Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00696/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 696 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Mood Café S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Marcialis e Carla Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Tortolì, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Paba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, via Ada Negri 32;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento interdittivo depositato dal Comune di Tortolì il 21.9.2022 nel portale SUAP, non notificato al ricorrente, con il quale il Responsabile dell’Area Governo del Territorio - Edilizia Privata ha annullato << gli effetti della Comunicazione interventi di edilizia libera a sanatoria […] ai sensi dell'art. 19, comma 3, della L. 241/90 e ss.mm.ii. >> e ha disposto contestualmente << l’immediato divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla stessa [comunicazione interventi di edilizia libera in sanatoria: ndr] e la rimozione degli eventuali effetti da essa prodotti >>;
2) la comunicazione del 7.9.2022 con la quale il Comune di Tortolì comunicava il preavviso di diniego in ordine all’istanza, assegnando il termine di dieci giorni per l’invio di deduzioni difensive;
3) del regolamento n. 51 del 2020;
4) di ogni atto presupposto, inerente e comunque connesso;
e per l’accertamento
del diritto soggettivo della ricorrente a mantenere il dehor per cui è causa, diritto riconosciuto dalla legislazione nazionale e regionale e strumentale al godimento del diritto soggettivo al lavoro ed all’iniziativa economica privata, in conformità con la legislazione nazionale e regionale;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.5.2023:
per l’annullamento:
1) dell’ordinanza del Responsabile dell’Area Governo del Territorio – Edilizia Privata numero 9 del 22.2.2023, con la quale si ordina la demolizione delle opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di giorni 90 dalla data di notifica dell’ordinanza;
2) di ogni atto presupposto, inerente e comunque connesso;
e per l’accertamento
del diritto soggettivo della ricorrente a mantenere il dehor per cui è causa, diritto riconosciuto dalla legislazione nazionale e regionale e strumentale al godimento del diritto soggettivo al lavoro ed all'iniziativa economica privata, in conformità con la legislazione nazionale e regionale;
III) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23.6.2023:
per l’annullamento parziale dei seguenti atti:
1) deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Tortolì n. 5 del 12.1.2023, di approvazione del “ Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature amovibili ”, e i suoi allegati, pubblicata nel sito del Comune di Tortolì in data 17.5.2023;
2) “ Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature amovibili ”, pubblicato nel sito del Comune di Tortolì in data 17.5.2023;
3) allegati tecnici al predetto Regolamento: “ A – occupazione suolo pubblico ”; “ B – via Monsignor Virgilio occupazione suolo pubblico ”, pubblicati nel sito del Comune di Tortolì in data 17.5.2023;
4) ogni atto presupposto, inerente e comunque connesso;
IV) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7.10.2024:
per l’annullamento parziale dei seguenti atti:
1) deliberazione del Comune di Tortolì n. 29 del 29.6.2024, avente ad oggetto “ Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature amovibili – approvazione ”;
2) del “ Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature amovibili ”, approvato con la delibera di cui sopra;
3) degli allegati tecnici al predetto Regolamento: “ A – occupazione suolo pubblico ”; “ B – via Monsignor Virgilio occupazione suolo pubblico ”, approvato con la delibera di cui sopra;
4) di ogni atto presupposto, inerente e comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tortolì;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OS AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente, con il ricorso introduttivo e tre successivi ricorsi per motivi aggiunti, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe;
Considerato che la ricorrente, in data 6 febbraio 2026, ha depositato una nota a firma congiunta dei legali di parte ricorrente e del Comune resistente, nella quale si rappresenta che “ Nelle more sono sopravvenute circostanze che determinano, per il ricorrente, il venir meno dell’interesse alla decisione ” e si chiede che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, in ossequio al principio dispositivo, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, stante l’accordo in tal senso intervenuto tra le stesse;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
OS AR, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS AR | IT RU |
IL SEGRETARIO