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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3981/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3982/2021 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Avola Parte_1 C.F._1
(SR), via Roma n. 78, presso lo studio dell'avv. DIEGO NASTASI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. – P.IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RO), vi.le Luca Gaurico n.
9/11, elettivamente domiciliata in Latina (LT), viale Le Corbusier n. 133, presso lo studio dell'avv. ENRICO QUINTAVALLE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cagliari CP_2 C.F._2
(CA), via Sonnino 37, presso lo studio dell'avv. IGNAZIO BALLAI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CHIAMATO
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione dell'agosto del 2021 ha esposto di essersi rivolto nel maggio del Parte_1
2020 alla (d'ora in avanti al fine di reperire Controparte_1 P_ informazioni sulla possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico presso la propria abitazione, mediante fruizione degli incentivi disciplinati dal D.L. n. 34/2020, poi convertito in legge n. 77/2020.
L'attore ha rappresentato di avere ottenuto, per la data dell'1.6.2020, appuntamento online con CP_2
consulente energetico della sopra richiamata società, nel corso del quale quest'ultimo aveva
[...] assicurato l'accesso ai predetti benefici fiscali ed in particolare al c.d. Superbonus 110%, nel quadro di una operazione che avrebbe previsto il ricorso ad un finanziamento da estinguere, ancora prima del pagamento della prima rata di esso, tramite cessione di credito d'imposta all'ente finanziatore. ha poi evidenziato di aver stipulato nel mese di giugno del 2020 il contratto di Parte_1
appalto - per l'acquisto e l'installazione dell'impianto fotovoltaico, di quello termodinamico e del pacco batterie – ed il prestito personale con ID – per il complessivo importo di €. 42.084,00, inclusi interessi -, destinato alla estinzione del debito nei confronti della appaltatrice.
Tanto chiarito, l'attore ha aggiunto di aver costantemente mantenuto contatti con al CP_2
fine di assicurarsi la concreta fruizione del c.d. Superbonus 110%, e che, nonostante le continue rassicurazioni fornite, il menzionato consulente, a partire dal settembre del 2020, era divenuto irreperibile.
Ancora, ha affermato di aver appreso nel mese di novembre del 2020, in seguito Parte_1
ad interlocuzioni con IL IO – operante per conto di -, che la pratica avviata in P_
suo nome non gli avrebbe consentito di godere dei benefici fiscali previsti dal D.L. n. 34/2020 ma, al più, delle detrazioni del 50%.
Per tali ragioni, l'attore ha sostenuto di essere stato raggirato dalla menzionata società e di essere stato indotto da quest'ultima alla stipula dei contratti sopra delineati esclusivamente attraverso la falsa assicurazione della fruizione del c.d. Superbonus 110%.
Conseguentemente, ha citato in giudizio chiedendo: Parte_1 P_
- l'annullamento del contratto di appalto con essa stipulato, in quanto affetto da dolo concretatosi in plurime e mendaci dichiarazioni fraudolente, con la restituzione della somma di €. 29.370,00 – pari al corrispettivo del negozio inutilmente sottoscritto – e con il risarcimento di €. 12.714,00 – corrispondente agli interessi del finanziamento stipulato – o del diverso ammontare, maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa;
- la condanna della società convenuta a risarcire i danni cagionati, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1337 e 1338 c.c., nella misura da determinarsi equitativamente.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestiva del 23.11.2021 si è costituita in giudizio P_
chiedendo anzitutto di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di essere da
[...] CP_2 quest'ultimo tenuta indenne in relazione ad ogni importo da corrispondersi a parte attrice. La società convenuta ha poi negato di aver assicurato all'attore la concreta Parte_1
fruizione del c.d. Superbonus 110%, ritenendo responsabile, per le false assicurazioni fornite, esclusivamente il menzionato consulente energetico, il quale aveva assunto le vesti di procacciatore d'affari non munito di potere di rappresentanza.
Anche autorizzata la sua chiamata in giudizio, si è costituito con comparsa di CP_2
costituzione e risposta del 4.5.2022 ed ha chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie, rilevando di aver fornito rassicurazioni a parte attrice in merito all'accesso ai benefici fiscali del D.L. n. 34/2020
d'intesa con P_
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e audizione di un testimone.
Terminata l'istruttoria orale, il procedimento, all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127-ter
c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto precisato che con la citazione introduttiva del presente giudizio l'attore Pt_1
ha formulato due distinte richieste.
[...]
Con la prima di esse, parte attrice ha inteso esperire rimedio di natura reale, chiedendo emettersi pronuncia costitutiva di annullamento del contratto intercorso con (estesa, P_
successivamente, a pag. 3 della memoria di replica, al correlato negozio di finanziamento concluso con ID, non convenuta in questo procedimento) e, in via consequenziale, condanna della medesima società alla restituzione del corrispettivo di €. 29.370,00 – pari al corrispettivo dell'appalto inutilmente sottoscritto – ed al risarcimento di €. 12.714,00 – corrispondente agli interessi del prestito stipulato -.
Con la seconda domanda, ha invece chiesto condannarsi la predetta società a Parte_1
risarcire i pregiudizi cagionati, a titolo precontrattuale, in virtù di quanto previsto dagli artt. 1337 e
1338 c.c., con liquidazione equitativa rimessa al giudice.
2.1. Tanto chiarito, quanto alla prima richiesta, non ricorrono i presupposti per addivenire alla emissione della domandata pronuncia di annullamento.
L'attore ha in dettaglio sostenuto che quest'ultima si giustificherebbe in ragione del dolo perpetrato da controparte in sede di stipula del contratto.
La fattispecie invocata da è disciplinata dall'art. 1439 c.c. Parte_1
Ai sensi del primo comma di quest'ultimo, “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato”.
Il secondo comma dell'art. 1439 c.c. dispone invece che, “quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”. In merito a tale ultimo profilo, per quanto specificamente interessa nel presente giudizio, si osserva che, secondo la più condivisibile ricostruzione, la nozione di terzo rilevante ai fini della disciplina in esame va definita in correlazione all'istituto della rappresentanza in senso tecnico.
Più in dettaglio, come si è opportunamente precisato, l'assenza del potere rappresentativo implica la terzietà del soggetto rispetto all'affare.
In coerenza con tali premesse, la mai smentita giurisprudenza di legittimità ha reputato terzo, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 1439 c.c., colui che agisca nelle vesti di procacciatore
d'affari non munito di rappresentanza dei contraenti (v., in tal senso, Cass. Civ. Sez. II 17.3.1981, n.
1552, così massimata: il mandatario senza rappresentanza – che può valersi dell'opera di altri soggetti senza violare i limiti del mandato, se questo non gli sia stato conferito intuitu personae – rimane – come il procacciatore di affari – estraneo all'affare per sua iniziativa concluso tra il mandante ed un terzo e, pertanto, l'eventuale attività dolosa da lui svolta per determinare il terzo alla conclusione del contratto è irrilevante, ai fini dell'annullabilità del negozio, se non sia nota alla parte che gli ha conferito l'incarico; v., già nella medesima direzione, Cass. Civ. 25.2.1960, n. 332, e Cass. Civ.
10.9.1958, n. 2991, che hanno sancito la terzietà di un procacciatore di affari rispetto ad entrambi i contraenti, ai fini dell'applicazione dell'art. 1439 c.c.; v. anche Cass. Civ. Sez. III 29.6.1981, n. 4222, in relazione alla figura dell'agente privo di rappresentanza).
Costituendo l'annullabilità un vizio di natura genetica, è del tutto pacifico in dottrina che la verifica della sussistenza dei requisiti della pronuncia di annullamento debba essere condotta avendo riguardo al momento della stipula del contratto.
Tanto chiarito, nel caso di specie, il chiamato ha indiscutibilmente rivestito la qualifica CP_2
di procacciatore di affari sprovvisto di potere di rappresentanza.
In tal senso depone, senza alcun margine di equivoco, il testo costitutivo del rapporto contrattuale intercorso tra e P_ CP_2
In quest'ultimo, denominato espressamente “contratto di procacciatore d'affari”, si legge all'art.
2.4 che “nello svolgimento dell'incarico il Procacciatore non avrà alcun potere di rappresentanza della
Preponente” (v. pag. 1 dell'all. 1 della comparsa di costituzione e risposta di . P_
Ebbene, fin dalla propria comparsa di costituzione e risposta ha recisamente contestato P_ di aver assicurato all'attore che il contratto di appalto stipulato si sarebbe Parte_1
accompagnato alla certa fruizione dei benefici fiscali previsti dal D.L. n. 34/2020 e, in particolare, del c.d. Superbonus 110% (v., segnatamente, pag. 3 della predetta comparsa di costituzione e risposta della menzionata società, ove si legge che “la non ha mai avuto notizia e/o sentore della P_ volontà dell'attore di accedere agli sgravi del 110% del c.d. superbonus, questione di cui ha avuto notizia solo nell'ottobre – novembre 2020, ovvero nella fase di chiusura delle procedure di allaccio
e connessione dell'impianto”).
La menzionata società ha, invece, sostenuto che tali promesse sarebbero state, a sua insaputa, rilasciate a parte attrice dal procacciatore di affari (v. pag. 7 della comparsa di CP_2 costituzione e risposta di ove si legge che “dalla disamina delle consultazioni NO vs P_
… si evince … la diretta, volontaria e determinante condotta di il quale Pt_1 CP_2 risulta abbia da una parte convinto e rassicurato l'attore sulla operatività del c.d. Parte_1
Superbonus 110% e, dall'altra, abbia taciuto completamente detta circostanza alla P_ fornendo altresì informazioni ed indicazioni errate”).
Quest'ultimo ha esplicitamente confermato di aver prospettato al cliente la concreta fruizione delle agevolazioni sopra richiamate.
Si legge infatti nella comparsa di costituzione e risposta del chiamato che “in data 01/06/2020
l'Azienda contattava in qualità di cliente il sig. , odierno attore e concordava con Parte_1
il medesimo un appuntamento virtuale (mediante link di accesso) con il sig. , il quale CP_2 proponeva al sig. un preventivo per poter accedere al Superbonus” (v. pagg.
4-5 della Pt_1
comparsa di costituzione e risposta di . CP_2
Il chiamato ha, tuttavia, al contempo affermato di aver agito d'intesa con (v. ancora pag. P_
5 della comparsa di costituzione e risposta del chiamato, ove si legge che “il sig. rispondeva CP_2 puntualmente al cliente solo dopo avere avuto le relative informazioni da parte dell'azienda P_
e non ha mai assunto iniziative personali o trasmesso informazioni senza prima avere il benestare della propria mandante”).
Tale circostanza, come si è visto, risulta specificamente contestata dalla società convenuta.
Dovendo l'autore materiale della condotta reputata dolosa dall'attore qualificarsi come terzo ai fini dell'art. 1439, comma 2, c.c. alla luce dell'incarico di procacciatore di affari assunto da CP_2
il fatto che la sia stata al corrente del comportamento fraudolento tenuto da
[...] P_ quest'ultimo, al momento del perfezionamento del vincolo contrattuale, integra elemento costitutivo della domanda di annullamento del contratto.
Alla dimostrazione di tale presupposto è indubbiamente tenuto, dunque, l'odierno attore Pt_1
[...]
Ciò precisato, all'esito dell'istruttoria espletata nel presente giudizio non può considerarsi provato che al tempo della sottoscrizione del contratto di appalto (e dell'annesso finanziamento) P_
oggetto di causa, abbia avuto conoscenza della condotta dolosa messa in atto da CP_2
Dai documenti acquisiti emerge in primo luogo che i testi contrattuali vennero sottoscritti dall'attore in data 8.6.2020 e in data 12.6.2020 (v. all. 3 e 4 della citazione). Orbene, avuto riguardo a tale momento, non sussistono elementi che consentano di ritenere che già in quel tempo avesse avuto conoscenza della intenzione di di P_ Parte_1
assicurarsi, con la stipula dei due negozi sopra richiamati, la fruizione del c.d. Superbonus 110%.
In proposito, si rileva anzitutto che né il testo del contratto di appalto né quello del finanziamento – sottoscritti rispettivamente l'8.6.2020 ed il 12.6.2020 - contengono alcun riferimento alle agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020 (v. all. 3 e 4 della citazione).
Nessuna rilevanza può poi attribuirsi, ai fini di cui all'art. 1439, comma 2, c.c., alla scheda di sopralluogo APE del 18.7.2020 (v. all. 3 della comparsa di costituzione e risposta di . P_
Ed infatti, tale allegato, oltre a non menzionare in alcun modo il beneficio del c.d. , Parte_2 risale ad epoca senz'altro successiva al momento della stipula del contratto di appalto e del finanziamento, sicché nessuna indicazione fornisce in merito a ciò che la abbia conosciuto P_
in tale ultimo frangente temporale (il solo – come si è visto - rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1439, comma 2, c.c.).
Conseguentemente ininfluenti appaiono le registrazioni prodotte da parte attrice con la seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., investendo esse le anzidette attività di installazione effettuate – oltretutto dalla diversa impresa Morello Impianti e non dalla odierna società convenuta - il 18.7.2020.
Analoghe considerazioni vanno ripetute per lo scambio di comunicazioni intercorso tra CP_2
e facente capo all'area tecnica della (v. all. 4 della comparsa di Controparte_3 P_
costituzione e risposta di . P_
Neppure in tale allegato, invero, si fa alcuna menzione dei benefici fiscali del D.L. n. 34/2020 e, oltretutto, esso risale ad un intervallo temporale compreso tra il 24.7.2020 ed il 31.7.2020, differente rispetto a quello nel quale vennero stipulati (in data 8.6.2020 e in data 12.6.2020) i contratti di cui si chiede l'annullamento.
In aggiunta a quanto sopra esposto, si rileva che, escusso in sede di interrogatorio formale il
15.6.2023, il legale rappresentante di , non ha in alcun modo reso P_ Testimone_1
confessione.
Egli ha, infatti, risposto:
- all'articolato vero o no che “in data 01/06/2020 l' contattava in qualità di Parte_3
cliente il sig. , e concordava con il medesimo un appuntamento virtuale (mediante Parte_1
link di accesso) con il sig. , al fine di proporre un preventivo per potere accedere al CP_2
Superbonus 110%” (v. articolato n. 1 della memoria depositata da ai sensi dell'art. CP_2
183, comma 6, n. 2 c.p.c.): “non conosco la situazione specifica di ciascun cliente, in quanto sono legale rappresentante. Sono sicuro che in quella data non venne contattato nessuno per una proposta di questo tipo, non essendo ancora entrata in vigore la legge richiamata. Noi contattavamo i clienti semplicemente per impianti fotovoltaici”;
- all'articolato vero o no che “l'appuntamento virtuale, era stato dato dalla al sig. P_ proprio per la tipologia di intervento Superbonus 110%” (v. articolato n. 2 della memoria Pt_1 depositata da ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.): “no, confermo quanto CP_2 sopra”;
- all'articolato vero o no che “con l'espressione “stiamo optando per un prodotto che possa calzare alla situazione”, la signora dipendente della si riferiva alla possibilità di CP_3 P_ installare l'impianto con l'agevolazione al 110%” – relativo allo scambio di comunicazioni intercorso tra e tra il 24.7.2020 ed il 31.7.2020 (v. all. 4 della CP_2 Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta di – (v. articolato n. 8 della memoria depositata da P_ ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.): “non so precisamente cosa intendesse CP_2
ma sono molto sicuro che si parlasse di prodotti e situazioni afferenti all'impianto CP_3
fotovoltaico; non credo ci si riferisse ad un contratto destinato ad accedere al Superbonus del 110%.
Non vi era neppure l'intervento trainante, poiché non è tale di per sé l'impianto fotovoltaico”;
- all'articolato vero o no che “il sig. specificava al sig. che i tecnici dell'azienda Pt_1 CP_2
che avevano fatto il sopralluogo gli avevano comunicato che stavano istruendo la pratica per il
“Superbonus”, prendendo le misure degli infissi e dei climatizzatori per poter fare la certificazione energetica APE” (v. articolato n. 12 della memoria depositata da ai sensi dell'art. 183, CP_2 comma 6, n. 2 c.p.c.): “nulla so al riguardo. Sono sicuro che il sopralluogo fosse parte del pacchetto inserito in contratto, relativo al solo impianto fotovoltaico – termodinamico;
il Superbonus implica una dicitura a parte ed un costo ulteriore”;
- all'articolato vero o no che “il sopralluogo ad opera dei tecnici era mirato proprio al fine di verificare la presenza dei presupposti per l'agevolazione al 110%” (v. articolato n. 13 della memoria depositata da ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.): “non è così, confermo quanto CP_2 sopra”;
- all'articolato vero o no che “il contratto da Lei sottoscritto con la per tramite del sig. P_
, pur non citando espressamente l'espressione Superbonus, prevedeva l'installazione CP_2 degli impianti con questa agevolazione” (v. articolato n. 16 della memoria depositata da CP_2 ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.): “assolutamente no. Da sempre installiamo
[...] impianti fotovoltaici a prescindere dalle agevolazioni;
il superbonus ha dicitura e costi diversi”.
