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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3075 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Iglesias, presso lo studio dell'avv. GIOI ANNARELLA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. FLORE STEFANIA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separati, e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate, non essendo possibile una decisione allo stato.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso dell'istruzione e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARBONIA il 5/09/2004
fra coniugi , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_2 CP_1
CARBONIA il 24/12/1976, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 55, parte II, Serie A, anno 2004 - Comune di CARBONIA);
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 1/07/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 3075 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, con l'avv. GIOI ANNARELLA, Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. FLORE STEFANIA, CP_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
P.Q.M.
Rinvia all'udienza del 9/02/2026, per l'inizio dell'istruttoria secondo il calendario del processo predisposto dal giudice delegato.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 1/07/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
3 Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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