Articolo 2550 del Codice civile
Articolo 2429Articolo 2440
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19 aprile 1942
Art. 2550.

(Pluralita' di associazioni).

Salvo patto contrario, l'associante non puo' attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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