Per altro verso, l'unica teste sentita in istruttoria, IL IO, alla medesima udienza del
15.6.2023, ha recisamente negato che sia stata al corrente, al tempo della stipula dei due P_ contratti oggetto di causa, della condotta fraudolenta tenuta da avendo ella così CP_2
risposto:
- all'articolato vero o no che “ comunicava alla circa l'agevolazione al CP_2 P_
110% richiesta da ” (v. articolato n. 25 della memoria depositata ai sensi dell'art. Parte_1
183, comma 6, n. 2 c.p.c. da : “no, non ho mai parlato di tale argomento con ; P_ CP_2
– all'articolato vero o no che “la nel periodo di sottoscrizione del contratto per cui è causa P_ proponeva impianti agevolati dal Superbonus 110%” (v. articolato n. 26 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. da : “no, non lo proponevamo poiché non vi era P_ ancora il decreto attuativo e non sussistevano le linee guida per proporre ciò ai clienti”;
- all'articolato vero o no che “nella telefonata del 29/09/2020 le chiedeva Parte_1 informazioni sul Superbonus 110%” (v. articolato n. 28 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. da : “no, in quella occasione parlammo esclusivamente della P_ pratica di connessione per la messa in funzione dell'impianto fotovoltaico;
ne parlammo in quella occasione perché la pratica si era bloccata nel portale e avevo bisogno di suoi lumi per l'intestatario della utenza elettrica, che risultava diverso da lui”;
- all'articolato vero o no che “nella telefonata del 15/10/2020 per la prima volta Parte_1 le chiedeva informazioni sul ” (v. articolato n. 30 della memoria depositata ai sensi Parte_2 dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. da : “sì, è così. Sono stata io stessa a comunicare al P_
cliente che il contratto non era volto ad ottenere il Superbonus 110% ma, al più, la detrazione al
50%. Spiegai che non sussisteva l'elemento trainante necessario, come da decreto, e che il suo contratto non prevedeva ciò; il prezzo dell'impianto inoltre era determinato in modo da tener conto della detrazione al solo 50%”.
Sempre in relazione alla posizione di IL IO, del tutto irrilevante si mostra lo scambio di comunicazioni intercorso tra quest'ultima e l'attore avendo esso avuto inizio nel Parte_1
mese di ottobre del 2020 e, dunque, ampiamente dopo la stipula dei contratti di cui è chiesto l'annullamento, risalenti – come si è visto – all'8.6.2020 ed al 12.6.2020 (v. all. 6 della citazione).
Nessuna valenza decisiva può poi attribuirsi all'annuncio pubblicitario reperibile sul sito internet di
(v. all. 1 della citazione). P_
Come può agevolmente riscontrarsi, infatti, esso reca la data del 9.7.2021 e nessuna informazione contiene, pertanto, in relazione al momento che assume rilievo nell'indagine sulla validità dei contratti, risalenti all'8.6.2020 ed al 12.6.2020.
Va infine rilevato, per completezza, come coerente con la ricostruzione testé prospettata si mostri anche lo scambio di comunicazioni intercorso tra IL IO e il 19.10.2020 (v. CP_2
all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di . P_ Segnatamente, la prima, nella data indicata, ha inoltrato (per conto di al secondo email P_
nella quale, esternando di essere sorpresa sia per le richieste di chiarimento dell'attore in merito alla fruizione del c.d. Superbonus 110% sia per l'operato del consulente energetico odierno chiamato, si
è così espressa: “Buongiorno , il cliente ci comunica che attende CP_2 Parte_1
informazioni per la documentazione relativa al 110%, come da nostro controllo, il cliente non ha i requisiti per accedere all'ecobonus. Mi ha riferito inoltre che come da tua direttiva, ha provveduto ad effettuare l'aumento di potenza e voltura dell'intestatario della bolletta. Ti ricordo che durante il periodo di connessione i clienti non devono assolutamente effettuare il cambio di intestatario, ciò comporta un ritardo nella messa in produzione. Gentilmente, contatta il cliente perché attende delucidazioni in merito. Grazie, buon lavoro” (v. pag. 1 dell'all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di . P_
A tale messaggio di posta elettronica ha così replicato in pari data, senza in alcun CP_2 modo evidenziare che la fruizione del c.d. Superbonus 110% avrebbe formato l'oggetto di uno specifico impegno assunto dalla “Buongiorno IL, il cliente in oggetto, sottoscritto l'8 P_ giugno 2020, effettivamente era convinto di accedere all'ecobonus 110%, poiché tutti i sopralluoghi fatti mi riferisce che i tecnici hanno sempre parlato con lui che erano lavorazioni per il nuovo Decreto al 110. Mi riferisce che solo per un disguido della voltura e dunque una settimana fa (come peraltro anche io, poiché quando c'è una fornitura con detrazione, al 50% ci viene sempre chiesto dall'area tecnica, se il cliente deve fare interventi diversi tipo cappotto …) è venuto a conoscenza del problema.
Ora sto provando con lui a capire se ci sono le condizioni per inserire un trainante e poter così […] accedere all'ecobonus 110%” (v. pag. 1 dell'all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di P_
.
[...]
Per tutte le argomentazioni sopra illustrate, dovendo la condotta ritenuta dolosa imputarsi al terzo
– in quanto procacciatore d'affari sprovvisto di potere di rappresentanza - e non CP_2
essendo stata raggiunta prova – posta a carico di parte attrice - del fatto che al tempo della sottoscrizione dei negozi da annullare la sia stata al corrente di tale comportamento P_ fraudolento, la domanda di cui all'art. 1439 c.c. va rigettata in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.
2.2. Come si è visto, in secondo luogo, ha chiesto la condanna della società Parte_1
convenuta a risarcire i pregiudizi cagionati, a titolo precontrattuale, in virtù di quanto previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., con liquidazione equitativa rimessa al giudice.
Tale domanda – laddove non dovesse reputarsi tacitamente rinunciata per non essere stata più menzionata da parte attrice nella memoria di replica, diversamente da quella annullatoria (v., in particolare, pag. 1 e pag. 3 di tale atto;
cfr., per la possibilità di restringere il thema decidendum in sede di scritti conclusivi, Cass. Civ. Sez. III 22.7.1971, n. 2434; Cass. Civ. Sez. III 25.8.1997, n.
7977; Cass. Civ. Sez. II 15.4.2014, n. 8737) – non può essere accolta per un duplice ordine di ragioni.
2.2.1. Deve anzitutto rilevarsi che, in relazione al dolo vizio – disciplinato dall'art. 1439 c.c. -,
l'ordinamento giuridico contempla, in favore del contraente che ne sia vittima, esclusivamente il rimedio dell'annullamento.
Nessun riferimento è, invece, compiuto, nella predetta norma, alla tutela risarcitoria.
Pur nondimeno, il riconoscimento del risarcimento del danno, in favore del contraente vittima di dolo, può fondarsi sulla lesione della libertà negoziale, attraverso l'istituto della responsabilità precontrattuale.
Quest'ultima è, inoltre, esplicitamente configurata, sia pur per il diverso caso del c.d. dolo incidente, dall'art. 1440 c.c.
Tale disposizione, in particolare, precisa che, “se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse;
ma il contraente in mala fede risponde dei danni”.
Appare opportuno evidenziare che, nella Relazione del al progetto del Libro delle Persona_1
Obbligazioni, al punto 182, si legge espressamente che “soltanto il dolo produce responsabilità per danni a carico del contraente in mala fede” e che si è “parlato, a proposito del dolo, di contraente in mala fede allo scopo di considerare l'ipotesi di dolo incidente del terzo, conosciuto dal contraente”.
In altri termini, l'inciso – contenuto nell'art. 1440 c.c. – per cui “il contraente in mala fede risponde dei danni” risulterebbe essere stato inserito nel testo legislativo con specifico riguardo al caso in cui il dolo sia perpetrato da chi non assume il ruolo di parte contrattuale.
In tale evenienza, dunque, la tutela risarcitoria azionabile nei confronti del contraente oggettivamente avvantaggiato dalla altrui condotta dolosa sarebbe stata circoscritta – in coerenza con il fondamento della responsabilità precontrattuale – alla ipotesi in cui il primo sia stato consapevole del comportamento fraudolento del terzo.
Il requisito sopra delineato, pur esplicitamente previsto per la sola fattispecie del c.d. dolo incidente, deve ritenersi valevole - in quanto coerente con la ratio della culpa in contrahendo – anche nell'ipotesi in cui il risarcimento del danno per lesione della libertà negoziale sia connesso alla deduzione del c.d. dolo vizio, disciplinato dall'art. 1439 c.c.
Nel senso sopra esposto si è espressa – pressoché integralmente – la dottrina formatasi sul tema.
Analogamente si è orientata la – rara – giurisprudenza di legittimità, in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto di odierno esame, specificando come, nel caso in cui il contraente avvantaggiato dal dolo altrui non abbia avuto – al momento della conclusione del contratto – conoscenza della condotta dolosa del terzo, solo quest'ultimo possa essere chiamato a rispondere dei danni derivati (v. Cass. Civ. Sez. III 29.6.1981, n. 4222, così ufficialmente massimata: l'agente che non abbia la rappresentanza del preponente limita la propria attività alla ricerca dei compratori, alla presa di contatto con gli stessi ed all'inizio delle trattative, restando estraneo alla conclusione del contratto, che si verifica esclusivamente tra il preponente ed il cliente al momento in cui s'incontrano i rispettivi consensi;
conseguentemente il venditore risponde dei danni sofferti dall'acquirente, che sia stato indotto al contratto da raggiri posti in essere dall'agente, solo ove ne sia a conoscenza; v.
Cass. Civ. Sez. II 29.3.1952, n. 862, così ufficialmente massimata: nel dolo è da ravvisare un fatto illecito, una infrazione al precetto generale del neminem ledere, generatrice di una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. che vieta ogni fatto doloso, che cagioni ad altri un ingiusto danno;
pertanto il dolo del terzo, ben distinto dalle semplici menzogne comuni nel campo degli affari, quando non produce l'annullamento del contratto, perché la parte cui gli inganni giovano era in buona fede, crea a carico del terzo una responsabilità per fatto illecito).
Nella vicenda in esame, come si è visto al punto che precede, deve escludersi che sia stata P_
consapevole, al tempo della stipula del contratto di appalto e del finanziamento rispettivamente risalenti all'8.6.2020 ed al 12.6.2020, del comportamento – ritenuto dall'attore – fraudolento tenuto da CP_2
Conseguentemente, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società convenuta.
Deve al contempo rilevarsi che nessuna domanda risarcitoria è stata formulata dall'attore Pt_1
nei confronti del terzo
[...] CP_2
2.2.2. Fermo quanto sopra, anche qualora si dovesse reputare prospettabile la fattispecie di responsabilità dedotta da parte attrice – il che deve recisamente escludersi per le argomentazioni illustrate al punto che precede -, il risarcimento del danno chiesto in citazione non potrebbe essere in alcun modo accordato in quanto avente ad oggetto un pregiudizio rimasto totalmente indeterminato.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, in relazione a tale domanda risarcitoria si legge esclusivamente che ha inteso chiedere al Tribunale di “condannare Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 degli artt. 1337 e 1338 c.c., nella misura che sarà determinata equitativamente dal Giudice” (v. pag.
8 della citazione).
La formulazione impiegata, alla luce della sua estrema genericità, non appare idonea a radicare un obbligo di pronuncia giudiziale.
Sul punto, si mostra opportuno richiamare una condivisibile pronuncia di legittimità, in cui testualmente si legge che “il giudice […] non è tenuto a provvedere su domande che non siano state ritualmente formulate (art. 112 c.p.c.). […] L'art. 163 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4, impone all'attore di esporre, nell'atto di citazione: - la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. In tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la “cosa” oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli “elementi di fatto” costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito. L'adempimento dell'onere di allegare
i fatti costitutivi della pretesa è preordinato: (a) a consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa;
(b) a consentire al giudice di individuare il thema decidendum. L'attore dunque non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento;
né ha l'onere di quantificarlo al centesimo: tali adempimenti non sono infatti strettamente necessari né per delimitare il thema decidendum, né per mettere il convenuto in condizioni di difendersi. L'attore ha invece il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte del danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo
l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei “danni subiti e subendi”, quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere – dovere di provvedere. […] Questi principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte. Già Sez. U.,
Sentenza n. 11353 del 17/06/2004, Rv. 574223, stabilì che l'onere di contestazione gravante sul convenuto, e quello di allegazione gravante sull'attore, sono tra loro speculari e complementari: sicché il mancato assolvimento del secondo, non fa sorgere il primo. Più di recente, Sez. 3, Sentenza
n. 10527 del 13/05/2011, Rv. 617210 ha affermato che “l'onere di allegazione (…) va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche”.
Infine, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012, Rv. 621357, ha stabilito che “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (…), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012, Rv.
624080)” (così Cass. Civ. Sez. III 30.6.2015, n. 13328).
3. Nella propria comparsa di costituzione e risposta previa autorizzazione alla chiamata P_ in causa del terzo, ha, “in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice”, chiesto di accertare la “responsabilità in capo” a “ ” e di CP_2 ritenerlo “tenuto a manlevare e garantire” la medesima società esponente (v. pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta di . P_
In altri termini, l'ente convenuto ha prospettato la superiore domanda solo in via subordinata, per il caso di fondatezza delle tesi attoree.
In proposito, il Supremo Collegio ha chiarito che “non v'è dubbio che le parti possano spiegare gradatamente (od anche alternativamente, il che qui non rileva) diverse domande, ponendo in posizione di subordinazione l'una rispetto ad altra domanda propria o della controparte: ordine gradato da cui il giudice non può in tal caso prescindere. Sicché, ad esempio, l'esame della domanda, che la parte abbia proposto in via espressamente subordinata al rigetto di altra domanda, avanzata in via principale, trova ostacolo nell'accoglimento di quest'ultima, e ciò indipendentemente da ogni indagine sull'effettiva ricorrenza di detta relazione di subordinazione (Cass. 28 luglio 1984, n. 4498).
Nella stessa prospettiva, è stato ancora osservato che lo scrutinio della reconventio reconventionis è precluso dall'assorbimento della riconvenzionale proposta subordinatamente al rigetto delle eccezioni formulate dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione al fine di paralizzare la domanda attrice (Cass. 10 marzo 2013, n. 5135). Deve, in armonia con la giurisprudenza di questa
Corte appena menzionata, ulteriormente affermarsi il principio secondo cui, proposta dal convenuto domanda riconvenzionale subordinata al rigetto della principale, è viziata da ultrapetizione la pronuncia con cui il giudice, respinta la principale, pronunci altresì sulla riconvenzionale, rigettandola” (così Cass. Civ. Sez. I 21.12.2018, n. 33361).
In applicazione del superiore indirizzo, pertanto, la domanda di essendo stata articolata P_ solo in via subordinata all'accoglimento di quelle di ed essendo queste ultime state Parte_1 integralmente respinte, non può costituire l'oggetto di alcuna pronuncia di merito e va dichiarata assorbita, pena altrimenti la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
Parte attrice deve in particolare ritenersi tenuta al pagamento dei compensi non solo nei confronti di
– convenuta con l'atto introduttivo del giudizio – ma anche nei confronti di P_ CP_2
[...]
Ed infatti, pur non avendo rivolto alcuna domanda contro quest'ultimo, Parte_1
“considerata la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla pretesa dell'attore stesso e questa sia risultata infondata, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (v., ex multis, Cass. Civ. Sez. VI 4.3.2019, n. 6292).
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, in relazione all'entità delle domande proposte e disattese (scaglione di riferimento: €. 26.001,00 - €. 52.000,00):
- quanto alla vicenda processuale intercorsa con nella misura dei medi per le fasi di P_
studio ed istruttoria e nella misura dei minimi per le fasi introduttiva e decisionale;
- quanto alla vicenda processuale intercorsa con nella misura dei minimi per tutte le CP_2
fasi.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3981/2021:
- rigetta le domande proposte da contro Parte_1 Controparte_1
per le ragioni di cui in motivazione;
[...]
- dichiara assorbita la domanda proposta da contro Controparte_1
per le ragioni di cui in motivazione;
CP_2
- condanna a pagare in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in €. 5.562,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in €. Parte_1 CP_2
3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 22.5.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3982/2021 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Avola Parte_1 C.F._1
(SR), via Roma n. 78, presso lo studio dell'avv. DIEGO NASTASI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. – P.IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RO), vi.le Luca Gaurico n.
9/11, elettivamente domiciliata in Latina (LT), viale Le Corbusier n. 133, presso lo studio dell'avv. ENRICO QUINTAVALLE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cagliari CP_2 C.F._2
(CA), via Sonnino 37, presso lo studio dell'avv. IGNAZIO BALLAI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CHIAMATO
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione dell'agosto del 2021 ha esposto di essersi rivolto nel maggio del Parte_1
2020 alla (d'ora in avanti al fine di reperire Controparte_1 P_ informazioni sulla possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico presso la propria abitazione, mediante fruizione degli incentivi disciplinati dal D.L. n. 34/2020, poi convertito in legge n. 77/2020.
L'attore ha rappresentato di avere ottenuto, per la data dell'1.6.2020, appuntamento online con CP_2
consulente energetico della sopra richiamata società, nel corso del quale quest'ultimo aveva
[...] assicurato l'accesso ai predetti benefici fiscali ed in particolare al c.d. Superbonus 110%, nel quadro di una operazione che avrebbe previsto il ricorso ad un finanziamento da estinguere, ancora prima del pagamento della prima rata di esso, tramite cessione di credito d'imposta all'ente finanziatore. ha poi evidenziato di aver stipulato nel mese di giugno del 2020 il contratto di Parte_1
appalto - per l'acquisto e l'installazione dell'impianto fotovoltaico, di quello termodinamico e del pacco batterie – ed il prestito personale con ID – per il complessivo importo di €. 42.084,00, inclusi interessi -, destinato alla estinzione del debito nei confronti della appaltatrice.
Tanto chiarito, l'attore ha aggiunto di aver costantemente mantenuto contatti con al CP_2
fine di assicurarsi la concreta fruizione del c.d. Superbonus 110%, e che, nonostante le continue rassicurazioni fornite, il menzionato consulente, a partire dal settembre del 2020, era divenuto irreperibile.
Ancora, ha affermato di aver appreso nel mese di novembre del 2020, in seguito Parte_1
ad interlocuzioni con IL IO – operante per conto di -, che la pratica avviata in P_
suo nome non gli avrebbe consentito di godere dei benefici fiscali previsti dal D.L. n. 34/2020 ma, al più, delle detrazioni del 50%.
Per tali ragioni, l'attore ha sostenuto di essere stato raggirato dalla menzionata società e di essere stato indotto da quest'ultima alla stipula dei contratti sopra delineati esclusivamente attraverso la falsa assicurazione della fruizione del c.d. Superbonus 110%.
Conseguentemente, ha citato in giudizio chiedendo: Parte_1 P_
- l'annullamento del contratto di appalto con essa stipulato, in quanto affetto da dolo concretatosi in plurime e mendaci dichiarazioni fraudolente, con la restituzione della somma di €. 29.370,00 – pari al corrispettivo del negozio inutilmente sottoscritto – e con il risarcimento di €. 12.714,00 – corrispondente agli interessi del finanziamento stipulato – o del diverso ammontare, maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa;
- la condanna della società convenuta a risarcire i danni cagionati, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1337 e 1338 c.c., nella misura da determinarsi equitativamente.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestiva del 23.11.2021 si è costituita in giudizio P_
chiedendo anzitutto di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di essere da
[...] CP_2 quest'ultimo tenuta indenne in relazione ad ogni importo da corrispondersi a parte attrice. La società convenuta ha poi negato di aver assicurato all'attore la concreta Parte_1
fruizione del c.d. Superbonus 110%, ritenendo responsabile, per le false assicurazioni fornite, esclusivamente il menzionato consulente energetico, il quale aveva assunto le vesti di procacciatore d'affari non munito di potere di rappresentanza.
Anche autorizzata la sua chiamata in giudizio, si è costituito con comparsa di CP_2
costituzione e risposta del 4.5.2022 ed ha chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie, rilevando di aver fornito rassicurazioni a parte attrice in merito all'accesso ai benefici fiscali del D.L. n. 34/2020
d'intesa con P_
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e audizione di un testimone.
Terminata l'istruttoria orale, il procedimento, all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127-ter
c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto precisato che con la citazione introduttiva del presente giudizio l'attore Pt_1
ha formulato due distinte richieste.
[...]
Con la prima di esse, parte attrice ha inteso esperire rimedio di natura reale, chiedendo emettersi pronuncia costitutiva di annullamento del contratto intercorso con (estesa, P_
successivamente, a pag. 3 della memoria di replica, al correlato negozio di finanziamento concluso con ID, non convenuta in questo procedimento) e, in via consequenziale, condanna della medesima società alla restituzione del corrispettivo di €. 29.370,00 – pari al corrispettivo dell'appalto inutilmente sottoscritto – ed al risarcimento di €. 12.714,00 – corrispondente agli interessi del prestito stipulato -.
Con la seconda domanda, ha invece chiesto condannarsi la predetta società a Parte_1
risarcire i pregiudizi cagionati, a titolo precontrattuale, in virtù di quanto previsto dagli artt. 1337 e
1338 c.c., con liquidazione equitativa rimessa al giudice.
2.1. Tanto chiarito, quanto alla prima richiesta, non ricorrono i presupposti per addivenire alla emissione della domandata pronuncia di annullamento.
L'attore ha in dettaglio sostenuto che quest'ultima si giustificherebbe in ragione del dolo perpetrato da controparte in sede di stipula del contratto.
La fattispecie invocata da è disciplinata dall'art. 1439 c.c. Parte_1
Ai sensi del primo comma di quest'ultimo, “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato”.
Il secondo comma dell'art. 1439 c.c. dispone invece che, “quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”. In merito a tale ultimo profilo, per quanto specificamente interessa nel presente giudizio, si osserva che, secondo la più condivisibile ricostruzione, la nozione di terzo rilevante ai fini della disciplina in esame va definita in correlazione all'istituto della rappresentanza in senso tecnico.
Più in dettaglio, come si è opportunamente precisato, l'assenza del potere rappresentativo implica la terzietà del soggetto rispetto all'affare.
In coerenza con tali premesse, la mai smentita giurisprudenza di legittimità ha reputato terzo, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 1439 c.c., colui che agisca nelle vesti di procacciatore
d'affari non munito di rappresentanza dei contraenti (v., in tal senso, Cass. Civ. Sez. II 17.3.1981, n.
1552, così massimata: il mandatario senza rappresentanza – che può valersi dell'opera di altri soggetti senza violare i limiti del mandato, se questo non gli sia stato conferito intuitu personae – rimane – come il procacciatore di affari – estraneo all'affare per sua iniziativa concluso tra il mandante ed un terzo e, pertanto, l'eventuale attività dolosa da lui svolta per determinare il terzo alla conclusione del contratto è irrilevante, ai fini dell'annullabilità del negozio, se non sia nota alla parte che gli ha conferito l'incarico; v., già nella medesima direzione, Cass. Civ. 25.2.1960, n. 332, e Cass. Civ.
10.9.1958, n. 2991, che hanno sancito la terzietà di un procacciatore di affari rispetto ad entrambi i contraenti, ai fini dell'applicazione dell'art. 1439 c.c.; v. anche Cass. Civ. Sez. III 29.6.1981, n. 4222, in relazione alla figura dell'agente privo di rappresentanza).
Costituendo l'annullabilità un vizio di natura genetica, è del tutto pacifico in dottrina che la verifica della sussistenza dei requisiti della pronuncia di annullamento debba essere condotta avendo riguardo al momento della stipula del contratto.
Tanto chiarito, nel caso di specie, il chiamato ha indiscutibilmente rivestito la qualifica CP_2
di procacciatore di affari sprovvisto di potere di rappresentanza.
In tal senso depone, senza alcun margine di equivoco, il testo costitutivo del rapporto contrattuale intercorso tra e P_ CP_2
In quest'ultimo, denominato espressamente “contratto di procacciatore d'affari”, si legge all'art.
2.4 che “nello svolgimento dell'incarico il Procacciatore non avrà alcun potere di rappresentanza della
Preponente” (v. pag. 1 dell'all. 1 della comparsa di costituzione e risposta di . P_
Ebbene, fin dalla propria comparsa di costituzione e risposta ha recisamente contestato P_ di aver assicurato all'attore che il contratto di appalto stipulato si sarebbe Parte_1
accompagnato alla certa fruizione dei benefici fiscali previsti dal D.L. n. 34/2020 e, in particolare, del c.d. Superbonus 110% (v., segnatamente, pag. 3 della predetta comparsa di costituzione e risposta della menzionata società, ove si legge che “la non ha mai avuto notizia e/o sentore della P_ volontà dell'attore di accedere agli sgravi del 110% del c.d. superbonus, questione di cui ha avuto notizia solo nell'ottobre – novembre 2020, ovvero nella fase di chiusura delle procedure di allaccio
e connessione dell'impianto”).
La menzionata società ha, invece, sostenuto che tali promesse sarebbero state, a sua insaputa, rilasciate a parte attrice dal procacciatore di affari (v. pag. 7 della comparsa di CP_2 costituzione e risposta di ove si legge che “dalla disamina delle consultazioni NO vs P_
… si evince … la diretta, volontaria e determinante condotta di il quale Pt_1 CP_2 risulta abbia da una parte convinto e rassicurato l'attore sulla operatività del c.d. Parte_1
Superbonus 110% e, dall'altra, abbia taciuto completamente detta circostanza alla P_ fornendo altresì informazioni ed indicazioni errate”).
Quest'ultimo ha esplicitamente confermato di aver prospettato al cliente la concreta fruizione delle agevolazioni sopra richiamate.
Si legge infatti nella comparsa di costituzione e risposta del chiamato che “in data 01/06/2020
l'Azienda contattava in qualità di cliente il sig. , odierno attore e concordava con Parte_1
il medesimo un appuntamento virtuale (mediante link di accesso) con il sig. , il quale CP_2 proponeva al sig. un preventivo per poter accedere al Superbonus” (v. pagg.
4-5 della Pt_1
comparsa di costituzione e risposta di . CP_2
Il chiamato ha, tuttavia, al contempo affermato di aver agito d'intesa con (v. ancora pag. P_
5 della comparsa di costituzione e risposta del chiamato, ove si legge che “il sig. rispondeva CP_2 puntualmente al cliente solo dopo avere avuto le relative informazioni da parte dell'azienda P_
e non ha mai assunto iniziative personali o trasmesso informazioni senza prima avere il benestare della propria mandante”).
Tale circostanza, come si è visto, risulta specificamente contestata dalla società convenuta.
Dovendo l'autore materiale della condotta reputata dolosa dall'attore qualificarsi come terzo ai fini dell'art. 1439, comma 2, c.c. alla luce dell'incarico di procacciatore di affari assunto da CP_2
il fatto che la sia stata al corrente del comportamento fraudolento tenuto da
[...] P_ quest'ultimo, al momento del perfezionamento del vincolo contrattuale, integra elemento costitutivo della domanda di annullamento del contratto.
Alla dimostrazione di tale presupposto è indubbiamente tenuto, dunque, l'odierno attore Pt_1
[...]
Ciò precisato, all'esito dell'istruttoria espletata nel presente giudizio non può considerarsi provato che al tempo della sottoscrizione del contratto di appalto (e dell'annesso finanziamento) P_
oggetto di causa, abbia avuto conoscenza della condotta dolosa messa in atto da CP_2
Dai documenti acquisiti emerge in primo luogo che i testi contrattuali vennero sottoscritti dall'attore in data 8.6.2020 e in data 12.6.2020 (v. all. 3 e 4 della citazione). Orbene, avuto riguardo a tale momento, non sussistono elementi che consentano di ritenere che già in quel tempo avesse avuto conoscenza della intenzione di di P_ Parte_1
assicurarsi, con la stipula dei due negozi sopra richiamati, la fruizione del c.d. Superbonus 110%.
In proposito, si rileva anzitutto che né il testo del contratto di appalto né quello del finanziamento – sottoscritti rispettivamente l'8.6.2020 ed il 12.6.2020 - contengono alcun riferimento alle agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020 (v. all. 3 e 4 della citazione).
Nessuna rilevanza può poi attribuirsi, ai fini di cui all'art. 1439, comma 2, c.c., alla scheda di sopralluogo APE del 18.7.2020 (v. all. 3 della comparsa di costituzione e risposta di . P_
Ed infatti, tale allegato, oltre a non menzionare in alcun modo il beneficio del c.d. , Parte_2 risale ad epoca senz'altro successiva al momento della stipula del contratto di appalto e del finanziamento, sicché nessuna indicazione fornisce in merito a ciò che la abbia conosciuto P_
in tale ultimo frangente temporale (il solo – come si è visto - rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1439, comma 2, c.c.).
Conseguentemente ininfluenti appaiono le registrazioni prodotte da parte attrice con la seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., investendo esse le anzidette attività di installazione effettuate – oltretutto dalla diversa impresa Morello Impianti e non dalla odierna società convenuta - il 18.7.2020.
Analoghe considerazioni vanno ripetute per lo scambio di comunicazioni intercorso tra CP_2
e facente capo all'area tecnica della (v. all. 4 della comparsa di Controparte_3 P_
costituzione e risposta di . P_
Neppure in tale allegato, invero, si fa alcuna menzione dei benefici fiscali del D.L. n. 34/2020 e, oltretutto, esso risale ad un intervallo temporale compreso tra il 24.7.2020 ed il 31.7.2020, differente rispetto a quello nel quale vennero stipulati (in data 8.6.2020 e in data 12.6.2020) i contratti di cui si chiede l'annullamento.
In aggiunta a quanto sopra esposto, si rileva che, escusso in sede di interrogatorio formale il
15.6.2023, il legale rappresentante di , non ha in alcun modo reso P_ Testimone_1
confessione.
Egli ha, infatti, risposto:
- all'articolato vero o no che “in data 01/06/2020 l' contattava in qualità di Parte_3
cliente il sig. , e concordava con il medesimo un appuntamento virtuale (mediante Parte_1
link di accesso) con il sig. , al fine di proporre un preventivo per potere accedere al CP_2
Superbonus 110%” (v. articolato n. 1 della memoria depositata da ai sensi dell'art. CP_2
183, comma 6, n. 2 c.p.c.): “non conosco la situazione specifica di ciascun cliente, in quanto sono legale rappresentante. Sono sicuro che in quella data non venne contattato nessuno per una proposta di questo tipo, non essendo ancora entrata in vigore la legge richiamata. Noi contattavamo i clienti semplicemente per impianti fotovoltaici”;
- all'articolato vero o no che “l'appuntamento virtuale, era stato dato dalla al sig. P_ proprio per la tipologia di intervento Superbonus 110%” (v. articolato n. 2 della memoria Pt_1 depositata da ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.): “no, confermo quanto CP_2 sopra”;
- all'articolato vero o no che “con l'espressione “stiamo optando per un prodotto che possa calzare alla situazione”, la signora dipendente della si riferiva alla possibilità di CP_3 P_ installare l'impianto con l'agevolazione al 110%” – relativo allo scambio di comunicazioni intercorso tra e tra il 24.7.2020 ed il 31.7.2020 (v. all. 4 della CP_2 Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta di – (v. articolato n. 8 della memoria depositata da P_ ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.): “non so precisamente cosa intendesse CP_2
ma sono molto sicuro che si parlasse di prodotti e situazioni afferenti all'impianto CP_3
fotovoltaico; non credo ci si riferisse ad un contratto destinato ad accedere al Superbonus del 110%.
Non vi era neppure l'intervento trainante, poiché non è tale di per sé l'impianto fotovoltaico”;
- all'articolato vero o no che “il sig. specificava al sig. che i tecnici dell'azienda Pt_1 CP_2
che avevano fatto il sopralluogo gli avevano comunicato che stavano istruendo la pratica per il
“Superbonus”, prendendo le misure degli infissi e dei climatizzatori per poter fare la certificazione energetica APE” (v. articolato n. 12 della memoria depositata da ai sensi dell'art. 183, CP_2 comma 6, n. 2 c.p.c.): “nulla so al riguardo. Sono sicuro che il sopralluogo fosse parte del pacchetto inserito in contratto, relativo al solo impianto fotovoltaico – termodinamico;
il Superbonus implica una dicitura a parte ed un costo ulteriore”;
- all'articolato vero o no che “il sopralluogo ad opera dei tecnici era mirato proprio al fine di verificare la presenza dei presupposti per l'agevolazione al 110%” (v. articolato n. 13 della memoria depositata da ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.): “non è così, confermo quanto CP_2 sopra”;
- all'articolato vero o no che “il contratto da Lei sottoscritto con la per tramite del sig. P_
, pur non citando espressamente l'espressione Superbonus, prevedeva l'installazione CP_2 degli impianti con questa agevolazione” (v. articolato n. 16 della memoria depositata da CP_2 ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.): “assolutamente no. Da sempre installiamo
[...] impianti fotovoltaici a prescindere dalle agevolazioni;
il superbonus ha dicitura e costi diversi”.
Per altro verso, l'unica teste sentita in istruttoria, IL IO, alla medesima udienza del
15.6.2023, ha recisamente negato che sia stata al corrente, al tempo della stipula dei due P_ contratti oggetto di causa, della condotta fraudolenta tenuta da avendo ella così CP_2
risposto:
- all'articolato vero o no che “ comunicava alla circa l'agevolazione al CP_2 P_
110% richiesta da ” (v. articolato n. 25 della memoria depositata ai sensi dell'art. Parte_1
183, comma 6, n. 2 c.p.c. da : “no, non ho mai parlato di tale argomento con ; P_ CP_2
– all'articolato vero o no che “la nel periodo di sottoscrizione del contratto per cui è causa P_ proponeva impianti agevolati dal Superbonus 110%” (v. articolato n. 26 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. da : “no, non lo proponevamo poiché non vi era P_ ancora il decreto attuativo e non sussistevano le linee guida per proporre ciò ai clienti”;
- all'articolato vero o no che “nella telefonata del 29/09/2020 le chiedeva Parte_1 informazioni sul Superbonus 110%” (v. articolato n. 28 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. da : “no, in quella occasione parlammo esclusivamente della P_ pratica di connessione per la messa in funzione dell'impianto fotovoltaico;
ne parlammo in quella occasione perché la pratica si era bloccata nel portale e avevo bisogno di suoi lumi per l'intestatario della utenza elettrica, che risultava diverso da lui”;
- all'articolato vero o no che “nella telefonata del 15/10/2020 per la prima volta Parte_1 le chiedeva informazioni sul ” (v. articolato n. 30 della memoria depositata ai sensi Parte_2 dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. da : “sì, è così. Sono stata io stessa a comunicare al P_
cliente che il contratto non era volto ad ottenere il Superbonus 110% ma, al più, la detrazione al
50%. Spiegai che non sussisteva l'elemento trainante necessario, come da decreto, e che il suo contratto non prevedeva ciò; il prezzo dell'impianto inoltre era determinato in modo da tener conto della detrazione al solo 50%”.
Sempre in relazione alla posizione di IL IO, del tutto irrilevante si mostra lo scambio di comunicazioni intercorso tra quest'ultima e l'attore avendo esso avuto inizio nel Parte_1
mese di ottobre del 2020 e, dunque, ampiamente dopo la stipula dei contratti di cui è chiesto l'annullamento, risalenti – come si è visto – all'8.6.2020 ed al 12.6.2020 (v. all. 6 della citazione).
Nessuna valenza decisiva può poi attribuirsi all'annuncio pubblicitario reperibile sul sito internet di
(v. all. 1 della citazione). P_
Come può agevolmente riscontrarsi, infatti, esso reca la data del 9.7.2021 e nessuna informazione contiene, pertanto, in relazione al momento che assume rilievo nell'indagine sulla validità dei contratti, risalenti all'8.6.2020 ed al 12.6.2020.
Va infine rilevato, per completezza, come coerente con la ricostruzione testé prospettata si mostri anche lo scambio di comunicazioni intercorso tra IL IO e il 19.10.2020 (v. CP_2
all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di . P_ Segnatamente, la prima, nella data indicata, ha inoltrato (per conto di al secondo email P_
nella quale, esternando di essere sorpresa sia per le richieste di chiarimento dell'attore in merito alla fruizione del c.d. Superbonus 110% sia per l'operato del consulente energetico odierno chiamato, si
è così espressa: “Buongiorno , il cliente ci comunica che attende CP_2 Parte_1
informazioni per la documentazione relativa al 110%, come da nostro controllo, il cliente non ha i requisiti per accedere all'ecobonus. Mi ha riferito inoltre che come da tua direttiva, ha provveduto ad effettuare l'aumento di potenza e voltura dell'intestatario della bolletta. Ti ricordo che durante il periodo di connessione i clienti non devono assolutamente effettuare il cambio di intestatario, ciò comporta un ritardo nella messa in produzione. Gentilmente, contatta il cliente perché attende delucidazioni in merito. Grazie, buon lavoro” (v. pag. 1 dell'all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di . P_
A tale messaggio di posta elettronica ha così replicato in pari data, senza in alcun CP_2 modo evidenziare che la fruizione del c.d. Superbonus 110% avrebbe formato l'oggetto di uno specifico impegno assunto dalla “Buongiorno IL, il cliente in oggetto, sottoscritto l'8 P_ giugno 2020, effettivamente era convinto di accedere all'ecobonus 110%, poiché tutti i sopralluoghi fatti mi riferisce che i tecnici hanno sempre parlato con lui che erano lavorazioni per il nuovo Decreto al 110. Mi riferisce che solo per un disguido della voltura e dunque una settimana fa (come peraltro anche io, poiché quando c'è una fornitura con detrazione, al 50% ci viene sempre chiesto dall'area tecnica, se il cliente deve fare interventi diversi tipo cappotto …) è venuto a conoscenza del problema.
Ora sto provando con lui a capire se ci sono le condizioni per inserire un trainante e poter così […] accedere all'ecobonus 110%” (v. pag. 1 dell'all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di P_
.
[...]
Per tutte le argomentazioni sopra illustrate, dovendo la condotta ritenuta dolosa imputarsi al terzo
– in quanto procacciatore d'affari sprovvisto di potere di rappresentanza - e non CP_2
essendo stata raggiunta prova – posta a carico di parte attrice - del fatto che al tempo della sottoscrizione dei negozi da annullare la sia stata al corrente di tale comportamento P_ fraudolento, la domanda di cui all'art. 1439 c.c. va rigettata in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.
2.2. Come si è visto, in secondo luogo, ha chiesto la condanna della società Parte_1
convenuta a risarcire i pregiudizi cagionati, a titolo precontrattuale, in virtù di quanto previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., con liquidazione equitativa rimessa al giudice.
Tale domanda – laddove non dovesse reputarsi tacitamente rinunciata per non essere stata più menzionata da parte attrice nella memoria di replica, diversamente da quella annullatoria (v., in particolare, pag. 1 e pag. 3 di tale atto;
cfr., per la possibilità di restringere il thema decidendum in sede di scritti conclusivi, Cass. Civ. Sez. III 22.7.1971, n. 2434; Cass. Civ. Sez. III 25.8.1997, n.
7977; Cass. Civ. Sez. II 15.4.2014, n. 8737) – non può essere accolta per un duplice ordine di ragioni.
2.2.1. Deve anzitutto rilevarsi che, in relazione al dolo vizio – disciplinato dall'art. 1439 c.c. -,
l'ordinamento giuridico contempla, in favore del contraente che ne sia vittima, esclusivamente il rimedio dell'annullamento.
Nessun riferimento è, invece, compiuto, nella predetta norma, alla tutela risarcitoria.
Pur nondimeno, il riconoscimento del risarcimento del danno, in favore del contraente vittima di dolo, può fondarsi sulla lesione della libertà negoziale, attraverso l'istituto della responsabilità precontrattuale.
Quest'ultima è, inoltre, esplicitamente configurata, sia pur per il diverso caso del c.d. dolo incidente, dall'art. 1440 c.c.
Tale disposizione, in particolare, precisa che, “se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse;
ma il contraente in mala fede risponde dei danni”.
Appare opportuno evidenziare che, nella Relazione del al progetto del Libro delle Persona_1
Obbligazioni, al punto 182, si legge espressamente che “soltanto il dolo produce responsabilità per danni a carico del contraente in mala fede” e che si è “parlato, a proposito del dolo, di contraente in mala fede allo scopo di considerare l'ipotesi di dolo incidente del terzo, conosciuto dal contraente”.
In altri termini, l'inciso – contenuto nell'art. 1440 c.c. – per cui “il contraente in mala fede risponde dei danni” risulterebbe essere stato inserito nel testo legislativo con specifico riguardo al caso in cui il dolo sia perpetrato da chi non assume il ruolo di parte contrattuale.
In tale evenienza, dunque, la tutela risarcitoria azionabile nei confronti del contraente oggettivamente avvantaggiato dalla altrui condotta dolosa sarebbe stata circoscritta – in coerenza con il fondamento della responsabilità precontrattuale – alla ipotesi in cui il primo sia stato consapevole del comportamento fraudolento del terzo.
Il requisito sopra delineato, pur esplicitamente previsto per la sola fattispecie del c.d. dolo incidente, deve ritenersi valevole - in quanto coerente con la ratio della culpa in contrahendo – anche nell'ipotesi in cui il risarcimento del danno per lesione della libertà negoziale sia connesso alla deduzione del c.d. dolo vizio, disciplinato dall'art. 1439 c.c.
Nel senso sopra esposto si è espressa – pressoché integralmente – la dottrina formatasi sul tema.
Analogamente si è orientata la – rara – giurisprudenza di legittimità, in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto di odierno esame, specificando come, nel caso in cui il contraente avvantaggiato dal dolo altrui non abbia avuto – al momento della conclusione del contratto – conoscenza della condotta dolosa del terzo, solo quest'ultimo possa essere chiamato a rispondere dei danni derivati (v. Cass. Civ. Sez. III 29.6.1981, n. 4222, così ufficialmente massimata: l'agente che non abbia la rappresentanza del preponente limita la propria attività alla ricerca dei compratori, alla presa di contatto con gli stessi ed all'inizio delle trattative, restando estraneo alla conclusione del contratto, che si verifica esclusivamente tra il preponente ed il cliente al momento in cui s'incontrano i rispettivi consensi;
conseguentemente il venditore risponde dei danni sofferti dall'acquirente, che sia stato indotto al contratto da raggiri posti in essere dall'agente, solo ove ne sia a conoscenza; v.
Cass. Civ. Sez. II 29.3.1952, n. 862, così ufficialmente massimata: nel dolo è da ravvisare un fatto illecito, una infrazione al precetto generale del neminem ledere, generatrice di una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. che vieta ogni fatto doloso, che cagioni ad altri un ingiusto danno;
pertanto il dolo del terzo, ben distinto dalle semplici menzogne comuni nel campo degli affari, quando non produce l'annullamento del contratto, perché la parte cui gli inganni giovano era in buona fede, crea a carico del terzo una responsabilità per fatto illecito).
Nella vicenda in esame, come si è visto al punto che precede, deve escludersi che sia stata P_
consapevole, al tempo della stipula del contratto di appalto e del finanziamento rispettivamente risalenti all'8.6.2020 ed al 12.6.2020, del comportamento – ritenuto dall'attore – fraudolento tenuto da CP_2
Conseguentemente, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società convenuta.
Deve al contempo rilevarsi che nessuna domanda risarcitoria è stata formulata dall'attore Pt_1
nei confronti del terzo
[...] CP_2
2.2.2. Fermo quanto sopra, anche qualora si dovesse reputare prospettabile la fattispecie di responsabilità dedotta da parte attrice – il che deve recisamente escludersi per le argomentazioni illustrate al punto che precede -, il risarcimento del danno chiesto in citazione non potrebbe essere in alcun modo accordato in quanto avente ad oggetto un pregiudizio rimasto totalmente indeterminato.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, in relazione a tale domanda risarcitoria si legge esclusivamente che ha inteso chiedere al Tribunale di “condannare Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 degli artt. 1337 e 1338 c.c., nella misura che sarà determinata equitativamente dal Giudice” (v. pag.
8 della citazione).
La formulazione impiegata, alla luce della sua estrema genericità, non appare idonea a radicare un obbligo di pronuncia giudiziale.
Sul punto, si mostra opportuno richiamare una condivisibile pronuncia di legittimità, in cui testualmente si legge che “il giudice […] non è tenuto a provvedere su domande che non siano state ritualmente formulate (art. 112 c.p.c.). […] L'art. 163 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4, impone all'attore di esporre, nell'atto di citazione: - la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. In tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la “cosa” oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli “elementi di fatto” costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito. L'adempimento dell'onere di allegare
i fatti costitutivi della pretesa è preordinato: (a) a consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa;
(b) a consentire al giudice di individuare il thema decidendum. L'attore dunque non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento;
né ha l'onere di quantificarlo al centesimo: tali adempimenti non sono infatti strettamente necessari né per delimitare il thema decidendum, né per mettere il convenuto in condizioni di difendersi. L'attore ha invece il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte del danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo
l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei “danni subiti e subendi”, quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere – dovere di provvedere. […] Questi principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte. Già Sez. U.,
Sentenza n. 11353 del 17/06/2004, Rv. 574223, stabilì che l'onere di contestazione gravante sul convenuto, e quello di allegazione gravante sull'attore, sono tra loro speculari e complementari: sicché il mancato assolvimento del secondo, non fa sorgere il primo. Più di recente, Sez. 3, Sentenza
n. 10527 del 13/05/2011, Rv. 617210 ha affermato che “l'onere di allegazione (…) va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche”.
Infine, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012, Rv. 621357, ha stabilito che “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (…), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012, Rv.
624080)” (così Cass. Civ. Sez. III 30.6.2015, n. 13328).
3. Nella propria comparsa di costituzione e risposta previa autorizzazione alla chiamata P_ in causa del terzo, ha, “in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice”, chiesto di accertare la “responsabilità in capo” a “ ” e di CP_2 ritenerlo “tenuto a manlevare e garantire” la medesima società esponente (v. pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta di . P_
In altri termini, l'ente convenuto ha prospettato la superiore domanda solo in via subordinata, per il caso di fondatezza delle tesi attoree.
In proposito, il Supremo Collegio ha chiarito che “non v'è dubbio che le parti possano spiegare gradatamente (od anche alternativamente, il che qui non rileva) diverse domande, ponendo in posizione di subordinazione l'una rispetto ad altra domanda propria o della controparte: ordine gradato da cui il giudice non può in tal caso prescindere. Sicché, ad esempio, l'esame della domanda, che la parte abbia proposto in via espressamente subordinata al rigetto di altra domanda, avanzata in via principale, trova ostacolo nell'accoglimento di quest'ultima, e ciò indipendentemente da ogni indagine sull'effettiva ricorrenza di detta relazione di subordinazione (Cass. 28 luglio 1984, n. 4498).
Nella stessa prospettiva, è stato ancora osservato che lo scrutinio della reconventio reconventionis è precluso dall'assorbimento della riconvenzionale proposta subordinatamente al rigetto delle eccezioni formulate dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione al fine di paralizzare la domanda attrice (Cass. 10 marzo 2013, n. 5135). Deve, in armonia con la giurisprudenza di questa
Corte appena menzionata, ulteriormente affermarsi il principio secondo cui, proposta dal convenuto domanda riconvenzionale subordinata al rigetto della principale, è viziata da ultrapetizione la pronuncia con cui il giudice, respinta la principale, pronunci altresì sulla riconvenzionale, rigettandola” (così Cass. Civ. Sez. I 21.12.2018, n. 33361).
In applicazione del superiore indirizzo, pertanto, la domanda di essendo stata articolata P_ solo in via subordinata all'accoglimento di quelle di ed essendo queste ultime state Parte_1 integralmente respinte, non può costituire l'oggetto di alcuna pronuncia di merito e va dichiarata assorbita, pena altrimenti la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
Parte attrice deve in particolare ritenersi tenuta al pagamento dei compensi non solo nei confronti di
– convenuta con l'atto introduttivo del giudizio – ma anche nei confronti di P_ CP_2
[...]
Ed infatti, pur non avendo rivolto alcuna domanda contro quest'ultimo, Parte_1
“considerata la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla pretesa dell'attore stesso e questa sia risultata infondata, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (v., ex multis, Cass. Civ. Sez. VI 4.3.2019, n. 6292).
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, in relazione all'entità delle domande proposte e disattese (scaglione di riferimento: €. 26.001,00 - €. 52.000,00):
- quanto alla vicenda processuale intercorsa con nella misura dei medi per le fasi di P_
studio ed istruttoria e nella misura dei minimi per le fasi introduttiva e decisionale;
- quanto alla vicenda processuale intercorsa con nella misura dei minimi per tutte le CP_2
fasi.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3981/2021:
- rigetta le domande proposte da contro Parte_1 Controparte_1
per le ragioni di cui in motivazione;
[...]
- dichiara assorbita la domanda proposta da contro Controparte_1
per le ragioni di cui in motivazione;
CP_2
- condanna a pagare in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in €. 5.562,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in €. Parte_1 CP_2
3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 22.5.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti