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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/05/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 899 R.G.A.2023 promossa in grado di appello
D A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosario Dell'Oglio e Parte_1
Giuseppe Dell'Oglio presso il cui studio in Palermo, via Torquato Tasso n.14, è elettivamente domiciliato ricorrente in riassunzione (già appellante)
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv.to Ferdinando Caronia presso il cui CP_1
studio in Palermo, via Houel n.29, è elettivamente domiciliata resistente in riassunzione (già appellato) all'udienza di discussione del 24.10.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
IN FATTO e IN DIRITTO
1) Con sentenza n.16465/2023, del 18.5.2023, la Corte Suprema di
Cassazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto da
[...]
– e rigetto di tutti gli altri, compreso il ricorso incidentale interposto Pt_1 dall' ha cassato con rinvio la sentenza n.315/2020 con la quale CP_1
questa Corte (sempre in sede di rinvio), aveva riformato la sentenza Pag.1 n.1460/2014 del Tribunale G.L. di Palermo e condannato, per quanto di ritenuta ragione, l' al risarcimento dei danni in favore del in misura CP_1 Pt_1 equivalente ad undici mensilità dell'ultima retribuzione complessivamente pari ad €132.634,38.
In particolare, per quel che qui ancora rileva, i Giudici di legittimità si sono così espressi:
“Il secondo motivo è fondato, laddove si denunzia l'omesso esame di un fatto decisivo, tanto da comportare un errore di diritto per non avere la Corte territoriale utilizzato la nozione di “retribuzione globale di fatto”. Come si evince dal contenuto dell'originario ricorso d'appello (pag. 21), in quel motivo la somma di euro 12.056,58 era stata indicata dal come quella retribuzione risultante dall'ultimo cedolino, erroneamente non Pt_1 considerato dal Tribunale. Ma egli aveva altresì aggiunto che per la determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso sarebbe stato necessario dividere per 12 la retribuzione annua complessivamente percepita, includendovi 13^ e premio di produzione. Dunque, contrariamente all'assunto della Corte palermitana, quell'indicazione contenuta nell'originario ricorso d'appello, rettamente intesa, non precludeva in alcun modo al giudice del rinvio l'esatta individuazione della retribuzione-parametro. In senso contrario non può valere il richiamo – da parte della Corte territoriale – alle delibere di incarico e ai compensi ivi previsti, poiché, come prospettato dal ricorrente, in quelle stesse delibere era stato altresì previsto che il trattamento economico sarebbe stato integrato dalle clausole del ccnl confservizi del 22/12/2009. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per l'esatto accertamento della retribuzione-parametro con cui quantificare il danno in termini di lucro cessante.”
Con ricorso depositato il 30.8.2023, ha riassunto il Parte_1
giudizio.
In particolare, deduce che agli “atti del giudizio di I grado sono stati prodotti tre cedolini (doc. i) fascicolo 2° produzione giudizio Tribunale di Palermo depositato il
18.7.2013)” che “contengono tutti gli elementi ed i dati che debbono essere utilizzati ai fini della quantificazione del danno patrimoniale relativo al periodo 1.12.2012 – 31.10.2013 da identificarsi nella mancata percezione della retribuzione globale relativa al detto periodo”.
Pag.2 Sostiene che “dalle richiamate buste paga è possibile rilevare che oltre alla retribuzione base occorre tenere in considerazione gli scatti anzianità, superminimo non assorbibile, il trattamento Agg. Art.5 CCNL il rateo 13° e 14° relativi sia all'anno 2012 che 2013 (sino al 31.10.2013), la retribuzione variabile incentivante, nonché il TFR, nonché l'iscrizione … a PREVINDAI”.
Che nel “cedolino datato 27.11.2012 risulta un “Imponibile pari CP_2
ad € 170.787,00, voce che per definizione corrisponde alle retribuzioni globalmente erogate negli undici mesi del 2012, (ad eccezione del rateo 13sima mensilità erogata poi a dicembre
2012, pari alla retribuzione mensile divisa per 12 e moltiplicata per gli 11 mesi lavorati).
Dallo stesso cedolino è possibile individuare, la retribuzione mensile (€12.057,69): pertanto divisa la retribuzione mensile per 12 e moltiplicato il risultato ottenuto per 11 mesi
(corrispondente al periodo 28.11.2012 – 30.10.2013) risulta un rateo 13sima pari ad €
11.052,88 che sommata alla retribuzione erogata al 27.11.2012 (e risultante sempre dai cedolini prodotti in atti in € 170.787,00,) risulta un totale pari ad € 181.839,88. Il TFR corrispondente a questo importo risulta pari ad €13.469,62 per un totale pari ad €
195.309,50”.
Soggiunge che per il “calcolo della “retribuzione globale di fatto” a questo importo vanno aggiunte le altre voci a carattere continuativo, contrattuali, tra cui ed in particolare la quota a carico dell'azienda per previdenza complementare: ed infatti dal Testo coordinato del
CCNL sottoscritto da e in data 9 febbraio 2012 (prodotto in CP_3 CP_4
atti) risulta che la contribuzione dovuta al Fondo dei Dirigenti (Previndai) a carico dell'impresa è pari al 4% della retribuzione globale effettivamente percepita dal dirigente, da applicarsi fino al limite di €150.000,00”; che, “abbiamo quindi € 6.000,00 (pari al 4% di € 150.000,00) che diviso 12 e moltiplicato per 11 ammonta ad € 5.500,00”.
Ritiene, in definitiva, che “l'ammontare del risarcimento dei danni, quale lucro cessante, dovuto da …. per effetto dell'illegittimo recesso dal contratto a tempo CP_1 determinato è pari ad €200.809,50” e che pertanto l' “detratte CP_1
€132.634,38 già corrisposte nel mese di ottobre 2020 in esecuzione della sentenza n.315 della Corte di Appello di Palermo Sez. Lavoro riformata oggi dalla Corte di Cassazione, dovrà essere condannata al pagamento dell'ulteriore somma di € 68.175,12”.
Pag.3 L' si è costituita in giudizio resistendo alle domande (per CP_1
come) spiegate dal ricorrente in riassunzione.
In via preliminare eccepisce “l'inammissibilità di tutte le voci retributive non specificamente indicate dal ricorrente nell'originario giudizio di appello per determinare la retribuzione - parametro con cui quantificare il danno in termini di lucro cessante”.
Segnatamente, ritiene che “la Corte territoriale, quale giudice di rinvio, sulla base del principio di diritto statuito dalla Suprema Corte, deve valutare se la somma di
€12.056,58 possa essere incrementata includendo il rateo 13^ e il premio di produzione
2023 (recte: retribuzione variabile incentivante)” ossia “le uniche voci retributive indicate dalla Corte regolatrice tenuto conto di dedotto a pagina 21 del ricorso di appello”.
Evidenzia che l'imponibile di euro 170.787,00 richiamato nel CP_2 cedolino del 27.11.2012 “è un elemento privo di qualsivoglia valore processuale in assenza della necessaria e specifica allegazione nell'originario ricorso di appello”; che, in ogni caso, tale voce “non configura idoneo elemento per determinare il parametro retributivo mensile della retribuzione e non corrisponde al trattamento retributivo che il ricorrente avrebbe percepito nel caso di svolgimento del rapporto di lavoro sino alla scadenza naturale del termine”.
Eccepisce, ancora, l'inammissibilità del “richiamo al rateo di TFR maturato nel
2013 (€13.469,88) ed alla somma di €5.500,00 a titolo di contribuzione dovuta al Fondo dei Dirigenti (Previndai)”.
Quanto al rateo di T.F.R., “osserva che il ricorrente, con ricorso iscritto al n. R.G.
10117/2021, ha chiesto al Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo la condanna dell' <<al pagamento in favore dell della complessiva somma pt_2 parte_1>di € 114.756,20 a titolo di differenza del TFR maturato nel periodo compreso tra il giorno
1.7.1997 e il 31.10.2013 …” e che il giudice adito “con sentenza n. 1697/2023 ha rigettato la domanda”; che, per tale giudizio, pende l'appello nel quale controparte ha chiesto la “somma di € 79.908,96 a titolo di differenza del TFR maturato nel periodo compreso tra il giorno 1.7.1997 e il 29.11.2012 >> rinunciando, pertanto, al pagamento del TFR relativo al periodo 30.11.2012 – 31.10.2013 … con conseguente consolidarsi (nel
Pag.4 predetto giudizio di appello) del giudicato interno sul capo di domanda relativo al rateo TFR maturato nel periodo 30.11.2012 – 31.10.2013”.
Eccepisce, quindi, il “giudicato esterno sul capo di domanda volto a includere il predetto rateo TFR quale ulteriore parametro retributivo per il risarcimento del danno conseguente alla illegittimità dell'atto datoriale di anticipata risoluzione del rapporto lavorativo”.
Quanto al “parametro retributivo dovuto a seguito del principio di diritto statuito dalla Suprema Corte” sostiene che “il ricorrente deve ricevere a titolo risarcitorio il rateo di
13sima mensilità 2013, trattandosi di un istituto retributivo previsto dalla legge e che concorre a formare il c.d. << minimo costituzionale >>” .
Che ciò “non vale per il premio di produzione (recte: retribuzione variabile incentivante) richiamato a pagina 21 del ricorso di appello”.
Al riguardo richiama il tenore degli art.3 e 12 del C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese di pubblica utilità del 2009 e sostiene che da tali disposizioni
“appare chiaro che il diritto del dirigente all'erogazione del compenso incentivante presuppone una serie di elementi che il ricorrente nel giudizio di appello non ha allegato (e provato) con conseguente impossibilità di considerare il premio di produzione posta retributiva di cui sia dovuta e certa la percezione”.
Per tali ragioni, assume che in base al “principio di diritto statuito dalla Corte regolatrice” il deve ricevere “in aggiunta alla somma di €132.634,38 erogata Pt_1
da in esecuzione della sentenza n. 315/2020) il rateo 13sima 2013 pari alla CP_1 somma di €11.051,86 (€ 12.056,58 : 12 x 11 mesi)”.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
2) Come già anticipato con la sentenza n.16465/2023 i Giudici di legittimità, hanno così statuito:
“… Come si evince dal contenuto dell'originario ricorso d'appello (pag. 21), in quel motivo la somma di euro 12.056,58 era stata indicata dal come quella Pt_1
retribuzione risultante dall'ultimo cedolino, erroneamente non considerato dal Tribunale. Ma
Pag.5 egli aveva altresì aggiunto che per la determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso sarebbe stato necessario dividere per 12 la retribuzione annua complessivamente percepita, includendovi 13^ e premio di produzione. Dunque, contrariamente all'assunto della Corte palermitana, quell'indicazione contenuta nell'originario ricorso d'appello, rettamente intesa, non precludeva in alcun modo al giudice del rinvio l'esatta individuazione della retribuzione- parametro. In senso contrario non può valere il richiamo – da parte della Corte territoriale – alle delibere di incarico e ai compensi ivi previsti, poiché, come prospettato dal ricorrente, in quelle stesse delibere era stato altresì previsto che il trattamento economico sarebbe stato integrato dalle clausole del ccnl confservizi del 22/12/2009 …. “.
Orbene, ritiene questo Collegio, contrariamente a quanto sembra voler sostenere il ricorrente in riassunzione, che la Suprema Corte, in relazione al motivo accolto, non abbia affatto rinviato, per la determinazione del quantum dovuto a titolo risarcitorio, a “scatti anzianità, superminimo non assorbibile, il trattamento Agg. Art.5 CCNL il rateo 13° e 14° relativi sia all'anno 2012 che 2013
(sino al 31.10.2013), la retribuzione variabile incentivante, nonché il TFR, nonché
l'iscrizione … a PREVINDAI” (cfr. ricorso in riassunzione pag. 6).
Al contrario, si osserva, i giudici di legittimità, facendo espresso rinvio alla pag. 21 dell'originario atto di appello, hanno espressamente detto che “in quel motivo la somma di euro 12.056,58 era stata indicata dal come quella Pt_1
retribuzione risultante dall'ultimo cedolino, erroneamente non considerato dal Tribunale. Ma egli aveva altresì aggiunto che per la determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso sarebbe stato necessario dividere per 12 la retribuzione annua complessivamente percepita, includendovi 13^ e premio di produzione”.
Un tanto, si rileva, risulta dalla piana lettura dell'atto di gravame proposto dal in data 30/7/2014 (cfr. fascicolo R.G. 1209/2014 in atti). Pt_1
A pag. 21 di tale atto, infatti, il , nel lamentare l'erronea Pt_1 liquidazione (ad opera del Tribunale) del dovuto, in quanto parametrata all'ultima retribuzione pari ad euro 8.158,99, di cui alla retribuzione dell'anno
2009, si è così espresso:
“L'importo indicato dal Giudice non solo non corrisponde all'ultima retribuzione, ma
Pag.6 è relativo alla prima mensilità ricevuta … nel 2009 dopo la fine del periodo di aspettativa, non ricomprende poi l'indennità di direttore generale, incarico questo ricoperto a partire dal
21 ottobre successivo e neppure in dodicesimi la quota di tredicesima mensilità e del premio di produzione. L'Importo dell'ultima retribuzione è difatti quello risultante dal cedolino paga dell'ultimo mese (pari al lordo ad € 12.056,58 …. Per determinare l'importo delle mensilità da prendere a base di calcolo per il computo dell'indennità di mancato preavviso occorre dividere per 12 la retribuzione annua complessivamente percepita, includendo per quota la tredicesima ed il premio di produzione”.
Per come è evidente, quindi, nel corpo del gravame (per come richiamato dalla stessa sentenza della Cassazione n.16465/2023) non vi era alcun riferimento (neanche generico) a scatti anzianità, superminimo non assorbibile, al trattamento Agg. Art.5 CCNL, al rateo di 14^, nonché al TFR e all'iscrizione a PREVINDAI.
Al contrario, gli unici (ulteriori) parametri retributivi indicati dal Pt_1
per la determinazione del quantum dovuto (rispetto ai quali doveva ritenersi correlato il richiamo dell'odierno ricorrente in riassunzione al C.C.N.L. di categoria) erano la 13^ mensilità e il premio di produzione (in realtà, retribuzione variabile incentivante) ossia le stesse voci (come pure condivisibilmente osservato dall' in memoria) cui la Cassazione ha fatto riferimento nel cassare CP_1
la sentenza n.315/2020 di questa Corte.
D'altro canto, si aggiunge, da un'attenta analisi del cedolino paga del
27.11.2012 (cfr. doc. fascicolo di parte) emerge pure che l'importo lordo di euro
12.057,69 altro non era che la somma delle seguenti voci: retribuzione base di euro
4.884,63; aumenti periodici di anzianità euro 387,34: superminimo euro 3.214,29;
Tratt. Agg. Art. 5 CCNL euro 3.571,43.
In altri termini, risulta provato che era proprio questa la retribuzione globale di fatto di cui godeva il , in base a quanto stabilito con l'incarico Pt_1
ricevuto e dalle norme del CCNL, in costanza di rapporto e sulla scorta della quale si doveva e si deve quantificare il risarcimento del danno.
Se, dunque, da un lato, deve senz'altro ritenersi parzialmente erronea la
Pag.7 sentenza n.315/2020 di questa Corte (in diversa composizione) nella parte in cui non ha computato il rateo di 13^ (dovuto, prima ancora che in forza di contratto, in base alla legge) a titolo risarcitorio, dall'altro, non può che essere disattesa la pretesa in ordine al “premio di produzione” in quanto trattasi di voce
(più correttamente riconducibile alla “retribuzione variabile incentivante”) rispetto alla quale (tenuto conto delle disposizioni di cui al C.C.N.L. in atti, artt.
3 e 12) il non ha mai allegato, prima ancora che provato, nulla che Pt_1 potesse e possa consentire di affermarne l'effettiva corresponsione e la spettanza, oltre che la quantificazione.
Del tutto, irrilevante, nel quadro fin qui delineato, deve reputarsi il riferimento all'imponibile I.N.P.S. annuo contenuto tra le voci riportate sul cedolino paga del novembre 2012.
L'importo di euro 170.787,63, invero, non costituisce prova della retribuzione globale di fatto percepita nel corso del 2012 e, come tale, rilevante ai fini della decisione;
esso, a ben vedere, rappresenta soltanto il coacervo dei compensi percepiti fino al novembre di tale anno di cui tuttavia - non avendo il dedotto e dimostrato alcunchè sul punto - nulla è dato sapersi quanto a Pt_1 natura, consistenza e imputazione mensile delle singole voci che ne hanno progressivamente costituito il parametro, potendo le stesse (anche solo in parte) riguardare emolumenti non rientranti nella nozione di retribuzione globale di fatto.
L'unico dato certo, nei limiti del provato, è, dunque, rappresentato dalla voce “D0001 RETRIBUZIONE GLOBALE” (così come viene indicata nel cedolino del 27.11.2012 in atti, corrispondente alla sommatoria degli importi delle voci retributive di cui si è già detto sopra, aventi certamente carattere fisso e continuativo) che risulta essere pari ad euro 12.057,69.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, deve concludersi che al , Pt_1
tenuto conto anche del rateo di 13^ che avrebbe certamente percepito, spettasse a titolo risarcitorio la complessiva somma di €143.687,26.
Pag.8 Considerato, però - per come è pacifico tra le parti e in forza del giudicato ormai formatosi sul punto - che la somma di euro 132.634,38 è già stata corrisposta dall' nel mese di ottobre 2020, deve qui riconoscersi al CP_1
(per il medesimo titolo risarcitorio) la ulteriore e residua somma di Pt_1
€11.052,88 (12.057,69 x 11 mesi : 12 mesi = €11.052,88).
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata e restando ferme le statuizioni ormai passate in giudicato, deve essere dichiarato il diritto di al risarcimento del danno a carico dell' in misura Parte_1 CP_1 equivalente a 11 mensilità dell'ultima retribuzione e complessivamente pari ad euro 143.687,26 da cui deve detrarsi la somma di euro 132.634,38 già corrisposta nel mese di ottobre 2020 in esecuzione della sentenza n.315/2020 della Corte di
Appello di Palermo sezione lavoro.
Per l'effetto, l' deve essere condannata al pagamento in favore CP_1
di dell'ulteriore e residua somma di €11.052,88, oltre accessori Parte_1
come per legge dalla scadenza al saldo.
3) Residua il regolamento delle spese.
Considerato l'esito complessivo della controversia e di quanto già statuito dalla Suprema Corte anche in punto di regolamento delle spese con la sentenza n.16465/2023, deve confermarsi, perché conforme a giustizia, la parziale compensazione delle stesse in ragione di 2/3 per tutti i gradi di giudizio.
La restante quota, in ossequio al principio della soccombenza, deve essere posta a carico dell' e si liquida, come da dispositivo, in favore del CP_1
. Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, su rinvio della
Corte di Cassazione, in riforma della sentenza n.1460/2014 del Tribunale G.L. di Palermo, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di al risarcimento del danno a Parte_1
carico dell' in misura equivalente a 11 mensilità dell'ultima CP_1
Pag.9 retribuzione e complessivamente pari ad euro 143.687,26 da cui deve detrarsi la somma di euro 132.634,38 già corrisposta nel mese di ottobre 2020 in esecuzione della sentenza n.315/2020 della Corte di Appello di Palermo sezione lavoro;
- per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
dell'ulteriore somma di euro 11.052,88, per la causale di cui in parte motiva, oltre accessori come per legge dalla scadenza al saldo.
- compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio in ragione di 2/3 e condanna l' al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1
residua quota che liquida in €3.100,00 per il primo grado, in €3.300,00 per il precedente grado di appello definito con sentenza n.175/2017, in €3.500,00 per il giudizio di Cassazione definito con sentenza n.14799/2019, in €3.300,00 per il precedente grado di appello definito con sentenza n.315/2020, in €2.551,00 per il giudizio di Cassazione definito con sentenza n.16465/2023 e in €3.500,00 per il presente grado di rinvio, oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Palermo 24 ottobre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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