi infettivi manifestatesi dopo la presa delle impronte per realizzare la corona protesica sopra l'impianto e per i giorni passati presso lo studio per le terapie che si sono rilevate inutili. Inoltre sono previsti altri 25 giorni al Parte_3
25% per le nuove cure che si renderanno necessarie. Il danno biologico permanente (DBP) può essere quantificato in un 2,5% (valore tabellare del 2.6 = 1,5% valore tabellare per il riassorbimento osseo nel sito 2.6 = 1%) emendato in parte al 1% dal fatto che il dente presentava una patologia endo- parodontale inizialmente e dal fatto che si dovranno eseguire delle chirurgie rigenerative per ricostruire un idoneo volume ossee per poter posizionare un nuovo impianto”.
Pertanto, applicandosi i valori previsti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (cfr
Cass. civ. n. 28990/2019), il danno da invalidità temporanea sofferto dalla sig.ra Parte_1
è pari a euro 1.615,77 (euro 55,24 al giorno), già indicato in valuta attualizzata.
[...]
Il danno fisico permanente è stato stimato nella misura dell'1%, in ragione della pregressa patologia endo-parodontale e della parziale emendabilità dello stesso, che corrisponde all'importo di euro
715,21, già indicato in valuta attualizzata.
Deve essere riconosciuto alla ricorrente l'importo di euro 5.500,00 per gli interventi necessari ad emendare, seppur parzialmente, il danno sofferto.
L'importo complessivamente dovuto alla sig.ra per tali titoli è pari a euro Parte_1
7.830,98.
Su tale importo devono essere calcolati gli interessi dovuti, considerando che tale importo si sarebbe dovuto ottenere al momento del fatto e che di esso invece la ricorrente non ha potuto disporre nella ragionevole presunzione che ella, se ne avesse avuto la disponibilità, lo avrebbe utilizzato in proprio favore. Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di Cassazione che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto, calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato anno per anno fino ad oggi.
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
La richiesta di personalizzazione del danno formulata dalla ricorrente deve essere disattesa, atteso che nella fattispecie non sono ravvisabili elementi che facciano apparire che il danno iatrogeno possa aver comportato per la ricorrente conseguenze afflittive eccezionali in rapporto a quelle normalmente patite dalle persone che abbiano riportato lesioni della stessa gravità. Inoltre, la sig.ra Parte_1
non è riuscita a provare – né ha offerto la prova - l'esistenza di nessuna circostanza
[...]
pagina 12 di 14 personalizzante, quali eventuali pratiche hobbistiche ovvero attività rinunciate per effetto delle lesioni ovvero una riduzione della capacità lavorativa specifica.
5.3. Parte ricorrente ha, inoltre, chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione del compenso versato.
La domanda merita accoglimento.
Il compenso percepito dalla parte convenuta pari a euro 1.740,50 dovrà essere interamente restituito in quanto la sua prestazione si è rivelata inutiliter data.
6. La liquidazione delle spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna solidale dei convenuti a corrispondere alla ricorrente le spese di lite del presente procedimento, nonché del procedimento per accertamento tecnico preventivo, ivi comprese le somme versate dalla ricorrente ai CTU e ai consulenti di parte, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità professionale dei convenuti dott. dott.ssa CP_3 Controparte_1
dott. e e li condanna al pagamento, in via solidale tra CP_4 Controparte_2
loro, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, dell'importo complessivo di euro 7.830,98, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna alla restituzione a favore della ricorrente dell'importo di Controparte_2
euro 1.740,50, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo saldo;
3) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese sostenute per i
CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, coma da decreto di liquidazione del
03-08-2023;
4) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese sostenute per i
CTP nel procedimento di accertamento tecnico preventivo nella somma di euro 3.855,20, come da fatture in atti;
5) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese del procedimento tecnico preventivo, che liquida in euro 1.300,00, oltre 15% rimborso forfettario pagina 13 di 14 spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002.
6) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002;
7) determina le quote di responsabilità dei medici convenuti, ai fini del regresso tra condebitori solidali, nella misura del 5% a carico della dott.ssa del 25% a carico del dott. Controparte_1
e del 70% a carico del dott. CP_3 CP_4
Milano, lì 28 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza di discussione del
27 marzo 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35940/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Parte_1 C.F._1
Maria Zigni, elettivamente domiciliato in Melzo, alla via Monte Rosa n. 15, presso il difensore ricorrente
● (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Renato Fedeli, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Milano, alla via Griziotti n. 1, presso il difensore convenuta/resistente
● (C.F. ) e (C.F. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Cristiani e Valentina Marsico, C.F._3
elettivamente domiciliati in Roma, alla via G. Ferrari n. 4, presso l'avv. Francesco Cristiani convenuto/resistente
● (C.F. , contumace CP_4 C.F._4
convenuto/resistente oggetto: Responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo pagina 2 di 14 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 12-10-2023 e ritualmente notificato alle parti resistenti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio la dott.ssa il dott. Controparte_2 Controparte_1 CP_3
e il dott. chiedendone la condanna, in via solidale, al risarcimento del danno
[...] CP_4
patito in relazione alle prestazioni sanitarie offerte nella somma di euro 8.430,44, oltre alla restituzione dei compensi versati ai convenuti e al rimborso delle spese legali e tecniche.
La ricorrente esponeva la seguente vicenda sanitaria.
In data 20-01-2021, a causa di un forte dolore e gonfiore in sede mascellare superiore sinistro, la sig.ra si rivolgeva a (unita locale di Parte_1 Controparte_5 Controparte_2
per ricevere cure dentistiche. Veniva visitata dalla dott.ssa la quale
[...] Controparte_1
prescriveva una terapia antibiotica con AD cpr da 250 mg per 6 giorni, fissando un nuovo appuntamento a distanza di una settimana. In data 27-01-2021, la ricorrente, che accusava ancora dolore e gonfiore, veniva nuovamente visitata dalla dott.ssa la quale prescriveva un Controparte_1
altro farmaco - ID cpr da 500 mg - per altri 6 giorni, riferendo alla paziente che il dente 26 aveva causato un ascesso e doveva essere estratto per evitare diffondersi dell'infezione. Anche in occasione di questa seconda visita non veniva eseguito alcun esame/indagine. Dopo il secondo ciclo di antibiotici, il dolore ed il gonfiore scomparivano. In data 12-02-2021, la sig.ra Parte_1
veniva visitata dal dott. e le veniva consegnato il preventivo redatto da
[...] CP_3
con la specifica delle cure e dei lavori odontoiatrici da effettuarsi, per Controparte_2
complessivi euro 3.391,50. Dal diario clinico risulta che anche in occasione della terza visita, non veniva effettuata alcuna indagine radiografica, né effettuati un test di vitalità o un sondaggio parodontale, né formulata alcuna diagnosi sulla causa primaria dell'ascesso indicato in 26. In data 18-
02-2021 la ricorrente veniva visitata dal dott. che le riferiva che il dente 26 non era CP_4
curabile e doveva essere estratto per evitare altri futuri ascessi. Nessuna indagine veniva effettuata neppure in questa occasione.
In data 11-03-2021 il dott. procedeva all'estrazione del dente 26 e al posizionamento di CP_4
un impianto post-estrattivo immediato in sede 26, cui seguiva in data 25-03-2021 la visita di controllo e la rimozione dei punti. In data 29-04-2021 e in data 24-06-2021 la ricorrente effettuava ulteriori visite di controllo dal dott. In data 02-09-2021 la ricorrente veniva sottoposta a CP_4
scopertura implantare dal dott. e in data 13-09-2021 veniva effettuata l'impronta per CP_4
l'esecuzione protesica a cura del dott. in serata la ricorrente iniziava ad accusare Persona_1
pagina 3 di 14 dolore in sede implantare 26. In data 16-09-2021 il dott. visitava la paziente, CP_4
riscontrando un'infezione con la necessità di procedere ad un nuovo intervento rigenerativo. Infatti, in data 07-10-2021 la ricorrente veniva sottoposta a terapia rigenerativa da parte del dott. CP_4
con successiva visita di controllo il 21-10-2021 e T.C.C.B. In occasione della visita del 16-12-
[...]
2021, stante il ripresentarsi del dolore al dente, il dott. riferiva alla sig.ra CP_4 Parte_1
della necessità di un ulteriore intervento con rimozione dell'impianto in sede 26 e sua
[...]
sostituzione con altro impianto. A questo punto, la ricorrente, ritenendo inadeguate le cure/terapie effettuate, si rivolgeva al dott. per una consulenza medica, all'esito della Persona_2
quale si individuava la responsabilità dei tre medici della clinica convenuta.
A seguito della malpractice medica, la sig.ra subiva danni di carattere Parte_2
patrimoniale e non patrimoniale. Attesa l'impossibilità di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della vertenza, la ricorrente depositava ricorso ex art. 696 bis c.p.c., nel quale si costituivano tutte le parti, ad eccezione del dott. Il Giudice nominava quali CTU il dott. e il dott. CP_4 Persona_3
, i quali depositavano perizia che accertava la responsabilità dei medici convenuti. Persona_4
Con decreto del 23-11-2023 il Giudice (diverso dalla scrivente) fissava udienza del 11-03-2024 per l comparizione delle parti.
In data 29-02-2024 e 01-03-2024 si costituivano in giudizio rispettivamente Controparte_2
e il dott. , nonchè la dott.ssa contestando la ricostruzione della
[...] CP_6 Controparte_1
ricorrente, censurando l'entità delle somme pretese dalla sig.ra e chiedendo il Parte_1
rigetto della domanda proposta nei loro confronti.
All'udienza del 11-03-2024, il Giudice si riservava di decidere sulle istanze formulate dalle parti. Con ordinanza pronunciata in data 12-03-2024, il Giudice dichiarava la contumacia del dott. CP_4
disponeva la notifica della comparsa di costituzione dei resistenti e Controparte_2
dott. contenente domanda riconvenzionale nei confronti del contumace dott. CP_3 CP_4
rinviava il procedimento all'udienza del 20-05-2024.
[...]
All'esito di tale udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice disponeva la comparizione delle parti finalizzato a esperire il tentativo di conciliazione. Con decreto del 30-09-2024, la causa veniva assegnata a questo Giudice, che all'udienza del 05-11-2024 tentava la conciliazione tra le parti, con esito negativo.
La causa, matura per la decisione, veniva, quindi, rinviata alla successiva data del 27-03-2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 4 di 14 In tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., dopo la precisazione delle conclusioni delle parti, il Giudice si riservava di pronunciare sentenza.
2. Le questioni rilevanti nel giudizio
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti nonché dei medici dott.ssa Controparte_2 CP_1
dott. e dott. con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei
[...] CP_3 CP_4
confronti della ricorrente.
In particolare, in base alle allegazioni della sig.ra , gli addebiti mossi ai Parte_1
convenuti riguardano l'imperita esecuzione delle prestazioni odontoiatriche effettuate a far tempo dal 20-01-2021, dalle quali la ricorrente non avrebbe tratto alcun giovamento;
secondo la prospettazione della ricorrente, le prestazioni rese dai convenuti avrebbero comportato l'estrazione ingiustificata del 2.6 perché eseguita senza una diagnosi che giustificasse l'avulsione, il fallimento implantare per errori tecnici dei sanitari e recidive ascessuali.
3. La responsabilità professionale
La domanda svolta dalla sig.ra risulta fondata ed è meritevole di accoglimento Parte_1
per le ragioni e nei termini che seguono.
Occorre innanzitutto rilevare che la fattispecie in esame è soggetta alla disciplina introdotta dalla L. n.
24/2017, dalle cui disposizioni, e segnatamente dall'art. 7, comma 1 e 3, si evince la sussistenza della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e della responsabilità extracontrattuale dei medici convenuti.
Ciò posto, in primo luogo, pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica.
Nel caso di specie, trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale - sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. civ.
S.U. n. 13533/2001).
pagina 5 di 14 Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ., n.
26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018).
Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile.
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza n.
10050/2022 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
4. L'accertamento della responsabilità
Ciò posto, nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale disposta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo preliminare al presente giudizio e acquisita agli atti, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione medica prodotta dalla danneggiata.
Al riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e
pagina 6 di 14 sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. n. 6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è, infatti, un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 12387/2020).
Quanto, infine, alla natura dei poteri dei CTU, va segnalato il recentissimo arresto delle Sezioni Unite, secondo cui il Consulente Tecnico d'Ufficio è un ausiliario del Giudice che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo Codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel Codice del 1865) e dunque le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il Giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche. Si deve quindi oggi ritenere definitivamente superato l'opposto orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. 31886/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti.
Le Sezioni Unite giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal Giudice che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal Giudice.
Pertanto, per il Consulente Tecnico d'Ufficio non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del Giudice, analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.).
Di conseguenza, così come il Giudice non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex art. 183, comma 8, c.p.c.), “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a
pagina 7 di 14 quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”.
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai CTU dott. e dott. Persona_4 [...]
