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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/03/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Dora Alessia Limongelli, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2111 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “appalto”, e vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rapp.tep.t.,
[...] Pt_2
, con sede in Aversa(CE), alla via Ligabue n. 4 – C.F./P.IVA
[...]
, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce all'atto di P.IVA_1 opposizione, dall' avv. Carla Anna SANTELLA (C.F.:
) del foro di Nola, con domicilio eletto presso lo studio C.F._1 dell'avv. Carla Anna Santella in Palma Campania (Na), alla via Marconi n.239
OPPONENTE
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante, sig. P. Iva: , ed elett.te CP_2 P.IVA_2
dom.ta in Carinaro alla via Zampella n. 39, presso lo studio dell'Avv.
Consiglia Anna Sepe C.F.: che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura apposta su foglio separato al decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 07.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo
“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”).
1
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo
[...]
n.33/2023 - R.g. n. 13558/2022 - ,reso dal Tribunale di Napoli Nord in data
02.01.2023,notificato a mezzo pec in pari data, con il quale le era stato ingiunto di pagare a la somma di euro 41.991,05, Controparte_1
oltre interessi di mora ex D. lgs. n. 231/2002 da dì del dovuto sino al saldo, in virtù di fattura n. 1 del 12.04-2022 di € 18.412,78 per il servizio prestato per il periodo dal 22.11.2022 al 31.12.2021 e fattura n. 2 del 28.06.2022 di €
24.876,96 per il servizio prestato dal 1 gennaio al 25 febbraio 2022 per un importo complessivo, al netto delle note di credito successivamente emesse di
€ 43.289,74.
A fondamento dell'opposizione – Parte_3
premesso di essere risultata aggiudicatario del servizio “ Asilo Nido presso il
Comune di Gricignano di Aversa – Lott 4” Difatti, in virtù dei determina n.
379 del 29.08.2018 – n. 104 per l'importo di € 331.545,64( senza iva)e per il periodo da “ settembre 2018 a giugno 2019 salva proroga di due mesi – esponeva che stipulava il relativo contratto e successivo patto parasociale con con un corrispettivo pari al 10% del Controparte_1
fatturato; che la copertura finanziaria del servizio di cui innanzi era correlato al dato temporale ( 10 mesi ed eccezionale proroga per altri due) e previa presentazione del crono programma nei termini previsti dal Ministero e con nota n. 6435 del 26.05.2022 il nella qualità di ente Controparte_3 capofila, diffidava all'interruzione del servizio non essendo stata adottata alcuna proroga dall'ente; che nel presente giudizio di opposizione è onere del presunto creditore comprovare in relazione all'importo di cui alle relative fatture il monte ore del personale occupato, il numero degli utenti ed i costi dei servizi offerti e soprattutto, in virtù del richiamato patto parasociale, la corrispondenza pari al 10%; infine che l'opposta risulta debitrice nei confronti di , nella qualità di associata del , della Parte_1 Parte_1 complessiva somma di € 17.934,00 come da relative fatture, per quote di assistenza amministrativa ed associativa.
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Formulava pertanto, l'opponente le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare per le causali esposte, l'inefficacia del decreto ingiuntivo n
.33/2023 - R.g. n. 13558/2022 - reso dal Tribunale di Napoli Nord in data
02.01.2023, previa declaratoria di insussistenza dei presupposti ex artt. 633,
634 c.p.c.; - accogliere per le causali esposte, la presente opposizione, manifestamente fondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge;
- Accertare e dichiarare per le causali esposte, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, il diritto di alla corresponsione della Parte_1 somma di € 17.943,00 oltre interessi ex D. Lgs. n.231/2002 e rivalutazione come per legge;
- Rigettare sempre ed in ogni caso, per le causali espresse, la pretesa di alla corresponsione della somma di € 41.991,05 oltre CP_1
interessi come richiesti e rivalutazione monetaria- - condannare, in ogni caso, la parte soccombente al pagamento”.
Si costituiva in giudizio l'opposta eccependo la nullità dell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art 164 c.p.c. e nel merito l'infondatezza dell'opposizione poiché il servizio oggetto delle fatture azionate è relativo al periodo dal novembre 2021 a febbraio 2022 e in data 27.12.2021 le parti sottoscrivevano nuovo contratto, denominato “Variazione contratto affidamento servizi” con il quale convenivano nuove determinazioni del servizio e pertanto venivano emesse note di credito alla luce dell'accordo di variazione;
infine l'infondatezza della domanda riconvenzionale generica e non supportata da alcuna prova scritta e mai alcuna richiesta in merito agli addebitati servizi è stata avanzata dalla cooperativa, né risulta esservi alcun contratto a fondamento della richiesta di parte opponente.
Concludeva, dunque, in tal senso l'opposta: “1) in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648, comma 1, c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 33.2023 opposto essendo l'opposizione non fondata su prova scritta;
2) nel merito, rigettare in quanto assolutamente infondate, in fatto ed in diritto, tutte le eccezioni e/o domande formulate, confermando il decreto ingiuntivo n. 33.2023 e rigettando l'avversa domanda riconvenzionale;
3) in subordine, e per mero scrupolo difensivo, condannare l'opponente al
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pagamento di quella diversa somma che dovesse risultare;
4) in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese, anche generali, e competenze di giudizio, comprensive di IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati i termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n.
7996).
Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c..
Orbene, dall'art. 2697 c.c., che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione del diritto stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto.
Il principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, in relazione alla quale il creditore deve provare l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, del termine di scadenza, in quanto si tratta di fatti costitutivi del diritto di credito, ma non l'inadempimento, giacché è il debitore a dover provare l'adempimento, fatto
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estintivo dell'obbligazione, deve trovare applicazione anche alle ipotesi in cui il creditore agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento richiesto in via autonoma (sentenza 973/96; 3232/98;
11629/99). Appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (sentenza 973/96; 3232/98;
11629/99).
Ciò debitamente premesso, osserva il giudicante come in presenza di una contestazione della pretesa creditoria formulata nell'atto di opposizione,
l'assunto del ricorrente-opposto sia rimasto sprovvisto di sufficiente riscontro probatorio.
Invero, la documentazione allegata al fascicolo dell'opposta (fatture, patto parasociale e variazione) ancorchè idonea a consentire l'adozione del provvedimento monitorio, non può assurgere, in un giudizio a cognizione piena ed esauriente, a prova dell'effettivo espletamento del servizio e dei costi sopportati dalla cooperativa ricorrente, elementi costitutivi del credito azionato.
Nel caso in esame, l'opposta ha dedotto che era il opponente ad Parte_1
occuparsi di rilevare le presenze del personale sul luogo di lavoro, trasmettendo la relativa rendicontazione alla cooperativa opposta in attesa che la stessa emettesse le fatture per il servizio prestato, tuttavia non ha prodotto alcuna documentazione relativa a tale trasmissione di dati, sulla cui base avrebbe poi emesso le fatture oggetto del ricorso monitorio.
Ed invero, l'unica documentazione comprovante le modalità di espletamento del servizio (fogli presenza, con indicazione delle ore e degli operatori) prodotta dall'opposta si riferisce al mese di aprile 2022, mentre le fatture in virtù delle quali la ricorrente ha agito in via monitoria attengono al periodo dal mese novembre 2021 a febbraio 2022.
Alcuna prova orale o documentale, relativa all'espletamento del servizio di asilo nido nel periodo ricompreso nelle fatture (novembre 2021 - febbraio
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2022), il monte ore del personale, il numero di utenti e i costi del servizio è stata fornita dall'opposta e neppure è stato dimostrato che l'importo fatturato corrisponda alla percentuale pattuita nel patto parasociale e successiva variazione del 27.12.2021.
In definitiva, manca la prova dell'espletamento del servizio e della corrispondenza del prezzo fatturato a quello pattuito, non essendo stati neppure allegati i criteri adoperati dalle parti per procedere alla fatturazione.
In mancanza di tutti questi elementi il credito va ritenuto sfornito di prova.
Va ugualmente disattesa perché totalmente sfornita di prova la domanda riconvenzionale dell'opponente avente ad oggetto il credito del per Parte_1
quote di assistenza amministrativa ed associativa per € 17.934,00.
A sostegno della domanda, l'opponente ha prodotto in atti quattro fatture elettroniche recanti varie causali “recupero quote assistenza anno 2019 verbale dei soci del 12.11.2019”, “quote servizi amministrativi e utilizzo postazione operativa attrezzata per l'anno 2020”, “quote servizi amministrativi e utilizzo postazione operativa attrezzata per l'anno 2021”, “quote servizi amministrativi e utilizzo postazione operativa attrezzata per l'anno 2022” e aventi ad oggetto importi differenti.
Sul punto, l'opposta ha contestato non solo di aver mai ricevuto richieste di pagamento a tale titolo da parte del , ma ha disconosciuto la Parte_1
fondatezza delle dette richieste in quanto non rinvenienti il proprio fondamento in un contratto né essendo dimostrata l'accettazione dei servizi resi da parte della Parte_1
In particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale – proveniente dalla parte che intende avvalersene- ed alla funzione di fare risultare documentalmente elementi relativi alla esecuzione di un contratto
(come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro) si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, in ipotesi di contestazione, integra mero indizio della convenzione negoziale (cfr. Cass., 20 settembre 1999 n.10160; Cass., 23 giugno 1997 n.
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5573; Cass., 18 febbraio 1995 n. 1798). E ciò ancorché la fattura sia annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (Cass. civ., Sez. II, 20/05/2004, n. 9593).
Nel caso in esame, le fatture esibite dall'opponente non forniscono la prova del tipo e del valore del servizio fornito e in ogni caso i predetti documenti sono stati contestati dall'opposta, mentre non sono state offerte altre prove orali o documentali che dimostrino l'espletamento dei detti servizi, la tipologia dei servizi forniti e l'importo della quota associativa.
Invero, tali elementi non emergono dall'atto costitutivo né dallo statuto del prodotti in atti dall'opponente. Parte_1
Le spese di lite tenuto conto della reciproca soccombenza sono integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il DI n 33/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 2.01.2023;
• Rigetta la domanda riconvenzionale;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa il 7 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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