Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 409/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
UGO VERRILLO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e Parte_2
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
[...] C.F._2
ROBERTO LEPONE, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 19/02/2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti e i diritti del figlio nato il [...] fuori dal Per_1 matrimonio alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento condiviso del minore;
Persona_2
2) Il SI. , per consentire alla SI.ra di vivere la sua Parte_1 Parte_2 esistenza separata dall'ex compagno e per evitare che il bambino abbandoni la casa dove sino adesso ha vissuto dalla nascita, trasferirà la sua residenza altrove;
sicché la SI.ra Parte_2
continuerà a risiedere presso l'attuale abitazione, unitamente al figlio in
[...] Per_1
ES CA (CE) alla Via Ferrovia s.n.c., dove avranno il loro domicilio. Il SI. , che Parte_1 ha già lasciato la casa familiare, fino a quando non troverà una sua definitiva sistemazione che consenta di accogliere adeguatamente il minore (comunque in tempi ragionevolmente brevi), conserverà la possibilità di accedere alla stessa nel caso fosse necessario assistere il bambino sia nelle ore pomeridiane quando la madre svolge i suoi impegni lavorativi sia nel caso di eventuale
3) La SI.ra si impegna a comunicare al SI. ogni Parte_2 Parte_1 eventuale trasferimento e si impegna, inoltre, a volturare in suo favore il contratto di locazione
(registrato in Caserta, al n. 3T/004777, con decorrenza 1° aprile 2019 - valore dichiarato euro
1.560,00) del quale provvederà al pagamento del relativo canone e a volturare le rispettive utenze
(acqua, luce, gas, utenza telefonica/wi-fi, tasse comunali come quelle relative allo smaltimento rifiuti) entro il termine di quindici giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le obbligazioni pregresse, derivanti dalle spese ora indicate, ricadranno sotto la responsabilità del SI. sino alla firma del presente accordo;
Parte_1
4) Il figlio di anni quattro, resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 di comune accordo la potestà genitoriale, adottando le decisioni di maggiore interesse e quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso;
il figlio avrà la residenza presso la madre;
5) Il padre, , tenuto conto che entrambi i genitori hanno la residenza in ES Parte_1
CA, in considerazione degli impegni lavorativi di ciascuno di essi e della tenera età del bambino, potrà vedere il figlio minore tutti i giorni con le seguenti modalità e, in ogni Per_1 caso, a richiesta del bambino:
5.1) il padre provvederà tutte le mattine (alle ore 8:20), compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, ad accompagnare alla scuola dell'infanzia presso il plesso San Leone IX di Via San Leo il figlio provvedendo anche a ritirarlo dalla stessa all'orario di uscita (alle ore 14:30);
5.2) in caso di impedimento provvederà a tale incombenza la madre, previa comunicazione, e, in caso di impossibilità della stessa, provvederanno a ciò i nonni paterni e i nonni materni previo accordo e in ragione degli impegni di ciascuno di essi;
tale comunicazione può avvenire da parte dei genitori, tra loro, a mezzo messaggistica istantanea “WhatsApp” e/o simili;
5.3) il padre potrà avere con sé il figlio, in ragione anche degli impegni lavorativi della SI.ra
[...]
