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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 05/09/2023, n. 5394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5394 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/09/2023
N. 00086/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vigeo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello e Sebastiano Berardino Santarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marialaura Piovano, Chiara Candiollo, Gabriella Fusillo, Giulietta Magliona e Pier Carlo Maina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio legale in Torino, C.so Regina Margherita, 174;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Lukas Plancker e Shida Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agilent Technologies Italia S.p.A., non costituito in giudizio;
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Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome, della Regione Veneto, della Regione Toscana, della Regione Piemonte, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Vista l’istanza di misure cautelari proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 55 c.p.a. con cui viene richiesta la sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati;
Considerato che, avuto riguardo al tenore dell’art. 27, comma 2, c.p.a., è possibile delibare in via interinale l’istanza cautelare nelle more dell’integrazione del contraddittorio nella ricorrenza dei relativi presupposti;
Considerato che, tuttavia, non si ritiene, con riferimento ai ricorsi aventi il predetto oggetto, di potere fin da ora fissare la successiva camera di consiglio per la definitiva trattazione dell’istanza cautelare, atteso quanto in precedenza rilevato in ordine alla complessità e lunghezza del procedimento notificatorio e la conseguente incertezza in ordine al momento di perfezionamento del predetto procedimento;
Considerato che – nonostante il termine di pagamento delle quote di ripiano, che era stato definitivamente fissato al 31 luglio 2023 con la legge n. 87/2023, di conversione del d.l. n. 51/2023, sia stato, da ultimo, ulteriormente prorogato al 30 ottobre 2023 con il d.l. n. 98 del 28 luglio 2023 – si ritiene, in via eccezionale, la sussistenza attuale dei presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare sotto il dedotto profilo del danno grave e irreparabile, atteso che:
- si tratta di un contenzioso di particolare impatto per la sezione competente, atteso il numero davvero consistente di ricorsi proposti aventi analogo contenuto (oltre 1800 ricorsi) che ha richiesto e continua a richiedere un non ordinario sforzo organizzativo del lavoro della predetta sezione sia da parte dei magistrati, sia da parte del personale amministrativo;
- la sezione competente ha già fissato l’udienza “pilota” del 24 ottobre 2023 al fine di delibare nel merito le questioni di cui trattasi e, tuttavia, atteso l’elevato numero di ricorsi aventi analogo oggetto pendenti dinanzi alla predetta – sebbene la stessa abbia manifestato l’intenzione di definire conseguentemente in tempi brevi il relativo contenzioso – sarà comunque necessario attendere i tempi tecnici di fissazione nel merito di tutti i ricorsi, tenuto conto sia dei carichi di lavoro della predetta sezione sia della definizione della disciplina della materia intervenuta solo recentemente;
- allo stato, non è possibile prevedere quale sarà l’orientamento del legislatore relativamente a un’eventuale ulteriore proroga del termine di cui trattasi, che potrebbe, pertanto, rimanere definitivamente fissata all'indicata data del 30 ottobre 2023;
- sono già stati adottati circa un migliaio di decreti monocratici relativamente ai ricorsi aventi analogo oggetto, con le relative camere di consiglio fissate e, alle medesime camere di consiglio, sono stati, altresì, calendarizzati gli ulteriori ricorsi aventi analogo oggetto per i quali l’istanza cautelare collegiale non è stata preceduta dalla richiesta di adozione di decreto cautelare monocratico; e soprattutto, sono già state adottate centinaia di ordinanze cautelari collegiali di accoglimento di analoghe istanze cautelari alle precedenti camere di consiglio della sezione competente;
- alla scadenza del suddetto termine, vi è il rischio concreto per la ricorrente – come comprovato dalle note regionali in atti con le quali viene rappresentata l’intenzione di procedere alla compensazione in caso di mancata corresponsione delle somme richieste nel termine indicato – di subire, a decorrere dal 1° novembre 2023, la compensazione prevista dall’art. 9- ter , comma 9- bis , del d.l. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento in materia di cd. payback dispositivi medici, con le conseguenti ripercussioni sugli equilibri finanziari della ricorrente;
Considerata, quanto al dedotto ER , l’asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sugli equilibri finanziari della ricorrente;
Considerato, altresì, l’orientamento cautelare espresso costantemente in materia da parte della sezione competente (cfr., da ultimo, ex multis , le ordinanze cautelari nn. 3635, 3636 e 3637 relative alla camera di consiglio dell’11 luglio 2023);
Visti gli atti depositati relativamente alla sussistenza del ER ;
Rilevato al riguardo che:
- si tratta di somme relative al quadriennio 2015-2018, richieste per la prima volta alla fine dell’anno 2022;
- la sezione competente ha già fissato l’udienza “pilota” del 24 ottobre 2023 al fine di delibare nel merito le questioni di cui trattasi e, pertanto, secondo quanto già in precedenza rilevato, il contenzioso verrà affrontato, ai fini della sua definizione, in tempi relativamente brevi;
Considerato che, pertanto, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra, si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente, sia dell’eventuale compensazione da parte delle amministrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività degli atti impugnati nei sensi e nei termini di cui alla motivazione che precede.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Silvestro Maria Russo, Presidente
Raffaele Tuccillo, Consigliere
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Silvestro Maria Russo |
IL SEGRETARIO