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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11560/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ES JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematicopresso il difensore avv. ES JA MA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2 C.F._3 ES JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
ES JA MA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 Controparte_2 C.F._4 ES JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
ES JA MA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._5 ES JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
ES JA MA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_3 Parte_4 C.F._6 ES JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ES JA MA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ES Controparte_4 C.F._7 JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ES
JA MA (C.F. , con il patrocinio Parte_5 C.F._8 dell'avv. ES JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematicopresso il difensore avv. ES JA MA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._9 ES JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) C.F._2
pagina 1 di 5 Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
ES JA MA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ES Controparte_5 C.F._10 JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ES JA MA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_6 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE (C.F.
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore P.IVA_2 avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, nel merito, attesa la natura documentale della controversia, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che i sig.ri:
- nato ad [...], il [...]; Parte_1
- nato a [...], il [...]; Controparte_7
- nata a [...], il [...]; Controparte_8
- nata a [...], il [...]; Parte_2
- nato a [...], il [...]; Controparte_9
- nato a [...], il [...]; Controparte_4
- nata a [...], il [...]; Controparte_10
- nato a [...], il [...]; Parte_6
- nato a [...], il [...]; Controparte_5
sono cittadini italiani, discendenti di antenato italiano nato nel 1856, Persona_1
pagina 2 di 5 Per l'effetto, ordinare altresì al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_6 competente e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, traduzioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese, compensi e onorari”.
per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto e documentato di aver inoltrato nel al Consolato Italiano in Brasile , domanda per il riconoscimento del loro status civitatis Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti di Persona_1
italiano, nato ad [...], il [...] rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
pagina 3 di 5 per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano italiano, nato ad [...], il Persona_1
08/11/1856.. sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da italiano, nato ad [...], il [...], cittadino italiano, con definitivo Persona_1
accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 -che i Sig.ri nato ad [...], il [...], Parte_1
residente in [...]de Souza, n. 3, Vitoria (Brasile); - Controparte_7
nato a [...], il [...], residente in [...]de Souza, n. 3,
[...]
Vitoria (Brasile); - nata a [...], il [...], residente Controparte_8
in Rua Doutor João Carlos de Souza, n. 3, Vitoria (Brasile); - nata a Parte_2
Juiz de Fora (Brasile), il 25/11/1958, residente in [...], n. 585, TA RE (Brasile);
- nato a [...], il [...], residente in [...]Controparte_9
Madame Curie, n. 585, TA RE (Brasile); - nato a [...] Controparte_4
RE (Brasile), il 02/05/1962, residente in [...]dos Paroaras, n. 115, Fortaleza (Brasile); -
[...]
nata a [...], il [...], residente in [...]Controparte_10
Caro Gomes, n. 86, AT (Brasile); - nato a [...] Parte_6
(Brasile), il 15/09/1984, residente in [...], n. 753, SÃ AU (Brasile); - CP_5
nato a [...], il [...], residente in [...], n. CP_5
96, TE OS (Brasile), sono tutti cittadini italiani
-Spese compensate
Firenze, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11560/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ES JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematicopresso il difensore avv. ES JA MA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2 C.F._3 ES JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
ES JA MA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 Controparte_2 C.F._4 ES JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
ES JA MA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._5 ES JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
ES JA MA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_3 Parte_4 C.F._6 ES JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ES JA MA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ES Controparte_4 C.F._7 JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ES
JA MA (C.F. , con il patrocinio Parte_5 C.F._8 dell'avv. ES JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematicopresso il difensore avv. ES JA MA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._9 ES JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) C.F._2
pagina 1 di 5 Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
ES JA MA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ES Controparte_5 C.F._10 JA MA e dell'avv. D'ANTUONO GERARDO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ES JA MA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_6 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE (C.F.
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore P.IVA_2 avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, nel merito, attesa la natura documentale della controversia, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che i sig.ri:
- nato ad [...], il [...]; Parte_1
- nato a [...], il [...]; Controparte_7
- nata a [...], il [...]; Controparte_8
- nata a [...], il [...]; Parte_2
- nato a [...], il [...]; Controparte_9
- nato a [...], il [...]; Controparte_4
- nata a [...], il [...]; Controparte_10
- nato a [...], il [...]; Parte_6
- nato a [...], il [...]; Controparte_5
sono cittadini italiani, discendenti di antenato italiano nato nel 1856, Persona_1
pagina 2 di 5 Per l'effetto, ordinare altresì al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_6 competente e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, traduzioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese, compensi e onorari”.
per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto e documentato di aver inoltrato nel al Consolato Italiano in Brasile , domanda per il riconoscimento del loro status civitatis Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti di Persona_1
italiano, nato ad [...], il [...] rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
pagina 3 di 5 per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano italiano, nato ad [...], il Persona_1
08/11/1856.. sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da italiano, nato ad [...], il [...], cittadino italiano, con definitivo Persona_1
accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 -che i Sig.ri nato ad [...], il [...], Parte_1
residente in [...]de Souza, n. 3, Vitoria (Brasile); - Controparte_7
nato a [...], il [...], residente in [...]de Souza, n. 3,
[...]
Vitoria (Brasile); - nata a [...], il [...], residente Controparte_8
in Rua Doutor João Carlos de Souza, n. 3, Vitoria (Brasile); - nata a Parte_2
Juiz de Fora (Brasile), il 25/11/1958, residente in [...], n. 585, TA RE (Brasile);
- nato a [...], il [...], residente in [...]Controparte_9
Madame Curie, n. 585, TA RE (Brasile); - nato a [...] Controparte_4
RE (Brasile), il 02/05/1962, residente in [...]dos Paroaras, n. 115, Fortaleza (Brasile); -
[...]
nata a [...], il [...], residente in [...]Controparte_10
Caro Gomes, n. 86, AT (Brasile); - nato a [...] Parte_6
(Brasile), il 15/09/1984, residente in [...], n. 753, SÃ AU (Brasile); - CP_5
nato a [...], il [...], residente in [...], n. CP_5
96, TE OS (Brasile), sono tutti cittadini italiani
-Spese compensate
Firenze, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5