, dall'uscita della scuola alle ore 14:30 sino alle 18:00; la gestione quotidiana Parte_2 al riguardo potrà avvenire anche con diverse modalità, previo accordo a mezzo messaggistica istantanea “WhatsApp” e/o simili con la madre. Qualora il bambino fosse impegnato in eventuali attività extrascolastiche, che i genitori decidessero di comune accordo di far frequentare, il padre provvederà anche a tale incombente;
5.4) salvo diverso accordo con la SI.ra , inoltre, il padre potrà tenere con Parte_2 sé il figlio dalle ore 15:00 del sabato pomeriggio alla domenica sino alle 20:00, a settimane alterne,
e lo stesso potrà pernottare presso la nuova abitazione del SI. , naturalmente Parte_1 secondo un processo di graduale adattamento del minore al nuovo ambiente abitativo;
inoltre, averlo con sé in ogni altra occasione, compatibilmente con il suo impegno scolastico e, comunque, previo accordo tra i genitori a mezzo messaggistica istantanea “WhatsApp” e/o simili. Fino al compimento della maggiore età, il figlio trascorrerà le festività del Natale, del Per_1
Capodanno e le rispettive vigilie e quelle Pasquali e del Lunedì in Albis, alternativamente con l'uno o l'altro genitore, con possibilità del pernotto presso il padre. Le vacanze estive saranno trascorse durante il mese di luglio o agosto di ogni anno con l'uno e l'altro genitore;
i ricorrenti si impegnano a concordare entro la fine del mese di aprile, in considerazione dei propri impegni lavorativi e/o organizzativi, il periodo estivo da condividere con il figlio minore;
5.5) previo accordo tra i genitori a mezzo messaggistica istantanea “WhatsApp”, nel periodo non scolastico il figlio potrà frequentare campus estivi, il cui costo dovrà essere sempre ripartito nella quota del 50%, o, nei giorni di indisponibilità degli stessi genitori, frequentare la casa dei nonni e zii paterni e materni;
5.6) in caso di malattia improvvisa del bambino, in caso di impedimento dei genitori, se ne faranno carico i nonni secondo il seguente schema: nonni materni mattina 08:00/14:00 e nonni paterni pomeriggio 14:00/19:00; in caso di impedimento di essi le parti concorderanno a mezzo messaggistica istantanea “WhatsApp” e/o simili l'assistenza di una figura professionale (baby sitter) per l'orario 8:00/18:00, la cui spesa sarà ripartita nella quota del 50%, tra i due genitori;
6) Il SI. verserà alla SI.ra un assegno mensile di Parte_1 Parte_2 mantenimento di € 250,00 (da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT) per il figlio, sino a quando lo stesso non sarà in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento oltre alla somma di € 100,00 a titolo di compartecipazione per le spese per la casa familiare che saranno revocate allorché la SI.ra dovesse decidere di trasferire la sua residenza Parte_2 presso la famiglia di origine. Il SI. ha già provveduto a mutare il beneficiario Parte_1 dell'assegno unico universale per i figli a carico, il cui importo, come noto, viene quantificato ed accreditato periodicamente dall in favore della SI.ra . L'importo CP_1 Parte_2 sarà versato con accredito sul c/c alla stessa intestata ovvero su di una carta prepagata come
“PostePay” che la SI.ra si impegna tempestivamente a comunicare. Il SI. Parte_2
provvederà, inoltre, a versare nella misura del 50%, tutte le spese documentate Parte_1 relative all'istruzione, ad attività parascolastiche e/o ludiche, quelle per il vestiario e quelle mediche non mutuabili occorrenti per il figlio minore;
7) Il suddetto importo potrà essere aggiornato annualmente sulla scorta delle mutate esigenze del bambino;
8) Le parti dichiarano che tutte le richieste e le comunicazioni inerenti all'aggiornamento dell'assegno di mantenimento del bambino potranno avvenire mediante comunicazione a mezzo e-mail ai seguenti recapiti:
- : Email_1 Email_2
- : Parte_1 Email_3
9) Per quanto attiene l'arredo della casa familiare (n. 2 condizionatori HYSENSE, 2 televisioni 4K marchio Samsung - le quali saranno prelevate dal SI. alla firma del presente Parte_1
Cont atto - e cucina BEKO con lavastoviglie-forno e microonde, tavolo con n. 6 sedie, lavasciuga marchio Whirpool, lavatrice CA (LG), n. 1 letto della camera da letto;
stanza da letto del Figlio, composta da culla, armadio e mobile fasciatoio, cassettiera a colonna;
n. 1 divano) lo stesso è di proprietà del SI. . Il mobilio dovrà essere riconsegnato allo scadere del Parte_1 contratto di locazione o, comunque, qualora la SI.ra decidesse di lasciare Parte_2
l'attuale abitazione, nello stesso stato in cui viene lasciato al momento della firma, fatti salvi eventuali danni arrecati dal bambino.
All'udienza cartolare del 25/03/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio