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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO MO Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2789 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo in data 03/01/1981, elettivamente domiciliato in Palermo Parte_1 Piazza Virgilio n. 4, presso lo studio dell'avv. Schifani Roberto e dell'avv. Cordaro Simona Anna che lo rappresentano e difendono per mandato in atti E
, nato/a a Palermo in data 03/06/1983, elettivamente domiciliata in Palermo Via Controparte_1 E.Albanese n.7, presso lo studio dell'avv. Cassata Giuseppina che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 05/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e assistenza.
Per_ 2. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
Per_ 3. Per comune accordo tra i ricorrenti la minore trascorrerà i giorni e le notti di lunedì e martedì con un genitore e verrà accompagnata a scuola la mattina del mercoledì per poi trascorrere i giorni e le notti di mercoledì, giovedì e venerdì con l'altro genitore che la accompagnerà a casa dell'altro la mattina del sabato dove rimarrà durante i giorni e le notti di sabato e domenica;
così in maniera alternata tra i ricorrenti. Per_ Nel periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori. Per le festività natalizie, i coniugi stabiliscono che la minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni della Vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano e del primo dell'anno con uno dei genitori, mentre il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno e il giorno dell'Epifania con l'altro genitore. Per le festività Pasquali ciascuno dei genitori terrà con sè la minore ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Con riferimento alle altre festività i coniugi concordano di tenere con sé la minore a feste alterne. Le superiori condizioni saranno osservate compatibilmente con gli impegni dei rispettivi genitori, i quali congiuntamente concorderanno, di volta in volta, diversi termini e modalità di affidamento che tengano conto del preminente interesse della figlia.
4. Il IG. concorrerà al mantenimento della figlia minore versando sul conto corrente della Pt_1 IG.ra , IBAN: [...], entro e non oltre il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, la somma di € 500,00 da rivalutarsi annualmente con aggiornamento ISTAT in via automatica senza necessità di apposita richiesta. La superiore somma deve intendersi onnicomprensiva, eccezione fatta per le spese straordinarie, qui di seguito elencate: Fra le spese straordinarie al 50% senza preventivo consenso dei coniugi vanno annoverate: a) Spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets sanitari. b) Spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo scolastici di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento.
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Fra le spese straordinarie, il cui rimborso al 50% è invece condizionato al preventivo accordo tra le parti, figurano: a) Spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche, cure fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia logopedia, farmaci particolari. b) Spese scolastiche relative a: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, di università pubbliche o private;
corsi di specializzazione;
doposcuola, corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola o dall'università. c) Spese di natura ludica, parascolastica e sportive relative a: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica, centri estivi, viaggi e vacanze, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); baby sitter;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Quanto alle spese straordinarie condizionate al relativo assenso, è previsto che:
- Relativamente alle sole spese mediche straordinarie il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambe le parti, mentre per le altre è previsto che il genitore che intenda sostenerle, deve darne comunicazione scritta dell'importo all'altro genitore con un preavviso di almeno 7 giorni e l'altro genitore entro i 5 giorni successivi, dovrà comunicare una eventuale alternativa meno onerosa o manifestare un motivato dissenso per iscritto;
in difetto di riscontro la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà da costui essere rimborsata limitatamente all'aliquota di sua pertinenza.
5. I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a tale titolo.
6. I coniugi si danno fin d'ora reciprocamente il consenso del rilascio del passaporto della minore Per_
, per eventuali spostamenti all'estero.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già regolato tra loro ogni altra questione patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 05/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 09/04/2016 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
7 - P. II – serie A - Anno 2016).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
IO MO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO MO Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2789 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo in data 03/01/1981, elettivamente domiciliato in Palermo Parte_1 Piazza Virgilio n. 4, presso lo studio dell'avv. Schifani Roberto e dell'avv. Cordaro Simona Anna che lo rappresentano e difendono per mandato in atti E
, nato/a a Palermo in data 03/06/1983, elettivamente domiciliata in Palermo Via Controparte_1 E.Albanese n.7, presso lo studio dell'avv. Cassata Giuseppina che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 05/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e assistenza.
Per_ 2. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
Per_ 3. Per comune accordo tra i ricorrenti la minore trascorrerà i giorni e le notti di lunedì e martedì con un genitore e verrà accompagnata a scuola la mattina del mercoledì per poi trascorrere i giorni e le notti di mercoledì, giovedì e venerdì con l'altro genitore che la accompagnerà a casa dell'altro la mattina del sabato dove rimarrà durante i giorni e le notti di sabato e domenica;
così in maniera alternata tra i ricorrenti. Per_ Nel periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori. Per le festività natalizie, i coniugi stabiliscono che la minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni della Vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano e del primo dell'anno con uno dei genitori, mentre il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno e il giorno dell'Epifania con l'altro genitore. Per le festività Pasquali ciascuno dei genitori terrà con sè la minore ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Con riferimento alle altre festività i coniugi concordano di tenere con sé la minore a feste alterne. Le superiori condizioni saranno osservate compatibilmente con gli impegni dei rispettivi genitori, i quali congiuntamente concorderanno, di volta in volta, diversi termini e modalità di affidamento che tengano conto del preminente interesse della figlia.
4. Il IG. concorrerà al mantenimento della figlia minore versando sul conto corrente della Pt_1 IG.ra , IBAN: [...], entro e non oltre il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, la somma di € 500,00 da rivalutarsi annualmente con aggiornamento ISTAT in via automatica senza necessità di apposita richiesta. La superiore somma deve intendersi onnicomprensiva, eccezione fatta per le spese straordinarie, qui di seguito elencate: Fra le spese straordinarie al 50% senza preventivo consenso dei coniugi vanno annoverate: a) Spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets sanitari. b) Spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo scolastici di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento.
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Fra le spese straordinarie, il cui rimborso al 50% è invece condizionato al preventivo accordo tra le parti, figurano: a) Spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche, cure fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia logopedia, farmaci particolari. b) Spese scolastiche relative a: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, di università pubbliche o private;
corsi di specializzazione;
doposcuola, corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola o dall'università. c) Spese di natura ludica, parascolastica e sportive relative a: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica, centri estivi, viaggi e vacanze, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); baby sitter;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Quanto alle spese straordinarie condizionate al relativo assenso, è previsto che:
- Relativamente alle sole spese mediche straordinarie il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambe le parti, mentre per le altre è previsto che il genitore che intenda sostenerle, deve darne comunicazione scritta dell'importo all'altro genitore con un preavviso di almeno 7 giorni e l'altro genitore entro i 5 giorni successivi, dovrà comunicare una eventuale alternativa meno onerosa o manifestare un motivato dissenso per iscritto;
in difetto di riscontro la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà da costui essere rimborsata limitatamente all'aliquota di sua pertinenza.
5. I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a tale titolo.
6. I coniugi si danno fin d'ora reciprocamente il consenso del rilascio del passaporto della minore Per_
, per eventuali spostamenti all'estero.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già regolato tra loro ogni altra questione patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 05/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 09/04/2016 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
7 - P. II – serie A - Anno 2016).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
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