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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/06/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4686/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
3.3.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: risarcimento danni tra
nata a [...], il [...], residente a [...]
Giovanni Falcone n.12, C.F rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Graziano Di Natale, per mandato in atti;
ATTRICE
E
(già ) – società con unico socio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
soggetta ad attività di direzione e coordinamento di (C.F. e P. IVA
[...] CP_2
), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Oriolo;
P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come in atti e verbali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Camigliatello Silano Parte_1
(CS), alla Via Federici, 52, individuato al catasto al Foglio 22, p.lla 508, sub. 2, p. S-1, z.c. 2, cat. A/3, cl. 2, vani 5, sup. cat. tot. mq. 89, che, in data 16.08.2021, intorno alle ore 10.00, si accorgeva che nel predetto immobile si era verificato un guasto all'impianto elettrico, che, attesa la presenza di odore di bruciato, di scoppiettii su alcune pareti, nonché il mancato funzionamento degli elettrodomestici, l'attrice richiedeva un intervento urgente alla ditta Elektrical Sila, che, su suggerimento del tecnico intervenuto, alle ore 11 circa, Parte_1
effettuava la segnalazione al pronto intervento (numero pratica Controparte_2
148261042), che, alle ore 13.00, intervenivano sul luogo di causa i tecnici i quali CP_2
constatavano un guasto dovuto all'interruzione del conduttore di neutro, specificatamente problemi tecnici di erogazione di un voltaggio superiore a 360 volt, da cui erano dipesi danni agli elettrodomestici presenti presso gli immobili interessati per un importo complessivo pari ad € 5.571,74, che nessun riscontro alle missive inoltrate dall'istante, recante la volontà di liquidare i danni subiti, perveniva da parte di , che, Controparte_1
pertanto, parte istante, in data 12.10.2021, inoltrava, a mezzo legali, formale diffida e messa in mora volta alla sollecitazione della liquidazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti a seguito del guasto elettrico, che il tentativo di mediazione, esperito in data 01.07.2022, rimaneva infruttuoso, data l'assenza della , Controparte_1
conveniva in giudizio la al fine di sentire accertare la responsabilità Controparte_1
di quest'ultima nella causazione dei danni denunciati, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti da quantificati in euro 5.571,74, oltre a interessi Parte_1
e rivalutazione delle somme dalla data della domanda e fino alla data del soddisfo, nonché con condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'istante medesima per il mancato godimento dell'immobile, quantificati in € 3.349,50, oltre a interessi e rivalutazione delle somme dalla data della domanda e fino alla data del soddisfo.
si costituiva eccependo, preliminarmente, il difetto di titolarità Controparte_4
attiva di attesa l'inesistenza di qualsivoglia contratto di somministrazione Parte_1
per l'immobile di cui trattasi in capo alla stessa, contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, siccome infondata, oltre che non provata, deducendo l'insussistenza di ogni responsabilità di per i fatti Controparte_1 lamentati dall'attrice, istando, infine, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, per la riduzione ex art. 1227 c.c. della richiesta risarcitoria nella reale ed effettiva entità del danno.
Espletata prova orale, la causa viene per la decisione.
La domanda è fondata, nei limiti di cui in parte motiva.
Occorre, innanzitutto procedere alla qualificazione della domanda proposta, escludendosi
- innanzitutto - che la stessa possa essere ricondotta al paradigma della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c. per violazione degli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), atteso che detto rapporto negoziale - alla luce dell'attuale regolamentazione del mercato di approvvigionamento dell'energia elettrica risultante dal D.Lgs. 16.03.1999 n. 79 (emesso in attuazione della direttiva comunitaria n. 96/92/CE), che ha, per un verso, liberalizzato il mercato della vendita e, per altro verso, riservato allo Stato ed attribuito in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale l'attività di distribuzione - viene ad instaurarsi esclusivamente con la società preposta alla commercializzazione dell'energia presso l'utente finale.
Nell'ambito della predetta normativa, in virtù del D.M. del 21.01.2000, è stata istituita
[...]
concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione ed erogazione Controparte_2
dell'energia elettrica.
Non avendo essa un rapporto contrattuale diretto con il consumatore, alla sua eventuale responsabilità per black-out elettrici, disservizi e/o interruzioni di rete, cali di tensione o - all'opposto - sovratensioni, va riconosciuta natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2050
c.c.
Difatti, la giurisprudenza ha ritenuto la pericolosità dell'attività di gestione e somministrazione dell'energia elettrica desumendola dall'enorme numero di cautele imposte per il suo svolgimento: così, ad esempio, ha affermato la responsabilità dell' CP_2
nel caso di incendio cagionato dallo scoppio della scatola contenente il contatore ed il quadro elettrico, a sua volta verificatosi a seguito di sovratensione di corrente provocato da agenti atmosferici (cfr. Cass., sez. III, 16.01.1997 n. 389), o nel caso di danni subiti dall'utente a causa di uno sbalzo di tensione (Cass., sez. III, 15.05.2007 n. 11193).
La pericolosità della predetta attività è stata affermata sia con riguardo all'energia elettrica ad alta tensione (cfr. Cass, 27.01.1982 n. 537), sia con riferimento alla gestione di reti elettriche a bassa tensione (cfr. Cass., sez. III, 29.05.1989 n. 2584; Cass., sez. III, 11.11.1977 n.
4893), sia in relazione a reti elettriche a media tensione (cfr. Corte Appello Napoli
14.03.1997).
Corollario di siffatta qualificazione giuridica è l'applicazione dei criteri di distribuzione dell'onus probandi che, in deroga a quelli che connotano il paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c., governano tale ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale.
L'art. 2050 c.c. prevede, infatti, un'inversione dell'onere della prova a carico dell'autore del danno, incombendo su costui la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. La presunzione iuris tantum riguarda però il solo elemento psicologico della colpa, non anche il fatto illecito né il nesso eziologico tra il fatto e l'evento, che devono dunque essere provati dal danneggiato (cfr. Cass., sez. I, 5.02.2016 n. 2306).
Presupposto per l'applicazione della presunzione di responsabilità è che sussista un nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa ed il danno, la cui prova spetta al danneggiato, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso in alcun modo riconducibile (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 19449 del 15/07/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5080 del 09/03/2006).
Stante la suddetta presunzione di colpa a carico del danneggiante, il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito;
incombe invece sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7298 del 13/05/2003; Cass.
4 dicembre 1998, n. 12307).
Una volta provato il nesso causale, per superare la presunzione di responsabilità
l'esercente l'attività pericolosa deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19449 del 15/07/2008).
Il giudice di merito deve quindi valutare, a norma dell'art. 2050 c.c., se siano state poste in opera le misure previste dalla normativa vigente e le altre eventuali previste dalla tecnica, idonee astrattamente e preventivamente ad evitare l'evento dannoso, e poi deve valutare se il convenuto abbia fornito la prova positiva della predisposizione di tutte dette misure protettive (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7298 del 13/05/2003).
La disposizione normativa di cui all'art. 2050 c.c. presume, pertanto, la colpa dell'esercente attività pericolosa per danni cagionati a terzi, ritenendolo autore dell'ingenerata situazione di pericolo causativa dell'evento, mentre la responsabilità rimane esclusa dal fatto del danneggiato, secondo i principi che regolano la materia, solo quando, essendo l'attività pericolosa circondata dalle doverose cautele finalizzate ad evitare danni - a terzi, questo comportamento del danneggiato si connoti come imprevedibile ed inevitabile, al momento della predisposizione delle misure cautelative, e tale da costituire una causa sopravvenuta da sola efficiente nella produzione dell'evento ed idonea a recidere ogni nesso di causalità con l'attività pericolosa, che assume il ruolo di mera occasione rispetto all'altrui imprudenza e negligenza (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7298 del 2003). In particolare, nell'ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (cfr. Cass. 27 luglio 2012, n. 13397; Cass. 17 luglio 2002, n. 10382 e n. 19872 del
2014).
Non basta l'esistenza di un semplice rapporto di sequenza, essendo, al contrario, necessario un rapporto che integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, di tal che l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'attività (Cass. 15.5.1967 n. 1016).
Si osserva ancora, che in sede civile, il nesso causale indica la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra condotta e fatto- evento danno (da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata), in base alla quale un evento è da considerarsi causato da un altro allorquando non si sarebbe senza quest'ultimo verificato. Lo stesso, pertanto, si risolve entro pragmatici confini della dimensione storica, e valendo ad ascrivere all'autore del fatto illecito le conseguenze che da questo discendono, laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al quale il medesimo non abbia il dovere o la possibilità di agire.
Nella relativa valutazione il giudice del merito non deve, peraltro, limitarsi a un esame isolato di singoli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve compierne una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario della indagine probatoria e il suo ragionamento non deve risultare viziato da illogicità o da errori giuridici, quale appunto è l'esame isolato dei singoli elementi della cosiddetta catena causale (Cfr. Cass. n. 16851 del 2019).
Fatta tale doverosa premessa, va disattesa l'eccezione di difetto di titolarità attiva dell'attrice, atteso che l'attrice non ha inteso azionare la responsabilità contrattuale della convenuta, sussistendo tra le parti solo un rapporto extracontrattuale, con la conseguenza che la mancata stipulazione da parte della di un contratto di somministrazione di Pt_1
energia elettrica non influisce in alcun modo sulla circostanza, dalla stessa dedotta, del danneggiamento di bene di sua proprietà, all'interno della sua abitazione, non essendo neanche contestato che l'immobile di cui trattasi fosse comunque raggiunto dall'energia elettrica. Così delineato il thema decidendum, occorre rilevare che risulta provato a mezzo dei testi escussi nel corso del giudizio, che, in data 16.08.2021, si è verificato nell'immobile di uno sbalzo di energia che ha cagionato dei danni, per come riferito dai testi Parte_1
e , intervenuti successivamente all'evento, che hanno Testimone_1 Testimone_2
riferito di aver avvertito odore di bruciato e di aver constatato che gli elettrodomestici indicati in atti non funzionavano.
In ordine alla responsabilità, va rilevato che la Corte di Cassazione ha chiarito che la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa, sia in relazione ai rischi ai quali espone, sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione (Cass. civ., Ordinanza, 12.12.2019, n. 32498).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha delineato i presupposti della responsabilità della società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione, precisando che si tratta di responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa, superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dall'art. 2050 c.c., ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Cass. Civ., sent. n. 11193 del 2007).
La responsabilità ex art. 2050 c.c., che si configura come responsabilità oggettiva, prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione, e ne esclude la responsabilità laddove l'esercente l'attività pericolosa provi che l'evento dannoso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza impongono (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
16637 del 05.07.2017), non rilevando, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno.
Grava, d'altra parte, sul danneggiato la prova del danno e la prova della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinarlo, prova che non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento stesso e deve essere quantificato.
La circostanza che lo sbalzo di tensione si sia effettivamente verificato con le modalità descritte dall'attrice è stata provata, ut supra rilevato.
Pare pertanto indubbio che l'evento si sia verificato e che la responsabilità sia ascrivibile alla convenuta, dovendosi oltretutto, ritenere infondata l'eccezione relativa alla concorrente responsabilità dell'attrice, per non essersi munita di protezioni dell'impianto atte a scongiurare danni derivanti da innalzamenti di tensione, atteso che non risulta dimostrato che uno stabilizzatore o altro dispositivo avrebbe assorbito lo sbalzo di tensione e scongiurato il danneggiamento delle apparecchiature, in quanto si trattò nella fattispecie di un sensibile incremento, dovendosi poi rilevare che, a prescindere dall'interpretazione del contenuto nella noma CEI EN 50160, che, per come dedotto, prevende sostanzialmente l'ineliminabilità di taluni eventi imprevedibili, la circostanza che lo stato attuale delle conoscenze tecniche non consente di migliorare il servizio di somministrazione sino al punto di garantirlo senza soluzioni di continuità ed uniformità, eliminando completamente le interruzioni (brevi e lunghe) ed i buchi di tensione, altro non è che la deduzione dell'esistenza dell'esimente del caso fortuito, da far valere, in caso di danni, la cui prova, tuttavia, non è stata fornita.
Venendo alla quantificazione dei danni, di quelli richiesti (“Caldaia a gas non funzionante
€ 1.300,00, IVA esclusa. - Impianto elettrico € 3.000,00, IVA esclusa. - Tv 32 LED € 209,00
IVA esclusa. - Telefono € 58,00 IVA esclusa.), in atti è stato prodotto preventivo Per_1
relativo ai costi di riparazione dell'impianto elettrico, di sostituzione della caldaia, della tv, del telefono.
Ed ancora, il teste ha dichiarato di essere intervenuto per la caldaia, Testimone_2
non più funzionante ( cfr. dichiarazioni rese all'udienza del “Ho constatato danni importanti sulla caldaia le cui “componenti madri” erano state compromesse irrimediabilmente).
In ordine agli importi spettanti alla danneggiata, tenuto conto del fatto che la stessa non ha depositato delle fatture d'acquisto e le schede elettriche delle attrezzature danneggiate, deve rilevarsi che la relativa determinazione appare di difficile quantificazione.
Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., configura non un giudizio d'equità ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, tant'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c., di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (ex pluribus, Cass.
9.8.2007 n. 17492; Cass.
7.6.2007 n. 13288; Cass.
22.7.2004 n. 13761, conformi al precedente di Cass. 18.11.2002 n. 16202). Orbene, va osservato, in generale, che il ricorso alla valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone che non vi siano elementi di prova sul suo preciso ammontare e che la dimostrazione di esso sia impossibile o quantomeno assai difficoltosa in relazione alla peculiarità del fatto dannoso od alle condizioni soggettive del danneggiato, per cui a tale valutazione il giudice non può procedere quando le risultanze della causa offrano elementi per una precisa quantificazione.
In merito la giurisprudenza costante rileva, interpretando gli artt. 1226 e 2056 c.c., come il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno presuppone sempre che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ed è consentito al giudice soltanto in presenza di una impossibilità ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno (Trib.
Pescara, 3.2.2009, n. 128; Cass. n. 22836/2006).
Quando, invece, non essendo contestata la sussistenza del danno ed essendo incerta, per i motivi predetti, soltanto l'entità del pregiudizio, per il suddetto accertamento ben può farsi ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c. In tal caso, infatti, alla situazione di impossibilità o di estrema difficoltà di una precisa prova sull'entità del danno, si può sopperire con la citata valutazione equitativa, la quale anche, per non risultare arbitraria, richiede la indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale si è pervenuti alla determinazione discrezionale del danno medesimo.
Va rilevato che l'attrice nulla ha provato o allegato in ordine alla vetustà degli elettrodomestici, circostanza questa che impedisce di verificare fino a che punto quelli indicati dai preventivi siano solo sostitutivi dei precedenti o addirittura migliorativi (è noto, infatti, che i beni tecnologici, per natura, si deprezzano velocemente perdendo rapidamente le qualità di efficienza e competitività a fronte di nuovi modelli agevolmente disponibili sul mercato), nonché il preventivo per la sostituzione della caldaia, in cui si legge che i pezzi da sostituire supererebbero “di gran lunga il valore della caldaia” e che la scheda danneggiata non è più in produzione, con ciò potendosi inferire che non si tratta di un immobile di recente ristrutturazione e dotato di elettrodomestici nuovi.
Ne consegue che, non risultando alcuna contestazione in ordine all'ammontare dei preventivi in atti, dovendosi pertanto ritenere che il valore al nuovo degli elettrodomestici danneggiati e delle lavorazioni è quello ivi indicato, va operata sullo stesso una decurtazione del 50%, potendosi ritenere congrua detta riduzione del valore in ragione della suddetta rapida obsolescenza dei beni di cui trattasi.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il ristoro del lamentato danno da mancato godimento dell'immobile, va considerato che, in tema di risarcimento del danno da mancato godimento di un bene immobile, la Suprema Corte ha ribadito anche recentemente che "il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subìto (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone anche superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché
l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno (Cass., Sez. U.,
n. 33645 del 2022, cit., specie pag. 26); ne consegue che debbono essere specificatamente allegati e provati, sia pure attraverso presunzioni, i fatti potenzialmente suscettibili di far emergere il lucro cessante, come la possibilità di vendere o locare la cosa e, in questo paradigma, la sussistenza, intesa in chiave idoneamente probabilistica, di vendite o locazioni perciò mancate, offrendo elementi per apprezzare i prezzi ovvero canoni di mercato, senza che ciò possa essere supplito da consulenze tecniche esplorative e suppletive" (Cass. 16430/2023).Deve pertanto escludersi che - nella fattispecie - il danno sia in re ipsa e nemmeno rileva che il mancato godimento dell'immobile non sia stato specificamente contestato dal convenuto (cfr. Cass. 16430/2023 cit.): resta infatti decisiva ed assorbente la considerazione che l'attrice ha comunque omesso - com'era suo onere - ogni adeguata allegazione in ordine alla "concreta possibilità di godimento (diretto) che sarebbe andata perduta" (danno emergente) ed alla "concreta possibilità di locare (o vendere) l'immobile a determinate condizioni" (lucro cessante).
Conseguentemente, va condannata al pagamento a titolo Controparte_1 risarcitorio in favore dell'attore della somma di Euro 2.245,00, oltre iva oltre interessi legali dal dì degli esborsi al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del
“decisum” e del relativo valore rispetto allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto condanna Controparte_1
in personale del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo
[...]
risarcitorio in favore dell'attrice della somma di Euro 2.785,87, oltre iva e oltre interessi legali dal dì degli esborsi al saldo;
- condanna alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1
286,00 per spese ed euro 1.276,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Di Natale, antistatario che ne ha fatto richiesta.
Cosenza, 13.6.2025
Il giudice
Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4686/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
3.3.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: risarcimento danni tra
nata a [...], il [...], residente a [...]
Giovanni Falcone n.12, C.F rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Graziano Di Natale, per mandato in atti;
ATTRICE
E
(già ) – società con unico socio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
soggetta ad attività di direzione e coordinamento di (C.F. e P. IVA
[...] CP_2
), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Oriolo;
P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come in atti e verbali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Camigliatello Silano Parte_1
(CS), alla Via Federici, 52, individuato al catasto al Foglio 22, p.lla 508, sub. 2, p. S-1, z.c. 2, cat. A/3, cl. 2, vani 5, sup. cat. tot. mq. 89, che, in data 16.08.2021, intorno alle ore 10.00, si accorgeva che nel predetto immobile si era verificato un guasto all'impianto elettrico, che, attesa la presenza di odore di bruciato, di scoppiettii su alcune pareti, nonché il mancato funzionamento degli elettrodomestici, l'attrice richiedeva un intervento urgente alla ditta Elektrical Sila, che, su suggerimento del tecnico intervenuto, alle ore 11 circa, Parte_1
effettuava la segnalazione al pronto intervento (numero pratica Controparte_2
148261042), che, alle ore 13.00, intervenivano sul luogo di causa i tecnici i quali CP_2
constatavano un guasto dovuto all'interruzione del conduttore di neutro, specificatamente problemi tecnici di erogazione di un voltaggio superiore a 360 volt, da cui erano dipesi danni agli elettrodomestici presenti presso gli immobili interessati per un importo complessivo pari ad € 5.571,74, che nessun riscontro alle missive inoltrate dall'istante, recante la volontà di liquidare i danni subiti, perveniva da parte di , che, Controparte_1
pertanto, parte istante, in data 12.10.2021, inoltrava, a mezzo legali, formale diffida e messa in mora volta alla sollecitazione della liquidazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti a seguito del guasto elettrico, che il tentativo di mediazione, esperito in data 01.07.2022, rimaneva infruttuoso, data l'assenza della , Controparte_1
conveniva in giudizio la al fine di sentire accertare la responsabilità Controparte_1
di quest'ultima nella causazione dei danni denunciati, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti da quantificati in euro 5.571,74, oltre a interessi Parte_1
e rivalutazione delle somme dalla data della domanda e fino alla data del soddisfo, nonché con condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'istante medesima per il mancato godimento dell'immobile, quantificati in € 3.349,50, oltre a interessi e rivalutazione delle somme dalla data della domanda e fino alla data del soddisfo.
si costituiva eccependo, preliminarmente, il difetto di titolarità Controparte_4
attiva di attesa l'inesistenza di qualsivoglia contratto di somministrazione Parte_1
per l'immobile di cui trattasi in capo alla stessa, contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, siccome infondata, oltre che non provata, deducendo l'insussistenza di ogni responsabilità di per i fatti Controparte_1 lamentati dall'attrice, istando, infine, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, per la riduzione ex art. 1227 c.c. della richiesta risarcitoria nella reale ed effettiva entità del danno.
Espletata prova orale, la causa viene per la decisione.
La domanda è fondata, nei limiti di cui in parte motiva.
Occorre, innanzitutto procedere alla qualificazione della domanda proposta, escludendosi
- innanzitutto - che la stessa possa essere ricondotta al paradigma della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c. per violazione degli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), atteso che detto rapporto negoziale - alla luce dell'attuale regolamentazione del mercato di approvvigionamento dell'energia elettrica risultante dal D.Lgs. 16.03.1999 n. 79 (emesso in attuazione della direttiva comunitaria n. 96/92/CE), che ha, per un verso, liberalizzato il mercato della vendita e, per altro verso, riservato allo Stato ed attribuito in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale l'attività di distribuzione - viene ad instaurarsi esclusivamente con la società preposta alla commercializzazione dell'energia presso l'utente finale.
Nell'ambito della predetta normativa, in virtù del D.M. del 21.01.2000, è stata istituita
[...]
concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione ed erogazione Controparte_2
dell'energia elettrica.
Non avendo essa un rapporto contrattuale diretto con il consumatore, alla sua eventuale responsabilità per black-out elettrici, disservizi e/o interruzioni di rete, cali di tensione o - all'opposto - sovratensioni, va riconosciuta natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2050
c.c.
Difatti, la giurisprudenza ha ritenuto la pericolosità dell'attività di gestione e somministrazione dell'energia elettrica desumendola dall'enorme numero di cautele imposte per il suo svolgimento: così, ad esempio, ha affermato la responsabilità dell' CP_2
nel caso di incendio cagionato dallo scoppio della scatola contenente il contatore ed il quadro elettrico, a sua volta verificatosi a seguito di sovratensione di corrente provocato da agenti atmosferici (cfr. Cass., sez. III, 16.01.1997 n. 389), o nel caso di danni subiti dall'utente a causa di uno sbalzo di tensione (Cass., sez. III, 15.05.2007 n. 11193).
La pericolosità della predetta attività è stata affermata sia con riguardo all'energia elettrica ad alta tensione (cfr. Cass, 27.01.1982 n. 537), sia con riferimento alla gestione di reti elettriche a bassa tensione (cfr. Cass., sez. III, 29.05.1989 n. 2584; Cass., sez. III, 11.11.1977 n.
4893), sia in relazione a reti elettriche a media tensione (cfr. Corte Appello Napoli
14.03.1997).
Corollario di siffatta qualificazione giuridica è l'applicazione dei criteri di distribuzione dell'onus probandi che, in deroga a quelli che connotano il paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c., governano tale ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale.
L'art. 2050 c.c. prevede, infatti, un'inversione dell'onere della prova a carico dell'autore del danno, incombendo su costui la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. La presunzione iuris tantum riguarda però il solo elemento psicologico della colpa, non anche il fatto illecito né il nesso eziologico tra il fatto e l'evento, che devono dunque essere provati dal danneggiato (cfr. Cass., sez. I, 5.02.2016 n. 2306).
Presupposto per l'applicazione della presunzione di responsabilità è che sussista un nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa ed il danno, la cui prova spetta al danneggiato, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso in alcun modo riconducibile (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 19449 del 15/07/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5080 del 09/03/2006).
Stante la suddetta presunzione di colpa a carico del danneggiante, il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito;
incombe invece sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7298 del 13/05/2003; Cass.
4 dicembre 1998, n. 12307).
Una volta provato il nesso causale, per superare la presunzione di responsabilità
l'esercente l'attività pericolosa deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19449 del 15/07/2008).
Il giudice di merito deve quindi valutare, a norma dell'art. 2050 c.c., se siano state poste in opera le misure previste dalla normativa vigente e le altre eventuali previste dalla tecnica, idonee astrattamente e preventivamente ad evitare l'evento dannoso, e poi deve valutare se il convenuto abbia fornito la prova positiva della predisposizione di tutte dette misure protettive (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7298 del 13/05/2003).
La disposizione normativa di cui all'art. 2050 c.c. presume, pertanto, la colpa dell'esercente attività pericolosa per danni cagionati a terzi, ritenendolo autore dell'ingenerata situazione di pericolo causativa dell'evento, mentre la responsabilità rimane esclusa dal fatto del danneggiato, secondo i principi che regolano la materia, solo quando, essendo l'attività pericolosa circondata dalle doverose cautele finalizzate ad evitare danni - a terzi, questo comportamento del danneggiato si connoti come imprevedibile ed inevitabile, al momento della predisposizione delle misure cautelative, e tale da costituire una causa sopravvenuta da sola efficiente nella produzione dell'evento ed idonea a recidere ogni nesso di causalità con l'attività pericolosa, che assume il ruolo di mera occasione rispetto all'altrui imprudenza e negligenza (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7298 del 2003). In particolare, nell'ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (cfr. Cass. 27 luglio 2012, n. 13397; Cass. 17 luglio 2002, n. 10382 e n. 19872 del
2014).
Non basta l'esistenza di un semplice rapporto di sequenza, essendo, al contrario, necessario un rapporto che integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, di tal che l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'attività (Cass. 15.5.1967 n. 1016).
Si osserva ancora, che in sede civile, il nesso causale indica la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra condotta e fatto- evento danno (da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata), in base alla quale un evento è da considerarsi causato da un altro allorquando non si sarebbe senza quest'ultimo verificato. Lo stesso, pertanto, si risolve entro pragmatici confini della dimensione storica, e valendo ad ascrivere all'autore del fatto illecito le conseguenze che da questo discendono, laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al quale il medesimo non abbia il dovere o la possibilità di agire.
Nella relativa valutazione il giudice del merito non deve, peraltro, limitarsi a un esame isolato di singoli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve compierne una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario della indagine probatoria e il suo ragionamento non deve risultare viziato da illogicità o da errori giuridici, quale appunto è l'esame isolato dei singoli elementi della cosiddetta catena causale (Cfr. Cass. n. 16851 del 2019).
Fatta tale doverosa premessa, va disattesa l'eccezione di difetto di titolarità attiva dell'attrice, atteso che l'attrice non ha inteso azionare la responsabilità contrattuale della convenuta, sussistendo tra le parti solo un rapporto extracontrattuale, con la conseguenza che la mancata stipulazione da parte della di un contratto di somministrazione di Pt_1
energia elettrica non influisce in alcun modo sulla circostanza, dalla stessa dedotta, del danneggiamento di bene di sua proprietà, all'interno della sua abitazione, non essendo neanche contestato che l'immobile di cui trattasi fosse comunque raggiunto dall'energia elettrica. Così delineato il thema decidendum, occorre rilevare che risulta provato a mezzo dei testi escussi nel corso del giudizio, che, in data 16.08.2021, si è verificato nell'immobile di uno sbalzo di energia che ha cagionato dei danni, per come riferito dai testi Parte_1
e , intervenuti successivamente all'evento, che hanno Testimone_1 Testimone_2
riferito di aver avvertito odore di bruciato e di aver constatato che gli elettrodomestici indicati in atti non funzionavano.
In ordine alla responsabilità, va rilevato che la Corte di Cassazione ha chiarito che la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa, sia in relazione ai rischi ai quali espone, sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione (Cass. civ., Ordinanza, 12.12.2019, n. 32498).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha delineato i presupposti della responsabilità della società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione, precisando che si tratta di responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa, superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dall'art. 2050 c.c., ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Cass. Civ., sent. n. 11193 del 2007).
La responsabilità ex art. 2050 c.c., che si configura come responsabilità oggettiva, prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione, e ne esclude la responsabilità laddove l'esercente l'attività pericolosa provi che l'evento dannoso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza impongono (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
16637 del 05.07.2017), non rilevando, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno.
Grava, d'altra parte, sul danneggiato la prova del danno e la prova della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinarlo, prova che non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento stesso e deve essere quantificato.
La circostanza che lo sbalzo di tensione si sia effettivamente verificato con le modalità descritte dall'attrice è stata provata, ut supra rilevato.
Pare pertanto indubbio che l'evento si sia verificato e che la responsabilità sia ascrivibile alla convenuta, dovendosi oltretutto, ritenere infondata l'eccezione relativa alla concorrente responsabilità dell'attrice, per non essersi munita di protezioni dell'impianto atte a scongiurare danni derivanti da innalzamenti di tensione, atteso che non risulta dimostrato che uno stabilizzatore o altro dispositivo avrebbe assorbito lo sbalzo di tensione e scongiurato il danneggiamento delle apparecchiature, in quanto si trattò nella fattispecie di un sensibile incremento, dovendosi poi rilevare che, a prescindere dall'interpretazione del contenuto nella noma CEI EN 50160, che, per come dedotto, prevende sostanzialmente l'ineliminabilità di taluni eventi imprevedibili, la circostanza che lo stato attuale delle conoscenze tecniche non consente di migliorare il servizio di somministrazione sino al punto di garantirlo senza soluzioni di continuità ed uniformità, eliminando completamente le interruzioni (brevi e lunghe) ed i buchi di tensione, altro non è che la deduzione dell'esistenza dell'esimente del caso fortuito, da far valere, in caso di danni, la cui prova, tuttavia, non è stata fornita.
Venendo alla quantificazione dei danni, di quelli richiesti (“Caldaia a gas non funzionante
€ 1.300,00, IVA esclusa. - Impianto elettrico € 3.000,00, IVA esclusa. - Tv 32 LED € 209,00
IVA esclusa. - Telefono € 58,00 IVA esclusa.), in atti è stato prodotto preventivo Per_1
relativo ai costi di riparazione dell'impianto elettrico, di sostituzione della caldaia, della tv, del telefono.
Ed ancora, il teste ha dichiarato di essere intervenuto per la caldaia, Testimone_2
non più funzionante ( cfr. dichiarazioni rese all'udienza del “Ho constatato danni importanti sulla caldaia le cui “componenti madri” erano state compromesse irrimediabilmente).
In ordine agli importi spettanti alla danneggiata, tenuto conto del fatto che la stessa non ha depositato delle fatture d'acquisto e le schede elettriche delle attrezzature danneggiate, deve rilevarsi che la relativa determinazione appare di difficile quantificazione.
Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., configura non un giudizio d'equità ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, tant'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c., di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (ex pluribus, Cass.
9.8.2007 n. 17492; Cass.
7.6.2007 n. 13288; Cass.
22.7.2004 n. 13761, conformi al precedente di Cass. 18.11.2002 n. 16202). Orbene, va osservato, in generale, che il ricorso alla valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone che non vi siano elementi di prova sul suo preciso ammontare e che la dimostrazione di esso sia impossibile o quantomeno assai difficoltosa in relazione alla peculiarità del fatto dannoso od alle condizioni soggettive del danneggiato, per cui a tale valutazione il giudice non può procedere quando le risultanze della causa offrano elementi per una precisa quantificazione.
In merito la giurisprudenza costante rileva, interpretando gli artt. 1226 e 2056 c.c., come il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno presuppone sempre che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ed è consentito al giudice soltanto in presenza di una impossibilità ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno (Trib.
Pescara, 3.2.2009, n. 128; Cass. n. 22836/2006).
Quando, invece, non essendo contestata la sussistenza del danno ed essendo incerta, per i motivi predetti, soltanto l'entità del pregiudizio, per il suddetto accertamento ben può farsi ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c. In tal caso, infatti, alla situazione di impossibilità o di estrema difficoltà di una precisa prova sull'entità del danno, si può sopperire con la citata valutazione equitativa, la quale anche, per non risultare arbitraria, richiede la indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale si è pervenuti alla determinazione discrezionale del danno medesimo.
Va rilevato che l'attrice nulla ha provato o allegato in ordine alla vetustà degli elettrodomestici, circostanza questa che impedisce di verificare fino a che punto quelli indicati dai preventivi siano solo sostitutivi dei precedenti o addirittura migliorativi (è noto, infatti, che i beni tecnologici, per natura, si deprezzano velocemente perdendo rapidamente le qualità di efficienza e competitività a fronte di nuovi modelli agevolmente disponibili sul mercato), nonché il preventivo per la sostituzione della caldaia, in cui si legge che i pezzi da sostituire supererebbero “di gran lunga il valore della caldaia” e che la scheda danneggiata non è più in produzione, con ciò potendosi inferire che non si tratta di un immobile di recente ristrutturazione e dotato di elettrodomestici nuovi.
Ne consegue che, non risultando alcuna contestazione in ordine all'ammontare dei preventivi in atti, dovendosi pertanto ritenere che il valore al nuovo degli elettrodomestici danneggiati e delle lavorazioni è quello ivi indicato, va operata sullo stesso una decurtazione del 50%, potendosi ritenere congrua detta riduzione del valore in ragione della suddetta rapida obsolescenza dei beni di cui trattasi.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il ristoro del lamentato danno da mancato godimento dell'immobile, va considerato che, in tema di risarcimento del danno da mancato godimento di un bene immobile, la Suprema Corte ha ribadito anche recentemente che "il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subìto (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone anche superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché
l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno (Cass., Sez. U.,
n. 33645 del 2022, cit., specie pag. 26); ne consegue che debbono essere specificatamente allegati e provati, sia pure attraverso presunzioni, i fatti potenzialmente suscettibili di far emergere il lucro cessante, come la possibilità di vendere o locare la cosa e, in questo paradigma, la sussistenza, intesa in chiave idoneamente probabilistica, di vendite o locazioni perciò mancate, offrendo elementi per apprezzare i prezzi ovvero canoni di mercato, senza che ciò possa essere supplito da consulenze tecniche esplorative e suppletive" (Cass. 16430/2023).Deve pertanto escludersi che - nella fattispecie - il danno sia in re ipsa e nemmeno rileva che il mancato godimento dell'immobile non sia stato specificamente contestato dal convenuto (cfr. Cass. 16430/2023 cit.): resta infatti decisiva ed assorbente la considerazione che l'attrice ha comunque omesso - com'era suo onere - ogni adeguata allegazione in ordine alla "concreta possibilità di godimento (diretto) che sarebbe andata perduta" (danno emergente) ed alla "concreta possibilità di locare (o vendere) l'immobile a determinate condizioni" (lucro cessante).
Conseguentemente, va condannata al pagamento a titolo Controparte_1 risarcitorio in favore dell'attore della somma di Euro 2.245,00, oltre iva oltre interessi legali dal dì degli esborsi al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del
“decisum” e del relativo valore rispetto allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto condanna Controparte_1
in personale del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo
[...]
risarcitorio in favore dell'attrice della somma di Euro 2.785,87, oltre iva e oltre interessi legali dal dì degli esborsi al saldo;
- condanna alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1
286,00 per spese ed euro 1.276,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Di Natale, antistatario che ne ha fatto richiesta.
Cosenza, 13.6.2025
Il giudice
Germana Maffei