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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4543 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice IA UT, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 11/12/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14619/2022 R.G. proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Berloco, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
C.P. N. 6/2021 - TRIBUNALE DI BARI, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele
Daddario, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €75.189,18 oltre interessi e spese, vantato da in C.P. n. 6/2021 - Tribunale di Bari nei confronti di Controparte_1 [...]
a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti per Parte_1
l'edilizia indicati nelle fatture versate in sede monitoria.
I.2.- Richiesta e ottenuta dal creditore l'ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
3406/2022 emesso da questo Tribunale il 07-10/10/2022), la società ingiunta ha
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spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo la parziale prescrizione del credito per l'importo di €64.228,16, in assenza di idonei atti interruttivi, e spiegando eccezione di inadempimento in ragione dei vizi della merce fornita da controparte, impiegata nella realizzazione di un appalto di lavori di manutenzione straordinaria delle condotte della rete idrica in Cassano delle Murge stipulato con il in Controparte_2 tesi immediatamente contestati e oltretutto riconosciuti dalla controparte, manifestatisi in fase di collaudo dell'opera appaltata.
Ha dunque concluso per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del provvedimento monitorio, con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato in data
05/12/2022).
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha parzialmente aderito all'avversa eccezione di prescrizione, limitatamente all'importo di €55.817,25, rinunciando alle relative ragioni di credito, insistendo per la fondatezza delle ulteriori poste di €10.901,02, in ragione dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per la residua fatturazione (sulla base dei doc. nn. 2, 7 e 8 e ricavandosi dall'estratto postale in atti che l'attestazione di compiuta giacenza della raccomandata di costituzione in mora - restituita al mittente in data 06/08/2022 a seguito di tentativo infruttuoso di recapito in data 06/07/2022 - era risalente al 07/07/2022, ossia a data anteriore al dies ad quem del termine di prescrizione, secondo la tesi avversaria coincidente con il 31/07/2022).
Inoltre, in ordine all'eccezione di inadempimento, ne ha sostenuto l'inammissibilità e/o infondatezza, poiché spiegata dopo la maturazione dei termini di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c., nonchè relegata allo stadio di mera asserzione sprovvista di supporto documentale;
ha altresì negato di essere stata destinataria di contestazioni e di aver riconosciuto gli asseriti vizi della merce.
Ha quindi concluso per l'accertamento del proprio credito nella detta minor somma di
€19.371,93, oltre interessi come da domanda monitoria, con il favore delle spese processuali (comparsa di costituzione depositata in data 03/04/2023).
I.4.- Con ord. 06/06/2023, integrata con ord. 14/12/2023, è stata concessa al provvedimento monitorio la provvisoria esecuzione parziale ex art. 648 c.p.c., fino alla concorrenza di €19.371,93.
E' stata infruttuosamente percorsa la risoluzione bonaria della controversia, compulsata da questo magistrato anche per il tramite di proposta conciliativa (ord. 06/06/2023, per
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l'importo di €10.961,02 con spese compensate, accettata dalla sola parte opponente;
per le motivazioni di rigetto espresse dalla parte opposta, cfr. verb. ud. 14/12/2023).
I.5.- Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e depositate le relative memorie, con ord. 12/12/2024 sono state disattese le istanze istruttorie formulate dalle parti (“rilevato, in ordine all'istanza di cui alla memoria istruttoria di parte opponente, che le stesse risultano, per come formulate, inammissibili (per genericità/valutatività, peraltro apparendo non inverosimile l'eccezione di tardività di denuncia dei vizi, oltre
10 anni dopo la fornitura, sollevata dalla controparte anche in assenza di supporto documentale - finanche embrionale - della circostanza;
cfr. ord. 06/06/2023); considerato che l'istanza di prova per interpello formulata da parte opposta nella memoria istruttoria risulta effettivamente posta solo in via subordinata, in relazione alle avverse istanze di prova, sostanzialmente insistendo la difesa per l'udienza di
p.c.”).
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, sicchè in assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, è pervenuta all'odierna udienza, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie difensive finali).
II.- L'opposizione è parzialmente fondata.
II.1.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, va ricordato che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa a essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
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Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata, come anzidetto, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Deve altresì richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004).
Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
II.2.- Tanto ricostruito, occorre anzitutto premettere che parte opposta, in sede di comparsa di costituzione, come innanzi riportato, ha espressamente dichiarato di non insistere nella domanda monitoria limitatamente all'importo di €55.817,25, rinunciando alla relativa pretesa, manifestando parziale adesione all'avversa eccezione di prescrizione.
Per quanto concerne le ulteriori voci di credito investite dall'eccezione di prescrizione, portate dalle fatture n. 1/284 del 30/06/2012 (con scadenza 31/07/2012) per €256,46 e n.
01/356 del 31/07/2012 (con scadenze 30/09/2012, 31/10/2012 e 30/11/2012) per
€8.214,45, la cui fondatezza è stata sostenuta da parte opposta in forza dell'interruzione del termine di prescrizione per effetto dell'invio a mezzo raccomandata a/r dell'atto di costituzione in mora del 02/07/2022, la pretesa risulta del pari fondata in considerazione
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dell'idoneità dell'atto unilaterale recettizio de quo a interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c..
Non coglie invero nel segno l'assunto di parte opponente fondato sul rilievo che la raccomandata in atti è stata restituita al mittente per compiuta giacenza il 06/08/2022
(doc. 2 fasc. opponente), data successiva al dies ad quem del termine prescrizionale (da individuarsi, peraltro, nel 31/07/2022 con riguardo alla prima fattura e quantomeno nel
30/09/2022 in relazione alla seconda).
Per consolidato orientamento di legittimità (ribadito, ex multis, da Cass. n. 511/2019 e da Cass., 15/04/2025, n. 9862), premesso che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione e neppure alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, la produzione in giudizio di un telegramma o di una lettera raccomandata, finanche in mancanza dell'avviso di ricevimento, oltre a costituire prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, fa sorgere la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (v. Cass., nn. 24015/2017 e
22687/2017), onde spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass., n. 17204/2016); in sintesi, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (cfr.
Cass., n. 36397/2022), e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata
(cfr. Cass., n. 29237/2017, nonché Cass., nn. 15397/2023 e 34212/2021).
Nella fattispecie sub judice, a fronte dell'estratto postale, in atti, attestante l'esito della spedizione e dal quale si ricava come, a seguito del tentativo infruttuoso di consegna del
06/07/2012, la missiva sia stata resa disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale di competenza a far data dal 07/07/2012, la parte opponente nulla ha dedotto, né ha lamentato di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza della comunicazione (cfr. doc. 2, 3 e 7 comparsa di costituzione); sicchè, in assenza di
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idonei elementi di segno contrario, la presunzione semplice ex art. 1335 c.c. deve ritenersi operante non potendosi pertanto negare alla missiva de qua efficacia interruttiva ex art. 2943 c.c..
II.3.- Quanto all'eccezione di inadempimento, è sufficiente osservare, come già tracciato nei provvedimenti istruttori e conciliativi, che la difesa risulta inammissibile, vuoi per evidente tardività, vuoi poiché priva di supporto probatorio e per vero connotata, a monte, da vaghezza e genericità tali da non consentire finanche il raggiungimento della soglia allegatoria (la difesa non supera nemmeno l'onere minimo di allegazione).
II.4.- In sintesi, a fronte delle risultanze istruttorie, quali emergenti dalle produzioni documentali di parte opposta e idonee a comprovare, nei termini esposti, la fondatezza del credito azionato in sede monitoria, la parte opponente non ha dimostrato, né ha chiesto di dimostrare con mezzi di prova ammissibili e rilevanti, l'esistenza di fatti negativamente incidenti sul diritto al pagamento del corrispettivo vantato dalla controparte, come riconosciuto con l'ingiunzione opposta, ulteriori e diversi dalla maturazione della prescrizione, riconosciuta dall'ingiungente nei suesposti termini, nel complesso rimanendo la propria linea difensiva meramente assertiva, pur al cospetto dell'articolato corredo probatorio fornito dalla parte creditrice.
Ne deriva la rideterminazione in minus del credito per l'importo di €19.371,93.
Entro tali ristretti limiti quantitativi può essere riconosciuta come fondata la pretesa creditoria, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso per somme eccedenti quelle dovute dalla parte ingiunta, dev'essere revocato e sostituito dalla condanna al pagamento dell'importo accertato nella presente sede della cognizione piena oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2022 dalla data di scadenza di ogni singola fattura al soddisfo, in difetto di diverse indicazioni e di contestazioni sul punto.
III.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla parte opposta nella memoria difensiva finale, non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva
(vi è stata adesione alla proposta conciliativa;
il credito ingiunto risulta per oltre 2/3 pacificamente prescritto).
IV.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
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Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore (importo del credito riconosciuto fondato), dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi per le prime due fasi;
valori minimi per le ultime due).
In considerazione dell'esito complessivo della lite (notevolissima riduzione del quantum
a seguito della parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione), letto unitamente al contegno conciliativo comunque manifestato dalla parte soccombente, le spese di lite possono essere compensate per 1/3, mentre per la restante parte devono porsi a carico dell'opponente, in quanto, come detto, sostanzialmente soccombente.
V.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il
Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 05/12/2022, da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
C.P. N. 6/2021 - TRIBUNALE DI BARI, ogni contraria istanza disattesa, così
[...] provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, accertata la prescrizione del credito ingiunto per l'importo di €55.817,25, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di €19.371,93, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 come da parte motiva e fino al soddisfo;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali relative al presente giudizio di opposizione, in misura di 2/3, parte che liquida in €2.258,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge;
COMPENSA per la restante parte.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 11/12/2025
Il Giudice
IA UT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice IA UT, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 11/12/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14619/2022 R.G. proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Berloco, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
C.P. N. 6/2021 - TRIBUNALE DI BARI, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele
Daddario, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €75.189,18 oltre interessi e spese, vantato da in C.P. n. 6/2021 - Tribunale di Bari nei confronti di Controparte_1 [...]
a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti per Parte_1
l'edilizia indicati nelle fatture versate in sede monitoria.
I.2.- Richiesta e ottenuta dal creditore l'ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
3406/2022 emesso da questo Tribunale il 07-10/10/2022), la società ingiunta ha
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spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo la parziale prescrizione del credito per l'importo di €64.228,16, in assenza di idonei atti interruttivi, e spiegando eccezione di inadempimento in ragione dei vizi della merce fornita da controparte, impiegata nella realizzazione di un appalto di lavori di manutenzione straordinaria delle condotte della rete idrica in Cassano delle Murge stipulato con il in Controparte_2 tesi immediatamente contestati e oltretutto riconosciuti dalla controparte, manifestatisi in fase di collaudo dell'opera appaltata.
Ha dunque concluso per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del provvedimento monitorio, con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato in data
05/12/2022).
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha parzialmente aderito all'avversa eccezione di prescrizione, limitatamente all'importo di €55.817,25, rinunciando alle relative ragioni di credito, insistendo per la fondatezza delle ulteriori poste di €10.901,02, in ragione dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per la residua fatturazione (sulla base dei doc. nn. 2, 7 e 8 e ricavandosi dall'estratto postale in atti che l'attestazione di compiuta giacenza della raccomandata di costituzione in mora - restituita al mittente in data 06/08/2022 a seguito di tentativo infruttuoso di recapito in data 06/07/2022 - era risalente al 07/07/2022, ossia a data anteriore al dies ad quem del termine di prescrizione, secondo la tesi avversaria coincidente con il 31/07/2022).
Inoltre, in ordine all'eccezione di inadempimento, ne ha sostenuto l'inammissibilità e/o infondatezza, poiché spiegata dopo la maturazione dei termini di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c., nonchè relegata allo stadio di mera asserzione sprovvista di supporto documentale;
ha altresì negato di essere stata destinataria di contestazioni e di aver riconosciuto gli asseriti vizi della merce.
Ha quindi concluso per l'accertamento del proprio credito nella detta minor somma di
€19.371,93, oltre interessi come da domanda monitoria, con il favore delle spese processuali (comparsa di costituzione depositata in data 03/04/2023).
I.4.- Con ord. 06/06/2023, integrata con ord. 14/12/2023, è stata concessa al provvedimento monitorio la provvisoria esecuzione parziale ex art. 648 c.p.c., fino alla concorrenza di €19.371,93.
E' stata infruttuosamente percorsa la risoluzione bonaria della controversia, compulsata da questo magistrato anche per il tramite di proposta conciliativa (ord. 06/06/2023, per
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l'importo di €10.961,02 con spese compensate, accettata dalla sola parte opponente;
per le motivazioni di rigetto espresse dalla parte opposta, cfr. verb. ud. 14/12/2023).
I.5.- Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e depositate le relative memorie, con ord. 12/12/2024 sono state disattese le istanze istruttorie formulate dalle parti (“rilevato, in ordine all'istanza di cui alla memoria istruttoria di parte opponente, che le stesse risultano, per come formulate, inammissibili (per genericità/valutatività, peraltro apparendo non inverosimile l'eccezione di tardività di denuncia dei vizi, oltre
10 anni dopo la fornitura, sollevata dalla controparte anche in assenza di supporto documentale - finanche embrionale - della circostanza;
cfr. ord. 06/06/2023); considerato che l'istanza di prova per interpello formulata da parte opposta nella memoria istruttoria risulta effettivamente posta solo in via subordinata, in relazione alle avverse istanze di prova, sostanzialmente insistendo la difesa per l'udienza di
p.c.”).
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, sicchè in assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, è pervenuta all'odierna udienza, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie difensive finali).
II.- L'opposizione è parzialmente fondata.
II.1.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, va ricordato che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa a essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
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Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata, come anzidetto, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Deve altresì richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004).
Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
II.2.- Tanto ricostruito, occorre anzitutto premettere che parte opposta, in sede di comparsa di costituzione, come innanzi riportato, ha espressamente dichiarato di non insistere nella domanda monitoria limitatamente all'importo di €55.817,25, rinunciando alla relativa pretesa, manifestando parziale adesione all'avversa eccezione di prescrizione.
Per quanto concerne le ulteriori voci di credito investite dall'eccezione di prescrizione, portate dalle fatture n. 1/284 del 30/06/2012 (con scadenza 31/07/2012) per €256,46 e n.
01/356 del 31/07/2012 (con scadenze 30/09/2012, 31/10/2012 e 30/11/2012) per
€8.214,45, la cui fondatezza è stata sostenuta da parte opposta in forza dell'interruzione del termine di prescrizione per effetto dell'invio a mezzo raccomandata a/r dell'atto di costituzione in mora del 02/07/2022, la pretesa risulta del pari fondata in considerazione
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dell'idoneità dell'atto unilaterale recettizio de quo a interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c..
Non coglie invero nel segno l'assunto di parte opponente fondato sul rilievo che la raccomandata in atti è stata restituita al mittente per compiuta giacenza il 06/08/2022
(doc. 2 fasc. opponente), data successiva al dies ad quem del termine prescrizionale (da individuarsi, peraltro, nel 31/07/2022 con riguardo alla prima fattura e quantomeno nel
30/09/2022 in relazione alla seconda).
Per consolidato orientamento di legittimità (ribadito, ex multis, da Cass. n. 511/2019 e da Cass., 15/04/2025, n. 9862), premesso che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione e neppure alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, la produzione in giudizio di un telegramma o di una lettera raccomandata, finanche in mancanza dell'avviso di ricevimento, oltre a costituire prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, fa sorgere la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (v. Cass., nn. 24015/2017 e
22687/2017), onde spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass., n. 17204/2016); in sintesi, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (cfr.
