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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 22083/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 22083/2023 promossa da:
• , nato a [...]án, Provincia di Tucumán, il 25 marzo 1966; Parte_1
Par
• HU nata a [...]án, Provincia di Tucumán, il 3 novembre 2000;
• HU , nato San Miguel de Tucumán, Provincia di Tucumán, il 7 maggio 1967; Parte_3
• HU , nato a [...]án, Provincia di Tucumán, il 13 luglio 1999; CP_1
• HU , nata San Miguel de Tucumán, Provincia di Tucumán, il 8 febbraio 2005; Pt_4
• HU , nata a [...]án, Provincia di Tucumán, il 1° giugno 1997; Pt_5
• HU , nata San Miguel de Tucumán, Provincia di Tucumán, il 3 novembre 2000; Pt_6
• nata a [...] il [...]; Controparte_2
• , nata a [...], il [...]; Parte_7
• , nato a [...], il [...]; Parte_8
• , nato a [...] il [...], Parte_9
tutti con il patrocinio dell'avvocato Concettina Soldovieri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Salerno, Piazza San Benedetto n. 10
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti: , Parte_1 Parte_10 Parte_11 [...]
, , , , ; Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Controparte_2 Parte_7
; . Ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Parte_8 Parte_9 Controparte_3
Amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità Consolari competenti, presso il Comune di elezione dei ricorrenti. Con vittoria di spese ed onorari”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i signori , Parte_1 Parte_10
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Controparte_2
, , convenivano in giudizio il
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis Controparte_3
in quanto tutti discendenti di (o , o Persona_1 Per_2 Per_3 Persona_1 Per_4
) cittadino italiano, nato a [...], Vercelli, il 23/03/1865 ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare
[...]
alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. doc. in atti n, 1 e 4).
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne viene qui dichiarata la contumacia. Controparte_3
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 19.03.2025 parte ricorrente insisteva nel ricorso;
il Giudice riservava la decisione.
*****
I ricorrenti deducono che
- il signor (o , ) nato a Persona_1 Per_2 Per_3 Persona_5
Cigliano, Vercelli, il 23/03/1865, successivamente emigrava in Argentina dove contraeva matrimonio, il 7.03.1893 con la cittadina italiana (o , nata a Persona_6 Persona_7 Cigliano, Vercelli, il 14.03.1876 (cfr. doc. in atti n. 2 e 5) e decedeva in data 15.11.1936 (cfr. doc. in atti n. 3)
- la cittadina italiana decedeva, in Argentina, in data 12.09.1917 senza mai Persona_6 naturalizzarsi cittadina argentina (cfr. doc. in atti n. 5,6,7)
- dalla unione coniugale dei predetti nasceva, in Argentina, , nata il [...] Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 8)
- , in data 2.08.1915, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Persona_8 [...]
e decedeva in data 3.12.1988 (cfr. doc. in atti n. 9, 10); Persona_9
- Dal matrimonio tra e nascevano due figlie: Persona_8 Persona_9 Per_10
, nata in [...] il [...] e deceduta in data 07.08.1963 (cfr. doc. in atti n. 11 e 13)
[...]
nata in [...] il [...] e deceduta il 10.12.2012 (cfr. doc. in atti n. 27 e Persona_11
29);
- e davano vita a due rami di discendenza: Persona_10 Persona_11
1) , in data 29.05.1937, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Persona_10 [...]
(cfr. doc. in atti n. 12) Controparte_4
- Dall'unione coniugale dei predetti, nasceva in nata in [...] Persona_12
28.09.1938 (cfr. doc. in atti. n. 14) e deceduta il 23.12.1981 (cfr. doc. in atti n.16)
- , in data 9.02.1963 contraeva matrimonio con il cittadino argentino Persona_12 [...]
cfr. doc. in atti n. 15) e da tale unione nascevano due figli: Controparte_5 Parte_1
nato in [...] il [...] e nato in [...] il [...], entrambi odierni Parte_11
ricorrenti (cfr. doc. in atti n. 17 e 22)
- Il primogenito di , in data 21.07.2007, contraeva Persona_12 Parte_1
matrimonio con la cittadina argentina (cfr. doc. in atti n. 18) e da tale unione Persona_13 nascevano 3 figli, : nata in [...] il [...], e odierna ricorrente (cfr. Controparte_2
doc. in atti n. 19), nata in [...] il [...] e odierna ricorrente (cfr. doc. in atti Parte_10
n.20); nata in [...] il [...]) e odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 21); Parte_15
- Invece, il secondogenito di , e in data 12.04.1996, Persona_12 Parte_11
contraeva matrimonio con la cittadina argentina (cfr. doc. in atti n.23) e Controparte_6
da tale unione nascevano 3 figli: nata, in Argentina, l'01.06.1997, odierna ricorrente Parte_14
(doc dic, in atti n. 24), nato in [...] il [...], odierno ricorrente Parte_12
(cfr.doc. n. 25), nata, in Argentina, l'8.02.2005, odierna ricorrente (cfr. doc. n. 26), Parte_16
2) , il 16.05.1942, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Persona_11 Persona_14
(cfr. doc. in atti n. 28);
[...]
- Dall'unione coniugale di predetti, nasceva , nato, in Argentina, Il 30.3.1943 (cfr. Persona_15
doc. in atti n. 30) che decedeva in data 29.03.1994, negli Stati Uniti (cfr. doc. in atti n. 32); - , in data 12.03.1973, contraeva matrimonio con la cittadina argentina IA LUZ Persona_15
KAIRALLA, (cfr. doc. in atti n. 31) e da tale unione nascevano 3 figli: , nata in Parte_17
Argentina, il 17.02.1974 (cfr. doc. in atti n. 33), odierna ricorrente e nato, in Parte_8
Argentina, il 15.01.1977 (cfr. doc. in atti n 35), odierno ricorrente, e , nato in Parte_9
Argentina il 20.03.1983, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 37)
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che
“l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che
“l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile
(introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio
1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n.
555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto
l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva
l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della
Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912
e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis
Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della costituzione, come il caso di specie.
Ne consegue che la l'avo (o , o ), Persona_1 Per_2 Per_3 Persona_1 Persona_4 cittadino italiano, nato a [...], Vercelli, il 23/03/1865, mai naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 1 e 4) trasmetteva la cittadinanza alla figlia e che la cittadinanza perduta da costei Persona_8
a causa di una norma illegittima e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L.
555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana
(cfr. Corte Cost. n. 30/1983), alle figlie e (cfr. doc. in atti n. 11 e Persona_10 Persona_11
27)
e da queste a tutti i loro discendenti come sopra enucleati, ivi inclusi gli odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti n.
17,19,20,21,22,24,25,26, 33,35,37).
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr.
Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono gravi e circostanziati motivi per compensare le spese di lite, stante la peculiarità della controversia e la mancata opposizione della p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato a [...] Parte_1
Miguel de Tucumán, Provincia di Tucumán, il 25 marzo 1966; nata a [...] Parte_10
Tucumán, Provincia di Tucumán, il 3 novembre 2000; nato San Miguel de Tucumán, Parte_11
Provincia di Tucumán, il 7 maggio 1967; , nato a [...]án, Parte_12
Provincia di Tucumán, il 13 luglio 1999; , nata San Miguel de Tucumán, Provincia di Parte_13 Tucumán, il 8 febbraio 2005; , nata a [...]án, Provincia di Tucumán, il Parte_14
1° giugno 1997; , nata San Miguel de Tucumán, Provincia di Tucumán, il 3 novembre Parte_15
2000; nata a [...] il [...]; Pt_1 CP_2 Parte_7
, nata a [...], il [...]; , nato a [...], il 15
[...] Parte_8
gennaio 1977; , nato a [...] il [...], il diritto al riconoscimento Parte_9
della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 22083/2023 promossa da:
• , nato a [...]án, Provincia di Tucumán, il 25 marzo 1966; Parte_1
Par
• HU nata a [...]án, Provincia di Tucumán, il 3 novembre 2000;
• HU , nato San Miguel de Tucumán, Provincia di Tucumán, il 7 maggio 1967; Parte_3
• HU , nato a [...]án, Provincia di Tucumán, il 13 luglio 1999; CP_1
• HU , nata San Miguel de Tucumán, Provincia di Tucumán, il 8 febbraio 2005; Pt_4
• HU , nata a [...]án, Provincia di Tucumán, il 1° giugno 1997; Pt_5
• HU , nata San Miguel de Tucumán, Provincia di Tucumán, il 3 novembre 2000; Pt_6
• nata a [...] il [...]; Controparte_2
• , nata a [...], il [...]; Parte_7
• , nato a [...], il [...]; Parte_8
• , nato a [...] il [...], Parte_9
tutti con il patrocinio dell'avvocato Concettina Soldovieri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Salerno, Piazza San Benedetto n. 10
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti: , Parte_1 Parte_10 Parte_11 [...]
, , , , ; Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Controparte_2 Parte_7
; . Ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Parte_8 Parte_9 Controparte_3
Amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità Consolari competenti, presso il Comune di elezione dei ricorrenti. Con vittoria di spese ed onorari”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i signori , Parte_1 Parte_10
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Controparte_2
, , convenivano in giudizio il
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis Controparte_3
in quanto tutti discendenti di (o , o Persona_1 Per_2 Per_3 Persona_1 Per_4
) cittadino italiano, nato a [...], Vercelli, il 23/03/1865 ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare
[...]
alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. doc. in atti n, 1 e 4).
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne viene qui dichiarata la contumacia. Controparte_3
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 19.03.2025 parte ricorrente insisteva nel ricorso;
il Giudice riservava la decisione.
*****
I ricorrenti deducono che
- il signor (o , ) nato a Persona_1 Per_2 Per_3 Persona_5
Cigliano, Vercelli, il 23/03/1865, successivamente emigrava in Argentina dove contraeva matrimonio, il 7.03.1893 con la cittadina italiana (o , nata a Persona_6 Persona_7 Cigliano, Vercelli, il 14.03.1876 (cfr. doc. in atti n. 2 e 5) e decedeva in data 15.11.1936 (cfr. doc. in atti n. 3)
- la cittadina italiana decedeva, in Argentina, in data 12.09.1917 senza mai Persona_6 naturalizzarsi cittadina argentina (cfr. doc. in atti n. 5,6,7)
- dalla unione coniugale dei predetti nasceva, in Argentina, , nata il [...] Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 8)
- , in data 2.08.1915, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Persona_8 [...]
e decedeva in data 3.12.1988 (cfr. doc. in atti n. 9, 10); Persona_9
- Dal matrimonio tra e nascevano due figlie: Persona_8 Persona_9 Per_10
, nata in [...] il [...] e deceduta in data 07.08.1963 (cfr. doc. in atti n. 11 e 13)
[...]
nata in [...] il [...] e deceduta il 10.12.2012 (cfr. doc. in atti n. 27 e Persona_11
29);
- e davano vita a due rami di discendenza: Persona_10 Persona_11
1) , in data 29.05.1937, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Persona_10 [...]
(cfr. doc. in atti n. 12) Controparte_4
- Dall'unione coniugale dei predetti, nasceva in nata in [...] Persona_12
28.09.1938 (cfr. doc. in atti. n. 14) e deceduta il 23.12.1981 (cfr. doc. in atti n.16)
- , in data 9.02.1963 contraeva matrimonio con il cittadino argentino Persona_12 [...]
cfr. doc. in atti n. 15) e da tale unione nascevano due figli: Controparte_5 Parte_1
nato in [...] il [...] e nato in [...] il [...], entrambi odierni Parte_11
ricorrenti (cfr. doc. in atti n. 17 e 22)
- Il primogenito di , in data 21.07.2007, contraeva Persona_12 Parte_1
matrimonio con la cittadina argentina (cfr. doc. in atti n. 18) e da tale unione Persona_13 nascevano 3 figli, : nata in [...] il [...], e odierna ricorrente (cfr. Controparte_2
doc. in atti n. 19), nata in [...] il [...] e odierna ricorrente (cfr. doc. in atti Parte_10
n.20); nata in [...] il [...]) e odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 21); Parte_15
- Invece, il secondogenito di , e in data 12.04.1996, Persona_12 Parte_11
contraeva matrimonio con la cittadina argentina (cfr. doc. in atti n.23) e Controparte_6
da tale unione nascevano 3 figli: nata, in Argentina, l'01.06.1997, odierna ricorrente Parte_14
(doc dic, in atti n. 24), nato in [...] il [...], odierno ricorrente Parte_12
(cfr.doc. n. 25), nata, in Argentina, l'8.02.2005, odierna ricorrente (cfr. doc. n. 26), Parte_16
2) , il 16.05.1942, contraeva matrimonio con il cittadino argentino Persona_11 Persona_14
(cfr. doc. in atti n. 28);
[...]
- Dall'unione coniugale di predetti, nasceva , nato, in Argentina, Il 30.3.1943 (cfr. Persona_15
doc. in atti n. 30) che decedeva in data 29.03.1994, negli Stati Uniti (cfr. doc. in atti n. 32); - , in data 12.03.1973, contraeva matrimonio con la cittadina argentina IA LUZ Persona_15
KAIRALLA, (cfr. doc. in atti n. 31) e da tale unione nascevano 3 figli: , nata in Parte_17
Argentina, il 17.02.1974 (cfr. doc. in atti n. 33), odierna ricorrente e nato, in Parte_8
Argentina, il 15.01.1977 (cfr. doc. in atti n 35), odierno ricorrente, e , nato in Parte_9
Argentina il 20.03.1983, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 37)
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che
“l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che
“l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile
(introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio
1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n.
555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto
l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva
l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della
Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912
e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis
Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della costituzione, come il caso di specie.
Ne consegue che la l'avo (o , o ), Persona_1 Per_2 Per_3 Persona_1 Persona_4 cittadino italiano, nato a [...], Vercelli, il 23/03/1865, mai naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 1 e 4) trasmetteva la cittadinanza alla figlia e che la cittadinanza perduta da costei Persona_8
a causa di una norma illegittima e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L.
555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana
(cfr. Corte Cost. n. 30/1983), alle figlie e (cfr. doc. in atti n. 11 e Persona_10 Persona_11
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e da queste a tutti i loro discendenti come sopra enucleati, ivi inclusi gli odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti n.
17,19,20,21,22,24,25,26, 33,35,37).
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr.
Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono gravi e circostanziati motivi per compensare le spese di lite, stante la peculiarità della controversia e la mancata opposizione della p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato a [...] Parte_1
Miguel de Tucumán, Provincia di Tucumán, il 25 marzo 1966; nata a [...] Parte_10
Tucumán, Provincia di Tucumán, il 3 novembre 2000; nato San Miguel de Tucumán, Parte_11
Provincia di Tucumán, il 7 maggio 1967; , nato a [...]án, Parte_12
Provincia di Tucumán, il 13 luglio 1999; , nata San Miguel de Tucumán, Provincia di Parte_13 Tucumán, il 8 febbraio 2005; , nata a [...]án, Provincia di Tucumán, il Parte_14
1° giugno 1997; , nata San Miguel de Tucumán, Provincia di Tucumán, il 3 novembre Parte_15
2000; nata a [...] il [...]; Pt_1 CP_2 Parte_7
, nata a [...], il [...]; , nato a [...], il 15
[...] Parte_8
gennaio 1977; , nato a [...] il [...], il diritto al riconoscimento Parte_9
della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno