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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/07/2024, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza di discussione del
12.07.2024 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3527/2022 R.G., avente ad oggetto
“Assegno- pensione” e vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (c.f. indicato: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'Avv. Bruno Maselli ed elettivamente domiciliato in Altavilla Irpina
(AV) alla Rampa Annunziata n. 5;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott. ed elettivamente domiciliato con Persona_1 lo stesso avvocato in Avellino alla via Roma n. 17 presso la sede provinciale dell'Ente.
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato in data 14.12.2022, il ricorrente contestava le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, espletata nella prima fase giudiziale di
1 accertamento tecnico preventivo (n. 2444/2021) dal CTU incaricato, dott.
chiedendo all'adito Tribunale di “Accertare e dichiarare che Persona_2 le patologie di cui è affetto il Sig. allo stato riducono Parte_1 permanentemente la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini ( autista di autoarticolati), a meno di un terzo, ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84, con conseguente diritto dell'istante di percepire l'assegno ordinario d'invalidità a far data dalla data di presentazione della domanda di rinnovo ( 20/01/2021) o da quella diversa data che sarà accertata in corso di causa;
vinte le spese di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
A sostegno del ricorso, il ricorrente lamentava che il consulente incaricato aveva immotivatamente omesso di considerare patologie già riconosciute e persistenti, quali la sindrome depressiva e l'obesità lieve, e di indicare sia il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa di ciascuna patologia, sia la percentuale invalidante complessiva.
Contestava inoltre la valutazione della patologia cardiaca di cui all'esame strumentale del 31.5.2017 e della patologia lombosciatalgica, evidenziando che, in considerazione del beneficio in questione (assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84), tale ultima patologia non andava rapportata all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani o alla non deambulazione, ma alla specifica attività lavorativa svolta.
2. Ritualmente istaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del 24.4.2023 si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Nel merito, il resistente eccepiva il difetto dei requisiti amministrativi, reddituali e socioeconomici e sanitari legittimanti le pretese azionate dal ricorrente, concludendo quindi per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso in opposizione e della certificazione medica sopravvenuta alla precedente fase veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata da parte dello stesso dott.
2 il quale, conclusa l'attività, depositava in data 26.11.2023 la Per_2 relazione integrativa.
Acquisita la documentazione prodotta, il fascicolo del procedimento di
A.T.P.O. e la relazione integrativa del CTU, all'odierna udienza la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa con sentenza ex art 429 c.p.c.
3. In via preliminare, in rito, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 14.12.2022 e quindi entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 18.11.2022 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione. Tanto trova conferma nella documentazione in atti e, segnatamente, dall'esame del fascicolo del procedimento per Pt_2 sotteso alla presente opposizione iscritto al n. 2444/2021 R.G.
4. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti appresso segnati.
In punto di diritto, vale rilevare che ai sensi dall'art. 445 bis c.p.c., nella fase di opposizione, la parte deve contestare specificamente, a pena di inammissibilità, le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria, indicando l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche le ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa, ossia il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, come affermato in giurisprudenza, non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo ed in virtù dell'aggravamento delle condizioni cliniche, dedotto mediante allegazione di certificazione sanitaria sopravvenuta, si è proceduto alla richiesta di chiarimenti al CTU, dott. già nominato nella fase sommaria. Persona_2
Al riguardo, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di ATP. Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di "dubbio" sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del CTU, che è chiamato a riesaminare una
3 situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
Va altresì precisato che la suddetta documentazione è stata acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e, in generale, nel giudizio di secondo grado nel rito previdenziale ordinario, nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso (cfr. sul punto
Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2019, n. 30860).
Orbene, il consulente incaricato, nella relazione versata in atti, ha operato una valutazione dello stato patologico del ricorrente sulla scorta dell'aggravamento intervenuto nel corso del giudizio, rivedendo in parte il precedente giudizio e formulando il seguente parere conclusivo: “C'è tuttavia da evidenziare che successivamente alla CTU rg 2441/21 , apprendo , come documentato sia nel ricorso che nel fascicolo telematico rg 3796/22 , che l'istante è stato sottoposto ad intervento di laminectomia decompressiva L3-S1 il 17-10-22. Orbeneè' da considerare che se l' intervento può migliorare alcuni parametri sintomatologici quali il dolore e la claudicatio , potrebbe tuttavia ridurre globalmente la funzionalità cinetica e quindi interferire sensibilmente con la suddetta capacità lavorativiva specifica e semispecifica;
pertanto in tale situazione si considera una riduzione a meno di un terzo della capacita lavorativa e quindi l'istante risulta idoneo per l'assegno ordinario di invalidità facendo valere tale beneficio dalla data dell'intervento su riferito vale a dire dal 17-10-22.”
Con particolare riguardo ai motivi di doglianza, il consulente incaricato ha precisato quanto segue: “Per quanto attiene al disturbo comportamentale,
c'è da dire che, come evidenziato sia nel corso della visita peritale che dalla documentazione della visita neurologica , non si trattava di vera e propria sindrome depressiva vale a dire depressione endogena ma di depressione ansiosa reattiva;
per quanto attiene alla obesità, ricordo che la obesità lieve non è proprio considerata come evento patologico di rilievo tale cioè da essere preso in considerazione in un discorso medico
4 legale; l'obesità quale evento patologico inizia da un indice di massa corporea (BMI ) da 30 in su , vale a dire di tipo medio , medio-grave.
Inoltre l'aspetto più importante da sottolineare è comunque che per la valutazione della riduzione lavorativa di tipo previdenziale, cioè' di quella in discussione per il ricorso, , il CTU è tenuto a tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose , considerate indipendentemente l'una dall'altra, nè si può procedere ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse con riferimento alla loro incidenza sull' attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente. Non è conseguentemente consentito il ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscono un automatico confronto tra infermità o difetti psichico-mentali e la probabile conseguente riduzione della capacità di lavoro, come nell'invalidità civile dove tali indici medi vanno riferiti ad una capacità lavorativa generica. L'unico aspetto da rilevare è se sia presente o meno una riduzione a meno di un terzo delle capacità lavorativa con giudizio complessivo senza alcun riferimento tabellare.
Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore osservazione circa la valutazione della patologia cardiaca, l'avv. afferma che il CTU non ha fatto una giusta valutazione della consulenza cardiaca del 31-5-17 . Nella suddetta visita viene effettuata un esame ecocardiografico che rileva una FE
(frazione di eiezione) del 50%; il range di normalita' di tale indice va dal
50 al 70 per cento, difatti il giudizio clinico specialistico conclude per
“insufficienza mitralica di grado lieve e contrattilità globale nei limiti”.
Non si capisce pertanto quanto affermato nel ricorso “lo stesso esame strumentale è stato valutato diversamente dal precedente ctu nel giudizio in cui è stato riconosciuto il requisito sanitario”.
In sostanza, come si evince dalla lettura della relazione integrativa in atti, ciò che ha condotto il CTU a modificare le precedenti valutazioni è stato l'intervento di laminectomia decompressiva L3-S1 cui il ricorrente è stato sottoposto in data 17.10.22, ossia successivamente alla visita peritale della precedente fase sommaria, espletata in data 8.8.2022.
5 Vale inoltre soggiungere che il medico incaricato, in risposta alle osservazioni di parte ricorrente dell'08.11.2023, ha ulteriormente chiarito che “il giudizio di un ctu non deve necessariamente uniformarsi ad una precedente valutazione scaturendo lo stesso da valutazioni conformi alla propria esperienza e valutazione analita anche in considerazione che il sottoscritto è specialista in chirurgia vascolare;
inoltre in una valutazione oggettiva di una condizione non è il solo valore strumentale che stabilisce Il grado di malattia ma la considerazione globale della affezione che scaturisce dalla valutazione clinica innanzitutto e poi dal quadro morfologico ecocardiografico;
ebbene come ho già precedente riferito nella conclusioni delle valutazioni clinico strumentali del 31-5-17 si riporta “ insufficienza mitralica di grado lieve e contrattilità globale nei limiti”. Quanto su riferito vale anche per la disquisizione fisiopatologica della nota del dott. dove si parla di differenti Tes_1 valori di F. E. nello scompenso;
ma nel paziente in esame nè in corso di visita peritale che del più recente consulto specialistico presentato erano presenti segni di scompenso. Per quanto su esposto confermo quanto affermato nel preliminare della relazione integrativa”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la consulenza tecnica depositata nel presente giudizio abbia esaminato esaurientemente tutte le patologie del ricorrente presentandosi completa e ben motivata.
Difatti, il consulente d'ufficio ha compiuto una stima pregnante e coerente dello stato patologico dell'istante, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo, formulando un giudizio valutativo completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
5. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, i motivi di ricorso risultano fondati nei limiti di quanto accertato dal C.T.U. in sede di relazione integrativa e, pertanto, la domanda va accolta limitatamente all'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, con decorrenza dal 17.10.2022 (data dell'intervento di laminectomia decompressiva).
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, il riconoscimento del requisito sanitario preteso con decorrenza differita
6 (17.11.2022) rispetto alla data della domanda amministrativa (20.1.2021) si traduce in una situazione di soccombenza parziale e costituisce grave ed eccezionale ragione ai fini della integrale compensazione delle stesse, in quanto analoga a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, ed in linea con gli indirizzi assunti dalla giurisprudenza (v. Cass. civ., sez. VI, 21/12/2016, n. 26565:
“Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale
o totale, delle spese di lite”).
Le spese di C.T.U. del giudizio sommario, già liquidate separatamente dal
Giudice della precedente fase di A.T.P.O., vanno poste definitivamente a carico dell' mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di CTU CP_1 della presente fase in difetto di istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' con ricorso Parte_1 CP_1 depositato in data 14.12.2022 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara sussistente in capo al ricorrente il requisito sanitario ai fini della percezione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 17.10.2022;
2) Compensa integralmente le spese di lite della precedente fase sommaria e del presente giudizio;
3) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU della fase CP_1 sommaria già liquidate da separato decreto.
Così deciso in Avellino in data 12/07/2024
Il giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
7
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza di discussione del
12.07.2024 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3527/2022 R.G., avente ad oggetto
“Assegno- pensione” e vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (c.f. indicato: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'Avv. Bruno Maselli ed elettivamente domiciliato in Altavilla Irpina
(AV) alla Rampa Annunziata n. 5;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott. ed elettivamente domiciliato con Persona_1 lo stesso avvocato in Avellino alla via Roma n. 17 presso la sede provinciale dell'Ente.
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato in data 14.12.2022, il ricorrente contestava le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, espletata nella prima fase giudiziale di
1 accertamento tecnico preventivo (n. 2444/2021) dal CTU incaricato, dott.
chiedendo all'adito Tribunale di “Accertare e dichiarare che Persona_2 le patologie di cui è affetto il Sig. allo stato riducono Parte_1 permanentemente la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini ( autista di autoarticolati), a meno di un terzo, ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84, con conseguente diritto dell'istante di percepire l'assegno ordinario d'invalidità a far data dalla data di presentazione della domanda di rinnovo ( 20/01/2021) o da quella diversa data che sarà accertata in corso di causa;
vinte le spese di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
A sostegno del ricorso, il ricorrente lamentava che il consulente incaricato aveva immotivatamente omesso di considerare patologie già riconosciute e persistenti, quali la sindrome depressiva e l'obesità lieve, e di indicare sia il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa di ciascuna patologia, sia la percentuale invalidante complessiva.
Contestava inoltre la valutazione della patologia cardiaca di cui all'esame strumentale del 31.5.2017 e della patologia lombosciatalgica, evidenziando che, in considerazione del beneficio in questione (assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84), tale ultima patologia non andava rapportata all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani o alla non deambulazione, ma alla specifica attività lavorativa svolta.
2. Ritualmente istaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del 24.4.2023 si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Nel merito, il resistente eccepiva il difetto dei requisiti amministrativi, reddituali e socioeconomici e sanitari legittimanti le pretese azionate dal ricorrente, concludendo quindi per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso in opposizione e della certificazione medica sopravvenuta alla precedente fase veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata da parte dello stesso dott.
2 il quale, conclusa l'attività, depositava in data 26.11.2023 la Per_2 relazione integrativa.
Acquisita la documentazione prodotta, il fascicolo del procedimento di
A.T.P.O. e la relazione integrativa del CTU, all'odierna udienza la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa con sentenza ex art 429 c.p.c.
3. In via preliminare, in rito, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 14.12.2022 e quindi entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 18.11.2022 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione. Tanto trova conferma nella documentazione in atti e, segnatamente, dall'esame del fascicolo del procedimento per Pt_2 sotteso alla presente opposizione iscritto al n. 2444/2021 R.G.
4. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti appresso segnati.
In punto di diritto, vale rilevare che ai sensi dall'art. 445 bis c.p.c., nella fase di opposizione, la parte deve contestare specificamente, a pena di inammissibilità, le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria, indicando l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche le ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa, ossia il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, come affermato in giurisprudenza, non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo ed in virtù dell'aggravamento delle condizioni cliniche, dedotto mediante allegazione di certificazione sanitaria sopravvenuta, si è proceduto alla richiesta di chiarimenti al CTU, dott. già nominato nella fase sommaria. Persona_2
Al riguardo, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di ATP. Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di "dubbio" sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del CTU, che è chiamato a riesaminare una
3 situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
Va altresì precisato che la suddetta documentazione è stata acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e, in generale, nel giudizio di secondo grado nel rito previdenziale ordinario, nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso (cfr. sul punto
Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2019, n. 30860).
Orbene, il consulente incaricato, nella relazione versata in atti, ha operato una valutazione dello stato patologico del ricorrente sulla scorta dell'aggravamento intervenuto nel corso del giudizio, rivedendo in parte il precedente giudizio e formulando il seguente parere conclusivo: “C'è tuttavia da evidenziare che successivamente alla CTU rg 2441/21 , apprendo , come documentato sia nel ricorso che nel fascicolo telematico rg 3796/22 , che l'istante è stato sottoposto ad intervento di laminectomia decompressiva L3-S1 il 17-10-22. Orbeneè' da considerare che se l' intervento può migliorare alcuni parametri sintomatologici quali il dolore e la claudicatio , potrebbe tuttavia ridurre globalmente la funzionalità cinetica e quindi interferire sensibilmente con la suddetta capacità lavorativiva specifica e semispecifica;
pertanto in tale situazione si considera una riduzione a meno di un terzo della capacita lavorativa e quindi l'istante risulta idoneo per l'assegno ordinario di invalidità facendo valere tale beneficio dalla data dell'intervento su riferito vale a dire dal 17-10-22.”
Con particolare riguardo ai motivi di doglianza, il consulente incaricato ha precisato quanto segue: “Per quanto attiene al disturbo comportamentale,
c'è da dire che, come evidenziato sia nel corso della visita peritale che dalla documentazione della visita neurologica , non si trattava di vera e propria sindrome depressiva vale a dire depressione endogena ma di depressione ansiosa reattiva;
per quanto attiene alla obesità, ricordo che la obesità lieve non è proprio considerata come evento patologico di rilievo tale cioè da essere preso in considerazione in un discorso medico
4 legale; l'obesità quale evento patologico inizia da un indice di massa corporea (BMI ) da 30 in su , vale a dire di tipo medio , medio-grave.
Inoltre l'aspetto più importante da sottolineare è comunque che per la valutazione della riduzione lavorativa di tipo previdenziale, cioè' di quella in discussione per il ricorso, , il CTU è tenuto a tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose , considerate indipendentemente l'una dall'altra, nè si può procedere ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse con riferimento alla loro incidenza sull' attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente. Non è conseguentemente consentito il ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscono un automatico confronto tra infermità o difetti psichico-mentali e la probabile conseguente riduzione della capacità di lavoro, come nell'invalidità civile dove tali indici medi vanno riferiti ad una capacità lavorativa generica. L'unico aspetto da rilevare è se sia presente o meno una riduzione a meno di un terzo delle capacità lavorativa con giudizio complessivo senza alcun riferimento tabellare.
Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore osservazione circa la valutazione della patologia cardiaca, l'avv. afferma che il CTU non ha fatto una giusta valutazione della consulenza cardiaca del 31-5-17 . Nella suddetta visita viene effettuata un esame ecocardiografico che rileva una FE
(frazione di eiezione) del 50%; il range di normalita' di tale indice va dal
50 al 70 per cento, difatti il giudizio clinico specialistico conclude per
“insufficienza mitralica di grado lieve e contrattilità globale nei limiti”.
Non si capisce pertanto quanto affermato nel ricorso “lo stesso esame strumentale è stato valutato diversamente dal precedente ctu nel giudizio in cui è stato riconosciuto il requisito sanitario”.
In sostanza, come si evince dalla lettura della relazione integrativa in atti, ciò che ha condotto il CTU a modificare le precedenti valutazioni è stato l'intervento di laminectomia decompressiva L3-S1 cui il ricorrente è stato sottoposto in data 17.10.22, ossia successivamente alla visita peritale della precedente fase sommaria, espletata in data 8.8.2022.
5 Vale inoltre soggiungere che il medico incaricato, in risposta alle osservazioni di parte ricorrente dell'08.11.2023, ha ulteriormente chiarito che “il giudizio di un ctu non deve necessariamente uniformarsi ad una precedente valutazione scaturendo lo stesso da valutazioni conformi alla propria esperienza e valutazione analita anche in considerazione che il sottoscritto è specialista in chirurgia vascolare;
inoltre in una valutazione oggettiva di una condizione non è il solo valore strumentale che stabilisce Il grado di malattia ma la considerazione globale della affezione che scaturisce dalla valutazione clinica innanzitutto e poi dal quadro morfologico ecocardiografico;
ebbene come ho già precedente riferito nella conclusioni delle valutazioni clinico strumentali del 31-5-17 si riporta “ insufficienza mitralica di grado lieve e contrattilità globale nei limiti”. Quanto su riferito vale anche per la disquisizione fisiopatologica della nota del dott. dove si parla di differenti Tes_1 valori di F. E. nello scompenso;
ma nel paziente in esame nè in corso di visita peritale che del più recente consulto specialistico presentato erano presenti segni di scompenso. Per quanto su esposto confermo quanto affermato nel preliminare della relazione integrativa”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la consulenza tecnica depositata nel presente giudizio abbia esaminato esaurientemente tutte le patologie del ricorrente presentandosi completa e ben motivata.
Difatti, il consulente d'ufficio ha compiuto una stima pregnante e coerente dello stato patologico dell'istante, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo, formulando un giudizio valutativo completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
5. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, i motivi di ricorso risultano fondati nei limiti di quanto accertato dal C.T.U. in sede di relazione integrativa e, pertanto, la domanda va accolta limitatamente all'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, con decorrenza dal 17.10.2022 (data dell'intervento di laminectomia decompressiva).
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, il riconoscimento del requisito sanitario preteso con decorrenza differita
6 (17.11.2022) rispetto alla data della domanda amministrativa (20.1.2021) si traduce in una situazione di soccombenza parziale e costituisce grave ed eccezionale ragione ai fini della integrale compensazione delle stesse, in quanto analoga a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, ed in linea con gli indirizzi assunti dalla giurisprudenza (v. Cass. civ., sez. VI, 21/12/2016, n. 26565:
“Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale
o totale, delle spese di lite”).
Le spese di C.T.U. del giudizio sommario, già liquidate separatamente dal
Giudice della precedente fase di A.T.P.O., vanno poste definitivamente a carico dell' mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di CTU CP_1 della presente fase in difetto di istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' con ricorso Parte_1 CP_1 depositato in data 14.12.2022 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara sussistente in capo al ricorrente il requisito sanitario ai fini della percezione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 17.10.2022;
2) Compensa integralmente le spese di lite della precedente fase sommaria e del presente giudizio;
3) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU della fase CP_1 sommaria già liquidate da separato decreto.
Così deciso in Avellino in data 12/07/2024
Il giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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