, i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato la sig.ra (pagg. Per_3 Parte_1
da 3 a 5) hanno accertato quanto segue:
“Per quello riguarda la parte diagnostica iniziale (prima e seconda visita e prima e seconda CP_1
visita gli interventi non sono stati adeguati alle necessità del caso ovvero manca tutta la CP_3
diagnostica sia endodontica che parodontale (test di valutazione endodontici per accertare la vitalità
o meno del 2.6 e gli esami diagnostici parodontali atti ad accertare la presenza di una malattia parodontale in atto).
Per quello che riguarda le modalità tecniche suggerite dalla comunità scientifica soprattutto in ambito implantare, e scritte nelle Raccomandazioni Cliniche in Odontostomatologia - Ministero della
Salute - Segretariato Generale - settembre 2017, si può solo commentare che sarebbe stato certamente più prudente, visto la presenza di un sito infetto (dente 26), aspettare almeno 12 settimane o anche di più e successivamente, previa nuova CBCT per valutare la biodisponibilità ossea residua, andare a posizionare un impianto con un protocollo bifasico con eventuale rialzo di seno mascellare o chirurgia rigenerativa ossea a secondo delle risultanze della CBCT. Anche l'assenza di una dima chirurgica non ha certo favorito il buon esito dell'intervento in considerazione del posizionamento troppo vestibolare dell'impianto. Inoltre il successivo intervento del settembre 2021 eseguito per eliminare l'infezione del sito non si è rilevato risolutivo ma anzi peggiorativo della situazione avendo prodotto la notevole riduzione del fornice vestibolare e la completa assenza della gengiva aderente.
Raccomandazioni Cliniche in Odontostomatologia del 2017 “... Nei casi in cui sia necessario procedere all'avulsione di un elemento dentario irrecuperabile affetto da flogosi acuta viene generalmente osservato, prima del posizionamento dell'impianto, un tempo di attesa adeguato che può essere compreso tra 6 e 12 settimane nel caso in cui si proceda con una modalità di inserimento implantare precoce o oltre le 12 settimane nel caso si preferisca attendere la completa guarigione dell'alveolo post-estrattivo. In pazienti selezionati e in casi particolari è possibile eseguire una chirurgia implantare post-estrattiva immediata (. ). Questa modalità deve essere considerata una procedura complessa e può essere presa in considerazione in condizioni anatomiche ossee e/o
pagina 8 di 14 gengivali ideali (ad esempio biotipo gengivale spesso, pareti alveolari residue integre, presenza di osso apicale rispetto all'apice della radice adeguato) e deve essere eseguita da clinici esperti .....
(Buser D et al 2017) ........................................ ”.
Gli interventi di tutti e tre gli operatori non sono stati conformi alla miglior pratica medica e presentano, in gradi differenti, profili di responsabilità per imperizia negligenza e imprudenza. La dott.ssa in seconda seduta non esegue gli accertamenti diagnosti endodontici e parodontali CP_1
(negligente); il dott. non esegue gli esami diagnostici che avrebbero permesso di valutare CP_3
correttamente se il dente 26 fosse recuperabile e propone durante la sua seconda visita un preventivo pre l'estrazione del dente (negligente imprudente). Il Dott. oltre a non eseguire gli CP_4
esami diagnostici fidandosi di quanto affermato dal dott. estrae il dente posizionando un CP_3
impianto post estrattivo immediato in un sito chiaramente infetto e con difetti ossei che rendevano impossibile posizionare l'impianto nella corretta posizione ovvero nella zona palatina del processo alveolare;
infine tenta una chirurgia rigenerativa ma fallisce nella gestione dei tessuti molli (gengiva) determinando l'assenza di gengiva aderente e la riduzione del fornice vestibolare (negligente imprudente e imperito)
I danni lamentati sono causalmente riconducibili alle condotte (attive od omissive) dei convenuti e sono altresì ipotizzabili interventi futuri, riparatori e/o risolutivi.” (pag. 11 CTU).
I tecnici del Giudice hanno, quindi, rilevato profili di censurabilità nell'operato di tutti i medici convenuti, sia nella fase diagnostica, sia nella fase esecutiva.
Le conseguenze negative dell'operato dei convenuti sono ben descritte dai CTU - all'esito della visita del 06-04-2023 e delle indagini effettuate - come segue: “si registrano, in alcuni siti, sondaggio variabili tra i 4 -5 mm fino a 7 mm su alcuni elementi, chiari segni di malattia parodontale
(parodontite) con segni di malattia perimplantare (perimplantite e mucosite peri-implantare) sull'impianto sito in 2.6. Infatti pur essendo la paziente sotto terapia antibiotica, sull'impianto è presente un sondaggio di 3mm con fuoriuscita di essudato purulento. La zona dell'impianto è dolente alla palpazione e al sondaggio e l'impianto risulta sul lato vestibolare sprovvisto della naturale e necessaria gengiva aderente per una corretta finalizzazione protesica e per un successo implantare e protesico a lungo termine. Anche l'errato posizionamento della fixture (ovvero dell'impianto) troppo vestibolare e distale condizionerà il successo e la possibilità di eseguire una corretta riabilitazione protesica. L'impianto risulta non utilizzabile.”
pagina 9 di 14 Infine, concludendo il quadro probatorio sull'accertamento della responsabilità, i consulenti hanno accertato che:
● l'errata esecuzione degli interventi induce a ritenere che il censurabile operato dei medici sia derivato da negligenza, imprudenza e imperizia;
● il comportamento dei convenuti non è da ritenersi conforme alle linee guida e alle buone pratiche della comunità scientifica.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità dei medici convenuti, essendo risultati provati da parte della ricorrente, sia il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari e il danno alla salute subito, sia la colpa dei medici, essendo emersi chiaramente dalla relazione tecnica profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'esecuzione degli interventi.
I medici convenuti non sono riusciti a dimostrare che “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 18392/2017).
L'addebito colposo nei confronti dei sanitari convenuti risulta, quindi, condivisibile alla luce della completezza dell'accertamento peritale, che ha evidenziato una condotta negligente, imprudente e imperita sotto il profilo diagnostico ed esecutivo, mentre la responsabilità diretta della struttura sanitaria nei confronti della danneggiata deriva dalla circostanza che essa è il soggetto interlocutore del paziente nel rapporto contrattuale sanitario che ha ad oggetto una prestazione complessa, comprensiva anche dell'attività svolta dal personale sanitario operante all'interno della struttura, sia come dipendenti, sia come liberi professionisti. Di ciò è prova la circostanza che le prestazioni collegate all'intervento sono state pagate dalla ricorrente direttamente alla struttura sanitaria, come dimostra la fattura in atti.
Stante le risultanze della CTU, che il Giudice ritiene pienamente condivisibili e adeguatamente motivate, non può trovare accoglimento la domanda di manleva formulata da Controparte_2
e dal dott. nei confronti del dott. Il collegio peritale ha,
[...] CP_3 CP_4
infatti, accertato una concorrente responsabilità dei tre medici convenuti, intervenuti in fase diverse del rapporto professionale intercorso con la ricorrente, con condotte negligenti e imprudenti. In particolare, il dott. intervenuto nella fase diagnostica, ha omesso di eseguire gli esami CP_3
che avrebbero permesso di valutare correttamente se il dente 26 fosse recuperabile, limitandosi a proporre in occasione della seconda visita della paziente un preventivo per l'estrazione del dente in questione.
pagina 10 di 14 Infine, il collegio peritale ha valutato in percentuale le singole responsabilità dei medici convenuti nel modo seguente:
• dott.ssa 5% per la mancata esecuzione degli esami diagnostici;
Controparte_1
• dott. 25% per la mancata esecuzione degli esami diagnostici e aver indicato CP_3
l'estrazione senza diagnosi certa e aver pianificato un trattamento implanto protesico senza una visita approfondita della paziente;
• dott. 70% quale esecutore materiale di tutte le terapie implantari ed estrattive. CP_4
Sulla base della motivata valutazione dei CTU, che il Tribunale condivide e ritiene esaustiva tanto da non ritenere fondata la richiesta di rinnovazione della perizia formulata da parte convenuta, questo giudice ritiene che parte convenuta debba essere dichiarata responsabile e condannata a risarcire a parte ricorrente i danni cagionati dall'inesatto adempimento della prestazione sanitaria.
5. La liquidazione del danno
Tanto premesso, si procede alla liquidazione del danno.
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
5.1. Quanto al primo si osserva che secondo i più recenti l'insegnamenti della Suprema Corte di
Cassazione il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria generale di danno che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento. Occorre dunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.
5.2. Per quanto riguarda il danno-conseguenza subito dalla ricorrente, i consulenti hanno accertato quanto segue: “Il danno biologico temporaneo (DBT) è quantificabile in 6 giorni al 50% per i due interventi eseguiti dal dott. in 80 giorni al 25% in relazione ai fastidi per gli ascessi che si sono CP_4
pagina 11 di 14 manifestati recentemente (due in un anno e mezzo), per gli episodi infettivi manifestatesi dopo la presa delle impronte per realizzare la corona protesica sopra l'impianto e per i giorni passati presso lo studio per le terapie che si sono rilevate inutili. Inoltre sono previsti altri 25 giorni al Parte_3
25% per le nuove cure che si renderanno necessarie. Il danno biologico permanente (DBP) può essere quantificato in un 2,5% (valore tabellare del 2.6 = 1,5% valore tabellare per il riassorbimento osseo nel sito 2.6 = 1%) emendato in parte al 1% dal fatto che il dente presentava una patologia endo- parodontale inizialmente e dal fatto che si dovranno eseguire delle chirurgie rigenerative per ricostruire un idoneo volume ossee per poter posizionare un nuovo impianto”.
Pertanto, applicandosi i valori previsti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (cfr
Cass. civ. n. 28990/2019), il danno da invalidità temporanea sofferto dalla sig.ra Parte_1
è pari a euro 1.615,77 (euro 55,24 al giorno), già indicato in valuta attualizzata.
[...]
Il danno fisico permanente è stato stimato nella misura dell'1%, in ragione della pregressa patologia endo-parodontale e della parziale emendabilità dello stesso, che corrisponde all'importo di euro
715,21, già indicato in valuta attualizzata.
Deve essere riconosciuto alla ricorrente l'importo di euro 5.500,00 per gli interventi necessari ad emendare, seppur parzialmente, il danno sofferto.
L'importo complessivamente dovuto alla sig.ra per tali titoli è pari a euro Parte_1
7.830,98.
Su tale importo devono essere calcolati gli interessi dovuti, considerando che tale importo si sarebbe dovuto ottenere al momento del fatto e che di esso invece la ricorrente non ha potuto disporre nella ragionevole presunzione che ella, se ne avesse avuto la disponibilità, lo avrebbe utilizzato in proprio favore. Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di Cassazione che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto, calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato anno per anno fino ad oggi.
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
La richiesta di personalizzazione del danno formulata dalla ricorrente deve essere disattesa, atteso che nella fattispecie non sono ravvisabili elementi che facciano apparire che il danno iatrogeno possa aver comportato per la ricorrente conseguenze afflittive eccezionali in rapporto a quelle normalmente patite dalle persone che abbiano riportato lesioni della stessa gravità. Inoltre, la sig.ra Parte_1
non è riuscita a provare – né ha offerto la prova - l'esistenza di nessuna circostanza
[...]
pagina 12 di 14 personalizzante, quali eventuali pratiche hobbistiche ovvero attività rinunciate per effetto delle lesioni ovvero una riduzione della capacità lavorativa specifica.
5.3. Parte ricorrente ha, inoltre, chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione del compenso versato.
La domanda merita accoglimento.
Il compenso percepito dalla parte convenuta pari a euro 1.740,50 dovrà essere interamente restituito in quanto la sua prestazione si è rivelata inutiliter data.
6. La liquidazione delle spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna solidale dei convenuti a corrispondere alla ricorrente le spese di lite del presente procedimento, nonché del procedimento per accertamento tecnico preventivo, ivi comprese le somme versate dalla ricorrente ai CTU e ai consulenti di parte, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità professionale dei convenuti dott. dott.ssa CP_3 Controparte_1
dott. e e li condanna al pagamento, in via solidale tra CP_4 Controparte_2
loro, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, dell'importo complessivo di euro 7.830,98, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna alla restituzione a favore della ricorrente dell'importo di Controparte_2
euro 1.740,50, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo saldo;
3) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese sostenute per i
CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, coma da decreto di liquidazione del
03-08-2023;
4) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese sostenute per i
CTP nel procedimento di accertamento tecnico preventivo nella somma di euro 3.855,20, come da fatture in atti;
5) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese del procedimento tecnico preventivo, che liquida in euro 1.300,00, oltre 15% rimborso forfettario pagina 13 di 14 spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002.
6) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002;
7) determina le quote di responsabilità dei medici convenuti, ai fini del regresso tra condebitori solidali, nella misura del 5% a carico della dott.ssa del 25% a carico del dott. Controparte_1
e del 70% a carico del dott. CP_3 CP_4
Milano, lì 28 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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