Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22693 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 22693/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Copot Elena Daniela, in virtù di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente contro
CP_1
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 12.02.2025):
“chiede la conferma dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 dell'8.10.2024, richiamando i motivi di cui al ricorso”.
Per il P.M.: nulla opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza del 31.03.2017 il Tribunale di Bucarest pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato in data 22.12.2023, adiva questo Tribunale, chiedendo Parte_1 disporsi l'affido super esclusivo della prole ed un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di 500,00 euro complessivi (250,00 euro per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza dell'8.10.2024 il Giudice Relatore assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, respingeva le istanze istruttore e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.02.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, come già evidenziato dal Giudice Relatore, sussiste la giurisdizione italiana ed è applicabile alla presente causa la legge sostanziale italiana, ai sensi degli artt. 7 Reg. UE 1111/19 e 15 Conv. Aja 1996, attesa la pacifica e risalente residenza abituale in Italia dei figli della coppia, (maggiorenne) e (minorenne) (cfr. docc. 2-3; si veda anche sentenza rumena sub Per_1 Per_2 doc. 1).
Sempre in via preliminare, il Collegio rileva come l'ascolto del minore (già diciassettenne) Per_2 si palesi del tutto superfluo, atteso quanto emerso dalla relazione sociale acquisita agli atti del giudizio.
Va qui ribadito che non ricorrono i presupposti per provvedere in ordine all'affidamento e alla collocazione della figlia attesa la maggiore età della stessa e considerato che, seppur Per_1 dichiarata interdetta con sentenza del Tribunale di Torino del 9.1.23 (cfr. doc. 3), ella è legalmente rappresentata dal Tutore cui spetta anche di formulare le proprie proposte circa la collocazione abitativa, ai sensi dell'art. 371 cc.
Per quanto concerne, invece, il minore , dev'esserne confermato l'affidamento esclusivo Per_2
“rafforzato” alla madre con residenza e dimora abituale presso il domicilio materno come già disposto con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc, non essendo emersi elementi di valutazione nuovi e diversi rispetto a quelli già considerati dal Giudice Relatore in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti che possano giustificare una revisione di detto assetto. Si richiamano, pertanto, qui integralmente le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza ex 473bis 22 cpc.
Quanto alla frequentazione padre-figli, dev'essere parimenti confermato quanto già disposto con la predetta ordinanza, non essendovi motivo alcuno per addivenire ad una differente decisione. Si provvede, pertanto, come in dispositivo.
In punto mantenimento della prole, considerata la situazione reddituale della ricorrente quale risulta dalle dichiarazioni rese e dalle produzioni documentali (la ricorrente ha dichiarato di lavorare come infermiera professionale, guadagnando circa E.
3.000 al mese netti, di vivere con il marito nella casa di sua proprietà e di percepire l'assegno unico di circa E. 180/200 al mese, mentre la figlia Per_1 che vive in una struttura residenziale a Biella, percepisce una pensione di invalidità di circa E. 700 al mese), l'assenza di informazioni in ordine alla situazione reddituale del resistente che, tuttavia per l'età e per la mancanza di allegati e comprovati impedimenti fisici, si presume dotato di capacità lavorativa, la totalità dei compiti di accudimento e di mantenimento della prole gravanti sulla ricorrente (stante la completa assenza di rapporti padre-figli) e le esigenze economiche dei figli correlate all'età ed alle attività svolte e l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della ricorrente, si conferma l'obbligo a carico del di versamento, a far data dalla domanda Pt_1 giudiziale, all'altro genitore di un contributo al mantenimento della prole di E. 400 al mese (di cui E. 300 per il figlio ed E. 100 per la figlia, percettrice di pensione di invalidità e residente in struttura), oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in dispositivo. In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc, il resistente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della ricorrente le spese di giudizio, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
Le suddette spese sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della causa, della ridotta attività istruttoria e dell'assenza di memorie conclusive, nonché della mancata opposizione del resistente contumace.
PQM
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo “rafforzato” del figlio alla madre con facoltà per Per_2 quest'ultima di assumere, in via esclusiva, anche tutte le decisioni di maggior importanza per la vita del minore relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale (compresa la richiesta di rilascio del passaporto o altro documento d'identità valido per l'espatrio), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
DISPONE che il minore abbia residenza e dimora abituale presso il domicilio materno;
DISPONE che il padre possa vedere ed incontrare il figlio secondo la libera volontà di quest'ultimo;
DISPONE che le visite padre-figlia, qualora il ne faccia richiesta, avvengano unicamente Pt_1 alla presenza di personale educativo secondo tempistiche e modalità da individuarsi da parte dei Servizi Psico-Sociali, valutato il preminente benessere psico-fisico della figlia Per_1
DISPONE che il corrisponda, a far data dalla domanda giudiziale, all'altro CP_1 genitore, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 400 (di cui E. 300 per il figlio minore ed E. 100 per l'altra figlia) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino. L'assegno unico spetta interamente alla ricorrente;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il resistente all'integrale rifusione a CP_1 favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre esposti, 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
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