Articolo 37 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 36Articolo 38
Versione
6 maggio 1952
Art. 37.
(Concessioni per fini di pubblico interesse)


L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilita', e' regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime.
Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'articolo 39 del codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente