TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°8173/2022 R.G.L., promossa
D A
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato Pt_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to RIZZO ADRIANA GIOVANNA dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale.
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza del 15/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 11/08/2022, l' propose opposizione avverso Pt_1
il decreto ingiuntivo rg n. 6101 /2022, emesso dal Tribunale di Palermo, con cui la signora aveva intimato pagamento da parte del Fondo di garanzia CP_1 Pt_1 di € 1.826,79, a titolo di crediti diversi maturati presso P Trade srl, datore di lavoro dichiarato fallito il 10.03.2021 e presso il quale aveva lavorato dal 28.02.2017 al
07.06.2019.
L'opposta, seppur ritualmente citata, non si costituì in giudizio.
La causa, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disposta con ordinanza del 17.5.2024, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
1 In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta che, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito l'opposizione va accolta.
L contesta la fondatezza dei crediti retributivi azionati da parte convenuta Pt_1
deducendo che gli stessi “relativi a giugno 2019, si riferiscono ad un periodo antecedente a quello indennizzabile (10/03/2020- 10/03/2021)”, dovendosi individuare nella sentenza di fallimento della ditta p trade, emessa il 10/03/2021 dal Tribunale di
Roma, il dies a quo per il calcolo a ritroso del termine di 12 mesi previsto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 80/92 (“
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina
l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”).
Tale deduzione difensiva, non contrastata da allegazioni e prove che era onere della convenuta fornire nella sua qualità di attrice in senso sostanziale (Cfr. Cass. Sez.
L., 12/07/1999, n. 7355), portano a ritenere infondata la pretesa dalla stessa azionata in via monitoria.
L'opposizione va, pertanto, accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di CP_1
In accoglimento del ricorso, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in Pt_1
2 complessivi euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 15/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°8173/2022 R.G.L., promossa
D A
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato Pt_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to RIZZO ADRIANA GIOVANNA dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale.
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza del 15/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 11/08/2022, l' propose opposizione avverso Pt_1
il decreto ingiuntivo rg n. 6101 /2022, emesso dal Tribunale di Palermo, con cui la signora aveva intimato pagamento da parte del Fondo di garanzia CP_1 Pt_1 di € 1.826,79, a titolo di crediti diversi maturati presso P Trade srl, datore di lavoro dichiarato fallito il 10.03.2021 e presso il quale aveva lavorato dal 28.02.2017 al
07.06.2019.
L'opposta, seppur ritualmente citata, non si costituì in giudizio.
La causa, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disposta con ordinanza del 17.5.2024, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
1 In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta che, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito l'opposizione va accolta.
L contesta la fondatezza dei crediti retributivi azionati da parte convenuta Pt_1
deducendo che gli stessi “relativi a giugno 2019, si riferiscono ad un periodo antecedente a quello indennizzabile (10/03/2020- 10/03/2021)”, dovendosi individuare nella sentenza di fallimento della ditta p trade, emessa il 10/03/2021 dal Tribunale di
Roma, il dies a quo per il calcolo a ritroso del termine di 12 mesi previsto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 80/92 (“
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina
l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”).
Tale deduzione difensiva, non contrastata da allegazioni e prove che era onere della convenuta fornire nella sua qualità di attrice in senso sostanziale (Cfr. Cass. Sez.
L., 12/07/1999, n. 7355), portano a ritenere infondata la pretesa dalla stessa azionata in via monitoria.
L'opposizione va, pertanto, accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di CP_1
In accoglimento del ricorso, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in Pt_1
2 complessivi euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 15/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
3