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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 164/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARELLO Parte_1 C.F._1
MIMMA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLATO
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna.
Avente ad oggetto: appello avverso decreto del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione cittadini UE, in data 4/05/2018, nel procedimento N.R.G. 13632/2017, in materia di protezione internazionale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/07/2024, con le seguenti
CONCLUSIONI
L'appellante, come da atto introduttivo;
pagina 1 di 5 il appellato, come da memoria di costituzione;
CP_1 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, con atto del
13/07/2022, che ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. nato il [...] a [...], nel Borno State, in Nigeria, e proveniente Parte_1 dall'Edo State, proponeva opposizione al Tribunale di Bologna avverso al provvedimento della
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, in data
10/7/2017, notificato il 7/08/2017, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria in quanto ha ritenuto che il racconto del richiedente asilo fosse generico e non adeguatamente circostanziato, che la zona di provenienza non fosse interessata da un conflitto interno o da violenza indiscriminata e che non sussistesse nel caso di specie alcuna condizione seria e grave di vulnerabilità.
Il non si costituiva in giudizio, mentre la Commissione Territoriale provvedeva a Controparte_1 depositare copia della documentazione di cui all'art. 38 bis, comma 8, del D.Lgs.n. 25/2008, e il
Pubblico Ministero interveniva senza peraltro formulare osservazioni ostative all'accoglimento della domanda.
Il ricorrente non poteva essere sentito dal Tribunale in quanto all'epoca era detenuto in carcere e sottoposto a misura cautelare a seguito di violento episodio verificatosi nel centro di accoglienza che lo ospitava, né lo stesso aveva manifestato la volontà di essere sentito in giudizio.
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, quindi, all'esito del procedimento, con decreto in data 4/04/2018, ritenendo condivisibili le motivazioni della Commissione Territoriale ha rigettato il ricorso.
2) Il Sig. ha quindi proposto il presente appello avverso il predetto decreto, notificando Parte_1
il ricorso in data 29/3/2022, formulando, preliminarmente, la richiesta di rimessione in termini.
Al riguardo, l'appellante ha rappresentato che non era stato messo a conoscenza del contenuto del provvedimento di rigetto della sua domanda poiché all'epoca era detenuto in carcere e non colloquiava con il suo difensore di fiducia presso il quale era domiciliato per le notifiche;
solo dopo la sua scarcerazione, quando si era recato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna, in data
10/11/2021, dove gli era notificato il decreto di espulsione del Prefetto, lo stesso parlava con il nuovo pagina 2 di 5 difensore, il quale, a seguito di accesso agli atti presso la Commissione Territoriale, apprendeva del decreto de quo e procedeva all'impugnazione.
Sempre in via preliminare, il Sig. ha argomentato che le norme sul procedimento camerale senza Pt_1
possibilità di appello sono da intendersi operanti a partire dalla data 17/08/2017, ma il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria gli era stato notificato il 7/08/2017, prima dell'entrata in vigore delle nuove norme e, quindi, in ragione del noto principio del tempus regit actum il provvedimento de quo sarebbe stato soggetto alle previgente disciplina sull'impugnazione, con la conseguenza che il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, emesso dalla Sezione specializzata in forma collegiale, malgrado che rivestisse la forma del decreto non avrebbe determinato di per sé una ragione ostativa alla sua appellabilità.
Nel merito, in primo luogo, l'appellante ha contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5,
6 e 14 del D.Lgs n.251/2007 e artt. 3 e 8 CEDU per la mancata concessione della protezione sussidiaria, deducendo la credibilità del suo racconto, l'esistenza di confraternite e sette illecite e di un conflitto interno e di violenza generalizzata nel suo paese di origine.
Lo stesso ha inoltre contestato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e/o speciale in ragione della sua oggettiva condizione di vulnerabilità in caso di rimpatrio e della grave situazione sanitaria causata dall'emergenza del Covid-19.
Per quanto concerne il profilo criminale, la difesa dell'appellante ha evidenziato che la condanna definitiva ha riguardato un unico episodio violento, che il Sig. ha dimostrato un'ottima condotta Pt_1 all'interno del carcere di Ferrara e che dal 2018 al 2020 aveva svolto attività lavorativa e, pertanto, ha concluso chiedendo la riforma del provvedimento impugnato con il riconoscimento, in via principale, della protezione sussidiaria, e, in subordine, della sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Il , in persona del Ministro p.t., si costituiva in giudizio con memoria di Controparte_1
costituzione con cui, in primo luogo, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo e, comunque, ricorribile solo in Cassazione.
Nel merito, ha evidenziato la gravità del precedente penale del ricorrente, la non credibilità del suo racconto, la carenza di un conflitto armato o di violenza generalizzata nella sua regione di provenienza, la sua mancata integrazione sul territorio nazionale e, quindi, ha richiesto la conferma della decisione impugnata.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto, con atto in data
13/07/2022, chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 3 di 5 La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in data 12/12/2023, tenutasi in modalità cartolare, era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Successivamente, con ordinanza, la causa era rimessa sul ruolo per avvenuta variazione del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni e, pertanto, riassegnata a nuovo relatore, era fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare in data 12/07/2024, all'esito della quale la causa era presa in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito delle memorie conclusionali.
3) Preliminarmente, la Corte ritiene che l'istanza di rimessione in termini della difesa del Sig. Pt_1 per la proposizione dell'appello non fornisca valide allegazioni che possano giustificarne l'accoglimento, in quanto è fondata esclusivamente sull'asserita, e in nessun modo provata, mancanza di dialogo dello stesso con il proprio difensore di fiducia presso il quale era all'epoca domiciliato Pt_1
per le notifiche.
Al riguardo, il Collegio osserva che il provvedimento del Tribunale di Bologna era stato ritualmente notificato all'allora difensore e procuratore del Sig. e, quindi, ritiene che nel caso di specie, Pt_1 come statuito dalla Suprema Corte, “non appare integrare l'errore incolpevole e giustificabile la circostanza meramente allegata del difetto di comunicazione tra assistito e il suo cliente” (Cassazione, ordinanza n.9945 in data 8/07/2020).
Ciò posto, il Collegio rileva l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo, non essendo stata provata l'incolpevole inerzia dell'appellante.
Sempre in via preliminare, la Corte, comunque, osserva che il procedimento di primo grado si è, invero, correttamente svolto secondo le disposizioni (processuali) di cui all'art. 19 ter del
D.lgs.n.150/2011, introdotto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 4 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni nella Legge del 1° dicembre 2018 n.132, applicabile alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario.
Tale disposizione prevede che le controversie predette siano regolate dal rito sommario di cognizione
(di cui agli artt. 702 bis e ss c.p.c.) e che il Tribunale giudichi in composizione collegiale.
Orbene, dalla disposizione di cui all'art. 19 ter, comma 6, del D.lgs. n.150/2011 si desume che il provvedimento che definisce il procedimento del quale si tratta non sia appellabile e che, dunque, lo stesso possa essere impugnato esclusivamente con ricorso per cassazione.
A conclusioni diverse non potrebbe giungersi anche nell'ipotesi in cui il Giudice di prime cure avesse errato nell'individuazione del rito applicabile alla controversia.
pagina 4 di 5 Giova ricordare, in proposito, che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione in concreto esperibile contro provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi (sentenza; ordinanza;
decreto) deve essere effettuata solo avendo riferimento a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito adottato dal giudice in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell'azione (giusta ovvero errata che sia) da lui effettuata, essendo prerogativa esclusiva del giudice la qualificazione della domanda e l'utilizzazione del rito seguito (eventualmente previa sua modificazione) per addivenire alla decisione: e ciò a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza (in questo senso: Cassazione, Civ., Sez. I, 21 giugno 2021 n.17646: Cass., SS.UU., n. 4617 del 2011; Cass. n.
30201 del 2008; Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 15272 del 2014; Cass. n. 20385 del 2015; Cass. n.
25553 del 2016; Cass. n. 23052 del 2017; Cass. n. 24515 del 2018; Cass. n. 210 del 2019; Cass. n.
23390 del 2020).
Ai fini del giudizio circa l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal Sig. in virtù Parte_1 del principio dell'apparenza richiamato, non è, quindi, necessario verificare se il rito di cui all'art. 19 ter del D.lgs. n.150/2011 sia stato correttamente adottato dal Giudice di prime cure. Anche l'eventuale erroneità nella scelta del rito avrebbe dovuto, infatti, essere fatta valere con ricorso per cassazione.
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto dal Sig. avverso il decreto del Tribunale di Parte_1
Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione cittadini UE, in data 4/05/2018, nel procedimento N.R.G. 13632/2017;
2) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente dott. Achille Reali dott. Giuseppe De Rosa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 164/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARELLO Parte_1 C.F._1
MIMMA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLATO
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna.
Avente ad oggetto: appello avverso decreto del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione cittadini UE, in data 4/05/2018, nel procedimento N.R.G. 13632/2017, in materia di protezione internazionale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/07/2024, con le seguenti
CONCLUSIONI
L'appellante, come da atto introduttivo;
pagina 1 di 5 il appellato, come da memoria di costituzione;
CP_1 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, con atto del
13/07/2022, che ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. nato il [...] a [...], nel Borno State, in Nigeria, e proveniente Parte_1 dall'Edo State, proponeva opposizione al Tribunale di Bologna avverso al provvedimento della
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, in data
10/7/2017, notificato il 7/08/2017, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria in quanto ha ritenuto che il racconto del richiedente asilo fosse generico e non adeguatamente circostanziato, che la zona di provenienza non fosse interessata da un conflitto interno o da violenza indiscriminata e che non sussistesse nel caso di specie alcuna condizione seria e grave di vulnerabilità.
Il non si costituiva in giudizio, mentre la Commissione Territoriale provvedeva a Controparte_1 depositare copia della documentazione di cui all'art. 38 bis, comma 8, del D.Lgs.n. 25/2008, e il
Pubblico Ministero interveniva senza peraltro formulare osservazioni ostative all'accoglimento della domanda.
Il ricorrente non poteva essere sentito dal Tribunale in quanto all'epoca era detenuto in carcere e sottoposto a misura cautelare a seguito di violento episodio verificatosi nel centro di accoglienza che lo ospitava, né lo stesso aveva manifestato la volontà di essere sentito in giudizio.
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, quindi, all'esito del procedimento, con decreto in data 4/04/2018, ritenendo condivisibili le motivazioni della Commissione Territoriale ha rigettato il ricorso.
2) Il Sig. ha quindi proposto il presente appello avverso il predetto decreto, notificando Parte_1
il ricorso in data 29/3/2022, formulando, preliminarmente, la richiesta di rimessione in termini.
Al riguardo, l'appellante ha rappresentato che non era stato messo a conoscenza del contenuto del provvedimento di rigetto della sua domanda poiché all'epoca era detenuto in carcere e non colloquiava con il suo difensore di fiducia presso il quale era domiciliato per le notifiche;
solo dopo la sua scarcerazione, quando si era recato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna, in data
10/11/2021, dove gli era notificato il decreto di espulsione del Prefetto, lo stesso parlava con il nuovo pagina 2 di 5 difensore, il quale, a seguito di accesso agli atti presso la Commissione Territoriale, apprendeva del decreto de quo e procedeva all'impugnazione.
Sempre in via preliminare, il Sig. ha argomentato che le norme sul procedimento camerale senza Pt_1
possibilità di appello sono da intendersi operanti a partire dalla data 17/08/2017, ma il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria gli era stato notificato il 7/08/2017, prima dell'entrata in vigore delle nuove norme e, quindi, in ragione del noto principio del tempus regit actum il provvedimento de quo sarebbe stato soggetto alle previgente disciplina sull'impugnazione, con la conseguenza che il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, emesso dalla Sezione specializzata in forma collegiale, malgrado che rivestisse la forma del decreto non avrebbe determinato di per sé una ragione ostativa alla sua appellabilità.
Nel merito, in primo luogo, l'appellante ha contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5,
6 e 14 del D.Lgs n.251/2007 e artt. 3 e 8 CEDU per la mancata concessione della protezione sussidiaria, deducendo la credibilità del suo racconto, l'esistenza di confraternite e sette illecite e di un conflitto interno e di violenza generalizzata nel suo paese di origine.
Lo stesso ha inoltre contestato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e/o speciale in ragione della sua oggettiva condizione di vulnerabilità in caso di rimpatrio e della grave situazione sanitaria causata dall'emergenza del Covid-19.
Per quanto concerne il profilo criminale, la difesa dell'appellante ha evidenziato che la condanna definitiva ha riguardato un unico episodio violento, che il Sig. ha dimostrato un'ottima condotta Pt_1 all'interno del carcere di Ferrara e che dal 2018 al 2020 aveva svolto attività lavorativa e, pertanto, ha concluso chiedendo la riforma del provvedimento impugnato con il riconoscimento, in via principale, della protezione sussidiaria, e, in subordine, della sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Il , in persona del Ministro p.t., si costituiva in giudizio con memoria di Controparte_1
costituzione con cui, in primo luogo, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo e, comunque, ricorribile solo in Cassazione.
Nel merito, ha evidenziato la gravità del precedente penale del ricorrente, la non credibilità del suo racconto, la carenza di un conflitto armato o di violenza generalizzata nella sua regione di provenienza, la sua mancata integrazione sul territorio nazionale e, quindi, ha richiesto la conferma della decisione impugnata.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto, con atto in data
13/07/2022, chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 3 di 5 La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in data 12/12/2023, tenutasi in modalità cartolare, era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Successivamente, con ordinanza, la causa era rimessa sul ruolo per avvenuta variazione del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni e, pertanto, riassegnata a nuovo relatore, era fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare in data 12/07/2024, all'esito della quale la causa era presa in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito delle memorie conclusionali.
3) Preliminarmente, la Corte ritiene che l'istanza di rimessione in termini della difesa del Sig. Pt_1 per la proposizione dell'appello non fornisca valide allegazioni che possano giustificarne l'accoglimento, in quanto è fondata esclusivamente sull'asserita, e in nessun modo provata, mancanza di dialogo dello stesso con il proprio difensore di fiducia presso il quale era all'epoca domiciliato Pt_1
per le notifiche.
Al riguardo, il Collegio osserva che il provvedimento del Tribunale di Bologna era stato ritualmente notificato all'allora difensore e procuratore del Sig. e, quindi, ritiene che nel caso di specie, Pt_1 come statuito dalla Suprema Corte, “non appare integrare l'errore incolpevole e giustificabile la circostanza meramente allegata del difetto di comunicazione tra assistito e il suo cliente” (Cassazione, ordinanza n.9945 in data 8/07/2020).
Ciò posto, il Collegio rileva l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo, non essendo stata provata l'incolpevole inerzia dell'appellante.
Sempre in via preliminare, la Corte, comunque, osserva che il procedimento di primo grado si è, invero, correttamente svolto secondo le disposizioni (processuali) di cui all'art. 19 ter del
D.lgs.n.150/2011, introdotto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 4 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni nella Legge del 1° dicembre 2018 n.132, applicabile alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario.
Tale disposizione prevede che le controversie predette siano regolate dal rito sommario di cognizione
(di cui agli artt. 702 bis e ss c.p.c.) e che il Tribunale giudichi in composizione collegiale.
Orbene, dalla disposizione di cui all'art. 19 ter, comma 6, del D.lgs. n.150/2011 si desume che il provvedimento che definisce il procedimento del quale si tratta non sia appellabile e che, dunque, lo stesso possa essere impugnato esclusivamente con ricorso per cassazione.
A conclusioni diverse non potrebbe giungersi anche nell'ipotesi in cui il Giudice di prime cure avesse errato nell'individuazione del rito applicabile alla controversia.
pagina 4 di 5 Giova ricordare, in proposito, che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione in concreto esperibile contro provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi (sentenza; ordinanza;
decreto) deve essere effettuata solo avendo riferimento a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito adottato dal giudice in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell'azione (giusta ovvero errata che sia) da lui effettuata, essendo prerogativa esclusiva del giudice la qualificazione della domanda e l'utilizzazione del rito seguito (eventualmente previa sua modificazione) per addivenire alla decisione: e ciò a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza (in questo senso: Cassazione, Civ., Sez. I, 21 giugno 2021 n.17646: Cass., SS.UU., n. 4617 del 2011; Cass. n.
30201 del 2008; Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 15272 del 2014; Cass. n. 20385 del 2015; Cass. n.
25553 del 2016; Cass. n. 23052 del 2017; Cass. n. 24515 del 2018; Cass. n. 210 del 2019; Cass. n.
23390 del 2020).
Ai fini del giudizio circa l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal Sig. in virtù Parte_1 del principio dell'apparenza richiamato, non è, quindi, necessario verificare se il rito di cui all'art. 19 ter del D.lgs. n.150/2011 sia stato correttamente adottato dal Giudice di prime cure. Anche l'eventuale erroneità nella scelta del rito avrebbe dovuto, infatti, essere fatta valere con ricorso per cassazione.
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto dal Sig. avverso il decreto del Tribunale di Parte_1
Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione cittadini UE, in data 4/05/2018, nel procedimento N.R.G. 13632/2017;
2) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente dott. Achille Reali dott. Giuseppe De Rosa
pagina 5 di 5