Cass., n. 36397/2022), e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata
(cfr. Cass., n. 29237/2017, nonché Cass., nn. 15397/2023 e 34212/2021).
Nella fattispecie sub judice, a fronte dell'estratto postale, in atti, attestante l'esito della spedizione e dal quale si ricava come, a seguito del tentativo infruttuoso di consegna del
06/07/2012, la missiva sia stata resa disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale di competenza a far data dal 07/07/2012, la parte opponente nulla ha dedotto, né ha lamentato di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza della comunicazione (cfr. doc. 2, 3 e 7 comparsa di costituzione); sicchè, in assenza di
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idonei elementi di segno contrario, la presunzione semplice ex art. 1335 c.c. deve ritenersi operante non potendosi pertanto negare alla missiva de qua efficacia interruttiva ex art. 2943 c.c..
II.3.- Quanto all'eccezione di inadempimento, è sufficiente osservare, come già tracciato nei provvedimenti istruttori e conciliativi, che la difesa risulta inammissibile, vuoi per evidente tardività, vuoi poiché priva di supporto probatorio e per vero connotata, a monte, da vaghezza e genericità tali da non consentire finanche il raggiungimento della soglia allegatoria (la difesa non supera nemmeno l'onere minimo di allegazione).
II.4.- In sintesi, a fronte delle risultanze istruttorie, quali emergenti dalle produzioni documentali di parte opposta e idonee a comprovare, nei termini esposti, la fondatezza del credito azionato in sede monitoria, la parte opponente non ha dimostrato, né ha chiesto di dimostrare con mezzi di prova ammissibili e rilevanti, l'esistenza di fatti negativamente incidenti sul diritto al pagamento del corrispettivo vantato dalla controparte, come riconosciuto con l'ingiunzione opposta, ulteriori e diversi dalla maturazione della prescrizione, riconosciuta dall'ingiungente nei suesposti termini, nel complesso rimanendo la propria linea difensiva meramente assertiva, pur al cospetto dell'articolato corredo probatorio fornito dalla parte creditrice.
Ne deriva la rideterminazione in minus del credito per l'importo di €19.371,93.
Entro tali ristretti limiti quantitativi può essere riconosciuta come fondata la pretesa creditoria, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso per somme eccedenti quelle dovute dalla parte ingiunta, dev'essere revocato e sostituito dalla condanna al pagamento dell'importo accertato nella presente sede della cognizione piena oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2022 dalla data di scadenza di ogni singola fattura al soddisfo, in difetto di diverse indicazioni e di contestazioni sul punto.
III.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla parte opposta nella memoria difensiva finale, non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva
(vi è stata adesione alla proposta conciliativa;
il credito ingiunto risulta per oltre 2/3 pacificamente prescritto).
IV.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
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Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore (importo del credito riconosciuto fondato), dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi per le prime due fasi;
valori minimi per le ultime due).
In considerazione dell'esito complessivo della lite (notevolissima riduzione del quantum
a seguito della parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione), letto unitamente al contegno conciliativo comunque manifestato dalla parte soccombente, le spese di lite possono essere compensate per 1/3, mentre per la restante parte devono porsi a carico dell'opponente, in quanto, come detto, sostanzialmente soccombente.
V.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il
Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 05/12/2022, da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
C.P. N. 6/2021 - TRIBUNALE DI BARI, ogni contraria istanza disattesa, così
[...] provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, accertata la prescrizione del credito ingiunto per l'importo di €55.817,25, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di €19.371,93, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 come da parte motiva e fino al soddisfo;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali relative al presente giudizio di opposizione, in misura di 2/3, parte che liquida in €2.258,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge;
COMPENSA per la restante parte.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 11/12/2025
Il Giudice
IA UT
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